Confronto tra la
Costituzione Italiana e
“Dei delitti e delle pene”
Martina Catoni
Leydy Lacanale
Classe 4C
A.S. 2020-21
Educazione Civica
La Costituzione Italiana
COS’È?
La Costituzione è il testo legislativo fondamentale della Repubblica
italiana.
In vigore dal 1° gennaio del 1948, stabilisce i fini dello Stato e i
principi relativi alla sua organizzazione e al suo funzionamento.
Nel nostro Paese è talmente importante che il Parlamento non può
approvare leggi che ne contrastino i principi.
IN COSA CONSISTE?
Composta da 139 articoli e divisa in quattro parti, al suo interno
sono elencati i diritti e i doveri dei cittadini.
Il testo è diviso in quattro sezioni:
- I principi fondamentali;
- I diritti e i doveri dei cittadini;
- L’ordinamento della Repubblica;
- Disposizioni transitorie finali;
Dei Delitti e Delle Pene
Un altro tema che viene trattato, è quello della proporzione della pena: ognuna
di esse deve essere rapportata al delitto commesso.
Inoltre viene condannato lo strumento della tortura, in quanto vi si ricorre
sempre prima di dimostrare la colpevolezza dell’individuo.
“Dei delitti e delle pene” è un saggio scritto da Cesare Beccaria e pubblicato nel 1764.
Il libro tratta della riforma della legislazione penale dell’epoca e ancora oggi è considerato
un documento assolutamente attuale.
Nella opera l’autore afferma come bisogna prevenire i delitti prima di punirli proponendo
quindi l’abolizione della tortura e della pena di morte.
Per Beccaria, infatti, quest’ultima diventa uno spettacolo per alcuni e uno strumento di
compassione e di sdegno per altri, e che mette quindi in luce l’inefficienza e l’inadeguatezza
di questo tipo di pena.
Capitolo XVI
L’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva
Articolo 27, comma 2
“Un uomo non può chiamarsi reo prima della
sentenza del giudice, né la società può toglierli la
pubblica protezione, se non quando sia deciso
ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata.”
Articolo 27, comma 3
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Capitolo XII
“Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi
danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne
uguali.”
Articolo 27, comma 4
Non è ammessa la pena di morte
Capitolo XXVIII
“Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale
essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché
giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non
essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.”
Articolo 13, comma 5
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva
Capitolo XIX
“… la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere
la sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque
la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa
custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo
possibile e dev'essere meno dura che si possa.”
Articolo 111, comma 3
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa.
Capitolo XXX
“Conosciute le prove e calcolata la certezza del
delitto, è necessario concedere al reo il tempo e
mezzi opportuni per giustificarsi.”