1. Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
Autonomia privata
e ordinamento giuridico
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 1
2. AUTONOMIA PRIVATA
Potere di autodisciplina che
l’ordinamento riserva al singolo per
regolare i propri interessi
Fondamento e limiti dell’AP derivano:
per lo sviluppo della personalità umana,
dall’art. 2 Cost. e,
per la sfera dei rapporti patrimoniali,
dall’art. 41 Cost.
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 2
4. LIBERTÀ DI
NEGOZIARE
Libertà di decidere se
stipulare il negozio
giuridico
OBBLIGHI
LEGALI A
CONTRARRE
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 4
5. LIBERTÀ DI DETERMINARE IL
CONTENUTO DEL NEGOZIO
GIURIDICO
Art. 1322 comma I
Le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge
NORME IMPERATIVE: impediscono l’inclusione nel contratto
di clausole illecite o ne fissano parzialmente il contenuto
(inserzione di disciplina eteronoma)
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 5
6. LIBERTÀ DI CREARE SCHEMI NEGOZIALI
ATIPICI
Art. 1322 comma II
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico
MERITEVOLEZZA
Divieti in alcuni ambiti caratterizzati da tipicità
ad es. famiglia e successioni
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 6
7. DISCIPLINA LEGISLATIVA
DELL’AUTONOMIA PRIVATA
LIBRO IV
Delle obbligazioni
TIT II TIT III
Dei contratti in Dei singoli
generale contratti
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 7
8. CONTRATTO
• Art. 1321 c.c.: il contratto è l’accordo di due o
più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
• Strumento con cui i privati definiscono l’assetto
dei loro interessi di natura patrimoniale
• Contratto come
1. Specie di negozio giuridico
2. Accordo, nasce dall’incontro di due volontà
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 8
9. ACCORDO
ACCORDO
Reciproco
Reciproco
consenso
consenso
in ordine
in ordine
al programma
al programma
contrattuale
contrattuale
FORMA
FORMA
Tecnica di
Tecnica di
ELEMENTI
ELEMENTI
comunicazione
comunicazione
OGGETTO
OGGETTO ESSENZIALI sociale per
Prestazione ESSENZIALI sociale per
Prestazione DEL
DEL manifestare
manifestare
Contenuto del
Contenuto del CONTRATTO la volontà
CONTRATTO la volontà
regolamento
regolamento (Art. 1325 c.c.)
(Art. 1325 c.c.)
contrattuale
contrattuale
Bene
Bene
CAUSA
CAUSA
Funzione
Funzione
economico
economico
individuale
individuale
(causa
(causa
in concreto)
in concreto)
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 9
10. CARATTERISTICHE DEL
CONTRATTO
DUE O PIÙ PARTI PATRIMONIALITÀ
accordo del rapporto oggetto del
Bi o Plurilaterale contratto
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 10
11. CONTRATTO E NEGOZIO
GIURIDICO
• Il Codice disciplina solo il contratto, manca una disciplina
specifica per la categoria dei negozi giuridici
•Ciò non sminuisce l’importanza del negozio giuridico
•Art. 1324 c.c.: salvo diversa disposizione di legge, le norme
che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili,
per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale
•Il termine “atti” è da intendersi come sinonimo di “negozi
giuridici” che pertanto non risultano del tutto privi di disciplina
in sede codicistica
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 11
12. PRINCIPALI
CLASSIFICAZIONI
DEI CONTRATTI
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 12
13. CONTRATTI
TIPICI o ATIPICI o
NOMINATI INNOMINATI
previsti da una Non è prevista
disciplina legislativa una disciplina
specifica specifica
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 13
14. In relazione CONTRATTI
alla causa
A TITOLO A TITOLO
ONEROSO GRATUITO
L’acquisto La parte
del diritto acquisisce
presuppone un vantaggio
un sacrificio senza alcun
correlativo sacrificio
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 14
15. CONTRATTI
DI SCAMBIO ASSOCIATIVI
La prestazione La prestazione
di ciascuno di ciascuno è diretta
è a vantaggio al conseguimento
della controparte di uno scopo comune
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 15
16. CONTRATTI
In
relazione
alla
struttura
BILATERALI PLURILATERALI
Contratti stipulati Contratti stipulati
tra due parti tra più parti
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 16
17. CONTRATTI
COMMUTATIVI ALEATORI
Contratti connotati Contratti in cui
dalla certezza dei manca la certezza
reciproci dei reciproci
sacrifici sacrifici
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 17
18. CONTRATTI
Sinallagma
genetico o
funzionale
A PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE CON OBBLIGAZIONI
Un sinallagma lega A CARICO
le attribuzioni DEL SOLO
patrimoniali a carico PROPONENTE
e a vantaggio Manca il sinallagma o
delle parti nesso di reciprocità
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 18
19. CONTRATTI
A FORMA LIBERA A FORMA VINCOLATA
Contratti che possono Contratti per i quali la legge
essere conclusi prevede l’utilizzo
nella forma prescelta di una forma determinata
dalle parti ad substantiam
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 19
20. CONTRATTI
In relazione
al perferzionamento
CONSENSUALI REALI
Si perfezionano con Richiedono,
il semplice consenso oltre al consenso,
o accordo delle parti la consegna del bene
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 20
21. In CONTRATTI
relazione
agli effetti
A EFFICACIA
A EFFICACIA
REALE
OBBLIGATORIA
Realizzano il risultato
Obbligano le parti
voluto per effetto
a realizzare il risultato
del solo
voluto
consenso
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 21
22. CONTRATTI
In relazione
all’esecuzione
A ESECUZIONE DI DURATA
ISTANTANEA La prestazione
La prestazione si ripete periodicamente
è concentrata o è continua
in un dato momento nel tempo
pedrazzi@jus.unibs.it v0.4/22 22