1. Proposta n. 886 Anno 2018
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete
Atto N. 731/2018
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R.
59/2013 RILASCIATA AD AMIU GENOVA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA
D'ANNUNZIO 27, ED OPERATIVA IN GENOVA, VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA 3 -
IMPIANTO VOLPARA, PER ATTIVITÀ INERENTI AL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI.
In data 12/04/2018 il dirigente RISSO ORNELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 7/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n.
1 del 7/03/2018;
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35”;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le
attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia
ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:
• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
• comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
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2. • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
• autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
• comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre
1995, n. 447;
• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di
cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152;
Visto altresì l’art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la
Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l’autorità competente ai fini del
rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel
provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive;
Vista l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Genova alla Città Metropolitana di Genova in data 16/12/2016, assunta
al protocollo generale dell’Amministrazione in pari data con n. 69725, presentata dal Sig. Cinquetti
Paolo in qualità di procuratore di AMIU GENOVA S.p.A., con sede legale in Genova, Via
d'Annunzio 27, ed operativa in Genova, Via Lungobisagno Dalmazia 3 – Impianto di Volpara, a
sostituzione dei seguenti titoli:
- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D. Lgs. 152/2006;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;
Atteso che, a seguito delle verifiche di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l’istanza è risultata
incompleta, come comunicato dall’Amministrazione metropolitana al S.U.A.P. del Comune di
Genova, con nota prot. n. 6507 del 02/02/2017, e che in data 16/01/2018 è pervenuta la
documentazione a completamento della domanda acquisita agli atti della Città Metropolitana di
Genova con prot. n. 2430/2018;
Vista la nota di AMIU Genova S.p.A. del 05/07/2017, acquisita agi atti della Città Metropolitana di
Genova in data 6/07/2017 con prot. n. 36614, con la quale AMIU Genova S.p.A. chiede
l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il rinnovo delle esistenti
autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di via Lungobisagno Dalmazia 3-5 (loc. Volpara);
Vista la nota della Regione Liguria del 2/08/2017, acquisita agi atti della Città Metropolitana di
Genova in data 02/08/2017 con prot. n. 42460, con la quale la Regione Liguria comunica l'avvio
del procedimento di VIA sul rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di Via Lungobisagno
Dalmazia e allo stoccaggio provvisorio di rifiuti contenenti amianto di Via Lungobisagno Istria - loc.
Volpara - nonché valutazione generale della attività svolte nel sito (procedura di cui all'art. 27 bis
del D. Lgs. n.152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017;
Vista la nota della Regione Liguria del 10/08/2017, acquisita al protocollo generale della Città
Metropolitana di Genova in pari data con n° 44342, avente ad oggetto: “VIA sul rinnovo delle
autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di Via Lungobisagno Dalmazia e allo stoccaggio provvisorio di
rifiuti contenenti amianto di Via Lungobisagno Istria - loc. Volpara a Genova - nonché valutazione
generale delle attività svolte nel sito - proponente Gruppo AMIU GE Spa - procedura di cui all'art.
27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017 - chiarimenti procedurali”
con il quale la Regione comunica che a conclusione del procedimento regionale è previsto che
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3. vengano rilasciati, sulla base del provvedimento di VIA, tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto/attività presentato;
Vista la pec del 15/09/2017 prot. n. 50024 della Città Metropolitana di Genova in risposta alla
suddetta nota della Regione Liguria, con la quale l'Ufficio Servizio Idrico Integrato prende atto
che il procedimento di rilascio dell'AUA confluisce nel procedimento di VIA regionale e
contestualmente trasmette la già citata nota di richiesta integrazioni n. 6507 del 02/02/2017;
Vista la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2018/46688 del 12/02/2018, acquisita agi atti della
Città Metropolitana di Genova in data 12/02/2018 con prot. n. 7617, avente ad oggetto “VIA sul
rinnovo autorizzazioni gestione rifiuti in via Lungobisagno Dalmazia e stoccaggio provvisorio rifiuti
contenti amianto di via Lungobisagno Istria - loc. Volpara a Genova”, con la quale si comunica
che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2017 il procedimento di VIA in oggetto non può
essere concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 4 bis della L. r. 38/1998 (ora abrogata con L. R.
29/2017) e pertanto tale nota costituisce la chiusura del procedimento;
Vista la nota di AMIU Genova S.p.A. del 20/02/2018, acquisita agi atti della Città Metropolitana di
Genova in data 21/02/2018 con prot. n. 9514, con la quale AMIU Genova S.p.A. chiede al Comune
di Genova di poter far proseguire l'iter autorizzativo previsto dal D.P.R.59/2013 dell'AUA, la cui
istanza era stata presentata dalla Società in data 16/12/2016, vista la nota della Regione Liguria
del 12 febbraio 2018 con a quale viene comunicata la chiusura del procedimento relativo alla VIA
sul rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti di via Lungobisagno Dalmazia;
Vista la nota della Regione Liguria prot. n. PG/2018/0087558 del 21/03/2018, acquisita agi atti
della Città Metropolitana di Genova in data 21/03/2018 con prot. n. 15735, con la quale, a fronte
della riattivazione dei termini procedimentali delle istanze di rinnovo, la Regione, a scopo
collaborativo, mette a disposizione l'istruttoria tecnica svolta nell'ambito del procedimento di VIA a
suo tempo attivato e non concretizzatosi in un provvedimento finale;
Considerato che, per quanto sopra espresso, la Città Metropolitana di Genova ritiene di proseguire
l'iter autorizzativo;
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con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato
dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella
L. 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’art. 124, comma 7, che stabilisce che “salvo
diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero
all'Ente di Governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (…)”;
Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in
particolare l’art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito)
è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica
fognatura;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti
ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei
rifiuti” ed in particolare l’art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora
Ente di governo dell'ambito) dell’A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana;
Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse
idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;
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4. Vista la tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di
emissione in acque superficiali e in fognatura;
Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” (l.r. 28 ottobre 2008 n.39 );
Rilevato che le acque di “prima pioggia e lavaggio”, qualora provengano dalle superfici scolanti di
insediamenti e installazioni individuate all’art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n 4,
devono essere gestite e trattate in modo da garantire che l’impatto ambientale delle stesse acque
sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152 e s.m.i.;
Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli
insediamenti produttivi di cui all’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal
regolamento stesso a rischio di contaminazione;
Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 5005 del 05/11/2013, avente ad oggetto
“D. Lgs. 152/2006 – L.R. 30/2006 - Regolamento Regionale 4/2009 – Approvazione del Piano di
prevenzione e di gestione di cui ai punti b) ed e) dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009
ed autorizzazione ad effettuare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue meteoriche
derivanti dall’attività di centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti, nonché delle acque
reflue industriali derivanti dalle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi di AMIU Genova
S.p.A., con sede legale in Genova, Via D’Annunzio 27, e stabilimento in Genova, Lungobisagno
Dalmazia 3.”;
Richiamato il provvedimento della Provincia di Genova n. 1231 del 18/03/2014 di modifica del P. D.
della Provincia di Genova n. 5005 del 05/11/2013, con il quale si autorizzano altresì le acque
reflue industriali derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti liquidi autorizzata con P. D. della
Provincia di Genova n. 5113 del 28/08/2013 e s.m.i., presso il proprio impianto di depurazione;
Considerato che il parere espresso dal gestore operativo territorialmente competente,
Mediterranea delle Acque S.p.A., del 28/11/2008, assunto al protocollo generale della Provincia di
Genova n. 0146871 in data 09/12/2008, è da considerarsi ancora valido in quanto l’impianto non
ha subito modifiche e, pertanto, il contenuto in merito a specifiche prescrizioni è recepito nel
presente provvedimento e riportato nella parte dispositiva;
Considerato che nei succitati provvedimenti sono individuate nel dettaglio, in premessa e nel
dispositivo, tutte le tipologie di acque reflue industriali derivanti dall'attività di raccolta e
smaltimento di rifiuti solidi convogliate al depuratore, e che le citate attività sono di seguito
richiamate:
• l’attività esercitata nell’insediamento in oggetto consiste in operazioni conferimento,
stoccaggio ed avvio allo smaltimento dei RSU, stoccaggio temporaneo dei RUP, isola
ecologica per la raccolta differenziata, distribuzione di carburante per mezzi aziendali,
manutenzione automezzi (officine e impianti di lavaggio), manutenzioni impiantistiche
(officine), rimessaggio automezzi;
• le acque reflue industriali derivano dalle operazioni di compattamento, stoccaggio
provvisorio e trasferimento di rifiuti solidi urbani, dalle operazioni di lavaggio cassonetti
stradali effettuato con stazioni mobili, dalla pulizia meccanizzata delle strade con
spazzatrici, della pulizia e spurgo delle caditoie stradali effettuata con autobotti, dal
lavaggio cassonetti in sito e dei mezzi destinati alla raccolta e trasporto di r.s.u., dalla
postazione dell’operatore e fontanella esterna. Le acque reflue industriali derivano altresì
dall’attività di trattamento rifiuti liquidi, autorizzata con P. D. della Provincia di Genova n.
5113 del 28/08/2003 e s.m.i., presso l’impianto di depurazione. A queste si aggiungono le
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5. acque di prima pioggia di dilavamento piazzali e di lavaggio degli stessi;
• l’insediamento consiste in un di centro di raccolta, trattamento e trasferimento rifiuti nel
quale è presente un impianto di rifornimento carburanti per i mezzi aziendali, ed è pertanto
soggetto all’approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione di cui ai punti b) ed e)
dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009;
• l’insediamento è oggetto di interventi che prevedono anche l’adeguamento del sistema di
smaltimento delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale mediante un adeguato
sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche;
• le aree esposte a rischio di inquinamento presentano una superficie scolante pari a circa
13.000 m2 e sono costituite d aree coperte e da piazzali resi impermeabili grazie ad
asfaltatura e sono delimitate da linee di raccolta (griglie, caditoie e tubazioni interrate),
opportunamente dimensionate e collocate, che collettano, mediante opportune pendenze,
tutte le acque dalle superfici scolanti verso l’impianto di depurazione al quale confluiscono
anche le acque reflue industriali.;
• l’inquinamento delle acque meteoriche è da attribuire alle polveri generate dalla
movimentazione dei rifiuti e da idrocarburi conseguenti al transito, al rifornimento e allo
stazionamento dei mezzi aziendali;
• la AMIU Genova S.p.A. ha provveduto a predisporre il disciplinare delle operazioni di
prevenzione e gestione contenente le informazioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4
dell’Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4.
• a monte dell’impianto di depurazione sarà installato un sistema di separazione della acque
di prima pioggia, che saranno inviate all’impianto, e quelle eccedenti, che avranno come
recapito finale il torrente Bisagno. La separazione tra le acque di prima e seconda pioggia
avverrà grazie ad una valvola pneumatica a ghigliottina, collegata ad un pluviometro, posta
all’ingresso della vasca di decantazione del depuratore;
• l’impianto di depurazione consiste in tre vasche in acciaio collegare in serie, nelle quali
avviene un processo chimico-fisico di depurazione con aggiunta di flocculante, una
filtrazione con filtro a carta e una seconda vasca di decantazione;
• a valle del sistema di depurazione è presente un pozzetto di prelievo di campioni di refluo.
Lo scarico avviene nella fognatura nera comunale;
• periodicamente viene effettuata la rimozione del fanghi dalle vasche di depurazione, tramite
auto spurgo;
• l’acqua utilizzata a scopo produttivo e scaricata nella pubblica fognatura è pari a circa
13.000 mc/anno, comprensive delle acque meteoriche di prima pioggia;
• è presente un contatore che misura esclusivamente l’acqua industriale e di prima pioggia
scaricata in rete nera.
Visto il rapporto di prova n. N. 2564/17 del 12/01/2018, di AMIU Genova S.p.A. - Laboratorio
Chimico, a firma della Dr.ssa Susanna Bragantini, iscritta all’Ordine dei Chimici di Genova, Imperia
e Savona, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali rispetta i limiti di emissione
previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;
Visto l’attestato di versamento effettuato in data 07/11/2016 da AMIU GENOVA S.p.A. a favore
della Città Metropolitana di Genova della somma per spese di istruttoria pari ad € 180, da introitare
secondo il seguente schema:
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6. Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità
3010002 0 3003786 180,00 120 2016
Preso altresì atto dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo;
Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico in pubblica
fognatura delle acque reflue industriali e di quelle meteoriche, nel rispetto di quanto riportato nella
parte dispositiva del presente atto;
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con riferimento alle EMISSIONI IN ATMOSFERA in via generale
Visto l'art. 272 del D. Lgs. 152/2006;
Vista la L.R. 18/99 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia“;
Vista la Delibera di Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1260/2010 e s.m.i.;
Vista la nota del Comune di Genova prot. n. 271880/At del 02/08/2017, avente ad oggetto “ Parere
ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in merito all’istanza prodotta dalla AMIU GENOVA S.p.A. per il
rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento sito in Genova via
Lungobisagno Dalmazia 3 (Volpara)”, con la quale si comunica che l'attività in oggetto ha ottenuto
il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in data 02/07/2011, per quanto riguarda
l’attività di verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti
all’uso non superiore a 5 Kg/sett. e a sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo dei solventi non superiore a 1000 Kg/anno per le sostanze o i preparati etichettati con
le frasi di rischio R40 ed R68, avvalendosi della D.G.R.L. n.1260/2010 e comunicata con nota n.
208187/At del 28/06/2011;
Considerato che la nota del Comune di Genova prot. n. 271880/At del 02/08/2017 e la richiamata
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, rilasciata del Comune di Genova il
02/07/2011, poi comunicata con nota n. 208187/At del 28/06/2011, vanno considerate considerata
parte integrante del presente provvedimento;
con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA
Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’art.
8 cc. 4 e 6 in base ai quali “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività
produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” (comma 4).
“La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del
presente articolo,che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa
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7. documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del
rilascio del relativo nulla-osta” (comma 6);
Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;
Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;
Vista la D.G.R. n. 534/99;
Richiamata la nota prot. n. PG/2017/100644/SF del Comune di Genova del 24/03/2017, trasmessa
alla Città Metropolitana di Genova in data 28/03/2017 ed acquisita agli atti in pari data con prot. n.
17960/2017, con cui si rilascia Nulla Osta Acustico alla ditta AMIU GENOVA S.p.A., per il sito di
Via Lungobisagno Dalmazia – Loc. Volpara - nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
Considerato che la suddetta la nota prot. n. PG/2017/100644/SF del Comune di Genova del
24/03/2017 va considerata parte integrante del presente provvedimento;
~
Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
DISPONE
1) di rilasciare ad AMIU GENOVA S.p.A., con sede legale in Genova, Via d'Annunzio 27, ed
operativa in Genova, Via Lungobisagno Dalmazia 3 – Impianto di Volpara,
l’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per attività
inerenti al trattamento e smaltimento rifiuti, con durata pari ad anni quindici (15) dalla
data di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova. Sei (6) mesi prima della scadenza
dovrà esserne chiesto il rinnovo;
~
- con riferimento alle EMISSIONI IN ATMOSFERA in via generale:
2) di confermare il rilascio ad AMIU GENOVA S.p.A., con sede legale in Genova, Via
d'Annunzio 27, ed operativa in Genova, Via Lungobisagno Dalmazia 3 – Impianto di
Volpara, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs.
152/2006, come riportato nella nota del Comune di Genova prot. n. 271880/At del
02/08/2017, e nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale, rilasciata del
Comune di Genova il 02/07/2011, e comunicata con nota n. 208187/At del 28/06/2011, le
quali vanno considerate considerata parte integrante del presente provvedimento;
~
- con riferimento alla normativa in materia di ACUSTICA:
3) di confermare ad AMIU GENOVA S.p.A., con sede legale in Genova, Via d'Annunzio 27,
ed operativa in Genova, Via Lungobisagno Dalmazia 3 – Impianto di Volpara, il nulla osta
acustico rilasciato ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto delle condizioni
indicate nella nota prot. n. PG/2017/100644/SF del Comune di Genova del 24/03/2017
(pratica n. 119.180), la quale va considerata parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA:
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8. 4) di autorizzare AMIU Genova S.p.A. allo scarico delle acque reflue industriali derivanti
dalle attività inerenti al trattamento e smaltimento rifiuti, delle acque meteoriche dilavanti la
superficie scolante su cui insiste il distributore di carburanti, e delle acque reflue industriali
derivanti dal conferimento all’impianto di depurazione di determinati rifiuti liquidi, come
indicato nel provvedimento dirigenziale n. 5112/2009 e s.m. del Servizio Acqua e Rifiuti della
Provincia di Genova, compatibilmente con le capacità di ricezione e smaltimento del
depuratore finale, provenienti dall’insediamento sopra menzionato, ai sensi della Parte III del
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 4/2009, nel rispetto dei
limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
5) di sottoporre la AMIU GENOVA S.p.A., in relazione alle suddette autorizzazioni allo scarico,
al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite
analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST,
Metalli (Al, As, Cd, Cr tot., Cr VI, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Sn, Zn), Idrocarburi totali, Azoto
ammoniacale, Azoto, nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale, Tensioattivi totali.
Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati
nell’arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel
verbale di campionamento.
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere
conformi alle metodiche IRSA-CNR.
I referti analitici - corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione
dello stato di funzionamento dell’impianto di depurazione all’atto del campionamento, le
modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l’indicazione del
tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato
il quale dovrà indicare l’appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici
utilizzati;
Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi all’Ufficio Servizio Idrico Integrato
della Città Metropolitana di Genova ed a IRETI S.p.A., in originale o in copia, allegando in
questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare
dell’autorizzazione.
Dovranno altresì essere riportati correttamente la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della
sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono le analisi.
b) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione
con acque prelevate allo scopo;
c) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche
temporaneo dell’inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
d) l’impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e
controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
e) dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale
dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
• data e ora dei disservizi all’impianto nel suo complesso;
• periodi di fermata dell’impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
• manutenzione ordinarie e straordinarie all’impianto di trattamento dei reflui;
• data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito
a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti
relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;
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9. f) lo strumento di misurazione dei volumi d’acqua di prima pioggia scaricati in pubblica
fognatura dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
g) l’intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette,
cunette vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.), nonché delle acque
provenienti dall'officina, dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente
efficiente;
h) la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di
manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli
strati superficiali del suolo di acque contaminate;
6) che in caso di cessazione degli scarichi, la AMIU GENOVA S.p.A., ne dia immediata
comunicazione all’Ufficio Servizio Idrico Integrato ed a IRETI S.p.A. nonché all’ARPAL -
Dipartimento Provinciale di Genova;
7) che le quantità totali annue di acque reflue industriali e meteoriche scaricate siano comunicate
alla IRETI S.p.A., secondo l’apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio
Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;
8) di introitare la somma di € 180 versati da AMIU GENOVA S.p.A., secondo il seguente schema:
DATI CONTABILI
S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento
CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno
ENTRATA 3010002 0 3003786 + 180,00 120 2016
Note:
TOTALE ENTRATE: + 180,00
TOTALE SPESE: -
Si avverte che la presente autorizzazione allo scarico comporta gli obblighi:
Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non
espressamente contemplati nel presente provvedimento. L’eventuale necessità di trattare acque
diverse dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione Metropolitana. Qualunque
ampliamento e/o modifica sostanziale dell’impianto di depurazione o del ciclo produttivo che
determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere
preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l’osservanza
delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione al momento in vigore;
E’ fatta salva la potestà dell’Autorità competente per il controllo ad effettuare all’interno
dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che
danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero
necessarie a seguito di quanto accertato;
L’impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti
e sopralluoghi ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione
degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del
vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana
di Genova.
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10. Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall’Ente di Governo dell’Ambito in base alle
caratteristiche dell’impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.
~
INVIA
Il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova, per il rilascio del provvedimento conclusivo del
procedimento di A.U.A. e la sua successiva trasmissione alla scrivente Amministrazione e per
competenza:
1. alla AMIU GENOVA S.p.A.;
2. all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;
3. a IRETI S.p.A., in qualità di referenti per gli scarichi in pubblica fognatura del gestore operativo
della rete fognaria;
4. al Comune di Genova – Settore Ambiente, Igiene ed Energia;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla
trasmissione dell’atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg dalla data di pubblicazione.
Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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11. Proposta n. 886 /2018
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Proponente: Ufficio Servizio idrico integrato
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013
RILASCIATA AD AMIU GENOVA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA D'ANNUNZIO
27, ED OPERATIVA IN GENOVA, VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA 3 - IMPIANTO VOLPARA,
PER ATTIVITÀ INERENTI AL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.
[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[ X ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento
CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno
ENT
RAT
A
3010002 0 3003786 + 180,00 120 2016
Note:
TOTALE ENTRATE: + 180,00
TOTALE SPESE: +
Genova li, 13/04/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
copia informatica per consultazione
12. CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Certificato di avvenuta pubblicazione
Atto Dirigenziale N. 731 del 12/04/2018
UFFICIO
Servizio Gestione risorse in rete
Ufficio Servizio idrico integrato
Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013
RILASCIATA AD AMIU GENOVA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA D'ANNUNZIO 27,
ED OPERATIVA IN GENOVA, VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA 3 - IMPIANTO VOLPARA, PER
ATTIVITÀ INERENTI AL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.
Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di
Genova dal 13/04/2018 al 28/04/2018 per 15gg. consecutivi.
Genova li, 02/05/2018
Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
copia informatica per consultazione