L'approfondimento dell'Avv. Luca Borsani sul diritto di recesso del socio di società di persone, con particolare riguardo alla giusta causa di recesso.
5. Società a tempo indeterminato
Società contratta per tutta la vita di uno dei
soci
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci
6. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando
sussiste una giusta causa
Statuto
Giusta causa
7. Non elenco tassativo
Disciplina delineata dalla
giurisprudenza
Elenco ampliato dalla dottrina
8. La giusta causa di recesso
del socio individuata
nell’articolo 2285 c.c. si
sostanzia nel
comportamento degli altri
soci che sia tale da
costituire violazione degli
obblighi derivanti dal
contratto sociale ovvero
dei doveri di fedeltà,
lealtà, diligenza o
correttezza inerenti alla
natura fiduciaria del
sottostante rapporto
sociale, tale da far
ragionevolmente venir
meno nelle socio
recedente la fiducia
riposta negli altri soci.
(trib. Roma 2015)
9. «Ricorre una giusta causa di recesso ex art. 2285
c.c. ogni qualvolta il socio venga
immotivatamente escluso dalla gestione degli
affari sociali (nella specie, all'attore erano stati
negati sia gli utili spettantigli, sia la possibilità di
esercitare il controllo sull'attività sociale)». Trib.
Verona, 25/01/1994
10. «In una società di persone, sussiste giusta causa
di recesso del socio quando uno dei due
amministratori, dopo aver dato le dimissioni
dalla carica, abbia poi continuato ad
amministrare; mentre l'altro, non dimissionario,
si sia di fatto estraniato da ogni attività di
gestione.» Cass. civ. Sez. I, 14/02/2000, n. 1602
11. «L'indagine in tema di giusta causa di recesso (art.
2285 c.c.) va necessariamente ricondotta (così come
per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di
credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca
particolari effetti al concetto di "giusta causa") alla
altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla
violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o
correttezza inerenti alla natura fiduciaria del
rapporto sottostante, con la conseguenza che il
recesso del socio di una società di persone può
ritenersi determinato da giusta causa solo quando
esso costituisca legittima reazione ad un
comportamento degli altri soci obiettivamente,
ragionevolmente ed irreparabilmente
pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra
le parti del rapporto societario.» Cass. civ. Sez. I,
14/02/2000, n. 1602
12. «Nelle società di persone, lo scioglimento per
insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone
che la situazione di conflitto renda impossibile il
raggiungimento dei fini sociali.» Cass. civ., n.
11185/2001
13. 2 SOCI
SNC
SNC composta da 2
soci al 50% ciascuno,
completamente
paralizzata a causa del
disaccordo tra i soci sul
da farsi
Possibile recesso solo se il
dissidio tra i soci è tale da
ledere irreversibilmente la
fiducia tra di essi
14.
15. cambiamento dell’oggetto sociale
cambiamento del tipo di società
trasferimento della sede sociale all’estero
fusione o scissione
compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modifica dell’oggetto sociale
modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti
l’amministrazione o la distribuzione di utili
eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali
previste nell’atto costitutivo
aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto
di opzione
introduzione o soppressione di clausole compromissorie
casi particolari previsti per società soggette ad attività di
direzione e coordinamento
Previste dalla legge
16. clausola che prevede che la società sia costituita a tempo
indeterminato o mancata indicazione di durata
clausola che prevede l’intrasferibilità delle quote di
partecipazione
clausola che subordina il trasferimento della quota per atto
tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di
terzi
clausola che subordina il trasferimento della quota a causa
di morte a condizioni o limiti che nel caso concreto ne
impediscono il trasferimento
casi di recesso in aggiunta a quelle legali
Previste dall’atto costitutivo
17. Orientamenti
Procedimento che comprende in primis
la verifica della legittimazione a recedere,
l’eventuale revoca dei presupposti da
parte della società ed infine la
liquidazione del valore della quota. La
comunicazione sarebbe, dunque,
preliminare e precederebbe l’estinzione
della partecipazione, che avverrebbe solo
al momento dell’effettiva liquidazione
Immediata cessazione dello stato di socio,
da cui consegue l’illegittimità dell’intervento
e della votazione del socio in assemblea.
Quindi, nel momento in cui la società ha
ricevuto la dichiarazione di recesso del socio,
muta la posizione del socio receduto, il
quale diventa mero titolare del diritto alla
liquidazione delle azioni per le quali ha
esercitato il recesso, perdendo
definitivamente la qualità di socioCass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 08/03/2013
Trib. Roma, 11 giugno 2012
Trib. Roma, 11 maggio 2005