1. MANUALE GESTIONE
RIFIUTI
Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti
2. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
INDICE
IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 ....pag. 3
FINALITA ED OBIETTIVI .. .. 3
RECUPERO DEI RIFIUTI . 3
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .. 5
CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) .. 6
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) . 7
OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) .. 8
1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
DEFINIZIONI . 9
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI . 13
ESCLUSIONI . 15
Terre e rocce da scavo .. 15
DIVIETO DI MISCELAZIONE 20
ABBANDONO .. 20
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO .. 20
REGISTRO DI CARICO E SCARICO .. 22
DICHIARAZIONE ANNUALE .. 23
DEPOSITO TEMPORANEO 24
ONERI E RESPONSABILITA E DEI PRODUTTORI E DETENTORI 25
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3. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.) . 26
CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RIFUTI PERICOLOSI . 28
CONTENUTO E MODALITA OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI .. 30
INVENTARIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI . 34
- Rifiuti di varia natura .. 35
2.4.1 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI .. 37
ELENCO DELLE FIGURE
Figura 1: Classificazione dei rifiuti . 13
Figura 1a: Rifiuti Urbani .. 14
Figura 1b: Rifiuti Speciali 14
Figura 1c: Esonero dalla dichiarazione annuale (M.U.D.) .. 23
Figura 2: Condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti .. 24
Figura 3: Procedimento di attribuzione del codice . 27
Figura 4: Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi . 29
Figura 5: Contenuti e responsabilità del Registro di Carico-Scarico 33
Figura 6: Contenuti del Formulario di Identificazione Rifiuto 34
ELENCO DELLE TABELLE
Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2 . 28
DOCUMENTI ALLEGATI
All.1: Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico
All.2: Modalità di tenuta e di compilazione del formulario
All.3: Condizioni per il mantenimento del deposito temporaneo
All.4: Guida alla compilazione del modello unico di dichiarazione (M.U.D.)
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4. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006
Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 con entrata in vigore il 29 aprile 2006.
Tale decreto, in attuazione della Legge n. 308 del 15/12/2004, raccoglie le Norme in materia
ambientale, rappresentando una sorta di Testo Unico della disciplina ambientale stessa, per le
seguenti materie:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque
dall inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte
quarta del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel
rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al
principio comunitario chi inquina paga . A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
Per conseguire le finalità e gli obiettivi del D. Lgs. 152/2006, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di
gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, adottando
ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di
programma o protocolli d intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
RECUPERO DEI RIFIUTI
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione
dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) Il reimpiego ed il riciclaggio;
b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
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5. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
c) adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
materiali medesimi;
d) utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e
adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i
produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di
informazione e tutte le altre iniziative utili.
3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e
la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in
via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica.
4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con
i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori
interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di
recupero dei rifiuti, nonché l utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle
operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti
perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo
industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come
prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o
non abbia l obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli
oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le
caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai
sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia
l'obbligo, di disfarsene.
14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti,
nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui
rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l obbligo, di disfarsene.
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6. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la
fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa
che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) Realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti
territoriali ottimali;
b) Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine
di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell ambiente e della salute pubblica;
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale,
stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto
di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.
5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi
sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul
territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il
concetto di prossimità agli impianti di recupero.
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall articolo 107, comma 3.
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di
separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell ambito degli impianti di
depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell ente
gestore.
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7. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato ‘A’ D.Lgs. n. 152/2006)
Le principali categorie di rifiuti previste dall art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 , individuano tipologie di
lavorazioni o di prodotti per le quali viene data la definizione di rifiuto, e precisamente:
Q 1 Residui di produzione o di consumo in appresso non Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di
specificati lavaggio di gas , polveri di filtri dell aria, filtri usati, ecc.);
Q 2 Prodotti fuori norma; Q 10 Residui di lavorazione/ sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o
di fresatura, ecc.)
Q 3 Prodotti scaduti; Q 11 Residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materie
prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o
petrolifere, ecc.)
Q 4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito Q 12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le
attrezzature, ecc. contaminati in seguito all incidente in
questione;
Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione
Q 5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività Q 13 è giuridicamente vietata;
volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia,
materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q 6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, Q 14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi
catalizzatori esausti, ecc.) fra gli scarti dell agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi,
dalle officine, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio acidi Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di
contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento riattamento di terreni
esauriti, ecc.)
Q 8 Residui di processi industriali ( ad esempio scorie, residui di Q 16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie
distillazione, ecc.) sopra elencate
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8. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato ‘B’ D.Lgs. n. 152/2006)
Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti
senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente.
D 1 Deposito sul suolo o nel suolo (ad es. discarica) D9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel
presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da
D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione,
ecc.)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti D 10 Incenerimento a terra
liquidi o fanghi nei suoli)
D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in D 11 Incenerimento in mare
pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).
D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in
lagune, ecc.) una miniera, ecc.)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni
stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente) di cui ai punti da D1 a D12.
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni
di cui ai punti da D1 a D13.
D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.
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9. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato ‘C’ D.Lgs. n. 152/2006)
Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati
senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente.
R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
per produrre energia
R 2 Rigenerazione / recupero di solventi R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ecologia
solventi (compre le operazioni di compostaggio e altre
trasformazioni biologiche)
R 4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da
R1 a R 10.
R 5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da
R1 a R 11.
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R 13 Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni
stabilite dalla normativa vigente.
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10. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
1.1 DEFINIZIONI
Ai fini della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, si intende per:
a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato
A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso
(*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*);
(*)
L’art.14 del D.L. n.138 del 08 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158), interpreta
in maniera autentica le parole sottolineate, esplicitando ulteriormente la definizione di rifiuto in:
a1) ‘si disfi’: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza,
un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo
gli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997;
b1) ‘abbia deciso’:la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli
allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997, sostanze, materiali o beni;
c1) ‘abbia l’obbligo di disfarsi’:l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad
operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della
sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di
cui all’allegato D del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997 (l’elenco D è stato abrogato con la decisione
2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, vedere paragrafo classificazione dei rifiuti);
Non ricorre infine la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b1, per beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
- se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo
o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo
di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
- se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo
o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento
preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell’allegato C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997.
b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la
persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni
che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto;
f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia,
trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al
momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente
dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente
destinati al recupero.
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11. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
g) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un
materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le
operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
h) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie,
combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici,
incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C
alla parte quarta del presente decreto;
i) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
l) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare
di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al
punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
m) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per
milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti
per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri
cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi
l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
deposito;
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20
metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri
cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
indipendentemente dalle quantità;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti
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12. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
dei rifiuti pericolosi;
n) Sottoprodotto: i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggetto
dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale
dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono
soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di
cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed
in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessa
direttamente per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operare
trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine,
per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al
sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le
proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in
un processo produttivo o per il consumo. L utilizzazione del sottoprodotto deve essere
certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di
ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite
o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate
presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte
a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego
certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard
merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere
attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard
e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal
titolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo. L utilizzo del sottoprodotto non
deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle
delle normali attività produttive;
o) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente
da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
p) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente
da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un
rilevante contenuto energetico;
q) Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai
sensi dell articolo 181;
r) Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme
tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità
normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante
trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché
a ridurre e controllare:
1) il rischio ambientale e sanitario;
2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il
contenuto di umidità;
3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
s) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile,
sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
come RDF di qualità elevata, cui si applica l articolo 229;
t) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei
rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e
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13. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi
di qualità;
u) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:
1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a
specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali,
individuate entro centottanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli
produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine
le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori
e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a
Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
ai sensi dell articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);
v) Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che
effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti
inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti
di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che
intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere
iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui
all articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione
ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
z) Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che
possa causare inquinamento atmosferico;
aa) Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo,
nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
bb) Inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all introduzione
nell aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o
costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali
da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente;
cc) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la
gestione dei rifiuti, ivi compresa l attività di spazzamento delle strade, come definita
alla lettera d);
dd) Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.
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14. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati:
a) Secondo l origine in:
¢ Rifiuti Urbani ¢ Rifiuti Speciali
elenco completo dei rifiuti urbani e speciali (art. 184, commi 2 e 3), è riportato alle figure
1.a e 1.b.
b) Secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
Ä Rifiuti Pericolosi Ä Rifiuti non pericolosi
La figura 1 illustra schematicamente la classificazione dei rifiuti.
Fig. 1 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
RIFIUTI
URBANI SPECIALI
non
pericolosi
non
pericolosi
pericolosi
pericolosi
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco,
nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati
G, H e I alla medesima parte quarta.
Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio del 2/5/2006 istituisce l elenco
dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed
all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione
2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Il provvedimento si articola nei seguenti allegati:
Allegato A: elenco dei rifiuti conformemente alla decisione della Commissione di cui sopra;
Allegato B: schema trasposizione codici CER dei rifiuti dagli Allegati del D.Lgs. 22/97 ai codici
dell Allegato D del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra;
Allegato C: schema di trasposizione dei codici CER di cui agli All.1, Suball.1 e All.2 del D.M.
5/2/98 con i corrispondenti codici ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra.
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15. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
RIFIUTI ASSIMILABILI
Spetterà ai Comuni (art. 198, comma 2, lettera g), attraverso un regolamento, stabilire
assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.
RIFIUTI URBANI
Fig. 1 a sono
RIFIUTI URBANI
rifiuti domestici anche ingombranti, rifiuti di qualunque natura o provenienza,
da locali e luoghi adibiti ad uso di giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
civile abitazione sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
rive dei corsi d'acqua
rifiuti non pericolosi assimilati ai
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
rifuti urbani per qualita' e quantita'
quali giardini, parchi ed aree cimiteriali
rifiuti dallo spazzamento delle rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
strade
provenineti da attivita' cimiteriale
RIFIUTI SPECIALI
Fig.1 b sono
RIFIUTI SPECIALI
rifiuti da attivita' agricole ed rifiuti derivanti da attivita' di recupero
agro-industriali smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti
rifiuti derivanti da attivita' di delle acque e dalla depurazione delle
demolizione, costruzione nonch i acque reflue e da abbattimento di fumi
rifiuti pericolosi dalle attivita' di
scavo
rifiuti da attivita' sanitarie
rifiuti da lavorazioni industriali i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti
rifiuti da lavorazioni artigianali
i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti
rifiuti da attivita' commerciali
il combustibile derivato da rifiuti
rifiuti da attivita' di servizio
i rifiuti derivati dalle attivita' di
selezione meccanica dei rifiuti solidi
urbani
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16. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1.3 ESCLUSIONI
La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica (art. 185):
- agli effluenti gassosi emessi nell atmosfera;
- agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo
trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti
e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e
crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di
ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della
vigente normativa;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del
Ministro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni
dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all emanazione del
predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
25 ottobre 1999, n. 471;
- il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione
disposta dalle autorità competenti;
- i sistemi d arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché
la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati
materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi
di tutela dell ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i
depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti
costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla
osta previsti dal la parte quarta del presente decreto;
- i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m),
finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R.
5/6/1976, n. 1076, recante il regolamento per l amministrazione e la contabilità degli
organismi dell esercito, della marina e dell aeronautica.
1.3.1 Terre e rocce da scavo
1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra
destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non
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17. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del
presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo,
da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano
utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto
sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto
a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato
dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere
delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché
la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.
2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto
ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1
siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente
previsti.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti
sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità
di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai
fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all Allegato 2 del titolo V
della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell ambiente
e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino
all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471.
4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere
verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni
qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.
5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione
industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia
espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia
effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e
controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso
autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità
e specifica destinazione.
7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione
del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che
nell esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene
senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e
5 del presente articolo, come autorizzata dall autorità competente, ove ciò sia espressamente
previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti
vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.
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18. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
8. Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche
essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed
all atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il
riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza
motivata dell interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i
quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell interessato.
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di
minerali e di materiali da cava.
ð Specificazioni ed Integrazioni (Terre e Rocce da scavo in via generale)
L`art. 186, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 disciplina in via generale la gestione come non
rifiuto delle terre e rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra e rinvia ad un
successivo decreto l individuazione dei limiti massimi accettabili e le modalità di analisi dei
materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere
previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati, ecc.).
Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 maggio 2006 (G.U. 10/5/2006, n. 107) sono stati
individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il
significato dell'espressione "trasformazioni preliminari" riportata dall'art. 186, comma 1, del
D.Lgs. 152/2006 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della Legge 443/2001).
La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l assenza di trasformazioni
preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto.
In linea generale il decreto indica che per "trasformazioni preliminari" si intendono tutti quei
comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre
e rocce.
Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioè:
a) l attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con
percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell unico ammasso originario, costituisce
una trasformazione preliminare e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto;
b) attività di macinazione delle terre e rocce, non rappresenta una trasformazione
preliminare;
c) l attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell ammasso originario
non rappresenta una trasformazione preliminare;
d) se le terre e rocce entrate in contatto con l acqua (es. materiale di perforazione senza
presenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante stesura al suolo ciò non rappresenta
una trasformazione preliminare;
e) se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante
trattamento a calce ciò non rappresenta una trasformazione preliminare.
Analisi e campionamento:
Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente,
vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del
processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma
UNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché le
indicazioni di cui all art. 3 del decreto.
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19. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
Limiti massimi accettabili:
In linea generale la composizione media dell intera massa campionata non deve superare la
concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione
commerciale e industriale) dell Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.Lgs.
152/2006.
Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale si possono verificare due fattispecie:
A) concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell Allegato 5: riutilizzo
ammesso;
B) concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5:
riutilizzo ammesso a condizione che venga effettuata un analisi di rischio sito - specifica
(Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006).
Gli esiti dell analisi devono dimostrare che la concentrazione dei contaminanti sia inferiore alla
concentrazione soglia di rischio del sito di destinazione.
In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di
riutilizzo presentata all ARPA per le opere non soggette a VIA.
Aree agricole:
Sino all emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e riempimenti, nelle aree agricole
si dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna
B dell Allegato 5.
ð Specificazioni ed Integrazioni Piccoli Cantieri (Decreto 2 maggio 2006 in vigore dal 31
G.U. 16 maggio 2006 n. 112)
art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come non rifiuto
delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.
Ambito di applicazione:
Terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.Lgs. 152/2006,
Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione di
reti o di infrastrutture.
Condizioni:
Le terre e rocce non sono rifiuti se l’impresa titolare del cantiere da cui derivano presenta
all ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.Lgs. n. 445/2000) che attesti:
- che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
- che individui il cantiere di produzione;
- che la produzione non supera i 6000 mc;
- che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantità.
La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 7 gg. prima dell’inizio dei lavori.
Deposito:
Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una
comunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere anche
esterno al luogo di produzione.
La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre
all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.
Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che può
disporre, con adeguata motivazione, la rimozione del materiale).
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20. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
Altri adempimenti:
La copia della comunicazione all ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale
dell impresa titolare del cantiere.
Varie:
Il riutilizzo del materiale all interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna
comunicazione.
Nota importante:
Stante che la condizione preliminare e pregiudiziale per applicare quanto detto sopra è la
provenienza dei materiali da siti non contaminati, l impresa titolare del cantiere dovrà porre
la massima attenzione ed effettuare gli accertamenti necessari in tutte quelle situazioni che
possano rappresentare delle criticità quali: scavi in siti industriali dismessi e non, siti con
serbatoi interrati, siti sui quali possono essere avvenuti sversamenti di sostanze pericolose,
piazzali di parcheggio e manovra, fossati e scoline stradali, suoli agricoli già adibiti a vigneto,
frutteto ecc...
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21. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1.4 DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI
Ai sensi dell art. 187 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all allegato
G, o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di
cui all'articolo 178, c. 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
1.5 ABBANDONO
Ai sensi dell art. 192, è fatto divieto di:
1. Abbandonare RIFIUTI DI
2. Depositare senza controllo QUALSIASI GENERE
3. Immettere nelle acque superficiali e sotterranee
1.6 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (Art. 193)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario
di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) Nome e indirizzo del produttore o del detentore;
b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) Impianto di destinazione;
d) Data e percorso dell instradamento;
e) Nome ed indirizzo del destinatario.
2. a) Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
detentore e controfirmato dal trasportatore;
b) una copia deve rimanere al produttore o al detentore;
c) le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:
- una dal destinatario;
- due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
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22. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni sul formulario non si applicano:
¬ Al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
¬ Ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta
litri;
6. Il modello uniforme di formulario di identificazione è quello previsto dal Decreto Ministeriale
n.145 del 01 aprile 1998.
I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall ufficio del registro o
dalle camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.
La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all articolo
194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la
disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non è considerata
trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico di cui all articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore
o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev essere
effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti
devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni
dev essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degli
scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei
veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera l), purchè le
stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal
computo i giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il
modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.
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23. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1.7 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (Art. 190)
1. Soggetti obbligati e tempi di registrazione
I soggetti obbligati alla dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.), ovvero i soggetti pubblici e
privati che: producono, trasportano, stoccano-trattano-smaltiscono rifiuti speciali e rifiuti
solidi urbani ed assimilati,
ð devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare: le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
annuale al catasto.
Le annotazioni devono essere effettuate:
• Produttori: almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
medesimo;
• Raccolta e trasporto: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
• Commercianti, intermediari e consorzi: almeno entro 10 gg lavorativi dalla
effettuazione della transazione relativa;
• Recupero e smaltimento: entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Luogo di tenuta, contenuti e conservazione dei documenti
I registri sono tenuti presso:
— Ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
— La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
— La sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti
non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi
possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche
tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa
copia dei dati trasmessi.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di
recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
I registri devono essere conservati:
— Per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, eccetto i registri relativi alle
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell attività devono essere consegnati all autorità che ha
rilasciato l autorizzazione.
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24. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
Il modello uniforme di registro di carico e scarico è quello previsto dal Decreto Ministeriale
n.148 del 01 aprile 1998.
1.8 DICHIARAZIONE ANNUALE (M.U.D.) (CATASTO – art.189)
Annualmente vige l obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti:
A Quantità
A Caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte
Tale obbligo riguarda:
— Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,
compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
— le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di
recuperare particolari tipologie di rifiuto;
Sono esclusi da tale regime:
Fig.1 c
I m p re n d ito r i a g ric o li
c o n u n v o lu m e d i
a ffa ri a n n u o n o n
s u p e r io re a € 8 .0 0 0
ESONERO
Q u a lo r a i p r o d u tto ri d i r ifiu ti
p e ric o lo s i c o n fe ris c a n o i
m e d e s im i a l s e rv iz io p u b b lic o
d i ra c c o lta c o m p e te n te p e r
te r rit o rio e p r e v ia a p p o s ita
c o n v e n z io n e .
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25. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1.9 DEPOSITO TEMPORANEO
soggetto, unicamente, al registro di carico e scarico ed al divieto di miscelazione. Le
condizioni di mantenimento sono illustrate nella figura 2.
Fig. 2 -CO ND IZIO NI P ER IL
DEP O SITO TEM PO RAN EO
D EI R IFIUTI Rifiuti
Rifiuti
Pericolosi Non
Pericolosi
Asporto Asporto Asporto
bim estrale annuale trim estrale
o in stab ilim enti o
d ep osito siti nelle isole deposito
< 10 m c m inori < 20 m c
D eposito com unque no n
superiore a 1 anno
R EQU ISITI:
-p oliclorodibenzendiossine ,
p oliclorodibenzenfurani,
po liclorodiben zen feno li < 2,5
ppm; O BB LIGH I:
-po liclorod ifenili, - Co m pilazion e del registro
p oliclorotrifenili < 25 pp m ; di carico / scarico;
-D eposito per tip i om og enei: - Com un icaz io ne annu ale
divieto di m iscelazione; m od ello unico (M UD )
-R ispetto delle no rm e di
sicurezz a, di im ballagg io e di
etich ettatu ra dei rifiuti
pericolosi.
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26. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
1.10 ONERI E RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI E DETENTORI
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di
smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi con le seguenti
priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350
Km e quantità eccedenti le 25 tonnellate.
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall art.16 D.Lgs. n.22/97.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è
esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
identificazione rifiuto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della
mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale
termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di
raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai
punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la
responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione
che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano
ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che
effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative
modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire
all'intermediario dei rifiuti.
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27. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
2.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.)
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) in vigore dal 1° gennaio 2002 è articolato come quello
originario, in 20 classi o capitoli (cosiddetto codice a due cifre ), la cui denominazione, però,
in alcuni casi risulta parzialmente variata.
Le singole classi (o capitoli) sono a loro volta suddivise in un numero variabile di sottoclassi
(o sottocapitoli; codice a quattro cifre ).
Ai fini della corretta attribuzione del codice (codice finale del rifiuto= sei cifre), seguire i
seguenti criteri:
1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17
a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici
dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie
attività riferendosi a capitoli diversi.
Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese diverse
combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non
alla voce 20 01.
2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione
di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice
corretto.
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici
di cui al capitolo 16.
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,
occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del
capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1.
Lo schema rappresentato nella figura 3, esplicita il procedimento di attribuzione del codice da
attribuire al rifiuto.
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28. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
Il rifiuto da
Fig. 3 -PROCEDIMENTO
catalogare DI ATTRIBUZIONE
DEL CODICE
appartiene ad
una delle
'famiglie' dei SI
capitoli da 01 a
12 o da 17 a 20?
può essergli
attribuito un
NO codice
appropriato?
(esclusi codici
99)
appartiene ad una
delle 'famiglie' dei
capitoli 13, 14, 15 ? SI SI
NO
può essergli
attribuito un
NO codice SI
appropriato?
può essergli
attribuito un
codice SI CODICE
appropriato del
capitolo 16 ?
NO
ricominciare
considerando
anche i codici
99
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29. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
2.2 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI
Con il nuovo catalogo, per tutta una serie di rifiuti la classificazione come pericolosi o meno
richiede (anche) un accertamento analitico o comunque è correlata all effettiva presenza di
concreti fattori di pericolosità.
Nel CER 2002 i rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco sono rifiuti pericolosi ai
sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le
disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non siano rifiuti domestici.
In sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della
presenza di una o più, specifiche o generiche, sostanze pericolose (esempio: << contenente
mercurio>>, ovvero << contenente metalli pesanti>>, ovvero ancora << contenente
sostanze pericolose>>) devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativi
codici) solo se quella o quelle sostanze superano la concentrazioni limite fissate nell art. 2
della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE.
Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2
Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate
nell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10
e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < 55°C
(**)
- una o più Sost. Class. come molto tossiche in Concent. Totale > 0,1%
- una o più Sost. Class. come tossiche in Concent. Totale > 3%
- una o più Sost. Class. come nocive in Concent. Totale > 25%
- una o più Sost. Corrosive Class. come R35 in Concent. Totale > 1%
- una o più Sost. Corrosive Class. come R34 in Concent. Totale > 5%
- una o più Sost. Irritanti Class. come R41 in Concent. Totale > 10%
- una o più Sost. Irritanti Class. come R36,R37,R38 in Concent. Totale > 20%
- una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat.1 o 2) in Concentrazione > 0,1%
- una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat. 3) in Concentrazione > 0,1%
- una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat.1 o 2)
classificata come R60 o R61 in concentrazione > 0,5%
- una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 3)
classificata come R60 o R61 in concentrazione > 5%
- una Sost. Mutagena della cat.1 o 2 class. come R46 in Concentrazione > 0,1%
- una Sost. Mutagena della cat. 3 class. come R40 in Concentrazione > 1%
(*)
L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE.
(**)
La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE.
La figura 4, illustra i criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.
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30. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
Fig. 4 -INDIVIDUAZIONE
CER 2002
DEI RIFIUTI PERICOLOSI
codici con codici senza
asterisco asterisco
il rifiuto è
descritto
senza riferimenti a in ragione della presenza
esempio
sostanze pericolose di sostanze pericolose
16 01 13 * 16 01 11 *
liquidi per freni pastiglie per freni
contenenti
amianto
esempi
16 01 14 *
liquidi antigelo
contenenti
Analisi sostanze
pericolose
oltre i limiti entro i limiti
dell'art.2 dec. dell'art.2 dec.
2000/532/CE 2000/532/CE
il rifiuto il rifiuto
il rifiuto è il rifiuto è
non è non è
pericoloso pericoloso
pericoloso pericoloso
gli deve essere
16 01 12 attribuito un'altro
codice i rifiuti
pastiglie per domestici sono
freni diverse da comunque non
... 16 01 11 16 01 15 pericolosi
liquidi antigelo esempi
diversi da quelli
... 16 01 14
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31. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
2.3 CONTENUTO E MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Viene di seguito riportata la sequenza logica delle operazioni e delle verifiche da effettuare
per la corretta gestione dei rifiuti prodotti da attività e/o da lavorazioni.
2.3.1 Classificazione del rifiuto:
• eventuale esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti;
• rifiuto urbano,
• rifiuto urbano pericoloso,
• rifiuto speciale assimilato agli urbani,
• rifiuto speciale assimilato agli urbani pericoloso,
• rifiuto speciale,
• rifiuto speciale pericoloso.
Fare riferimento al flusso schema di figura 4 (pag.26) per l individuazione dei rifiuti pericolosi.
2.3.2 Deposito temporaneo:
I rifiuti prodotti nel sito possono essere stoccati provvisoriamente in attesa del conferimento
a recupero o a smaltimento con l obbligo di rispettare:
• la verifica delle condizioni per il deposito temporaneo (fig. 2 - pag. 21);
• le norme tecniche di sicurezza;
• il divieto di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi.
La figura 2 schematizza le condizioni necessarie per effettuare il deposito temporaneo dei
rifiuti prodotti nel sito.
2.3.3 Scelta della modalità di recupero o smaltimento del rifiuto:
• autosmaltimento (previa comunicazione alla Provincia per i rifiuti non pericolosi, con
relativa iscrizione all apposito registro provinciale e versamento del diritto di iscrizione
annuale oppure autorizzazione della Regione - o Provincia delegata - per quelli
pericolosi, con relativa iscrizione all albo gestione rifiuti),
• conferimento a terzi abilitati,
• conferimento al Servizio pubblico con apposita convenzione,
• esportazione, con i relativi obblighi di legge prescritti.
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32. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
2.3.4 Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto:
• codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER;
• utilizzo del registro numerato, per tutte le tipologie di rifiuti;
• compilazione del registro entro 10 gg dal carico (produzione del rifiuto) e dallo scarico
(cessione del rifiuto).
La scheda della figura 5, schematizza le modalità di compilazione e tenuta del registro di
carico / scarico.
2.3.5 Formulario di identificazione
Compilazione del formulario di identificazione, quando il trasporto dei rifiuti è affidato a Terzi
oppure quando è effettuato con mezzi propri in quantità superiori a 30 kg o litri al giorno. Il
formulario non è previsto per rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.
Controllo del ricevimento di una copia del formulario - firmata dal destinatario come
attestazione dell avvenuto recupero o smaltimento - nei tempi prescritti (3 mesi o 6 mesi per
i rifiuti esportati) e, in caso di mancato ricevimento, obbligo di comunicazione alla Provincia o
alla Regione per i rifiuti esportati.
La scheda della figura 6 schematizza gli obblighi relativi alla compilazione del formulario di
identificazione.
2.3.6 Comunicazione annuale per il Catasto dei rifiuti con il MUD:
• codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER;
• obbligo di compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, per i
produttori di rifiuti pericolosi;
• scadenza 30 aprile di ogni anno (o data stabilita da specifico Decreto Ministeriale).
obbligo di comunicazione annuale non riguarda i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di
raccolta.
2.3.7 Verifica della documentazione obbligatoria prescritta per trasportatori,
recuperatori e smaltitori.
Il sito - quando cede i propri rifiuti a terzi per il trasporto, il recupero o lo smaltimento - deve
controllare la completezza dei documenti richiesti dalla legge per gli operatori. In particolare:
(1) Per la cessione di rifiuti individuati e avviati a recupero con procedure semplificate :
§ il trasportatore deve essere iscritto alla sezione regionale dell albo gestione rifiuti;
§ il recuperatore deve avere comunicato alla Provincia competente l esercizio delle
attività di recupero, deve essere iscritto nell apposito registro provinciale e deve
avere pagato i relativi diritti di iscrizione.
(2) Per la cessione di rifiuti avviati a smaltimento o ad altre forme autorizzate di recupero
(non individuate tra quelle con procedure semplificate ):
§ il trasportatore deve essere iscritto all albo gestione rifiuti;
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33. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
§ lo smaltitore deve essere autorizzato dalla Regione competente (o Provincia
delegata), deve essere iscritto all albo gestione rifiuti (se gestisce un impianto di
titolarità di terzi) e deve avere pagato la garanzia finanziaria.
2.3.8 Iscrizione all'albo gestione rifiuti
Il sito è tenuto all'iscrizione all'albo nel caso in cui trasporti con propri mezzi i rifiuti pericolosi
prodotti in quantità superiori a 30 kg o 30 l al giorno.
Fig. 5 – REGISTRO DI CARICO E
SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI
Principali Contenuti Responsabilità
CHE COSA CHI / QUANDO
Entro 10 gg
Origine e dalla
caratteristiche del produzione
Produttore, rifiuto (eventuale Produttore, del rifiuto e
detentore classe di dallo scarico
pericolosità) del
medesimo
Data di carico Destinazione
o di scarico
Integrazione con
formulario
Quantità identificazione
(estremi seriali e
numerici)
I fogli del registro devono
essere numerati
La Circolare 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98), esplicita e dettaglia tutti gli aspetti inerenti
la compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei
rifiuti trasportati.
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34. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
Fig. 6 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER
IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
Principali Contenuti
CHE COSA
Produttore, Data
detentore
Origine e Quantità
caratteristiche
del rifiuto
4 copie:
1 rimane al sito,
Trasportatore, 1 rimane al
destinatario - trasportatore;
Percorso 1 rimane al destinatario
finale;
1 deve essere ritornata
al sito firmata dal
Integrazione
destinatario entro 3
con il registro mesi. In caso di mancato
di carico / ricevimento, il sito deve
scarico dare comunicazione alla
(estremi seriali Provincia.
e numerici)
I fogli del formulario devono essere
numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro
o Camera di Commercio e annotati sul
registro IVA Acquisti (con gli estremi seriali
e numerici del formulario)
INVENTARIO GENERALE DI SCARTI E RIFIUTI
Gli scarti e rifiuti più comunemente prodotti, sono riportati nella seguente tabella. E un
elenco non esaustivo, predisposto con lo scopo di facilitare l identificazione, la codifica e la
descrizione dei rifiuti prodotti.
Nella prima colonna è indicata la descrizione di uso comune del rifiuto generato, mentre
nella seconda è riportata la descrizione con riferimento agli elenchi di legge (C.E.R.), in
forma più estesa ed la relativa codifica nella terza colonna.
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35. MANUALE GESTIONE RIFIUTI
DESCRIZIONE DI USO COMUNE DESCRIZIONE CON RIFERIMENTO AGLI ELENCHE DI LEGGE CODICE
C.E.R.
Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in carta e cartone 15 01 01
Imballaggi in plastica Imballaggi in plastica 15 01 02
Imballaggi in legno Imballaggi in legno 15 01 03
Imballaggi in metallo Imballaggi metallici 15 01 04
Imballaggi in materiali misti Imballaggi in materiali misti 15 01 06
Imballaggi in vetro Imballaggi in vetro 15 01 07
Lampade e tubi fluorescenti Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21*
Inchiostri di scarto contenenti o non Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 12*
solventi alogenati
Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 08 03 13
Toner per stampa esaurito Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 08 03 17*
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 18
App.e macchinari fuori uso (frigoriferi, Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da 16 02 13*
computer, telecamere, ecc.) quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
App. fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 14
1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati
come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
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