Disamina delle differenti conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento individuale illegittimo di lavoratori subordinati del settore privato assunti a tempo indeterminato prima ed a partire dal 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del "contratto a tutele crescenti".
Licenziamento illegittimo e conseguenze sanzionatorie
1. Licenziamento
individuale illegittimo
Regimi di tutela del
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato nel settore privato
Differenti tutele per lavoratori assunti da uno
stesso datore di lavoro
2. Tutela
art. 18 L. 300/70
e
art. 8 L. 604/1966
Contratto a tutele
crescenti
D.lgs. 23/2015
I lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato a partire dal 7
marzo 2015 rientrano (salvo deroghe) nel campo di applicazione del
D.lgs. 23/2015 istitutivo del cosiddetto «contratto a tutele crescenti».
I rapporti di lavoro già in essere a tale data, mantengono il regime di
tutela previsto dall’art. 18 della Legge n. 300/1970 «Statuto dei
Lavoratori» ovvero dalla Legge n. 604/1966.
3. Licenziamento illegittimo
Lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015
4 differenti regimi sanzionatori
Reintegrazione con risarcimento pieno:
licenziamento discriminatorio; intimato in costanza di matrimonio; in
costanza di tutela ex. d.lgs. 151/2001; per altri casi di nullità; intimato in
forma orale; per motivo illecito determinante.
*Tutela estesa a prescindere dal numero di dipendenti occupati e
anche a favore dei dirigenti.
Reintegrazione con risarcimento fino a
dodici mensilità:
licenziamento disciplinare con insussistenza del fatto contestato o
riconducibilità a condotta punibile con sanzione conservativa, come da
CCNL o codice disciplinare applicabile; per «manifesta insussistenza»
del motivo posto a base di un licenziamento per giustificato motivo
oggettivo (es. soppressione del posto mai avvenuta, ecc.); intimato in
violazione del periodo di comporto; per insussistente inidoneità fisica o
psichica alle mansioni.
Risarcimento compreso fra le dodici e le
ventiquattro mensilità:
«altre ipotesi» accertate dal giudice, in cui non ricorrono gli estremi del
licenziamento disciplinare (es. un furto di beni di modico valore,
un’assenza ingiustificata, un danno prodotto per negligenza, ecc.) e del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (es. custodia cautelare
per fatto estraneo agli obblighi contrattuali, scarso rendimento,
mancato adempimento dell’obbligo di repechage, ecc.).
Risarcimento compreso fra le sei e le dodici
mensilità:
licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione (art.
2, C. 2, L. 604/66); per violazione della procedura di contestazione
disciplinare (art. 7, L. 300/70); per violazione della procedura di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7, L. 604/66).
Art. 18 Legge n. 300/1970
Aziende con + 15
dipendenti*
4. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Reintegrazione con risarcimento pieno
conseguenze sanzionatorie:
1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione nel
caso in cui il lavoratore comunichi tale opzione al datore di lavoro entro 30 gg.
dalla sentenza.
2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non inferiore a cinque mensilità) dal giorno del
licenziamento sino alla reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum
3. Ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di
licenziamento illegittimo (con aggiunta di sanzioni e interessi legali).
5. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Reintegrazione con risarcimento limitato a dodici mensilità
Conseguenze sanzionatorie:
1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione nel
caso in cui il lavoratore comunichi tale opzione al datore di lavoro entro 30 gg.
dalla sentenza.
2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non superiore a dodici mensilità) dal giorno del
licenziamento sino alla reintegrazione, detratto aliunde perceptum e aliunde
percipiendum
3. Ricostituzione della posizione previdenziale «differenziale» per tutto il periodo
coperto dall’indennità risarcitoria (con aggiunta di interessi legali ma senza
sanzioni).
6. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Risarcimento compreso fra le dodici e le ventiquattro mensilità
Conseguenze sanzionatorie:
1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa fra un minimo di dodici e un
massimo di ventiquattro mensilità, in relazione (principalmente) all’anzianità del
lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Il giudice
tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova
occupazione (aliunde percipiendum).
7. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Risarcimento compreso fra le sei e le dodici mensilità
Conseguenze sanzionatorie:
1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa fra un minimo di sei e un
massimo di dodici mensilità, in relazione (principalmente) all’anzianità del
lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Il giudice
tiene conto anche della gravità della violazione formale o procedurale commessa
dal lavoratore.
8. Licenziamento illegittimo
Lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015
Risarcimento compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6
mensilità
Conseguenze sanzionatorie:
1. Riassunzione del lavoratore oppure (a scelta del datore di lavoro) indennità
risarcitoria onnicomprensiva compresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6
mensilità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell’impresa, all’anzianità di servizio, al comportamento ed alle condizioni delle
parti.
La misura dell’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai vent’anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupi più di quindici prestatori di lavoro
(«spalmati» su più unità produttive che, prese singolarmente, non rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 18).
Legge n. 604/1966
Aziende fino a 15 dipendenti
(art. 18 commi 8 e 9 L. 300/1970)
9. Licenziamento illegittimo
Lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015
4 differenti regimi sanzionatori
Reintegrazione con risarcimento pieno:
licenziamento discriminatorio; intimato in costanza di matrimonio; in
costanza di tutela ex. d.lgs. 151/2001; per altri casi di nullità; intimato in
forma orale; per motivo illecito determinante; per difetto di
giustificazione di inidoneità fisica o psichica alle mansioni.
*Tutela estesa a prescindere dal numero di dipendenti occupati e
anche a favore dei dirigenti.
Reintegrazione con risarcimento fino a
dodici mensilità:
licenziamento disciplinare con insussistenza del fatto materiale
contestato.
Tutela risarcitoria piena: 2 mensilità per
ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e
un massimo di 24 mensilità:
quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.
Tutele risarcitoria attenuata: 1 mensilità per
ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e
un massimo di 12 mensilità
licenziamento intimato con violazione del requisito di motivazione (art.
2, C. 2, L. 604/66); per violazione della procedura di contestazione
disciplinare (art. 7, L. 300/70).
D.lgs. n. 23/2015
Aziende con + 15
dipendenti*
10. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Reintegrazione con risarcimento pieno
conseguenze sanzionatorie:
1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione (di
riferimento per il calcolo del TFR) nel caso in cui il lavoratore comunichi tale
opzione al datore di lavoro entro 30 gg. dalla sentenza.
2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non inferiore a cinque mensilità) dal giorno del
licenziamento sino alla reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum
3. Ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di
licenziamento illegittimo (con aggiunta di sanzioni e interessi legali).
11. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Reintegrazione con risarcimento limitato a dodici mensilità
Conseguenze sanzionatorie:
1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione (di
riferimento per il calcolo del TFR) nel caso in cui il lavoratore comunichi tale
opzione al datore di lavoro entro 30 gg. dalla sentenza.
2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non superiore a dodici mensilità) dal giorno del
licenziamento sino alla reintegrazione, detratto aliunde perceptum e aliunde
percipiendum
3. Ricostituzione della posizione previdenziale «differenziale» per tutto il periodo
coperto dall’indennità risarcitoria (con aggiunta di interessi legali ma senza
sanzioni).
12. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Tutela risarcitoria piena
Conseguenze sanzionatorie:
1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva, non soggetta a contribuzione
previdenziale, di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR e per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
13. Licenziamento illegittimo
Regimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato
Tutela risarcitoria attenuata
Conseguenze sanzionatorie:
1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva, non soggetta a contribuzione
previdenziale, di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR e per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.
14. Licenziamento illegittimo
Lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015
Tutela risarcitoria massimo 6 mensilità
Conseguenze sanzionatorie:
1. Nei casi di licenziamento ingiustificato l’indennità sarà pari ad 1 mensilità per ogni
anno di anzianità di servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità. In
caso di vizi formali e procedurali saranno computate 0,5 mensilità per ogni anno di
anzianità di servizio, con un minimo di 1 ed un massimo di 6 mensilità.
D.lgs. n. 23/2015
Aziende fino a 15 dipendenti
(art. 18 commi 8 e 9 L. 300/1970)
15. Ai fini deflattivi del contenzioso si prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore licenziato
una somma esente da imposizione fiscal e previdenziale pari ad 1 mensilità per ogni anno di
servizio, con un minimo di 2 ed un Massimo di 18 mensilità, mediante la consegna al lavoratore di
un assegno circolare.
Per le piccolo imprese, che non integrano I requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi 8 e 9,
della Legge 300/1970, le mensilità che possono essere offerte al dipendente sono del valore di 0,5
per ogni anno di anzianità lavorativa, con un minimo di 1 ed un Massimo di 6 mensilità.
L’offerta può avvenire solo in una delle sedi abilitate ex art. 2113, comma 4, c.c.
OFFERTA DI CONCILIAZIONE
ART. 6 D.lgs. 23/2015