Lo scopo di questo corso avanzato consiste nel fornire, attraverso approfondimenti e analisi giurisprudenziali, le competenze tecniche imprescindibili per una gestione consapevole e organica delle problematiche giuridiche e contrattuali che la responsabilità civile propone anche alla luce dei periodici aggiornamenti normativi.
Responsabilità civile: profili giurisprudenziali e clausole di polizza.
1. RESPONSABILITA’ CIVILE:
PROFILI GIURISPRUDENZIALI
E CLAUSOLE DI POLIZZA
FRAMAND CONSULTING
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2. LA VIOLAZIONE NEL CODICE CIVILE
Fatto illecito civile
artt. 2043-2059 c.c.
Responsabilità extracontrattuale
Inadempimento di obbligazione
artt.1218-1229 c.c.
Responsabilità contrattuale
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3. Cass. 21 giugno 1999 n. 6233
È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo
della parte, la proposizione cumulativa dell’azione
contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si
assuma che, con un unico comportamento, sono
stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il
generale dovere del neminem laedere.
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4. L’ARTICOLO ARTICOLO 2043 DEL
CODICE CIVILE
Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
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5. PRINCIPIO DI ATIPICITÀ
DELL’ILLECITO AQUILIANO
Art. 2043 clausola generale, che lascia
aperta l’individuazione delle situazioni giuridiche
soggettive la cui lesione integra l’illecito
Decisiva è l’opera degli interpreti (dottrina e,
soprattutto, giurisprudenza) per la selezione degli
interessi meritevoli di tutela
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6. RISARCIMENTO DEL DANNO
Furto negli appartamenti consumato attraverso i
ponteggi - Responsabilità dell’impresa
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7. RISARCIMENTO DEL DANNO
Furto negli appartamenti consumato attraverso i
ponteggi - Responsabilità dell’impresa (C.C. art. 2043)
…. dev’essere affermata la responsabilità, ai sensi
dell’articolo 2043 del C.C., dell’impresa che per tali
lavori si avvale di quei ponteggi, qualora, trascurando
le più elementari norme di diligenza e perizia e la
doverosa adozione delle cautele idonee a impedire
l’uso anomalo delle dette impalcature, e così violando
il principio del neminem laedere, abbia colposamente
creato un agevole accesso ai ladri e posto in essere le
condizioni del verificarsi del danno.
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8. Cassazione Civile, Sez. III, 18 ottobre 2005, n.
20133
Il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto
civilmente corresponsabile del furto: non ex art. 2050 c.c., poiché
le attività pericolose generano responsabilità specifica solo se il
danno si è prodotto durante il loro espletamento; non ex art.
2051 c.c., poiché le cose in custodia non danno luogo a
responsabilità quando i danni siano cagionati dall’attività illecita
di terze persone; non ex art. 2043 c.c., poiché la responsabilità
civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno
specifico obbligo di fare.
È evidente che tali principi, validi per il proprietario delle
impalcature, devono, a più forte ragione, ritenersi applicabili
anche al condominio.
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9. PROCESSO LOGICO DELLA R. C.
Danno: situazione diversa e peggiore di quella
precedente ad un determinato evento
Obbligazione: vincolo giuridico per cui un
soggetto è tenuto ad una prestazione verso
un altro soggetto
Risarcimento
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11. IL RISARCIMENTO
STRUMENTO GIURIDICO PER
RIPORTARE IL DANNEGGIATO IN
UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE
UGUALE O QUASI A QUELLA
PRECEDENTE
L’EVENTO DANNOSO
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13. IL DOLO
Il dolo consiste nella volontaria trasgressione di un
preciso dovere giuridico: il soggetto agente, quindi,
col compimento dell’azione intende ottenere le
conseguenze che ne derivano.
Il fatto illecito è doloso quando l’evento dannoso,
risultato dell’azione od omissione, è previsto e voluto
come conseguenza della propria azione dall’agente
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15. LA COLPA
La colpa consiste nella violazione di un dovere
di diligenza, cautela o prudenza nei confronti di
terzi, per cui le conseguenza dell’azione, pur
essendo prevedibili, non sono volute.
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17. LA PREVEDIBILITÀ DELL’EVENTO
Negligenza, imprudenza e imperizia vanno valutate
sulla base della prevedibilità dell’evento come
conseguenza della condotta rapportata alla
preveggenza del “buon padre di famiglia”, di
classica tradizione e tuttora indicato in molte
norme dal legislatore come parametro di
valutazione postuma. Alla figura del “bonus
pater familias” si è venuta a sostituire
concettualmente, in seguito allo sviluppo
tecnologico, una figura di uomo-tipo con
riferimento ai vari settori operativi, retti da
principi scientifici e regole tecniche non
accessibili a tutti: il buon operatore settoriale.
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19. A) L’INTERRUZIONE
DEL NESSO CAUSALE
Il nesso o rapporto di causalità si deve ritenere
interrotto solo allorquando la causa concorrente
sopravvenuta è sufficiente, da sola, autonomamente
cioè, rispetto al coacervo delle altre, a determinare
l’evento.
Il concetto di sufficienza autonoma della concausa
sopravvenuta si esplica nel senso che la stessa
racchiude in sé una potenziale efficacia idonea a
determinarlo indipendentemente dalle concause
preesistenti, la cui efficacia rimane allo stato
potenziale e non ha modo di attuarsi.
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20. B) IL COMPORTAMENTO DEL
DANNEGGIATO
1° comma:
Concorso del fatto colposo del
danneggiato = Riduzione proporzionale
del risarcimento
Art. 1227 C.C.
2° comma:
Ulteriori conseguenze evitabili dal
danneggiato = Nessun risarcimento
dovuto
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22. Cass. Civ. Sez. III, n° 12012/2002,
Art. 2043 c. c, Attività Sportiva
…. il criterio per individuare .… la
responsabilità civile è impegnata se l’atto sia
stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero
con una violenza incompatibile con le
caratteristiche concrete del gioco; la
responsabilità non sussiste invece se le
lesioni siano la conseguenza di un atto posto
in essere senza la volontà di ledere e senza
la violazione delle regole dell’attività,
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23. Assunzione del rischio
L’esercizio dell’attività sportiva costituisce una causa di
giustificazione non codificata, nel senso che il
soddisfacimento dell’interesse collettivo a svolgere
attività sportiva può consentire l’assunzione del rischio
della lesione di un interesse individuale relativo
all’integrità fisica. L’esimente è condizionata al rispetto
delle condizioni disciplinanti ciascuna attività,
richiedendosi che l’atleta adegui la propria condotta
anche alle norme generali di prudenza e diligenza.
Conseguentemente il fatto lesivo non può essere
cagionato da colpi inferti per dolo o per colpa
esplicando una violenza eccessiva, ulteriore a quella
c.d. “di base” necessaria per lo svolgimento dello
sport.
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24. Tribunale Alessandria, Sentenza 24/11/2009, n. 8964/07
Contesa della palla tra attaccante e portiere in uscita
Nella fattispecie, si trattava della ginocchiata patita al volto da un
portiere, in uno scontro con l’attaccante che aveva sollevato la gamba
nel tentativo di contendergli il pallone.
Per il Tribunale poiché il gioco si caratterizza per le sue connotazioni
tipiche, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di
violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente
svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso;
Confini di tale scriminante sono la commissione di un atto non
finalizzato al gioco ma meramente alla lesione (esclusione di natura
subiettiva) ovvero l’impiego di violenza trasmodante (esclusione
obiettiva).
Il Tribunale osserva che il sollevare (entro certi limiti) il ginocchio e non
il piede per contendere il pallone è un movimento naturale e usuale nel
calcio che non esce dai limiti predetti.
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25. Cassazione Civile, Sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908
Pres. Fiduccia – Rel. Spirito – P.M. Iannelli (parz. diff.)
M.c.D. ed altri: arbitri, guardalinee, guardaporte, meccanici,
Posto che l’attività agonistica implica l’accettazione del
rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi
partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in
gara, ma anche i soggetti (come arbitri, guardalinee,
guardaporte, meccanici, tecnici, ecc.) posti al centro o ai
limiti del campo di gara per compiere una funzione
indispensabile allo svolgimento della competizione…. i
danni sofferti da tali soggetti ad opera di un competitore,
ove rientranti nell’alea normale, ricadono sugli stessi, sì
che per gli organizzatori, al fine di esimersi dalla
responsabilità, è sufficiente aver predisposto le normali
cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla
specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali
regolamenti sportivi.
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26. Spettatori
Assistere volontariamente negli spazi opportuni
destinati al pubblico, o comunque, al di fuori
del campo di gara, ad una manifestazione
sportiva permeata di pericolosità non implica
per lo spettatore l’accettazione di una
situazione di rischio.
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27. CHI DEVE PROVARE
E CHE COSA DEVE PROVARE
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28. Art. 2697 c.c.
Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione
si fonda.
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29. Il danneggiato dovrà provare:
IL FATTO
L’IMPUTABILITA’
IL DOLO O LA COLPA
IL DANNO INGIUSTO
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30. NON SEMPRE E’ IL DANNEGGIATO A
DOVER PROVARE
IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA’
SENZA COLPA E DELL’INVERSIONE
DELL’ONERE DELLA PROVA
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31. Cass. 4 febbraio 2004, n. 2062, in Gius. 2004, 12,
2573. Onere della prova
Si deve pertanto ritenere che, in tema di ripartizione
dell’onere della prova,
all’attore compete provare l’esistenza del rapporto
eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre
il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di
un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè,
un fattore esterno (che può essere anche il fatto di
un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e
dell’eccezionalità.
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32. RESPONSABILITA’ PRESUNTA E DA
PROVARE
Art. 2050 C.C. Attività pericolosa
Art. 2051 C.C. Cose in custodia
Art. 2052 C.C. Animali
Art. 2053 C.C. Rovina di edificio
Art. 2054 Circolazione dei veicoli
Responsabilità che prescinde dalla colpa:
Prodotti
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33. COSA DEVE PROVARE IL DANNEGGIATO
NELLE ATTIVITA’ PERICOLOSE
Il danneggiato deve provare solo elementi
oggettivi:
Il danno
La connessione causale causale tra
ATTIVITA’ e DANNO
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34. La giurisprudenza in Italia non è vincolante
Daremo lettura di numerosi dispositivi
stralciati dalle relative sentenze
Non sono legge dello stato
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36. L’ARTICOLO 2050 C.C.
Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un’attività pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno.
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37. LA QUALIFICA GIURISPRUDENZIALE
DI PERICOLOSITÀ
Per attività pericolose devono intendersi quelle che tali
sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre
norme speciali ed altresì quelle che abbiano insita
la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro
stessa natura. Lo stabilire se una determinata
attività sia da qualificare pericolosa, per sua natura
o per quella dei mezzi adoperati, è compito affidato
al prudente apprezzamento del giudice di merito,
secondo nozioni che rientrano nella comune
esperienza.
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38. ANCORA SULLA NOZIONE
DI PERICOLOSITÀ
Più recentemente è stato sostenuto che
un’attività può essere considerata pericolosa
quando, sulla base dell’”id quod plerumque
accidit”, è suscettibile di produrre frequenti e
notevoli danni a terzi. Occorre, cioè, che
l’attività contenga in sé non una mera
possibilità di danno, ma una grave
probabilità.
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39. Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784
Attività pericolosa - edilizia
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40. Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784
Attività pericolosa - edilizia
Ai fini della responsabilità sancita dall'articolo 2050 del
c. c., devono ritenersi pericolose oltre alle attività
previste dalle leggi di pubblica sicurezza, anche
tutte quelle che abbiano una pericolosità intrinseca
o comunque dipendente dalle modalità di esercizio
o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella
edilizia, che, per le attrezzature e i macchinari
utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di
particolare prudenza al fine di evitare danni a
persone e cose.
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41. Cass. Sezione III Civile, 2005, n. 6888:
MANEGGIO: ATTIVITA' PERICOLOSA
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42. Cass. Sezione III Civile, 2005, n. 6888:
MANEGGIO: ATTIVITA' PERICOLOSA
La gestione di un maneggio può essere fonte di responsabilità
aggravata per attività pericolosa (articolo 2050 Codice Civile) se i
partecipanti alle attività di equitazione sono principianti o
inesperti.…. deve essere applicata nel caso la disposizione di cui
all'articolo 2050 Codice Civile, una volta distinta l'attività di
maneggio in pericolosa o meno a seconda dei soggetti
partecipanti (se principianti o meno, inesperti o meno). Nel caso
di specie la sentenza impugnata ha considerato la sinistrata,
seppure ventitreenne, inesperta perché solo titolare del patentino
A 1, e cioè di un'attestazione di idoneità psicofisica alla
cavalcatura, e perché oggettivamente era soltanto alla sua sesta
lezione, quando avvenne la caduta.
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43. Cassazione Civile, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812
Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia
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44. Cassazione Civile, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812
Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia
Il contratto di risalita in seggiovia deve essere
inquadrato nel contratto di trasporto. Da ciò
consegue che la responsabilità del vettore è
disciplinata dall’art. 1681 c.c. primo comma, a
norma del quale il vettore risponde dei sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante il
viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno.
Per sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore “durante il viaggio”, devono intendersi
anche quelli che avvengono durante le operazioni di
preparazione e accessorie quali l’imbarco e lo
sbarco dal mezzo.
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45. Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2005, n.
2706 - Piste da sci
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46. Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2005, n.
2706 - Piste da sci
Il gestore di una pista da sci ne è custode ed è
a tale titolo oggettivamente responsabile per
tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla
stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la
prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo
anche dell’imprevista ed imprevedibile
condotta colposa del danneggiato.
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47. Cass. 30 agosto 2004, n. 17369:
gas in bombole?
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48. Cass. 30 agosto 2004, n. 17369:
gas in bombole?
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa
ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall’attività in
sé e per sé considerata, il che si verifica quando il
pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti
dell’attività medesima (ad es., materie infiammabili,
proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.).
Anche il soggetto che abbia provveduto alla relativa
distribuzione in commercio incorre nella
responsabilità di tale norma sancita, in relazione a
tutti gli eventi dannosi che si verifichino in
dipendenza o in occasione del relativo uso.
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49. Cass. Civ. Sez. III,n° 1954/2003
scavi
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50. Cass. Civ. Sez. III,n° 1954/2003
scavi
Il proprietario che fa eseguire opere di
escavazione sul suo fondo risponde
direttamente del danno derivato al fondo
confinante anche se l’esecuzione sia stata
data in appalto. Di regola l’attività edilizia
massimamente quando comporti rilevanti
opere di trasformazione o spostamento di
masse terrose e scavi profondi non può non
essere considerata attività pericolosa.
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51. CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
SULLA QUALIFICA
DI “PERICOLOSITÀ” DELL’ATTIVITÀ
Impresa edile;
Gestione polveriera;
Segheria per rovina di tronchi accatastati.
Attività di produzione farmaceutica contenente
gammaglobuline.
Attività edilizie con impiego di impalcature, ponteggi,
scavatrici, betoniere, ruspe.
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53. L’ARTICOLO 2051 C.C.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito.
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54. IL CRITERIO SODDISFACENTE
CUSTODIA ?
Il criterio può essere considerato quello
della disponibilità materiale di fatto della
cosa, a qualunque titolo ed anche senza
titolo.
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55. Cass. Sezione III, sentenza 8 aprile 1997 n. 3041
Esercizio commerciale – obbligo custodia
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose
in custodia, l'obbligo di custodia del gestore di un
esercizio commerciale, quale soggetto che ha
l'effettiva disponibilità del negozio, va riferito non
tanto alla singola merce, che di per sé può anche
essere inidonea a produrre danni per sua natura,
quanto al negozio nel suo insieme, costituente
l'azienda di cui, quale universitas rerum, le merci
sono una componente, e comporta l'obbligo di
vigilarlo e di mantenerne il controllo in modo da
impedire che produca danni a terzi, con riferimento
a ogni singolo bene di esso.
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56. Cassazione civile, Sez. III, 4 agosto 2005, n. 16373
Cose in custodia - L'albergo risponde dei danni da
buccia di banana"
La responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
configurandosi ogni qualvolta sussiste un nesso
causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato,
senza che rilevi la condotta del custode e
l'osservanza di un obbligo di vigilanza:
il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un
fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un
comportamento del custode, ma alle modalità di
causazione del danno, in quanto suscettibili di una
valutazione che consenta di ricondurre il danno
verificatosi ad un elemento esterno, anziché alla
cosa che ne è fonte immediata.
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57. Cose in custodia – attività in palestra
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58. Il Quotidiano Giuridico - 06/03/2008
Cose in custodia
Gestori di una palestra responsabili per omesso
controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso
La gestione di una attività suscettibile di cagionare
danni agli utilizzatori comporta degli obblighi di
vigilanza a carico dei gestori corrispondenti ai
principi dettati dal legislatore in materia di
responsabilità extracontrattuale che non possono
essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale.
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59. E VERSO GLI ENTI PUBBLICI ????
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60. Cass., sez. III, 15 gennaio 1996 n. 265,
La presunzione di responsabilità per danni
cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art.
2051 c.c., non si applica agli enti pubblici,
ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o
patrimoniale, per le sue caratteristiche
(estensione e modalità di uso) è oggetto di
una utilizzazione generale e diretta da parte
di terzi che limita in concreto la possibilità di
custodia e vigilanza sulla cosa.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 60
61. INSIDIA
Elemento oggettivo: non visibilità
Elemento soggettivo: non prevedibilità
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62. Tribunale Bari, Sentenza, Sez. III, 18/09/2006, n.
2313
Le lesioni verificatesi in danno di un passante che dopo aver
poggiato il piede su una mattonella dalle ridotte dimensioni,
sconnessa, integrano una circostanza idonea a configurare
un’insidia oggettivamente non visibile e non prevedibile da parte
dell'utente medio con l'uso della normale diligenza…è come tale,
costituisce fonte di responsabilità per la P.A. ai sensi dell’art.
2043, c.c., per violazione del generale principio del neminem
laedere.
Ricorre infatti il requisito della non prevedibilità subiettiva del
pericolo laddove quest’ultimo non risulti segnalato in alcuna
maniera, e la sua dislocazione (sul marciapiede deputato al
passaggio dei pedoni) non lascia certo presagire la possibilità di
una mattonella non fissata in maniera stabile, soprattutto in una
zona di per sé frequentata da una moltitudine di passanti.
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63. Tribunale di Bari, Sez. III, 6 novembre 2006, n.
2716
…. sussiste la responsabilità del Comune per la
caduta di un passante a causa di un avvallamento
presente sul marciapiede, non segnalato e non
adeguatamente illuminato, e non è configurabile
alcun concorso di colpa a carico del danneggiato,
riponendo il medesimo ragionevole affidamento
sull’apparente regolarità del pubblico marciapiede
che stava percorrendo.
(nella fattispecie si è ritenuta configurabile insidia in
quanto un pedone, nello scendere da un
marciapiede, è sprofondato in una buca ricoperta di
giornali ed altri detriti riportando varie lesioni ad una
gamba).
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64. Cassazione civile, Sez. III, 09/05/2008, n. 11511
Quando il pedone cade in una buca, il giudice non
può escludere automaticamente la responsabilità da
cose in custodia ex articolo 2051 c.c. in capo al
Comune sul solo rilievo che il bene che ha causato
l’evento dannoso (demaniale o patrimoniale che sia),
è una strada di uso collettivo e di notevole estensione.
Non si può non rimarcare la responsabilità dell’ente,
poi, se lo stato di dissesto dell’asse viario era già stato
segnalato all’Amministrazione.
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65. Cassazione civile Sez. III, 2008 n. 12449
Non possono essere addossati al custode
pubblico i rischi ove la P.A. dimostri di non
averlo potuto tempestivamente eliminare,
neppure in base ad un’efficiente e diligente
organizzazione dell’attività di sorveglianza e
manutenzione (fattispecie relativa alla caduta
di un passante sul manto stradale reso
scivoloso dalla colla, discioltasi per la pioggia
da alcuni manifesti murali, staccati da ignoti
ed abbandonati al suolo).
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 65
67. Onere della prova a carico del danneggiante
No art 2051 c.c.
In caso di danni derivanti ad un veicolo dalla
asserita insufficiente manutenzione della
sede viaria, il danneggiato ha l’onere di
provare la colpa dell’ente proprietario ed il
nesso causale tra condotta ed evento
dannoso, essendo inapplicabile alla
fattispecie in esame la presunzione di cui
all’art. 2051 c.c.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 67
68. Poiché la responsabilità dell’Anas per i danni subiti
dagli utenti della strada ha natura extracontrattuale,
spetta al conducente di un veicolo che ha subito un
danno l’onere della prova di una condotta colpevole
del predetto ente, occorrendo a tal fine dimostrare
l’esistenza sulla sede stradale di un trabocchetto o
insidia non visibile e imprevedibile.
Costituisce insidia stradale ogni situazione di
pericolo che l’utente medio, usando la normale
diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui
si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al
fine di escludere la responsabilità risarcitoria
dell’ente che abbia di fatto la gestione della strada è
necessaria la dimostrazione da parte dell’ente
stesso che nonostante l’obiettiva esistenza
dell’insidia l’utente fosse soggettivamente in grado
di prevederla o di evitarla.
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69. Cass Sez III, sent n. 15383/2006
i cantieri stradali
…. qualora l’area risulti completamente delimitata e affidata
all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto
divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni
subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente
l’appaltatore, che ne è l’unico custode.
Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti e quindi
insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi,
utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la
conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della
strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la
responsabilità sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente,
salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti
del primo.
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70. Insidie stradali
No responsabilità del Comune per macchia d’olio
La macchia d'olio, lasciata sull'asfalto da un altro veicolo
transitato sul medesimo tratto stradale, costituisce
antecedente logico e fattuale dell'evento lesivo, non
riconducibile a colpa del Comune, ma al fatto di un terzo che
è di per sé sufficiente ad escludere, anche ex art. 2051 c.c., la
responsabilità patrimoniale della P.A. proprietaria della strada.
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71. Tribunale Civile di Varese Sent. n.149/2005
In ipotesi di incidente cagionato da insidia stradale,
per poter affermare la responsabilità dell’Ente
proprietario e/o concessionario della strada, l’attore
deve provare non solo che l’eventus damni sia
riferibile ad un pericolo oggettivamente non visibile e
soggettivamente non prevedibile, ma anche che
l’insidia si trovava sulla carreggiata da tempo
sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa
in sicurezza da parte dell’Ente proprietario e/o
concessionario della strada.
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72. …MA TORNIAMO
AL CONCETTO DI INSIDIA
Elemento oggettivo: non visibilità
Elemento soggettivo: non prevedibilità
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73. Tribunale di Bari, sez. III, sent. 13 febbraio 2007
n. 407
Persona anziana. Responsabilità esclusiva della PA
Pur se gli utenti della strada sono gravati, in coerenza con il
principio di autoresponsabilità, di un onere di attenzione
nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale (….) nel caso
di persona anziana, la quale, evidentemente dotata di più deboli
capacità percettive rispetto a persone di più giovane età, non ha
la possibilità, facendo uso della normale diligenza, di evitare
l’insidia stradale, riponendo ragionevole affidamento sulla
apparente regolarità della pubblica via cittadina.
Ne deriva la mancanza di un concorso di colpa del danneggiato
per negligenza e mancanza di attenzione, con conseguente
attribuzione di responsabilità alla sola PA per danni derivanti da
difetto di manutenzione della strada pubblica.
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74. Cass.Sezione III, sentenza 21 ottobre 1998,
Insidia
La Suprema corte ha confermato la pronuncia di
merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente
ospedaliero avendo accertato che l'attrice, sapendo
della scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto
astenersi dall'entrare nel locale, prima che si fosse
asciugato, o avrebbe dovuto evitare di passeggiarvi.
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75. Cassazione civile Sentenza 16/01/2009, n. 993
La cliente di un grande magazzino perde l’equilibrio all’interno
dello stesso riportando alcune fratture.
La stessa ritiene che la caduta sia stata determinata da una
pedana, di altezza variabile tra i 5 ed i 10 cm., posta nel corridoio
percorso in quel momento e per di più coperta da un tappeto.
Peraltro, nella vicenda così come ricostruita a seguito
dell’esperimento delle prove testimoniali, risulta che la caduta è
stata determinata dalla distrazione della signora che, mentre
osservava la merce esposta, non dedicava la pur necessaria
vigilanza a dove metteva i piedi in un corridoio, risultato
adeguatamente illuminato, ed in cui l’ostacolo costituito dalla
pedana poteva considerarsi normale negli spazi espositivi, come
quello, dedicati agli elettrodomestici.
Tale circostanza, permetteva di inquadrare nel caso fortuito la
caduta stessa così come di respingere il motivo di ricorso.
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76. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, n. 14299
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
Escluso il risarcimento del pedone distratto per l'urto
contro la segnaletica stradale
Non può essere risarcito il danno subito da un
pedone a seguito dell'urto con la fronte contro un
cartello segnaletico posto ad altezza non
regolamentare su un marciapiede, non essendo
l'accaduto ascrivibile a responsabilità dell'ANAS, ma
la semplice disattenzione del danneggiato, unico
responsabile dell'evento lesivo.
Non risulta infatti provata la sussistenza di insidia o
trabocchetto, presentando il cartello i caratteri della
visibilità e della prevedibilità.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 76
77. Cass. 16 ottobre 2000 n. 13337, D. e R. 2001, 721
Il dovere del custode di segnalare il pericolo
connesso all’uso della cosa si arresta di
fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria,
la cui pericolosità sia talmente evidente ed
immediatamente apprezzabile da chiunque,
tale da renderla del tutto imprevedibile,
sicché l’imprudenza del danneggiato che
abbia riportato un danno a seguito di siffatta
impropria utilizzazione integra il caso fortuito
per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 77
78. CASO FORTUITO
Quando al di fuori delle ipotesi di forza maggiore
nessun rimprovero neppure di semplice leggerezza
può essere mosso all’ autore del fatto dannoso
astrattamente configurabile come illecito.
Il caso fortuito consiste in un fatto che, per la sua
autonomia causale eccezionale, si manifesta come
fattore improvviso e che esorbita dall’id quod
plerumque accidit, così da non consentire, alcuna
possibilità di evitare il danno.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 78
79. Cass. Sezione III, sentenza 18 settembre 1998 n.
9364
Comportamento del danneggiato.
In tema di responsabilità per danni da cose in
custodia, il caso fortuito, idoneo a superare la
presunzione di responsabilità del custode,
può anche consistere nel comportamento del
danneggiato, allorché questo abbia costituito
la causa esclusiva dell'evento dannoso,
esistendo per il danneggiato agevoli e valide
condotte alternative idonee a scongiurare
l'eventualità dell'accadimento dannoso.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 79
80. Cassazione civile, Sez. III, 08/05/2008, n. 11227
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in
custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un
comportamento od un'attività del custode, ma su
una relazione intercorrente tra questi e la cosa
dannosa.
Peraltro, quando il comportamento colposo del
danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il
nesso eziologico tra la causa del danno, costituita
dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può,
tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi
dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente
diminuzione della responsabilità del danneggiante
secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 80
81. Tribunale Venezia, Sentenza 17/09/2008
Nel caso, risulta accertato che una anziana signora
subisce gravi lesioni ad un ginocchio a seguito di
una caduta, avvenuta in ora mattutina, nei pressi di
una evidente “sbrecciatura del manto stradale”.
Alla luce del fatto che la caduta era avvenuta in pieno
giorno e a poca distanza dall’abitazione della
danneggiata, residente sulla medesima strada, si
ritiene che la disattenzione della stessa abbia avuto
un ruolo pari al 20 per cento nella determinazione
dell’evento e, conseguentemente, in tale misura
vengono ridotte le quantificazioni risarcitorie cui si
giunge attraverso i diversi elementi probatori.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 81
82. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 22/09/2009, n. 20415
Caso fortuito, più rigido l'esonero da responsabilità
Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma
dell'art. 2051 cod. civ., il custode ha l'onere di provare che l'evento
è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere
anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima
(c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale.
Pertanto per escludere la responsabilità del Comune, custode dello
scivolo, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone
condizioni di manutenzione dello stesso e l'uso improprio del predetto
gioco da parte della signora, salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti
il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite
scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era
assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone
adulte, e quindi imprevedibile e che di conseguenza l'evento non era
evitabile mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il
divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari
sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non
tagliente.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 82
84. L’ARTICOLO 2052 C.C.
Il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile
dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 84
85. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA
DISCIPLINA
I due soggetti indicati dalla norma come
destinatari della disciplina – il proprietario
dell’animale o chi se ne serve – hanno una
responsabilità alternativa e non cumulativa o
solidale. Il danneggiato non può proporre,
quindi, un’azione contro entrambi.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 85
86. LA SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
Si ritiene che non basti un rapporto dei mera
custodia, ma sia necessaria l’utenza
dell’animale di cui la custodia è un aspetto
funzionale, con la precisazione
che l’utenza non deve avere necessariamente
finalità di sfruttamento economico, ma è
sufficiente un profitto anche meramente
edonistico.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 86
87. Cass. 30 novembre 1977, n. 5226
Affidamento per ragioni di custodia
La responsabilità per danni cagionati da animali,
costituendo espressione del principio ubi commoda,
ibi et incomoda, fa carico al proprietario dell’animale
e si trasferisce al terzo solo se questi si serva
dell’animale per il solo tempo in cui l’ha in uso:
conseguentemente, il solo affidamento dell’animale
per ragioni di custodia, di cura, di governo o di
mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di
usare dell’animale per trarne vantaggi, non sposta a
carico del terzo la responsabilità per danni cagionati
dall’animale stesso.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 87
88. Tribunale di Firenze, sezione III, n. 105/1988
Dovere di predisporre tutte le cautele possibili
La responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice
civile, a carico del proprietario del cane che morde
colui che si avvicina per accarezzarlo, non può essere
esclusa dalla circostanza che il cane era al guinzaglio.
Infatti, anche nella suddetta circostanza, il
proprietario del cane conserva l'obbligo di vigilanza
affinché questi non arrechi danno a terzi e, qualora
non sia possibile evitare l'avvicinamento dell'animale,
ha comunque il dovere di predisporre tutte le cautele
possibili.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 88
89. Cass. Civ. sez. III, 20 luglio 2002, n° 10638
Cani randagi
Qualora non abbia vigilato sulle attività della
A.s.l. di cura dell’igiene, atte ad evitare il
proliferare di animali selvatici all’interno dei
centri abitati, il Comune è obbligato al
risarcimento dei danni subiti da un cittadino a
seguito dell’aggressione di un branco di cani
randagi.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 89
90. …. e per la fauna selvatica….
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 90
91. Anche la Corte costituzionale, investita della questione
di legittimità dell’art. 2052 ha difeso lo status quo,
fugando i dubbi espressi in dottrina, sulla base di un
duplice ordine di argomentazioni: la previsione di un
differente regime di responsabilità tra i danni prodotti
da animali domestici o in cattività, per i quali è
invocabile l’art. 2052, e quelli cagionati da animali
selvatici a cui è applicabile l’ordinario criterio di
imputazione ex art. 2043.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 91
93. L’ARTICOLO 2053 C.C.
Il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni cagionati
dalla loro rovina, salvo che provi che questa
non è dovuta a difetto di manutenzione o a
vizio di costruzione.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 93
94. Cassazione Civile, Sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19975
Uso anomalo del bene da parte del danneggiato
Posto che per rovina dell’edificio s’intende ogni
disgregazione, sia pure limitata, degli elementi
strutturali della costruzione, ovvero degli elementi
accessori in essa stabilmente incorporati, va
cassata la sentenza di appello che, in
considerazione dell’uso anomalo del bene da parte
del danneggiato, ha escluso il configurarsi della
suddetta responsabilità nel caso di un giocatore
che, per recuperare il pallone finito fuori dal campo,
sia salito sul solaio dello spogliatoio e, in seguito al
cedimento di un muretto di mattoni al quale si era
appoggiato, sia precipitato al suolo subendo lesioni
mortali.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 94
95. Cass. 9 febbraio 2004 n. 2422
La locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il
trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e
delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene
locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la
responsabilità a suo carico – e, ove la custodia finisca per fare
capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino
l’attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene,
la responsabilità in via solidale a carico di tutto – ex art. 2051 c.c.
per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene
locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la
responsabilità dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e
dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la
disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 95
96. Cass., sez. III, 17 novembre 1984 n. 5868, Giust.
civ. Mass. 1984, f. 11; Cass. 14 gennaio 1988 n. 212
La responsabilità per rovina di edificio, che a norma dell’art. 2053
c.c. grava sul proprietario, comprende ogni disgregazione, sia
pure limitata, dell’edificio stesso ovvero di elementi accessori in
esso stabilmente incorporati, compresa la rottura dei tubi
dell’impianto idrico.
Né, agli effetti dell’esclusione di tale responsabilità, assume
rilievo il mancato avviso al proprietario-locatore da parte del
conduttore dell’immobile, esplicando siffatta omissione i suoi
effetti nell’ambito dei rapporti interni fra le parti del contratto di
locazione e non potendo essere opposta dal proprietario ai terzi,
in quali abbiano subito danni a causa dell’omessa manutenzione
e riparazione dell’immobile locato.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 96
97. Cassazione civile Sentenza 15/09/2008, n. 23682
La responsabilità del proprietario dell’edificio prevista
dall’art. 2053 c.c. è configurabile
1. sia quando i gravi difetti siano originari
2. sia quando derivino da attività svolte all’interno
dell’immobile, e, sotto quest’ultimo profilo, si
estende
sia al fatto proprio
sia ai danni provocati dalla condotta di terzi che lo
stesso proprietario abbia immesso nel godimento
dell’edificio, come nel caso di cessione in regime di
locazione.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 97
98. Cassazione civile Sentenza 09/12/2009, n. 25772
Occorre sottolineare che, in ambito condominiale, l’amministratore
del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione
delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col
conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi
od agli stessi condòmini.
Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il
condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni
dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali
lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore.
Ne consegue che l'amministratore stesso è responsabile del danno
alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza
dell'inciampo in una insidia creata dall'impresa cui erano stati
appaltati lavori di manutenzione dell'immobile condominiale.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 98
99. L’articolo 2 c.c.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
quali non sia stabilita un’età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia
di capacità a prestare il proprio lavoro. Il tal caso il minore è abilitato
all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di
lavoro.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 99
100. In linea generale, il danneggiante è tenuto
direttamente a risarcire il danno qualora il
danneggiato sia riuscito a provare, oltre il
nesso di causalità fra il fatto del
danneggiante e il pregiudizio subito, anche la
colpa o il dolo di questi. Tuttavia il legislatore
ha previsto eccezionalmente dei casi in cui
taluno può essere chiamato a rispondere di
un fatto dannoso commesso da altri.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 100
101. L’ART. 2047 C.C.
In caso di danno cagionato da persona incapace di
intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi
è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel
caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere
il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il
giudice, in considerazione delle condizioni
economiche delle parti, può condannare l’autore del
danno ad un’equa indennità.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 101
102. L’ART. 2048 C.C.
Il padre e la madre o il tutore, sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
emancipati o delle persone soggette a tutela che
abitano con essi. La stessa disposizione si applica
all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un
mestiere o un’arte sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti
sono liberate dalla responsabilità soltanto se
provano di non aver potuto impedire il fatto.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 102
103. LA PROVA LIBERATORIA
DELLA RESPONSABILITÀ
Nel caso di chi esercita la patria potestà sul
minore, per liberarsi da responsabilità, si
impone di dimostrare, oltre alla esercitata
sorveglianza materiale adeguata
all’ambiente, alle abitudini, al carattere del
minore o all’impossibilità di esercitarla, pure
di avergli impartito un’educazione
consona alle condizioni familiari e sociali ed
idonea a non fargli commettere atti illeciti.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 103
104. Onere della prova per danneggiato e genitori
In base alla previsione contenuta nell’art. 2048 c.c.
in tema di responsabilità dei genitori per il danno
cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul
danneggiato incombe solo l’onere di provare che
1. il fatto illecito sia stato commesso dal minore
2. ed il danno subito,
mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di
responsabilità a loro carico, devono provare di non
aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere
probatorio come onere di fornire la positiva
dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti
dall’art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i
quali quello di educare la prole.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 104
105. Cass. civ., Sez. III, 29/05/2001, n.7270, Minori
Da cosa evincere la culpa in educando ?
L’inadeguatezza dell'educazione impartita e della
vigilanza esercitata su un minore, fondamento della
responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal
suddetto commesso, può esser ritenuta, in
mancanza di prova contraria, dalle modalità dello
stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il
grado di maturità e dì educazione del minore,
conseguenti al mancato adempimento dei doveri
incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c. c. .
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 105
106. Cassazione civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8421
I genitori sono responsabili dei danni causati dai figli
minorenni in caso di educazione inadeguata e la
condanna al pagamento è legittima in virtù della
«inadeguata educazione impartita al figlio, in
relazione all'indole irascibile e violenta» (c.d. "culpa
in eligendo") ed della «inadeguata vigilanza sulla
sua condotta» (c.d. "culpa in educando").
(Nella specie, la Suprema Corte ha respinto I ricorso
dei genitori di un ragazzino che aveva ferito
all'occhio un compagno di giochi colpendolo con un
oggetto metallico lanciato con una fionda e per
questo i genitori sono stati condannati a pagare
circa 30.000 euro di danni).
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 106
107. Corte di Cassazione – Sezione III civile
Sentenza 8 febbraio-11 aprile 2006 n. 8421
Culpa in educando: indole irascibile del bambino
Danno causato da un minore per il lancio di un oggetto metallico
con la fionda
Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati giacché l’articolo 2048 CC
pone a loro carico una presunzione iuris tantum di responsabilità
fondata sulla configurabilità di ipotesi, altrettanto presunte, di
culpa in educando e di culpa in vigilando. Spetta ai genitori
l’onere della prova liberatoria, che si concretizza nella
dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione
adeguata, nonostante l’indole irascibile e violenta del bambino.
L’indole irascibile e violenta del bambino è un grave
“indizio” di culpa in educando.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 107
108. Cass Sez III, 18 gennaio 2006 n. 831
La prova dell’adeguatezza dell’educazione impartita e
della vigilanza esercitata: il curriculum scolastico
etc….
I genitori non sono responsabili del danno provocato
dal figlio minore qualora risulti esser stata impartita
un’adeguata educazione sulla base del curriculum
scolastico, militare e lavorativo del soggetto nonché
del contesto familiare, né le modalità dell’evento
sono idonee a portare a diversa soluzione, ove si
tratti di una serie causale accidentale.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 108
109. Responsabilità dei genitori per l'illecito dei figli
minori (art. 2048 c.c.)
La responsabilità dei genitori non può ritenersi
esclusa per il solo fatto del temporaneo
allontanamento del minore dalla casa
familiare, qualora l’illecito da lui commesso
consista nel mancato rispetto delle regole di
comportamento vigenti nel contesto sociale,
in termini tali da manifestare oggettive
carenze dell’attività educativa.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 109
110. NOZIONE DI PRECETTORE
La parola “precettore”, dal
latino praeceptor, nel
suo significato lessicale,
sta ad indicare, anzitutto
i maestri e gli insegnanti
in genere e soltanto in
senso particolare è
usata per indicare gli
insegnanti privati, d’uso
un tempo presso le
famiglie signorili.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 110
111. RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI
In tema di responsabilità degli insegnanti, l’articolo 61, comma 2,
della legge 312/1980 stabilisce che “salvo rivalsa in caso di dolo
o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale
medesimo nella responsabilità civile da azioni giudiziarie
promosse da terzi”.
La norma esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali
siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento
dei danni da culpa in vigilando e , in particolare, che la tutela
opera sul piano processuale mediante l’esonero dell’insegnante
statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo
è il ministero della Pubblica Istruzione.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 111
112. Da e fino a quando è responsabile la scuola ?
L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere
alla sorveglianza degli allievi minorenni per
tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi
fino al momento del subentro, almeno
potenziale, della vigilanza dei genitori…. il
danneggiato deve soltanto dimostrare che il
fatto illecito si è verificato nel tempo in cui il
minore è rimasto affidato alla scuola.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 112
113. Cass. 10 agosto 2004, n. 15419 , Cass. 3 marzo
2004, n. 4359, Scuolabus
In particolare nell’esercizio del servizio di
accompagnamento di studenti minorenni a mezzo
“scuolabus”, gestito dal Comune, la conduzione del
minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria
abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti
da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro,
esimere da responsabilità l’addetto al servizio di
accompagnamento ove quest’ultimo, allorché alla
fermata dell’automezzo non sia presente nessuno dei
soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le
necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in
relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo
come preoccuparsi dell’assistenza nell’attraversamento
della strada.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 113
114. Responsabilità dei precettori: La vigilanza
I precettori rispondono se non provano:
a) di avere adottato, in via preventiva, le misure
organizzative o disciplinari
b) di avere esercitato la vigilanza sugli allievi nella misura
dovuta;
c) che, nonostante l’adempimento di tali doveri sia stato
loro impossibile impedire il compimento del fatto
illecito per la sua repentinità o imprevedibilità
L’adempimento dei doveri di cui ai punti a) e b)
comunque, deve essere valutato non in assoluto,
bensì in modo relativo, tenuto conto dell’età e del
normale grado di valutazione degli alunni, in relazione
alle circostanze del caso concreto.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 114
115. SOLIDARIETÀ DI GENITORI E
DOCENTI DI FRONTE AL TERZO
La responsabilità dei
precettori può
coesistere, in via
solidale, con quella dei
genitori.
La coesistenza possibile si
basa sulla dicotomia fra
“culpa in vigilando”, che
compete all’insegnante,
e “culpa in educando”
che compete al
genitore.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 115
116. Cass., sez. III, 21 settembre 2000 n. 501
per colpa in educando e non in vigilando
Non è contraddittoria la motivazione di una sentenza
che, pur ammettendo l’intento scherzoso con cui un
alunno (diciassettenne) ha scagliato una gomma
contro un altro alunno, abbia ravvisato nell’autore di
tale gesto un’immatura sconsideratezza e una non
ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle
intenzioni sui risultati di un gesto comunque
oggettivamente violento.
In ragione di ciò non è censurabile l’affermazione delle
responsabilità dei genitori per colpa in educando in
quanto l’educazione da essi impartita deve tendere
a far acquisire al minore una maturità anche
nell’attività di gioco e di scherzo.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 116
117. Cass., sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369,
No colpa in vigilando
Il dovere di vigilanza dei maestri non può essere
determinata in assoluto, ma è relativo: la vigilanza
deve essere infatti esercitata nella misura necessaria
e adeguata in relazione all’età e perciò al grado di
maturazione degli alunni, con la conseguenza che tale
termine di raffronto, determinativo del contenuto del
dovere, rende necessaria una vigilanza tanto più
continua ed attenta, quanto minore è l’età degli alunni
(nel caso concerto si è esclusa la responsabilità per
difetto di vigilanza, perché il danno subito da un
ragazzo di 14 anni si era verificato durante il tragitto
da un locale all’altro della scuola, tragitto che era noto
e privo di pericoli).
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 117
118. Cass., sez. III 1° aprile 1980 n. 2119,
colpa in educando
La responsabilità dei genitori prevista dall’art. 2048 c.c.,
si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando o in
educando e, pertanto, ma non venga meno la prima,
per l’affidamento del minore a persona idonea a
provvedere la sua direzione e controllo, rimane a loro
carico l’onere di provare l’insussistenza della colpa in
educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il
comportamento dannoso del minore. (Nella specie, è
stata affermata la responsabilità, per colpa in
educando, del genitore di un alunno di prima media, il
quale, in presenza dell’insegnante cui la scolaresca
era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno
con la stecca di supporto di una carta geografica).
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 118
119. Cass., sez. III, 7 ottobre 1997 n. 9742,
Assenza ingiustificata
È corretta ed adeguatamente motivata la
decisione del giudice di merito, il quale abbia
stabilito un nesso causale tra l’assenza
ingiustificata dell’insegnante dall’aula, ed il
danno subito da uno degli allievi in
conseguenza della condotta imprudente di un
compagno di classe, maturata in un clima di
generale irrequietezza causata proprio
dall’assenza dell’insegnante.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 119
120. Cass. civ., Sez. III, 30/05/2001, n.7387
Allievo maggiorenne
La presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2,
c.c. non può ritenersi applicabile - anche a voler
ammettere, in via di mera ipotesi, che la previsione
normativa riguardi anche il danno patito dallo stesso
allievo -nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore
d'età, dovendosi presumere che, all'interno della
stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto
riservare al precettori e maestri d'arte un trattamento
deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al
comma 1 dilatando la loro responsabilità oltre il
limite temporale delta minore età del danneggiante.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 120
121. Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili Sentenza
8 febbraio - 27 giugno 2002 n. 9346 (c. c., articoli
2048 e 2043). Allievi
Non è invocabile la presunzione di
responsabilità posta dall’articolo 2048,
comma 2°, del codice civile nei confronti dei
precettori, al fine di ottenere il risarcimento
dei danni che l’allievo abbia procurato a sé
stesso.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 121
122. L’ART. 2049 C.C.
I padroni e i
committenti sono
responsabili per i
danni arrecati dal
fatto illecito dei loro
domestici e
commessi
nell’esercizio delle
incombenze a cui
sono adibiti.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 122
123. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA
RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 C.C.
Un rapporto giuridico di
preposizione preesistente
tra il soggetto che ha
causato il danno e chi ne
deve rispondere.
Un rapporto di natura
causale fra l’incombenza
DEVE ESISTERE sorta per tale rapporto e il
danno.
Il fatto illecito deve essere
realizzato dall’esecutore
di tale incombenza in tutte
le sue componenti
oggettive e soggettive.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 123
124. Cass. 10 febbraio 1999 n. 1135, Giur. It. 1999, 507
Irrilevanze della individuazione dell’autore del fatto illecito
L’azione civile per il risarcimento del danno, nei
confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato
dell’autore del fatto che integra un’ipotesi di reato, è
ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per
quelli non patrimoniali – anche quando rimanga
ignoto l’autore del fatto che integra un’ipotesi di
reato, sempre che sia certa l’appartenenza di
quest’ultimo ad una cerchia di persone legate da un
rapporto organico o di dipendenza con il soggetto
che di quell’attività deve rispondere.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 124
125. Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, giur. It 1999, 2031,
Giur. It. 1999; Conforme, Cass. 10 dicembre 2001, n.
140961; Cass. 26 giugno 1998 n. 6341; Cass. 7 agosto
1997 n. 7331: rapporto di occasionalità
Ai fini della responsabilità indiretta del committente per il danno
arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell’art. 2049
c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità
necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega detti
soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al
secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il
comportamento produttivo del danno….,, anche se in
trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso
abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le
mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il
committente non sia neppure mediatamente interessato o
compartecipe.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 125
127. Cass., Sez. III, 30 maggio 1996, n. 5070
La responsabilità indiretta dell'appaltante ex art.
2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell'esecuzione
del contratto di appalto, è configurabile
1. quando il committente abbia affidato i lavori ad
un'impresa assolutamente inidonea,
2. ovvero quando l'appaltatore abbia agito quale
nudus minister del committente medesimo,
attuandone specifiche direttive.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 127
128. Cass. 2 marzo 2005, n. 4361, cit.
Tali principi valgono anche in materia di subappalto
perché il subcommittente risponde nei confronti dei
terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui
– esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera
oggetto del contratto ai fini di pervenire alla
corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene
ad eseguirsi – abbia esercitato un’ingerenza
sull’attività di quest’ultimo così penetrante da ridurlo
al ruolo di mero esecutore.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 128
129. LE ESIMENTI DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE
Stato di necessità
Incapacità di intendere o volere
Legittima difesa
Chi agisce per legittima difesa o in stato di
necessità o nella incapacità di intendere o
volere non è responsabile dei danni
provocati
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 129
130. I PRESUPPOSTI PER
L’APPLICABILITÀ DELLA NORMA
Necessità di
difendere un diritto
proprio o altrui.
Esistenza di un
DEVE ESISTERE pericolo attuale di
un’offesa ingiusta.
Proporzionalità tra
difesa e aggressione.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 130
131. Diritto all’autotutela in un privato domicilio
All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro
mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è
pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso
in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga
esercitata un’attività commerciale, professionale o
imprenditoriale”.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 131
133. L’articolo 2946 c.c.
Salvi i casi in cui la legge
dispone diversamente, i
diritti si estinguono per
prescrizione con il
decorso di dieci anni.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 133
134. La prescrizione abbreviata
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si
prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è
verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e
per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto
per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta
sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al
risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai
primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione
del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 134
135. Danneggiato
HA 5 ANNI DI HA 2 ANNI DI IN OGNI CASO SE IL
TEMPO DAL TEMPO DAL FATTO E’
GIORNO GIORNO CONSIDERATO
DELL’EVENTO DALLA LEGGE
DELL’EVENTO COME REATO E
PER CHIEDERE I
PER CHIEDERE I PER IL REATO E’
DANNI PRIMA
DANNI PRIMA STABILITA UNA
CHE SCATTI LA
CHE SCATTI LA PRESCRIZIONE
PRESCRIZIONE
PIU’ LUNGA,
(ART. 2947 C.C.) PRESCRIZIONE
QUESTA SI
PER FATTO (ART. 2947 C.C.) APPLICA ANCHE
ILLECITO PER DANNI DA ALL’AZIONE
CIRCOLAZIONE CIVILE.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 135
136. Assicurato
HA DUE ANNI DI La materia è stata
TEMPO DALLA rinnovata con il
DATA DELLA D.L. 29 Agosto
RICHIESTA DI 2008, n° 134,
RISARCIMENTO convertito nella
PER CHIEDERE legge 27 Ottobre
2008, n° 166
L’INTERVENTO
DELL’ASSICURATORE
(ART. 2952 C.C.)
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 136
137. Il nuovo testo dell’articolo 2952 c.c.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un
anno dalle rispettive scadenze. Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità
civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo
l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del
terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il
corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo
danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma
precedente si applica all’azione del riassicurato verso il
riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 137
138. Cass. 13 novembre 2003, n. 17134
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo
quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della
pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento
del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia
interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia
tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti
incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna
di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della
causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937,
terzo comma, c.c., a meno che dal comportamento di una delle
parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si
accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti
alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale
diritto.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 138
139. Cass. 26 febbraio 2004, n. 3865,
Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato
e per questo la legge stabilisce una prescrizione più
lunga di quella di cinque anni (nella specie omicidio
colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157
c.p.), quest’ultima si applica anche all’azione civile,
indipendentemente dalla promozione o meno
dell’azione penale, essendo il maggior termine di
prescrizione correlato solo alla astratta previsione
dell’illecito come reato e non alla condanna penale,
(ndr. lesioni personali colpose e danneggiamento 5
anni)
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 139
140. Denuncia di sinistro e sospensione della prescrizione
Non con la denuncia ma con la richiesta danni
La sospensione del termine di cui all’art. 2952,
comma IV, del codice civile, relativamente
alla prescrizione in materia di assicurazione,
si verifica non già con la denuncia del
sinistro, bensì con la comunicazione
all’assicuratore, della richiesta di risarcimento
proposta dal danneggiato, e tale
comunicazione è efficace anche se perviene
dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un
terzo.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 140
141. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1989, n. 1196
Denuncia del sinistro – Inadempienza
L’inadempimento dell’obbligo dell’assicurato di dare
all’assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai
sensi ell’art. 1913 c.c., determina la perdita del
diritto all’indennità nel caso di inadempimento di cui
sia dedotto e dimostrato il carattere doloso,
dovendosi in mancanza presumere un
inadempimento colposo per cui l’assicuratore ha
soltanto il diritto ad una riduzione dell’indennità in
ragione del pregiudizio effettivamente subito, così
come dispone l’art. 1915 c.c., che è norma
derogabile solo in favore dell’assicurato ai sensi del
successivo art. 1932 c.c.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 141
142. Cassazione civile Sentenza 02/09/2009, n. 19091
Assicurazione e decorso della prescrizione
In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino
ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali
l'assicurato chiede l'indennizzo, per paralizzare il decorso del termine di
prescrizione, occorre la previa denuncia del sinistro alla compagnia, nei termini
di legge.
La giurisprudenza di legittimità con la pronuncia citata sottolineava che in tema di
assicurazioni contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato
l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità
decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal
momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo
svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal
momento della conclusione di tale procedura.
Nell’ipotesi di affidamento ad un perito dell’incarico di procedere alla quantificazione
del danno, la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile
fino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all’esito delle
quali soltanto, si realizza il requisito dell’esigibilità della prestazione ormai
determinata nella sua precisa entità (Ex plurimis: Cass. Civ. , Sez. III, sentenza
29 luglio 2004, n. 14487).
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 142
143. Tribunale Venezia, Sentenza 27/03/2006
Prescrizione ed azione risarcitoria per danni da epatite
Il tribunale di Venezia ha ritenuto che ai fini del
decorso del termine di prescrizione
dell'azione aquiliana proposta per ottenere il
risarcimento del danno cagionato dalla
contrazione del virus dell'epatite per effetto di
una trasfusione di sangue infetto occorre
considerare il momento in cui
1. il danno si è esteriorizzato
2. e sussiste la consapevolezza o conoscibilità
di esso da parte della vittima.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 143
144. DECADENZA
Un diritto è soggetto ad un termine di
decadenza, quando deve essere esercitato
entro un dato termine, trascorso il quale il
titolare perde comunque il diritto stesso.
Non è possibile interromperla e/o
sospenderla
Può essere impedita solo con l’esercizio del
diritto
Può essere stabilita in un contratto
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 144
145. RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 2055
C.C.
Se il fatto dannoso è imputabile a più
persone tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno
Nel dubbio le colpe si presumono uguali
Chi risarcisce il danno ha diritto di regresso
contro ciascuno degli altri corresponsabili
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 145
146. Cass. 24 giugno 2002 n. 9167, Giust. civ.Mass. 2002,
1082; Cass. 8 giugno 1994 n. 55486; Cass. 14 marzo
1991, n. 2692
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito
imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che
lega i coautori del fatto dannoso importa che il
danneggiato possa pretendere la totalità della
prestazione anche da uno solo dei coobbligati,
mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la
diseguale efficienza causale di esse possono avere
rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna
del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè
ai fini dell’azione di regresso.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 146
147. FURTO IN HOTEL
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 147
148. RESPONSABILITA’ PER LE COSE
PORTATE IN ALBERGO
Gli albergatori sono responsabili di ogni
deterioramento, distruzione o sottrazione delle
cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale
il cliente dispone dell’alloggio;
2) Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua
famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia,
fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui
il cliente dispone dell’alloggio;
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 148
149. RESPONSABILITA’ PER LE COSE
PORTATE IN ALBERGO
3) Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua
famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia
sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un
periodo di tempo ragionevole, precedente o
successivo a quello in cui il cliente dispone
dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al
valore di quanto sia deteriorato, distrutto o
sottratto, sino all’equivalente di cento volte il
prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 149
150. RESPONSABILITA’ PER LE COSE
CONSEGNATE E OBBLIGHI
DELL’ALBERGATORE
La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1. Quando le cose gli sono state consegnate in
custodia;
2. Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che
aveva l’obbligo di accettare.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 150
151. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il
denaro contante e gli oggetti di valore; egli può
rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti
pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle
condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore
eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli
sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
E la cassaforte in camera ????
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 151
152. RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE
FURTO OGGETTI NEI VEICOLI
Pernottamento: nessuna responsabilità per il
furto degli oggetti lasciati nei veicoli
Il contratto di pernottamento non può, per ciò
solo, fondare alcuna responsabilità
dell'albergatore per le cose lasciate all’interno
dei veicoli parcheggiati nell'area di
pertinenza.
E nel garage dell’hotel ?....Aspettativa…????
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 152
153. LA RESPONSABILITÀ
EX RECEPTO
DEL RISTORATORE
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 153
154. Cass., sez. III, 4 ottobre 1991 n. 10993, Giust. Civ.
Mass. 1991, f. 10; Conforme, Cass. 9 novembre 1987
n. 8268, Giust. Civ. 1988, I, 712
La responsabilità ex recepto del ristoratore ai sensi degli art. 1786,
1783, 1784 c.c., nel testo modificato dalla l. 10 giugno 1978 n.
316 sussiste per le cose non consegnategli in custodia ma delle
quali è opportuno che il cliente si liberi per il miglior godimento
della prestazione (ad esempio: cappotto, cappello, ombrello)
mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre
cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del
pasto e della cui sottrazione il ristoratore non deve quindi
rispondere (nella specie, la S.C. ha escluso ai sensi dell’art.
1227 c.c. il concorso di colpa del cliente con riguardo di un
soprabito che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala
del ristorante).
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 154
156. IL PARCHEGGIO: NON CONFONDERE
DANNI CAUSATI CON DANNI SUBITI
DALLE COSE CUSTODITE
I giudici inquadrano il negozio nello schema del deposito
oneroso, affermano l’esistenza di un vero e proprio obbligo di
custodia con relativa responsabilità del gestore al furto o al
danneggiamento del mezzo.
Altro orientamento, invece, ritiene che il negozio sia riconducibile
nello schema della locazione d’area in relazione alla quale non
sorge in campo al gestore alcun obbligo di custodia: l’intento non
è tanto quello di reperire un soggetto che si incarichi di custodire
il veicolo, quanto piuttosto quello di trovare uno spazio destinato
allo stazionamento del medesimo.
Aspettativa di custodia ?
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 156
157. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 20/12/2005,
n. 28232:
cartello cose in custodia-parcheggio
Soltanto la presenza di un cartello con l’indicazione di
“parcheggio non custodito”, adeguatamente visibile prima
dell’ingresso, quando cioè era ancora possibile per l’utente
scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo
stazionamento dell’autovettura, avrebbe comportato la
conclusione tra le parti del diverso contratto di locazione.
Non riveste alcun carattere di decisività la circostanza che sul
retro dello scontrino consegnato al cliente fosse scritto
“parcheggio non custodito”, trattandosi di una informazione
non solo in contrasto con la situazione di apparenza come
sopra evidenziata, bensì fornita a contratto già concluso
mediante l’accettazione, da parte dell'utente della proposta
contrattuale di parcheggio formulata dalla società nella forma
dell’offerta al pubblico (art. 1336 C.C.)
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 157
159. L’ART. 1917, I COMMA
Nell’assicurazione della responsabilità civile
l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
l’assicurato di quanto questi, in conseguenza
del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel
contratto. Sono esclusi i danni derivanti da
fatti dolosi.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 159
160. L’ART. 1917, II COMMA
L’assicuratore ha facoltà, previa
comunicazione all’assicurato, di pagare
direttamente al terzo danneggiato l’indennità
dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se
l’assicurato lo richiede.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 160
161. IL PATTO DI GESTIONE DI LITE
PATTO DI GESTIONE DI LITE:
GESTIRE DIRETTAMENTE LA
VERTENZA E’ UN DIRITTO
NON UN DOVERE DELLA
COMPAGNIA
DIFESA CONGIUNTA DIFESE SEPARATE
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 161
164. Cass. 4 marzo 2003 n. 3165, Giust. civ.Mass. 2003,
441; Dir. e giust. 2003, f. 15, 100; Conforme, Cass. 12
maggio 1999 n. 4682, Foro it. 1999, I, 2898
…. quanto alla colpa grave…. occorre che
l’assicurato abbia consapevolezza della
importanza dell’informazione; a quest’ultimo
fine, ed allo scopo di delimitare l’obbligo
dell’assicurato, l’assicuratore è, perciò, tenuto
ad indicare le circostanze che egli intende
conoscere.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 164
165. Cass. 19, 05, 1989 n. 2396, Giust. civ. 1989, I, 2611
La reticenza dell’assicurato, al fine dell’annullabilità
del contratto a norma dell’art. 1892 c.c., richiede un
occultamento volontario, ovvero involontario, ma
ascrivibile a colpa grave, di informazioni decisive
per la determinazione dell’assicuratore a
contrattare, e, pertanto, non è ravvisabile in
relazione a notizie che l’uno sapeva, od aveva
ragionevolmente motivo di supporre, già in
possesso dell’altro, al momento della stipulazione
della polizza.
( es. mobilificio….forno di verniciatura )
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 165
167. Cass. 18 gennaio 2000 n. 500, Giust. civ.Mass.
2000, 81; Dir. e giust. 2000, f. 3, 55
Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1898 c.c., occorre
un aumento delle possibilità di verificazione
dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e
che la nuova situazione presenti i caratteri:
della novità, nel senso che non sia stata prevista e
non fosse prevedibile dai contraenti al momento
della stipula del contratto,
e della permanenza, intesa come stabilità della
situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un
mutamento episodico e transitorio.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 167
168. Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1987, n. . 3563
Con riguardo all’aggravamento del rischio la norma
dell’art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta
immodificabilità della situazione di fatto esistente al
tempo della conclusione del contratto di assicurazione,
sicché non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello
stato delle cose obbliga l’assicurato a darne notizia
all’assicuratore, ma soltanto quello che sia
caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e
sull’intensità del rischio assicurativo, tale da alterare
l’equilibrio tra il rischio stesso e il premio oltre il limite
della normale alea contrattuale; dalla novità….e dalla
permanenza, o quanto meno, da una certa stabilità o
persistenza della situazione sopravvenuta, restando
invece privo di rilevanza ogni mutamento che sia
meramente episodico e transitorio.
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 168
169. ATTENZIONE
ATTENZIONE: Attività diverse
no aggravamento del rischio
ma mancanza di copertura !!!!
Es: elettricista che monta impianto idraulico
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 169
170. LA R.C. “DINAMICA”
La garanzia copre l’assicurato solo mentre svolge le
ATTIVITA’ assicurate: rischio dinamico
e per i danni causati dopo ????
Per le opere dopo l’ultimazione dei lavori,
(R.C. postuma)
Per i prodotti dopo la consegna a terzi,
(R.C. Prodotti)
FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 170
172. RESPONSABILITÀ POSTUMA
DA INSTALLAZIONE (ARTIGIANI)
Esempio: a parziale deroga dell’art.…. delle
“Norme che regolano l’assicurazione”, la
garanzia vale anche per la responsabilità
civile derivante all’Assicurato, a sensi di
legge, nella sua qualità di installatore,
manutentore o riparatore anche di impianti
non installati dall’Assicurato, per danni
cagionati a terzi (compresi i committenti)
dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei
lavori.
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173. POSTUMA: COSA NON COPRE
a) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate
o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla
sostituzione o riparazione degli stessi;
b) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque
fabbricati;
c) Da idoneità o mancata rispondenza all’uso per i
quali gli impianti sono destinati, (se non funziona….)
d) Da mancato od intempestivo intervento
manutentivo;
e) Da interruzione o sospensione di attività.
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175. Cass. 24.11.1970, n° 2495
Mancata regolazione del premio
La mancata denuncia dell’assicurato degli
elementi necessari per la regolazione del
premio importa non la semplice facoltà
dell’assicuratore di recedere dal contratto,
bensì la sospensione dell’assicurazione ai
sensi dell’art . 1901 c. c.
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176. Cass Sez Unite sentenza del 28 febbraio 2007 n°
4631
….E LUCE FU
1. La sentenza ha dichiarato che si tratta di
una forzatura inaccettabile (collegamento
all’art. 1901 c.c.) sul piano logico e giuridico,
perché tra la comunicazione ed il
pagamento del premio non esiste una
necessaria e costante correlazione, poiché,
in assenza di variazioni, la prima potrebbe
non comportare alcun onere economico per
il contraente.
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177. 2. La clausola di regolazione del premio assicurativo
…. non può essere uno strumento di protezione del
solo assicuratore, perché questa configurazione
non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che
entrambe le parti del contratto ricavano dalla
clausola di regolamento convenzionale del premio
assicurativo.
Essa, dunque, deve essere interpretata come
strumento di tutela per entrambe le parti del
contratto di assicurazione.
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178. 3. La clausola di adeguamento del premio, in
definitiva, non deve essere interpretata nel
senso formale che il verificarsi degli eventi
in essa previsti giustifica la sospensione
della garanzia assicurativa.
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179. 4. La determinazione del premio nei contratti di
assicurazione contro i danni, fissata
convenzionalmente in base ad elementi variabili
(cosiddetta assicurazione con clausola di
regolamento del premio assicurativo), comporta che
l’adempimento dell’assicurato è adempimento di
una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni
indicate nell’art. 1901 cod.civ. e come tale deve
essere valutata, tenendo conto:
del comportamento di buona fede tenuto dalle parti
nell’esecuzione del contratto,
del tempo in cui la prestazione è effettuata
e dell’importanza dell’inadempimento.
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180. L’EFFICACIA
Loss occurrence: copertura fondata sulla
data di avvenimento del sinistro.
Claims made: copertura per le richieste di
risarcimento presentate durante il tempo di
efficacia dell’assicurazione.
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181. CLAIMS MADE
INIZIO E TERMINE DELLA
GARANZIA
E’ scritta così:
“L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate
all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia
dell’assicurazione stessa”.
Quindi anche per i fatti avvenuti prima della polizza purché
la richiesta danni arrivi all’assicurato durante la vita della
polizza
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183. L’AZIONE PER MALA GESTIO
Possibilità per l’assicurato di chiedere il
risarcimento all’assicuratore in caso di
provata cattiva “gestione del sinistro”
Assicurato deve aver subito un danno:
massimale non basta e l’assicurato deve
intervenire con il suo patrimonio
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