Request to miur for official opinion related some chemists competencies an historical normative review from 1928 to 2009 pharmaceutical university course m luisetto f fidani
Similaire à Request to miur for official opinion related some chemists competencies an historical normative review from 1928 to 2009 pharmaceutical university course m luisetto f fidani
Certificazione di componenti e apparati nella qualità degli impiantiClaudio Liciotti
Similaire à Request to miur for official opinion related some chemists competencies an historical normative review from 1928 to 2009 pharmaceutical university course m luisetto f fidani (9)
Esperimenti_laboratorio di fisica per la scuola superiore
Request to miur for official opinion related some chemists competencies an historical normative review from 1928 to 2009 pharmaceutical university course m luisetto f fidani
1. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/328982021
Richiesta parere circa Partecipazione a Esame di Stato per la Professione di
Chimico Sezione A per i laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
Vecchio Ordinamento #chimica
Book · November 2018
CITATIONS
0
READS
22
2 authors, including:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
neuro-immune toxicology View project
ADDICTION under evolutive physio-pathologic pharmaco-toxicologic aspect View project
Marco Fidani
UnireLab s.r.l.
16 PUBLICATIONS 211 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Mauro Luisetto on 16 November 2018.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
2. Spett.le Ufficio Esami di Stato / MIUR
Per c.c. A.N.C.T.F. DOTT MAROTTA (Presidente).
C.N.C. DOTT. ZINGALES (Presidente).
OGGETTO :
Richiesta parere circa Partecipazione a Esame di Stato per la
Professione di Chimico Sezione A per i laureati in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche Vecchio Ordinamento.
Tale azione si rende tanto più necessaria, nell’ottica del processo di liberalizzazione
in atto per implementare le possibilità di occupazione professionale.
Sulla base delle informazioni dettagliate che vengono riportate di seguito,
chiediamo che venga valutata la possibilità di accesso all’ Esame di stato per
Chimico anche ai laureati in Farmacia e ai laureati in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche appartenenti al Vecchio Ordinamento.
3. L’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione all’ esercizio della Professione di
Chimico (SEZ. A o SEZ. B) è regolamentato dal:
D.P.R. 328/2001 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento
Ordinario n.212/L)
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della
disciplina dei relativi ordinamenti.
CAPO VII
PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella Sezione A spetta il titolo professionale di Chimico.
3. Agli iscritti nella Sezione B spetta il titolo professionale di Chimico Iunior
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores.
Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione A e relative prove)
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in
una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.
Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B e relative prove)
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle
seguenti classi:
a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
4. Come si evince dal punto C dell’Art. 37, l’accesso all’Esame di Stato per Chimico, Sezione
A, è stato consentito anche ai possessori di Laurea Specialistica Classe 14S divenuta poi
Laurea Magistrale LM-13. Entrambe considerate Nuovo Ordinamento.
La Classe 14S Farmacia-Farmacia Industriale comprende la laurea in Farmacia e la
laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Come si evince dall’ Art. 38, l’accesso all’Esame di Stato per Chimico, Sezione B, è stato
consentito anche ai possessori di lauree triennali L24 Scienze e Tecnologie
Farmaceutiche.
L’accesso viene invece tuttora negato solo ai laureati in Farmacia e ai laureati in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartenenti al Vecchio Ordinamento.
Tale situazione ha generato e genera continui paradossi:
Un laureato in C.T.F. con il Vecchio Ordinamento nonostante 30 anni di esperienza non
può occupare determinate Posizioni Dirigenziali spettanti invece a tutti i neo-laureati nelle
classi specificate prima e quindi aventi diritto ad iscriversi all’ albo dei Chimici (Sez. A,
Sez. B).
Esempio recente : Un neo laureato in Tossicologia dell’ Ambiente (Classe L-29), potendo
iscriversi all’albo dei Chimici, può assumere una posizione Dirigenziale in cui è richiesta
l’iscrizione all’ albo dei Chimici. In un’azienda un neo laureato di 24 anni ha assunto tale
carica dirigenziale, al posto di un dipendente di 50 anni laureato in CTF Vecchio
Ordinamento presente in azienda da 20 anni.
Ad un laureato in C.T.F. con il Vecchio Ordinamento è consentito partecipare a un
Pubblico Concorso, secondo le tabelle di equipollenza. Nell’ipotesi che il Concorso venga
vinto il laureato in CTF V.O, quindi non iscritto all’albo dei Chimici, è costretto a delegare
molte mansioni a personale iscritto.
Nell’ ultimo periodo alcune industrie o laboratori a causa della crisi economica in atto
hanno dovuto provvedere a licenziamenti di personale laureato in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche con il Vecchio Ordinamento.
Tali persone, se potessero accedere all’ Esame di Stato per Chimico avrebbero una
brillante possibilità di essere integrati in mansioni in cui è richiesta tale abilitazione.
Sono noti casi in cui persone in possesso di una laurea del Vecchio Ordinamento in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche sono tuttora disoccupati.
5. DI SEGUITO ELENCHIAMO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AI FINI
DELL’ACCOGLIMENTO DELLA ISTANZA CHE ANCHE AI LAUREATI DEL VECCHIO
ORDINAMENTO VENGA DATA POSSIBILITA’ DI ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
PER CHIMICO.
Decreto 3 Novembre 1999, n.509
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000 n.2
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
La legge 509/99 ha introdotto il nuovo ordinamento nell'ambito del sistema universitario. Si
è trattato di una svolta epocale, che ha prodotto, almeno agli inizi, una crescita
esponenziale del numero dei corsi di laurea con conseguente aumento degli iscritti in
Università.
Tal crescita è stata originata principalmente dallo sdoppiamento del percorso formativo,
con la creazione di un triennio di laurea base ed un biennio di specialistica ad esso
direttamente consequenziale, al termine del quale si consegue un titolo equipollente a
quello del vecchio ordinamento.
Decreto Ministeriale 4 Agosto 2000 (MIUR)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000 n.245 - Supplemento Ordinario n.170
Determinazione delle classi delle lauree universitarie
DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509, le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42.
Art. 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi
formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1,
sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio dall'emanazione
dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere proposte dalle università
e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in
materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe,
hanno identico valore legale.
6. Decreto Ministeriale 28 novembre 2000
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18
Determinazione delle classi delle lauree specialistiche
VENGONO INDETTE 104 CLASSE SPECIALISTICHE CUI AL NUMERO 14 VI E’ LA 14/S identificata come:
Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia Industriale.
Si riporto parte della tabella
14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche viene quindi fatta ricadere automaticamente nella classe
specialistica 14S Farmacia e Farmacia Industriale.
7. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n.328
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 Agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti
CAPO VII
PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B
spetta il titolo professionale di chimico iunior
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
"Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici iuniores.
Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle
seguenti classi:
a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.
Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
8. Decreto Interministeriale 5 Maggio 2004
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2004 n. 196
Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle
nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici.
TABELLA- Equiparazione dei Diplomi di Laurea (DL) di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi
del D.M. 509/99 alle nuove classi delle Lauree Specialistiche (LS) di cui ai DD.MM. 28 novembre 2000 e 12
aprile 2001.
DIPLOMA DI LAUREA RIF. NORMATIVO
EQUIPARATO A LAUREE
SPECIALISTICHE DELLA
CLASSE
CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE O
CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE
Tabella XXVII-bis del regio
decreto 30.9.1938 n.165
come modificata dal DM
30.6.1995 in G.U. n. 41 del
19.2.1996
CLS-14/S
FARMACIA
Tabella XXVII del regio
decreto 30.9.1938 n.1652
come modificata
CLS-14/S
9. Decreto Interministeriale 16 Marzo 2007
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155
Determinazione delle classi di laurea magistrale
Tabella in cui la classe 14/S diventa LM-13
LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA
INDUSTRIALE
Decreto Interministeriale 9 Luglio 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233
Art. 3: Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle
nuove classi delle lauree specialistiche (LS), e alle lauree magistrali (LM) ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi:
· nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento previgente al DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 1)
sono equiparati tutti i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99 (colonna 3) e DM 270/04 (colonna 4);
· nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99, ai relativi diplomi (colonna 3) sono equiparati il
corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle
corrispondenti classi DM 270/04, disposte nella casella adiacente della colonna 4;
· nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il
corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle
corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3;
· nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 509/99 o all’ordinamento DM 270/04 sono equiparati
tra loro i diplomi relativi alle classi contenute nella stessa casella.
COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4
DIPLOMA DI LAUREA (DL)
VECCHIO
ORDINAMENTO
RIFERIMENTO
NORMATIVO
LAUREE
SPECIALISTICHE
DELLA CLASSE (DM
509/99)
LAUREE MAGISTRALI
DELLA
CLASSE (DM 270/04)
FARMACIA
Tabella XXVII del
regio decreto
30.9.1938 n.1652
come modificata
dal DM 30.6.1995 in
G.U. n. 41 del
19.2.1996
14/S Farmacia e
farmacia industriale
LM-13 Farmacia e
farmacia
industriale
10. INOLTRE :
Sempre ai fini di accoglimento della istanza di cui sopra è necessario anche specificare
con adeguate informazioni ,alla luce di norme ancora vigenti ,anche quella che era la
situazione antecedente alla introduzione della laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche e cioe’ riguardo la laurea in Chimica e Farmacia e relativo accesso
Ad esame di stato per professione di chimico :
Legge. 15 Ottobre 1982, n. 756 (1).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1982, n. 289.
Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per
i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia.
Articolo unico. - A ogni concorso ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto
il possesso della già denominata «laurea in chimica e farmacia» ovvero della «laurea in
farmacia» sono altresì ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica. Ove sia
richiesto per l'esercizio dei predetti uffici od impieghi il possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista, resta fermo quanto disposto nel D.P.R. 18
luglio 1972, n. 523 (2).
Nella norma citata (vigente ad oggi) si cita una equiparazione di legge non solo a fini di
partecipazione ai concorsi ma anche per L’ACCESSO A UFFICI ED IMPIEGHI a
significare qualche cosa di diverso e in piu’ rispetto alla mera partecipazione ai concorsi
ma anche per ricoprire impieghi che possono richiedere abilitazione professionale
relativa.
Da recenti informazioni scritte ricevute da un ufficio Esami di Stato risulta che venga
ancora richiesto come titolo di accesso per poter sostenere Esame di Stato per la
professione di Chimico la gia’ denominata laurea in Chimica e Farmacia. (Legge
1378/1956).
La Tabella L allegata all’ Art. 173 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 (Pubblicata nella
Gazz. Uff. 7 Dicembre 1933, n. 283.) prevede l’ accesso ai laureati in CHIMICA E
FARMACIA all’ Esame di Stato per Chimico.
In base a tale Tabella alcuni Uffici per Esami di Stato interpellati ci confermano la
possibilità di accedere ad esame di Stato per Chimico se in possesso di tale laurea.
È logicamente evidente che non ci siano candidati attivi per limiti di età.
11. L’ Articolo 19 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 (1)
Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico (Pubblicato nella Gazz.
Uff. 1 Maggio 1928, n. 102.) recita :
Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo tutti coloro che ottennero, in una regia università od
istituto superiore del Regno, il diploma di laurea in chimica, o in chimica farmacia o in
chimica industriale, quando le disposizioni, vigenti al tempo in cui lo conseguirono,
attribuivano al diploma suddetto l'effetto di abilitare all'esercizio professionale.
Si segnalano inoltre altri Riferimenti Legislativi importanti ai fini dell’accoglimento della
richiesta in oggetto :
LAUREA CHIMICA E FARMACIA: (ammessa per Esame di Stato Professione
di Chimico e per Farmacista) vedi TABELLA L allegata al R.D. n. 1592 1933.
Laurea in C.T.F. V.O. Tabella XXVII BIS introdotta con Legge nel 1967 n.1037
(e successive modificazioni ) relativo alla istituzione del corso di laurea CTF
presso Universita' di Pavia. Non ammessa a Esame di Stato per Chimico
Laurea in Farmacia V.O. Tabella XXVII allegata a Regio Decreto Istruzione
Superiore del 1938 : Solo accesso a Esame di Stato per Farmacista.
INOLTRE nella normativa ci sono stati esempi diverse denominazioni per lo stesso tipo
di lauree del settore Chimico Farmaceutico.
Decreto 16 maggio 96 n. 413 Regolamento concernente la disciplina degli esami
di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. (GU n.185 del 8-8-
1996 - Suppl. Ordinario n. 132 ) cita i laureati in Chimica Farmaceutica oltre ai
laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche per discipline chimica analitica e
biochimica clinica.
12. Alla luce di queste disparita’ di trattamento tra Lauree
della stesso settore si chiede di estendere
l’equipollenza per i laureati in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche del Vecchio Ordinamento anche
all’ammissione all’ ES. STATO PER CHIMICO Sez. A,
come accade per tutti i laureati del Nuovo Ordinamento.
Tale ammissione deve avvenire a nostro avviso non solo quindi in base alla
DENOMINAZIONE DELLA LAUREA ma bensi’ in relazione alle Equiparazioni di
Legge intervenute e al Corpus dei Corsi di Studio che sostanziano le Competenze
Scientifiche del laureato.
Dott. Mauro Luisetto, farmacista, specialista in farmacologia
Dott. Marco Fidani, chimico farmaceutico
View publication statsView publication stats