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STUDIO LEGALE ASSOCIATO
La circolazione internazionale delle opere d’arte: la recente riforma.
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Convegno «Arte e diritto: misteri e certezze» Camera Civile di Monza
Sporting Club Monza, 12 giugno 2018
Beni culturali: ovvero, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e le altre
cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
civiltà
(art. 2 del Codice dei beni culturali, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; il «Codice»)
Quali opere?
(1) di appartenenza pubblica; ovvero dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (art. 10 co. 1 e 2 Codice), incluse le
raccolte dei musei, gli archivi e le raccolte librarie: beni culturali ex lege (salvo che, di
massima, attraverso l’apposito procedimento di verifica dell’interesse culturale previsto
dall’art. 12 Codice, non si riconosca l’inesistenza di tale interesse inerente al bene)
(2) di appartenenza privata (art. 10 co. 3 Codice), inclusi archivi, raccolte librarie, le
collezioni e le cose che presentano un interesse «particolarmente importante» a causa del loro
riferimento con la storia ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni:
beni culturali in forza dell’apposito provvedimento di dichiarazione dell’interesse
culturale avviato dal Soprintendente e dichiarata da parte del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali previsto dall’art. 13 e ss. Codice
Tutela e valorizzazione dei beni culturali; comporta alcune limitazioni (al diritto di proprietà):
(i) divieto di distruzione, danneggiamento o usi non compatibili con il carattere storico o
artistico del bene;
(ii) diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di vendita;
(iii) facoltà di ispezione da parte della Soprintendenza al fine di accertare lo stato di
conservazione e di custodia del bene;
(iv) divieto di uscita definitiva per alcune opere (pubbliche o private se vincolate in quanto di
particolare interesse) o solo previa autorizzazione (beni non vincolati o particolari);
(v) condizioni di uscita temporanea per alcune opere per esposizioni, mostre o manifestazioni;
(vi) …
La protezione accordata ai beni culturali
Sono soggette a disposizione espressamente richiamate le seguenti tipologie di
cose:
(i) affreschi, stemmi, graffiti, ecc.;
(ii) studi d’artista;
(iii) aree pubbliche;
(iv) fotografie la cui riproduzione risalga ad oltre 25 anni;
(v) mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;
(vi) ….
… e cose oggetto a specifiche disposizioni
E’ esclusa dalla protezione accordata ai beni culturali la produzione artistica più
recente (art. 10 co. 5 Codice).
Scopo: non porre limiti eccessivi alla libertà dell’artista e alla commerciabilità
delle opere dell’ingegno, pregiudicando di fatto gravemente gli interessi economici
dell’autore per i limiti posti dal Codice alla libera circolazione sul mercato dei beni
culturali.
Limitazione delle opere protette
Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
entrata in vigore il 29 agosto 2017: introdotto rilevanti modifiche al Codice
+ norme di attuazione: (i) indirizzi di carattere generale per la valutazione del
rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione; (ii) decreti attuativi.
La recente riforma
(1) innalzamento della soglia temporale di esclusione dalla protezione delle
opere di autore non più vivente da 50 anni a 70 anni
dies a quo: salvo non si conosca data esatta, 31 dicembre dell’anno di realizzazione
- previsione immediatamente efficace
- conforme ad altri paesi (Spagna 100 anni, Francia opere presenti da 50 anni sul
territorio francese, …)
Novità più significative
(2) introduzione una soglia di valore (per le opere oltre i 70 anni): € 13.5000
cosa si intende per valore? diverse proposte: se recentemente venduto; prezzo netto; se
tentata vendita all’asta, media tra stima minima e massima; valore dell’assicurazione; …
chi lo attesta? diverse proposte: parte, esperto terzo, esperti accreditati in apposito albo, …
- in attesa del decreto di attuazione
- soglia prevista in altri paesi, ma più alta (per i dipinti, UK sterline 180.000, Francia €
150.000, …)
art. 10 co. 5 Codice: beni esclusi dalla tutela: ... non sono soggette alla disciplina
del presente titolo i beni culturali privati o pubblici «che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni», nonché le cose che
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della
Nazione «che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre 50 anni»
come cambia la nuova disciplina
art. 65 co. 3 Codice: è soggetta ad autorizzazione «l’uscita definitiva dal territorio
della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse
culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad
oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B,
numero 1 [reperti archeologici, incunaboli, manoscritti, …], sia superiore ad euro
13.500; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino
interesse culturale; c) delle cose rientranti … [fotografie di oltre 25 anni, i mezzi di
trasporto di più di 75 anni, gli strumenti scientifici di più di 50]»
art. 68 Codice: chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica
le cose indicate sopra, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di
esportazione, indicando, per ciascuna di esse, il valore venale, per ottenere
l’attestato di libera circolazione [autorizzazione amministrativa]. L’ufficio - entro 3
giorni, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i
successivi 10 giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti; - entro 40
giorni, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato
giudizio l’attestato di libera circolazione (con validità quinquennale e redatto in tre
originali)
art. 70 Codice: l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al
rilascio o al diniego dell’attestato, può proporre al Ministero l’acquisto
coattivo del bene per il valore indicato nella denuncia; se rinuncia, può acquistarlo
la Regione. Il mancato acquisto non pregiudica la possibilità di negare il rilascio
dell’attestato e di promuovere il procedimento per la dichiarazione di interesse
culturale
L’interessato può evitare l’acquisto, rinunciando all’uscita del bene e ritirarlo.
Diniego dell’attestato di libera circolazione: deve essere sostenuto da adeguata
argomentazione e da relazioni di supporto sviluppate in maniera esaustiva, con
motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati e l’associazione ad uno o più dei
principi di rilevanza definiti dalla nuova circolare (D.M. 6.12.2017 Rep.537):
(i) qualità artistica dell’opera; (ii) rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); (iii) rilevanza
della rappresentazione; (iv) appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico,
archeologico, monumentale; (v) testimonianza particolarmente significativa per la storia
del collezionismo; (vi) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico,
storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione
e/o provenienza straniera.
Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva: «a) delle cose di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera d) [le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni]; b) delle
cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro
13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1» (art. 65 co. 4
Codice).
«Nei casi di cui al co. 4 [uscita non soggetta ad autorizzazione], l’interessato ha
l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione […],
che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione,
secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di
esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’art. 10, co. 3,
lettera d-bis [interesse eccezionale], avvia il procedimento di cui all’art. 14
[dichiarazione dell’interesse culturale], che si conclude entro 60 giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione» (art. 65 co. 4 Codice).
autocertificazione: spetta all’interessato dare prova dei requisiti tramite
presentazione di una dichiarazione sostitutiva
- atto unilaterale recettizio
- uffici competenti dovrebbero rilasciare tempestivamente esemplare timbrato
(mera ricevuta con data certa)
(1) E’ fatta salva la possibilità di limitare la circolazione delle opere di autore di
autore non più vivente la cui esecuzione risalga tra 50 e 70 anni fa
(indipendentemente dal valore economico) «che presentano un interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per
l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione».
Criticità
(2) La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o
l’importazione da un Paese terzo degli stessi beni per la cui esportazione deve
essere autorizza (art 65 co. 3 Codice) «sono certificati, a domanda, dall’ufficio di
esportazione. I certificati di avvenuta spedizione (c.d. CAS) e di avvenuta importazione (c.d.
CAI) sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a
comprovarne la provenienza …» (art. 72 Codice).
L’art 72 Codice può applicarsi alle opere realizzate tra 50 e 70 anni (beni
«liberi», salvo eccezionale interesse)?
(3) Esportazione extra UE: coordinamento con Regolamento (CEE) n. 3911 del
9.12.1992 («Reg») che disciplina la licenza per esportazione a livello europeo
(soglia di valore 150.000 per dipinti oltre 50 anni).
prevale Codice: Reg si applica solo per opere oltre 70 anni (ferma soglia valore) /
prevale Reg: licenza sempre prevista per opere oltre 50 anni (ferma soglia valore).
• uffici si concentrano solo su
opere più «importanti»
• meno opere «boccate»
(perdono 50% del valore)
• maggiore circolazione per
opere più giovani
• rapporto più snello e pro-
cittadini
• si evita paradosso del «giallo
Mondadori» del 1964.
• se opere fuori dall’Italia, meno
turisti
• più opere escluse dalla tutela
(potranno così essere distrutte,
adibite ad usi impropri,
restaurate senza controllo)
• «furbizia» nelle dichiarazioni
Grazie per l’attenzione!
Via Bigli, 2 – 20121 Milano
Tel. +39.02.303049 Fax +39.02.76281352
gilberto.cavagna@negri-clementi.it
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La circolazione internazionale delle opere d'arte: la recente riforma

  • 1. NEGRI-CLEMENTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO La circolazione internazionale delle opere d’arte: la recente riforma. Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana Convegno «Arte e diritto: misteri e certezze» Camera Civile di Monza Sporting Club Monza, 12 giugno 2018
  • 2. Beni culturali: ovvero, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2 del Codice dei beni culturali, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; il «Codice») Quali opere?
  • 3. (1) di appartenenza pubblica; ovvero dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (art. 10 co. 1 e 2 Codice), incluse le raccolte dei musei, gli archivi e le raccolte librarie: beni culturali ex lege (salvo che, di massima, attraverso l’apposito procedimento di verifica dell’interesse culturale previsto dall’art. 12 Codice, non si riconosca l’inesistenza di tale interesse inerente al bene)
  • 4. (2) di appartenenza privata (art. 10 co. 3 Codice), inclusi archivi, raccolte librarie, le collezioni e le cose che presentano un interesse «particolarmente importante» a causa del loro riferimento con la storia ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni: beni culturali in forza dell’apposito provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale avviato dal Soprintendente e dichiarata da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dall’art. 13 e ss. Codice
  • 5. Tutela e valorizzazione dei beni culturali; comporta alcune limitazioni (al diritto di proprietà): (i) divieto di distruzione, danneggiamento o usi non compatibili con il carattere storico o artistico del bene; (ii) diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di vendita; (iii) facoltà di ispezione da parte della Soprintendenza al fine di accertare lo stato di conservazione e di custodia del bene; (iv) divieto di uscita definitiva per alcune opere (pubbliche o private se vincolate in quanto di particolare interesse) o solo previa autorizzazione (beni non vincolati o particolari); (v) condizioni di uscita temporanea per alcune opere per esposizioni, mostre o manifestazioni; (vi) … La protezione accordata ai beni culturali
  • 6. Sono soggette a disposizione espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (i) affreschi, stemmi, graffiti, ecc.; (ii) studi d’artista; (iii) aree pubbliche; (iv) fotografie la cui riproduzione risalga ad oltre 25 anni; (v) mezzi di trasporto aventi più di 75 anni; (vi) …. … e cose oggetto a specifiche disposizioni
  • 7. E’ esclusa dalla protezione accordata ai beni culturali la produzione artistica più recente (art. 10 co. 5 Codice). Scopo: non porre limiti eccessivi alla libertà dell’artista e alla commerciabilità delle opere dell’ingegno, pregiudicando di fatto gravemente gli interessi economici dell’autore per i limiti posti dal Codice alla libera circolazione sul mercato dei beni culturali. Limitazione delle opere protette
  • 8. Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) entrata in vigore il 29 agosto 2017: introdotto rilevanti modifiche al Codice + norme di attuazione: (i) indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione; (ii) decreti attuativi. La recente riforma
  • 9. (1) innalzamento della soglia temporale di esclusione dalla protezione delle opere di autore non più vivente da 50 anni a 70 anni dies a quo: salvo non si conosca data esatta, 31 dicembre dell’anno di realizzazione - previsione immediatamente efficace - conforme ad altri paesi (Spagna 100 anni, Francia opere presenti da 50 anni sul territorio francese, …) Novità più significative
  • 10. (2) introduzione una soglia di valore (per le opere oltre i 70 anni): € 13.5000 cosa si intende per valore? diverse proposte: se recentemente venduto; prezzo netto; se tentata vendita all’asta, media tra stima minima e massima; valore dell’assicurazione; … chi lo attesta? diverse proposte: parte, esperto terzo, esperti accreditati in apposito albo, … - in attesa del decreto di attuazione - soglia prevista in altri paesi, ma più alta (per i dipinti, UK sterline 180.000, Francia € 150.000, …)
  • 11. art. 10 co. 5 Codice: beni esclusi dalla tutela: ... non sono soggette alla disciplina del presente titolo i beni culturali privati o pubblici «che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 70 anni», nonché le cose che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione «che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni» come cambia la nuova disciplina
  • 12. art. 65 co. 3 Codice: è soggetta ad autorizzazione «l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1 [reperti archeologici, incunaboli, manoscritti, …], sia superiore ad euro 13.500; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti … [fotografie di oltre 25 anni, i mezzi di trasporto di più di 75 anni, gli strumenti scientifici di più di 50]»
  • 13. art. 68 Codice: chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate sopra, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, per ciascuna di esse, il valore venale, per ottenere l’attestato di libera circolazione [autorizzazione amministrativa]. L’ufficio - entro 3 giorni, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi 10 giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti; - entro 40 giorni, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio l’attestato di libera circolazione (con validità quinquennale e redatto in tre originali)
  • 14. art. 70 Codice: l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato, può proporre al Ministero l’acquisto coattivo del bene per il valore indicato nella denuncia; se rinuncia, può acquistarlo la Regione. Il mancato acquisto non pregiudica la possibilità di negare il rilascio dell’attestato e di promuovere il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale L’interessato può evitare l’acquisto, rinunciando all’uscita del bene e ritirarlo.
  • 15. Diniego dell’attestato di libera circolazione: deve essere sostenuto da adeguata argomentazione e da relazioni di supporto sviluppate in maniera esaustiva, con motivazioni puntuali, riferimenti bibliografici aggiornati e l’associazione ad uno o più dei principi di rilevanza definiti dalla nuova circolare (D.M. 6.12.2017 Rep.537): (i) qualità artistica dell’opera; (ii) rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo); (iii) rilevanza della rappresentazione; (iv) appartenenza ad un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale; (v) testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo; (vi) testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.
  • 16. Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva: «a) delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d) [le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni]; b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1» (art. 65 co. 4 Codice).
  • 17. «Nei casi di cui al co. 4 [uscita non soggetta ad autorizzazione], l’interessato ha l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione […], che le cose da trasferire all’estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l’autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all’art. 10, co. 3, lettera d-bis [interesse eccezionale], avvia il procedimento di cui all’art. 14 [dichiarazione dell’interesse culturale], che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione» (art. 65 co. 4 Codice).
  • 18. autocertificazione: spetta all’interessato dare prova dei requisiti tramite presentazione di una dichiarazione sostitutiva - atto unilaterale recettizio - uffici competenti dovrebbero rilasciare tempestivamente esemplare timbrato (mera ricevuta con data certa)
  • 19. (1) E’ fatta salva la possibilità di limitare la circolazione delle opere di autore di autore non più vivente la cui esecuzione risalga tra 50 e 70 anni fa (indipendentemente dal valore economico) «che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Criticità
  • 20. (2) La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo degli stessi beni per la cui esportazione deve essere autorizza (art 65 co. 3 Codice) «sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione. I certificati di avvenuta spedizione (c.d. CAS) e di avvenuta importazione (c.d. CAI) sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza …» (art. 72 Codice). L’art 72 Codice può applicarsi alle opere realizzate tra 50 e 70 anni (beni «liberi», salvo eccezionale interesse)?
  • 21. (3) Esportazione extra UE: coordinamento con Regolamento (CEE) n. 3911 del 9.12.1992 («Reg») che disciplina la licenza per esportazione a livello europeo (soglia di valore 150.000 per dipinti oltre 50 anni). prevale Codice: Reg si applica solo per opere oltre 70 anni (ferma soglia valore) / prevale Reg: licenza sempre prevista per opere oltre 50 anni (ferma soglia valore).
  • 22. • uffici si concentrano solo su opere più «importanti» • meno opere «boccate» (perdono 50% del valore) • maggiore circolazione per opere più giovani • rapporto più snello e pro- cittadini • si evita paradosso del «giallo Mondadori» del 1964. • se opere fuori dall’Italia, meno turisti • più opere escluse dalla tutela (potranno così essere distrutte, adibite ad usi impropri, restaurate senza controllo) • «furbizia» nelle dichiarazioni
  • 23. Grazie per l’attenzione! Via Bigli, 2 – 20121 Milano Tel. +39.02.303049 Fax +39.02.76281352 gilberto.cavagna@negri-clementi.it www.negri-clementi.it