2. Cumulabilità della detassazione sugli investimenti
e delle tariffe incentivanti
Normativa di riferimento
D.Lgs. 387/2003 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE - Promozione della
energia prodotta da fonti rinnovabili – art. 7 Disposizioni specifiche per il solare
L. 244/2007 – Finanziaria 2008 - art. 2 comma 152
D.Lgs 28/2011 - Attuazione direttiva 2009/28/CE Promozione uso energia da
fonti rinnovabili – Art. 26 Cumulabilità degli incentivi
Decreto MiSE 19 febbraio 2007 - II Conto Energia
Decreto MiSE 6 agosto 2010 - III Conto Energia
Decreto MiSE 5 maggio 2011 - IV Conto Energia
Decreto MiSE 5 Luglio 2012 - V Conto Energia
3. D.Lgs 387/2003
Attuazione della direttiva 2001/77/CE
Promozione della energia prodotta da fonti rinnovabili
L.388/00
Tremonti ambientale
Definizione dei
criteri per
l’incentivazione
attraverso
Decreti Ministeriali
D.Lgs
387/03
Art. 7.
Disposizioni
specifiche per il solare
Art. 7.- Disposizioni specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa
con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica
tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. Decreto MISE 19 febbraio 2007
II Conto Energia
Definizione dei criteri
per l’incentivazione
attraverso
Decreti Ministeriali
II Conto
Energia
Art. 9
Condizioni per la
cumulabilità di incentivi
max 20% del costo dell'investimento
per incentivi in conto capitale e/o
in conto interessi con capitalizzazione
anticipata
Art. 9
Condizioni per la cumulabilità di incentivi
1. Le tariffe incentivanti di cui all'art. 6 e il premio di cui all'art. 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui
realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto
interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
5. Finanziaria 2008 – L.244/2007
L.388/00
Tremonti ambientale
D.Lgs
387/03
II Conto
Energia
Finanziaria
2008
Art. 2 . Comma 152
Accesso agli incentivi solo se non si
beneficia di altri incentivi in conto energia, in
conto capitale o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata
Art. 2 c. 152
152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31
dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino
di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi
con capitalizzazione anticipata.
6. D.Lgs 28/2011
Attuazione direttiva 2009/28/CE
Promozione uso energia da fonti rinnovabili
L.388/00
Tremonti
ambientale
Art. 26
Cumulabilità
degli incentivi
D.Lgs
28/2011
Incentivi sono cumulabili con detassazione
dal reddito di impresa degli investimenti in
macchinari e apparecchiature.
Art. 152 l.244/2007… non si applica nel
caso della detassazione…
Capo II - REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Art. 26 - (Cumulabilita' degli incentivi)
2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, e‘ cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative:
a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) omissis, c) omissis
d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e
apparecchiature;
e) omissis
3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di
impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.
7. Gerarchia del diritto
Chi prevale in caso di contraddizioni ?
Costituzione
Leggi Ordinarie
(Decreti leggi
Decreti legislativi)
Leggi Regionali
Regolamenti (es. Decreti Ministeriali)
I regolamenti sono atti derivanti direttamente dal potere esecutivo (Governo, Pubblica
Amministrazione) volti a disciplinare situazioni specifiche sul territorio.
Siccome i regolamenti non sono sottoposti all'approvazione del Parlamento e quindi non
sono vagliati dal potere legislativo, devono sottostare alle leggi già esistenti.
Un giudice può disporre autonomamente l'invalidità di un regolamento se esso contraddice
un disposizione di legge.
8. Decreto MISE 6 agosto 2010
III Conto Energia
Costituzione
Art. 26
Cumulabilità
degli incentivi
D.Lgs - 28/2011
Art. 5
Cumulabilità
degli incentivi
Leggi Regionali
Decreto MISE 6 agosto 2010 - III Conto Energia
art. 5 (Cumulabilità degli incentivi)
4. Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano concessi incentivi pubblici di
natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano
le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Secondo Conto
Energia), a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31
dicembre 2011
9. Decreto MISE 5 maggio 2011
IV Conto Energia
Art. 26
Cumulabilità
degli incentivi
Costituzione
D.Lgs - 28/2011
Art. 5
Cumulabilità degli
incentivi e dei
meccanismi di
valorizzazione
dell’energia prodotta
Leggi Regionali
La cumulabilità con un beneficio
è una condizione che si verifica
nel momento in cui si usufruisce
del beneficio, quindi oggi è
successivo al 1° gennaio 2013
Decreto MISE 5 maggio 2011 - IV Conto Energia
art. 5 (Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica
prodotta)
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le
modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i
decreti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.
10. Decreto MISE 5 Luglio 2012
V Conto Energia
Definizione dei criteri
per l’incentivazione
attraverso
Decreti Ministeriali
V Conto
Energia
Art. 19. Cumulabilità delle tariffe di
cui al decreto 19 febbraio 2007 con
altri incentivi pubblici
Conferma del limite max 20% del costo
dell'investimentoper incentivi in conto
capitale e/o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata
Art. 19. Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007 con altri incentivi pubblici
L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi
previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102
11. Sede Operativa: via Lungo Piazza d’Armi, 6 – Chivasso (TO)
Sede Legale: via M. Donato, 13 – Saluggia (VC)
Tel. +39 011 9103890 - Fax +39 011 9103890
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Roberta Hall
Cel. +39 347 7951029
E-mail roberta.hall@cresonet.eu