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I concetti base - Impatto organizzativo
Impatto legale – Impatto informatico
Ing. Lodovico Mabini – Avv. Marco Longoni
Ordine Ingegneri di Mantova – 14 Dicembre 2018
…..
IL DATO E’ IL PETROLIO
DEL FUTURO
…..
MA NON DEVE DIVENTARE
COMBUSTIBILE NUCLEARE
• D.Lgs 196/03
• GDPR (italianizzato RGPD) Reg. 2016/679 EU
• Norme su diritti di autore
• Codice Penale (Reati Informatici)
• D.lgs. 231
• Il GDPR definisce sanzioni amministrative, non può
entrare nell’ambito del penale
• La norme nazionali regolano l’ambito penale
2% del fatturato mondiale, 10 MLN
4% del fatturato mondiale, 20 MLN
Terzo Classificato – AUSTRIA
• Premio: 4.000,00 Euro
• Motivazione: utilizzava il sistema di video sorveglianza in
malo modo, puntandolo in parte sul marciapiede esterno al
perimetro aziendale riprendendo in modo eccessivo, senza
alcuna giustificata motivazione e senza informare con
apposita cartellonistica i passanti.
Secondo Classificato – GERMANIA
• Premio: 20.000,00 Euro
• Motivazione: dopo aver dichiarato l’avvenuto data breach riguardante ben 330
mila credenziali di caselle di posta elettronica di cittadini tedeschi. In questo caso
l’attaccante, oltre ad aver sottratto le credenziali utente comprensive di
password, le ha anche divulgate in chiaro sulla rete Internet mettendole a
disposizione di chiunque; proprio per questo motivo l’autorità tedesca ha
sanzionato l’azienda non tanto per l’avvenuta violazione dei sistemi informatici,
ma per il fatto che le password delle caselle di posta elettronica venivano
salvate in chiaro all’interno della base dati senza l’utilizzo di opportuni sistemi di
cifratura.
Primo Classificato – PORTOGALLO
• Premio: 400.000,00 Euro
• Motivazione: un controllo ispettivo ha permesso di accertare che sui sistemi
informativi della struttura ospedaliera vi erano seri problemi di politiche di
accesso al dato, evidenziato come, psicologi, infermieri e medici di qualsiasi
reparto potevano, non soltanto accedere, ma anche modificare con estrema
facilità (e in totale assenza del principio di necessità) i dati personali e sanitari
contenuti nelle cartelle cliniche di tutti i pazienti che sono stati ospiti del
complesso ospedaliero; sempre durante l’ispezione gli auditor hanno
evidenziato una inadeguata politica di accesso al dato, evidenziando come il
problema non è tanto sulla configurazione del sistema informativo ma
soprattutto sulla inadeguatezza della policy di accesso al dato scelta e
divulgata a tutti gli operatori della struttura ospedaliera.
qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a
un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o social
L’art. 4 comma 1 lett. D) D. lgs 196/2003 definisce dati sensibili quei
«dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»
Questa particolare categoria di dati è sottoposta dal Codice Privacy a un
livello di protezione più elevato di quello previsto per i dati comuni.
Anche nel GDPR avviene lo stesso con i dati particolari.
«I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.»
Pertanto, se si vogliono prevenire contestazioni, che possono
portare al blocco del trattamento dei dati, occorre rispettare
tutti i principi normativi ed i provvedimenti del Garante
correlati.
(art. 11 comma 2 del D. lgs 196/2003 )
• il Titolare
• il Responsabile
• l‘Incaricato
• l‘Interessato
• il Garante Privacy
• Il Data Protection Officer (DPO/RPD)
• l'Autorità Giudiziaria ordinaria
Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare
fondamento in un'idonea base giuridica; i fondamenti di
liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento
e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti
attualmente dal Codice
(consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi
vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge
cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di
pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o
di terzi cui i dati vengono comunicati)
CONSENSO
Cosa cambia?
- Per i dati "sensibili" (art. 9 regolamento) il consenso DEVE essere
"esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su
trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22).
- NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto",
né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea
a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere
"esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art.
7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha
prestato il consenso a uno specifico trattamento.
- Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale
età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le
veci. (14 anni a seguito del D.lgs 101/08)
Cosa non cambia?
- DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e
inequivocabile e NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no
a caselle pre-spuntate su un modulo).
- DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione
positiva inequivocabile"
L’informativa deve essere resa disponibile all’atto
dell’acquisizione del dato personale
E’ consigliabile poter dimostrare di aver fornito l’informativa.
Il consenso deve essere acquisito in modo chiaro per ogni
specifico trattamento che lo riguarderà
E’ inoltre obbligatorio quando l’acquisizione riguarda dati
“particolari”.
I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli
articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte
sono più ampi rispetto al Codice.
In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del
RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection
Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo
interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del
trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in
caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un
Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; sono state
inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in
particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura,
l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle
persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di
procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una
singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti
simili che presentano rischi elevati analoghi.
2.10 VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI, CONSULTAZIONE PREVENTIVA
In fase di Gap Analysis non sono emersi presupposti che rendano già immediatamente evidente
la necessità di effettuare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.
L’art. 35 comma 1 del GDPR definisce infatti che: “Quando un tipo di trattamento, allorché
prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le
finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione
dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione
può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.”
Non si ritiene che LM Team S.r.l. effettui trattamenti informatici che presentino rischi elevati
per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
In ogni caso, il Titolare del trattamento effettuerà periodicamente una valutazione in relazione
ai tipi di trattamento effettuati, al fine di verificare se insorgano esigenze di effettuare la DPIA.
IN QUALI CASI E’ PREVISTO?
Dovranno designare obbligatoriamente un RPD:
a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il
loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala;
c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati
sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD,
è possibile una nomina su base volontaria.
Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD
QUALI SONO I REQUISITI?
Nominato dal titolare del trattamento, dovrà:
1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati
personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la
sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi
professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può
rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze.
2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. In
linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o
sugli strumenti del trattamento di dati personali;
3. operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di
servizio (RPD/DPO esterno). Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a
disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie
all’adempimento dei suoi compiti.
QUALI SONO I COMPITI?
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà, in particolare:
a) sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento
alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
b) collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una
valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
c) informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i
dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da
altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
d) cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni
questione connessa al trattamento;
e) supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di
dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività
In seguito all’attento esame condotto in fase di Gap Analysis, LM Team S.r.l. ritiene di
non rientrare nelle categorie previste dall’art. 37 del GDPR e pertanto ritiene di non
avere, allo stato attuale, l’obbligo di designazione del Data Protection Officer.
Ritiene altresì che, considerate le tipologie di trattamento effettuato e
la quantità contenuta di dati trattati, non sia indispensabile provvedere,
neppure in via facoltativa, alla nomina di un DPO.
Verrà prestata, tuttavia, anche grazie a consulenti esterni, la massima attenzione
agli ulteriori chiarimenti ed ai provvedimenti che verranno forniti dal Garante,
utili a meglio chiarire l’ambito e la portata della definizione di cui alla lettera b)
dell’art. 37 comma 1 del GDPR, con particolare riferimento al monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su larga scala.
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi
con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a
rischio (art. 30, paragrafo 5), devono tenere un registro delle
operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all’art. 30.
Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini
dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo
di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere
all’interno di un’azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per
ogni valutazione e analisi del rischio.
Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere
esibito su richiesta al Garante.
Misure Tecniche e Organizzative
Nome del Trattamento
Titolare
Finalità
Tipo di Dati
Categorie degli Interessati
Consenso
Termini di Conservazione
Contitolari
Responsabili Esterni
Diritto all’oblio
Trasferimento Estero
È un diritto innovativo previsto dall’articolo 20 del regolamento (Ue) 2016/679 che
consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
QUALI VANTAGGI PUO’ OFFRIRE?
• facilitare il passaggio da un fornitore di servizi all’altro;
• consentire la creazione di nuovi servizi nel quadro della strategia dell’Ue per il
mercato unico digitale;
• offrire la possibilità di «riequilibrare» il rapporto fra interessati e titolari del
trattamento tramite l’affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati
in rapporto ai dati personali che li riguardano.
• ricevere dati personali trattati da un titolare e conservarli su un supporto
personale o un cloud privato in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali,
senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare (es: recuperare l’elenco dei
brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire
quante volte si sono ascoltati determinati brani);
• trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del
trattamento (es.: un diverso fornitore di servizi). L’esercizio del diritto alla portabilità
dei dati non pregiudica nessuno degli altri diritti dell’interessato, che può, per
esempio:
• continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un’operazione di
portabilità;
• esercitare il diritto di cancellazione (o «diritto all’oblio») ai sensi dell’art. 17 del
regolamento.
Qualsiasi forma di trattamento automatizzato (…) volto a determinare
aspetti personali
Rendimento professionale - Situazione Economica – Salute -
Preferenze Personali – Affidabilità - Il Comportamento - L’ubicazione
L’interessato HA IL DIRITTO di NON essere sottoposto ad una
decisione unicamente basata sul trattamento automatizzato (..) che
produca effetti giuridici (..) o che incida (..) sulla persona.
Il CONSENSO e’ veramente necessario.
A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – devono
notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali e le fughe di dati, di
cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”,
ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti
e le libertà degli interessati.
Pertanto, la notifica all’Autorità dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo
subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una
volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle
violazione anche gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno
eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell’art. 34, che coincidono solo in
parte con quelle attualmente menzionate nell’art. 32-bis del Codice. I contenuti
della notifica all’Autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via
non esclusiva, agli art. 33 e 34 del regolamento.
La sicurezza dei dati raccolti è garantita dal titolare del trattamento e dal
responsabile del trattamento chiamati a mettere in atto misure tecniche e
organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
(analisi del rischio)
A tal fine il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono che
chiunque acceda ai dati raccolti lo faccia nel rispetto dei poteri da loro
conferiti e dopo essere stato appositamente istruito, salvo che lo richieda il
diritto dell'Unione o degli Stati membri (Articolo 32).
A garanzia dell’interessato il Regolamento UE 2016/679 regolamenta anche il
caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale (Articolo 44 e ss) e prevede che
l’interessato venga prontamente informato in presenza di una violazione che
metta a rischio i suoi diritti e le sue libertà (Articolo 33)
Conservarlo
Proteggerlo
Gestirlo con Cura
Cancellarlo
Misure Adeguate
Data Breach
Oblio
Uso Corretto
LA PAROLA CHIAVE DEL
Accountability
consapevolezza e Responsabilità
Privacy By Design
A livello di progetto devo valutare l’impatto sui dati
Privacy By Default
Raccogliere i dati essenziali per il trattamento
Il GDPR consolida gli aspetti
delle attuali normative vigenti.
Lo spirito è quello di
“FARE LE COSE PER BENE”
•Consapevolezza sui propri sistemi
• Quali dati, dove, chi
•Affidabilità dei propri sistemi
• Backup, resilienza
•Riorganizzazione Ruoli
• gestione del turnover
• Tutela dal lato “Utente” -> fidelizzazione clienti
NESSUNO
(sempre che non mi pesi
lavorare bene)
L’adeguatezza è determinata da
•Analisi rischio
•Modernità
•sostenibilità
Valore dell’Asset
Moltiplicato
Probabilità di evento negativo
•Protezione da virus, Firewall
•Protezione da accessi non autorizzati
•Ruoli, credenziali, mansionari
•Resilienza
•Sicurezza a livello di rete
•Sicurezza a livello di accesso al dato
•Controllo e aggiornamento
Audit periodico
Formazione Periodica
1) Tratta meno dati che puoi
2) Distribuisci le responsabilità e documenta i
trattamenti
3) Favorisci l’anonimizzazione e la
pseudonimizzazione
Lodovico Mabini
lodovico.mabini@lmteam.eu
Marco Longoni
marco.longoni@lmteam.eu
www.lmteam.eu
https://www.lmteam.eu
https://www.garanteprivacy.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg
https://www.39marketing.it
“Il Digital Marketing ai tempi del GDPR”
Di Donatella Ardemagni
Edizioni ITER

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il GDPR - 14 Dicembre 2018

  • 1. I concetti base - Impatto organizzativo Impatto legale – Impatto informatico Ing. Lodovico Mabini – Avv. Marco Longoni Ordine Ingegneri di Mantova – 14 Dicembre 2018
  • 2. ….. IL DATO E’ IL PETROLIO DEL FUTURO
  • 3. ….. MA NON DEVE DIVENTARE COMBUSTIBILE NUCLEARE
  • 4. • D.Lgs 196/03 • GDPR (italianizzato RGPD) Reg. 2016/679 EU • Norme su diritti di autore • Codice Penale (Reati Informatici) • D.lgs. 231
  • 5.
  • 6. • Il GDPR definisce sanzioni amministrative, non può entrare nell’ambito del penale • La norme nazionali regolano l’ambito penale 2% del fatturato mondiale, 10 MLN 4% del fatturato mondiale, 20 MLN
  • 7. Terzo Classificato – AUSTRIA • Premio: 4.000,00 Euro • Motivazione: utilizzava il sistema di video sorveglianza in malo modo, puntandolo in parte sul marciapiede esterno al perimetro aziendale riprendendo in modo eccessivo, senza alcuna giustificata motivazione e senza informare con apposita cartellonistica i passanti.
  • 8. Secondo Classificato – GERMANIA • Premio: 20.000,00 Euro • Motivazione: dopo aver dichiarato l’avvenuto data breach riguardante ben 330 mila credenziali di caselle di posta elettronica di cittadini tedeschi. In questo caso l’attaccante, oltre ad aver sottratto le credenziali utente comprensive di password, le ha anche divulgate in chiaro sulla rete Internet mettendole a disposizione di chiunque; proprio per questo motivo l’autorità tedesca ha sanzionato l’azienda non tanto per l’avvenuta violazione dei sistemi informatici, ma per il fatto che le password delle caselle di posta elettronica venivano salvate in chiaro all’interno della base dati senza l’utilizzo di opportuni sistemi di cifratura.
  • 9. Primo Classificato – PORTOGALLO • Premio: 400.000,00 Euro • Motivazione: un controllo ispettivo ha permesso di accertare che sui sistemi informativi della struttura ospedaliera vi erano seri problemi di politiche di accesso al dato, evidenziato come, psicologi, infermieri e medici di qualsiasi reparto potevano, non soltanto accedere, ma anche modificare con estrema facilità (e in totale assenza del principio di necessità) i dati personali e sanitari contenuti nelle cartelle cliniche di tutti i pazienti che sono stati ospiti del complesso ospedaliero; sempre durante l’ispezione gli auditor hanno evidenziato una inadeguata politica di accesso al dato, evidenziando come il problema non è tanto sulla configurazione del sistema informativo ma soprattutto sulla inadeguatezza della policy di accesso al dato scelta e divulgata a tutti gli operatori della struttura ospedaliera.
  • 10. qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o social
  • 11. L’art. 4 comma 1 lett. D) D. lgs 196/2003 definisce dati sensibili quei «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale» Questa particolare categoria di dati è sottoposta dal Codice Privacy a un livello di protezione più elevato di quello previsto per i dati comuni. Anche nel GDPR avviene lo stesso con i dati particolari.
  • 12. «I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.» Pertanto, se si vogliono prevenire contestazioni, che possono portare al blocco del trattamento dei dati, occorre rispettare tutti i principi normativi ed i provvedimenti del Garante correlati. (art. 11 comma 2 del D. lgs 196/2003 )
  • 13. • il Titolare • il Responsabile • l‘Incaricato • l‘Interessato • il Garante Privacy • Il Data Protection Officer (DPO/RPD) • l'Autorità Giudiziaria ordinaria
  • 14. Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati)
  • 15. CONSENSO Cosa cambia? - Per i dati "sensibili" (art. 9 regolamento) il consenso DEVE essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). - NON deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito" (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento. - Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni; prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. (14 anni a seguito del D.lgs 101/08) Cosa non cambia? - DEVE essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e NON è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo). - DEVE essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile"
  • 16. L’informativa deve essere resa disponibile all’atto dell’acquisizione del dato personale E’ consigliabile poter dimostrare di aver fornito l’informativa. Il consenso deve essere acquisito in modo chiaro per ogni specifico trattamento che lo riguarderà E’ inoltre obbligatorio quando l’acquisizione riguarda dati “particolari”.
  • 17. I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
  • 18.
  • 19. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
  • 20. 2.10 VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI, CONSULTAZIONE PREVENTIVA In fase di Gap Analysis non sono emersi presupposti che rendano già immediatamente evidente la necessità di effettuare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali. L’art. 35 comma 1 del GDPR definisce infatti che: “Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.” Non si ritiene che LM Team S.r.l. effettui trattamenti informatici che presentino rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche. In ogni caso, il Titolare del trattamento effettuerà periodicamente una valutazione in relazione ai tipi di trattamento effettuati, al fine di verificare se insorgano esigenze di effettuare la DPIA.
  • 21. IN QUALI CASI E’ PREVISTO? Dovranno designare obbligatoriamente un RPD: a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie; b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è possibile una nomina su base volontaria. Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD
  • 22. QUALI SONO I REQUISITI? Nominato dal titolare del trattamento, dovrà: 1. possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze. 2. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali; 3. operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (RPD/DPO esterno). Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
  • 23. QUALI SONO I COMPITI? Il Responsabile della protezione dei dati dovrà, in particolare: a) sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; b) collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA); c) informare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati; d) cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento; e) supportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività
  • 24. In seguito all’attento esame condotto in fase di Gap Analysis, LM Team S.r.l. ritiene di non rientrare nelle categorie previste dall’art. 37 del GDPR e pertanto ritiene di non avere, allo stato attuale, l’obbligo di designazione del Data Protection Officer. Ritiene altresì che, considerate le tipologie di trattamento effettuato e la quantità contenuta di dati trattati, non sia indispensabile provvedere, neppure in via facoltativa, alla nomina di un DPO. Verrà prestata, tuttavia, anche grazie a consulenti esterni, la massima attenzione agli ulteriori chiarimenti ed ai provvedimenti che verranno forniti dal Garante, utili a meglio chiarire l’ambito e la portata della definizione di cui alla lettera b) dell’art. 37 comma 1 del GDPR, con particolare riferimento al monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala.
  • 25. Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (art. 30, paragrafo 5), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all’art. 30. Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un soggetto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.
  • 26. Misure Tecniche e Organizzative Nome del Trattamento Titolare Finalità Tipo di Dati Categorie degli Interessati Consenso Termini di Conservazione Contitolari Responsabili Esterni Diritto all’oblio Trasferimento Estero
  • 27.
  • 28.
  • 29. È un diritto innovativo previsto dall’articolo 20 del regolamento (Ue) 2016/679 che consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti a un titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. QUALI VANTAGGI PUO’ OFFRIRE? • facilitare il passaggio da un fornitore di servizi all’altro; • consentire la creazione di nuovi servizi nel quadro della strategia dell’Ue per il mercato unico digitale; • offrire la possibilità di «riequilibrare» il rapporto fra interessati e titolari del trattamento tramite l’affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano.
  • 30. • ricevere dati personali trattati da un titolare e conservarli su un supporto personale o un cloud privato in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare (es: recuperare l’elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani); • trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento (es.: un diverso fornitore di servizi). L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati non pregiudica nessuno degli altri diritti dell’interessato, che può, per esempio: • continuare a fruire del servizio offerto dal titolare anche dopo un’operazione di portabilità; • esercitare il diritto di cancellazione (o «diritto all’oblio») ai sensi dell’art. 17 del regolamento.
  • 31. Qualsiasi forma di trattamento automatizzato (…) volto a determinare aspetti personali Rendimento professionale - Situazione Economica – Salute - Preferenze Personali – Affidabilità - Il Comportamento - L’ubicazione L’interessato HA IL DIRITTO di NON essere sottoposto ad una decisione unicamente basata sul trattamento automatizzato (..) che produca effetti giuridici (..) o che incida (..) sulla persona. Il CONSENSO e’ veramente necessario.
  • 32. A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – devono notificare all’Autorità di controllo le violazioni di dati personali e le fughe di dati, di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”, ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, la notifica all’Autorità dell’avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazione anche gli interessati, sempre “senza ingiustificato ritardo”; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell’art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzionate nell’art. 32-bis del Codice. I contenuti della notifica all’Autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via non esclusiva, agli art. 33 e 34 del regolamento.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37. La sicurezza dei dati raccolti è garantita dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento chiamati a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (analisi del rischio) A tal fine il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono che chiunque acceda ai dati raccolti lo faccia nel rispetto dei poteri da loro conferiti e dopo essere stato appositamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri (Articolo 32). A garanzia dell’interessato il Regolamento UE 2016/679 regolamenta anche il caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (Articolo 44 e ss) e prevede che l’interessato venga prontamente informato in presenza di una violazione che metta a rischio i suoi diritti e le sue libertà (Articolo 33)
  • 41. Accountability consapevolezza e Responsabilità Privacy By Design A livello di progetto devo valutare l’impatto sui dati Privacy By Default Raccogliere i dati essenziali per il trattamento
  • 42. Il GDPR consolida gli aspetti delle attuali normative vigenti. Lo spirito è quello di “FARE LE COSE PER BENE”
  • 43. •Consapevolezza sui propri sistemi • Quali dati, dove, chi •Affidabilità dei propri sistemi • Backup, resilienza •Riorganizzazione Ruoli • gestione del turnover • Tutela dal lato “Utente” -> fidelizzazione clienti
  • 44. NESSUNO (sempre che non mi pesi lavorare bene)
  • 45. L’adeguatezza è determinata da •Analisi rischio •Modernità •sostenibilità
  • 47. •Protezione da virus, Firewall •Protezione da accessi non autorizzati •Ruoli, credenziali, mansionari •Resilienza •Sicurezza a livello di rete •Sicurezza a livello di accesso al dato •Controllo e aggiornamento
  • 49. 1) Tratta meno dati che puoi 2) Distribuisci le responsabilità e documenta i trattamenti 3) Favorisci l’anonimizzazione e la pseudonimizzazione
  • 50.