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FACOLTÀ ATTRIBUITA AL SINGOLO PARTECIPANTE DI SCIOGLIERSI
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sussiste una giusta causa
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Giusta causa
 Non elenco tassativo
 Disciplina delineata dalla
giurisprudenza
 Elenco ampliato dalla dottrina
La giusta causa di recesso
del socio individuata
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sostanzia nel
comportamento degli altri
soci che sia tale da
costituire violazione degli
obblighi derivanti dal
contratto sociale ovvero
dei doveri di fedeltà,
lealtà, diligenza o
correttezza inerenti alla
natura fiduciaria del
sottostante rapporto
sociale, tale da far
ragionevolmente venir
meno nelle socio
recedente la fiducia
riposta negli altri soci.
(trib. Roma 2015)
«Ricorre una giusta causa di recesso ex art. 2285
c.c. ogni qualvolta il socio venga
immotivatamente escluso dalla gestione degli
affari sociali (nella specie, all'attore erano stati
negati sia gli utili spettantigli, sia la possibilità di
esercitare il controllo sull'attività sociale)». Trib.
Verona, 25/01/1994
«In una società di persone, sussiste giusta causa
di recesso del socio quando uno dei due
amministratori, dopo aver dato le dimissioni
dalla carica, abbia poi continuato ad
amministrare; mentre l'altro, non dimissionario,
si sia di fatto estraniato da ogni attività di
gestione.» Cass. civ. Sez. I, 14/02/2000, n. 1602
«L'indagine in tema di giusta causa di recesso (art.
2285 c.c.) va necessariamente ricondotta (così come
per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di
credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca
particolari effetti al concetto di "giusta causa") alla
altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla
violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o
correttezza inerenti alla natura fiduciaria del
rapporto sottostante, con la conseguenza che il
recesso del socio di una società di persone può
ritenersi determinato da giusta causa solo quando
esso costituisca legittima reazione ad un
comportamento degli altri soci obiettivamente,
ragionevolmente ed irreparabilmente
pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra
le parti del rapporto societario.» Cass. civ. Sez. I,
14/02/2000, n. 1602
«Nelle società di persone, lo scioglimento per
insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone
che la situazione di conflitto renda impossibile il
raggiungimento dei fini sociali.» Cass. civ., n.
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 clausola che prevede che la società sia costituita a tempo
indeterminato o mancata indicazione di durata
 clausola che prevede l’intrasferibilità delle quote di
partecipazione
 clausola che subordina il trasferimento della quota per atto
tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di
terzi
 clausola che subordina il trasferimento della quota a causa
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impediscono il trasferimento
 casi di recesso in aggiunta a quelle legali
Previste dall’atto costitutivo
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la verifica della legittimazione a recedere,
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parte della società ed infine la
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comunicazione sarebbe, dunque,
preliminare e precederebbe l’estinzione
della partecipazione, che avverrebbe solo
al momento dell’effettiva liquidazione
Immediata cessazione dello stato di socio,
da cui consegue l’illegittimità dell’intervento
e della votazione del socio in assemblea.
Quindi, nel momento in cui la società ha
ricevuto la dichiarazione di recesso del socio,
muta la posizione del socio receduto, il
quale diventa mero titolare del diritto alla
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esercitato il recesso, perdendo
definitivamente la qualità di socioCass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 08/03/2013
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Il diritto di recesso del socio

  • 3. FACOLTÀ ATTRIBUITA AL SINGOLO PARTECIPANTE DI SCIOGLIERSI UNILATERALMENTE DAL VINCOLO CHE LO UNISCE AGLI ALTRI SOCI
  • 4. Liquidazione della quota societaria Eccezione alla regola generale del vincolo indissolubile del contratto
  • 5. Società a tempo indeterminato Società contratta per tutta la vita di uno dei soci Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci
  • 6. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa Statuto Giusta causa
  • 7.  Non elenco tassativo  Disciplina delineata dalla giurisprudenza  Elenco ampliato dalla dottrina
  • 8. La giusta causa di recesso del socio individuata nell’articolo 2285 c.c. si sostanzia nel comportamento degli altri soci che sia tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da far ragionevolmente venir meno nelle socio recedente la fiducia riposta negli altri soci. (trib. Roma 2015)
  • 9. «Ricorre una giusta causa di recesso ex art. 2285 c.c. ogni qualvolta il socio venga immotivatamente escluso dalla gestione degli affari sociali (nella specie, all'attore erano stati negati sia gli utili spettantigli, sia la possibilità di esercitare il controllo sull'attività sociale)». Trib. Verona, 25/01/1994
  • 10. «In una società di persone, sussiste giusta causa di recesso del socio quando uno dei due amministratori, dopo aver dato le dimissioni dalla carica, abbia poi continuato ad amministrare; mentre l'altro, non dimissionario, si sia di fatto estraniato da ogni attività di gestione.» Cass. civ. Sez. I, 14/02/2000, n. 1602
  • 11. «L'indagine in tema di giusta causa di recesso (art. 2285 c.c.) va necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di "giusta causa") alla altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario.» Cass. civ. Sez. I, 14/02/2000, n. 1602
  • 12. «Nelle società di persone, lo scioglimento per insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone che la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento dei fini sociali.» Cass. civ., n. 11185/2001
  • 13. 2 SOCI SNC SNC composta da 2 soci al 50% ciascuno, completamente paralizzata a causa del disaccordo tra i soci sul da farsi Possibile recesso solo se il dissidio tra i soci è tale da ledere irreversibilmente la fiducia tra di essi
  • 14.
  • 15.  cambiamento dell’oggetto sociale  cambiamento del tipo di società  trasferimento della sede sociale all’estero  fusione o scissione  compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale  modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione di utili  eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo  aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione  introduzione o soppressione di clausole compromissorie  casi particolari previsti per società soggette ad attività di direzione e coordinamento Previste dalla legge
  • 16.  clausola che prevede che la società sia costituita a tempo indeterminato o mancata indicazione di durata  clausola che prevede l’intrasferibilità delle quote di partecipazione  clausola che subordina il trasferimento della quota per atto tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi  clausola che subordina il trasferimento della quota a causa di morte a condizioni o limiti che nel caso concreto ne impediscono il trasferimento  casi di recesso in aggiunta a quelle legali Previste dall’atto costitutivo
  • 17. Orientamenti Procedimento che comprende in primis la verifica della legittimazione a recedere, l’eventuale revoca dei presupposti da parte della società ed infine la liquidazione del valore della quota. La comunicazione sarebbe, dunque, preliminare e precederebbe l’estinzione della partecipazione, che avverrebbe solo al momento dell’effettiva liquidazione Immediata cessazione dello stato di socio, da cui consegue l’illegittimità dell’intervento e della votazione del socio in assemblea. Quindi, nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio, muta la posizione del socio receduto, il quale diventa mero titolare del diritto alla liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il recesso, perdendo definitivamente la qualità di socioCass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 08/03/2013 Trib. Roma, 11 giugno 2012 Trib. Roma, 11 maggio 2005