Il progressivo abbassamento delle soglie di redditività delle imprese agrituristiche è un fenomeno complesso, ma legato anche al peso crescente della pressione fiscale in ambito locale. Emblematico è il caso della tassa rifiuti, chiamata prima Tarsu, poi Tia, quindi Tares, ora Tari, arrivata ormai a livelli insopportabili, tanto da determinare come conseguenza un taglio della capacità ricettiva di tante aziende, realizzata a volte con il cofinanziamento di fondi europei, che chiudono stanze o che riducono i periodi di apertura. L’azienda agrituristica dovrebbe essere chiamata a pagare solo per i rifiuti effettivamente conferiti e non in base alla superficie dei fabbricati rurali. Serve una politica fiscale più equa, che non penalizzi le aziende agrituristiche attraverso tributi locali che sono estranei alla natura agricola di questa attività.
2. Consorzio Agrituristico Mantovano
Consorzio unitario con sede presso la
Camera di Commercio di Mantova con
attività di assistenza tecnica e di
promozione delle varie forme di turismo
rurale.
3. Consorzio Agrituristico Mantovano
Nasce nel 1998 da un gruppo di 9
imprenditrici, facenti parte di un progetto di
imprenditoria femminile denominato “Da
casalinga rurale a imprenditrice agrituristica”.
Oggi conta 300 aziende associate.
Modello francese: una rete locale di contadini
per ogni dipartimento, che ha sede e
riferimento presso le Chambres d’agriculture.
6. Tendenza
Secondo i dati della CGIA
(Confartigianato) di Mestre la fiscalità
locale è aumentata in 10 anni del 300%.
In particolare l’importo del servizio
smaltimento rifiuti è aumentato negli
ultimi 8 anni del 66%.
7. Cosa ci aspetta per il 2014: luc
L’imposta unica comunale (Iuc) si compone
dell’imposta municipale propria (Imu) di natura
propriamente patrimoniale dovuta dal
proprietario dell’immobile, escluse abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel contributo per servizi indivisibili
(Tasi), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui
rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
8. Tarsu, Tia, Tares, Tari
Cambia la denominazione ma l’unica cosa certa è
che ad ogni cambiamento cresce l’importo da
pagare.
L’imposta è commisurata prevalentemente alla
superficie però questo penalizza fortemente i
fabbricati rurali e non incentiva l’autosmaltimento
e i comportamenti virtuosi. Perdipiù, nel calcolo,
molti Comuni hanno inquadrato gli agriturismi
nella categoria alberghi ristoranti, pur
producendo minori rifiuti. Un peso crescente
dell’imposizione rischia di produrre una riduzione
della capacità ricettiva nel tentativo di ridurre gli
importi dovuti.
9. Un caso esemplare: Il Glicine di
Ostiglia, storico agriturismo
Anno 2003: € 299,00
Anno 2004: € 299,40
Anno 2005: € 1258,07
Anno 2006: € 1158,26
Anno 2007: € 4495,55
Anno 2008: € 2888,47
Anno 2009: € 2500,50
Anno 2010: € 2420,00
Anno 2011: € 2321,00
Anno 2012: € 2171,00
Anno 2013: € 2171,00 (di cui 415 € di Tia per 49 giorni di
apertura del ristoro)
10. Che fare? Cambiare il
regolamento comunale
Prendere contatti con l’amministrazione
comunale per cambiare del regolamento
comunale, per il riconoscimento della
natura agricola dell’agriturismo, per
l’inquadramento in una fascia autonoma e
per l’equiparazione delle stanze
dell’agriturismo alle stanze di una casa di
civile abitazione
Inviare nota scritta e poi chiedere un
incontro direttamente come aziende locali.
11. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
Al Signor Sindaco di ……………
Oggetto: applicazione della nuova tassa sui rifiuti e sui
servizi (Tares)
Egregio signor Sindaco,
con la presente desidero sottoporre alla
sua cortese attenzione la questione della applicazione delle tariffe
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che presenta pesanti
sperequazioni nei confronti delle aziende agrituristiche,
aggravando in modo insopportabile ed ingiustificato la pressione
fiscale.
Riteniamo, infatti, che l’assimilazione dell’agriturismo, ai fini del
D. Lgs 509/93, all’attività alberghiera ed in particolare alla
categoria alberghi e ristoranti sia errata per molteplici ragioni.
La legge quadro sull’agriturismo 5 dicembre 1985, n° 730 ed
anche la successiva legge quadro 20 febbraio 2006, n° 96, che
hanno introdotto l’agriturismo in Italia, hanno definito
l’agriturismo un’attività di sostegno all’agricoltura, consistente
12. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
nella ricezione e nell’ospitalità esercitata dagli imprenditori
agricoli attraverso l’utilizzazione di fabbricati non più al servizio
dell’azienda agricola, in un rapporto di complementarietà e di
connessione con l’azienda agricola.
Secondo gli orientamenti di tale normativa, ribadita da un’ampia
giurisprudenza, i locali adibiti ad uso agrituristico non perdono il
loro carattere rurale e la loro utilizzazione per l’esercizio
dell’attività agrituristica non comporta alcun cambio di
destinazione d’uso. In particolare la nuova legge quadro
sull’agriturismo (Legge 20 febbraio 2006, n° 96), all’articolo 2,
comma 5, specifica che “Ai fini del riconoscimento delle
diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della
priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito
proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito
agricolo”.La legge regionale della Lombardia, 5 dicembre 2008,
n° 31, all’articolo 155, comma 3, specifica che “Gli edifici
utilizzati ad uso agrituristico mantengono la destinazione
di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali”.
13. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
Si vedano a tal riguardo le sentenze della Corte di Cassazione n°
11076/06, 8849/05, 10280/04, 12142/02) e sentenza della Corte
Costituzionale n° 238/2009, con cu i si è stabilito, finalmente,
che la Tia è un tributo.
Nell’agriturismo i locali non sono stati concepiti razionalmente
per l’attività turistica ma sono oggetto di recupero di fabbricati
rurali dismessi, per cui, spesso, le superfici sono sovrabbondanti e
risulta difficile distinguere quelle che riguardano l’ospitalità da
quelle private. L’agriturismo, quindi, anche ai fini della
contribuzione comunale per il servizio di smaltimento rifiuti non
può essere equiparabile, per analogia, all’attività degli esercizi
pubblici e degli alberghi (circolare Regione Lombardia
21/10/1994). La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n°
2541, del 22/2/1990, ha sottolineato che l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività agrituristica “non determina l’esercizio
dell’attività alberghiera”. L’attività agrituristica si pone in
rapporto di connessione e di complementarietà rispetto a quella
agricola che rimane comunque principale in termini di tempo
lavoro.
14. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
A tal riguardo si richiama l’attenzione sulla risoluzione n°
4/QA/475/93, del 23/11/1993, del Ministero delle Finanze sui
problemi dell’Iciap. In tale risoluzione il Ministero delle Finanze
ribadì che “Se oggetto dell’impresa sono più attività, ai fini
dell’individuazione del settore di riferimento si deve avere
riguardo all’attività prevalente”. Per questo, nel caso della
nostra azienda è più che evidente, ai sensi della normativa
vigente, che l’attività prevalente sia quella agricola e non quella
agrituristica. Ne consegue che è illegittimo equiparare, ai fini
della tariffa in oggetto, l’agriturismo ad un esercizio pubblico di
ristoro o di alloggio. A tal riguardo si segnala che la Corte di
Cassazione, nel decidere un caso analogo a quello in esame, con
sentenza n° 8851/07, ha stabilito che “…all’attività di
agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere
applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella
per la utenza alberghiera….”
15. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
Alle stesse conclusioni è altresì pervenuta la Commissione
Tributaria Provinciale di Firenze che, con sentenza n° 82, del 12
maggio 2008, ha dichiarato illegittima l’applicazione agli
agriturismi della medesima tariffa di smaltimento rifiuti
prevista per l’attività alberghiera, dovendosi assimilare a tutti
gli effetti i locali destinati ad agriturismo ad abitazioni rurali.
Dello stesso avviso è stata di recente anche la Commissione
tributaria provinciale di Mantova.
Riteniamo, quindi, che, in difetto di più precise disposizioni
tariffarie del regolamento comunale, che riconoscano la specificità
dell’agriturismo, gli spazi utilizzati per tale attività debbano
ricadere nel regime proprio dell’abitazione agricola e non
dell’attività alberghiera o della ristorazione. A tal fine si richiama
la risoluzione del Ministero delle Finanze 30 dicembre 1996 n°
272/E che riconosce il ruolo attivo delle case coloniche
nell’autosmaltimento dei rifiuti biodegradabili, organici e vegetali,
con conseguente minor aggravio per il servizio pubblico.
16. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
Questo indirizzo è condiviso dalla più autorevole letteratura
amministrativa di cui si possono trasmettere in qualsiasi momento
ampi estratti.
Questo orientamento è condiviso anche dalla Commissione
tributaria provinciale di Mantova che con sentenza 188/02/11 del
16 maggio 2011, depositata il 1/06/2011 ha riconosciuto la
fondatezza di tale orientamento.
Pertanto, alla luce delle sopra citate considerazioni, con la
presente si richiede che in sede di aggiornamento del
regolamento comunale per l’applicazione della Tares si tenga
conto della specificità dell’agriturismo prevedendo espressamente
una categoria specifica per lo stesso, equiparata a quella agricola,
distinguendo, eventualmente, gli spazi adibiti a ristoro da quelli
adibiti ad ospitalità ed alloggio, che comportano una minore
produzione di rifiuti.
17. Che fare? Inviare una nota al
sindaco
L’introduzione di pesanti aggravi nell’applicazione della
Tares rischia di mettere in crisi le potenzialità di sviluppo
del turismo rurale, con conseguente riduzione della capacità
ricettiva. Per questo richiamiamo la sua attenzione sulle
modalità di applicazione di questo tributo esprimendo, sin
d’ora, piena disponibilità ad un confronto costruttivo.
La ringrazio per la cortese attenzione e le porgo i più
cordiali saluti.
Mantova, lì 5 agosto 2013
Il direttore
Marco Boschetti
18. Che fare? Cogliere le opportunità
offerte dal regolamento
Tutti i regolamenti comunali potevano
offrire riduzioni per attività inferiori ai 180
giorni, per insufficienza del servizio o per
adozione di strumenti quali il
compostaggio che possono ridurre il
conferimento di rifiuti.
19. Che fare? Novità legge di stabilità
La legge di stabilità offre ampia facoltà ai comuni sulle
riduzioni e sulle esenzioni.
Agevolazioni collegate alla capacità contributiva desunta
dall’indicatore della situazione economica del reddito
familiare(Isee).Articolo 1, commi 659 e 682 legge
147/2013.
Con il regolamento possono essere deliberate riduzioni
tariffarie che a differenza della Tares non sono più
soggette alla soglia massima del 30% o esenzioni concesse
per particolari situazioni in cui si presume che vi sia una
minore capacità di produzione di rifiuti. Tra i casi previsti
dalla legge vi sono anche i fabbricati rurali adibiti ad uso
domestico. Il consiglio comunale può decidere di far
ricadere queste riduzioni sull’intera platea dei contribuenti
purchè non eccedano li limite del 7%.
Le spese non coperte sono a carico della fiscalità generale.
20. Che fare? Ricorrere
Se il Comune non ci sente allora dobbiamo
adottare un’altra strategia.
O si ricorre al Tar contro l’adozione del
regolamento penalizzante ma i costi, oggi,
per ricorsi al Tar sono particolarmente alti
o si ricorre alla giustizia tributaria in tutti i
suoi gradi: Commissione tributaria
provinciale commissione tributaria
regionale, cassazione.
21. Che fare? Tempistica dei ricorsi
All’arrivo della fattura, prima di iniziare a pagare (perchè se
si paga vuol dire che si accetta l’imposizione oppure pagare
con riserva di recupero, presentare istanza al Comune e
all’ente incaricato del servizio per richiedere il ricalcolo.
Nel frattempo se non si paga arriva prima o poi la cartella
di Equitalia contro cui possiamo opporci entro 60 gg dal
ricevimento con ricorso alla commissione tributaria
provinciale. In questo caso si ha un costo di contributo
unificato (bollo) di 250 euro più spese legali ed è ovvio che
più si sale più aumentano i costi.
Per questo fare azione legale insieme perché la situazione
di diritto è uguale per tutti mentre quella di fatto è
certamente diversa l’uno dall’altro.
22. Sentenze precedenti
In questi anni le sentenze sono state molto contradditorie .
Nel nostro caso su 4 cause due sono state perse e due sono
state vinte.
Recentemente un gruppo di 20 albergatori di San Giovanni
Rotondo hanno ottenuto dal giudice tributario che le stanze
degli alberghi fossero equiparate ai fini Tarsu a quelle delle
case private. Il giudice ha riconosciuto che in albergo non si
ha una produzione di rifiuti maggiore.
Altrettanto hanno fatto la commissione tributaria
provinciale e regionale di Palermo che hanno ribadito
l’omologazione della tariffa Tarsu sugli alberghi a quella
sulle abitazioni private, concedendo una riduzione di 6 volte
della tariffa.
23. Sentenze precedenti
Con un’altra sentenza, il Consiglio di Stato, in
data 8 novembre 2011 depositata il 2 febbraio
2013, ha accolto il ricorso del comitato unitario
professionisti di Prato contro il Tar che aveva
dato ragione al Comune per l’applicazione agli
uffici professionali di tariffe Tia nella misura più
elevata, perché questa disparità non era
sostenuta da motivazioni plausibili ed imparziali.
In sostanza non si capiva quali erano stati i criteri
impiegati per far pagare di più agli uffici rispetto
ad una casa civile.
24. Imu
Per il 2014 l’Imu nel settore agricolo è stata oggetto delle
seguenti modifiche ad opera della legge di stabilità:
1)Per quanto riguarda i fabbricati strumentali (D 10)
l’articolo 1, comma 708, della legge di stabilità (L.
27712/2013 N° 147) ne prevede l’esenzione;
2) Per quanto concerne i terreni agricoli, nonché quelli non
coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti eIap, il
moltiplicatore ai fini della determinazione della base
imponibile è diminuito da 110 a 75. Questo comporterà
non una esenzione come è avvenuto nel 2013 ma una
riduzione dell’ammontare da pagare rispetto a quanto
versato nel 2012. Si pone quindi il problema di aggiornare
le rendite catastali in base alle coltivazioni effettivamente
implementate.
Quando e come si versa: in due rate di uguale importo,
scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. Versamento tramite
F24.
25. Tasi
Chi deve pagare? Chiunque possegga o detenga a
qualsiasi titolo fabbricati , ivi compresa l’abitazione
principale come definita ai fini Imu, aree scoperte nonché
edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione aree
scoperte pertinenziali, non operative, che non siano
occupate in via esclusiva. Devono pagare anche gli
affittuari, oltre ai proprietari.
Come si determina il tributo? la base imponibile è quella
prevista per l’applicazione dell’Imu. L’aliquota base è pari
all’1 per mille. Per il 2014 l’aliquota non può eccedere il 2,5
per mille. L’occupante non proprietario versa la Tasi nella
misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10% e il 305
dell’ammontare complessivo della Tasi.
26. Altre gabelle minori:
abbonamento speciale Rai
Gli importi e le categorie dell’abbonamento speciale Rai
sono stati definiti dalla legge 488 del 23/12/1999 e si
applicano alle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della
legge 217 del 17 maggio 1983 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n° 141 del 25/5/1983. “Sono strutture ricettive:
gli alberghi, i motel, i villaggi-albergo, le residenze
turistico- alberghiere i campeggi, i villaggi turistici, gli
alloggi agri-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case
e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli
per la gioventù, i rifugi per gli alpini”. E di seguito si
precisa che:
“Sono alloggi agri-turistici i locali situati in fabbricati rurali
nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori
agricoli”
27. La successiva nuova legge quadro sul turismo, la legge 135
del 29 marzo 2001 non definisce così dettagliatamente il
concetto di struttura ricettiva per cui da tempo il Consorzio
agrituristico mantovano ha richiesto alla Rai l’inserimento
di tutto l’agriturismo, indipendentemente dal numero degli
apparecchi televisivi posseduti, nella fascia contributiva più
bassa, la fascia E, anziché nella fascia D.
In mancanza di una qualsiasi risposta da parte della Rai noi
siamo dell’avviso che se si detiene un solo televisore si
debba versare gli importi previsti dalla fascia E. Sarà invece
nella fascia D se i televisori posseduti variano da 2 a 10.
Per il 2014 l’importo annuale dell’abbonamento
speciale Rai in fascia E è di 203,70, mentre in fascia
D è di 407,35.
Altre gabelle minori:
abbonamento speciale Rai
28. Altre gabelle minori: Consorzio
fonografici
Riguarda il versamento del compenso forfettario sui diritti
connessi al diritto d’autore (produttori discografici,
intepreti9 sempre in relazione con la trasmissione di opere
d’autore destinate al pubblico.
La riscossione dell’importo (80 euro) è affidata alla Siae in
cambio di un aggio ed è molto controversa. La convenzione
con la Siae non prevede che la Siae si occupi anche del
perseguimento di chi non paga ed il Consorzio fonografici
non ha strutture territoriali. Perdipiù il Consorzio fonografici
non associa tutti i fonografici.
Le sentenze contro questa gabella hanno il tratto comune
che non si trattava di diffusioni a scopo di lucro e che il tipo
di musica era irrilevante. Il luogo in cui si diffondeva musica
non era un esercizio pubblico o aperto al pubblico.