Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Beccaria e la costituzione(20)

Publicité

Beccaria e la costituzione

  1. Confronto tra la Costituzione Italiana e “Dei delitti e delle pene” Martina Catoni Leydy Lacanale Classe 4C A.S. 2020-21 Educazione Civica
  2. La Costituzione Italiana COS’È? La Costituzione è il testo legislativo fondamentale della Repubblica italiana. In vigore dal 1° gennaio del 1948, stabilisce i fini dello Stato e i principi relativi alla sua organizzazione e al suo funzionamento. Nel nostro Paese è talmente importante che il Parlamento non può approvare leggi che ne contrastino i principi. IN COSA CONSISTE? Composta da 139 articoli e divisa in quattro parti, al suo interno sono elencati i diritti e i doveri dei cittadini. Il testo è diviso in quattro sezioni: - I principi fondamentali; - I diritti e i doveri dei cittadini; - L’ordinamento della Repubblica; - Disposizioni transitorie finali;
  3. Dei Delitti e Delle Pene Un altro tema che viene trattato, è quello della proporzione della pena: ognuna di esse deve essere rapportata al delitto commesso. Inoltre viene condannato lo strumento della tortura, in quanto vi si ricorre sempre prima di dimostrare la colpevolezza dell’individuo. “Dei delitti e delle pene” è un saggio scritto da Cesare Beccaria e pubblicato nel 1764. Il libro tratta della riforma della legislazione penale dell’epoca e ancora oggi è considerato un documento assolutamente attuale. Nella opera l’autore afferma come bisogna prevenire i delitti prima di punirli proponendo quindi l’abolizione della tortura e della pena di morte. Per Beccaria, infatti, quest’ultima diventa uno spettacolo per alcuni e uno strumento di compassione e di sdegno per altri, e che mette quindi in luce l’inefficienza e l’inadeguatezza di questo tipo di pena.
  4. Confronti Art. 13, comma 5 Capitolo 19 Art. 111, comma 3 Capitolo 30 Art. 27, comma 2 Capitolo 16 Art. 27, comma 3 Capitolo 12 Art. 27, comma 4 Capitolo 28
  5. Capitolo XVI L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva Articolo 27, comma 2 “Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata.”
  6. Articolo 27, comma 3 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Capitolo XII “Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali.”
  7. Articolo 27, comma 4 Non è ammessa la pena di morte Capitolo XXVIII “Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.”
  8. Articolo 13, comma 5 La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva Capitolo XIX “… la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e dev'essere meno dura che si possa.”
  9. Articolo 111, comma 3 Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Capitolo XXX “Conosciute le prove e calcolata la certezza del delitto, è necessario concedere al reo il tempo e mezzi opportuni per giustificarsi.”
  10. Gestione del lavoro Martina Catoni (Slide 1, 3, 8, 9) Leydy Lacanale (Slide 2, 4, 5, 6, 7)
Publicité