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MANUALE GESTIONE
                   RIFIUTI
Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti
MANUALE GESTIONE RIFIUTI


                                              INDICE


IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006                                          ....pag. 3

FINALITA ED OBIETTIVI                    ..                                        .. 3

RECUPERO DEI RIFIUTI                                                               . 3

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI                                                           .. 5

CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato      D.Lgs. n. 152/2006)                          .. 6

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato            D.Lgs. n. 152/2006)                . 7

OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato          D.Lgs. n. 152/2006)                    .. 8




1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

   DEFINIZIONI                                                         .             9

   CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI                                         .             13

   ESCLUSIONI                                                              .         15
                Terre e rocce da scavo                                 ..            15
   DIVIETO DI MISCELAZIONE                                                           20

   ABBANDONO                                                           ..            20

   FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO                           ..            20

   REGISTRO DI CARICO E SCARICO                                       ..             22

   DICHIARAZIONE ANNUALE                                                ..           23

   DEPOSITO TEMPORANEO                                                               24

   ONERI E RESPONSABILITA E DEI PRODUTTORI E DETENTORI                               25




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Emissione:                               USO INTERNO                       Pagina 1 di 44
MANUALE GESTIONE RIFIUTI

2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

   CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.)                        .        26

   CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RIFUTI PERICOLOSI                           .         28

   CONTENUTO E MODALITA OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI                       ..        30

   INVENTARIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI                              .        34

           - Rifiuti di varia natura ..                                                  35

   2.4.1 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI                                              .. 37



ELENCO DELLE FIGURE

Figura 1: Classificazione dei rifiuti                                                  . 13

Figura 1a: Rifiuti Urbani                                                             .. 14

Figura 1b: Rifiuti Speciali                                                               14

Figura 1c: Esonero dalla dichiarazione annuale (M.U.D.)                               .. 23

Figura 2: Condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti                           .. 24

Figura 3: Procedimento di attribuzione del codice                                      . 27

Figura 4: Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi                          . 29

Figura 5: Contenuti e responsabilità del Registro di Carico-Scarico                       33

Figura 6: Contenuti del Formulario di Identificazione Rifiuto                             34




ELENCO DELLE TABELLE

Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2           . 28




DOCUMENTI ALLEGATI

All.1: Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico

All.2: Modalità di tenuta e di compilazione del formulario

All.3: Condizioni per il mantenimento del deposito temporaneo

All.4: Guida alla compilazione del modello unico di dichiarazione (M.U.D.)




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IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006

Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 con entrata in vigore il 29 aprile 2006.

Tale decreto, in attuazione della Legge n. 308 del 15/12/2004, raccoglie le Norme in materia
ambientale, rappresentando una sorta di Testo Unico della disciplina ambientale stessa, per le
seguenti materie:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque
dall inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente.

FINALITA’ ED OBIETTIVI
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte
quarta del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel
rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al
principio comunitario chi inquina paga . A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Per conseguire le finalità e gli obiettivi del D. Lgs. 152/2006, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di
gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, adottando
ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di
programma o protocolli d intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione
   dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

   a) Il reimpiego ed il riciclaggio;

   b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

   c)    adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
        prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei
        materiali medesimi;

   d)    utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e
    adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i
   produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di
   informazione e tutte le altre iniziative utili.

3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e
   la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in
   via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione
   tecnologica.

4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con
   i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori
   interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di
   recupero dei rifiuti, nonché l utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di
   prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle
    operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti
    perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo
    industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come
    prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o
    non abbia l obbligo, di disfarsene.
13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli
    oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le
    caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai
    sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia
    l'obbligo, di disfarsene.

 14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti,
    nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui
    rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l obbligo, di disfarsene.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la
   fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa
   che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
   recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di
   impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del
   rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

   a)   Realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti
        territoriali ottimali;

   b)   Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine
        di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
        necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

   c)   Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
        dell ambiente e della salute pubblica;

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la
   realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo
   processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
   trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale,
   stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell ambiente e
   della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto
   di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.

5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi
   sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti
   territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita
   lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
   differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul
   territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il
   concetto di prossimità agli impianti di recupero.

6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall articolo 107, comma 3.

7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del
   decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di
   separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell ambito degli impianti di
   depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell ente
   gestore.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

  CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato ‘A’ D.Lgs. n. 152/2006)

  Le principali categorie di rifiuti previste dall art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 , individuano tipologie di
  lavorazioni o di prodotti per le quali viene data la definizione di rifiuto, e precisamente:

Q 1 Residui di produzione o di consumo in appresso non                Q9     Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di
     specificati                                                             lavaggio di gas , polveri di filtri dell aria, filtri usati, ecc.);

Q 2 Prodotti fuori norma;                                             Q 10    Residui di lavorazione/ sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o
                                                                              di fresatura, ecc.)

Q 3 Prodotti scaduti;                                                 Q 11 Residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materie
                                                                             prime (ad esempio        residui   provenienti   da attività   minerarie   o
                                                                             petrolifere, ecc.)

Q 4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito       Q 12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
      qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le
      attrezzature, ecc. contaminati in seguito all incidente in
      questione;
                                                                              Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione
Q 5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività         Q 13    è giuridicamente vietata;
     volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia,
     materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)

Q 6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso,           Q 14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi
     catalizzatori esausti, ecc.)                                            fra gli scarti dell agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi,
                                                                             dalle officine, ecc.)

Q7     Sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio acidi       Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di
       contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento              riattamento di terreni
       esauriti, ecc.)

Q 8 Residui di processi industriali ( ad esempio scorie, residui di   Q 16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie
     distillazione, ecc.)                                                    sopra elencate


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                                                                             USO INTERNO                                                    Pagina 6 di 44
MANUALE GESTIONE RIFIUTI

  OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato ‘B’ D.Lgs. n. 152/2006)

  Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti
  senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente.

D 1 Deposito sul suolo o nel suolo (ad es. discarica)                              D9   Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel
                                                                                        presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli
                                                                                        eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da
                                                                                        D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione,
                                                                                        ecc.)

D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti          D 10 Incenerimento a terra
     liquidi o fanghi nei suoli)

D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in        D 11 Incenerimento in mare
     pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in
      lagune, ecc.)                                                                     una miniera, ecc.)

D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli D 13       Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni
     stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente)           di cui ai punti da D1 a D12.

D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione          D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni
                                                                                        di cui ai punti da D1 a D13.

D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino                   D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
                                                                                        punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
                                                                                        della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,
     che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo
     uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.



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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

 OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato ‘C’ D.Lgs. n. 152/2006)

 Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati
 senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente.

R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo     R8     Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
     per produrre energia

R 2 Rigenerazione / recupero di solventi                              R9      Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come   R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ecologia
     solventi (compre le operazioni di compostaggio e altre
     trasformazioni biologiche)

R 4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici           R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da
                                                                             R1 a R 10.

R 5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche                  R 12    Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da
                                                                              R1 a R 11.

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi                            R 13 Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
                                                                             indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo,
                                                                             prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti        R 14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
                                                                             prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni
                                                                             stabilite dalla normativa vigente.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

  1.1     DEFINIZIONI

   Ai fini della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, si intende per:

   a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato
        A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso
        (*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*);
         (*)
            L’art.14 del D.L. n.138 del 08 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158), interpreta
         in maniera autentica le parole sottolineate, esplicitando ulteriormente la definizione di rifiuto in:

        a1) ‘si disfi’: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza,
        un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo
        gli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997;

        b1) ‘abbia deciso’:la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli
        allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997, sostanze, materiali o beni;

        c1) ‘abbia l’obbligo di disfarsi’:l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad
        operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un
        provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della
        sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di
        cui all’allegato D del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997 (l’elenco D è stato abrogato con la decisione
        2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, vedere paragrafo classificazione dei rifiuti);

        Non ricorre infine la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b1, per beni o sostanze e materiali
        residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

         - se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo
           o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo
           di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;

         - se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo
           o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento
           preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
           nell’allegato C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997.

   b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la
      persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni
      che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

   c) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

   d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
      controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
   e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro
      trasporto;
   f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia,
      trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
      omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al
      momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente
      dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente
      destinati al recupero.



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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

  g) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un
     materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le
     operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
  h) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie,
     combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici,
     incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C
     alla parte quarta del presente decreto;
  i) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali
      collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di
      produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
  l) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare
  di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le
  attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al
  punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
  m) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
  nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
         1)    i  rifiuti depositati    non   devono      contenere      policlorodibenzodiossine,
         policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per
         milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti
         per milione (ppm);
         2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
         smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
               2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in
               deposito;
               oppure
               2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri
               cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi
               l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
               oppure
               2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
               nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
               indipendentemente dalle quantità;
         3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
         o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
               3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in
               deposito;
               oppure
               3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20
               metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri
               cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
               anno;
               oppure
               3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati
               nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno,
               indipendentemente dalle quantità;
               4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di
               rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

               pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
               pericolose in essi contenute;
         5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura
         dei rifiuti pericolosi;
     n) Sottoprodotto: i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggetto
       dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale
       dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono
       soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di
       cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed
       in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce o
       commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessa
       direttamente per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operare
       trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine,
       per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al
       sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le
       proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in
       un processo produttivo o per il consumo. L utilizzazione del sottoprodotto deve essere
       certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle
       disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di
       ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite
       o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate
       presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte
       a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego
       certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard
       merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere
       attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard
       e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal
       titolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo. L utilizzo del sottoprodotto non
       deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle
       delle normali attività produttive;
     o) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente
         da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
     p) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente
         da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un
         rilevante contenuto energetico;
     q) Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai
       sensi dell articolo 181;
     r) Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme
        tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità
        normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante
        trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché
        a ridurre e controllare:
         1) il rischio ambientale e sanitario;
         2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il
         contenuto di umidità;
         3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
     s) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile,
         sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni,
         come RDF di qualità elevata, cui si applica l articolo 229;
     t) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei
        rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e
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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

       usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi
       di qualità;
     u) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche:
         1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a
         specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali,
         individuate entro centottanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del
         presente decreto con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di
         concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;
         2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli
         produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine
         le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori
         e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a
         Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
         ai sensi dell articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
         vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);
     v) Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che
        effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti
        inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti
        di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che
        intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere
        iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui
        all articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione
        ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del
        Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
     z) Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che
         possa causare inquinamento atmosferico;
     aa) Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo,
        nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
        anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
     bb) Inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all introduzione
        nell aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o
        costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali
        da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente;
     cc) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la
         gestione dei rifiuti, ivi compresa l attività di spazzamento delle strade, come definita
         alla lettera d);
     dd) Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


 1.2     CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

  Ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati:

  a) Secondo l origine in:

       ¢ Rifiuti Urbani                             ¢ Rifiuti Speciali

   elenco completo dei rifiuti urbani e speciali (art. 184, commi 2 e 3), è riportato alle figure
  1.a e 1.b.

  b) Secondo le caratteristiche di pericolosità, in:

       Ä Rifiuti Pericolosi                            Ä Rifiuti non pericolosi

La figura 1 illustra schematicamente la classificazione dei rifiuti.

                 Fig. 1 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI


                                         RIFIUTI




           URBANI                                            SPECIALI




                    non
                  pericolosi
                                              non
                                                                             pericolosi
                                            pericolosi




                 pericolosi



Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco,
nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati
G, H e I alla medesima parte quarta.
Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio del 2/5/2006 istituisce l elenco
dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed
all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione
2000/532/CE del 3 maggio 2000.
Il provvedimento si articola nei seguenti allegati:
Allegato A: elenco dei rifiuti conformemente alla decisione della Commissione di cui sopra;
Allegato B: schema trasposizione codici CER dei rifiuti dagli Allegati del D.Lgs. 22/97 ai codici
dell Allegato D del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra;
Allegato C: schema di trasposizione dei codici CER di cui agli All.1, Suball.1 e All.2 del D.M.
5/2/98 con i corrispondenti codici ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra.
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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


RIFIUTI ASSIMILABILI

Spetterà ai Comuni (art. 198, comma 2, lettera g), attraverso un regolamento, stabilire
 assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

RIFIUTI URBANI

 Fig. 1 a                                       sono
                                        RIFIUTI URBANI

       rifiuti domestici anche ingombranti,            rifiuti di qualunque natura o provenienza,
        da locali e luoghi adibiti ad uso di           giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
                  civile abitazione                     sulle spiagge marittime e lacuali e sulle
                                                                    rive dei corsi d'acqua
      rifiuti non pericolosi assimilati ai
                                                          rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
     rifuti urbani per qualita' e quantita'
                                                           quali giardini, parchi ed aree cimiteriali

    rifiuti dallo spazzamento delle                              rifiuti provenienti da esumazioni ed
                                                                estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
                   strade
                                                                   provenineti da attivita' cimiteriale




RIFIUTI SPECIALI

 Fig.1 b                                          sono
                                          RIFIUTI SPECIALI

             rifiuti da attivita' agricole ed              rifiuti derivanti da attivita' di recupero
                      agro-industriali                    smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla
                                                           potabilizzazione e da altri trattamenti
          rifiuti derivanti da attivita' di                delle acque e dalla depurazione delle
        demolizione, costruzione nonch i                   acque reflue e da abbattimento di fumi
        rifiuti pericolosi dalle attivita' di
                        scavo
                                                                      rifiuti da attivita' sanitarie

       rifiuti da lavorazioni industriali                           i macchinari e le apparecchiature
                                                                          deteriorati ed obsoleti
     rifiuti da lavorazioni artigianali
                                                                     i veicoli a motore, rimorchi e simili
                                                                              fuori uso e loro parti
    rifiuti da attivita' commerciali
                                                                        il combustibile derivato da rifiuti
     rifiuti da attivita' di servizio
                                                                         i rifiuti derivati dalle attivita' di
                                                                       selezione meccanica dei rifiuti solidi
                                                                                        urbani




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


1.3    ESCLUSIONI

 La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica (art. 185):

 - agli effluenti gassosi emessi nell atmosfera;

 - agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

 - ai rifiuti radioattivi;

 - ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di
   risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

 - alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non
   pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali
   riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo
   trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti
   e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

 - le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e
   crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di
   ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della
   vigente normativa;

 - ai materiali esplosivi in disuso;

 - i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
   utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del
   Ministro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni
   dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all emanazione del
   predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
   25 ottobre 1999, n. 471;

 - il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

 - materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione
   disposta dalle autorità competenti;

 - i sistemi d arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa
   militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché
   la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati
   materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi
   di tutela dell ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i
   depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti
   costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla
   osta previsti dal la parte quarta del presente decreto;

 - i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m),
   finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R.
   5/6/1976, n. 1076, recante il regolamento per l amministrazione e la contabilità degli
   organismi dell esercito, della marina e dell aeronautica.

 1.3.1 Terre e rocce da scavo

 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra
 destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non
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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


  costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del
  presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo,
  da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano
  utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto
  sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto
  a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato
  dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere
  delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché
  la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti
  superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.
2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto
ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1
siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente
previsti.
3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti
sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità
di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai
fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all Allegato 2 del titolo V
della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell ambiente
e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino
all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite
accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471.
4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere
verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni
qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.
5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti,
rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione
industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia
espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia
effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato.
6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e
controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso
autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità
e specifica destinazione.
7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione
del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che
nell esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene
senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e
5 del presente articolo, come autorizzata dall autorità competente, ove ciò sia espressamente
previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti
vigenti con riferimento anche al sito di destinazione.



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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

8. Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche
essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed
all atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il
riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza
motivata dell interessato.
9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i
quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell interessato.
10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di
minerali e di materiali da cava.
ð Specificazioni ed Integrazioni (Terre e Rocce da scavo in via generale)
L`art. 186, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 disciplina in via generale la gestione come non
rifiuto delle terre e rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra e rinvia ad un
successivo decreto l individuazione dei limiti massimi accettabili e le modalità di analisi dei
materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere
previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati, ecc.).

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 maggio 2006 (G.U. 10/5/2006, n. 107) sono stati
individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il
significato dell'espressione "trasformazioni preliminari" riportata dall'art. 186, comma 1, del
D.Lgs. 152/2006 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della Legge 443/2001).

La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l assenza di trasformazioni
preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto.
In linea generale il decreto indica che per "trasformazioni preliminari" si intendono tutti quei
comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre
e rocce.
Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioè:
a) l attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con
percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell unico ammasso originario, costituisce
una trasformazione preliminare e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto;
b) attività di macinazione delle terre e rocce, non rappresenta una trasformazione
preliminare;
c) l attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell ammasso originario
non rappresenta una trasformazione preliminare;
d) se le terre e rocce entrate in contatto con l acqua (es. materiale di perforazione senza
presenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante stesura al suolo ciò non rappresenta
una trasformazione preliminare;
e) se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante
trattamento   a   calce  ciò   non     rappresenta      una   trasformazione     preliminare.

Analisi e campionamento:
Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente,
vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del
processo produttivo della natura delle terre e rocce.
Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma
UNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché le
indicazioni di cui all art. 3 del decreto.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

Limiti massimi accettabili:
In linea generale la composizione media dell intera massa campionata non deve superare la
concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione
commerciale e industriale) dell Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.Lgs.
152/2006.

Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale si possono verificare due fattispecie:
A) concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell Allegato 5: riutilizzo
ammesso;
B) concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5:
riutilizzo ammesso a condizione che venga effettuata un analisi di rischio sito - specifica
(Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006).
Gli esiti dell analisi devono dimostrare che la concentrazione dei contaminanti sia inferiore alla
concentrazione soglia di rischio del sito di destinazione.
In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di
riutilizzo presentata all ARPA per le opere non soggette a VIA.
Aree agricole:
Sino all emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e riempimenti, nelle aree agricole
si dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna
B dell Allegato 5.
ð Specificazioni ed Integrazioni Piccoli Cantieri (Decreto 2 maggio 2006 in vigore dal 31
 G.U. 16 maggio 2006 n. 112)
 art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come non rifiuto
delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc.
Ambito di applicazione:
Terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.Lgs. 152/2006,
Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione di
reti o di infrastrutture.
Condizioni:
Le terre e rocce non sono rifiuti se l’impresa titolare del cantiere da cui derivano presenta
all ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.Lgs. n. 445/2000) che attesti:
- che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti;
- che individui il cantiere di produzione;
- che la produzione non supera i 6000 mc;
- che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantità.
La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 7 gg. prima dell’inizio dei lavori.

Deposito:
Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una
comunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere anche
esterno al luogo di produzione.
La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre
all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo.
Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che può
disporre, con adeguata motivazione, la rimozione del materiale).


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MANUALE GESTIONE RIFIUTI

Altri adempimenti:
La copia della comunicazione all ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale
dell impresa titolare del cantiere.
Varie:
Il riutilizzo del materiale all interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna
comunicazione.

Nota importante:
Stante che la condizione preliminare e pregiudiziale per applicare quanto detto sopra è la
provenienza dei materiali da siti non contaminati, l impresa titolare del cantiere dovrà porre
la massima attenzione ed effettuare gli accertamenti necessari in tutte quelle situazioni che
possano rappresentare delle criticità quali: scavi in siti industriali dismessi e non, siti con
serbatoi interrati, siti sui quali possono essere avvenuti sversamenti di sostanze pericolose,
piazzali di parcheggio e manovra, fossati e scoline stradali, suoli agricoli già adibiti a vigneto,
frutteto ecc...




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


1.4 DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Ai sensi dell art. 187 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all allegato
G, o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di
cui all'articolo 178, c. 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

1.5 ABBANDONO

Ai sensi dell art. 192, è fatto divieto di:

1. Abbandonare                                                                  RIFIUTI DI

2. Depositare senza controllo                                              QUALSIASI GENERE


3. Immettere nelle acque superficiali e sotterranee


1.6 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (Art. 193)

1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario
   di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

  a) Nome e indirizzo del produttore o del detentore;

  b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;

  c) Impianto di destinazione;

  d) Data e percorso dell instradamento;

  e) Nome ed indirizzo del destinatario.

2. a) Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal
       detentore e controfirmato dal trasportatore;

    b) una copia deve rimanere al produttore o al detentore;

    c) le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite:

       - una dal destinatario;

       - due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in
   conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni sul formulario non si applicano:

   ¬ Al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;

   ¬ Ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo
      occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta
      litri;

6. Il modello uniforme di formulario di identificazione è quello previsto dal Decreto Ministeriale
   n.145 del 01 aprile 1998.

   I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall ufficio del registro o
   dalle camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.

   La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
   tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di
spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all articolo
194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la
disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993.
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non è considerata
trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico di cui all articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore
o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev essere
effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti
devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel
caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni
dev essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degli
scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei
veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo
non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera l), purchè le
stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal
computo i giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il
modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


1.7 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (Art. 190)

1. Soggetti obbligati e tempi di registrazione

  I soggetti obbligati alla dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.), ovvero i soggetti pubblici e
  privati che: producono, trasportano, stoccano-trattano-smaltiscono rifiuti speciali e rifiuti
  solidi urbani ed assimilati,

  ð devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare: le informazioni sulle
  caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione
  annuale al catasto.

 Le annotazioni devono essere effettuate:

 • Produttori: almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del
   medesimo;

 • Raccolta e trasporto: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

 • Commercianti, intermediari e consorzi:                  almeno    entro   10   gg   lavorativi   dalla
    effettuazione della transazione relativa;

 • Recupero e smaltimento: entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Luogo di tenuta, contenuti e conservazione dei documenti

  I registri sono tenuti presso:

  — Ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

  — La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;

  — La sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti
      non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi
      possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche
      tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono
      ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa
      copia dei dati trasmessi.
Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di
recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
       a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
       b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
       c) il metodo di trattamento impiegato.

I registri devono essere conservati:

  — Per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, eccetto i registri relativi alle
      operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
      indeterminato ed al termine dell attività devono essere consegnati all autorità che ha
      rilasciato l autorizzazione.


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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


Il modello uniforme di registro di carico e scarico è quello previsto dal Decreto Ministeriale
n.148 del 01 aprile 1998.

1.8 DICHIARAZIONE ANNUALE (M.U.D.) (CATASTO – art.189)

Annualmente vige l obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti:

  A Quantità

  A Caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte

  Tale obbligo riguarda:

  —    Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti,
       compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le
       operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

  — le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di
      recuperare particolari tipologie di rifiuto;

  Sono esclusi da tale regime:


  Fig.1 c


   I m p re n d ito r i a g ric o li
      c o n u n v o lu m e d i
      a ffa ri a n n u o n o n
    s u p e r io re a € 8 .0 0 0
                                                      ESONERO

                                                        Q u a lo r a i p r o d u tto ri d i r ifiu ti
                                                           p e ric o lo s i c o n fe ris c a n o i
                                                        m e d e s im i a l s e rv iz io p u b b lic o
                                                         d i ra c c o lta c o m p e te n te p e r
                                                         te r rit o rio e p r e v ia a p p o s ita
                                                                     c o n v e n z io n e .




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


 1.9 DEPOSITO TEMPORANEO

    soggetto, unicamente, al registro di carico e scarico ed al divieto di miscelazione. Le
 condizioni di mantenimento sono illustrate nella figura 2.



                        Fig. 2 -CO ND IZIO NI P ER IL
                         DEP O SITO TEM PO RAN EO
                                 D EI R IFIUTI                           Rifiuti
         Rifiuti
        Pericolosi                                                        Non
                                                                        Pericolosi




       Asporto                              Asporto                      Asporto
      bim estrale                           annuale                    trim estrale
            o                           in stab ilim enti                    o
       d ep osito                       siti nelle isole                 deposito
       < 10 m c                              m inori                     < 20 m c




                                 D eposito com unque no n
                                    superiore a 1 anno




            R EQU ISITI:
     -p oliclorodibenzendiossine ,
       p oliclorodibenzenfurani,
    po liclorodiben zen feno li < 2,5
                    ppm;                                              O BB LIGH I:
            -po liclorod ifenili,                           - Co m pilazion e del registro
      p oliclorotrifenili < 25 pp m ;                            di carico / scarico;
    -D eposito per tip i om og enei:                         - Com un icaz io ne annu ale
        divieto di m iscelazione;                               m od ello unico (M UD )
       -R ispetto delle no rm e di
    sicurezz a, di im ballagg io e di
        etich ettatu ra dei rifiuti
                 pericolosi.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


     1.10 ONERI E RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI E DETENTORI

     1.    Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
           rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di
           smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

     2.    Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi con le seguenti
           priorità:

           a) autosmaltimento dei rifiuti;

           b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

           c) conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
              rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

           d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350
              Km e quantità eccedenti le 25 tonnellate.

           e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall art.16 D.Lgs. n.22/97.

 3.        La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è
           esclusa:

           a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

           b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o
              smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
              identificazione rifiuto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi
              dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del
              predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della
              mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale
              termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.
4.        Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di
          raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai
          punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la
          responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione
          che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano
          ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che
          effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative
          modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire
          all'intermediario dei rifiuti.




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 2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

 2.1    CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.)

 Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) in vigore dal 1° gennaio 2002 è articolato come quello
 originario, in 20 classi o capitoli (cosiddetto codice a due cifre ), la cui denominazione, però,
 in alcuni casi risulta parzialmente variata.

 Le singole classi (o capitoli) sono a loro volta suddivise in un numero variabile di sottoclassi
 (o sottocapitoli; codice a quattro cifre ).

 Ai fini della corretta attribuzione del codice (codice finale del rifiuto= sei cifre), seguire i
 seguenti criteri:

 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17
    a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici
    dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

        possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie
    attività riferendosi a capitoli diversi.

    Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese diverse
    combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non
    alla voce 20 01.

 2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione
    di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice
    corretto.

 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici
    di cui al capitolo 16.

 4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16,
    occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del
    capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1.

 Lo schema rappresentato nella figura 3, esplicita il procedimento di attribuzione del codice da
 attribuire al rifiuto.




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           Il rifiuto da
                            Fig. 3 -PROCEDIMENTO
            catalogare         DI ATTRIBUZIONE
                                   DEL CODICE

                appartiene ad
                  una delle
                'famiglie' dei                SI
               capitoli da 01 a
               12 o da 17 a 20?
                                         può essergli
                                         attribuito un
               NO                           codice
                                         appropriato?
                                        (esclusi codici
                                              99)
             appartiene ad una
             delle 'famiglie' dei
             capitoli 13, 14, 15 ?             SI              SI



               NO
                                        può essergli
                                        attribuito un
                            NO             codice         SI
                                        appropriato?
          può essergli
          attribuito un
             codice                       SI               CODICE
         appropriato del
          capitolo 16 ?
                           NO
                                  ricominciare
                                  considerando
                                  anche i codici
                                       99




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


  2.2        CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

  Con il nuovo catalogo, per tutta una serie di rifiuti la classificazione come pericolosi o meno
  richiede (anche) un accertamento analitico o comunque è correlata all effettiva presenza di
  concreti fattori di pericolosità.

  Nel CER 2002 i rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco      sono rifiuti pericolosi ai
  sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le
  disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non siano rifiuti domestici.

  In sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della
  presenza di una o più, specifiche o generiche, sostanze pericolose (esempio: << contenente
  mercurio>>, ovvero << contenente metalli pesanti>>, ovvero ancora << contenente
  sostanze pericolose>>) devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativi
  codici) solo se quella o quelle sostanze superano la concentrazioni limite fissate nell art. 2
  della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE.

  Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate
nell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10
e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità                                                                             < 55°C
                              (**)
- una o più Sost. Class.             come molto tossiche in Concent. Totale                           > 0,1%

- una o più Sost. Class. come tossiche in Concent. Totale                                             > 3%

- una o più Sost. Class. come nocive in Concent. Totale                                               > 25%

- una o più Sost. Corrosive Class. come R35 in Concent. Totale                                        > 1%

- una o più Sost. Corrosive Class. come R34 in Concent. Totale                                        > 5%

- una o più Sost. Irritanti Class. come R41 in Concent. Totale                                         > 10%

- una o più Sost. Irritanti Class. come R36,R37,R38 in Concent. Totale                                 > 20%

- una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat.1 o 2) in Concentrazione                               > 0,1%

- una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat. 3) in Concentrazione                                   > 0,1%
- una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat.1 o 2)
  classificata come R60 o R61 in concentrazione                                                        > 0,5%
- una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 3)
  classificata come R60 o R61 in concentrazione                                                        > 5%

- una Sost. Mutagena della cat.1 o 2 class. come R46 in Concentrazione                                > 0,1%
- una Sost. Mutagena della cat. 3 class. come R40 in Concentrazione                                    > 1%
(*)
      L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE.
(**)
       La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE.

  La figura 4, illustra i criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi.

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI



 Fig. 4 -INDIVIDUAZIONE
                                                   CER 2002
 DEI RIFIUTI PERICOLOSI



               codici con                                                 codici senza
                asterisco                                                   asterisco




               il rifiuto è
                descritto



  senza riferimenti a                   in ragione della presenza
                              esempio
  sostanze pericolose                     di sostanze pericolose


                      16 01 13 *                             16 01 11 *
                   liquidi per freni                      pastiglie per freni
                                                             contenenti
                                                               amianto
                                                                             esempi
                                                             16 01 14 *
                                                          liquidi antigelo
                                                             contenenti
                                      Analisi                 sostanze
                                                              pericolose



                oltre i limiti                         entro i limiti
               dell'art.2 dec.                        dell'art.2 dec.
               2000/532/CE                            2000/532/CE



                                                           il rifiuto            il rifiuto
    il rifiuto è     il rifiuto è
                                                             non è                 non è
    pericoloso       pericoloso
                                                          pericoloso            pericoloso

                                     gli deve essere
         16 01 12                   attribuito un'altro
                                          codice                                i rifiuti
       pastiglie per                                                         domestici sono
     freni diverse da                                                        comunque non
        ... 16 01 11        16 01 15                                           pericolosi
                        liquidi antigelo        esempi
                        diversi da quelli
                           ... 16 01 14



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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


 2.3        CONTENUTO E MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 Viene di seguito riportata la sequenza logica delle operazioni e delle verifiche da effettuare
 per la corretta gestione dei rifiuti prodotti da attività e/o da lavorazioni.

 2.3.1      Classificazione del rifiuto:

 •     eventuale esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti;

 •     rifiuto urbano,

 •     rifiuto urbano      pericoloso,

 •     rifiuto speciale assimilato agli urbani,

 •     rifiuto speciale assimilato agli urbani    pericoloso,

 •     rifiuto speciale,

 •     rifiuto speciale     pericoloso.

 Fare riferimento al flusso schema di figura 4 (pag.26) per l individuazione dei rifiuti pericolosi.

 2.3.2     Deposito temporaneo:

 I rifiuti prodotti nel sito possono essere stoccati provvisoriamente in attesa del conferimento
 a recupero o a smaltimento con l obbligo di rispettare:

 •     la verifica delle condizioni per il deposito temporaneo (fig. 2 - pag. 21);

 •     le norme tecniche di sicurezza;

 •     il divieto di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi.

 La figura 2 schematizza le condizioni necessarie per effettuare il deposito temporaneo dei
 rifiuti prodotti nel sito.

 2.3.3 Scelta della modalità di recupero o smaltimento del rifiuto:

 •     autosmaltimento (previa comunicazione alla Provincia per i rifiuti non pericolosi, con
       relativa iscrizione all apposito registro provinciale e versamento del diritto di iscrizione
       annuale oppure autorizzazione della Regione - o Provincia delegata - per quelli
       pericolosi, con relativa iscrizione all albo gestione rifiuti),

 •     conferimento a terzi abilitati,

 •     conferimento al Servizio pubblico con apposita convenzione,

 •     esportazione, con i relativi obblighi di legge prescritti.




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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


 2.3.4    Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto:

 •    codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER;

 •    utilizzo del registro numerato, per tutte le tipologie di rifiuti;

 •    compilazione del registro entro 10 gg dal carico (produzione del rifiuto) e dallo scarico
      (cessione del rifiuto).

 La scheda della figura 5, schematizza le modalità di compilazione e tenuta del registro di
 carico / scarico.

 2.3.5    Formulario di identificazione

 Compilazione del formulario di identificazione, quando il trasporto dei rifiuti è affidato a Terzi
 oppure quando è effettuato con mezzi propri in quantità superiori a 30 kg o litri al giorno. Il
 formulario non è previsto per rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.

 Controllo del ricevimento di una copia del formulario - firmata dal destinatario come
 attestazione dell avvenuto recupero o smaltimento - nei tempi prescritti (3 mesi o 6 mesi per
 i rifiuti esportati) e, in caso di mancato ricevimento, obbligo di comunicazione alla Provincia o
 alla Regione per i rifiuti esportati.

 La scheda della figura 6 schematizza gli obblighi relativi alla compilazione del formulario di
 identificazione.

 2.3.6 Comunicazione annuale per il Catasto dei rifiuti con il MUD:

 •    codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER;

 •    obbligo di compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, per i
      produttori di rifiuti pericolosi;

 •    scadenza 30 aprile di ogni anno (o data stabilita da specifico Decreto Ministeriale).

   obbligo di comunicazione annuale non riguarda i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di
 raccolta.


 2.3.7 Verifica della documentazione obbligatoria prescritta per trasportatori,
        recuperatori e smaltitori.
Il sito - quando cede i propri rifiuti a terzi per il trasporto, il recupero o lo smaltimento - deve
controllare la completezza dei documenti richiesti dalla legge per gli operatori. In particolare:

(1)   Per la cessione di rifiuti individuati e avviati a recupero con procedure semplificate :

      §   il trasportatore deve essere iscritto alla sezione regionale dell albo gestione rifiuti;

      §   il recuperatore deve avere comunicato alla Provincia competente l esercizio delle
           attività di recupero, deve essere iscritto nell apposito registro provinciale e deve
           avere pagato i relativi diritti di iscrizione.

(2)   Per la cessione di rifiuti avviati a smaltimento o ad altre forme autorizzate di recupero
      (non individuate tra quelle con procedure semplificate ):

      §   il trasportatore deve essere iscritto all albo gestione rifiuti;

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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


          §      lo smaltitore deve essere autorizzato dalla Regione competente (o Provincia
                  delegata), deve essere iscritto all albo gestione rifiuti (se gestisce un impianto di
                  titolarità di terzi) e deve avere pagato la garanzia finanziaria.

    2.3.8        Iscrizione all'albo gestione rifiuti

    Il sito è tenuto all'iscrizione all'albo nel caso in cui trasporti con propri mezzi i rifiuti pericolosi
    prodotti in quantità superiori a 30 kg o 30 l al giorno.



                                 Fig. 5 – REGISTRO DI CARICO E
                                 SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI
         Principali Contenuti                                                   Responsabilità



               CHE COSA                                                        CHI / QUANDO



                                                                                                   Entro 10 gg
                                    Origine e                                                          dalla
                               caratteristiche del                                                  produzione
 Produttore,                   rifiuto (eventuale                       Produttore,                del rifiuto e
  detentore                          classe di                                                     dallo scarico
                                   pericolosità)                                                        del
                                                                                                    medesimo




Data di carico                   Destinazione
 o di scarico




                                Integrazione con
                                   formulario
  Quantità                       identificazione
                                (estremi seriali e
                                    numerici)




                                                I fogli del registro devono
                                                     essere numerati




    La Circolare 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98), esplicita e dettaglia tutti gli aspetti inerenti
    la compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei
    rifiuti trasportati.



   Manuale Ambiente                                                                         GR-M-rev.00
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MANUALE GESTIONE RIFIUTI


     Fig. 6 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER
                IL TRASPORTO DEI RIFIUTI
                                 Principali Contenuti

                                         CHE COSA


          Produttore,                                                  Data
           detentore


            Origine e                                                Quantità
         caratteristiche
            del rifiuto
                                                                           4 copie:
                                                                      1 rimane al sito,
        Trasportatore,                                                   1 rimane al
        destinatario -                                                  trasportatore;
           Percorso                                              1 rimane al destinatario
                                                                            finale;
                                                                 1 deve essere ritornata
                                                                     al sito firmata dal
          Integrazione
                                                                    destinatario entro 3
         con il registro                                         mesi. In caso di mancato
           di carico /                                           ricevimento, il sito deve
             scarico                                             dare comunicazione alla
        (estremi seriali                                                  Provincia.
           e numerici)


                       I fogli del formulario devono essere
                   numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro
                      o Camera di Commercio e annotati sul
                   registro IVA Acquisti (con gli estremi seriali
                             e numerici del formulario)



  INVENTARIO GENERALE DI SCARTI E RIFIUTI

  Gli scarti e rifiuti più comunemente prodotti, sono riportati nella seguente tabella. E un
  elenco non esaustivo, predisposto con lo scopo di facilitare l identificazione, la codifica e la
  descrizione dei rifiuti prodotti.

  Nella prima colonna è indicata la descrizione di uso comune del rifiuto generato, mentre
  nella seconda è riportata la descrizione con riferimento agli elenchi di legge (C.E.R.), in
  forma più estesa ed la relativa codifica nella terza colonna.




Manuale Ambiente                                                                   GR-M-rev.00
                                       USO INTERNO                                Pagina 34 di 44
MANUALE GESTIONE RIFIUTI

 DESCRIZIONE DI USO COMUNE                           DESCRIZIONE CON RIFERIMENTO AGLI ELENCHE DI LEGGE                                                CODICE
                                                                                                                                                       C.E.R.

Imballaggi in carta e cartone                      Imballaggi in carta e cartone                                                                      15 01 01

Imballaggi in plastica                             Imballaggi in plastica                                                                             15 01 02

Imballaggi in legno                                Imballaggi in legno                                                                                15 01 03

Imballaggi in metallo                              Imballaggi metallici                                                                               15 01 04

Imballaggi in materiali misti                      Imballaggi in materiali misti                                                                      15 01 06

Imballaggi in vetro                                Imballaggi in vetro                                                                                15 01 07

Lampade e tubi fluorescenti                        Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio                                            20 01 21*

Inchiostri di scarto contenenti o non Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose                                                           08 03 12*
solventi alogenati
                                      Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12                                               08 03 13

Toner per stampa esaurito                          Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose                                         08 03 17*

                                                   Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17                             08 03 18

App.e macchinari fuori uso (frigoriferi, Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da                                  16 02 13*
computer, telecamere, ecc.)              quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

                                                   App. fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13                          16 02 14


1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati
   come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

 Manuale Ambiente                                                                                                                                      GR-M-rev.00
                                                                              USO INTERNO                                                             Pagina 35 di 44
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Manuale gestione rifiuti

  • 1. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Linee guida per gli adempimenti inerenti la gestione dei rifiuti
  • 2. MANUALE GESTIONE RIFIUTI INDICE IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 ....pag. 3 FINALITA ED OBIETTIVI .. .. 3 RECUPERO DEI RIFIUTI . 3 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI .. 5 CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) .. 6 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) . 7 OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato D.Lgs. n. 152/2006) .. 8 1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DEFINIZIONI . 9 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI . 13 ESCLUSIONI . 15 Terre e rocce da scavo .. 15 DIVIETO DI MISCELAZIONE 20 ABBANDONO .. 20 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO .. 20 REGISTRO DI CARICO E SCARICO .. 22 DICHIARAZIONE ANNUALE .. 23 DEPOSITO TEMPORANEO 24 ONERI E RESPONSABILITA E DEI PRODUTTORI E DETENTORI 25 Manuale Ambiente GR-M-rev.00 Emissione: USO INTERNO Pagina 1 di 44
  • 3. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CRITERI PER L ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.) . 26 CRITERI PER L INDIVIDUAZIONE DEI RIFUTI PERICOLOSI . 28 CONTENUTO E MODALITA OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI .. 30 INVENTARIO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RIFIUTI . 34 - Rifiuti di varia natura .. 35 2.4.1 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI .. 37 ELENCO DELLE FIGURE Figura 1: Classificazione dei rifiuti . 13 Figura 1a: Rifiuti Urbani .. 14 Figura 1b: Rifiuti Speciali 14 Figura 1c: Esonero dalla dichiarazione annuale (M.U.D.) .. 23 Figura 2: Condizioni per il deposito temporaneo dei rifiuti .. 24 Figura 3: Procedimento di attribuzione del codice . 27 Figura 4: Criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi . 29 Figura 5: Contenuti e responsabilità del Registro di Carico-Scarico 33 Figura 6: Contenuti del Formulario di Identificazione Rifiuto 34 ELENCO DELLE TABELLE Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2 . 28 DOCUMENTI ALLEGATI All.1: Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico All.2: Modalità di tenuta e di compilazione del formulario All.3: Condizioni per il mantenimento del deposito temporaneo All.4: Guida alla compilazione del modello unico di dichiarazione (M.U.D.) Manuale Ambiente GR-M-rev.02 USO INTERNO Pagina 2 di 44
  • 4. MANUALE GESTIONE RIFIUTI IL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/2006 Il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 con entrata in vigore il 29 aprile 2006. Tale decreto, in attuazione della Legge n. 308 del 15/12/2004, raccoglie le Norme in materia ambientale, rappresentando una sorta di Testo Unico della disciplina ambientale stessa, per le seguenti materie: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all ambiente. FINALITA’ ED OBIETTIVI La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga . A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del D. Lgs. 152/2006, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati. RECUPERO DEI RIFIUTI 1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a) Il reimpiego ed il riciclaggio; b) Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 3 di 44
  • 5. MANUALE GESTIONE RIFIUTI c) adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; d) utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia. 2. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili. 3. Alle imprese che intendono modificare i propri cicli produttivi al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. 4. Le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. 12. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l obbligo, di disfarsene. 13. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene. 14. I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l obbligo, di disfarsene. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 4 di 44
  • 6. MANUALE GESTIONE RIFIUTI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero. 3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) Realizzare l autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell ambiente e della salute pubblica; 4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario. 5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. 6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall articolo 107, comma 3. 7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. 8. È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell ente gestore. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 5 di 44
  • 7. MANUALE GESTIONE RIFIUTI CATEGORIE DI RIFIUTI (Allegato ‘A’ D.Lgs. n. 152/2006) Le principali categorie di rifiuti previste dall art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 , individuano tipologie di lavorazioni o di prodotti per le quali viene data la definizione di rifiuto, e precisamente: Q 1 Residui di produzione o di consumo in appresso non Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di specificati lavaggio di gas , polveri di filtri dell aria, filtri usati, ecc.); Q 2 Prodotti fuori norma; Q 10 Residui di lavorazione/ sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) Q 3 Prodotti scaduti; Q 11 Residui provenienti dall estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) Q 4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito Q 12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all incidente in questione; Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione Q 5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività Q 13 è giuridicamente vietata; volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) Q 6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, Q 14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi catalizzatori esausti, ecc.) fra gli scarti dell agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) Q7 Sostanze divenute inadatte all impiego (ad esempio acidi Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento riattamento di terreni esauriti, ecc.) Q 8 Residui di processi industriali ( ad esempio scorie, residui di Q 16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie distillazione, ecc.) sopra elencate Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 6 di 44
  • 8. MANUALE GESTIONE RIFIUTI OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato ‘B’ D.Lgs. n. 152/2006) Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente. D 1 Deposito sul suolo o nel suolo (ad es. discarica) D9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.) D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti D 10 Incenerimento a terra liquidi o fanghi nei suoli) D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in D 11 Incenerimento in mare pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D 4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in lagune, ecc.) una miniera, ecc.) D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente) di cui ai punti da D1 a D12. D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione D 14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D 7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D 15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) D 8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 7 di 44
  • 9. MANUALE GESTIONE RIFIUTI OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato ‘C’ D.Lgs. n. 152/2006) Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all ambiente. R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori per produrre energia R 2 Rigenerazione / recupero di solventi R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R 3 Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell agricoltura o dell ecologia solventi (compre le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R 4 Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R 10. R 5 Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R 11. R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R 13 Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R 14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 8 di 44
  • 10. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1. PRINCIPI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 1.1 DEFINIZIONI Ai fini della parte quarta del D. Lgs. 152/2006, si intende per: a) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso (*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*); (*) L’art.14 del D.L. n.138 del 08 luglio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158), interpreta in maniera autentica le parole sottolineate, esplicitando ulteriormente la definizione di rifiuto in: a1) ‘si disfi’: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997; b1) ‘abbia deciso’:la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997, sostanze, materiali o beni; c1) ‘abbia l’obbligo di disfarsi’:l’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997 (l’elenco D è stato abrogato con la decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, vedere paragrafo classificazione dei rifiuti); Non ricorre infine la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: - se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente; - se gli stessi possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del D.Lgs.n.22 del 5 febbraio 1997. b) Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 9 di 44
  • 11. MANUALE GESTIONE RIFIUTI g) Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto; h) Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto; i) Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; l) Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta; m) Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 10 di 44
  • 12. MANUALE GESTIONE RIFIUTI pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi; n) Sottoprodotto: i prodotti dell attività dell impresa che, pur non costituendo l oggetto dell attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l impresa stessa direttamente per il consumo o per l impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest ultimo fine, per trasformazione preliminare s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell impianto dove avviene l effettivo utilizzo. L utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive; o) Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; p) Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico; q) Materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell articolo 181; r) Combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare: 1) il rischio ambientale e sanitario; 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità; 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione; s) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l articolo 229; t) Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 11 di 44
  • 13. MANUALE GESTIONE RIFIUTI usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità; u) Materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1); v) Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; z) Emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico; aa) Scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; bb) Inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all introduzione nell aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell ambiente; cc) Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d); dd) Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 12 di 44
  • 14. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1.2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Ai sensi dell art. 184 del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati: a) Secondo l origine in: ¢ Rifiuti Urbani ¢ Rifiuti Speciali elenco completo dei rifiuti urbani e speciali (art. 184, commi 2 e 3), è riportato alle figure 1.a e 1.b. b) Secondo le caratteristiche di pericolosità, in: Ä Rifiuti Pericolosi Ä Rifiuti non pericolosi La figura 1 illustra schematicamente la classificazione dei rifiuti. Fig. 1 -CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI RIFIUTI URBANI SPECIALI non pericolosi non pericolosi pericolosi pericolosi Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. Il decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio del 2/5/2006 istituisce l elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Il provvedimento si articola nei seguenti allegati: Allegato A: elenco dei rifiuti conformemente alla decisione della Commissione di cui sopra; Allegato B: schema trasposizione codici CER dei rifiuti dagli Allegati del D.Lgs. 22/97 ai codici dell Allegato D del D.Lgs. 152/2006 ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra; Allegato C: schema di trasposizione dei codici CER di cui agli All.1, Suball.1 e All.2 del D.M. 5/2/98 con i corrispondenti codici ai sensi della decisione della Commissione di cui sopra. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 13 di 44
  • 15. MANUALE GESTIONE RIFIUTI RIFIUTI ASSIMILABILI Spetterà ai Comuni (art. 198, comma 2, lettera g), attraverso un regolamento, stabilire assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. RIFIUTI URBANI Fig. 1 a sono RIFIUTI URBANI rifiuti domestici anche ingombranti, rifiuti di qualunque natura o provenienza, da locali e luoghi adibiti ad uso di giacenti sulle strade ed aree pubbliche o civile abitazione sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, rifuti urbani per qualita' e quantita' quali giardini, parchi ed aree cimiteriali rifiuti dallo spazzamento delle rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti strade provenineti da attivita' cimiteriale RIFIUTI SPECIALI Fig.1 b sono RIFIUTI SPECIALI rifiuti da attivita' agricole ed rifiuti derivanti da attivita' di recupero agro-industriali smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti rifiuti derivanti da attivita' di delle acque e dalla depurazione delle demolizione, costruzione nonch i acque reflue e da abbattimento di fumi rifiuti pericolosi dalle attivita' di scavo rifiuti da attivita' sanitarie rifiuti da lavorazioni industriali i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti rifiuti da lavorazioni artigianali i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti rifiuti da attivita' commerciali il combustibile derivato da rifiuti rifiuti da attivita' di servizio i rifiuti derivati dalle attivita' di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 14 di 44
  • 16. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1.3 ESCLUSIONI La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica (art. 185): - agli effluenti gassosi emessi nell atmosfera; - agli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue; - ai rifiuti radioattivi; - ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; - alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; - le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa; - ai materiali esplosivi in disuso; - i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471; - il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; - materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti; - i sistemi d arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta del presente decreto; - i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del D.P.R. 5/6/1976, n. 1076, recante il regolamento per l amministrazione e la contabilità degli organismi dell esercito, della marina e dell aeronautica. 1.3.1 Terre e rocce da scavo 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 15 di 44
  • 17. MANUALE GESTIONE RIFIUTI costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3. 2. Ai fini del presente articolo, le opere il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti. 3. Il rispetto dei limiti di cui al comma 1 può essere verificato, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, in caso di impossibilità di immediato utilizzo. I limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all Allegato 2 del titolo V della parte quarta del presente decreto, sono determinati con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471. 4. Il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione che origina tali materiali. 5. Per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato. 6. Qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione. 7. Ai fini del parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 5, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, alla richiesta di riutilizzo ai sensi dei commi da 1 a 6 è allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che nell esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 16 di 44
  • 18. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 8. Nel caso in cui non sia possibile l immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7. Il riutilizzo dovrà avvenire entro sei mesi dall avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell interessato. 9. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione su istanza dell interessato. 10. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava. ð Specificazioni ed Integrazioni (Terre e Rocce da scavo in via generale) L`art. 186, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 disciplina in via generale la gestione come non rifiuto delle terre e rocce da scavo nonché i residui della lavorazione della pietra e rinvia ad un successivo decreto l individuazione dei limiti massimi accettabili e le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione per il successivo riutilizzo nelle tipologie di opere previste dal successivo comma 5 (reinterri, riempimenti, rilevati, macinati, ecc.). Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 maggio 2006 (G.U. 10/5/2006, n. 107) sono stati individuati non solo i limiti massimi e le modalità di analisi, ma è stato anche precisato il significato dell'espressione "trasformazioni preliminari" riportata dall'art. 186, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (che a sua volta riprendeva le indicazioni della Legge 443/2001). La precisazione del Decreto ministeriale è importante poiché è l assenza di trasformazioni preliminari che consente di considerare il materiale come non rifiuto. In linea generale il decreto indica che per "trasformazioni preliminari" si intendono tutti quei comportamenti finalizzati ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce. Ciò premesso il decreto contiene delle ulteriori precisazioni e cioè: a) l attività di vagliatura di terre e rocce, se finalizzata ad ottenere due ammassi con percentuali diverse di inquinanti rispetto a quella dell unico ammasso originario, costituisce una trasformazione preliminare e quindi il materiale deve essere trattato come rifiuto; b) attività di macinazione delle terre e rocce, non rappresenta una trasformazione preliminare; c) l attività di vagliatura che non varia la concentrazione di inquinanti dell ammasso originario non rappresenta una trasformazione preliminare; d) se le terre e rocce entrate in contatto con l acqua (es. materiale di perforazione senza presenza di altre sostanze), vengono essiccate mediante stesura al suolo ciò non rappresenta una trasformazione preliminare; e) se le terre e rocce, per essere riutilizzate necessitano di essere stabilizzate mediante trattamento a calce ciò non rappresenta una trasformazione preliminare. Analisi e campionamento: Il campionamento e analisi delle terre e rocce sono a carico del produttore o del committente, vanno eseguite in occasione della prima produzione ed ogni volta si verifichino variazioni del processo produttivo della natura delle terre e rocce. Il campionamento, è effettuato su un campione rappresentativo del materiale di cui alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni avviene secondo la medesima norma nonché le indicazioni di cui all art. 3 del decreto. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 17 di 44
  • 19. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Limiti massimi accettabili: In linea generale la composizione media dell intera massa campionata non deve superare la concentrazione di inquinanti prevista dalla Tabella 1 colonna B (siti con destinazione commerciale e industriale) dell Allegato 5 del Titolo V (Bonifiche) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Se il materiale viene destinato a reinterri, rilevati, riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale si possono verificare due fattispecie: A) concentrazione di inquinanti nei limiti della Tabella 1 colonna A dell Allegato 5: riutilizzo ammesso; B) concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della Tabella 1 colonna B dell'Allegato 5: riutilizzo ammesso a condizione che venga effettuata un analisi di rischio sito - specifica (Allegato 1 Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006). Gli esiti dell analisi devono dimostrare che la concentrazione dei contaminanti sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito di destinazione. In questo secondo caso copia della documentazione deve essere allegata alla richiesta di riutilizzo presentata all ARPA per le opere non soggette a VIA. Aree agricole: Sino all emanazione di uno specifico regolamento per reinterri e riempimenti, nelle aree agricole si dovrà fare riferimento ai limiti di concentrazione di inquinanti previsti dalla Tabella 1 colonna B dell Allegato 5. ð Specificazioni ed Integrazioni Piccoli Cantieri (Decreto 2 maggio 2006 in vigore dal 31 G.U. 16 maggio 2006 n. 112) art. 266, ultimo comma, prevede un regime semplificato per la gestione come non rifiuto delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri la cui produzione non superi 6000 mc. Ambito di applicazione: Terre e rocce da scavo, purché non provenienti da siti contaminati (D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V) e prodotte a seguito della realizzazione di opere edili o della manutenzione di reti o di infrastrutture. Condizioni: Le terre e rocce non sono rifiuti se l’impresa titolare del cantiere da cui derivano presenta all ARPA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.Lgs. n. 445/2000) che attesti: - che nello scavo non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti; - che individui il cantiere di produzione; - che la produzione non supera i 6000 mc; - che individui i siti di destinazione dei materiali e la relativa quantità. La dichiarazione dovrà essere presentata almeno 7 gg. prima dell’inizio dei lavori. Deposito: Se il materiale non è immediatamente riutilizzabile va comunque effettuata una comunicazione all’ARPA indicando il luogo di deposito del materiale che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con un’ulteriore comunicazione da effettuarsi sempre all’ARPA 7 gg. prima del riutilizzo. Se il riutilizzo non avviene entro 12 mesi occorre darne comunicazione alla Provincia (che può disporre, con adeguata motivazione, la rimozione del materiale). Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 18 di 44
  • 20. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Altri adempimenti: La copia della comunicazione all ARPA deve essere conservata per tre anni presso la sede legale dell impresa titolare del cantiere. Varie: Il riutilizzo del materiale all interno dello stesso cantiere non è soggetto ad alcuna comunicazione. Nota importante: Stante che la condizione preliminare e pregiudiziale per applicare quanto detto sopra è la provenienza dei materiali da siti non contaminati, l impresa titolare del cantiere dovrà porre la massima attenzione ed effettuare gli accertamenti necessari in tutte quelle situazioni che possano rappresentare delle criticità quali: scavi in siti industriali dismessi e non, siti con serbatoi interrati, siti sui quali possono essere avvenuti sversamenti di sostanze pericolose, piazzali di parcheggio e manovra, fossati e scoline stradali, suoli agricoli già adibiti a vigneto, frutteto ecc... Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 19 di 44
  • 21. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1.4 DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI Ai sensi dell art. 187 è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all allegato G, o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, c. 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 1.5 ABBANDONO Ai sensi dell art. 192, è fatto divieto di: 1. Abbandonare RIFIUTI DI 2. Depositare senza controllo QUALSIASI GENERE 3. Immettere nelle acque superficiali e sotterranee 1.6 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (Art. 193) 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) Nome e indirizzo del produttore o del detentore; b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) Impianto di destinazione; d) Data e percorso dell instradamento; e) Nome ed indirizzo del destinatario. 2. a) Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore e controfirmato dal trasportatore; b) una copia deve rimanere al produttore o al detentore; c) le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite: - una dal destinatario; - due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 20 di 44
  • 22. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni sul formulario non si applicano: ¬ Al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; ¬ Ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri; 6. Il modello uniforme di formulario di identificazione è quello previsto dal Decreto Ministeriale n.145 del 01 aprile 1998. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall ufficio del registro o dalle camere di commercio e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. 7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale. 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993. 9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto. 10. Il documento commerciale, di cui all articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1. 11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all articolo 183, comma 1, lettera l), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. 13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 21 di 44
  • 23. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1.7 REGISTRO DI CARICO E SCARICO (Art. 190) 1. Soggetti obbligati e tempi di registrazione I soggetti obbligati alla dichiarazione annuale dei rifiuti (M.U.D.), ovvero i soggetti pubblici e privati che: producono, trasportano, stoccano-trattano-smaltiscono rifiuti speciali e rifiuti solidi urbani ed assimilati, ð devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare: le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: • Produttori: almeno entro 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; • Raccolta e trasporto: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione del trasporto; • Commercianti, intermediari e consorzi: almeno entro 10 gg lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; • Recupero e smaltimento: entro 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Luogo di tenuta, contenuti e conservazione dei documenti I registri sono tenuti presso: — Ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti; — La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto; — La sede dei commercianti e degli intermediari. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. I registri devono essere conservati: — Per cinque anni dalla data dell ultima registrazione, eccetto i registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell attività devono essere consegnati all autorità che ha rilasciato l autorizzazione. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 22 di 44
  • 24. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Il modello uniforme di registro di carico e scarico è quello previsto dal Decreto Ministeriale n.148 del 01 aprile 1998. 1.8 DICHIARAZIONE ANNUALE (M.U.D.) (CATASTO – art.189) Annualmente vige l obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti: A Quantità A Caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività svolte Tale obbligo riguarda: — Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; — le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto; Sono esclusi da tale regime: Fig.1 c I m p re n d ito r i a g ric o li c o n u n v o lu m e d i a ffa ri a n n u o n o n s u p e r io re a € 8 .0 0 0 ESONERO Q u a lo r a i p r o d u tto ri d i r ifiu ti p e ric o lo s i c o n fe ris c a n o i m e d e s im i a l s e rv iz io p u b b lic o d i ra c c o lta c o m p e te n te p e r te r rit o rio e p r e v ia a p p o s ita c o n v e n z io n e . Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 23 di 44
  • 25. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1.9 DEPOSITO TEMPORANEO soggetto, unicamente, al registro di carico e scarico ed al divieto di miscelazione. Le condizioni di mantenimento sono illustrate nella figura 2. Fig. 2 -CO ND IZIO NI P ER IL DEP O SITO TEM PO RAN EO D EI R IFIUTI Rifiuti Rifiuti Pericolosi Non Pericolosi Asporto Asporto Asporto bim estrale annuale trim estrale o in stab ilim enti o d ep osito siti nelle isole deposito < 10 m c m inori < 20 m c D eposito com unque no n superiore a 1 anno R EQU ISITI: -p oliclorodibenzendiossine , p oliclorodibenzenfurani, po liclorodiben zen feno li < 2,5 ppm; O BB LIGH I: -po liclorod ifenili, - Co m pilazion e del registro p oliclorotrifenili < 25 pp m ; di carico / scarico; -D eposito per tip i om og enei: - Com un icaz io ne annu ale divieto di m iscelazione; m od ello unico (M UD ) -R ispetto delle no rm e di sicurezz a, di im ballagg io e di etich ettatu ra dei rifiuti pericolosi. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 24 di 44
  • 26. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 1.10 ONERI E RESPONSABILITA’ DEI PRODUTTORI E DETENTORI 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonchè dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità: a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 Km e quantità eccedenti le 25 tonnellate. e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall art.16 D.Lgs. n.22/97. 3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione rifiuto controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. 4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 25 di 44
  • 27. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 2. PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 2.1 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE RIFIUTO (C.E.R.) Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) in vigore dal 1° gennaio 2002 è articolato come quello originario, in 20 classi o capitoli (cosiddetto codice a due cifre ), la cui denominazione, però, in alcuni casi risulta parzialmente variata. Le singole classi (o capitoli) sono a loro volta suddivise in un numero variabile di sottoclassi (o sottocapitoli; codice a quattro cifre ). Ai fini della corretta attribuzione del codice (codice finale del rifiuto= sei cifre), seguire i seguenti criteri: 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese diverse combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. 2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all attività identificata al precedente punto 1. Lo schema rappresentato nella figura 3, esplicita il procedimento di attribuzione del codice da attribuire al rifiuto. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 26 di 44
  • 28. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Il rifiuto da Fig. 3 -PROCEDIMENTO catalogare DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE appartiene ad una delle 'famiglie' dei SI capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20? può essergli attribuito un NO codice appropriato? (esclusi codici 99) appartiene ad una delle 'famiglie' dei capitoli 13, 14, 15 ? SI SI NO può essergli attribuito un NO codice SI appropriato? può essergli attribuito un codice SI CODICE appropriato del capitolo 16 ? NO ricominciare considerando anche i codici 99 Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 27 di 44
  • 29. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 2.2 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI Con il nuovo catalogo, per tutta una serie di rifiuti la classificazione come pericolosi o meno richiede (anche) un accertamento analitico o comunque è correlata all effettiva presenza di concreti fattori di pericolosità. Nel CER 2002 i rifiuti contrassegnati nell elenco con un asterisco sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non siano rifiuti domestici. In sintesi: tutti i rifiuti contrassegnati da asterisco e descritti o individuati in ragione della presenza di una o più, specifiche o generiche, sostanze pericolose (esempio: << contenente mercurio>>, ovvero << contenente metalli pesanti>>, ovvero ancora << contenente sostanze pericolose>>) devono essere classificati pericolosi (anche attribuendovi i relativi codici) solo se quella o quelle sostanze superano la concentrazioni limite fissate nell art. 2 della decisione 2000/532/CE come sostituito dalla decisione 2001/118/CE. Decisione 2000/532/CE mod. e integrata dalla Decisione 2001/118/CE Articolo 2 Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità < 55°C (**) - una o più Sost. Class. come molto tossiche in Concent. Totale > 0,1% - una o più Sost. Class. come tossiche in Concent. Totale > 3% - una o più Sost. Class. come nocive in Concent. Totale > 25% - una o più Sost. Corrosive Class. come R35 in Concent. Totale > 1% - una o più Sost. Corrosive Class. come R34 in Concent. Totale > 5% - una o più Sost. Irritanti Class. come R41 in Concent. Totale > 10% - una o più Sost. Irritanti Class. come R36,R37,R38 in Concent. Totale > 20% - una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat.1 o 2) in Concentrazione > 0,1% - una Sost. riconosciuta come Cancerogena (cat. 3) in Concentrazione > 0,1% - una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat.1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > 0,5% - una Sost. riconosciuta come Tossica per il ciclo riproduttivo (cat. 3) classificata come R60 o R61 in concentrazione > 5% - una Sost. Mutagena della cat.1 o 2 class. come R46 in Concentrazione > 0,1% - una Sost. Mutagena della cat. 3 class. come R40 in Concentrazione > 1% (*) L espressione sostanza tossica per il ciclo riproduttivo è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE. (**) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE. La figura 4, illustra i criteri per l individuazione dei rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 28 di 44
  • 30. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Fig. 4 -INDIVIDUAZIONE CER 2002 DEI RIFIUTI PERICOLOSI codici con codici senza asterisco asterisco il rifiuto è descritto senza riferimenti a in ragione della presenza esempio sostanze pericolose di sostanze pericolose 16 01 13 * 16 01 11 * liquidi per freni pastiglie per freni contenenti amianto esempi 16 01 14 * liquidi antigelo contenenti Analisi sostanze pericolose oltre i limiti entro i limiti dell'art.2 dec. dell'art.2 dec. 2000/532/CE 2000/532/CE il rifiuto il rifiuto il rifiuto è il rifiuto è non è non è pericoloso pericoloso pericoloso pericoloso gli deve essere 16 01 12 attribuito un'altro codice i rifiuti pastiglie per domestici sono freni diverse da comunque non ... 16 01 11 16 01 15 pericolosi liquidi antigelo esempi diversi da quelli ... 16 01 14 Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 29 di 44
  • 31. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 2.3 CONTENUTO E MODALITA’ OPERATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI Viene di seguito riportata la sequenza logica delle operazioni e delle verifiche da effettuare per la corretta gestione dei rifiuti prodotti da attività e/o da lavorazioni. 2.3.1 Classificazione del rifiuto: • eventuale esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti; • rifiuto urbano, • rifiuto urbano pericoloso, • rifiuto speciale assimilato agli urbani, • rifiuto speciale assimilato agli urbani pericoloso, • rifiuto speciale, • rifiuto speciale pericoloso. Fare riferimento al flusso schema di figura 4 (pag.26) per l individuazione dei rifiuti pericolosi. 2.3.2 Deposito temporaneo: I rifiuti prodotti nel sito possono essere stoccati provvisoriamente in attesa del conferimento a recupero o a smaltimento con l obbligo di rispettare: • la verifica delle condizioni per il deposito temporaneo (fig. 2 - pag. 21); • le norme tecniche di sicurezza; • il divieto di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi. La figura 2 schematizza le condizioni necessarie per effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nel sito. 2.3.3 Scelta della modalità di recupero o smaltimento del rifiuto: • autosmaltimento (previa comunicazione alla Provincia per i rifiuti non pericolosi, con relativa iscrizione all apposito registro provinciale e versamento del diritto di iscrizione annuale oppure autorizzazione della Regione - o Provincia delegata - per quelli pericolosi, con relativa iscrizione all albo gestione rifiuti), • conferimento a terzi abilitati, • conferimento al Servizio pubblico con apposita convenzione, • esportazione, con i relativi obblighi di legge prescritti. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 30 di 44
  • 32. MANUALE GESTIONE RIFIUTI 2.3.4 Registrazione del carico e dello scarico del rifiuto: • codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER; • utilizzo del registro numerato, per tutte le tipologie di rifiuti; • compilazione del registro entro 10 gg dal carico (produzione del rifiuto) e dallo scarico (cessione del rifiuto). La scheda della figura 5, schematizza le modalità di compilazione e tenuta del registro di carico / scarico. 2.3.5 Formulario di identificazione Compilazione del formulario di identificazione, quando il trasporto dei rifiuti è affidato a Terzi oppure quando è effettuato con mezzi propri in quantità superiori a 30 kg o litri al giorno. Il formulario non è previsto per rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico. Controllo del ricevimento di una copia del formulario - firmata dal destinatario come attestazione dell avvenuto recupero o smaltimento - nei tempi prescritti (3 mesi o 6 mesi per i rifiuti esportati) e, in caso di mancato ricevimento, obbligo di comunicazione alla Provincia o alla Regione per i rifiuti esportati. La scheda della figura 6 schematizza gli obblighi relativi alla compilazione del formulario di identificazione. 2.3.6 Comunicazione annuale per il Catasto dei rifiuti con il MUD: • codifica di ogni rifiuto prodotto, come da Catalogo Europeo Rifiuti CER; • obbligo di compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, per i produttori di rifiuti pericolosi; • scadenza 30 aprile di ogni anno (o data stabilita da specifico Decreto Ministeriale). obbligo di comunicazione annuale non riguarda i rifiuti conferiti al Servizio pubblico di raccolta. 2.3.7 Verifica della documentazione obbligatoria prescritta per trasportatori, recuperatori e smaltitori. Il sito - quando cede i propri rifiuti a terzi per il trasporto, il recupero o lo smaltimento - deve controllare la completezza dei documenti richiesti dalla legge per gli operatori. In particolare: (1) Per la cessione di rifiuti individuati e avviati a recupero con procedure semplificate : § il trasportatore deve essere iscritto alla sezione regionale dell albo gestione rifiuti; § il recuperatore deve avere comunicato alla Provincia competente l esercizio delle attività di recupero, deve essere iscritto nell apposito registro provinciale e deve avere pagato i relativi diritti di iscrizione. (2) Per la cessione di rifiuti avviati a smaltimento o ad altre forme autorizzate di recupero (non individuate tra quelle con procedure semplificate ): § il trasportatore deve essere iscritto all albo gestione rifiuti; Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 32 di 44
  • 33. MANUALE GESTIONE RIFIUTI § lo smaltitore deve essere autorizzato dalla Regione competente (o Provincia delegata), deve essere iscritto all albo gestione rifiuti (se gestisce un impianto di titolarità di terzi) e deve avere pagato la garanzia finanziaria. 2.3.8 Iscrizione all'albo gestione rifiuti Il sito è tenuto all'iscrizione all'albo nel caso in cui trasporti con propri mezzi i rifiuti pericolosi prodotti in quantità superiori a 30 kg o 30 l al giorno. Fig. 5 – REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI PRODOTTI Principali Contenuti Responsabilità CHE COSA CHI / QUANDO Entro 10 gg Origine e dalla caratteristiche del produzione Produttore, rifiuto (eventuale Produttore, del rifiuto e detentore classe di dallo scarico pericolosità) del medesimo Data di carico Destinazione o di scarico Integrazione con formulario Quantità identificazione (estremi seriali e numerici) I fogli del registro devono essere numerati La Circolare 4 agosto 1998 (n. GAB/DEC/812/98), esplicita e dettaglia tutti gli aspetti inerenti la compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 33 di 44
  • 34. MANUALE GESTIONE RIFIUTI Fig. 6 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI Principali Contenuti CHE COSA Produttore, Data detentore Origine e Quantità caratteristiche del rifiuto 4 copie: 1 rimane al sito, Trasportatore, 1 rimane al destinatario - trasportatore; Percorso 1 rimane al destinatario finale; 1 deve essere ritornata al sito firmata dal Integrazione destinatario entro 3 con il registro mesi. In caso di mancato di carico / ricevimento, il sito deve scarico dare comunicazione alla (estremi seriali Provincia. e numerici) I fogli del formulario devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro o Camera di Commercio e annotati sul registro IVA Acquisti (con gli estremi seriali e numerici del formulario) INVENTARIO GENERALE DI SCARTI E RIFIUTI Gli scarti e rifiuti più comunemente prodotti, sono riportati nella seguente tabella. E un elenco non esaustivo, predisposto con lo scopo di facilitare l identificazione, la codifica e la descrizione dei rifiuti prodotti. Nella prima colonna è indicata la descrizione di uso comune del rifiuto generato, mentre nella seconda è riportata la descrizione con riferimento agli elenchi di legge (C.E.R.), in forma più estesa ed la relativa codifica nella terza colonna. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 34 di 44
  • 35. MANUALE GESTIONE RIFIUTI DESCRIZIONE DI USO COMUNE DESCRIZIONE CON RIFERIMENTO AGLI ELENCHE DI LEGGE CODICE C.E.R. Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in carta e cartone 15 01 01 Imballaggi in plastica Imballaggi in plastica 15 01 02 Imballaggi in legno Imballaggi in legno 15 01 03 Imballaggi in metallo Imballaggi metallici 15 01 04 Imballaggi in materiali misti Imballaggi in materiali misti 15 01 06 Imballaggi in vetro Imballaggi in vetro 15 01 07 Lampade e tubi fluorescenti Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21* Inchiostri di scarto contenenti o non Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose 08 03 12* solventi alogenati Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12 08 03 13 Toner per stampa esaurito Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose 08 03 17* Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 08 03 18 App.e macchinari fuori uso (frigoriferi, Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da 16 02 13* computer, telecamere, ecc.) quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 App. fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 14 1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc. Manuale Ambiente GR-M-rev.00 USO INTERNO Pagina 35 di 44