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RESPONSABILITA’ CIVILE:
PROFILI GIURISPRUDENZIALI
  E CLAUSOLE DI POLIZZA


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LA VIOLAZIONE NEL CODICE CIVILE


   Fatto illecito civile
   artt. 2043-2059 c.c.
   Responsabilità extracontrattuale
   Inadempimento di obbligazione
   artt.1218-1229 c.c.
   Responsabilità contrattuale



                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   2
Cass. 21 giugno 1999 n. 6233


È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo
della parte, la proposizione cumulativa dell’azione
contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si
assuma che, con un unico comportamento, sono
stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il
generale dovere del neminem laedere.




                     FRAMAND CONSULTING      di Francesco Mandelli   3
L’ARTICOLO ARTICOLO 2043 DEL
CODICE CIVILE




  Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
                   danno.

              FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   4
PRINCIPIO DI ATIPICITÀ
        DELL’ILLECITO AQUILIANO
Art. 2043           clausola generale, che lascia
  aperta l’individuazione delle situazioni giuridiche
  soggettive la cui lesione integra l’illecito




Decisiva è l’opera degli interpreti (dottrina e,
  soprattutto, giurisprudenza) per la selezione degli
  interessi meritevoli di tutela


                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   5
RISARCIMENTO DEL DANNO
Furto negli appartamenti consumato attraverso i
     ponteggi - Responsabilità dell’impresa




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   6
RISARCIMENTO DEL DANNO
  Furto negli appartamenti consumato attraverso i
ponteggi - Responsabilità dell’impresa (C.C. art. 2043)
…. dev’essere affermata la responsabilità, ai sensi
 dell’articolo 2043 del C.C., dell’impresa che per tali
 lavori si avvale di quei ponteggi, qualora, trascurando
 le più elementari norme di diligenza e perizia e la
 doverosa adozione delle cautele idonee a impedire
 l’uso anomalo delle dette impalcature, e così violando
 il principio del neminem laedere, abbia colposamente
 creato un agevole accesso ai ladri e posto in essere le
 condizioni del verificarsi del danno.



                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   7
Cassazione Civile, Sez. III, 18 ottobre 2005, n.
20133
   Il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto
    civilmente corresponsabile del furto: non ex art. 2050 c.c., poiché
    le attività pericolose generano responsabilità specifica solo se il
    danno si è prodotto durante il loro espletamento; non ex art.
    2051 c.c., poiché le cose in custodia non danno luogo a
    responsabilità quando i danni siano cagionati dall’attività illecita
    di terze persone; non ex art. 2043 c.c., poiché la responsabilità
    civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno
    specifico obbligo di fare.

   È evidente che tali principi, validi per il proprietario delle
    impalcature, devono, a più forte ragione, ritenersi applicabili
    anche al condominio.



                        FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   8
PROCESSO LOGICO DELLA R. C.


Danno: situazione diversa e peggiore di quella
    precedente ad un determinato evento

  Obbligazione: vincolo giuridico per cui un
  soggetto è tenuto ad una prestazione verso
               un altro soggetto

                Risarcimento

              FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   9
IL RISARCIMENTO




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IL RISARCIMENTO


     STRUMENTO GIURIDICO PER
   RIPORTARE IL DANNEGGIATO IN
   UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE
     UGUALE O QUASI A QUELLA
           PRECEDENTE
        L’EVENTO DANNOSO



          FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   11
IL DOLO




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IL DOLO


 Il dolo consiste nella volontaria trasgressione di un
   preciso dovere giuridico: il soggetto agente, quindi,
     col compimento dell’azione intende ottenere le
             conseguenze che ne derivano.

   Il fatto illecito è doloso quando l’evento dannoso,
risultato dell’azione od omissione, è previsto e voluto
 come conseguenza della propria azione dall’agente



                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   13
LA COLPA




FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   14
LA COLPA


La colpa consiste nella violazione di un dovere
di diligenza, cautela o prudenza nei confronti di
 terzi, per cui le conseguenza dell’azione, pur
       essendo prevedibili, non sono volute.




                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   15
ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA COLPA




          FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   16
LA PREVEDIBILITÀ DELL’EVENTO

Negligenza, imprudenza e imperizia vanno valutate
   sulla base della prevedibilità dell’evento come
     conseguenza della condotta rapportata alla
    preveggenza del “buon padre di famiglia”, di
    classica tradizione e tuttora indicato in molte
      norme dal legislatore come parametro di
    valutazione postuma. Alla figura del “bonus
        pater familias” si è venuta a sostituire
      concettualmente, in seguito allo sviluppo
      tecnologico, una figura di uomo-tipo con
     riferimento ai vari settori operativi, retti da
       principi scientifici e regole tecniche non
   accessibili a tutti: il buon operatore settoriale.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   17
QUANDO CESSA
L’OBBLIGO AL RISARCIMENTO




           FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   18
A) L’INTERRUZIONE
DEL NESSO CAUSALE
   Il nesso o rapporto di causalità si deve ritenere
    interrotto solo allorquando la causa concorrente
    sopravvenuta è sufficiente, da sola, autonomamente
    cioè, rispetto al coacervo delle altre, a determinare
    l’evento.
   Il concetto di sufficienza autonoma della concausa
    sopravvenuta si esplica nel senso che la stessa
    racchiude in sé una potenziale efficacia idonea a
    determinarlo indipendentemente dalle concause
    preesistenti, la cui efficacia rimane allo stato
    potenziale e non ha modo di attuarsi.


                    FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   19
B) IL COMPORTAMENTO DEL
DANNEGGIATO

                         1° comma:
                         Concorso del fatto colposo del
                         danneggiato = Riduzione proporzionale
                         del risarcimento


Art. 1227 C.C.

                         2° comma:
                         Ulteriori conseguenze evitabili dal
                         danneggiato = Nessun risarcimento
                         dovuto



                 FRAMAND CONSULTING          di Francesco Mandelli   20
C) L’ACCETTAZIONE
DEL RISCHIO SPORTIVO




           FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   21
Cass. Civ. Sez. III, n° 12012/2002,
Art. 2043 c. c, Attività Sportiva
…. il criterio per individuare .… la
 responsabilità civile è impegnata se l’atto sia
 stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero
 con una violenza incompatibile con le
 caratteristiche concrete del gioco; la
 responsabilità non sussiste invece se le
 lesioni siano la conseguenza di un atto posto
 in essere senza la volontà di ledere e senza
 la violazione delle regole dell’attività,

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   22
Assunzione del rischio

L’esercizio dell’attività sportiva costituisce una causa di
   giustificazione non codificata, nel senso che il
   soddisfacimento dell’interesse collettivo a svolgere
   attività sportiva può consentire l’assunzione del rischio
   della lesione di un interesse individuale relativo
   all’integrità fisica. L’esimente è condizionata al rispetto
   delle condizioni disciplinanti ciascuna attività,
   richiedendosi che l’atleta adegui la propria condotta
   anche alle norme generali di prudenza e diligenza.
   Conseguentemente il fatto lesivo non può essere
   cagionato da colpi inferti per dolo o per colpa
   esplicando una violenza eccessiva, ulteriore a quella
   c.d. “di base” necessaria per lo svolgimento dello
   sport.
                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   23
Tribunale Alessandria, Sentenza 24/11/2009, n. 8964/07
Contesa della palla tra attaccante e portiere in uscita

   Nella fattispecie, si trattava della ginocchiata patita al volto da un
    portiere, in uno scontro con l’attaccante che aveva sollevato la gamba
    nel tentativo di contendergli il pallone.

   Per il Tribunale poiché il gioco si caratterizza per le sue connotazioni
    tipiche, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di
    violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente
    svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso;

   Confini di tale scriminante sono la commissione di un atto non
    finalizzato al gioco ma meramente alla lesione (esclusione di natura
    subiettiva) ovvero l’impiego di violenza trasmodante (esclusione
    obiettiva).

   Il Tribunale osserva che il sollevare (entro certi limiti) il ginocchio e non
    il piede per contendere il pallone è un movimento naturale e usuale nel
    calcio che non esce dai limiti predetti.
                           FRAMAND CONSULTING             di Francesco Mandelli   24
Cassazione Civile, Sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908
Pres. Fiduccia – Rel. Spirito – P.M. Iannelli (parz. diff.)
M.c.D. ed altri: arbitri, guardalinee, guardaporte, meccanici,
Posto che l’attività agonistica implica l’accettazione del
  rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi
  partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in
  gara, ma anche i soggetti (come arbitri, guardalinee,
  guardaporte, meccanici, tecnici, ecc.) posti al centro o ai
  limiti del campo di gara per compiere una funzione
  indispensabile allo svolgimento della competizione…. i
  danni sofferti da tali soggetti ad opera di un competitore,
  ove rientranti nell’alea normale, ricadono sugli stessi, sì
  che per gli organizzatori, al fine di esimersi dalla
  responsabilità, è sufficiente aver predisposto le normali
  cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla
  specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali
  regolamenti sportivi.
                         FRAMAND CONSULTING           di Francesco Mandelli   25
Spettatori


Assistere volontariamente negli spazi opportuni
 destinati al pubblico, o comunque, al di fuori
 del campo di gara, ad una manifestazione
 sportiva permeata di pericolosità non implica
 per lo spettatore l’accettazione di una
 situazione di rischio.




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   26
CHI DEVE PROVARE
E CHE COSA DEVE PROVARE




      FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   27
Art. 2697 c.c.
Onere della prova
   Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve
    provare i fatti che ne costituiscono il
    fondamento.

   Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero
    eccepisce che il diritto si è modificato o
    estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione
    si fonda.


                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   28
Il danneggiato dovrà provare:


   IL FATTO
   L’IMPUTABILITA’
   IL DOLO O LA COLPA
   IL DANNO INGIUSTO




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   29
NON SEMPRE E’ IL DANNEGGIATO A
         DOVER PROVARE




IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA’
    SENZA COLPA E DELL’INVERSIONE
       DELL’ONERE DELLA PROVA

          FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   30
Cass. 4 febbraio 2004, n. 2062, in Gius. 2004, 12,
2573. Onere della prova
Si deve pertanto ritenere che, in tema di ripartizione
    dell’onere della prova,
all’attore compete provare l’esistenza del rapporto
    eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre
il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di
    un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
    idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè,
    un fattore esterno (che può essere anche il fatto di
    un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i
    caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e
    dell’eccezionalità.

                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   31
RESPONSABILITA’ PRESUNTA E DA
              PROVARE
   Art. 2050 C.C. Attività pericolosa
   Art. 2051 C.C. Cose in custodia
   Art. 2052 C.C. Animali
   Art. 2053 C.C. Rovina di edificio
   Art. 2054 Circolazione dei veicoli
   Responsabilità che prescinde dalla colpa:
    Prodotti


                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   32
COSA DEVE PROVARE IL DANNEGGIATO
    NELLE ATTIVITA’ PERICOLOSE
   Il danneggiato deve provare solo elementi
    oggettivi:
   Il danno
   La connessione causale causale tra
    ATTIVITA’ e DANNO




                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   33
   La giurisprudenza in Italia non è vincolante
   Daremo lettura di numerosi dispositivi
    stralciati dalle relative sentenze
   Non sono legge dello stato




                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   34
ATTIVITA’ PERICOLOSA




    FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   35
L’ARTICOLO 2050 C.C.


    Chiunque cagiona danno ad altri nello
 svolgimento di un’attività pericolosa, per sua
 natura o per la natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il
                    danno.



               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   36
LA QUALIFICA GIURISPRUDENZIALE
DI PERICOLOSITÀ
Per attività pericolose devono intendersi quelle che tali
   sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre
   norme speciali ed altresì quelle che abbiano insita
   la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro
   stessa natura. Lo stabilire se una determinata
   attività sia da qualificare pericolosa, per sua natura
   o per quella dei mezzi adoperati, è compito affidato
   al prudente apprezzamento del giudice di merito,
   secondo nozioni che rientrano nella comune
   esperienza.


                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   37
ANCORA SULLA NOZIONE
DI PERICOLOSITÀ
   Più recentemente è stato sostenuto che
 un’attività può essere considerata pericolosa
  quando, sulla base dell’”id quod plerumque
 accidit”, è suscettibile di produrre frequenti e
    notevoli danni a terzi. Occorre, cioè, che
     l’attività contenga in sé non una mera
       possibilità di danno, ma una grave
                     probabilità.


               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   38
Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784
Attività pericolosa - edilizia




                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   39
Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784
Attività pericolosa - edilizia
Ai fini della responsabilità sancita dall'articolo 2050 del
   c. c., devono ritenersi pericolose oltre alle attività
   previste dalle leggi di pubblica sicurezza, anche
   tutte quelle che abbiano una pericolosità intrinseca
   o comunque dipendente dalle modalità di esercizio
   o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella
   edilizia, che, per le attrezzature e i macchinari
   utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di
   particolare prudenza al fine di evitare danni a
   persone e cose.


                   FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   40
Cass. Sezione III Civile, 2005, n. 6888:
MANEGGIO: ATTIVITA' PERICOLOSA




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   41
Cass. Sezione III Civile, 2005, n. 6888:
MANEGGIO: ATTIVITA' PERICOLOSA
La gestione di un maneggio può essere fonte di responsabilità
   aggravata per attività pericolosa (articolo 2050 Codice Civile) se i
   partecipanti alle attività di equitazione sono principianti o
   inesperti.…. deve essere applicata nel caso la disposizione di cui
   all'articolo 2050 Codice Civile, una volta distinta l'attività di
   maneggio in pericolosa o meno a seconda dei soggetti
   partecipanti (se principianti o meno, inesperti o meno). Nel caso
   di specie la sentenza impugnata ha considerato la sinistrata,
   seppure ventitreenne, inesperta perché solo titolare del patentino
   A 1, e cioè di un'attestazione di idoneità psicofisica alla
   cavalcatura, e perché oggettivamente era soltanto alla sua sesta
   lezione, quando avvenne la caduta.




                       FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   42
Cassazione Civile, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812
Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia




                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   43
Cassazione Civile, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812
Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia
   Il contratto di risalita in seggiovia deve essere
    inquadrato nel contratto di trasporto. Da ciò
    consegue che la responsabilità del vettore è
    disciplinata dall’art. 1681 c.c. primo comma, a
    norma del quale il vettore risponde dei sinistri che
    colpiscono la persona del viaggiatore durante il
    viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure
    idonee ad evitare il danno.
   Per sinistri che colpiscono la persona del
    viaggiatore “durante il viaggio”, devono intendersi
    anche quelli che avvengono durante le operazioni di
    preparazione e accessorie quali l’imbarco e lo
    sbarco dal mezzo.

                    FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   44
Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2005, n.
2706 - Piste da sci




                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   45
Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2005, n.
2706 - Piste da sci
Il gestore di una pista da sci ne è custode ed è
   a tale titolo oggettivamente responsabile per
   tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla
   stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la
   prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo
   anche dell’imprevista ed imprevedibile
   condotta colposa del danneggiato.



                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   46
Cass. 30 agosto 2004, n. 17369:
gas in bombole?




                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   47
Cass. 30 agosto 2004, n. 17369:
gas in bombole?
   La responsabilità per esercizio di attività pericolosa
    ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall’attività in
    sé e per sé considerata, il che si verifica quando il
    pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti
    dell’attività medesima (ad es., materie infiammabili,
    proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.).
   Anche il soggetto che abbia provveduto alla relativa
    distribuzione in commercio incorre nella
    responsabilità di tale norma sancita, in relazione a
    tutti gli eventi dannosi che si verifichino in
    dipendenza o in occasione del relativo uso.


                    FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   48
Cass. Civ. Sez. III,n° 1954/2003
scavi




                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   49
Cass. Civ. Sez. III,n° 1954/2003
scavi
Il proprietario che fa eseguire opere di
   escavazione sul suo fondo risponde
   direttamente del danno derivato al fondo
   confinante anche se l’esecuzione sia stata
   data in appalto. Di regola l’attività edilizia
   massimamente quando comporti rilevanti
   opere di trasformazione o spostamento di
   masse terrose e scavi profondi non può non
   essere considerata attività pericolosa.

                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   50
CASISTICA GIURISPRUDENZIALE
            SULLA QUALIFICA
    DI “PERICOLOSITÀ” DELL’ATTIVITÀ
   Impresa edile;
   Gestione polveriera;
   Segheria per rovina di tronchi accatastati.
   Attività di produzione farmaceutica contenente
    gammaglobuline.
   Attività edilizie con impiego di impalcature, ponteggi,
    scavatrici, betoniere, ruspe.




                    FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   51
COSE IN CUSTODIA




  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   52
L’ARTICOLO 2051 C.C.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
               il caso fortuito.




              FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   53
IL CRITERIO SODDISFACENTE


              CUSTODIA ?




Il criterio può essere considerato quello
 della disponibilità materiale di fatto della
 cosa, a qualunque titolo ed anche senza
                    titolo.

             FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   54
Cass. Sezione III, sentenza 8 aprile 1997 n. 3041
Esercizio commerciale – obbligo custodia
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose
   in custodia, l'obbligo di custodia del gestore di un
   esercizio commerciale, quale soggetto che ha
   l'effettiva disponibilità del negozio, va riferito non
   tanto alla singola merce, che di per sé può anche
   essere inidonea a produrre danni per sua natura,
   quanto al negozio nel suo insieme, costituente
   l'azienda di cui, quale universitas rerum, le merci
   sono una componente, e comporta l'obbligo di
   vigilarlo e di mantenerne il controllo in modo da
   impedire che produca danni a terzi, con riferimento
   a ogni singolo bene di esso.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   55
Cassazione civile, Sez. III, 4 agosto 2005, n. 16373
Cose in custodia - L'albergo risponde dei danni da
buccia di banana"
La responsabilità per i danni cagionati da cose in
    custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo,
    configurandosi ogni qualvolta sussiste un nesso
    causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato,
    senza che rilevi la condotta del custode e
    l'osservanza di un obbligo di vigilanza:
il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un
    fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un
    comportamento del custode, ma alle modalità di
    causazione del danno, in quanto suscettibili di una
    valutazione che consenta di ricondurre il danno
    verificatosi ad un elemento esterno, anziché alla
    cosa che ne è fonte immediata.

                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   56
Cose in custodia – attività in palestra




           FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   57
Il Quotidiano Giuridico - 06/03/2008
Cose in custodia
   Gestori di una palestra responsabili per omesso
    controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso

La gestione di una attività suscettibile di cagionare
danni agli utilizzatori comporta degli obblighi di
vigilanza a carico dei gestori corrispondenti ai
principi dettati dal legislatore in materia di
responsabilità extracontrattuale che non possono
essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale.

                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   58
E VERSO GLI ENTI PUBBLICI ????




        FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   59
Cass., sez. III, 15 gennaio 1996 n. 265,


La presunzione di responsabilità per danni
  cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art.
  2051 c.c., non si applica agli enti pubblici,
  ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o
  patrimoniale, per le sue caratteristiche
  (estensione e modalità di uso) è oggetto di
  una utilizzazione generale e diretta da parte
  di terzi che limita in concreto la possibilità di
  custodia e vigilanza sulla cosa.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   60
INSIDIA


   Elemento oggettivo: non visibilità
   Elemento soggettivo: non prevedibilità




                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   61
Tribunale Bari, Sentenza, Sez. III, 18/09/2006, n.
2313
Le lesioni verificatesi in danno di un passante che dopo aver
   poggiato il piede su una mattonella dalle ridotte dimensioni,
   sconnessa, integrano una circostanza idonea a configurare
   un’insidia oggettivamente non visibile e non prevedibile da parte
   dell'utente medio con l'uso della normale diligenza…è come tale,
   costituisce fonte di responsabilità per la P.A. ai sensi dell’art.
   2043, c.c., per violazione del generale principio del neminem
   laedere.
Ricorre infatti il requisito della non prevedibilità subiettiva del
   pericolo laddove quest’ultimo non risulti segnalato in alcuna
   maniera, e la sua dislocazione (sul marciapiede deputato al
   passaggio dei pedoni) non lascia certo presagire la possibilità di
   una mattonella non fissata in maniera stabile, soprattutto in una
   zona di per sé frequentata da una moltitudine di passanti.


                       FRAMAND CONSULTING        di Francesco Mandelli   62
Tribunale di Bari, Sez. III, 6 novembre 2006, n.
2716
…. sussiste la responsabilità del Comune per la
  caduta di un passante a causa di un avvallamento
  presente sul marciapiede, non segnalato e non
  adeguatamente illuminato, e non è configurabile
  alcun concorso di colpa a carico del danneggiato,
  riponendo il medesimo ragionevole affidamento
  sull’apparente regolarità del pubblico marciapiede
  che stava percorrendo.
(nella fattispecie si è ritenuta configurabile insidia in
  quanto un pedone, nello scendere da un
  marciapiede, è sprofondato in una buca ricoperta di
  giornali ed altri detriti riportando varie lesioni ad una
  gamba).

                   FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   63
Cassazione civile, Sez. III, 09/05/2008, n. 11511


Quando il pedone cade in una buca, il giudice non
può escludere automaticamente la responsabilità da
cose in custodia ex articolo 2051 c.c. in capo al
Comune sul solo rilievo che il bene che ha causato
l’evento dannoso (demaniale o patrimoniale che sia),
è una strada di uso collettivo e di notevole estensione.
Non si può non rimarcare la responsabilità dell’ente,
poi, se lo stato di dissesto dell’asse viario era già stato
segnalato all’Amministrazione.

                   FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   64
Cassazione civile Sez. III, 2008 n. 12449


Non possono essere addossati al custode
 pubblico i rischi ove la P.A. dimostri di non
 averlo potuto tempestivamente eliminare,
 neppure in base ad un’efficiente e diligente
 organizzazione dell’attività di sorveglianza e
 manutenzione (fattispecie relativa alla caduta
 di un passante sul manto stradale reso
 scivoloso dalla colla, discioltasi per la pioggia
 da alcuni manifesti murali, staccati da ignoti
 ed abbandonati al suolo).

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   65
COMUNE-INSIDIA STRADALE




      FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   66
Onere della prova a carico del danneggiante
No art 2051 c.c.
   In caso di danni derivanti ad un veicolo dalla
    asserita insufficiente manutenzione della
    sede viaria, il danneggiato ha l’onere di
    provare la colpa dell’ente proprietario ed il
    nesso causale tra condotta ed evento
    dannoso, essendo inapplicabile alla
    fattispecie in esame la presunzione di cui
    all’art. 2051 c.c.


                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   67
   Poiché la responsabilità dell’Anas per i danni subiti
    dagli utenti della strada ha natura extracontrattuale,
    spetta al conducente di un veicolo che ha subito un
    danno l’onere della prova di una condotta colpevole
    del predetto ente, occorrendo a tal fine dimostrare
    l’esistenza sulla sede stradale di un trabocchetto o
    insidia non visibile e imprevedibile.
   Costituisce insidia stradale ogni situazione di
    pericolo che l’utente medio, usando la normale
    diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui
    si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al
    fine di escludere la responsabilità risarcitoria
    dell’ente che abbia di fatto la gestione della strada è
    necessaria la dimostrazione da parte dell’ente
    stesso che nonostante l’obiettiva esistenza
    dell’insidia l’utente fosse soggettivamente in grado
    di prevederla o di evitarla.

                    FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   68
Cass Sez III, sent n. 15383/2006
i cantieri stradali
…. qualora l’area risulti completamente delimitata e affidata
  all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto
  divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni
  subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente
  l’appaltatore, che ne è l’unico custode.
 Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti e quindi
  insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi,
  utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la
  conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della
  strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la
  responsabilità sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente,
  salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti
  del primo.



                       FRAMAND CONSULTING        di Francesco Mandelli   69
Insidie stradali
 No responsabilità del Comune per macchia d’olio

La macchia d'olio, lasciata sull'asfalto da un altro veicolo
  transitato sul medesimo tratto stradale, costituisce
  antecedente logico e fattuale dell'evento lesivo, non
  riconducibile a colpa del Comune, ma al fatto di un terzo che
  è di per sé sufficiente ad escludere, anche ex art. 2051 c.c., la
  responsabilità patrimoniale della P.A. proprietaria della strada.




                      FRAMAND CONSULTING       di Francesco Mandelli   70
Tribunale Civile di Varese Sent. n.149/2005


In ipotesi di incidente cagionato da insidia stradale,
per poter affermare la responsabilità dell’Ente
proprietario e/o concessionario della strada, l’attore
deve provare non solo che l’eventus damni sia
riferibile ad un pericolo oggettivamente non visibile e
soggettivamente non prevedibile, ma anche che
l’insidia si trovava sulla carreggiata da tempo
sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa
in sicurezza da parte dell’Ente proprietario e/o
concessionario della strada.

                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   71
…MA TORNIAMO
          AL CONCETTO DI INSIDIA
   Elemento oggettivo: non visibilità
   Elemento soggettivo: non prevedibilità




                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   72
Tribunale di Bari, sez. III, sent. 13 febbraio 2007
n. 407
Persona anziana. Responsabilità esclusiva della PA
   Pur se gli utenti della strada sono gravati, in coerenza con il
    principio di autoresponsabilità, di un onere di attenzione
    nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale (….) nel caso
    di persona anziana, la quale, evidentemente dotata di più deboli
    capacità percettive rispetto a persone di più giovane età, non ha
    la possibilità, facendo uso della normale diligenza, di evitare
    l’insidia stradale, riponendo ragionevole affidamento sulla
    apparente regolarità della pubblica via cittadina.
   Ne deriva la mancanza di un concorso di colpa del danneggiato
    per negligenza e mancanza di attenzione, con conseguente
    attribuzione di responsabilità alla sola PA per danni derivanti da
    difetto di manutenzione della strada pubblica.


                       FRAMAND CONSULTING        di Francesco Mandelli   73
Cass.Sezione III, sentenza 21 ottobre 1998,
Insidia
La Suprema corte ha confermato la pronuncia di
merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente
ospedaliero avendo accertato che l'attrice, sapendo
della scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto
astenersi dall'entrare nel locale, prima che si fosse
asciugato, o avrebbe dovuto evitare di passeggiarvi.




                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   74
Cassazione civile Sentenza 16/01/2009, n. 993

   La cliente di un grande magazzino perde l’equilibrio all’interno
    dello stesso riportando alcune fratture.
   La stessa ritiene che la caduta sia stata determinata da una
    pedana, di altezza variabile tra i 5 ed i 10 cm., posta nel corridoio
    percorso in quel momento e per di più coperta da un tappeto.
   Peraltro, nella vicenda così come ricostruita a seguito
    dell’esperimento delle prove testimoniali, risulta che la caduta è
    stata determinata dalla distrazione della signora che, mentre
    osservava la merce esposta, non dedicava la pur necessaria
    vigilanza a dove metteva i piedi in un corridoio, risultato
    adeguatamente illuminato, ed in cui l’ostacolo costituito dalla
    pedana poteva considerarsi normale negli spazi espositivi, come
    quello, dedicati agli elettrodomestici.
   Tale circostanza, permetteva di inquadrare nel caso fortuito la
    caduta stessa così come di respingere il motivo di ricorso.


                        FRAMAND CONSULTING          di Francesco Mandelli   75
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, n. 14299

   RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE
    Escluso il risarcimento del pedone distratto per l'urto
      contro la segnaletica stradale
   Non può essere risarcito il danno subito da un
    pedone a seguito dell'urto con la fronte contro un
    cartello segnaletico posto ad altezza non
    regolamentare su un marciapiede, non essendo
    l'accaduto ascrivibile a responsabilità dell'ANAS, ma
    la semplice disattenzione del danneggiato, unico
    responsabile dell'evento lesivo.
   Non risulta infatti provata la sussistenza di insidia o
    trabocchetto, presentando il cartello i caratteri della
    visibilità e della prevedibilità.

                      FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   76
Cass. 16 ottobre 2000 n. 13337, D. e R. 2001, 721

   Il dovere del custode di segnalare il pericolo
    connesso all’uso della cosa si arresta di
    fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria,
    la cui pericolosità sia talmente evidente ed
    immediatamente apprezzabile da chiunque,
    tale da renderla del tutto imprevedibile,
    sicché l’imprudenza del danneggiato che
    abbia riportato un danno a seguito di siffatta
    impropria utilizzazione integra il caso fortuito
    per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c.

                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   77
CASO FORTUITO

   Quando al di fuori delle ipotesi di forza maggiore
    nessun rimprovero neppure di semplice leggerezza
    può essere mosso all’ autore del fatto dannoso
    astrattamente configurabile come illecito.
   Il caso fortuito consiste in un fatto che, per la sua
    autonomia causale eccezionale, si manifesta come
    fattore improvviso e che esorbita dall’id quod
    plerumque accidit, così da non consentire, alcuna
    possibilità di evitare il danno.



                    FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   78
Cass. Sezione III, sentenza 18 settembre 1998 n.
9364
Comportamento del danneggiato.
In tema di responsabilità per danni da cose in
  custodia, il caso fortuito, idoneo a superare la
  presunzione di responsabilità del custode,
  può anche consistere nel comportamento del
  danneggiato, allorché questo abbia costituito
  la causa esclusiva dell'evento dannoso,
  esistendo per il danneggiato agevoli e valide
  condotte alternative idonee a scongiurare
  l'eventualità dell'accadimento dannoso.
                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   79
Cassazione civile, Sez. III, 08/05/2008, n. 11227

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in
  custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un
  comportamento od un'attività del custode, ma su
  una relazione intercorrente tra questi e la cosa
  dannosa.
Peraltro, quando il comportamento colposo del
  danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il
  nesso eziologico tra la causa del danno, costituita
  dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può,
  tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi
  dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente
  diminuzione della responsabilità del danneggiante
  secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   80
Tribunale Venezia, Sentenza 17/09/2008

Nel caso, risulta accertato che una anziana signora
   subisce gravi lesioni ad un ginocchio a seguito di
   una caduta, avvenuta in ora mattutina, nei pressi di
   una evidente “sbrecciatura del manto stradale”.
Alla luce del fatto che la caduta era avvenuta in pieno
   giorno e a poca distanza dall’abitazione della
   danneggiata, residente sulla medesima strada, si
   ritiene che la disattenzione della stessa abbia avuto
   un ruolo pari al 20 per cento nella determinazione
   dell’evento e, conseguentemente, in tale misura
   vengono ridotte le quantificazioni risarcitorie cui si
   giunge attraverso i diversi elementi probatori.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   81
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 22/09/2009, n. 20415
Caso fortuito, più rigido l'esonero da responsabilità

   Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma
    dell'art. 2051 cod. civ., il custode ha l'onere di provare che l'evento
    è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere
    anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima
    (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale.

   Pertanto per escludere la responsabilità del Comune, custode dello
    scivolo, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone
    condizioni di manutenzione dello stesso e l'uso improprio del predetto
    gioco da parte della signora, salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti
    il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite
    scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era
    assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone
    adulte, e quindi imprevedibile e che di conseguenza l'evento non era
    evitabile mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il
    divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari
    sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non
    tagliente.


                          FRAMAND CONSULTING           di Francesco Mandelli   82
ANIMALI




FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   83
L’ARTICOLO 2052 C.C.


Il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile
dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o
    sfuggito, salvo che provi il caso fortuito.




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   84
I SOGGETTI DESTINATARI DELLA
           DISCIPLINA
   I due soggetti indicati dalla norma come
  destinatari della disciplina – il proprietario
 dell’animale o chi se ne serve – hanno una
responsabilità alternativa e non cumulativa o
  solidale. Il danneggiato non può proporre,
      quindi, un’azione contro entrambi.



               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   85
LA SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE


 Si ritiene che non basti un rapporto dei mera
        custodia, ma sia necessaria l’utenza
   dell’animale di cui la custodia è un aspetto
           funzionale, con la precisazione
che l’utenza non deve avere necessariamente
     finalità di sfruttamento economico, ma è
     sufficiente un profitto anche meramente
                       edonistico.


               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   86
Cass. 30 novembre 1977, n. 5226
Affidamento per ragioni di custodia
La responsabilità per danni cagionati da animali,
  costituendo espressione del principio ubi commoda,
  ibi et incomoda, fa carico al proprietario dell’animale
  e si trasferisce al terzo solo se questi si serva
  dell’animale per il solo tempo in cui l’ha in uso:
  conseguentemente, il solo affidamento dell’animale
  per ragioni di custodia, di cura, di governo o di
  mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di
  usare dell’animale per trarne vantaggi, non sposta a
  carico del terzo la responsabilità per danni cagionati
  dall’animale stesso.

                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   87
Tribunale di Firenze, sezione III, n. 105/1988
Dovere di predisporre tutte le cautele possibili
La responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice
civile, a carico del proprietario del cane che morde
colui che si avvicina per accarezzarlo, non può essere
esclusa dalla circostanza che il cane era al guinzaglio.
Infatti, anche nella suddetta circostanza, il
proprietario del cane conserva l'obbligo di vigilanza
affinché questi non arrechi danno a terzi e, qualora
non sia possibile evitare l'avvicinamento dell'animale,
ha comunque il dovere di predisporre tutte le cautele
possibili.

                  FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   88
Cass. Civ. sez. III, 20 luglio 2002, n° 10638
Cani randagi
Qualora non abbia vigilato sulle attività della
 A.s.l. di cura dell’igiene, atte ad evitare il
 proliferare di animali selvatici all’interno dei
 centri abitati, il Comune è obbligato al
 risarcimento dei danni subiti da un cittadino a
 seguito dell’aggressione di un branco di cani
 randagi.



                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   89
…. e per la fauna selvatica….




      FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   90
Anche la Corte costituzionale, investita della questione
di legittimità dell’art. 2052 ha difeso lo status quo,
fugando i dubbi espressi in dottrina, sulla base di un
duplice ordine di argomentazioni: la previsione di un
differente regime di responsabilità tra i danni prodotti
da animali domestici o in cattività, per i quali è
invocabile l’art. 2052, e quelli cagionati da animali
selvatici a cui è applicabile l’ordinario criterio di
imputazione ex art. 2043.

                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   91
ROVINA DI EDIFICIO




   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   92
L’ARTICOLO 2053 C.C.


     Il proprietario di un edificio o di altra
costruzione è responsabile dei danni cagionati
 dalla loro rovina, salvo che provi che questa
 non è dovuta a difetto di manutenzione o a
              vizio di costruzione.




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   93
Cassazione Civile, Sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19975
Uso anomalo del bene da parte del danneggiato
Posto che per rovina dell’edificio s’intende ogni
  disgregazione, sia pure limitata, degli elementi
  strutturali della costruzione, ovvero degli elementi
  accessori in essa stabilmente incorporati, va
  cassata la sentenza di appello che, in
  considerazione dell’uso anomalo del bene da parte
  del danneggiato, ha escluso il configurarsi della
  suddetta responsabilità nel caso di un giocatore
  che, per recuperare il pallone finito fuori dal campo,
  sia salito sul solaio dello spogliatoio e, in seguito al
  cedimento di un muretto di mattoni al quale si era
  appoggiato, sia precipitato al suolo subendo lesioni
  mortali.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   94
Cass. 9 febbraio 2004 n. 2422

La locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il
   trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e
   delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene
   locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la
   responsabilità a suo carico – e, ove la custodia finisca per fare
   capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino
   l’attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene,
   la responsabilità in via solidale a carico di tutto – ex art. 2051 c.c.
   per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene
   locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la
   responsabilità dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e
   dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la
   disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia.



                        FRAMAND CONSULTING          di Francesco Mandelli   95
Cass., sez. III, 17 novembre 1984 n. 5868, Giust.
civ. Mass. 1984, f. 11; Cass. 14 gennaio 1988 n. 212
   La responsabilità per rovina di edificio, che a norma dell’art. 2053
    c.c. grava sul proprietario, comprende ogni disgregazione, sia
    pure limitata, dell’edificio stesso ovvero di elementi accessori in
    esso stabilmente incorporati, compresa la rottura dei tubi
    dell’impianto idrico.

   Né, agli effetti dell’esclusione di tale responsabilità, assume
    rilievo il mancato avviso al proprietario-locatore da parte del
    conduttore dell’immobile, esplicando siffatta omissione i suoi
    effetti nell’ambito dei rapporti interni fra le parti del contratto di
    locazione e non potendo essere opposta dal proprietario ai terzi,
    in quali abbiano subito danni a causa dell’omessa manutenzione
    e riparazione dell’immobile locato.



                         FRAMAND CONSULTING          di Francesco Mandelli   96
Cassazione civile Sentenza 15/09/2008, n. 23682

La responsabilità del proprietario dell’edificio prevista
dall’art. 2053 c.c. è configurabile
1. sia quando i gravi difetti siano originari
2. sia quando derivino da attività svolte all’interno
dell’immobile, e, sotto quest’ultimo profilo, si
estende
 sia al fatto proprio
 sia ai danni provocati dalla condotta di terzi che lo

stesso proprietario abbia immesso nel godimento
dell’edificio, come nel caso di cessione in regime di
locazione.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   97
Cassazione civile Sentenza 09/12/2009, n. 25772

Occorre sottolineare che, in ambito condominiale, l’amministratore
  del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione
  delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col
  conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi
  od agli stessi condòmini.
Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il
  condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni
  dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali
  lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore.
Ne consegue che l'amministratore stesso è responsabile del danno
  alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza
  dell'inciampo in una insidia creata dall'impresa cui erano stati
  appaltati lavori di manutenzione dell'immobile condominiale.



                       FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   98
L’articolo 2 c.c.




   La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i
                    quali non sia stabilita un’età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia
  di capacità a prestare il proprio lavoro. Il tal caso il minore è abilitato
    all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di
                                       lavoro.

                         FRAMAND CONSULTING           di Francesco Mandelli   99
In linea generale, il danneggiante è tenuto
  direttamente a risarcire il danno qualora il
  danneggiato sia riuscito a provare, oltre il
  nesso di causalità fra il fatto del
  danneggiante e il pregiudizio subito, anche la
  colpa o il dolo di questi. Tuttavia il legislatore
  ha previsto eccezionalmente dei casi in cui
  taluno può essere chiamato a rispondere di
  un fatto dannoso commesso da altri.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   100
L’ART. 2047 C.C.


In caso di danno cagionato da persona incapace di
   intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi
   è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che
   provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel
   caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere
   il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il
   giudice, in considerazione delle condizioni
   economiche delle parti, può condannare l’autore del
   danno ad un’equa indennità.



                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   101
L’ART. 2048 C.C.


Il padre e la madre o il tutore, sono responsabili del
   danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non
   emancipati o delle persone soggette a tutela che
   abitano con essi. La stessa disposizione si applica
   all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un
   mestiere o un’arte sono responsabili del danno
   cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
   apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro
   vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti
   sono liberate dalla responsabilità soltanto se
   provano di non aver potuto impedire il fatto.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   102
LA PROVA LIBERATORIA
         DELLA RESPONSABILITÀ
Nel caso di chi esercita la patria potestà sul
 minore, per liberarsi da responsabilità, si
 impone di dimostrare, oltre alla esercitata
 sorveglianza materiale adeguata
 all’ambiente, alle abitudini, al carattere del
 minore o all’impossibilità di esercitarla, pure
 di avergli impartito un’educazione
 consona alle condizioni familiari e sociali ed
 idonea a non fargli commettere atti illeciti.

                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   103
Onere della prova per danneggiato e genitori

  In base alla previsione contenuta nell’art. 2048 c.c.
   in tema di responsabilità dei genitori per il danno
   cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul
   danneggiato incombe solo l’onere di provare che
1. il fatto illecito sia stato commesso dal minore
2. ed il danno subito,
 mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di
   responsabilità a loro carico, devono provare di non
   aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere
   probatorio come onere di fornire la positiva
   dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti
   dall’art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i
   quali quello di educare la prole.

                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   104
Cass. civ., Sez. III, 29/05/2001, n.7270, Minori
Da cosa evincere la culpa in educando ?
L’inadeguatezza dell'educazione impartita e della
   vigilanza esercitata su un minore, fondamento della
   responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal
   suddetto commesso, può esser ritenuta, in
   mancanza di prova contraria, dalle modalità dello
   stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il
   grado di maturità e dì educazione del minore,
   conseguenti al mancato adempimento dei doveri
   incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c. c. .



                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   105
Cassazione civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8421

I genitori sono responsabili dei danni causati dai figli
   minorenni in caso di educazione inadeguata e la
   condanna al pagamento è legittima in virtù della
   «inadeguata educazione impartita al figlio, in
   relazione all'indole irascibile e violenta» (c.d. "culpa
   in eligendo") ed della «inadeguata vigilanza sulla
   sua condotta» (c.d. "culpa in educando").
(Nella specie, la Suprema Corte ha respinto I ricorso
   dei genitori di un ragazzino che aveva ferito
   all'occhio un compagno di giochi colpendolo con un
   oggetto metallico lanciato con una fionda e per
   questo i genitori sono stati condannati a pagare
   circa 30.000 euro di danni).

                   FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   106
Corte di Cassazione – Sezione III civile
Sentenza 8 febbraio-11 aprile 2006 n. 8421
Culpa in educando: indole irascibile del bambino
Danno causato da un minore per il lancio di un oggetto metallico
    con la fionda
Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto
    illecito dei figli minori non emancipati giacché l’articolo 2048 CC
    pone a loro carico una presunzione iuris tantum di responsabilità
    fondata sulla configurabilità di ipotesi, altrettanto presunte, di
    culpa in educando e di culpa in vigilando. Spetta ai genitori
    l’onere della prova liberatoria, che si concretizza nella
    dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione
    adeguata, nonostante l’indole irascibile e violenta del bambino.
    L’indole irascibile e violenta del bambino è un grave
    “indizio” di culpa in educando.


                       FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   107
Cass Sez III, 18 gennaio 2006 n. 831

La prova dell’adeguatezza dell’educazione impartita e
  della vigilanza esercitata: il curriculum scolastico
  etc….

I genitori non sono responsabili del danno provocato
   dal figlio minore qualora risulti esser stata impartita
   un’adeguata educazione sulla base del curriculum
   scolastico, militare e lavorativo del soggetto nonché
   del contesto familiare, né le modalità dell’evento
   sono idonee a portare a diversa soluzione, ove si
   tratti di una serie causale accidentale.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   108
Responsabilità dei genitori per l'illecito dei figli
              minori (art. 2048 c.c.)
La responsabilità dei genitori non può ritenersi
  esclusa per il solo fatto del temporaneo
  allontanamento del minore dalla casa
  familiare, qualora l’illecito da lui commesso
  consista nel mancato rispetto delle regole di
  comportamento vigenti nel contesto sociale,
  in termini tali da manifestare oggettive
  carenze dell’attività educativa.


                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   109
NOZIONE DI PRECETTORE

              La parola “precettore”, dal
                   latino praeceptor, nel
               suo significato lessicale,
               sta ad indicare, anzitutto
                i maestri e gli insegnanti
                  in genere e soltanto in
                    senso particolare è
                   usata per indicare gli
                 insegnanti privati, d’uso
                    un tempo presso le
                      famiglie signorili.

     FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   110
RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI

   In tema di responsabilità degli insegnanti, l’articolo 61, comma 2,
    della legge 312/1980 stabilisce che “salvo rivalsa in caso di dolo
    o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale
    medesimo nella responsabilità civile da azioni giudiziarie
    promosse da terzi”.

   La norma esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali
    siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento
    dei danni da culpa in vigilando e , in particolare, che la tutela
    opera sul piano processuale mediante l’esonero dell’insegnante
    statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo
    è il ministero della Pubblica Istruzione.




                        FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   111
Da e fino a quando è responsabile la scuola ?


L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere
   alla sorveglianza degli allievi minorenni per
   tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi
   fino al momento del subentro, almeno
   potenziale, della vigilanza dei genitori…. il
   danneggiato deve soltanto dimostrare che il
   fatto illecito si è verificato nel tempo in cui il
   minore è rimasto affidato alla scuola.


                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   112
Cass. 10 agosto 2004, n. 15419 , Cass. 3 marzo
2004, n. 4359, Scuolabus
In particolare nell’esercizio del servizio di
   accompagnamento di studenti minorenni a mezzo
   “scuolabus”, gestito dal Comune, la conduzione del
   minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria
   abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti
   da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro,
   esimere da responsabilità l’addetto al servizio di
   accompagnamento ove quest’ultimo, allorché alla
   fermata dell’automezzo non sia presente nessuno dei
   soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le
   necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in
   relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo
   come preoccuparsi dell’assistenza nell’attraversamento
   della strada.
                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   113
Responsabilità dei precettori: La vigilanza

I precettori rispondono se non provano:
a) di avere adottato, in via preventiva, le misure
   organizzative o disciplinari
b) di avere esercitato la vigilanza sugli allievi nella misura
   dovuta;
c) che, nonostante l’adempimento di tali doveri sia stato
   loro impossibile impedire il compimento del fatto
   illecito per la sua repentinità o imprevedibilità
L’adempimento dei doveri di cui ai punti a) e b)
   comunque, deve essere valutato non in assoluto,
   bensì in modo relativo, tenuto conto dell’età e del
   normale grado di valutazione degli alunni, in relazione
   alle circostanze del caso concreto.
                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   114
SOLIDARIETÀ DI GENITORI E
DOCENTI DI FRONTE AL TERZO
                        La responsabilità dei
                              precettori può
                            coesistere, in via
                        solidale, con quella dei
                                genitori.
                     La coesistenza possibile si
                       basa sulla dicotomia fra
                       “culpa in vigilando”, che
                       compete all’insegnante,
                         e “culpa in educando”
                             che compete al
                                genitore.

       FRAMAND CONSULTING      di Francesco Mandelli   115
Cass., sez. III, 21 settembre 2000 n. 501
per colpa in educando e non in vigilando
Non è contraddittoria la motivazione di una sentenza
   che, pur ammettendo l’intento scherzoso con cui un
   alunno (diciassettenne) ha scagliato una gomma
   contro un altro alunno, abbia ravvisato nell’autore di
   tale gesto un’immatura sconsideratezza e una non
   ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle
   intenzioni sui risultati di un gesto comunque
   oggettivamente violento.
In ragione di ciò non è censurabile l’affermazione delle
   responsabilità dei genitori per colpa in educando in
   quanto l’educazione da essi impartita deve tendere
   a far acquisire al minore una maturità anche
   nell’attività di gioco e di scherzo.

                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   116
Cass., sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369,
No colpa in vigilando
Il dovere di vigilanza dei maestri non può essere
    determinata in assoluto, ma è relativo: la vigilanza
    deve essere infatti esercitata nella misura necessaria
    e adeguata in relazione all’età e perciò al grado di
    maturazione degli alunni, con la conseguenza che tale
    termine di raffronto, determinativo del contenuto del
    dovere, rende necessaria una vigilanza tanto più
    continua ed attenta, quanto minore è l’età degli alunni
    (nel caso concerto si è esclusa la responsabilità per
    difetto di vigilanza, perché il danno subito da un
    ragazzo di 14 anni si era verificato durante il tragitto
    da un locale all’altro della scuola, tragitto che era noto
    e privo di pericoli).
                    FRAMAND CONSULTING      di Francesco Mandelli   117
Cass., sez. III 1° aprile 1980 n. 2119,
colpa in educando
La responsabilità dei genitori prevista dall’art. 2048 c.c.,
  si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando o in
  educando e, pertanto, ma non venga meno la prima,
  per l’affidamento del minore a persona idonea a
  provvedere la sua direzione e controllo, rimane a loro
  carico l’onere di provare l’insussistenza della colpa in
  educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il
  comportamento dannoso del minore. (Nella specie, è
  stata affermata la responsabilità, per colpa in
  educando, del genitore di un alunno di prima media, il
  quale, in presenza dell’insegnante cui la scolaresca
  era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno
  con la stecca di supporto di una carta geografica).
                   FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   118
Cass., sez. III, 7 ottobre 1997 n. 9742,
Assenza ingiustificata
È corretta ed adeguatamente motivata la
  decisione del giudice di merito, il quale abbia
  stabilito un nesso causale tra l’assenza
  ingiustificata dell’insegnante dall’aula, ed il
  danno subito da uno degli allievi in
  conseguenza della condotta imprudente di un
  compagno di classe, maturata in un clima di
  generale irrequietezza causata proprio
  dall’assenza dell’insegnante.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   119
Cass. civ., Sez. III, 30/05/2001, n.7387
Allievo maggiorenne
La presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2,
  c.c. non può ritenersi applicabile - anche a voler
  ammettere, in via di mera ipotesi, che la previsione
  normativa riguardi anche il danno patito dallo stesso
  allievo -nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore
  d'età, dovendosi presumere che, all'interno della
  stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto
  riservare al precettori e maestri d'arte un trattamento
  deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al
  comma 1 dilatando la loro responsabilità oltre il
  limite temporale delta minore età del danneggiante.

                  FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   120
Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili Sentenza
8 febbraio - 27 giugno 2002 n. 9346 (c. c., articoli
2048 e 2043). Allievi


Non è invocabile la presunzione di
 responsabilità posta dall’articolo 2048,
 comma 2°, del codice civile nei confronti dei
 precettori, al fine di ottenere il risarcimento
 dei danni che l’allievo abbia procurato a sé
 stesso.


                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   121
L’ART. 2049 C.C.


                         I padroni e i
                       committenti sono
                       responsabili per i
                      danni arrecati dal
                     fatto illecito dei loro
                           domestici e
                            commessi
                      nell’esercizio delle
                      incombenze a cui
                          sono adibiti.

FRAMAND CONSULTING          di Francesco Mandelli   122
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA
 RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 C.C.
                               Un rapporto giuridico di
                                  preposizione preesistente
                                  tra il soggetto che ha
                                  causato il danno e chi ne
                                  deve rispondere.

                                Un rapporto di natura
                                   causale fra l’incombenza
DEVE ESISTERE                      sorta per tale rapporto e il
                                   danno.

                                 Il fatto illecito deve essere
                                      realizzato dall’esecutore
                                      di tale incombenza in tutte
                                      le sue componenti
                                      oggettive e soggettive.


          FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   123
Cass. 10 febbraio 1999 n. 1135, Giur. It. 1999, 507
Irrilevanze della individuazione dell’autore del fatto illecito
L’azione civile per il risarcimento del danno, nei
  confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato
  dell’autore del fatto che integra un’ipotesi di reato, è
  ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per
  quelli non patrimoniali – anche quando rimanga
  ignoto l’autore del fatto che integra un’ipotesi di
  reato, sempre che sia certa l’appartenenza di
  quest’ultimo ad una cerchia di persone legate da un
  rapporto organico o di dipendenza con il soggetto
  che di quell’attività deve rispondere.


                     FRAMAND CONSULTING      di Francesco Mandelli   124
Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, giur. It 1999, 2031,
Giur. It. 1999; Conforme, Cass. 10 dicembre 2001, n.
140961; Cass. 26 giugno 1998 n. 6341; Cass. 7 agosto
1997 n. 7331: rapporto di occasionalità
Ai fini della responsabilità indiretta del committente per il danno
   arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell’art. 2049
   c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità
   necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega detti
   soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al
   secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il
   comportamento produttivo del danno….,, anche se in
   trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso
   abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le
   mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il
   committente non sia neppure mediatamente interessato o
   compartecipe.

                        FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   125
APPALTO / COMMITTENZA




     FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   126
Cass., Sez. III, 30 maggio 1996, n. 5070

  La responsabilità indiretta dell'appaltante ex art.
   2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell'esecuzione
   del contratto di appalto, è configurabile
1. quando il committente abbia affidato i lavori ad
   un'impresa assolutamente inidonea,
2. ovvero quando l'appaltatore abbia agito quale
   nudus minister del committente medesimo,
   attuandone specifiche direttive.




                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   127
Cass. 2 marzo 2005, n. 4361, cit.


Tali principi valgono anche in materia di subappalto
  perché il subcommittente risponde nei confronti dei
  terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui
  – esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera
  oggetto del contratto ai fini di pervenire alla
  corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene
  ad eseguirsi – abbia esercitato un’ingerenza
  sull’attività di quest’ultimo così penetrante da ridurlo
  al ruolo di mero esecutore.



                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   128
LE ESIMENTI DELLA
          RESPONSABILITA’ CIVILE
   Stato di necessità
   Incapacità di intendere o volere
   Legittima difesa

Chi agisce per legittima difesa o in stato di
 necessità o nella incapacità di intendere o
    volere non è responsabile dei danni
                  provocati

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   129
I PRESUPPOSTI PER
 L’APPLICABILITÀ DELLA NORMA
                                     Necessità di
                                      difendere un diritto
                                      proprio o altrui.



                                      Esistenza di un
DEVE ESISTERE                          pericolo attuale di
                                       un’offesa ingiusta.



                                      Proporzionalità tra
                                       difesa e aggressione.



         FRAMAND CONSULTING             di Francesco Mandelli   130
Diritto all’autotutela in un privato domicilio

All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
“Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma,
    sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
    presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei
    luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro
    mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è
    pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso
    in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga
    esercitata un’attività commerciale, professionale o
    imprenditoriale”.


                        FRAMAND CONSULTING          di Francesco Mandelli   131
PRESCRIZIONE
E TRATTATIVE DEI SINISTRI




      FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   132
L’articolo 2946 c.c.


Salvi i casi in cui la legge
dispone diversamente, i
 diritti si estinguono per
    prescrizione con il
  decorso di dieci anni.



      FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   133
La prescrizione abbreviata

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si
    prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è
    verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
    veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e
    per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si
    applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto
    per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta
    sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al
    risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai
    primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione
    del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
    irrevocabile.


                       FRAMAND CONSULTING        di Francesco Mandelli   134
Danneggiato

HA 5 ANNI DI       HA 2 ANNI DI         IN OGNI CASO SE IL
TEMPO DAL          TEMPO DAL                   FATTO E’
GIORNO             GIORNO                   CONSIDERATO
DELL’EVENTO                                 DALLA LEGGE
                   DELL’EVENTO              COME REATO E
PER CHIEDERE I
                   PER CHIEDERE I          PER IL REATO E’
DANNI PRIMA
                   DANNI PRIMA              STABILITA UNA
CHE SCATTI LA
                   CHE SCATTI LA            PRESCRIZIONE
PRESCRIZIONE
                                             PIU’ LUNGA,
(ART. 2947 C.C.)   PRESCRIZIONE
                                              QUESTA SI
PER FATTO          (ART. 2947 C.C.)        APPLICA ANCHE
ILLECITO           PER DANNI DA              ALL’AZIONE
                   CIRCOLAZIONE                 CIVILE.



                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   135
Assicurato

HA DUE ANNI DI                       La materia è stata
TEMPO DALLA                             rinnovata con il
DATA DELLA                              D.L. 29 Agosto
RICHIESTA DI                            2008, n° 134,
RISARCIMENTO                            convertito nella
PER CHIEDERE                            legge 27 Ottobre
                                        2008, n° 166
L’INTERVENTO
DELL’ASSICURATORE
(ART. 2952 C.C.)




                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   136
Il nuovo testo dell’articolo 2952 c.c.

    Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un
      anno dalle rispettive scadenze. Gli altri diritti derivanti dal
  contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
   cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità
  civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
    risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo
  l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del
 terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il
corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia
        divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo
    danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma
       precedente si applica all’azione del riassicurato verso il
             riassicuratore per il pagamento dell’indennità.



                      FRAMAND CONSULTING           di Francesco Mandelli   137
Cass. 13 novembre 2003, n. 17134

Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo
   quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della
   pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento
   del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia
   interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia
   tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti
   incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna
   di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della
   causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937,
   terzo comma, c.c., a meno che dal comportamento di una delle
   parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si
   accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti
   alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale
   diritto.


                        FRAMAND CONSULTING           di Francesco Mandelli   138
Cass. 26 febbraio 2004, n. 3865,


Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato
  e per questo la legge stabilisce una prescrizione più
  lunga di quella di cinque anni (nella specie omicidio
  colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157
  c.p.), quest’ultima si applica anche all’azione civile,
  indipendentemente dalla promozione o meno
  dell’azione penale, essendo il maggior termine di
  prescrizione correlato solo alla astratta previsione
  dell’illecito come reato e non alla condanna penale,
  (ndr. lesioni personali colpose e danneggiamento 5
  anni)

                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   139
Denuncia di sinistro e sospensione della prescrizione
  Non con la denuncia ma con la richiesta danni

La sospensione del termine di cui all’art. 2952,
  comma IV, del codice civile, relativamente
  alla prescrizione in materia di assicurazione,
  si verifica non già con la denuncia del
  sinistro, bensì con la comunicazione
  all’assicuratore, della richiesta di risarcimento
  proposta dal danneggiato, e tale
  comunicazione è efficace anche se perviene
  dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un
  terzo.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   140
Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1989, n. 1196
Denuncia del sinistro – Inadempienza
L’inadempimento dell’obbligo dell’assicurato di dare
   all’assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai
   sensi ell’art. 1913 c.c., determina la perdita del
   diritto all’indennità nel caso di inadempimento di cui
   sia dedotto e dimostrato il carattere doloso,
   dovendosi in mancanza presumere un
   inadempimento colposo per cui l’assicuratore ha
   soltanto il diritto ad una riduzione dell’indennità in
   ragione del pregiudizio effettivamente subito, così
   come dispone l’art. 1915 c.c., che è norma
   derogabile solo in favore dell’assicurato ai sensi del
   successivo art. 1932 c.c.

                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   141
Cassazione civile Sentenza 02/09/2009, n. 19091
Assicurazione e decorso della prescrizione
In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino
    ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali
    l'assicurato chiede l'indennizzo, per paralizzare il decorso del termine di
    prescrizione, occorre la previa denuncia del sinistro alla compagnia, nei termini
    di legge.

La giurisprudenza di legittimità con la pronuncia citata sottolineava che in tema di
   assicurazioni contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato
   l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità
   decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal
   momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo
   svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal
   momento della conclusione di tale procedura.

Nell’ipotesi di affidamento ad un perito dell’incarico di procedere alla quantificazione
   del danno, la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile
   fino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all’esito delle
   quali soltanto, si realizza il requisito dell’esigibilità della prestazione ormai
   determinata nella sua precisa entità (Ex plurimis: Cass. Civ. , Sez. III, sentenza
   29 luglio 2004, n. 14487).


                              FRAMAND CONSULTING                di Francesco Mandelli   142
Tribunale Venezia, Sentenza 27/03/2006
Prescrizione ed azione risarcitoria per danni da epatite
Il tribunale di Venezia ha ritenuto che ai fini del
   decorso del termine di prescrizione
   dell'azione aquiliana proposta per ottenere il
   risarcimento del danno cagionato dalla
   contrazione del virus dell'epatite per effetto di
   una trasfusione di sangue infetto occorre
   considerare il momento in cui
1. il danno si è esteriorizzato
2. e sussiste la consapevolezza o conoscibilità
   di esso da parte della vittima.
                    FRAMAND CONSULTING     di Francesco Mandelli   143
DECADENZA


   Un diritto è soggetto ad un termine di
    decadenza, quando deve essere esercitato
    entro un dato termine, trascorso il quale il
    titolare perde comunque il diritto stesso.
   Non è possibile interromperla e/o
    sospenderla
   Può essere impedita solo con l’esercizio del
    diritto
   Può essere stabilita in un contratto
                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   144
RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 2055
              C.C.




   Se il fatto dannoso è imputabile a più
    persone tutte sono obbligate in solido al
    risarcimento del danno
   Nel dubbio le colpe si presumono uguali
   Chi risarcisce il danno ha diritto di regresso
    contro ciascuno degli altri corresponsabili
                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   145
Cass. 24 giugno 2002 n. 9167, Giust. civ.Mass. 2002,
1082; Cass. 8 giugno 1994 n. 55486; Cass. 14 marzo
1991, n. 2692
   In tema di responsabilità solidale per fatto illecito
    imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che
     lega i coautori del fatto dannoso importa che il
    danneggiato possa pretendere la totalità della
    prestazione anche da uno solo dei coobbligati,
   mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la
    diseguale efficienza causale di esse possono avere
    rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna
    del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè
    ai fini dell’azione di regresso.

                    FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   146
FURTO IN HOTEL




 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   147
RESPONSABILITA’ PER LE COSE
        PORTATE IN ALBERGO
Gli albergatori sono responsabili di ogni
    deterioramento, distruzione o sottrazione delle
    cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale
    il cliente dispone dell’alloggio;
2) Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua
    famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia,
    fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui
    il cliente dispone dell’alloggio;

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   148
RESPONSABILITA’ PER LE COSE
        PORTATE IN ALBERGO
3)  Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua
    famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia
    sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un
    periodo di tempo ragionevole, precedente o
    successivo a quello in cui il cliente dispone
    dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al
    valore di quanto sia deteriorato, distrutto o
    sottratto, sino all’equivalente di cento volte il
    prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.


                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   149
RESPONSABILITA’ PER LE COSE
       CONSEGNATE E OBBLIGHI
         DELL’ALBERGATORE
La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1. Quando le cose gli sono state consegnate in
custodia;
2. Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che
   aveva l’obbligo di accettare.




                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   150
L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il
  denaro contante e gli oggetti di valore; egli può
  rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti
  pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle
  condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore
  eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli
  sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

            E la cassaforte in camera ????

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   151
RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE
    FURTO OGGETTI NEI VEICOLI
Pernottamento: nessuna responsabilità per il
   furto degli oggetti lasciati nei veicoli
Il contratto di pernottamento non può, per ciò
   solo, fondare alcuna responsabilità
   dell'albergatore per le cose lasciate all’interno
   dei veicoli parcheggiati nell'area di
   pertinenza.

 E nel garage dell’hotel ?....Aspettativa…????
                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   152
LA RESPONSABILITÀ
    EX RECEPTO
DEL RISTORATORE




   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   153
Cass., sez. III, 4 ottobre 1991 n. 10993, Giust. Civ.
Mass. 1991, f. 10; Conforme, Cass. 9 novembre 1987
n. 8268, Giust. Civ. 1988, I, 712
La responsabilità ex recepto del ristoratore ai sensi degli art. 1786,
   1783, 1784 c.c., nel testo modificato dalla l. 10 giugno 1978 n.
   316 sussiste per le cose non consegnategli in custodia ma delle
   quali è opportuno che il cliente si liberi per il miglior godimento
   della prestazione (ad esempio: cappotto, cappello, ombrello)
   mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre
   cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del
   pasto e della cui sottrazione il ristoratore non deve quindi
   rispondere (nella specie, la S.C. ha escluso ai sensi dell’art.
   1227 c.c. il concorso di colpa del cliente con riguardo di un
   soprabito che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala
   del ristorante).




                        FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   154
PARCHEGGI




FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   155
IL PARCHEGGIO: NON CONFONDERE
     DANNI CAUSATI CON DANNI SUBITI
          DALLE COSE CUSTODITE
   I giudici inquadrano il negozio nello schema del deposito
    oneroso, affermano l’esistenza di un vero e proprio obbligo di
    custodia con relativa responsabilità del gestore al furto o al
    danneggiamento del mezzo.
   Altro orientamento, invece, ritiene che il negozio sia riconducibile
    nello schema della locazione d’area in relazione alla quale non
    sorge in campo al gestore alcun obbligo di custodia: l’intento non
    è tanto quello di reperire un soggetto che si incarichi di custodire
    il veicolo, quanto piuttosto quello di trovare uno spazio destinato
    allo stazionamento del medesimo.

                       Aspettativa di custodia ?


                        FRAMAND CONSULTING         di Francesco Mandelli   156
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 20/12/2005,
n. 28232:
cartello cose in custodia-parcheggio
Soltanto la presenza di un cartello con l’indicazione di
  “parcheggio non custodito”, adeguatamente visibile prima
  dell’ingresso, quando cioè era ancora possibile per l’utente
  scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo
  stazionamento dell’autovettura, avrebbe comportato la
  conclusione tra le parti del diverso contratto di locazione.
 Non riveste alcun carattere di decisività la circostanza che sul
  retro dello scontrino consegnato al cliente fosse scritto
  “parcheggio non custodito”, trattandosi di una informazione
  non solo in contrasto con la situazione di apparenza come
  sopra evidenziata, bensì fornita a contratto già concluso
  mediante l’accettazione, da parte dell'utente della proposta
  contrattuale di parcheggio formulata dalla società nella forma
  dell’offerta al pubblico (art. 1336 C.C.)


                      FRAMAND CONSULTING       di Francesco Mandelli   157
L’ASSICURAZIONE DI R. C.




     FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   158
L’ART. 1917, I COMMA


  Nell’assicurazione della responsabilità civile
   l’assicuratore è obbligato a tenere indenne
 l’assicurato di quanto questi, in conseguenza
        del fatto accaduto durante il tempo
dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel
  contratto. Sono esclusi i danni derivanti da
                     fatti dolosi.
               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   159
L’ART. 1917, II COMMA


        L’assicuratore ha facoltà, previa
    comunicazione all’assicurato, di pagare
 direttamente al terzo danneggiato l’indennità
dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se
            l’assicurato lo richiede.




               FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   160
IL PATTO DI GESTIONE DI LITE


          PATTO DI GESTIONE DI LITE:
          GESTIRE DIRETTAMENTE LA
           VERTENZA E’ UN DIRITTO
            NON UN DOVERE DELLA
                 COMPAGNIA




DIFESA CONGIUNTA                        DIFESE SEPARATE



                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   161
IL RISCHIO




FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   162
LE DICHIARAZIONE
INESATTE O RETICENTI




    FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   163
Cass. 4 marzo 2003 n. 3165, Giust. civ.Mass. 2003,
441; Dir. e giust. 2003, f. 15, 100; Conforme, Cass. 12
maggio 1999 n. 4682, Foro it. 1999, I, 2898
…. quanto alla colpa grave…. occorre che
 l’assicurato abbia consapevolezza della
 importanza dell’informazione; a quest’ultimo
 fine, ed allo scopo di delimitare l’obbligo
 dell’assicurato, l’assicuratore è, perciò, tenuto
 ad indicare le circostanze che egli intende
 conoscere.



                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   164
Cass. 19, 05, 1989 n. 2396, Giust. civ. 1989, I, 2611

   La reticenza dell’assicurato, al fine dell’annullabilità
    del contratto a norma dell’art. 1892 c.c., richiede un
    occultamento volontario, ovvero involontario, ma
    ascrivibile a colpa grave, di informazioni decisive
    per la determinazione dell’assicuratore a
    contrattare, e, pertanto, non è ravvisabile in
    relazione a notizie che l’uno sapeva, od aveva
    ragionevolmente motivo di supporre, già in
    possesso dell’altro, al momento della stipulazione
    della polizza.
   ( es. mobilificio….forno di verniciatura )
                     FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   165
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO




      FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   166
Cass. 18 gennaio 2000 n. 500, Giust. civ.Mass.
2000, 81; Dir. e giust. 2000, f. 3, 55
   Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai
    sensi e per gli effetti dell’articolo 1898 c.c., occorre
    un aumento delle possibilità di verificazione
    dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e
    che la nuova situazione presenti i caratteri:
   della novità, nel senso che non sia stata prevista e
    non fosse prevedibile dai contraenti al momento
    della stipula del contratto,
   e della permanenza, intesa come stabilità della
    situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un
    mutamento episodico e transitorio.

                     FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   167
Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1987, n. . 3563

Con riguardo all’aggravamento del rischio la norma
  dell’art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta
  immodificabilità della situazione di fatto esistente al
  tempo della conclusione del contratto di assicurazione,
  sicché non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello
  stato delle cose obbliga l’assicurato a darne notizia
  all’assicuratore, ma soltanto quello che sia
  caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e
  sull’intensità del rischio assicurativo, tale da alterare
  l’equilibrio tra il rischio stesso e il premio oltre il limite
  della normale alea contrattuale; dalla novità….e dalla
  permanenza, o quanto meno, da una certa stabilità o
  persistenza della situazione sopravvenuta, restando
  invece privo di rilevanza ogni mutamento che sia
  meramente episodico e transitorio.
                     FRAMAND CONSULTING      di Francesco Mandelli   168
ATTENZIONE



       ATTENZIONE: Attività diverse
       no aggravamento del rischio
       ma mancanza di copertura !!!!



Es: elettricista che monta impianto idraulico


              FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   169
LA R.C. “DINAMICA”

   La garanzia copre l’assicurato solo mentre svolge le
    ATTIVITA’ assicurate: rischio dinamico

             e per i danni causati dopo ????

 Per le opere dopo l’ultimazione dei lavori,
(R.C. postuma)
 Per i prodotti dopo la consegna a terzi,

(R.C. Prodotti)

                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   170
LA POSTUMA




FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   171
RESPONSABILITÀ POSTUMA
   DA INSTALLAZIONE (ARTIGIANI)
Esempio: a parziale deroga dell’art.…. delle
 “Norme che regolano l’assicurazione”, la
 garanzia vale anche per la responsabilità
 civile derivante all’Assicurato, a sensi di
 legge, nella sua qualità di installatore,
 manutentore o riparatore anche di impianti
 non installati dall’Assicurato, per danni
 cagionati a terzi (compresi i committenti)
 dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei
 lavori.

                FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   172
POSTUMA: COSA NON COPRE


a) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate
   o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla
   sostituzione o riparazione degli stessi;
b) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque
   fabbricati;
c) Da idoneità o mancata rispondenza all’uso per i
   quali gli impianti sono destinati, (se non funziona….)
d) Da mancato od intempestivo intervento
   manutentivo;
e) Da interruzione o sospensione di attività.

                   FRAMAND CONSULTING    di Francesco Mandelli   173
LA REGOLAZIONE PREMIO




     FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   174
Cass. 24.11.1970, n° 2495
Mancata regolazione del premio
La mancata denuncia dell’assicurato degli
  elementi necessari per la regolazione del
  premio importa non la semplice facoltà
  dell’assicuratore di recedere dal contratto,
  bensì la sospensione dell’assicurazione ai
  sensi dell’art . 1901 c. c.




                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   175
Cass Sez Unite sentenza del 28 febbraio 2007 n°
4631
                    ….E LUCE FU
1.   La sentenza ha dichiarato che si tratta di
     una forzatura inaccettabile (collegamento
     all’art. 1901 c.c.) sul piano logico e giuridico,
     perché tra la comunicazione ed il
     pagamento del premio non esiste una
     necessaria e costante correlazione, poiché,
     in assenza di variazioni, la prima potrebbe
     non comportare alcun onere economico per
     il contraente.

                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   176
2.   La clausola di regolazione del premio assicurativo
     …. non può essere uno strumento di protezione del
     solo assicuratore, perché questa configurazione
     non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che
     entrambe le parti del contratto ricavano dalla
     clausola di regolamento convenzionale del premio
     assicurativo.
     Essa, dunque, deve essere interpretata come
     strumento di tutela per entrambe le parti del
     contratto di assicurazione.


                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   177
3.   La clausola di adeguamento del premio, in
     definitiva, non deve essere interpretata nel
     senso formale che il verificarsi degli eventi
     in essa previsti giustifica la sospensione
     della garanzia assicurativa.




                  FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   178
4.   La determinazione del premio nei contratti di
     assicurazione contro i danni, fissata
     convenzionalmente in base ad elementi variabili
     (cosiddetta assicurazione con clausola di
     regolamento del premio assicurativo), comporta che
     l’adempimento dell’assicurato è adempimento di
     una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni
     indicate nell’art. 1901 cod.civ. e come tale deve
     essere valutata, tenendo conto:
    del comportamento di buona fede tenuto dalle parti
     nell’esecuzione del contratto,
    del tempo in cui la prestazione è effettuata
    e dell’importanza dell’inadempimento.

                   FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   179
L’EFFICACIA




   Loss occurrence: copertura fondata sulla
    data di avvenimento del sinistro.
   Claims made: copertura per le richieste di
    risarcimento presentate durante il tempo di
    efficacia dell’assicurazione.

                 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   180
CLAIMS MADE
          INIZIO E TERMINE DELLA
                 GARANZIA
                           E’ scritta così:
“L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate
   all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia
                     dell’assicurazione stessa”.




Quindi anche per i fatti avvenuti prima della polizza purché
 la richiesta danni arrivi all’assicurato durante la vita della
                             polizza

                      FRAMAND CONSULTING        di Francesco Mandelli   181
LAMALA GESTIO




 FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   182
L’AZIONE PER MALA GESTIO


Possibilità per l’assicurato di chiedere il
 risarcimento all’assicuratore in caso di
  provata cattiva “gestione del sinistro”




Assicurato deve aver subito un danno:
massimale non basta e l’assicurato deve
    intervenire con il suo patrimonio

            FRAMAND CONSULTING   di Francesco Mandelli   183
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Responsabilità civile: profili giurisprudenziali e clausole di polizza.

  • 1. RESPONSABILITA’ CIVILE: PROFILI GIURISPRUDENZIALI E CLAUSOLE DI POLIZZA FRAMAND CONSULTING Insurance Broker & Consultancy Services Viale Monte Ceneri 26 20155 MILANO Phone ++39 346 3721123 Fax: ++39 02 89054943 Skype: framand-consulting E-mail: info@framand.com Web: www.framand.com
  • 2. LA VIOLAZIONE NEL CODICE CIVILE  Fatto illecito civile  artt. 2043-2059 c.c.  Responsabilità extracontrattuale  Inadempimento di obbligazione  artt.1218-1229 c.c.  Responsabilità contrattuale FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 2
  • 3. Cass. 21 giugno 1999 n. 6233 È del tutto legittima, rientrando nel potere dispositivo della parte, la proposizione cumulativa dell’azione contrattuale e di quella extracontrattuale, qualora si assuma che, con un unico comportamento, sono stati violati sia gli obblighi derivanti dal contratto, sia il generale dovere del neminem laedere. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 3
  • 4. L’ARTICOLO ARTICOLO 2043 DEL CODICE CIVILE Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 4
  • 5. PRINCIPIO DI ATIPICITÀ DELL’ILLECITO AQUILIANO Art. 2043 clausola generale, che lascia aperta l’individuazione delle situazioni giuridiche soggettive la cui lesione integra l’illecito Decisiva è l’opera degli interpreti (dottrina e, soprattutto, giurisprudenza) per la selezione degli interessi meritevoli di tutela FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 5
  • 6. RISARCIMENTO DEL DANNO Furto negli appartamenti consumato attraverso i ponteggi - Responsabilità dell’impresa FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 6
  • 7. RISARCIMENTO DEL DANNO Furto negli appartamenti consumato attraverso i ponteggi - Responsabilità dell’impresa (C.C. art. 2043) …. dev’essere affermata la responsabilità, ai sensi dell’articolo 2043 del C.C., dell’impresa che per tali lavori si avvale di quei ponteggi, qualora, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee a impedire l’uso anomalo delle dette impalcature, e così violando il principio del neminem laedere, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri e posto in essere le condizioni del verificarsi del danno. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 7
  • 8. Cassazione Civile, Sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20133  Il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto: non ex art. 2050 c.c., poiché le attività pericolose generano responsabilità specifica solo se il danno si è prodotto durante il loro espletamento; non ex art. 2051 c.c., poiché le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano cagionati dall’attività illecita di terze persone; non ex art. 2043 c.c., poiché la responsabilità civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.  È evidente che tali principi, validi per il proprietario delle impalcature, devono, a più forte ragione, ritenersi applicabili anche al condominio. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 8
  • 9. PROCESSO LOGICO DELLA R. C. Danno: situazione diversa e peggiore di quella precedente ad un determinato evento Obbligazione: vincolo giuridico per cui un soggetto è tenuto ad una prestazione verso un altro soggetto Risarcimento FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 9
  • 10. IL RISARCIMENTO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 10
  • 11. IL RISARCIMENTO STRUMENTO GIURIDICO PER RIPORTARE IL DANNEGGIATO IN UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE UGUALE O QUASI A QUELLA PRECEDENTE L’EVENTO DANNOSO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 11
  • 12. IL DOLO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 12
  • 13. IL DOLO Il dolo consiste nella volontaria trasgressione di un preciso dovere giuridico: il soggetto agente, quindi, col compimento dell’azione intende ottenere le conseguenze che ne derivano. Il fatto illecito è doloso quando l’evento dannoso, risultato dell’azione od omissione, è previsto e voluto come conseguenza della propria azione dall’agente FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 13
  • 14. LA COLPA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 14
  • 15. LA COLPA La colpa consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o prudenza nei confronti di terzi, per cui le conseguenza dell’azione, pur essendo prevedibili, non sono volute. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 15
  • 16. ELEMENTI CARATTERIZZANTI LA COLPA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 16
  • 17. LA PREVEDIBILITÀ DELL’EVENTO Negligenza, imprudenza e imperizia vanno valutate sulla base della prevedibilità dell’evento come conseguenza della condotta rapportata alla preveggenza del “buon padre di famiglia”, di classica tradizione e tuttora indicato in molte norme dal legislatore come parametro di valutazione postuma. Alla figura del “bonus pater familias” si è venuta a sostituire concettualmente, in seguito allo sviluppo tecnologico, una figura di uomo-tipo con riferimento ai vari settori operativi, retti da principi scientifici e regole tecniche non accessibili a tutti: il buon operatore settoriale. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 17
  • 18. QUANDO CESSA L’OBBLIGO AL RISARCIMENTO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 18
  • 19. A) L’INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE  Il nesso o rapporto di causalità si deve ritenere interrotto solo allorquando la causa concorrente sopravvenuta è sufficiente, da sola, autonomamente cioè, rispetto al coacervo delle altre, a determinare l’evento.  Il concetto di sufficienza autonoma della concausa sopravvenuta si esplica nel senso che la stessa racchiude in sé una potenziale efficacia idonea a determinarlo indipendentemente dalle concause preesistenti, la cui efficacia rimane allo stato potenziale e non ha modo di attuarsi. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 19
  • 20. B) IL COMPORTAMENTO DEL DANNEGGIATO 1° comma: Concorso del fatto colposo del danneggiato = Riduzione proporzionale del risarcimento Art. 1227 C.C. 2° comma: Ulteriori conseguenze evitabili dal danneggiato = Nessun risarcimento dovuto FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 20
  • 21. C) L’ACCETTAZIONE DEL RISCHIO SPORTIVO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 21
  • 22. Cass. Civ. Sez. III, n° 12012/2002, Art. 2043 c. c, Attività Sportiva …. il criterio per individuare .… la responsabilità civile è impegnata se l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 22
  • 23. Assunzione del rischio L’esercizio dell’attività sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata, nel senso che il soddisfacimento dell’interesse collettivo a svolgere attività sportiva può consentire l’assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo all’integrità fisica. L’esimente è condizionata al rispetto delle condizioni disciplinanti ciascuna attività, richiedendosi che l’atleta adegui la propria condotta anche alle norme generali di prudenza e diligenza. Conseguentemente il fatto lesivo non può essere cagionato da colpi inferti per dolo o per colpa esplicando una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. “di base” necessaria per lo svolgimento dello sport. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 23
  • 24. Tribunale Alessandria, Sentenza 24/11/2009, n. 8964/07 Contesa della palla tra attaccante e portiere in uscita  Nella fattispecie, si trattava della ginocchiata patita al volto da un portiere, in uno scontro con l’attaccante che aveva sollevato la gamba nel tentativo di contendergli il pallone.  Per il Tribunale poiché il gioco si caratterizza per le sue connotazioni tipiche, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso;  Confini di tale scriminante sono la commissione di un atto non finalizzato al gioco ma meramente alla lesione (esclusione di natura subiettiva) ovvero l’impiego di violenza trasmodante (esclusione obiettiva).  Il Tribunale osserva che il sollevare (entro certi limiti) il ginocchio e non il piede per contendere il pallone è un movimento naturale e usuale nel calcio che non esce dai limiti predetti. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 24
  • 25. Cassazione Civile, Sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908 Pres. Fiduccia – Rel. Spirito – P.M. Iannelli (parz. diff.) M.c.D. ed altri: arbitri, guardalinee, guardaporte, meccanici, Posto che l’attività agonistica implica l’accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara, ma anche i soggetti (come arbitri, guardalinee, guardaporte, meccanici, tecnici, ecc.) posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione…. i danni sofferti da tali soggetti ad opera di un competitore, ove rientranti nell’alea normale, ricadono sugli stessi, sì che per gli organizzatori, al fine di esimersi dalla responsabilità, è sufficiente aver predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 25
  • 26. Spettatori Assistere volontariamente negli spazi opportuni destinati al pubblico, o comunque, al di fuori del campo di gara, ad una manifestazione sportiva permeata di pericolosità non implica per lo spettatore l’accettazione di una situazione di rischio. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 26
  • 27. CHI DEVE PROVARE E CHE COSA DEVE PROVARE FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 27
  • 28. Art. 2697 c.c. Onere della prova  Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.  Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 28
  • 29. Il danneggiato dovrà provare:  IL FATTO  L’IMPUTABILITA’  IL DOLO O LA COLPA  IL DANNO INGIUSTO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 29
  • 30. NON SEMPRE E’ IL DANNEGGIATO A DOVER PROVARE IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITA’ SENZA COLPA E DELL’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 30
  • 31. Cass. 4 febbraio 2004, n. 2062, in Gius. 2004, 12, 2573. Onere della prova Si deve pertanto ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 31
  • 32. RESPONSABILITA’ PRESUNTA E DA PROVARE  Art. 2050 C.C. Attività pericolosa  Art. 2051 C.C. Cose in custodia  Art. 2052 C.C. Animali  Art. 2053 C.C. Rovina di edificio  Art. 2054 Circolazione dei veicoli  Responsabilità che prescinde dalla colpa: Prodotti FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 32
  • 33. COSA DEVE PROVARE IL DANNEGGIATO NELLE ATTIVITA’ PERICOLOSE  Il danneggiato deve provare solo elementi oggettivi:  Il danno  La connessione causale causale tra ATTIVITA’ e DANNO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 33
  • 34. La giurisprudenza in Italia non è vincolante  Daremo lettura di numerosi dispositivi stralciati dalle relative sentenze  Non sono legge dello stato FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 34
  • 35. ATTIVITA’ PERICOLOSA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 35
  • 36. L’ARTICOLO 2050 C.C. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 36
  • 37. LA QUALIFICA GIURISPRUDENZIALE DI PERICOLOSITÀ Per attività pericolose devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. o da altre norme speciali ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura. Lo stabilire se una determinata attività sia da qualificare pericolosa, per sua natura o per quella dei mezzi adoperati, è compito affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, secondo nozioni che rientrano nella comune esperienza. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 37
  • 38. ANCORA SULLA NOZIONE DI PERICOLOSITÀ Più recentemente è stato sostenuto che un’attività può essere considerata pericolosa quando, sulla base dell’”id quod plerumque accidit”, è suscettibile di produrre frequenti e notevoli danni a terzi. Occorre, cioè, che l’attività contenga in sé non una mera possibilità di danno, ma una grave probabilità. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 38
  • 39. Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784 Attività pericolosa - edilizia FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 39
  • 40. Cass. Sezione III, sentenza 8 ottobre 1996 n. 8784 Attività pericolosa - edilizia Ai fini della responsabilità sancita dall'articolo 2050 del c. c., devono ritenersi pericolose oltre alle attività previste dalle leggi di pubblica sicurezza, anche tutte quelle che abbiano una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impegnati, ivi compresa quella edilizia, che, per le attrezzature e i macchinari utilizzati, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone e cose. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 40
  • 41. Cass. Sezione III Civile, 2005, n. 6888: MANEGGIO: ATTIVITA' PERICOLOSA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 41
  • 42. Cass. Sezione III Civile, 2005, n. 6888: MANEGGIO: ATTIVITA' PERICOLOSA La gestione di un maneggio può essere fonte di responsabilità aggravata per attività pericolosa (articolo 2050 Codice Civile) se i partecipanti alle attività di equitazione sono principianti o inesperti.…. deve essere applicata nel caso la disposizione di cui all'articolo 2050 Codice Civile, una volta distinta l'attività di maneggio in pericolosa o meno a seconda dei soggetti partecipanti (se principianti o meno, inesperti o meno). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha considerato la sinistrata, seppure ventitreenne, inesperta perché solo titolare del patentino A 1, e cioè di un'attestazione di idoneità psicofisica alla cavalcatura, e perché oggettivamente era soltanto alla sua sesta lezione, quando avvenne la caduta. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 42
  • 43. Cassazione Civile, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812 Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 43
  • 44. Cassazione Civile, Sez. III, 3 agosto 2004, n. 14812 Responsabilità del gestore nel trasporto per seggiovia  Il contratto di risalita in seggiovia deve essere inquadrato nel contratto di trasporto. Da ciò consegue che la responsabilità del vettore è disciplinata dall’art. 1681 c.c. primo comma, a norma del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.  Per sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore “durante il viaggio”, devono intendersi anche quelli che avvengono durante le operazioni di preparazione e accessorie quali l’imbarco e lo sbarco dal mezzo. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 44
  • 45. Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706 - Piste da sci FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 45
  • 46. Cassazione Civile, Sez. III, 10 febbraio 2005, n. 2706 - Piste da sci Il gestore di una pista da sci ne è custode ed è a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito, comprensivo anche dell’imprevista ed imprevedibile condotta colposa del danneggiato. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 46
  • 47. Cass. 30 agosto 2004, n. 17369: gas in bombole? FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 47
  • 48. Cass. 30 agosto 2004, n. 17369: gas in bombole?  La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall’attività in sé e per sé considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.).  Anche il soggetto che abbia provveduto alla relativa distribuzione in commercio incorre nella responsabilità di tale norma sancita, in relazione a tutti gli eventi dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione del relativo uso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 48
  • 49. Cass. Civ. Sez. III,n° 1954/2003 scavi FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 49
  • 50. Cass. Civ. Sez. III,n° 1954/2003 scavi Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione sul suo fondo risponde direttamente del danno derivato al fondo confinante anche se l’esecuzione sia stata data in appalto. Di regola l’attività edilizia massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o spostamento di masse terrose e scavi profondi non può non essere considerata attività pericolosa. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 50
  • 51. CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SULLA QUALIFICA DI “PERICOLOSITÀ” DELL’ATTIVITÀ  Impresa edile;  Gestione polveriera;  Segheria per rovina di tronchi accatastati.  Attività di produzione farmaceutica contenente gammaglobuline.  Attività edilizie con impiego di impalcature, ponteggi, scavatrici, betoniere, ruspe. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 51
  • 52. COSE IN CUSTODIA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 52
  • 53. L’ARTICOLO 2051 C.C. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 53
  • 54. IL CRITERIO SODDISFACENTE CUSTODIA ? Il criterio può essere considerato quello della disponibilità materiale di fatto della cosa, a qualunque titolo ed anche senza titolo. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 54
  • 55. Cass. Sezione III, sentenza 8 aprile 1997 n. 3041 Esercizio commerciale – obbligo custodia In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, l'obbligo di custodia del gestore di un esercizio commerciale, quale soggetto che ha l'effettiva disponibilità del negozio, va riferito non tanto alla singola merce, che di per sé può anche essere inidonea a produrre danni per sua natura, quanto al negozio nel suo insieme, costituente l'azienda di cui, quale universitas rerum, le merci sono una componente, e comporta l'obbligo di vigilarlo e di mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi, con riferimento a ogni singolo bene di esso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 55
  • 56. Cassazione civile, Sez. III, 4 agosto 2005, n. 16373 Cose in custodia - L'albergo risponde dei danni da buccia di banana" La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, configurandosi ogni qualvolta sussiste un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza di un obbligo di vigilanza: il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del custode, ma alle modalità di causazione del danno, in quanto suscettibili di una valutazione che consenta di ricondurre il danno verificatosi ad un elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 56
  • 57. Cose in custodia – attività in palestra FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 57
  • 58. Il Quotidiano Giuridico - 06/03/2008 Cose in custodia Gestori di una palestra responsabili per omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso La gestione di una attività suscettibile di cagionare danni agli utilizzatori comporta degli obblighi di vigilanza a carico dei gestori corrispondenti ai principi dettati dal legislatore in materia di responsabilità extracontrattuale che non possono essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 58
  • 59. E VERSO GLI ENTI PUBBLICI ???? FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 59
  • 60. Cass., sez. III, 15 gennaio 1996 n. 265, La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 60
  • 61. INSIDIA  Elemento oggettivo: non visibilità  Elemento soggettivo: non prevedibilità FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 61
  • 62. Tribunale Bari, Sentenza, Sez. III, 18/09/2006, n. 2313 Le lesioni verificatesi in danno di un passante che dopo aver poggiato il piede su una mattonella dalle ridotte dimensioni, sconnessa, integrano una circostanza idonea a configurare un’insidia oggettivamente non visibile e non prevedibile da parte dell'utente medio con l'uso della normale diligenza…è come tale, costituisce fonte di responsabilità per la P.A. ai sensi dell’art. 2043, c.c., per violazione del generale principio del neminem laedere. Ricorre infatti il requisito della non prevedibilità subiettiva del pericolo laddove quest’ultimo non risulti segnalato in alcuna maniera, e la sua dislocazione (sul marciapiede deputato al passaggio dei pedoni) non lascia certo presagire la possibilità di una mattonella non fissata in maniera stabile, soprattutto in una zona di per sé frequentata da una moltitudine di passanti. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 62
  • 63. Tribunale di Bari, Sez. III, 6 novembre 2006, n. 2716 …. sussiste la responsabilità del Comune per la caduta di un passante a causa di un avvallamento presente sul marciapiede, non segnalato e non adeguatamente illuminato, e non è configurabile alcun concorso di colpa a carico del danneggiato, riponendo il medesimo ragionevole affidamento sull’apparente regolarità del pubblico marciapiede che stava percorrendo. (nella fattispecie si è ritenuta configurabile insidia in quanto un pedone, nello scendere da un marciapiede, è sprofondato in una buca ricoperta di giornali ed altri detriti riportando varie lesioni ad una gamba). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 63
  • 64. Cassazione civile, Sez. III, 09/05/2008, n. 11511 Quando il pedone cade in una buca, il giudice non può escludere automaticamente la responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c. in capo al Comune sul solo rilievo che il bene che ha causato l’evento dannoso (demaniale o patrimoniale che sia), è una strada di uso collettivo e di notevole estensione. Non si può non rimarcare la responsabilità dell’ente, poi, se lo stato di dissesto dell’asse viario era già stato segnalato all’Amministrazione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 64
  • 65. Cassazione civile Sez. III, 2008 n. 12449 Non possono essere addossati al custode pubblico i rischi ove la P.A. dimostri di non averlo potuto tempestivamente eliminare, neppure in base ad un’efficiente e diligente organizzazione dell’attività di sorveglianza e manutenzione (fattispecie relativa alla caduta di un passante sul manto stradale reso scivoloso dalla colla, discioltasi per la pioggia da alcuni manifesti murali, staccati da ignoti ed abbandonati al suolo). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 65
  • 66. COMUNE-INSIDIA STRADALE FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 66
  • 67. Onere della prova a carico del danneggiante No art 2051 c.c.  In caso di danni derivanti ad un veicolo dalla asserita insufficiente manutenzione della sede viaria, il danneggiato ha l’onere di provare la colpa dell’ente proprietario ed il nesso causale tra condotta ed evento dannoso, essendo inapplicabile alla fattispecie in esame la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 67
  • 68. Poiché la responsabilità dell’Anas per i danni subiti dagli utenti della strada ha natura extracontrattuale, spetta al conducente di un veicolo che ha subito un danno l’onere della prova di una condotta colpevole del predetto ente, occorrendo a tal fine dimostrare l’esistenza sulla sede stradale di un trabocchetto o insidia non visibile e imprevedibile.  Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell’ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell’ente stesso che nonostante l’obiettiva esistenza dell’insidia l’utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 68
  • 69. Cass Sez III, sent n. 15383/2006 i cantieri stradali …. qualora l’area risulti completamente delimitata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode.  Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 69
  • 70. Insidie stradali No responsabilità del Comune per macchia d’olio La macchia d'olio, lasciata sull'asfalto da un altro veicolo transitato sul medesimo tratto stradale, costituisce antecedente logico e fattuale dell'evento lesivo, non riconducibile a colpa del Comune, ma al fatto di un terzo che è di per sé sufficiente ad escludere, anche ex art. 2051 c.c., la responsabilità patrimoniale della P.A. proprietaria della strada. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 70
  • 71. Tribunale Civile di Varese Sent. n.149/2005 In ipotesi di incidente cagionato da insidia stradale, per poter affermare la responsabilità dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada, l’attore deve provare non solo che l’eventus damni sia riferibile ad un pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, ma anche che l’insidia si trovava sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza da parte dell’Ente proprietario e/o concessionario della strada. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 71
  • 72. …MA TORNIAMO AL CONCETTO DI INSIDIA  Elemento oggettivo: non visibilità  Elemento soggettivo: non prevedibilità FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 72
  • 73. Tribunale di Bari, sez. III, sent. 13 febbraio 2007 n. 407 Persona anziana. Responsabilità esclusiva della PA  Pur se gli utenti della strada sono gravati, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, di un onere di attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario del bene demaniale (….) nel caso di persona anziana, la quale, evidentemente dotata di più deboli capacità percettive rispetto a persone di più giovane età, non ha la possibilità, facendo uso della normale diligenza, di evitare l’insidia stradale, riponendo ragionevole affidamento sulla apparente regolarità della pubblica via cittadina.  Ne deriva la mancanza di un concorso di colpa del danneggiato per negligenza e mancanza di attenzione, con conseguente attribuzione di responsabilità alla sola PA per danni derivanti da difetto di manutenzione della strada pubblica. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 73
  • 74. Cass.Sezione III, sentenza 21 ottobre 1998, Insidia La Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente ospedaliero avendo accertato che l'attrice, sapendo della scivolosità del pavimento, avrebbe dovuto astenersi dall'entrare nel locale, prima che si fosse asciugato, o avrebbe dovuto evitare di passeggiarvi. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 74
  • 75. Cassazione civile Sentenza 16/01/2009, n. 993  La cliente di un grande magazzino perde l’equilibrio all’interno dello stesso riportando alcune fratture.  La stessa ritiene che la caduta sia stata determinata da una pedana, di altezza variabile tra i 5 ed i 10 cm., posta nel corridoio percorso in quel momento e per di più coperta da un tappeto.  Peraltro, nella vicenda così come ricostruita a seguito dell’esperimento delle prove testimoniali, risulta che la caduta è stata determinata dalla distrazione della signora che, mentre osservava la merce esposta, non dedicava la pur necessaria vigilanza a dove metteva i piedi in un corridoio, risultato adeguatamente illuminato, ed in cui l’ostacolo costituito dalla pedana poteva considerarsi normale negli spazi espositivi, come quello, dedicati agli elettrodomestici.  Tale circostanza, permetteva di inquadrare nel caso fortuito la caduta stessa così come di respingere il motivo di ricorso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 75
  • 76. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, n. 14299  RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE Escluso il risarcimento del pedone distratto per l'urto contro la segnaletica stradale  Non può essere risarcito il danno subito da un pedone a seguito dell'urto con la fronte contro un cartello segnaletico posto ad altezza non regolamentare su un marciapiede, non essendo l'accaduto ascrivibile a responsabilità dell'ANAS, ma la semplice disattenzione del danneggiato, unico responsabile dell'evento lesivo.  Non risulta infatti provata la sussistenza di insidia o trabocchetto, presentando il cartello i caratteri della visibilità e della prevedibilità. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 76
  • 77. Cass. 16 ottobre 2000 n. 13337, D. e R. 2001, 721  Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 77
  • 78. CASO FORTUITO  Quando al di fuori delle ipotesi di forza maggiore nessun rimprovero neppure di semplice leggerezza può essere mosso all’ autore del fatto dannoso astrattamente configurabile come illecito.  Il caso fortuito consiste in un fatto che, per la sua autonomia causale eccezionale, si manifesta come fattore improvviso e che esorbita dall’id quod plerumque accidit, così da non consentire, alcuna possibilità di evitare il danno. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 78
  • 79. Cass. Sezione III, sentenza 18 settembre 1998 n. 9364 Comportamento del danneggiato. In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può anche consistere nel comportamento del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso, esistendo per il danneggiato agevoli e valide condotte alternative idonee a scongiurare l'eventualità dell'accadimento dannoso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 79
  • 80. Cassazione civile, Sez. III, 08/05/2008, n. 11227 La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 80
  • 81. Tribunale Venezia, Sentenza 17/09/2008 Nel caso, risulta accertato che una anziana signora subisce gravi lesioni ad un ginocchio a seguito di una caduta, avvenuta in ora mattutina, nei pressi di una evidente “sbrecciatura del manto stradale”. Alla luce del fatto che la caduta era avvenuta in pieno giorno e a poca distanza dall’abitazione della danneggiata, residente sulla medesima strada, si ritiene che la disattenzione della stessa abbia avuto un ruolo pari al 20 per cento nella determinazione dell’evento e, conseguentemente, in tale misura vengono ridotte le quantificazioni risarcitorie cui si giunge attraverso i diversi elementi probatori. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 81
  • 82. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 22/09/2009, n. 20415 Caso fortuito, più rigido l'esonero da responsabilità  Per escludere la responsabilità da cosa in custodia a norma dell'art. 2051 cod. civ., il custode ha l'onere di provare che l'evento è stato cagionato da fatto estraneo ad essa - che può dipendere anche dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale) - del tutto eccezionale.  Pertanto per escludere la responsabilità del Comune, custode dello scivolo, non è sufficiente che il Comune abbia provato le buone condizioni di manutenzione dello stesso e l'uso improprio del predetto gioco da parte della signora, salita aggrappandosi ai tubolari sottostanti il piano in lamiera predisposto per la discesa anziché dalle apposite scalette, dovendo altresì il Comune dimostrare che tale utilizzazione era assolutamente inusuale, sia da parte dei minori che delle persone adulte, e quindi imprevedibile e che di conseguenza l'evento non era evitabile mediante l'adozione di opportune cautele, come ad esempio il divieto di tale uso improprio, ovvero il rivestimento dei tubolari sottostanti la lamiera con materiale di gomma o comunque non tagliente. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 82
  • 83. ANIMALI FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 83
  • 84. L’ARTICOLO 2052 C.C. Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o sfuggito, salvo che provi il caso fortuito. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 84
  • 85. I SOGGETTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA I due soggetti indicati dalla norma come destinatari della disciplina – il proprietario dell’animale o chi se ne serve – hanno una responsabilità alternativa e non cumulativa o solidale. Il danneggiato non può proporre, quindi, un’azione contro entrambi. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 85
  • 86. LA SOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE Si ritiene che non basti un rapporto dei mera custodia, ma sia necessaria l’utenza dell’animale di cui la custodia è un aspetto funzionale, con la precisazione che l’utenza non deve avere necessariamente finalità di sfruttamento economico, ma è sufficiente un profitto anche meramente edonistico. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 86
  • 87. Cass. 30 novembre 1977, n. 5226 Affidamento per ragioni di custodia La responsabilità per danni cagionati da animali, costituendo espressione del principio ubi commoda, ibi et incomoda, fa carico al proprietario dell’animale e si trasferisce al terzo solo se questi si serva dell’animale per il solo tempo in cui l’ha in uso: conseguentemente, il solo affidamento dell’animale per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell’animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall’animale stesso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 87
  • 88. Tribunale di Firenze, sezione III, n. 105/1988 Dovere di predisporre tutte le cautele possibili La responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, a carico del proprietario del cane che morde colui che si avvicina per accarezzarlo, non può essere esclusa dalla circostanza che il cane era al guinzaglio. Infatti, anche nella suddetta circostanza, il proprietario del cane conserva l'obbligo di vigilanza affinché questi non arrechi danno a terzi e, qualora non sia possibile evitare l'avvicinamento dell'animale, ha comunque il dovere di predisporre tutte le cautele possibili. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 88
  • 89. Cass. Civ. sez. III, 20 luglio 2002, n° 10638 Cani randagi Qualora non abbia vigilato sulle attività della A.s.l. di cura dell’igiene, atte ad evitare il proliferare di animali selvatici all’interno dei centri abitati, il Comune è obbligato al risarcimento dei danni subiti da un cittadino a seguito dell’aggressione di un branco di cani randagi. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 89
  • 90. …. e per la fauna selvatica…. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 90
  • 91. Anche la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità dell’art. 2052 ha difeso lo status quo, fugando i dubbi espressi in dottrina, sulla base di un duplice ordine di argomentazioni: la previsione di un differente regime di responsabilità tra i danni prodotti da animali domestici o in cattività, per i quali è invocabile l’art. 2052, e quelli cagionati da animali selvatici a cui è applicabile l’ordinario criterio di imputazione ex art. 2043. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 91
  • 92. ROVINA DI EDIFICIO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 92
  • 93. L’ARTICOLO 2053 C.C. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 93
  • 94. Cassazione Civile, Sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19975 Uso anomalo del bene da parte del danneggiato Posto che per rovina dell’edificio s’intende ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, va cassata la sentenza di appello che, in considerazione dell’uso anomalo del bene da parte del danneggiato, ha escluso il configurarsi della suddetta responsabilità nel caso di un giocatore che, per recuperare il pallone finito fuori dal campo, sia salito sul solaio dello spogliatoio e, in seguito al cedimento di un muretto di mattoni al quale si era appoggiato, sia precipitato al suolo subendo lesioni mortali. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 94
  • 95. Cass. 9 febbraio 2004 n. 2422 La locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico – e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l’attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutto – ex art. 2051 c.c. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 95
  • 96. Cass., sez. III, 17 novembre 1984 n. 5868, Giust. civ. Mass. 1984, f. 11; Cass. 14 gennaio 1988 n. 212  La responsabilità per rovina di edificio, che a norma dell’art. 2053 c.c. grava sul proprietario, comprende ogni disgregazione, sia pure limitata, dell’edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente incorporati, compresa la rottura dei tubi dell’impianto idrico.  Né, agli effetti dell’esclusione di tale responsabilità, assume rilievo il mancato avviso al proprietario-locatore da parte del conduttore dell’immobile, esplicando siffatta omissione i suoi effetti nell’ambito dei rapporti interni fra le parti del contratto di locazione e non potendo essere opposta dal proprietario ai terzi, in quali abbiano subito danni a causa dell’omessa manutenzione e riparazione dell’immobile locato. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 96
  • 97. Cassazione civile Sentenza 15/09/2008, n. 23682 La responsabilità del proprietario dell’edificio prevista dall’art. 2053 c.c. è configurabile 1. sia quando i gravi difetti siano originari 2. sia quando derivino da attività svolte all’interno dell’immobile, e, sotto quest’ultimo profilo, si estende  sia al fatto proprio  sia ai danni provocati dalla condotta di terzi che lo stesso proprietario abbia immesso nel godimento dell’edificio, come nel caso di cessione in regime di locazione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 97
  • 98. Cassazione civile Sentenza 09/12/2009, n. 25772 Occorre sottolineare che, in ambito condominiale, l’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore. Ne consegue che l'amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza dell'inciampo in una insidia creata dall'impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell'immobile condominiale. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 98
  • 99. L’articolo 2 c.c. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. Il tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 99
  • 100. In linea generale, il danneggiante è tenuto direttamente a risarcire il danno qualora il danneggiato sia riuscito a provare, oltre il nesso di causalità fra il fatto del danneggiante e il pregiudizio subito, anche la colpa o il dolo di questi. Tuttavia il legislatore ha previsto eccezionalmente dei casi in cui taluno può essere chiamato a rispondere di un fatto dannoso commesso da altri. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 100
  • 101. L’ART. 2047 C.C. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno ad un’equa indennità. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 101
  • 102. L’ART. 2048 C.C. Il padre e la madre o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 102
  • 103. LA PROVA LIBERATORIA DELLA RESPONSABILITÀ Nel caso di chi esercita la patria potestà sul minore, per liberarsi da responsabilità, si impone di dimostrare, oltre alla esercitata sorveglianza materiale adeguata all’ambiente, alle abitudini, al carattere del minore o all’impossibilità di esercitarla, pure di avergli impartito un’educazione consona alle condizioni familiari e sociali ed idonea a non fargli commettere atti illeciti. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 103
  • 104. Onere della prova per danneggiato e genitori  In base alla previsione contenuta nell’art. 2048 c.c. in tema di responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore, sul danneggiato incombe solo l’onere di provare che 1. il fatto illecito sia stato commesso dal minore 2. ed il danno subito,  mentre i genitori, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità a loro carico, devono provare di non aver potuto impedire il fatto, intendendosi tale onere probatorio come onere di fornire la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti imposti dall’art. 147 c.c. relativo ai doveri verso i figli, tra i quali quello di educare la prole. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 104
  • 105. Cass. civ., Sez. III, 29/05/2001, n.7270, Minori Da cosa evincere la culpa in educando ? L’inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e dì educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c. c. . FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 105
  • 106. Cassazione civ., Sez. III, 11 aprile 2006, n. 8421 I genitori sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni in caso di educazione inadeguata e la condanna al pagamento è legittima in virtù della «inadeguata educazione impartita al figlio, in relazione all'indole irascibile e violenta» (c.d. "culpa in eligendo") ed della «inadeguata vigilanza sulla sua condotta» (c.d. "culpa in educando"). (Nella specie, la Suprema Corte ha respinto I ricorso dei genitori di un ragazzino che aveva ferito all'occhio un compagno di giochi colpendolo con un oggetto metallico lanciato con una fionda e per questo i genitori sono stati condannati a pagare circa 30.000 euro di danni). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 106
  • 107. Corte di Cassazione – Sezione III civile Sentenza 8 febbraio-11 aprile 2006 n. 8421 Culpa in educando: indole irascibile del bambino Danno causato da un minore per il lancio di un oggetto metallico con la fionda Il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati giacché l’articolo 2048 CC pone a loro carico una presunzione iuris tantum di responsabilità fondata sulla configurabilità di ipotesi, altrettanto presunte, di culpa in educando e di culpa in vigilando. Spetta ai genitori l’onere della prova liberatoria, che si concretizza nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione adeguata, nonostante l’indole irascibile e violenta del bambino. L’indole irascibile e violenta del bambino è un grave “indizio” di culpa in educando. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 107
  • 108. Cass Sez III, 18 gennaio 2006 n. 831 La prova dell’adeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata: il curriculum scolastico etc…. I genitori non sono responsabili del danno provocato dal figlio minore qualora risulti esser stata impartita un’adeguata educazione sulla base del curriculum scolastico, militare e lavorativo del soggetto nonché del contesto familiare, né le modalità dell’evento sono idonee a portare a diversa soluzione, ove si tratti di una serie causale accidentale. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 108
  • 109. Responsabilità dei genitori per l'illecito dei figli minori (art. 2048 c.c.) La responsabilità dei genitori non può ritenersi esclusa per il solo fatto del temporaneo allontanamento del minore dalla casa familiare, qualora l’illecito da lui commesso consista nel mancato rispetto delle regole di comportamento vigenti nel contesto sociale, in termini tali da manifestare oggettive carenze dell’attività educativa. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 109
  • 110. NOZIONE DI PRECETTORE La parola “precettore”, dal latino praeceptor, nel suo significato lessicale, sta ad indicare, anzitutto i maestri e gli insegnanti in genere e soltanto in senso particolare è usata per indicare gli insegnanti privati, d’uso un tempo presso le famiglie signorili. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 110
  • 111. RESPONSABILITÀ DEGLI INSEGNANTI  In tema di responsabilità degli insegnanti, l’articolo 61, comma 2, della legge 312/1980 stabilisce che “salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità civile da azioni giudiziarie promosse da terzi”.  La norma esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento dei danni da culpa in vigilando e , in particolare, che la tutela opera sul piano processuale mediante l’esonero dell’insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico legittimato passivo è il ministero della Pubblica Istruzione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 111
  • 112. Da e fino a quando è responsabile la scuola ? L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori…. il danneggiato deve soltanto dimostrare che il fatto illecito si è verificato nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 112
  • 113. Cass. 10 agosto 2004, n. 15419 , Cass. 3 marzo 2004, n. 4359, Scuolabus In particolare nell’esercizio del servizio di accompagnamento di studenti minorenni a mezzo “scuolabus”, gestito dal Comune, la conduzione del minore dalla fermata dell’automezzo fino alla propria abitazione compete, di regola, ai genitori o ai soggetti da costoro incaricati, senza che ciò possa, peraltro, esimere da responsabilità l’addetto al servizio di accompagnamento ove quest’ultimo, allorché alla fermata dell’automezzo non sia presente nessuno dei soggetti predetti, non abbia cura di adottare tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo come preoccuparsi dell’assistenza nell’attraversamento della strada. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 113
  • 114. Responsabilità dei precettori: La vigilanza I precettori rispondono se non provano: a) di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari b) di avere esercitato la vigilanza sugli allievi nella misura dovuta; c) che, nonostante l’adempimento di tali doveri sia stato loro impossibile impedire il compimento del fatto illecito per la sua repentinità o imprevedibilità L’adempimento dei doveri di cui ai punti a) e b) comunque, deve essere valutato non in assoluto, bensì in modo relativo, tenuto conto dell’età e del normale grado di valutazione degli alunni, in relazione alle circostanze del caso concreto. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 114
  • 115. SOLIDARIETÀ DI GENITORI E DOCENTI DI FRONTE AL TERZO La responsabilità dei precettori può coesistere, in via solidale, con quella dei genitori. La coesistenza possibile si basa sulla dicotomia fra “culpa in vigilando”, che compete all’insegnante, e “culpa in educando” che compete al genitore. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 115
  • 116. Cass., sez. III, 21 settembre 2000 n. 501 per colpa in educando e non in vigilando Non è contraddittoria la motivazione di una sentenza che, pur ammettendo l’intento scherzoso con cui un alunno (diciassettenne) ha scagliato una gomma contro un altro alunno, abbia ravvisato nell’autore di tale gesto un’immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento. In ragione di ciò non è censurabile l’affermazione delle responsabilità dei genitori per colpa in educando in quanto l’educazione da essi impartita deve tendere a far acquisire al minore una maturità anche nell’attività di gioco e di scherzo. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 116
  • 117. Cass., sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369, No colpa in vigilando Il dovere di vigilanza dei maestri non può essere determinata in assoluto, ma è relativo: la vigilanza deve essere infatti esercitata nella misura necessaria e adeguata in relazione all’età e perciò al grado di maturazione degli alunni, con la conseguenza che tale termine di raffronto, determinativo del contenuto del dovere, rende necessaria una vigilanza tanto più continua ed attenta, quanto minore è l’età degli alunni (nel caso concerto si è esclusa la responsabilità per difetto di vigilanza, perché il danno subito da un ragazzo di 14 anni si era verificato durante il tragitto da un locale all’altro della scuola, tragitto che era noto e privo di pericoli). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 117
  • 118. Cass., sez. III 1° aprile 1980 n. 2119, colpa in educando La responsabilità dei genitori prevista dall’art. 2048 c.c., si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando o in educando e, pertanto, ma non venga meno la prima, per l’affidamento del minore a persona idonea a provvedere la sua direzione e controllo, rimane a loro carico l’onere di provare l’insussistenza della colpa in educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il comportamento dannoso del minore. (Nella specie, è stata affermata la responsabilità, per colpa in educando, del genitore di un alunno di prima media, il quale, in presenza dell’insegnante cui la scolaresca era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno con la stecca di supporto di una carta geografica). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 118
  • 119. Cass., sez. III, 7 ottobre 1997 n. 9742, Assenza ingiustificata È corretta ed adeguatamente motivata la decisione del giudice di merito, il quale abbia stabilito un nesso causale tra l’assenza ingiustificata dell’insegnante dall’aula, ed il danno subito da uno degli allievi in conseguenza della condotta imprudente di un compagno di classe, maturata in un clima di generale irrequietezza causata proprio dall’assenza dell’insegnante. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 119
  • 120. Cass. civ., Sez. III, 30/05/2001, n.7387 Allievo maggiorenne La presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. non può ritenersi applicabile - anche a voler ammettere, in via di mera ipotesi, che la previsione normativa riguardi anche il danno patito dallo stesso allievo -nel caso in cui l'allievo sia persona maggiore d'età, dovendosi presumere che, all'interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare al precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1 dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale delta minore età del danneggiante. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 120
  • 121. Corte di Cassazione - Sezioni Unite civili Sentenza 8 febbraio - 27 giugno 2002 n. 9346 (c. c., articoli 2048 e 2043). Allievi Non è invocabile la presunzione di responsabilità posta dall’articolo 2048, comma 2°, del codice civile nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l’allievo abbia procurato a sé stesso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 121
  • 122. L’ART. 2049 C.C. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 122
  • 123. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 C.C. Un rapporto giuridico di preposizione preesistente tra il soggetto che ha causato il danno e chi ne deve rispondere. Un rapporto di natura causale fra l’incombenza DEVE ESISTERE sorta per tale rapporto e il danno. Il fatto illecito deve essere realizzato dall’esecutore di tale incombenza in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 123
  • 124. Cass. 10 febbraio 1999 n. 1135, Giur. It. 1999, 507 Irrilevanze della individuazione dell’autore del fatto illecito L’azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell’operato dell’autore del fatto che integra un’ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando rimanga ignoto l’autore del fatto che integra un’ipotesi di reato, sempre che sia certa l’appartenenza di quest’ultimo ad una cerchia di persone legate da un rapporto organico o di dipendenza con il soggetto che di quell’attività deve rispondere. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 124
  • 125. Cass. 10 dicembre 1998 n. 12417, giur. It 1999, 2031, Giur. It. 1999; Conforme, Cass. 10 dicembre 2001, n. 140961; Cass. 26 giugno 1998 n. 6341; Cass. 7 agosto 1997 n. 7331: rapporto di occasionalità Ai fini della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell’art. 2049 c.c., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno….,, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 125
  • 126. APPALTO / COMMITTENZA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 126
  • 127. Cass., Sez. III, 30 maggio 1996, n. 5070  La responsabilità indiretta dell'appaltante ex art. 2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell'esecuzione del contratto di appalto, è configurabile 1. quando il committente abbia affidato i lavori ad un'impresa assolutamente inidonea, 2. ovvero quando l'appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente medesimo, attuandone specifiche direttive. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 127
  • 128. Cass. 2 marzo 2005, n. 4361, cit. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore solo nel caso in cui – esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto ai fini di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi – abbia esercitato un’ingerenza sull’attività di quest’ultimo così penetrante da ridurlo al ruolo di mero esecutore. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 128
  • 129. LE ESIMENTI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE  Stato di necessità  Incapacità di intendere o volere  Legittima difesa Chi agisce per legittima difesa o in stato di necessità o nella incapacità di intendere o volere non è responsabile dei danni provocati FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 129
  • 130. I PRESUPPOSTI PER L’APPLICABILITÀ DELLA NORMA  Necessità di difendere un diritto proprio o altrui.  Esistenza di un DEVE ESISTERE pericolo attuale di un’offesa ingiusta.  Proporzionalità tra difesa e aggressione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 130
  • 131. Diritto all’autotutela in un privato domicilio All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: “Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 131
  • 132. PRESCRIZIONE E TRATTATIVE DEI SINISTRI FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 132
  • 133. L’articolo 2946 c.c. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 133
  • 134. La prescrizione abbreviata Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 134
  • 135. Danneggiato HA 5 ANNI DI HA 2 ANNI DI IN OGNI CASO SE IL TEMPO DAL TEMPO DAL FATTO E’ GIORNO GIORNO CONSIDERATO DELL’EVENTO DALLA LEGGE DELL’EVENTO COME REATO E PER CHIEDERE I PER CHIEDERE I PER IL REATO E’ DANNI PRIMA DANNI PRIMA STABILITA UNA CHE SCATTI LA CHE SCATTI LA PRESCRIZIONE PRESCRIZIONE PIU’ LUNGA, (ART. 2947 C.C.) PRESCRIZIONE QUESTA SI PER FATTO (ART. 2947 C.C.) APPLICA ANCHE ILLECITO PER DANNI DA ALL’AZIONE CIRCOLAZIONE CIVILE. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 135
  • 136. Assicurato HA DUE ANNI DI La materia è stata TEMPO DALLA rinnovata con il DATA DELLA D.L. 29 Agosto RICHIESTA DI 2008, n° 134, RISARCIMENTO convertito nella PER CHIEDERE legge 27 Ottobre 2008, n° 166 L’INTERVENTO DELL’ASSICURATORE (ART. 2952 C.C.) FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 136
  • 137. Il nuovo testo dell’articolo 2952 c.c. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle rispettive scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 137
  • 138. Cass. 13 novembre 2003, n. 17134 Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, terzo comma, c.c., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 138
  • 139. Cass. 26 febbraio 2004, n. 3865, Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni (nella specie omicidio colposo prescrivibile in dieci anni ex artt. 589 e 157 c.p.), quest’ultima si applica anche all’azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell’azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell’illecito come reato e non alla condanna penale, (ndr. lesioni personali colpose e danneggiamento 5 anni) FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 139
  • 140. Denuncia di sinistro e sospensione della prescrizione Non con la denuncia ma con la richiesta danni La sospensione del termine di cui all’art. 2952, comma IV, del codice civile, relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato, o, addirittura, da un terzo. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 140
  • 141. Cass. civ., sez. III, 3 marzo 1989, n. 1196 Denuncia del sinistro – Inadempienza L’inadempimento dell’obbligo dell’assicurato di dare all’assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi ell’art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all’indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo per cui l’assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l’art. 1915 c.c., che è norma derogabile solo in favore dell’assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 141
  • 142. Cassazione civile Sentenza 02/09/2009, n. 19091 Assicurazione e decorso della prescrizione In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, per paralizzare il decorso del termine di prescrizione, occorre la previa denuncia del sinistro alla compagnia, nei termini di legge. La giurisprudenza di legittimità con la pronuncia citata sottolineava che in tema di assicurazioni contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura. Nell’ipotesi di affidamento ad un perito dell’incarico di procedere alla quantificazione del danno, la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile fino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all’esito delle quali soltanto, si realizza il requisito dell’esigibilità della prestazione ormai determinata nella sua precisa entità (Ex plurimis: Cass. Civ. , Sez. III, sentenza 29 luglio 2004, n. 14487). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 142
  • 143. Tribunale Venezia, Sentenza 27/03/2006 Prescrizione ed azione risarcitoria per danni da epatite Il tribunale di Venezia ha ritenuto che ai fini del decorso del termine di prescrizione dell'azione aquiliana proposta per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla contrazione del virus dell'epatite per effetto di una trasfusione di sangue infetto occorre considerare il momento in cui 1. il danno si è esteriorizzato 2. e sussiste la consapevolezza o conoscibilità di esso da parte della vittima. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 143
  • 144. DECADENZA  Un diritto è soggetto ad un termine di decadenza, quando deve essere esercitato entro un dato termine, trascorso il quale il titolare perde comunque il diritto stesso.  Non è possibile interromperla e/o sospenderla  Può essere impedita solo con l’esercizio del diritto  Può essere stabilita in un contratto FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 144
  • 145. RESPONSABILITÀ SOLIDALE ART. 2055 C.C.  Se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno  Nel dubbio le colpe si presumono uguali  Chi risarcisce il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 145
  • 146. Cass. 24 giugno 2002 n. 9167, Giust. civ.Mass. 2002, 1082; Cass. 8 giugno 1994 n. 55486; Cass. 14 marzo 1991, n. 2692  In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati,  mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell’azione di regresso. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 146
  • 147. FURTO IN HOTEL FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 147
  • 148. RESPONSABILITA’ PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) Le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio; 2) Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio; FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 148
  • 149. RESPONSABILITA’ PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO 3) Le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 149
  • 150. RESPONSABILITA’ PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI DELL’ALBERGATORE La responsabilità dell’albergatore è illimitata: 1. Quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2. Quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 150
  • 151. L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. E la cassaforte in camera ???? FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 151
  • 152. RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE FURTO OGGETTI NEI VEICOLI Pernottamento: nessuna responsabilità per il furto degli oggetti lasciati nei veicoli Il contratto di pernottamento non può, per ciò solo, fondare alcuna responsabilità dell'albergatore per le cose lasciate all’interno dei veicoli parcheggiati nell'area di pertinenza. E nel garage dell’hotel ?....Aspettativa…???? FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 152
  • 153. LA RESPONSABILITÀ EX RECEPTO DEL RISTORATORE FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 153
  • 154. Cass., sez. III, 4 ottobre 1991 n. 10993, Giust. Civ. Mass. 1991, f. 10; Conforme, Cass. 9 novembre 1987 n. 8268, Giust. Civ. 1988, I, 712 La responsabilità ex recepto del ristoratore ai sensi degli art. 1786, 1783, 1784 c.c., nel testo modificato dalla l. 10 giugno 1978 n. 316 sussiste per le cose non consegnategli in custodia ma delle quali è opportuno che il cliente si liberi per il miglior godimento della prestazione (ad esempio: cappotto, cappello, ombrello) mentre restano sotto la diretta vigilanza del cliente tutte le altre cose che non costituiscono intralcio per la consumazione del pasto e della cui sottrazione il ristoratore non deve quindi rispondere (nella specie, la S.C. ha escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. il concorso di colpa del cliente con riguardo di un soprabito che era stato appeso ad un attaccapanni in una sala del ristorante). FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 154
  • 155. PARCHEGGI FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 155
  • 156. IL PARCHEGGIO: NON CONFONDERE DANNI CAUSATI CON DANNI SUBITI DALLE COSE CUSTODITE  I giudici inquadrano il negozio nello schema del deposito oneroso, affermano l’esistenza di un vero e proprio obbligo di custodia con relativa responsabilità del gestore al furto o al danneggiamento del mezzo.  Altro orientamento, invece, ritiene che il negozio sia riconducibile nello schema della locazione d’area in relazione alla quale non sorge in campo al gestore alcun obbligo di custodia: l’intento non è tanto quello di reperire un soggetto che si incarichi di custodire il veicolo, quanto piuttosto quello di trovare uno spazio destinato allo stazionamento del medesimo. Aspettativa di custodia ? FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 156
  • 157. Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 20/12/2005, n. 28232: cartello cose in custodia-parcheggio Soltanto la presenza di un cartello con l’indicazione di “parcheggio non custodito”, adeguatamente visibile prima dell’ingresso, quando cioè era ancora possibile per l’utente scegliere se concludere o meno il contratto relativo allo stazionamento dell’autovettura, avrebbe comportato la conclusione tra le parti del diverso contratto di locazione.  Non riveste alcun carattere di decisività la circostanza che sul retro dello scontrino consegnato al cliente fosse scritto “parcheggio non custodito”, trattandosi di una informazione non solo in contrasto con la situazione di apparenza come sopra evidenziata, bensì fornita a contratto già concluso mediante l’accettazione, da parte dell'utente della proposta contrattuale di parcheggio formulata dalla società nella forma dell’offerta al pubblico (art. 1336 C.C.) FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 157
  • 158. L’ASSICURAZIONE DI R. C. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 158
  • 159. L’ART. 1917, I COMMA Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 159
  • 160. L’ART. 1917, II COMMA L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 160
  • 161. IL PATTO DI GESTIONE DI LITE PATTO DI GESTIONE DI LITE: GESTIRE DIRETTAMENTE LA VERTENZA E’ UN DIRITTO NON UN DOVERE DELLA COMPAGNIA DIFESA CONGIUNTA DIFESE SEPARATE FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 161
  • 162. IL RISCHIO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 162
  • 163. LE DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENTI FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 163
  • 164. Cass. 4 marzo 2003 n. 3165, Giust. civ.Mass. 2003, 441; Dir. e giust. 2003, f. 15, 100; Conforme, Cass. 12 maggio 1999 n. 4682, Foro it. 1999, I, 2898 …. quanto alla colpa grave…. occorre che l’assicurato abbia consapevolezza della importanza dell’informazione; a quest’ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l’obbligo dell’assicurato, l’assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 164
  • 165. Cass. 19, 05, 1989 n. 2396, Giust. civ. 1989, I, 2611  La reticenza dell’assicurato, al fine dell’annullabilità del contratto a norma dell’art. 1892 c.c., richiede un occultamento volontario, ovvero involontario, ma ascrivibile a colpa grave, di informazioni decisive per la determinazione dell’assicuratore a contrattare, e, pertanto, non è ravvisabile in relazione a notizie che l’uno sapeva, od aveva ragionevolmente motivo di supporre, già in possesso dell’altro, al momento della stipulazione della polizza.  ( es. mobilificio….forno di verniciatura ) FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 165
  • 166. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 166
  • 167. Cass. 18 gennaio 2000 n. 500, Giust. civ.Mass. 2000, 81; Dir. e giust. 2000, f. 3, 55  Per aversi aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1898 c.c., occorre un aumento delle possibilità di verificazione dell’evento previsto dal contratto di assicurazione e che la nuova situazione presenti i caratteri:  della novità, nel senso che non sia stata prevista e non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto,  e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 167
  • 168. Cass. civ., sez. I, 10 aprile 1987, n. . 3563 Con riguardo all’aggravamento del rischio la norma dell’art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta immodificabilità della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, sicché non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l’assicurato a darne notizia all’assicuratore, ma soltanto quello che sia caratterizzato da una incidenza, sulla gravità e sull’intensità del rischio assicurativo, tale da alterare l’equilibrio tra il rischio stesso e il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; dalla novità….e dalla permanenza, o quanto meno, da una certa stabilità o persistenza della situazione sopravvenuta, restando invece privo di rilevanza ogni mutamento che sia meramente episodico e transitorio. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 168
  • 169. ATTENZIONE ATTENZIONE: Attività diverse no aggravamento del rischio ma mancanza di copertura !!!! Es: elettricista che monta impianto idraulico FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 169
  • 170. LA R.C. “DINAMICA”  La garanzia copre l’assicurato solo mentre svolge le ATTIVITA’ assicurate: rischio dinamico e per i danni causati dopo ????  Per le opere dopo l’ultimazione dei lavori, (R.C. postuma)  Per i prodotti dopo la consegna a terzi, (R.C. Prodotti) FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 170
  • 171. LA POSTUMA FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 171
  • 172. RESPONSABILITÀ POSTUMA DA INSTALLAZIONE (ARTIGIANI) Esempio: a parziale deroga dell’art.…. delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, a sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 172
  • 173. POSTUMA: COSA NON COPRE a) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) Da idoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati, (se non funziona….) d) Da mancato od intempestivo intervento manutentivo; e) Da interruzione o sospensione di attività. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 173
  • 174. LA REGOLAZIONE PREMIO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 174
  • 175. Cass. 24.11.1970, n° 2495 Mancata regolazione del premio La mancata denuncia dell’assicurato degli elementi necessari per la regolazione del premio importa non la semplice facoltà dell’assicuratore di recedere dal contratto, bensì la sospensione dell’assicurazione ai sensi dell’art . 1901 c. c. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 175
  • 176. Cass Sez Unite sentenza del 28 febbraio 2007 n° 4631 ….E LUCE FU 1. La sentenza ha dichiarato che si tratta di una forzatura inaccettabile (collegamento all’art. 1901 c.c.) sul piano logico e giuridico, perché tra la comunicazione ed il pagamento del premio non esiste una necessaria e costante correlazione, poiché, in assenza di variazioni, la prima potrebbe non comportare alcun onere economico per il contraente. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 176
  • 177. 2. La clausola di regolazione del premio assicurativo …. non può essere uno strumento di protezione del solo assicuratore, perché questa configurazione non tiene conto dell’indiscutibile vantaggio che entrambe le parti del contratto ricavano dalla clausola di regolamento convenzionale del premio assicurativo. Essa, dunque, deve essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 177
  • 178. 3. La clausola di adeguamento del premio, in definitiva, non deve essere interpretata nel senso formale che il verificarsi degli eventi in essa previsti giustifica la sospensione della garanzia assicurativa. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 178
  • 179. 4. La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolamento del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di una obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art. 1901 cod.civ. e come tale deve essere valutata, tenendo conto:  del comportamento di buona fede tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto,  del tempo in cui la prestazione è effettuata  e dell’importanza dell’inadempimento. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 179
  • 180. L’EFFICACIA  Loss occurrence: copertura fondata sulla data di avvenimento del sinistro.  Claims made: copertura per le richieste di risarcimento presentate durante il tempo di efficacia dell’assicurazione. FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 180
  • 181. CLAIMS MADE INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E’ scritta così: “L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa”. Quindi anche per i fatti avvenuti prima della polizza purché la richiesta danni arrivi all’assicurato durante la vita della polizza FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 181
  • 182. LAMALA GESTIO FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 182
  • 183. L’AZIONE PER MALA GESTIO Possibilità per l’assicurato di chiedere il risarcimento all’assicuratore in caso di provata cattiva “gestione del sinistro” Assicurato deve aver subito un danno: massimale non basta e l’assicurato deve intervenire con il suo patrimonio FRAMAND CONSULTING di Francesco Mandelli 183