Presentazione sulla dematerializzazione dei contratti alla luce del CAD, della riforma del Codice del consumo e del Provvedimento del Garante privacy sulla biometria
2. Documento informatico
• La rappresentazione informatica di atti, fatti o
documenti rilevanti
• Genus molto ampio: vi rientrano tutti i
documenti informatici
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3. Funzioni della forma
• Principio di libertà della forma
Probatoria
Serietà dell’intento
• Commercio elettronico e regole sovranazionali
(es. common law)
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4. Dicotomia CAD/Codice del consumo
• Il CAD disciplina documento informatico e
firme in maniera formalistica, per finalità che
non sono precipuamente destinate ai rapporti
tra privati
• Vendite a distanza/Commercio elettronico
Due pilastri fondamentali (asimmetrie
informative)
Obblighi di informazione preliminari
Recesso
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5. D. Lgs. D.lgs. 21/2014
• Recepimento della direttiva 2011/83/UE
• Si applica a tutti i contratti BtoC, inclusi i
contratti per la fornitura di acqua, gas,
elettricità o teleriscaldamento, anche da
parte di prestatori pubblici
• Non copre, inter alia, attività d’azzardo, servizi
finanziari, aventi ad oggetto beni immobili,
viaggi e vacanze “tutto compreso”
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6. Obblighi di informazione
(Art. 49 Cod. Cons.)
• caratteristiche principali dei beni o servizi
• identità del professionista
• indirizzo, telefono, fax, e-mail (ove disponibili)
• prezzo totale (IVA inclusa) + spese aggiuntive
• costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione
a distanza
• modalità di pagamento, consegna, esecuzione
• recesso + costo per la restituzione
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7. Informazioni ulteriori
• esistenza e condizioni dell'assistenza
postvendita al consumatore
• durata del contratto o modalità per il recesso
• la funzionalità del contenuto digitale,
comprese le misure applicabili di protezione
tecnica
• codici di condotta
• meccanismi extra-giudiziali di reclamo
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8. E-commerce/Contratti a distanza
• Gli obblighi di informazione stabiliti nella
presente sezione si aggiungono agli obblighi
di informazione contenuti nel decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, e nel decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni,
e non ostano ad obblighi di informazione
aggiuntivi previsti in conformità a tali
disposizioni
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9. Modalità di conclusione
• Quando un contratto a distanza deve essere
concluso per telefono, il professionista deve
confermare l'offerta al consumatore, il quale e'
vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo
averla accettata per iscritto
• In tali casi il documento informatico può essere
sottoscritto con firma elettronica ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82
• Quale firma elettronica?
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10. Recesso
• Entro 14 gg. (non più 10) dalla conclusione per
i contratti di servizi ovvero dall’acquisizione
del bene
• Non è necessario motivare il recesso
• In caso di omessa comunicazione al
consumatore dell’informazione sull’esistenza
del diritto di recesso si passa dagli attuali 60
gg. dalla conclusione del contratto e da 90 gg.
dalla consegna del bene a dodici mesi
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11. Esercizio del diritto di recesso
• utilizzare il modulo tipo di recesso
• presentare una qualsiasi altra dichiarazione
esplicita della sua decisione di recedere dal
contratto
• non è richiesta alcuna forma di sottoscrizione
• libertà delle forme
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12. Sufficiente un click?
• Sì, per la conclusione del contratto
• No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non
hanno effetto “se non sono specificatamente
approvate per iscritto”
• Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della
validità di una clausola vessatoria contenuta in un
modulo contrattuale on line occorre la specifica
sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego
della firma digitale da parte dell’aderente
• Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c.
Facebook
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13. Forma e…
• Non è sufficiente un click, che non è riconducibile
ad alcuna firma elettronica/digitale del CAD
• Firma elettronica avanzata/firma digitale sono
equivalenti alla sottoscrizione autografa
• Il click non è firma elettronica semplice – insieme
dei dati in forma elettronica che sono associati ad
altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica
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14. …sostanza
• Obiettivo della sottoscrizione è rendere
edotto/consapevole il contraente
• Il click potrebbe non garantire questo livello di
consapevolezza
• Anche la semplice apposizione “tipografica”
del proprio nome e cognome potrebbe
assolvere a tale funzione
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15. Garante Privacy
• Linee Guida in tema di trattamento di dati per lo
svolgimento di indagini di customer satisfaction in
ambito sanitario
• Il Garante ritiene che sia sufficiente un semplice
flag apposto dall'utente su un'apposita casella di
approvazione, previa identificazione e
registrazione dell'utente
• http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/d
ocweb/-/docweb-display/docweb/1812910
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16. Contratti bancari
• Tribunale Reggio Emilia, sentenza 05.10.2011 n° 1503
• Per poter operare su strumenti finanziari derivati e warrant è necessario
integrare il contratto di negoziazione con il contenuto di cui all’art. 30,
comma 2, lett. e) del Regolamento Consob 11522/98, integrazione per la
quale è richiesta la forma scritta ad substantiam
• art. 11 del D.P.R. 445/2000, il quale, nel prevedere testualmente
che “i contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente
testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge” non solo non è
stato toccato dalla riforma di cui al D.Lgs. 10/2002, ma è stato poi
successivamente modificato dall’art. 4 del D.P.R. 137/2003, che ha
sostituito alle parole “firma digitale” quelle di “firma elettronica
qualificata” (che costituisce un terzo tipo di firma, equiparabile senza
dubbio, sul piano dell’efficacia giuridica, alla firma digitale) coordinando
così il testo della norma con le modifiche in precedenza apportate dallo
stesso D.Lgs. 10/2002.
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17. Grafometrie
• Due finalità
Fini di autenticazione (parere del gen .2013 +
provv. sett. 2013 + provv. gen. 2014)
Fini dichiarativi
Il soggetto che riceve la grafometria acquisisce
il dato grafometrico originario
il dato creato
In caso di fini dichiarativi – accesso solo eventuale
in caso di contestazione
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18. Utilizzo di firme grafometriche
• la pressione della penna
• la velocità con cui si esegue la firma
• • l’accelerazione durante la fase di scrittura
• • i tratti in cui la penna viene sollevata
durante l’apposizione della firma
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19. Garante privacy
• I dati acquisiti grazie al tablet vengono immediatamente
cifrati mediante un certificato simmetrico (così da
impedirne fin da subito la loro leggibilità in chiaro) e
successivamente ulteriormente cifrati tramite una chiave
pubblica relativa a un certificato digitale denominato
"certificato di protezione".
• I dati cifrati e incorporati nel documento vengono poi
"cancellati e sovrascritti dalla memoria (ram) del computer
utilizzato” così da rendere inaccessibile il dato biometrico in
chiaro.
• Conservazione dei dati raccolti
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20. Provvedimento 21 maggio 2014
• Working Group Article 29
• Autenticazione informatica
Rilevazione della vivezza dell’impronta
Cancellazione dei dati biometrici grezzi subito
dopo la loro raccolta
Tecniche crittografiche robuste per dispositivi
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21. Applicazione legge privacy
• Analisi dei rischi per i soggetti interessati
• Assecondare legittime esigenze organizzative
delle imprese
• Rispetto degli obblighi normativi (es.
notificazione, informativa, consenso, misure di
sicurezza)
• Esonero dall’art. 17 – richiesta verifica
preliminare e relative sanzioni: da 10k a 120k
(artt. 167, c. 2 + 162, c. 2)
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22. Grazie e arrivederci
Via dei Barbieri, 6
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