SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  38
Indicazioni
  nutrizionali
                  e
   sulla salute.


Stato dell’arte.




Seminario dell’avv. Daniele Pisanello




         Milano, 31 maggio 2012

       www.lexalimentaria.eu
      www.lexalimentraia.eu
Profilo del relatore

Daniele Pisanello – Titolare di LEX ALIMENTARIA STUDIO
LEGALE, Bologna e Lecce, (www.lexalimentaria.eu)
  Docente per EIPA (European Institute of Public Administration,
  Luxembourg),
  Docente presso Università di Bari (fac. di Giurisprudenza e di
  veterinaria) e di Napoli (Fac. Tecnologie Alimentari) nel campo della
  legislazione alimentare
  Professore a contratto e responsabile didattico del Master di I livello in
  Diritto Alimentare dell’Univ. di Torino, Fac. di Giurisprudenza (‘06-’07)
  Autore della monografia “Guida alla Legislazione alimentare -
  L’applicazione pratica, il controllo ufficiale, l’audit, le responsabilità, le
  sanzioni, l’etichettatura, la pubblicità” di Daniele Pisanello (a cura di),
  Claudio Biglia, Carlo Maria Pellicano, edizioni EPC Libri, 2010
  Autore per ItaliaOggi/AgricolturaOggi, Alimenti e Bevande e EU Food
  Law
                                                               2   Avv. Daniele Pisanello
Le proprietà salutifere: disciplina UE e nazionale
                                    Art. 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari
                                    1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono
Direttiva (CE) n. 2000/13                 destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione
                                          del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
                                            a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del
La direttiva
                                                  prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla
2000/13/CE impone(va) un                          identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,
divieto generale di attribuire ai                 sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul
prodotti alimentari proprietà                     modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto
medicamentose                                     stesso;
                                            b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che
indipendentemente dal loro
                                                  non possiede;
carattere ingannevole o
                                            c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede
meno.                                             caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti
                                                  alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
                                            d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a
                                                  prevenire, curare o guarire una malattia umana nè
  D.Lgs. n. 109/1992                              accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni
                                                  comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti
                                                  alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
   D.Lgs. n. 206/2005               2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la
                                          presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
   (Codice del consumo)
                                          La violazione di questa disposizione è
                                          punita con la sanzione amministrativa
                                             pecuniaria da € 3.000 a € 18.000
                                                                                    3     Avv. Daniele Pisanello
(segue)
                                    Art. 21.1 – Pratica commerciale ingannevole

Direttiva (CE) n. 2000/13           E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene
                                         informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto
                                         corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione
La direttiva
                                         complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il
2000/13/CE impone(va) un                 consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti
divieto generale di attribuire ai        elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad
prodotti alimentari proprietà            assumere una decisione di natura commerciale che non
medicamentose                            avrebbe altrimenti preso:
indipendentemente dal loro               a) l'esistenza o la natura del prodotto;
carattere ingannevole o                  b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua
meno.                                    disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la
                                         composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al
                                         consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data
                                         di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita'
                                         allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine
  D.Lgs. n. 109/1992                     geografica o commerciale o i risultati che si possono
                                         attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche
                                         fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
   D.Lgs. n. 206/2005                    (omissis)
   (Codice del consumo)              La violazione di questa disposizione è punita
                                      con la sanzione amministrativa pecuniaria
                                                 da € 5.000 a € 500.000
                                                                               4     Avv. Daniele Pisanello
(segue)


Direttiva (CE) n. 2000/13

La direttiva
2000/13/CE impone(va) un            Art. 21.3 –
divieto generale di attribuire ai   E' considerata scorretta la pratica commerciale che,
prodotti alimentari proprietà            riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la
medicamentose                            salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne
indipendentemente dal loro               notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le
                                         normali regole di prudenza e vigilanza.
carattere ingannevole o
meno.                               Art. 21.4 –
                                    E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che,
                                         in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed
                                         adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la
                                         loro sicurezza.
  D.Lgs. n. 109/1992
                                        La violazione di questa disposizione è
                                        punita con la sanzione amministrativa
   D.Lgs. n. 206/2005
                                          pecuniaria da € 50.000 a € 500.000
   (Codice del consumo)



                                                                           5     Avv. Daniele Pisanello
(segue)


Direttiva (CE) n. 2000/13            Reg. n.1924/2006        Reg.n. 1169/2011

 La direttiva                                           “l'inserimento volontario
 2000/13/CE impone(va) un                               di dichiarazioni
 divieto generale di attribuire ai                      nutrizionali relative alle
 prodotti alimentari proprietà                          proprietà salutari degli
 medicamentose                                          alimenti nelle etichette
 indipendentemente dal loro                             dovrebbe essere
 carattere ingannevole o                                conforme a quanto
 meno.                                                  stabilito nel regolamento
                                                        (CE) n. 1924/2006 del
                                                        Parlamento europeo e del
  D.Lgs. n. 109/1992                                    Consiglio, del 20 dicembre
                                                        2006, relativo alle
                                                        dichiarazioni nutrizionali e
  D.Lgs. n. 206/2005                                    sulla salute fornite sui
  (Codice del consumo)                                  prodotti alimentari”




                                                                  6    Avv. Daniele Pisanello
Il c.d. Regolamento CE n. 1924/2006




                                      7   Avv. Daniele Pisanello
Campo di applicazione della disciplina UE sui
                 claims
Si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni
commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei
prodotti alimentari forniti al consumatore finale.

Il regolamento si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti,
ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività

Il regolamento, come modificato nel 2008, non sembra distinguere tra prodotti
preconfezionati, sfusi, pre-incartati:
       Tuttavia si prevede che “Nel caso di alimenti non preconfezionati
       (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla
       vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e
       nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta
       dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo
       7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano….”
       Quindi il regolamento si dovrebbe applicare anche ai prodotti
       destinati alla ristorazione collettiva e ai pre-incartati, sebbene con
       alcune lievi deroghe
                                                                  8   Avv. Daniele Pisanello
Campo di applicazione della disciplina UE sui
             claims (2)

Il regolamento si applica cumulativamente alle disposizioni comunitarie
seguenti:
       a) direttiva 89/398/CEE e direttive adottate in materia di prodotti
       alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;
       b) direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in
       materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri
       sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali
       naturali;
       c) direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998,
       concernente la qualità delle acque destinate al consumo
       umano;
       d) direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari




                                                          9   Avv. Daniele Pisanello
Che cos’è una “indicazione” ai sensi del reg. n.
             1924/2006?

«indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non
obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale,
comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in
qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un
alimento abbia particolari caratteristiche;
       Per questo, le indicazioni sui prodotti contenenti fitosteroli,
       fitostanoli e i loro esteri, obbligatorie in base al Reg. n.
       608/2004, NON sono indicazione ai sensi del regolamento
       n. 1924/2006
       Forme:
     •     Etichetta
     •     Dispenser
     •     Materiale pubblicitario
     •     Pagine web
     •     Informazioni tramite QR code
                                                       10   Avv. Daniele Pisanello
Che cos’è un’indicazione nutrizionale?


«indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che
affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia
particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

    a) all'energia (valore calorico) e/o

    b) alle sostanze nutritive o di altro tipo




                                                    11   Avv. Daniele Pisanello
Che cos’è un’indicazione sulla salute?

    «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che
    affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto
    tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi
    componenti e la salute;

Indicazioni basate su    Indicazioni sulla       Indicazioni sulla
prove scientifiche       salute basate su        riduzione dei rischi di
generalmente             prove scientifiche      malattia (art. 14)
accettate e ben          recenti e/o che
comprese dal             includono una
consumatore medio        richiesta di
relative a               protezione di dati      Indicazioni sullo
• sviluppo e funzioni    riservati (art. 13.5,   sviluppo e la salute
dell’organismo;
                         art. 18)                dei bambini (art. 14)
•Funzioni psicologiche
e comportamentali
• Weigh management
(art. 13.1)
                                                         12   Avv. Daniele Pisanello
Caratteri generali della disciplina sulle
             indicazioni nutrizionali e sulla salute

Il reg. n. 1924/2006 ha avuto il merito (o il demerito, a seconda
dei punti di vista) di aver cristallizzato le condizioni di legittimità
dell’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute:

     Un numero chiuso, anche se in progressivo ampliamento;

       Requisiti prefissati:
     •   Generali (per tutte le indicazioni)
     •   Specifici
         • per le indicazioni nutrizionali
         • per le indicazioni sulla salute




                                                         13   Avv. Daniele Pisanello
Requisiti generali
                                Reg. 1169/2011
Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute non può:
       essere falso, ambiguo o fuorviante;
       dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza
       nutrizionale di altri alimenti;
       incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento;
     •     Caso “grassi e nornale assorbimento di vitamine liposolubili”
           (ID 679)
     •     Caso “sodio e normale funzione muscolare” (ID 359)
       affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e
       varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le
       sostanze nutritive;
       fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che
       potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia
       mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative,
       grafiche o simboliche.
                                                           14   Avv. Daniele Pisanello
Requisiti generali (2)

(profili nutrizionali)

dati scientifici comunemente accettati quanto all’effetto
nutrizionale dichiarato o anche solo sottointeso;

Presenza/assenza della sostanza nutritiva o di altro tipo in
quantità significativa e in forma bio-disponibile;

attendibilità di un consumo ragionevolmente significativo;

comprensione della formulazione della dicitura da parte
del “consumatore medio” (art. 5.2 reg. n. 1924/2006) -
permettere al consumatore medio di comprendere gli effetti
benefici secondo la formulazione dell’indicazione
                                                  15   Avv. Daniele Pisanello
Requisiti generali (3)
L’utilizzo di claims nutrizionali o sulla salute comporta l’obbligo
dell’etichettatura nutrizionale, ai sensi della direttiva 90/496/CEE
(recepita in Italia con d.lgs. 77/1993 n. 77), oggi “dichiarazione
nutrizionale” (Reg. 1169/2011).
        Claim nutrizionale su energia, proteine, carboidrati e grassi (“a
        ridotto contenuto calorico”)
       ►    Etichettatura nutrizionale con valore energetico, quantità di
            proteine, carboidrati e grassi (cd. Big 4).
        Claim nutrizionale su zuccheri, grassi saturi, fibre, sodio (“ricco di
        fibre”)
       ►    Etichettatura nutrizionale con valore energetico, quantità di
            proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre
            alimentari e sodio(cd. Big 8).
        Claim sulla salute (“ricco di calcio il calcio, contribuisce a rafforzare
        le ossa”)
       ►    etichettatura nutrizionale a 8 elementi e
       ►    indicazione nello stesso campo visivo della sostanza non
            presente nel Big8 (es. vitamine, minerali).           16  Avv. Daniele Pisanello
Indicazioni nutrizionali: requisiti specifici
Si possono impiegare solo quelle previste nell’allegato e conformi alle
condizioni di uso prescritte




                                                                Avv. Daniele Pisanello
Le indicazioni nutrizionali previste




                                       18   Avv. Daniele Pisanello
Requisiti specifici per le indicazioni nutrizionali
Si possono impiegare solo quelle previste nell’allegato e conformi alle
condizioni di uso prescritte
       Espressioni equipollenti (“per il consumatore”) sono ammesse;
     •    Esempio: l’impiego dell’indicazione “arricchito con vitamina”
     •    In questo caso è lo stesso legislatore, al considerando 21 del
          Reg. n. 1924/2006, ha stabilito l’equipollenza: “le indicazioni
          relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali «con …»,
          «reintegrato …», «aggiunto …» o «arricchito …» dovrebbero
          essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione «fonte di
          …»”.




                                                              19   Avv. Daniele Pisanello
Indicazioni nutrizionali comparative

L’indicazione di una differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel
valore energetico dà luogo a una indicazione nutrizionale comparativa
        Anche in questo caso, vale il principio di tassatività, cioè l’indicazione
        (comparativa) deve essere inclusa nell’allegato.
      •    A TASSO ACCRESCIUTO/ RIDOTTO
      •    A RIDOTTO CONTENUTO ENERGETICO
      •    LEGGERO o LIGHT

        La Commissione aveva proposto di ampliare lo spettro delle indicazioni
        comparative (anche intra-brand) con un sensibile abbassamento dei requisiti
        tecnici - proposta
      •     “ORA CONTIENE X% IN MENO DI ….” riferimento a energia, grassi,
            grassi saturi, sale/sodio e/o zucchero
            • bocciata dal Parlamento europeo




                                                                    20   Avv. Daniele Pisanello
Indicazioni nutrizionali comparative (2)

Art. 9 Reg. n. 1924/2006 prevede:
•    L’applicabilità – comunque - della direttiva 84/450/CEE;
•    confronto “soltanto tra alimenti della stessa categoria” per quantità omogenee;
      • Cosa si intende per “categoria di alimenti”? La Commissione ha proposto
           alcuni parametri (consigliati):
           •   fare riferimento al contenuto nutrizionale omogeneo
           •   occasioni di consumo (beni succedanei)
                •   Es. sarebbe contrario all’art. 9 comparare caratteristiche
                    nutrizionali del latte con quelle del burro;
  •     Confronto della composizione dell'alimento in questione con una gamma di
        alimenti della stessa categoria, privi di una composizione che consenta loro
        di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche.
        La comparazione deve essere significativa per il consumatore:
      •      Es. non è ammissibile “a tasso ridotto di grassi” sul pane perché ciò non
             ha pregio dal punto di vista nutrizionale;
  •     Indicazione della differenza quantitativa del nutriente o del valore energetico,
        in percentuale o in termini assoluti.

                                                                    21   Avv. Daniele Pisanello
Indicazioni sulla salute: condizioni specifiche

Essere espressamente autorizzate, cioè inserite nel registro
Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se
sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti
informazioni:
      a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed
      equilibrata e di uno stile di vita sano;
      b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo
      necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato;
      c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che
      dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e
      d) (eventualmente) un'appropriata avvertenza per i prodotti
      che potrebbero presentare un rischio per la salute se
      consumati in quantità eccessive.

                                                     22   Avv. Daniele Pisanello
Indicazioni sulla salute: condizioni specifiche (2)

Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute:

     a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe
     risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento;

     b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o
     all'entità della perdita di peso;

     c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo
     medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non
     contemplate dall'articolo 11.




                                                      23   Avv. Daniele Pisanello
Chi controlla il rispetto dei requisiti?

L’Italia non ha adottato atti interni di attuazione specifica
(salvo qualche circolare del Ministero della salute)

     La conseguenza è che, nei fatti, l’autorità attiva nella
     repressione degli illeciti (penalmente non rilevanti) in
     questa materia è l’Autorità Garante della Concorrenza
     e del Mercato, AGCM;

     In realtà anche le autorità competenti ex D.lgs.
     109/1992 potrebbero contestare in base all’art. 2,
     D.lgs. 109/1992 ipotesi di illeggitmo uso di indicazioni
     nutrizionali e sulla salute, ma manca la formazione.


                                                      24   Avv. Daniele Pisanello
Il controllo di conformità da parte della AGCM

L’esame di conformità, svolto sulle indicazioni salutistiche (ma anche
nutrizionali) dalla AGCM, si articola su tre livelli:
 I.   verifica se il claim è autorizzato (per gli health claims) o previsto
      dall’allegato (per i nutrition claims)
 I.   verifica se sono rispettate le condizioni generali e specifiche
      previste dal regolamento n. 1924/2006
 I.     verifica del corretto utilizzo della indicazione: la conformità
        della pratica commerciale (etichetta, pubblicità etc) rispetto alla
        Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette (Codice del
        Consumo): in particolare si tratta di verificare se sussistono
        omissioni o altre ipotesi di potenziale inganno del consumatore;
      •     ad esempio una enfasi sulle prestazioni dell’alimento o
            omissioni sui rischi connessi al suo consumo.
L’AGCM non svolge una valutazione scientifica, neppure di secondo
livello.

                                                             25   Avv. Daniele Pisanello
I) Autorizzazione del claim – casistica AGCM

Alixir: claim “rallenta l’invecchiamento cellulare” su prodotto
Iuvenis e sulla relativa propaganda;

Mila Benessere attivo al the verde: claim “rallenta
l’invecchiamento cellulare, neutralizza i radicali liberi,
ringiovanisci”

Danacol: “riduce il colesterolo in 3 settimane” nonostante la
presenza degli steroli

Pastariso Scotti Attiva: claim “i beta-glucani aiutano a
ridurre il colesterolo” mentre l’EFSA aveva riconosciuto la
fondatezza del claim “contribute to mantain normal blood
concentration of cholesterol”                     26   Avv. Daniele Pisanello
II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM

Quantità significativa:
    l’art. 5 lett d) Reg. 1924/06 esige che “la sostanza nutritiva o
    di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione sia
    contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa
    (ovvero assente in modo adeguato) per produrre l'effetto
    nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove
    scientifiche generalmente accettate”

     Pasta Riso Scotti/Pasta Colavita: la porzione di pasta
     (normalmente/ragionevolmente) consumata assicurava un
     apporto di 0,75 g di betaglucani invece dei 3 g richiesti per
     l’effetto di riduzione del colesterolo;




                                                     27   Avv. Daniele Pisanello
II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM
                 (segue)
Riferimento alla importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di
vita sano (art. 3 c) and 10, par 2, a), Reg. n. 1924/2006)
Alixir/ProActiv: comparazione illecita con alimenti “ordinari” in modo da
sottolinearne la limitata efficacia (Alixir: 600 g di aglio, 200 g di cipolla, 4 tazze
di the; ProAvctiv: 8kg di arance, o 42 kg di pomodori, o 5 kg di broccoli o 12 kg
di carote, 1 litro e mezzo di olio d’oliva, 15kg di mele o 14 kg di banane ecc.);
Tali riferimenti sono illeciti per le modalità con le quali sono stati inseriti nella
comunicazione al consumatore (sito/filmato ecc.); l’ingannevolezza ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, è duplice:
        In primo luogo, in quanto idonei a suggerire l’inadeguatezza (o la non
        sufficienza) di una modifica delle abitudini alimentari che si sostanzi
        nell’assunzione di maggiori quantità di frutta e verdura – che è invece
        ritenuta in ambito scientifico la principale e necessaria azione per
        contrastare livelli elevati di colesterolo - e,
        in secondo luogo, in quanto volte a svilire l’importanza di una dieta ricca
        di tali alimenti, minimizzando appunto la rilevanza dei prodotti vegetali
        rispetto al prodotto con cui viene effettuato il confronto.

                                                                   28   Avv. Daniele Pisanello
II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica
               AGCM (segue)
L’art. 12 reg. n. 1924/2006 vieta (lett. c) indicazioni che fanno
riferimento al parere di un singolo medico/ operatore sanitario e
altre associazioni diverse da quelle nazionali.
        Proactiv/Danacol: uso del logo di una associazione medica
        in modo da sottolineare la credibilità del messaggio (art. 12
        of Reg. Claims)
    •      Infatti, operando tale correlazione, si induce il
           consumatore a credere che siano i medici stessi a
           suggerire sempre l’inserimento nella dieta del prodotto al
           fine di ridurre il colesterolo e limitare il rischio
           cardiovascolare. Peraltro anche lo stesso Regolamento
           n. 1924/06 all’articolo 12 vieta espressamente
           l’apposizione di indicazioni che fanno riferimento al
           parere di un singolo medico o a sue associazioni.


                                                         29   Avv. Daniele Pisanello
III) Corretto uso delle indicazioni

Il terzo vaglio di conformità, come detto, riguarda la correttezza della
indicazione, intesa come pratica commerciale ai sensi del Coidce del
Consumo.
      Alixir: a) si proponeva un programma alimentare in relazione ai
      prodotti Alixir (peraltro non corretto dal punto di vista nutrizionale); b)
      “il segreto di vivere al meglio – vivi più a lungo”, fraseggio idoneo ad
      attribuire una efficacia non posseduta al prodotto;
       Danacol: a) il tema della colesterolemia è presentato in modo
       semplicistico e superficiale e, soprattutto, omissivo:
     •    “In tutte le comunicazioni pubblicitarie non vi sono indicazioni che
          consentano al consumatore di comprendere in quale situazione e
          quale tipologie di persone possono trovare giovamento ricorrendo
          al consumo del prodotto e in che misura lo stesso prodotto può
          avere effetto”.
      Proactiv: assenza di condizioni e dosi di impiego; rinvio lacunoso
      a studi scientifici menzionati;

                                                                30   Avv. Daniele Pisanello
Il caso Colussi (1/3)

              La presentazione della linea di prodotti “soia
              – senza colesterolo”// “Soia 0,001% di
              colesterolo” (pratica A);
              la presentazione di una diversa linea di
              prodotti “senza colesterolo - con ingredienti
              contenenti steroli vegetali” (pratica B).




                                            31   Avv. Daniele Pisanello
Il caso Colussi (2/3)
        Pratica A: Il claim “Soia senza colesterolo”, al pari di quello,
        del tutto simile, “Soia 0,001% di colesterolo” risulta
        ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto e ai
        risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi
        degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del
        Codice del Consumo.
            Il colesterolo appartiene alla categoria dei grassi ma i
            prodotti contestati non rispettano le condizioni previste per
            tale categoria dall’allegato del reg. n. 1924/2006;
            L’AGCM riafferma ed applica il principio della “non
            ingannevolezza in concreto” secondo quanto stabilito dagli
            artt. 3 (a) reg. n. 1924/2006 e della fondatezza scientifica
            (art. 5 reg. n. 1924/2006 e art. 6 Reg. n. 178/2002);
            •   Nel caso di specie, secondo i dati scientifici, lo scarso
                tenore di colesterolo alimentare nei prodotti non ha rilievo
                ai fini della lotta alla colesterolemia;
            L’ingannevolezza delle diciture risiedeva nella valenza
            salutistica; sebbene non si trattasse di un claim salutistico,
            non essendovi un diretto rapporto fra alimento (rectius uno
            dei suoi componenti) e la salute, per l’AGCM è stato
            sufficiente il richiamo dei consumatori sul problema della
            colesterolemia per l’applicazione dei requisiti di cui al reg. n.
            1924/2006.                                   32  Avv. Daniele Pisanello
Il caso Colussi (3/3)
               Pratica B: il claim “senza colesterolo” e “con
               ingredienti contenenti steroli vegetali” nonché
               alcune affermazioni sempre contenute sulla confezione
               e sul sito internet volte a descrivere gli effetti benefici
               derivanti dal consumo del prodotto per il controllo della
               colesterolemia, quali:
               “[gli steroli vegetali] associati ad un’alimentazione varia
               ed equilibrata e ad una regolare attività fisica, svolgono
               un’azione di controllo nell’assorbimento del “colesterolo
               cattivo” da parte dell’organismo, favorendo una buona
               efficienza psico-fisica”
               sono stati giudicati ugualmente in violazione degli
               articoli 21, comma 1, lettera b) e 22, commi 1 e 2, del
               Codice del Consumo.




                                                    33   Avv. Daniele Pisanello
Il caso Galbusera

                    Analoghe conclusioni (ingannevolezza ai
                    sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b),
                    e 22, commi 1 e 2, del Codice del
                    Consumo sono raggiunte dall’AGCM
                    relativamente
                        a presentazione del prodotto col
                        claim “0,001% di colesterolo”
                        presentazione dei prodotti “Col
                        Cuore” attraverso il claim “aiutano a
                        controllare il colesterolo” (“ridurre”,
                        nella presentazione dei prodotti in
                        essere fino al 2010) collegato alla
                        presenza di betaglucani nel prodotto




                                            34   Avv. Daniele Pisanello
Sulla Pratica A:
Il colesterolo appartiene alla categoria dei
grassi ma i prodotti contestati non rispettano le
condizioni previste per tale categoria
dall’allegato del reg. n. 1924/2006: osserva
infatti l’AGCM che “Nel caso di specie i
prodotti, tranne uno, non potrebbero
fregiarsi delle indicazioni elencate
nell’Allegato “senza grassi/grassi saturi” e
“a basso contenuto di grassi/grassi
saturi”, avendo un tenore di grassi totali e
di grassi saturi superiore alle soglie
previste.
Motivazioni simili al caso Colussi




                            35   Avv. Daniele Pisanello
Pratica B:
Risulta ingannevole in merito alle caratteristiche
del prodotto ed ai risultati che si possono
attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli
21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo, anche la presentazione dei
prodotti “Col Cuore” attraverso il claim “aiutano a
controllare il colesterolo” collegato alla presenza
di betaglucani;
A questo specifico riguardo l’AGCM ha svolto un
deciso richiamo dei pareri dell’EFSA sull’effetto
del consumo di betaglucani sulla colesterolemia,
accettando il dato per il quale l’effetto si produce a
seguito di un consumo di di almeno 3 grammi al
giorno.
Nel caso di specie risulta pertanto non veritiera la
vantata efficacia salutistica del prodotto, dal
momento che il suo consumo, nella normale
porzione indicata sulla confezione (4 frollini o 5
cracker), apporta 0,75-0,76 grammi di
betaglucani, ovvero una quantità nettamente
inferiore a quella di 3 grammi, necessaria per il
conseguimento dell’effetto salutistico.
                               36    Avv. Daniele Pisanello
Grazie dell’attenzione




       www.lexalimentaria.eu



Sedi

Lecce                                   Bologna,
via Principe Umberto 2, 73057 Taviano   via D’Azeglio 27, 40123 Bologna (BO), Italy
Tel.: (+39) 3495849718                  Tel.: +39 0516486188
email: info@lexalimentaria.eu           email: info@lexalimentaria.eu




                                                             37    Avv. Daniele Pisanello
La lettera dell’AGCM




                       38   Avv. Daniele Pisanello

Contenu connexe

En vedette

Examen final c1 v
Examen final c1 vExamen final c1 v
Examen final c1 vcoronacions
 
спортзал
спортзалспортзал
спортзалFintfin
 
Henry evaluación docente etapa 2 especial
Henry evaluación docente etapa 2 especialHenry evaluación docente etapa 2 especial
Henry evaluación docente etapa 2 especialquiqui
 
Liga 2 3 marzo
Liga 2 3 marzoLiga 2 3 marzo
Liga 2 3 marzofbcat
 
mapa mental aprendizaje por proyectos
mapa mental aprendizaje por proyectosmapa mental aprendizaje por proyectos
mapa mental aprendizaje por proyectoshollman16
 
Rc 6 c camille en margot
Rc 6 c camille en margotRc 6 c camille en margot
Rc 6 c camille en margotrcmuziek8
 
Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU)
Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU) Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU)
Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU) yosehlim96
 
The choice is yours
The choice is yoursThe choice is yours
The choice is yoursPravs J
 
Oikonomia como referencial para as organizações econômicas
Oikonomia como referencial para as organizações econômicasOikonomia como referencial para as organizações econômicas
Oikonomia como referencial para as organizações econômicasMauricio Serafim
 

En vedette (13)

Examen final c1 v
Examen final c1 vExamen final c1 v
Examen final c1 v
 
спортзал
спортзалспортзал
спортзал
 
Henry evaluación docente etapa 2 especial
Henry evaluación docente etapa 2 especialHenry evaluación docente etapa 2 especial
Henry evaluación docente etapa 2 especial
 
Algoritmo
AlgoritmoAlgoritmo
Algoritmo
 
Liga 2 3 marzo
Liga 2 3 marzoLiga 2 3 marzo
Liga 2 3 marzo
 
mapa mental aprendizaje por proyectos
mapa mental aprendizaje por proyectosmapa mental aprendizaje por proyectos
mapa mental aprendizaje por proyectos
 
Rma2009 Feb26
Rma2009 Feb26Rma2009 Feb26
Rma2009 Feb26
 
Law 3 The Number Of Players
Law 3   The Number Of PlayersLaw 3   The Number Of Players
Law 3 The Number Of Players
 
Rc 6 c camille en margot
Rc 6 c camille en margotRc 6 c camille en margot
Rc 6 c camille en margot
 
Annotate Your Screenshot
Annotate Your ScreenshotAnnotate Your Screenshot
Annotate Your Screenshot
 
Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU)
Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU) Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU)
Unidad 2 Globalizacion (YOSEHLIM CANTU)
 
The choice is yours
The choice is yoursThe choice is yours
The choice is yours
 
Oikonomia como referencial para as organizações econômicas
Oikonomia como referencial para as organizações econômicasOikonomia como referencial para as organizações econômicas
Oikonomia como referencial para as organizações econômicas
 

Similaire à Indicazioni sulla salute: una introduzione giuridica

La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...
La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...
La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...cercalanotizia
 
L'etichettatura alimentare à la croisée des chemins
L'etichettatura alimentare à la croisée des cheminsL'etichettatura alimentare à la croisée des chemins
L'etichettatura alimentare à la croisée des cheminsDaniele Pisanello
 
L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012 come trasformare i prodotti azien...
L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012   come trasformare i prodotti azien...L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012   come trasformare i prodotti azien...
L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012 come trasformare i prodotti azien...L'Informatore Agrario
 
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...Associazione Donne e Tecnologie
 

Similaire à Indicazioni sulla salute: una introduzione giuridica (10)

La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...
La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...
La nuova disciplina della responsabilità in materia di etichettatura degli al...
 
2021 25-rn
2021 25-rn2021 25-rn
2021 25-rn
 
L'etichettatura alimentare à la croisée des chemins
L'etichettatura alimentare à la croisée des cheminsL'etichettatura alimentare à la croisée des chemins
L'etichettatura alimentare à la croisée des chemins
 
2021 24-rn
2021 24-rn2021 24-rn
2021 24-rn
 
2022-17-RN.pdf
2022-17-RN.pdf2022-17-RN.pdf
2022-17-RN.pdf
 
L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012 come trasformare i prodotti azien...
L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012   come trasformare i prodotti azien...L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012   come trasformare i prodotti azien...
L'Informatore Agrario - Fieragricola 2012 come trasformare i prodotti azien...
 
2021 28-rn
2021 28-rn2021 28-rn
2021 28-rn
 
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
Gli aspetti regolatori dei prodotti cosmetici - Roberto Gorni - talk event "I...
 
2021 07-rn
2021 07-rn2021 07-rn
2021 07-rn
 
Responsabilita' prodotto difettoso
Responsabilita' prodotto difettoso Responsabilita' prodotto difettoso
Responsabilita' prodotto difettoso
 

Plus de Daniele Pisanello

Enforcement of the EU Hygiene Package
Enforcement of the EU Hygiene PackageEnforcement of the EU Hygiene Package
Enforcement of the EU Hygiene PackageDaniele Pisanello
 
EU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact Materials
EU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact MaterialsEU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact Materials
EU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact MaterialsDaniele Pisanello
 
NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo
NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo
NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo Daniele Pisanello
 
Sentenza CG-UE nel caso Parmesan II
Sentenza CG-UE nel caso Parmesan IISentenza CG-UE nel caso Parmesan II
Sentenza CG-UE nel caso Parmesan IIDaniele Pisanello
 
Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...
Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...
Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...Daniele Pisanello
 
Lidl Italia: follow up italiano
Lidl Italia: follow up italianoLidl Italia: follow up italiano
Lidl Italia: follow up italianoDaniele Pisanello
 
ARTICOLO 62: quali prospettive di implementazione
ARTICOLO 62: quali prospettive di implementazioneARTICOLO 62: quali prospettive di implementazione
ARTICOLO 62: quali prospettive di implementazioneDaniele Pisanello
 
Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale
Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale
Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale Daniele Pisanello
 
What do food safety and fair trade stand for?
What do food safety and fair trade stand for?What do food safety and fair trade stand for?
What do food safety and fair trade stand for?Daniele Pisanello
 
Food Labeling as a market access tool
Food Labeling as a market access toolFood Labeling as a market access tool
Food Labeling as a market access toolDaniele Pisanello
 
OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...
OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...
OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...Daniele Pisanello
 

Plus de Daniele Pisanello (11)

Enforcement of the EU Hygiene Package
Enforcement of the EU Hygiene PackageEnforcement of the EU Hygiene Package
Enforcement of the EU Hygiene Package
 
EU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact Materials
EU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact MaterialsEU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact Materials
EU Food Regulation on Additives, Novel Foods and Food Contact Materials
 
NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo
NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo
NOVEL FOODS: il nuovo quadro regolatorio europeo
 
Sentenza CG-UE nel caso Parmesan II
Sentenza CG-UE nel caso Parmesan IISentenza CG-UE nel caso Parmesan II
Sentenza CG-UE nel caso Parmesan II
 
Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...
Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...
Enforcement of the food hygiene package: role and requirements from a recent ...
 
Lidl Italia: follow up italiano
Lidl Italia: follow up italianoLidl Italia: follow up italiano
Lidl Italia: follow up italiano
 
ARTICOLO 62: quali prospettive di implementazione
ARTICOLO 62: quali prospettive di implementazioneARTICOLO 62: quali prospettive di implementazione
ARTICOLO 62: quali prospettive di implementazione
 
Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale
Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale
Nuovi requisiti tracciabilita per i prodotti di origine animale
 
What do food safety and fair trade stand for?
What do food safety and fair trade stand for?What do food safety and fair trade stand for?
What do food safety and fair trade stand for?
 
Food Labeling as a market access tool
Food Labeling as a market access toolFood Labeling as a market access tool
Food Labeling as a market access tool
 
OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...
OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...
OBBLIGHI DI SICUREZZA ALIMENTARE NEL MERCATO UNICO EUROPEO TRA GESTIONE DEL R...
 

Dernier

Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxtecongo2007
 
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxNicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxlorenzodemidio01
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileNicola Rabbi
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxlorenzodemidio01
 
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....giorgiadeascaniis59
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaSalvatore Cianciabella
 
LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................giorgiadeascaniis59
 
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxTosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxlorenzodemidio01
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxlorenzodemidio01
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoyanmeng831
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxtecongo2007
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxtecongo2007
 
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxScienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxlorenzodemidio01
 
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxAristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxtecongo2007
 
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.camillaorlando17
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxlorenzodemidio01
 
Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................giorgiadeascaniis59
 

Dernier (18)

Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptxDescrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
Descrizione Piccolo teorema di Talete.pptx
 
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptxNicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
Nicola pisano aaaaaaaaaaaaaaaaaa(1).pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptxLorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
Lorenzo D'Emidio_Francesco Petrarca.pptx
 
Scrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibileScrittura seo e scrittura accessibile
Scrittura seo e scrittura accessibile
 
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptxLorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
 
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
case passive_GiorgiaDeAscaniis.pptx.....
 
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione CivicaPresentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
Presentazioni Efficaci e lezioni di Educazione Civica
 
LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................LE ALGHE.pptx ..........................
LE ALGHE.pptx ..........................
 
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptxTosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
Tosone Christian_Steve Jobsaaaaaaaa.pptx
 
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptxLorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita e opere di Aristotele.pptx
 
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceoQuadrilateri e isometrie studente di liceo
Quadrilateri e isometrie studente di liceo
 
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptxdiscorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
discorso generale sulla fisica e le discipline.pptx
 
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptxdescrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
descrizioni della antica civiltà dei sumeri.pptx
 
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptxScienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
Scienza Potere Puntoaaaaaaaaaaaaaaa.pptx
 
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptxAristotele, vita e opere e fisica...pptx
Aristotele, vita e opere e fisica...pptx
 
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.Vuoi girare il mondo? educazione civica.
Vuoi girare il mondo? educazione civica.
 
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptxLorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
Lorenzo D'Emidio_Vita di Cristoforo Colombo.pptx
 
Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................Oppressi_oppressori.pptx................
Oppressi_oppressori.pptx................
 

Indicazioni sulla salute: una introduzione giuridica

  • 1. Indicazioni nutrizionali e sulla salute. Stato dell’arte. Seminario dell’avv. Daniele Pisanello Milano, 31 maggio 2012 www.lexalimentaria.eu www.lexalimentraia.eu
  • 2. Profilo del relatore Daniele Pisanello – Titolare di LEX ALIMENTARIA STUDIO LEGALE, Bologna e Lecce, (www.lexalimentaria.eu) Docente per EIPA (European Institute of Public Administration, Luxembourg), Docente presso Università di Bari (fac. di Giurisprudenza e di veterinaria) e di Napoli (Fac. Tecnologie Alimentari) nel campo della legislazione alimentare Professore a contratto e responsabile didattico del Master di I livello in Diritto Alimentare dell’Univ. di Torino, Fac. di Giurisprudenza (‘06-’07) Autore della monografia “Guida alla Legislazione alimentare - L’applicazione pratica, il controllo ufficiale, l’audit, le responsabilità, le sanzioni, l’etichettatura, la pubblicità” di Daniele Pisanello (a cura di), Claudio Biglia, Carlo Maria Pellicano, edizioni EPC Libri, 2010 Autore per ItaliaOggi/AgricolturaOggi, Alimenti e Bevande e EU Food Law 2 Avv. Daniele Pisanello
  • 3. Le proprietà salutifere: disciplina UE e nazionale Art. 2 - Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari 1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono Direttiva (CE) n. 2000/13 destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del La direttiva prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla 2000/13/CE impone(va) un identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, divieto generale di attribuire ai sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul prodotti alimentari proprietà modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto medicamentose stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che indipendentemente dal loro non possiede; carattere ingannevole o c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede meno. caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana nè D.Lgs. n. 109/1992 accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. D.Lgs. n. 206/2005 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. (Codice del consumo) La violazione di questa disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 3 Avv. Daniele Pisanello
  • 4. (segue) Art. 21.1 – Pratica commerciale ingannevole Direttiva (CE) n. 2000/13 E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione La direttiva complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il 2000/13/CE impone(va) un consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti divieto generale di attribuire ai elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad prodotti alimentari proprietà assumere una decisione di natura commerciale che non medicamentose avrebbe altrimenti preso: indipendentemente dal loro a) l'esistenza o la natura del prodotto; carattere ingannevole o b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua meno. disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine D.Lgs. n. 109/1992 geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; D.Lgs. n. 206/2005 (omissis) (Codice del consumo) La violazione di questa disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000 4 Avv. Daniele Pisanello
  • 5. (segue) Direttiva (CE) n. 2000/13 La direttiva 2000/13/CE impone(va) un Art. 21.3 – divieto generale di attribuire ai E' considerata scorretta la pratica commerciale che, prodotti alimentari proprietà riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la medicamentose salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne indipendentemente dal loro notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. carattere ingannevole o meno. Art. 21.4 – E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo', anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. D.Lgs. n. 109/1992 La violazione di questa disposizione è punita con la sanzione amministrativa D.Lgs. n. 206/2005 pecuniaria da € 50.000 a € 500.000 (Codice del consumo) 5 Avv. Daniele Pisanello
  • 6. (segue) Direttiva (CE) n. 2000/13 Reg. n.1924/2006 Reg.n. 1169/2011 La direttiva “l'inserimento volontario 2000/13/CE impone(va) un di dichiarazioni divieto generale di attribuire ai nutrizionali relative alle prodotti alimentari proprietà proprietà salutari degli medicamentose alimenti nelle etichette indipendentemente dal loro dovrebbe essere carattere ingannevole o conforme a quanto meno. stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del D.Lgs. n. 109/1992 Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e D.Lgs. n. 206/2005 sulla salute fornite sui (Codice del consumo) prodotti alimentari” 6 Avv. Daniele Pisanello
  • 7. Il c.d. Regolamento CE n. 1924/2006 7 Avv. Daniele Pisanello
  • 8. Campo di applicazione della disciplina UE sui claims Si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Il regolamento si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività Il regolamento, come modificato nel 2008, non sembra distinguere tra prodotti preconfezionati, sfusi, pre-incartati: Tuttavia si prevede che “Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano….” Quindi il regolamento si dovrebbe applicare anche ai prodotti destinati alla ristorazione collettiva e ai pre-incartati, sebbene con alcune lievi deroghe 8 Avv. Daniele Pisanello
  • 9. Campo di applicazione della disciplina UE sui claims (2) Il regolamento si applica cumulativamente alle disposizioni comunitarie seguenti: a) direttiva 89/398/CEE e direttive adottate in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare; b) direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; c) direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; d) direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari 9 Avv. Daniele Pisanello
  • 10. Che cos’è una “indicazione” ai sensi del reg. n. 1924/2006? «indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; Per questo, le indicazioni sui prodotti contenenti fitosteroli, fitostanoli e i loro esteri, obbligatorie in base al Reg. n. 608/2004, NON sono indicazione ai sensi del regolamento n. 1924/2006 Forme: • Etichetta • Dispenser • Materiale pubblicitario • Pagine web • Informazioni tramite QR code 10 Avv. Daniele Pisanello
  • 11. Che cos’è un’indicazione nutrizionale? «indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all'energia (valore calorico) e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo 11 Avv. Daniele Pisanello
  • 12. Che cos’è un’indicazione sulla salute? «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; Indicazioni basate su Indicazioni sulla Indicazioni sulla prove scientifiche salute basate su riduzione dei rischi di generalmente prove scientifiche malattia (art. 14) accettate e ben recenti e/o che comprese dal includono una consumatore medio richiesta di relative a protezione di dati Indicazioni sullo • sviluppo e funzioni riservati (art. 13.5, sviluppo e la salute dell’organismo; art. 18) dei bambini (art. 14) •Funzioni psicologiche e comportamentali • Weigh management (art. 13.1) 12 Avv. Daniele Pisanello
  • 13. Caratteri generali della disciplina sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute Il reg. n. 1924/2006 ha avuto il merito (o il demerito, a seconda dei punti di vista) di aver cristallizzato le condizioni di legittimità dell’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute: Un numero chiuso, anche se in progressivo ampliamento; Requisiti prefissati: • Generali (per tutte le indicazioni) • Specifici • per le indicazioni nutrizionali • per le indicazioni sulla salute 13 Avv. Daniele Pisanello
  • 14. Requisiti generali Reg. 1169/2011 Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: essere falso, ambiguo o fuorviante; dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; • Caso “grassi e nornale assorbimento di vitamine liposolubili” (ID 679) • Caso “sodio e normale funzione muscolare” (ID 359) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive; fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche. 14 Avv. Daniele Pisanello
  • 15. Requisiti generali (2) (profili nutrizionali) dati scientifici comunemente accettati quanto all’effetto nutrizionale dichiarato o anche solo sottointeso; Presenza/assenza della sostanza nutritiva o di altro tipo in quantità significativa e in forma bio-disponibile; attendibilità di un consumo ragionevolmente significativo; comprensione della formulazione della dicitura da parte del “consumatore medio” (art. 5.2 reg. n. 1924/2006) - permettere al consumatore medio di comprendere gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione 15 Avv. Daniele Pisanello
  • 16. Requisiti generali (3) L’utilizzo di claims nutrizionali o sulla salute comporta l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale, ai sensi della direttiva 90/496/CEE (recepita in Italia con d.lgs. 77/1993 n. 77), oggi “dichiarazione nutrizionale” (Reg. 1169/2011). Claim nutrizionale su energia, proteine, carboidrati e grassi (“a ridotto contenuto calorico”) ► Etichettatura nutrizionale con valore energetico, quantità di proteine, carboidrati e grassi (cd. Big 4). Claim nutrizionale su zuccheri, grassi saturi, fibre, sodio (“ricco di fibre”) ► Etichettatura nutrizionale con valore energetico, quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio(cd. Big 8). Claim sulla salute (“ricco di calcio il calcio, contribuisce a rafforzare le ossa”) ► etichettatura nutrizionale a 8 elementi e ► indicazione nello stesso campo visivo della sostanza non presente nel Big8 (es. vitamine, minerali). 16 Avv. Daniele Pisanello
  • 17. Indicazioni nutrizionali: requisiti specifici Si possono impiegare solo quelle previste nell’allegato e conformi alle condizioni di uso prescritte Avv. Daniele Pisanello
  • 18. Le indicazioni nutrizionali previste 18 Avv. Daniele Pisanello
  • 19. Requisiti specifici per le indicazioni nutrizionali Si possono impiegare solo quelle previste nell’allegato e conformi alle condizioni di uso prescritte Espressioni equipollenti (“per il consumatore”) sono ammesse; • Esempio: l’impiego dell’indicazione “arricchito con vitamina” • In questo caso è lo stesso legislatore, al considerando 21 del Reg. n. 1924/2006, ha stabilito l’equipollenza: “le indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali quali «con …», «reintegrato …», «aggiunto …» o «arricchito …» dovrebbero essere soggette alle condizioni fissate per l'indicazione «fonte di …»”. 19 Avv. Daniele Pisanello
  • 20. Indicazioni nutrizionali comparative L’indicazione di una differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico dà luogo a una indicazione nutrizionale comparativa Anche in questo caso, vale il principio di tassatività, cioè l’indicazione (comparativa) deve essere inclusa nell’allegato. • A TASSO ACCRESCIUTO/ RIDOTTO • A RIDOTTO CONTENUTO ENERGETICO • LEGGERO o LIGHT La Commissione aveva proposto di ampliare lo spettro delle indicazioni comparative (anche intra-brand) con un sensibile abbassamento dei requisiti tecnici - proposta • “ORA CONTIENE X% IN MENO DI ….” riferimento a energia, grassi, grassi saturi, sale/sodio e/o zucchero • bocciata dal Parlamento europeo 20 Avv. Daniele Pisanello
  • 21. Indicazioni nutrizionali comparative (2) Art. 9 Reg. n. 1924/2006 prevede: • L’applicabilità – comunque - della direttiva 84/450/CEE; • confronto “soltanto tra alimenti della stessa categoria” per quantità omogenee; • Cosa si intende per “categoria di alimenti”? La Commissione ha proposto alcuni parametri (consigliati): • fare riferimento al contenuto nutrizionale omogeneo • occasioni di consumo (beni succedanei) • Es. sarebbe contrario all’art. 9 comparare caratteristiche nutrizionali del latte con quelle del burro; • Confronto della composizione dell'alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria, privi di una composizione che consenta loro di recare un'indicazione, compresi alimenti di altre marche. La comparazione deve essere significativa per il consumatore: • Es. non è ammissibile “a tasso ridotto di grassi” sul pane perché ciò non ha pregio dal punto di vista nutrizionale; • Indicazione della differenza quantitativa del nutriente o del valore energetico, in percentuale o in termini assoluti. 21 Avv. Daniele Pisanello
  • 22. Indicazioni sulla salute: condizioni specifiche Essere espressamente autorizzate, cioè inserite nel registro Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e d) (eventualmente) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive. 22 Avv. Daniele Pisanello
  • 23. Indicazioni sulla salute: condizioni specifiche (2) Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11. 23 Avv. Daniele Pisanello
  • 24. Chi controlla il rispetto dei requisiti? L’Italia non ha adottato atti interni di attuazione specifica (salvo qualche circolare del Ministero della salute) La conseguenza è che, nei fatti, l’autorità attiva nella repressione degli illeciti (penalmente non rilevanti) in questa materia è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM; In realtà anche le autorità competenti ex D.lgs. 109/1992 potrebbero contestare in base all’art. 2, D.lgs. 109/1992 ipotesi di illeggitmo uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute, ma manca la formazione. 24 Avv. Daniele Pisanello
  • 25. Il controllo di conformità da parte della AGCM L’esame di conformità, svolto sulle indicazioni salutistiche (ma anche nutrizionali) dalla AGCM, si articola su tre livelli: I. verifica se il claim è autorizzato (per gli health claims) o previsto dall’allegato (per i nutrition claims) I. verifica se sono rispettate le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento n. 1924/2006 I. verifica del corretto utilizzo della indicazione: la conformità della pratica commerciale (etichetta, pubblicità etc) rispetto alla Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette (Codice del Consumo): in particolare si tratta di verificare se sussistono omissioni o altre ipotesi di potenziale inganno del consumatore; • ad esempio una enfasi sulle prestazioni dell’alimento o omissioni sui rischi connessi al suo consumo. L’AGCM non svolge una valutazione scientifica, neppure di secondo livello. 25 Avv. Daniele Pisanello
  • 26. I) Autorizzazione del claim – casistica AGCM Alixir: claim “rallenta l’invecchiamento cellulare” su prodotto Iuvenis e sulla relativa propaganda; Mila Benessere attivo al the verde: claim “rallenta l’invecchiamento cellulare, neutralizza i radicali liberi, ringiovanisci” Danacol: “riduce il colesterolo in 3 settimane” nonostante la presenza degli steroli Pastariso Scotti Attiva: claim “i beta-glucani aiutano a ridurre il colesterolo” mentre l’EFSA aveva riconosciuto la fondatezza del claim “contribute to mantain normal blood concentration of cholesterol” 26 Avv. Daniele Pisanello
  • 27. II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM Quantità significativa: l’art. 5 lett d) Reg. 1924/06 esige che “la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l'indicazione sia contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa (ovvero assente in modo adeguato) per produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate” Pasta Riso Scotti/Pasta Colavita: la porzione di pasta (normalmente/ragionevolmente) consumata assicurava un apporto di 0,75 g di betaglucani invece dei 3 g richiesti per l’effetto di riduzione del colesterolo; 27 Avv. Daniele Pisanello
  • 28. II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM (segue) Riferimento alla importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano (art. 3 c) and 10, par 2, a), Reg. n. 1924/2006) Alixir/ProActiv: comparazione illecita con alimenti “ordinari” in modo da sottolinearne la limitata efficacia (Alixir: 600 g di aglio, 200 g di cipolla, 4 tazze di the; ProAvctiv: 8kg di arance, o 42 kg di pomodori, o 5 kg di broccoli o 12 kg di carote, 1 litro e mezzo di olio d’oliva, 15kg di mele o 14 kg di banane ecc.); Tali riferimenti sono illeciti per le modalità con le quali sono stati inseriti nella comunicazione al consumatore (sito/filmato ecc.); l’ingannevolezza ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, è duplice: In primo luogo, in quanto idonei a suggerire l’inadeguatezza (o la non sufficienza) di una modifica delle abitudini alimentari che si sostanzi nell’assunzione di maggiori quantità di frutta e verdura – che è invece ritenuta in ambito scientifico la principale e necessaria azione per contrastare livelli elevati di colesterolo - e, in secondo luogo, in quanto volte a svilire l’importanza di una dieta ricca di tali alimenti, minimizzando appunto la rilevanza dei prodotti vegetali rispetto al prodotto con cui viene effettuato il confronto. 28 Avv. Daniele Pisanello
  • 29. II) Rispetto delle condizioni di legge – casistica AGCM (segue) L’art. 12 reg. n. 1924/2006 vieta (lett. c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico/ operatore sanitario e altre associazioni diverse da quelle nazionali. Proactiv/Danacol: uso del logo di una associazione medica in modo da sottolineare la credibilità del messaggio (art. 12 of Reg. Claims) • Infatti, operando tale correlazione, si induce il consumatore a credere che siano i medici stessi a suggerire sempre l’inserimento nella dieta del prodotto al fine di ridurre il colesterolo e limitare il rischio cardiovascolare. Peraltro anche lo stesso Regolamento n. 1924/06 all’articolo 12 vieta espressamente l’apposizione di indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o a sue associazioni. 29 Avv. Daniele Pisanello
  • 30. III) Corretto uso delle indicazioni Il terzo vaglio di conformità, come detto, riguarda la correttezza della indicazione, intesa come pratica commerciale ai sensi del Coidce del Consumo. Alixir: a) si proponeva un programma alimentare in relazione ai prodotti Alixir (peraltro non corretto dal punto di vista nutrizionale); b) “il segreto di vivere al meglio – vivi più a lungo”, fraseggio idoneo ad attribuire una efficacia non posseduta al prodotto; Danacol: a) il tema della colesterolemia è presentato in modo semplicistico e superficiale e, soprattutto, omissivo: • “In tutte le comunicazioni pubblicitarie non vi sono indicazioni che consentano al consumatore di comprendere in quale situazione e quale tipologie di persone possono trovare giovamento ricorrendo al consumo del prodotto e in che misura lo stesso prodotto può avere effetto”. Proactiv: assenza di condizioni e dosi di impiego; rinvio lacunoso a studi scientifici menzionati; 30 Avv. Daniele Pisanello
  • 31. Il caso Colussi (1/3) La presentazione della linea di prodotti “soia – senza colesterolo”// “Soia 0,001% di colesterolo” (pratica A); la presentazione di una diversa linea di prodotti “senza colesterolo - con ingredienti contenenti steroli vegetali” (pratica B). 31 Avv. Daniele Pisanello
  • 32. Il caso Colussi (2/3) Pratica A: Il claim “Soia senza colesterolo”, al pari di quello, del tutto simile, “Soia 0,001% di colesterolo” risulta ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto e ai risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo. Il colesterolo appartiene alla categoria dei grassi ma i prodotti contestati non rispettano le condizioni previste per tale categoria dall’allegato del reg. n. 1924/2006; L’AGCM riafferma ed applica il principio della “non ingannevolezza in concreto” secondo quanto stabilito dagli artt. 3 (a) reg. n. 1924/2006 e della fondatezza scientifica (art. 5 reg. n. 1924/2006 e art. 6 Reg. n. 178/2002); • Nel caso di specie, secondo i dati scientifici, lo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti non ha rilievo ai fini della lotta alla colesterolemia; L’ingannevolezza delle diciture risiedeva nella valenza salutistica; sebbene non si trattasse di un claim salutistico, non essendovi un diretto rapporto fra alimento (rectius uno dei suoi componenti) e la salute, per l’AGCM è stato sufficiente il richiamo dei consumatori sul problema della colesterolemia per l’applicazione dei requisiti di cui al reg. n. 1924/2006. 32 Avv. Daniele Pisanello
  • 33. Il caso Colussi (3/3) Pratica B: il claim “senza colesterolo” e “con ingredienti contenenti steroli vegetali” nonché alcune affermazioni sempre contenute sulla confezione e sul sito internet volte a descrivere gli effetti benefici derivanti dal consumo del prodotto per il controllo della colesterolemia, quali: “[gli steroli vegetali] associati ad un’alimentazione varia ed equilibrata e ad una regolare attività fisica, svolgono un’azione di controllo nell’assorbimento del “colesterolo cattivo” da parte dell’organismo, favorendo una buona efficienza psico-fisica” sono stati giudicati ugualmente in violazione degli articoli 21, comma 1, lettera b) e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo. 33 Avv. Daniele Pisanello
  • 34. Il caso Galbusera Analoghe conclusioni (ingannevolezza ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono raggiunte dall’AGCM relativamente a presentazione del prodotto col claim “0,001% di colesterolo” presentazione dei prodotti “Col Cuore” attraverso il claim “aiutano a controllare il colesterolo” (“ridurre”, nella presentazione dei prodotti in essere fino al 2010) collegato alla presenza di betaglucani nel prodotto 34 Avv. Daniele Pisanello
  • 35. Sulla Pratica A: Il colesterolo appartiene alla categoria dei grassi ma i prodotti contestati non rispettano le condizioni previste per tale categoria dall’allegato del reg. n. 1924/2006: osserva infatti l’AGCM che “Nel caso di specie i prodotti, tranne uno, non potrebbero fregiarsi delle indicazioni elencate nell’Allegato “senza grassi/grassi saturi” e “a basso contenuto di grassi/grassi saturi”, avendo un tenore di grassi totali e di grassi saturi superiore alle soglie previste. Motivazioni simili al caso Colussi 35 Avv. Daniele Pisanello
  • 36. Pratica B: Risulta ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto ed ai risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, anche la presentazione dei prodotti “Col Cuore” attraverso il claim “aiutano a controllare il colesterolo” collegato alla presenza di betaglucani; A questo specifico riguardo l’AGCM ha svolto un deciso richiamo dei pareri dell’EFSA sull’effetto del consumo di betaglucani sulla colesterolemia, accettando il dato per il quale l’effetto si produce a seguito di un consumo di di almeno 3 grammi al giorno. Nel caso di specie risulta pertanto non veritiera la vantata efficacia salutistica del prodotto, dal momento che il suo consumo, nella normale porzione indicata sulla confezione (4 frollini o 5 cracker), apporta 0,75-0,76 grammi di betaglucani, ovvero una quantità nettamente inferiore a quella di 3 grammi, necessaria per il conseguimento dell’effetto salutistico. 36 Avv. Daniele Pisanello
  • 37. Grazie dell’attenzione www.lexalimentaria.eu Sedi Lecce Bologna, via Principe Umberto 2, 73057 Taviano via D’Azeglio 27, 40123 Bologna (BO), Italy Tel.: (+39) 3495849718 Tel.: +39 0516486188 email: info@lexalimentaria.eu email: info@lexalimentaria.eu 37 Avv. Daniele Pisanello
  • 38. La lettera dell’AGCM 38 Avv. Daniele Pisanello