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Il Contratto
di
Appalto
Table of Content
Il contratto d’appalto
Caratteristiche del contratto d’appalto
Inadempimento dell’appaltatore e la
contestazione dei vizi
La risoluzione di diritto del contratto d’appalto
Il recesso nell’appalto
03
08
16
23
29
01 Il
Contratto di Appalto
Il Contratto di Appalto.
Art. 1655.
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera
o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Tramite il contratto di appalto, l’imprenditore, con l’organizzazione dei propri
mezzi, assume l’obbligazione del compimento di un’opera a fronte di un
corrispettivo in denaro.
Si tratta dunque di un contratto di risultato e non di attività. Inoltre, si distingue
dal contratto d’opera in quanto l’appaltatore non deve personalmente occuparsi
del compimento delle opere commissionate, ma servirsi delle propria
organizzazione e gestirla a tal fine. Tale contratto può avere ad oggetto tanto il
compimento di un’opera quanto essere un appalto di servizi.
Tipologie di Appalti
Appalto di
Lavori e Opere
Hanno ad oggetto l'esecuzione di un'attività il
cui risultato sarà una costruzione, una
ristrutturazione o la realizzazione di un'opera:
l'esecuzione di lavori nel comparto edilizio;
l'esecuzione e/o la progettazione esecutiva di
un'opera;
la realizzazione di un'opera che deve
corrispondere alle esigenze richieste.
Appalto di
Forniture
L'impresa non realizza, ma procura il bene
richiesto e lo utilizza a seconda delle necessità:
•l'acquisto di un prodotto;
•la locazione finanziaria del prodotto;
•la locazione o l'acquisto del prodotto con
riscatto dello stesso;
•la realizzazione di lavori di posa o di
installazione.
Appalto di
Servizi
Il codice appalti li chiama "concessioni di
servizi" poiché riconosce all'impresa il
diritto di gestire i servizi.
La concessione di servizi è una categoria
residuale, poiché comprende tutto ciò
che non rientra negli appalti di lavori o di
opere, né nelle forniture
Appalto
VS Vendita
Oggetto del contratto
L’appalto è finalizzato alla realizzazione di un’opera o di un
servizio verso un corrispettivo in danaro; la vendita è
finalizzata al trasferimento del diritto di proprietà di un bene dal
venditore all’acquirente con l’obbligo di consegna del bene
stesso ed il conseguente pagamento del prezzo.
Potere di controllo e verifica
Nell’appalto, al committente è riconosciuto il potere di controllo
e di verifica dell’attività cui l’appaltatore è tenuto così come
stabilisce l’art. 1662, II comma c.c., poteri che invece non sono
riconosciuti in materia di compravendita
Varianti in corso d’opera
Nell’appalto sono previste le c.d. “varianti in corso d’opera” e
cioè la possibilità che l’oggetto del contratto subisca delle
modifiche nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale
ed anche il pagamento del prezzo tramite s.a.l. ossia i c.d.
pagamenti previsti a stato avanzamento lavori.
01
02
03
Appalto
L’esecuzione dell'opera
commissionata avviene
mediante una organizzazione
di media o grande impresa cui
l'obbligato è preposto.
Contratto d’Opera
L’esecuzione dell’opera
commissionata avviene con il
prevalente lavoro dell’obbligato,
anche se coadiuvato da
componenti della sua famiglia o
da qualche collaboratore,
secondo il modulo organizzativo
della piccola impresa.
Appalto
VS Contratto d’Opera
02 Caratteristiche del
Contratto di Appalto
Forma del contratto
Il contratto d’appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso
anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto
la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto
pubblico.
La stipulazione di un contratto di appalto in forma orale, tuttavia,
porrebbe i contraenti in particolare difficoltà nella circostanza in
cui sorgessero controversie, motivo per cui, in ogni caso, appare
senza dubbio preferibile adottare la forma scritta.
Obbligazioni del
Committente
Appalto a “corpo” o a
“forfait”
Il compenso è stabilito per tutta
l’opera nel suo complesso
considerata, senza computo
metrico.
Appalto a misura
Il compenso è stabilito per ogni
singolo intervento e per le relative
quantità (per esempio al metro
quadro, per numero di beni forniti,
come numero di porte e finestre,
per ogni singola attività, come
demolizione e ricostruzione,
trasporto rifiuti etc.).
L’obbligazione principale è il pagamento del compenso:
01 02
Modalità di
Pagamento
Art. 1665, co. 5
L’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando
l’opera è accettata dal committente.
01 Versamento di un
acconto iniziale
S.A.L. (Stati
Avanzamento Lavori)
02
03 Svincolo delle ritenute
a garanzia
Obbligazioni dell’
Appaltatore
Esecuzione dell’opera a regola
d’arte
01
L’obbligazione dell’appaltatore è un’obbligazione di risultato:
02
Verifica della correttezza del progetto e delle
indicazioni del direttore dei lavori e del committente
03 Pagamento dei crediti dei lavoratori
La prestazione
dell’appaltatore è indivisibile
L’obbligazione gravante sull’appaltatore è indivisibile, salvo che
le parti non abbiano voluto suddividere le prestazioni. In questo
caso non si avrà un singolo contratto di appalto, ma un unico
oggetto di un singolo contratto sarà suddiviso in più oggetti di più
contratti.
Non rappresenta un’eccezione a tale regola la pattuizione di cui
all’articolo 1666 del codice civile.
Tale articolo prevede la possibilità che, in vantaggio
dell’appaltatore, la verifica dell’opera compiuta avvenga per
singole partite e così anche il pagamento sia effettuato da parte
del committente proporzionalmente alla parte dell’opera eseguita.
Tale pagamento farà in questo caso presumere l’accettazione
della parte dell’opera pagata, ma è ammessa prova contraria da
parte del committente.
La consegna e accettazione dell’opera
01
Il committente, prima di ricevere la consegna,
ha diritto di verificare l’opera compiuta
04
Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera,
questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto
alla verifica.
05
Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha
diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è
accettata dal committente.
02
La verifica deve essere fatta dal
committente appena l’appaltatore lo mette
in condizione di poterla eseguire
03
Se il committente tralascia di procedere alla
verifica senza giusti motivi, ovvero non ne
comunica il risultato entro un breve termine,
l’opera si considera accettata.
03 L’inadempimento
dell’appaltatore e la
contestazione dei vizi
Inadempimento dell’appaltatore e
risoluzione giudiziale dell’appalto
Il contratto di appalto consente al committente l’utilizzo dei rimedi
risolutori generali, così come previsti dagli articoli 1453 e seguenti
del codice civile, non senza qualche particolarità.
La natura indivisibile della prestazione dell’appaltatore determina
infatti che anche un inadempimento parziale dell’appaltatore
corrisponda di fatto ad un inadempimento totale. L’accoglimento
avente ad oggetto la domanda di risoluzione giudiziale del
contratto dispenserà il committente dal pagamento del
corrispettivo dovuto. Ove si tratti di un appalto avente ad oggetto
la costruzione od il restauro di un immobile, la parte di opera
eseguita sul fondo altrui dall’appaltatore rimarrà di proprietà del
proprietario del fondo stesso, secondo i principi dell’accessione
(articolo 936 del codice civile).
La difformità o i vizi
dell’opera: rimedi speciali
Anche al di fuori dei casi di inadempimento, i rimedi risolutori
specificamente previsti dal legislatore nell’ambito del contratto di
appalto presentano delle peculiarità.
L’articolo 1668 del codice civile prevede infatti un rimedio per il caso
di difformità o vizi dell’opera. Nel caso questi non siano tali da
rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, l’appaltatore
dovrà, alternativamente, eliminarli a proprie spese o ridurre il proprio
corrispettivo.
Nel caso invece le difformità o i vizi siano tali da renderla inadatta
alla propria funzione, il committente potrà legittimamente domandare
la risoluzione dell’appalto.
Si configura, quindi, vizio o una difformità quando la parte di opera
mancante non avrebbe potuto far esplicare all’opera la funzione
propria, individuabile sebbene non autonoma, a causa appunto di un
vizio generale.
Art. 1667 – Difformità e vizi
dell’opera
1. "L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i
vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente
ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui
conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso,
non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore”
2. “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare
all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni
dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se
l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha
occultati”
3. “L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal
giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto
per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché
le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta
giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni
dalla consegna”.
Art. 1668 - Le azioni a tutela
del committente
1. “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano
eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo
sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento
del danno nel caso di
2. “Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da
renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il
committente può chiedere la risoluzione del contratto”.
Se l’opera non è terminata non trovano applicazione le disposizioni ex artt. 1667 e 1668
1. “Quando si tratta di edifici o di altre cose
immobili destinate per loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l’opera, per vizio del suolo o per
difetto della costruzione, rovina in tutto o in
parte, ovvero presenta evidente pericolo di
rovina o gravi difetti, l’appaltatore è
responsabile nei confronti del committente e
dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta”.
2. “Il diritto del committente si prescrive in un
anno dalla denunzia”.
I vizi gravi Art. 1669 – Rovina e
difetti di cose immobili
Art.art. 1667 o
Art. 1669 c.c.?
Art. 1669 - vizio grave
La natura della responsabilità è
extracontrattuale.
L’azione può essere promossa
dal committente o dal suo
avente causa, nei confronti non
solo dell’appaltatore, ma anche
di tutti gli altri soggetti
corresponsabili (cfr. i c.d.
protagonisti dell’appalto).
01 02
Art. 1667 - vizio non
grave
La natura della responsabilità è
contrattuale.
Il committente (e solo il
committente) può agire nei soli
confronti dell’appaltatore.
04 La risoluzione di diritto del
Contratto di appalto
La risoluzione di diritto del
Contratto di appalto
01
In alcuni casi sarà possibile che il contratto di appalto si risolva in assenza
di una domanda giudiziale in tal senso. Il codice prevede tre ipotesi di questo
tipo.
La clausola risolutiva
espressa
02
Diffida ad adempiere
03 Il decorso del termine
essenziale
Diffida ad adempiere
Alla risoluzione di diritto dello stesso contratto di appalto sarà
possibile addivenire mediante un inadempimento conseguente a
diffida ad adempiere. Il committente adempiente avrà la facoltà
di inviare tale lettera di diffida all’appaltatore, assegnando allo
stesso un termine congruo non inferiore a quindici giorni per il
compimento (di alcune) delle opere pattuite.
Ove anche in seguito a tale diffida l’appaltatore risulti
inadempiente, il contratto di appalto si risolverà di diritto. Non vi
sarà quindi la necessità di una domanda giudiziale, mentre, il
giudice potrà eventualmente limitarsi all’accertamento
dell’avvenuta risoluzione.
Clausola risolutiva espressa
La risoluzione del contratto d’appalto opererà di diritto anche nella
circostanza in cui sia stata pattuita una clausola risolutiva
espressa.
Questo avverrà quando i contraenti abbiano previsto la risoluzione
al verificarsi di determinate circostanze di grave inadempimento
(articolo 1456 del codice civile).
Il decorso del termine
essenziale
Ultima circostanza in cui la risoluzione opererà di diritto sarà con il
decorso del termine essenziale. Il termine essenziale è tale
quando debba ritenersi oggettivamente essenziale per una delle
parti (articolo 1457 del codice civile).
L’Accessione per il caso
di risoluzione del
contratto
La regola generale in tema di risoluzione
deve essere coordinata, in caso di
costruzione immobiliare sul suolo del
committente (dunque di appalto di
lavori edili), con la disciplina
dell’accessione: le opere fatte sul
suolo del proprietario saranno di
proprietà del proprietario del terreno
per accessione.
In caso di risoluzione contro
l’appaltatore, il committente dovrà
pagare all’appaltatore soltanto il valore
dei materiali utilizzati e il prezzo della
mano d’opera. A sua scelta il
committente potrà decidere di pagare
l’aumento del valore apportato al
fondo.
05 Il recesso nell’appalto
Il recesso unilaterale
del committente
L’articolo 1373: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale
facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”.
In deroga a tale norma si inserisce il diritto di recesso ad nutum del committente previsto
all’articolo 1671: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata
l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle
spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”.
La norma ammette dunque che il committente possa recedere quando vuole, senza
preavviso, e anche se è già iniziata l’esecuzione dell’opera. Non è necessaria l’accettazione
del recesso da parte dell’appaltatore né che il recesso venga giustificato dal committente.
Sorge in capo al committente infatti un diritto potestativo che è direttamente connessa al
legame fiduciario che si instaura tra committente e appaltatore.
La norma ha una portata molto vasta tale da poter ricomprendere l’ipotesi di recesso per il
comportamento inadempiente dell’appaltatore.
Gli effetti del recesso
Tra gli effetti, con riguardo al recesso ad nutum, c’è la corresponsione
dell’indennizzo all’appaltatore che possiamo dividere nelle seguenti somme di
denaro:
• il rimborso del costo sostenuto per i lavori già eseguiti;
• la copertura delle spese già effettuate per acquistare e trasportare i materiali
necessari all’esecuzione dell’opera, anche se non ancora utilizzati;
• una somma risarcitoria pari al guadagno che l’appaltatore avrebbe conseguito
se non avesse perso il lavoro.
L’esercizio del recesso non esclude la possibilità per il committente di pretendere
il risarcimento dei danni qualora ne abbia subiti a causa di inadempimento
dell’appaltatore.
La parte dell’opera già eseguita diviene di proprietà del committente il quale può
chiedere il risarcimento dei danni anche per i vizi e le difformità dell’opera
eseguita in parte.
Variazioni del progetto nel corso
dell’opera
L’articolo 1660 del codice civile disciplina il recesso quando si verificano
variazioni necessarie e di notevole entità del progetto in corso d’opera.
L’appaltatore può esercitare il suo diritto di recesso “Se l’importo delle variazioni
supera il sesto del prezzo complessivo convenuto” e in tal caso “può ottenere,
secondo le circostanze, un’equa indennità”.
La norma prosegue, al terzo comma, disciplinando il recesso del committente. Il
dettato normativo è il seguente: “Se le variazioni sono di notevole entità, il
committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo
indennizzo”. Presupposto fondamentale, dunque, è che le variazioni siano di
notevole entità.
La morte dell’appaltatore come causa
di recesso del committente
Articolo 1674:“Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del
contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi
dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del
servizio”.
Diversamente dall’ipotesi di recesso prevista dall’articolo 1671, nell’ipotesi di
morte dell’appaltatore sussiste un giustificato motivo di recesso. Non si tratta
dunque di recesso ad nutum. Le conseguenze di tale recesso saranno quindi
meno gravose per il committente che, se invece intenderà proseguire il rapporto
con gli eredi, dovrà esprimere agli stessi volontà in tal senso.
THE END

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  • 2. Table of Content Il contratto d’appalto Caratteristiche del contratto d’appalto Inadempimento dell’appaltatore e la contestazione dei vizi La risoluzione di diritto del contratto d’appalto Il recesso nell’appalto 03 08 16 23 29
  • 4. Il Contratto di Appalto. Art. 1655. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Tramite il contratto di appalto, l’imprenditore, con l’organizzazione dei propri mezzi, assume l’obbligazione del compimento di un’opera a fronte di un corrispettivo in denaro. Si tratta dunque di un contratto di risultato e non di attività. Inoltre, si distingue dal contratto d’opera in quanto l’appaltatore non deve personalmente occuparsi del compimento delle opere commissionate, ma servirsi delle propria organizzazione e gestirla a tal fine. Tale contratto può avere ad oggetto tanto il compimento di un’opera quanto essere un appalto di servizi.
  • 5. Tipologie di Appalti Appalto di Lavori e Opere Hanno ad oggetto l'esecuzione di un'attività il cui risultato sarà una costruzione, una ristrutturazione o la realizzazione di un'opera: l'esecuzione di lavori nel comparto edilizio; l'esecuzione e/o la progettazione esecutiva di un'opera; la realizzazione di un'opera che deve corrispondere alle esigenze richieste. Appalto di Forniture L'impresa non realizza, ma procura il bene richiesto e lo utilizza a seconda delle necessità: •l'acquisto di un prodotto; •la locazione finanziaria del prodotto; •la locazione o l'acquisto del prodotto con riscatto dello stesso; •la realizzazione di lavori di posa o di installazione. Appalto di Servizi Il codice appalti li chiama "concessioni di servizi" poiché riconosce all'impresa il diritto di gestire i servizi. La concessione di servizi è una categoria residuale, poiché comprende tutto ciò che non rientra negli appalti di lavori o di opere, né nelle forniture
  • 6. Appalto VS Vendita Oggetto del contratto L’appalto è finalizzato alla realizzazione di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro; la vendita è finalizzata al trasferimento del diritto di proprietà di un bene dal venditore all’acquirente con l’obbligo di consegna del bene stesso ed il conseguente pagamento del prezzo. Potere di controllo e verifica Nell’appalto, al committente è riconosciuto il potere di controllo e di verifica dell’attività cui l’appaltatore è tenuto così come stabilisce l’art. 1662, II comma c.c., poteri che invece non sono riconosciuti in materia di compravendita Varianti in corso d’opera Nell’appalto sono previste le c.d. “varianti in corso d’opera” e cioè la possibilità che l’oggetto del contratto subisca delle modifiche nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale ed anche il pagamento del prezzo tramite s.a.l. ossia i c.d. pagamenti previsti a stato avanzamento lavori. 01 02 03
  • 7. Appalto L’esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto. Contratto d’Opera L’esecuzione dell’opera commissionata avviene con il prevalente lavoro dell’obbligato, anche se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa. Appalto VS Contratto d’Opera
  • 9. Forma del contratto Il contratto d’appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico. La stipulazione di un contratto di appalto in forma orale, tuttavia, porrebbe i contraenti in particolare difficoltà nella circostanza in cui sorgessero controversie, motivo per cui, in ogni caso, appare senza dubbio preferibile adottare la forma scritta.
  • 10. Obbligazioni del Committente Appalto a “corpo” o a “forfait” Il compenso è stabilito per tutta l’opera nel suo complesso considerata, senza computo metrico. Appalto a misura Il compenso è stabilito per ogni singolo intervento e per le relative quantità (per esempio al metro quadro, per numero di beni forniti, come numero di porte e finestre, per ogni singola attività, come demolizione e ricostruzione, trasporto rifiuti etc.). L’obbligazione principale è il pagamento del compenso: 01 02
  • 11. Modalità di Pagamento Art. 1665, co. 5 L’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente. 01 Versamento di un acconto iniziale S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori) 02 03 Svincolo delle ritenute a garanzia
  • 12. Obbligazioni dell’ Appaltatore Esecuzione dell’opera a regola d’arte 01 L’obbligazione dell’appaltatore è un’obbligazione di risultato: 02 Verifica della correttezza del progetto e delle indicazioni del direttore dei lavori e del committente 03 Pagamento dei crediti dei lavoratori
  • 13. La prestazione dell’appaltatore è indivisibile L’obbligazione gravante sull’appaltatore è indivisibile, salvo che le parti non abbiano voluto suddividere le prestazioni. In questo caso non si avrà un singolo contratto di appalto, ma un unico oggetto di un singolo contratto sarà suddiviso in più oggetti di più contratti. Non rappresenta un’eccezione a tale regola la pattuizione di cui all’articolo 1666 del codice civile. Tale articolo prevede la possibilità che, in vantaggio dell’appaltatore, la verifica dell’opera compiuta avvenga per singole partite e così anche il pagamento sia effettuato da parte del committente proporzionalmente alla parte dell’opera eseguita. Tale pagamento farà in questo caso presumere l’accettazione della parte dell’opera pagata, ma è ammessa prova contraria da parte del committente.
  • 14. La consegna e accettazione dell’opera 01 Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta 04 Se il committente riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. 05 Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente. 02 La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire 03 Se il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l’opera si considera accettata.
  • 15. 03 L’inadempimento dell’appaltatore e la contestazione dei vizi
  • 16. Inadempimento dell’appaltatore e risoluzione giudiziale dell’appalto Il contratto di appalto consente al committente l’utilizzo dei rimedi risolutori generali, così come previsti dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, non senza qualche particolarità. La natura indivisibile della prestazione dell’appaltatore determina infatti che anche un inadempimento parziale dell’appaltatore corrisponda di fatto ad un inadempimento totale. L’accoglimento avente ad oggetto la domanda di risoluzione giudiziale del contratto dispenserà il committente dal pagamento del corrispettivo dovuto. Ove si tratti di un appalto avente ad oggetto la costruzione od il restauro di un immobile, la parte di opera eseguita sul fondo altrui dall’appaltatore rimarrà di proprietà del proprietario del fondo stesso, secondo i principi dell’accessione (articolo 936 del codice civile).
  • 17. La difformità o i vizi dell’opera: rimedi speciali Anche al di fuori dei casi di inadempimento, i rimedi risolutori specificamente previsti dal legislatore nell’ambito del contratto di appalto presentano delle peculiarità. L’articolo 1668 del codice civile prevede infatti un rimedio per il caso di difformità o vizi dell’opera. Nel caso questi non siano tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, l’appaltatore dovrà, alternativamente, eliminarli a proprie spese o ridurre il proprio corrispettivo. Nel caso invece le difformità o i vizi siano tali da renderla inadatta alla propria funzione, il committente potrà legittimamente domandare la risoluzione dell’appalto. Si configura, quindi, vizio o una difformità quando la parte di opera mancante non avrebbe potuto far esplicare all’opera la funzione propria, individuabile sebbene non autonoma, a causa appunto di un vizio generale.
  • 18. Art. 1667 – Difformità e vizi dell’opera 1. "L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore” 2. “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati” 3. “L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
  • 19. Art. 1668 - Le azioni a tutela del committente 1. “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di 2. “Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto”. Se l’opera non è terminata non trovano applicazione le disposizioni ex artt. 1667 e 1668
  • 20. 1. “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta”. 2. “Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. I vizi gravi Art. 1669 – Rovina e difetti di cose immobili
  • 21. Art.art. 1667 o Art. 1669 c.c.? Art. 1669 - vizio grave La natura della responsabilità è extracontrattuale. L’azione può essere promossa dal committente o dal suo avente causa, nei confronti non solo dell’appaltatore, ma anche di tutti gli altri soggetti corresponsabili (cfr. i c.d. protagonisti dell’appalto). 01 02 Art. 1667 - vizio non grave La natura della responsabilità è contrattuale. Il committente (e solo il committente) può agire nei soli confronti dell’appaltatore.
  • 22. 04 La risoluzione di diritto del Contratto di appalto
  • 23. La risoluzione di diritto del Contratto di appalto 01 In alcuni casi sarà possibile che il contratto di appalto si risolva in assenza di una domanda giudiziale in tal senso. Il codice prevede tre ipotesi di questo tipo. La clausola risolutiva espressa 02 Diffida ad adempiere 03 Il decorso del termine essenziale
  • 24. Diffida ad adempiere Alla risoluzione di diritto dello stesso contratto di appalto sarà possibile addivenire mediante un inadempimento conseguente a diffida ad adempiere. Il committente adempiente avrà la facoltà di inviare tale lettera di diffida all’appaltatore, assegnando allo stesso un termine congruo non inferiore a quindici giorni per il compimento (di alcune) delle opere pattuite. Ove anche in seguito a tale diffida l’appaltatore risulti inadempiente, il contratto di appalto si risolverà di diritto. Non vi sarà quindi la necessità di una domanda giudiziale, mentre, il giudice potrà eventualmente limitarsi all’accertamento dell’avvenuta risoluzione.
  • 25. Clausola risolutiva espressa La risoluzione del contratto d’appalto opererà di diritto anche nella circostanza in cui sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa. Questo avverrà quando i contraenti abbiano previsto la risoluzione al verificarsi di determinate circostanze di grave inadempimento (articolo 1456 del codice civile).
  • 26. Il decorso del termine essenziale Ultima circostanza in cui la risoluzione opererà di diritto sarà con il decorso del termine essenziale. Il termine essenziale è tale quando debba ritenersi oggettivamente essenziale per una delle parti (articolo 1457 del codice civile).
  • 27. L’Accessione per il caso di risoluzione del contratto La regola generale in tema di risoluzione deve essere coordinata, in caso di costruzione immobiliare sul suolo del committente (dunque di appalto di lavori edili), con la disciplina dell’accessione: le opere fatte sul suolo del proprietario saranno di proprietà del proprietario del terreno per accessione. In caso di risoluzione contro l’appaltatore, il committente dovrà pagare all’appaltatore soltanto il valore dei materiali utilizzati e il prezzo della mano d’opera. A sua scelta il committente potrà decidere di pagare l’aumento del valore apportato al fondo.
  • 28. 05 Il recesso nell’appalto
  • 29. Il recesso unilaterale del committente L’articolo 1373: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”. In deroga a tale norma si inserisce il diritto di recesso ad nutum del committente previsto all’articolo 1671: “Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno”. La norma ammette dunque che il committente possa recedere quando vuole, senza preavviso, e anche se è già iniziata l’esecuzione dell’opera. Non è necessaria l’accettazione del recesso da parte dell’appaltatore né che il recesso venga giustificato dal committente. Sorge in capo al committente infatti un diritto potestativo che è direttamente connessa al legame fiduciario che si instaura tra committente e appaltatore. La norma ha una portata molto vasta tale da poter ricomprendere l’ipotesi di recesso per il comportamento inadempiente dell’appaltatore.
  • 30. Gli effetti del recesso Tra gli effetti, con riguardo al recesso ad nutum, c’è la corresponsione dell’indennizzo all’appaltatore che possiamo dividere nelle seguenti somme di denaro: • il rimborso del costo sostenuto per i lavori già eseguiti; • la copertura delle spese già effettuate per acquistare e trasportare i materiali necessari all’esecuzione dell’opera, anche se non ancora utilizzati; • una somma risarcitoria pari al guadagno che l’appaltatore avrebbe conseguito se non avesse perso il lavoro. L’esercizio del recesso non esclude la possibilità per il committente di pretendere il risarcimento dei danni qualora ne abbia subiti a causa di inadempimento dell’appaltatore. La parte dell’opera già eseguita diviene di proprietà del committente il quale può chiedere il risarcimento dei danni anche per i vizi e le difformità dell’opera eseguita in parte.
  • 31. Variazioni del progetto nel corso dell’opera L’articolo 1660 del codice civile disciplina il recesso quando si verificano variazioni necessarie e di notevole entità del progetto in corso d’opera. L’appaltatore può esercitare il suo diritto di recesso “Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto” e in tal caso “può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità”. La norma prosegue, al terzo comma, disciplinando il recesso del committente. Il dettato normativo è il seguente: “Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo”. Presupposto fondamentale, dunque, è che le variazioni siano di notevole entità.
  • 32. La morte dell’appaltatore come causa di recesso del committente Articolo 1674:“Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell’appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell’appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera o del servizio”. Diversamente dall’ipotesi di recesso prevista dall’articolo 1671, nell’ipotesi di morte dell’appaltatore sussiste un giustificato motivo di recesso. Non si tratta dunque di recesso ad nutum. Le conseguenze di tale recesso saranno quindi meno gravose per il committente che, se invece intenderà proseguire il rapporto con gli eredi, dovrà esprimere agli stessi volontà in tal senso.