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NOTE SULLA DISCIPLINA DEI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
1 
La Spezia 10-12-2014
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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Sommario 
PREMESSA: OGGETTO DELLE PRESENTI NOTE .................................................................... 5 
LA NORMA ATTUATIVA DEL REFERENDUM CHE HA ABROGATO LE NORME DI 
PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA ....................... 7 
Testo DPR 113/2011 ........................................................................................................................ 7 
Oggetto del DPR 113/2011 .............................................................................................................. 7 
Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2009 .................................................. 7 
Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2008 .................................................. 7 
La sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato ammissibile il referendum ............... 7 
Cosa è stato abrogato con il referendum .......................................................................................... 8 
Il regime transitorio in attesa di una nuova disciplina delle procedure di affido dei servizi pubblici 
locali a rilevanza economica ............................................................................................................ 8 
LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: 
LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE ........... 10 
Premessa: incostituzionalità delle nuova disciplina ....................................................................... 10 
Testo coordinato dell’ articolo 4 della Legge 148/2011 ............................................................... 10 
Esclusione servizio idrico e altri servizi ........................................................................................ 10 
Oggetto articolo 4 del Decreto Legge in esame ............................................................................. 10 
Delibera di motivazione per mantenere la gestione in house ......................................................... 11 
Condizioni parere obbligatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato .............. 11 
Termini per l’analisi di mercato preventiva ................................................................................... 11 
Effetti della Delibera ...................................................................................................................... 11 
Decreto attuativo ............................................................................................................................ 12 
Deroga alle procedure competitive ................................................................................................ 12 
Regime transitorio di adeguamento al nuovo regime delle gestione esistenti secondo la legge 
148/2011 e successive modifiche ................................................................................................... 12 
Mancato rispetto regime transitorio ............................................................................................... 13 
Regime continuità erogazione del servizio .................................................................................... 14 
Nuovo regime di adeguamento degli affidi alle Norme Europee .................................................. 14 
Svolgimento attività dei gestori in mercati diversi da quelli di esclusiva (comma 33 articolo 4 
legge 148/2011).............................................................................................................................. 15 
Criteri per l’attribuzione in esclusiva della gestione dei servizi pubblici ...................................... 16 
Partecipazione delle società pubbliche alle procedure competitive ............................................... 16 
Partecipazione imprese estere extra ue .......................................................................................... 17 
Società in house soggette al patto di stabilità interno .................................................................... 17 
Applicazione Codice contratti pubblici.......................................................................................... 17 
Applicabilità deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici ............................................ 17 
Verifica rispetto contratto servizio per gestioni in house .............................................................. 18 
Gestione privata delle reti .............................................................................................................. 18 
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO LA 
INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ARTICOLO 4 LEGGE 148/2011 ............................................... 19 
I motivi di incostituzionalità sollevati dalle Regioni ................................................................. 19 
Motivi di resistenza del Governo ............................................................................................... 20 
La sentenza della Corte Costituzionale tratta anche delle modifiche successive alla norma 
impugnata ................................................................................................................................... 21 
La Corte Costituzionale considera ammissibili le questioni poste in violazione dell’articolo 75 
della Costituzione ....................................................................................................................... 21 
IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE .................................................................................. 23 
Il concetto di in house ................................................................................................................ 23 
Le gestioni in house dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012 .................... 23 
NUOVO REGIME DI ADEGUAMENTO DEGLI AFFIDI ALLE NORME EUROPEE ............... 24 
LA GESTIONE IN HOUSE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ........................... 25 
Testo Direttiva 2014/24/UE ........................................................................................................... 25 
Definizione di appalto ai sensi della Direttiva 2014/24/UE (articolo1) ......................................... 25 
Oggetto della Direttiva (articolo 1) ................................................................................................ 25 
Soglie per l’applicabilità della Direttiva ai singoli appalti (articolo 4) .......................................... 25 
Condizioni assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1) .......................................................... 26 
Il controllo analogo secondo la Corte di Giustizia ......................................................................... 26 
Il controllo analogo secondo la Direttiva: possibile ruolo di una holding (articolo 12 paragrafo 1) 
........................................................................................................................................................ 26 
Ruolo dei privati nel controllo analogo (articolo 12 paragrafo 2) ................................................. 26 
Organismo affidatario partecipato da più enti (articolo 12 paragrafo 3) ...................................... 27 
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche: condizioni esclusione dalla direttiva (articolo 12 
paragrafo 4) .................................................................................................................................... 27 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI SARANNO AFFIDATI SOLO PER AMBITI OTTIMALI 
OMOGENEI ...................................................................................................................................... 28 
Ambiti Territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali 
(articolo 25 legge 27/2012) ............................................................................................................ 28 
Conferma Ambiti esistenti: condizioni ......................................................................................... 28 
Poteri sostitutivi del Governo in caso di mancato rispetto della nuova disciplina degli Ambiti ... 29 
Poteri sostitutivi prefettizi .............................................................................................................. 29 
Modalità esercizio potere sostitutivo ( comma 1 articolo 8 legge 131/2003) ................................ 29 
La Corte dei Conti sul regime transitorio precedente alla costituzione dei nuovi Ambiti 
Territoriali Ottimali da parte delle regioni ..................................................................................... 30 
TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE ........................... 32 
Ruolo Consiglio Comunale sugli atti delle aziende speciali .......................................................... 32 
Obblighi di informazione dei concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali .................. 32 
Disciplina in materia di bandi .................................................................................................... 32 
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Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato .............. 33 
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati ............................................................ 33 
Sanzioni disciplinare generali in violazione di obblighi di pubblicazione su stato procedimenti 
e su documenti amministrativi ................................................................................................... 33 
PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE ...................... 35 
Testo Accordo sulle Linee Guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli 
elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici 
locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori ............................. 35 
Norme attuate dal presente accordo ............................................................................................... 35 
Finalità dell’Accordo ..................................................................................................................... 36 
Servizi Pubblici Locali a cui è applicabile l’Accordo .................................................................... 36 
Struttura delle linee guida .............................................................................................................. 36 
Principi generali delle Linee Guida ............................................................................................... 36 
ULTERIORE DISCIPLINA .............................................................................................................. 37 
NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ............................................................... 37 
Affidamento servizi pubblici e tutela dell’occupazione .......................................................... 37 
Procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi migliora la valutazione di virtuosità 
dell’ente locale ............................................................................................................................... 37 
Priorità a finanziamenti a favore di Enti Locali che hanno assegnato i servizi con procedura di 
evidenza pubbliche ......................................................................................................................... 38 
Aziende Speciali e Patto di Stabilità .............................................................................................. 38 
Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio ......................................................... 38 
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PREMESSA: OGGETTO DELLE PRESENTI NOTE 
Le note che seguono costituiscono un sorta di sintesi della evoluzione che la disciplina 
della normativa in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici a rilevanza 
economica (articolo 113 del Testo Unico Enti Locali. In particolare si farà riferimento al 
servizio gestione rifiuti mentre come è noto dopo il referendum abrogativo la disciplina del 
servizio idrico è stata stralciata dalla nuova legge quadro 148/2011. In materia di servizi 
idrici è intervenuta recentemente la Direttiva 2014/25/UE1 sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali La 
normativa sul servizio sarà oggetto di un mio prossimo Paper. 
Tornando alla presenti Note la evoluzione più recente della disciplina dei servizi pubblici 
locali ha affermato in sintesi i seguenti principi: 
Abrogazione della normativa che prevedeva l’affido dei servizi pubblici a rilevanza 
economica, come quello rifiuti, solo a privati o a società miste pubblico privato dove il 
privato doveva avere almeno una quota del 40%. 
Ritorno dopo il referendum abrogativo alla applicazione della giurisprudenza comunitaria 
in materia secondo la quale, nell’affido dei servizi pubblici locali, le vere questioni stanno 
nell’organizzare un controllo serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle 
finalità pubbliche della gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi di 
gestire in modo efficiente il servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in 
una logica da società privata. Tutto ciò può essere fatto benissimo da una società 
interamente pubblica gestita con competenza, affiancata da una Autorità tecnico scientifica 
che sia in grado di controllarla negli interessi degli utenti e della tutela del bene comune 
acqua. Altro che privatizzazione obbligatoria ex lege! 
Nuova disciplina quadro in materia di affido e gestione dei servizi pubblici a rilevanza 
economica con esclusione di quello idrico: legge 148/2011. Questa legge prevedeva la 
necessità, previa apposita istruttoria tecnico economica, di apposita deliberazione 
dell’Ente Locale per dimostrare la utilità della gestione in house. Si riproduceva quindi lo 
schema dell’articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 (poi abrogato con il referendum 
sopra citato) che prevedeva la selezione con procedura competitiva ad evidenza pubblica 
come regime ordinario mentre quella con affidamento diretto come regime in deroga. 
Dichiarazione di incostituzionalità della legge 148/2011 con sentenza n.199 del 2012. 
Condizioni assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1 Direttiva 2014/24/UE). Un 
appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di 
diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva 
quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=IT 
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b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o 
da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano 
controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità 
dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica 
controllata. 
Sotto il profilo della trasparenza, la normativa specifica ha introdotto norme che 
stabiliscono dettagliatamente il contenuto dei bandi per la selezione del soggetto gestore 
nonché sulla incompatibilità nelle cariche di gestione delle società affidatarie del servizio. 
Infine con apposito Accordo sono state approvate Linee Guida relative ai criteri da 
applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di 
servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al 
ruolo delle associazioni dei consumatori 
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LA NORMA ATTUATIVA DEL REFERENDUM CHE HA 
ABROGATO LE NORME DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI 
PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA 
Testo DPR 113/2011 
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110167/011G0156.htm 
Oggetto del DPR 113/2011 
Il presente Dpr, sulla base del referendum tenutosi lo scorso giugno 2011, abroga l’articolo 
25bis della legge 133/2008 (come modificato dalla legge 166/2009) sulle modalità di 
conferimento dei servizi pubblici a rilevanza economica. 
Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2009 
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1439&categoria=Acque 
Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2008 
http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1193&categoria=Istituzio 
ni 
La sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato ammissibile il 
referendum 
la Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011 con la quale ha dichiarato la 
ammissibilità del referendum abrogativo sul riferimento alla remunerazione del capitale 
investito (nell’articolo 154 del dlgs 152/2006) ha ritenuto infondato il rilievo secondo cui il 
quesito sarebbe inammissibile per contrarietà alla normativa comunitaria. Infatti, l’inciso 
oggetto della richiesta non risulta imposto dalla normativa indicata, “essendo coessenziale 
alla nozione di rilevanza economica del servizio idrico integrato esclusivamente 
l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua 
globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato 
periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi 
compresi gli eventuali finanziamenti pubblici). Pertanto, il carattere remunerativo della 
tariffa non può essere definito elemento caratterizzante la nozione di “rilevanza” 
economica del servizio idrico integrato. Infatti, coessenziale alla nozione di rilevanza 
economica del servizio è la copertura dei costi, non già la remunerazione del capitale 
investito”. 
La Corte in questa sentenza ha chiarito anche la ratio, in caso di successo del referendum 
abrogativo, della abrogazione, perché con essa si persegue chiaramente “la finalità di 
rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua. Dunque, il 
quesito incorpora l’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo, cioè al puntuale ratio 
che lo ispira”. 
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Cosa è stato abrogato con il referendum 
Il risultato del referendum sul primo quesito referendario ha comportato la abrogazione 
dell’articolo 23bis della legge 133/2008 e quindi indirettamente del regolamento che 
attuava questo articolo. 
Il suddetto articolo 23bis in sintesi prevedeva, prima del referendum, due sole possibilità 
ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 
(quindi anche l’acqua): 
1. a favore di privati 
2. o di società miste pubblico/privato dove il privato, scelto con gara, doveva avere 
8 
almeno il 40% delle quote societarie. 
Anche in questa norma restava come residuale la gestione totalmente pubblica, vista però 
come eccezionale (perseguibile solo attraverso una indagine che dimostrasse la non 
utilizzabilità delle forme di gestione private). 
Il regime transitorio in attesa di una nuova disciplina delle procedure di affido 
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica 
Si applicano principi e indirizzi della normativa e della giurisprudenza comunitaria che nel 
rispetto di criteri di efficienza e trasparenza gestionale possono tranquillamente garantire 
una gestione pubblica dei servizi pubblici a rilevanza economica come quello idrico e dei 
rifiuti. 
In particolare si veda la sentenza pilota della Corte di Giustizia UE del 6/4/2006 che ha 
precisato come le norme del Trattato UE in materia di non discriminazione, tutela della 
concorrenza , concessione servizi, non ostino ad una disciplina nazionale che consenta ad 
un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale 
esso detiene l’intero capitale, a due condizioni (che debbono sussistere entrambe 
contemporaneamente): 
1. il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo 
a quello che essa esercita sui propri servizi; 
2. detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con 
l’autorità che lo detiene. 
Insomma, secondo l’Unione Europea le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo 
serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità pubbliche della gestione 
evitando che la società pubblica invece che occuparsi di gestire in modo efficiente il 
servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in una logica da società 
privata. Tutto ciò può essere fatto benissimo da una società interamente pubblica gestita 
con competenza, affiancata da una Autorità tecnico scientifica che sia in grado di 
controllarla negli interessi degli utenti e della tutela del bene comune acqua. Altro che 
privatizzazione obbligatoria! 
A conferma ulteriore si veda la Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 
2011 con la quale è stato ammesso il referendum abrogativo dell’articolo 23bis sopra citato. 
Secondo la Corte Costituzionale: “dall’abrogazione referendaria non deriva, in tema di 
regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una 
lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l’applicazione di una 
normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabile 
richiesto dall’ordinamento comunitario. Pertanto, proseguono i giudici costituzionali, 
“nel caso in esame, all’abrogazione dell’articolo 23-bis, da un lato, non conseguirebbe 
alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto 
costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte –
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sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 – sia da quelle della Corte di Cassazione e del 
Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento 
italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella 
oggetto del referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di impedimenti di 
natura comunitaria”. 
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LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A 
RILEVANZA ECONOMICA: LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E IL REGIME 
DELLE GESTIONI IN HOUSE 
Premessa: incostituzionalità delle nuova disciplina 
Questa disciplina che di seguito descrivo per ragioni di ricostruzione storica della 
normativa in esame è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.199 del 2012 che 
descriverò nel capitolo successivo. 
Testo coordinato dell’ articolo 4 della Legge 148/2011 
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/lex-148-2011-disciplina-servizi-locali-testo-coordinato 
Esclusione servizio idrico e altri servizi 
Secondo il comma 34 articolo 4 della presente legge di conversione sono esclusi dalla 
disciplina dello stesso sopra illustrata : il servizio idrico integrato (salvo i commi sulle 
incompatibilità delle cariche societarie, vedi in seguito nel presente commento), il servizio 
di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il 
servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 
79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al 
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè la gestione delle farmacie comunali, 
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475((. 
Oggetto articolo 4 del Decreto Legge in esame 
Il titolo dell’articolo 4 è “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al 
referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea”. In particolare il servizio 
rifiuti. 
Secondo il comma 4 articolo 25 della presente legge per la gestione ed erogazione dei 
servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (disciplina affidamento servizio gestione rifiuti nel 
Testo Unico Ambientale), e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza 
pubblica, le seguenti attività: 
a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e 
realizzazione degli impianti; 
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e 
recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i 
rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. 
Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di 
riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere 
garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle 
potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel 
piano d'ambito. 
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Delibera di motivazione per mantenere la gestione in house 
Secondo i commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge in esame l’Ente Locale adotta una 
delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla 
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal 
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 
Si tende quindi a riprodurre lo schema dell’articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 
che prevedeva la selezione con procedura competitiva ad evidenza pubblica come regime 
ordinario mentre quella con affidamento diretto come regime in deroga. 
Condizioni parere obbligatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato 
Secondo il comma 3 dell’articolo 4 della presente legge di conversione per gli enti 
territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di verifica nel caso di 
attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore 
alla somma complessiva di 200.000 euro annui, è trasmessa per un parere obbligatorio 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che pronunciarsi entro sessanta 
giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni 
idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta 
eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi 
pubblici locali. Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni l’ente richiedente adotta la 
delibera. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con 
ulteriori modalità idonee 
Termini per l’analisi di mercato preventiva 
Secondo il comma 4 articolo 4 della presente legge (come sostituito dal comma 4 articolo 
25 della legge 27/2012) l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il 
parere obbligatorio, della verifica di mercato (sopra descritta) del relativo schema di 
delibera quadro è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto (13/8/2011) e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. 
La delibera quadro sull’analisi di mercato del paragrafo precedente è comunque adottata, 
prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro 
novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato. 
Effetti della Delibera 
La mancata verifica e comunque la mancata formalizzazione della verifica in apposita 
delibera, come indicato nei paragrafi precedenti del presente commento, comporta che 
l'ente locale non possa procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi della 
presente disciplina ex articolo 4 in esame. In altri termini senza verifica e senza delibera 
niente affido diretto o in house. 
Questa ultima parte rende quindi vincolante preventivamente la delibera ai fini 
dell’affidamento in house cosa che nella versione precedente del comma non esisteva. 
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Decreto attuativo 
La lettera m) comma 2 articolo 9 della legge 183/2011 (legge stabilità 2012) ha introdotto 
un comma 33ter all’articolo 4 della presente legge di conversione secondo il quale con 
Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, 
entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e 
dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città, sono definiti: 
a) i criteri per la verifica e l'adozione della delibera quadro che recepisce la verifica; 
b) le modalità attuative degli obblighi di informazione dei gestori sulla qualità del servizio, 
anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni 
e caratteristiche del territorio servito; 
c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo 4. 
Deroga alle procedure competitive 
Secondo il comma 13 dell’articolo 4 della presente legge di conversione se il valore 
economico del servizio oggetto dell'affidamento é pari o inferiore alla somma complessiva 
di 200.000 euro annui (tetto così modificato dal punto 5 comma 6 articolo 25 della legge 
27/2012, prima era 900.000 euro), l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale 
interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la 
gestione cosiddetta «in house» anche in deroga alle procedure competitive sopra 
disciplinate.2 Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto 
divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. 
N.B. La legge 221/2012 ha cancellato il suddetto limite di 200.000 euro. 
Regime transitorio di adeguamento al nuovo regime delle gestione esistenti 
secondo la legge 148/2011 e successive modifiche 
Secondo il comma 32 articolo 4 della presente legge di conversione il regime transitorio 
degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto é il seguente: 
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi non conformi a quanto previsto dal comma 13 
sopra esaminato, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle 
successive lettere da b) a d) (quindi anche per gli affidamenti effettuati in passato a società 
miste nelle quali il socio privato non sia stato selezionato con procedura ad evidenza 
pubblica, nonché quelli a favore di società quotate che siano intervenuti dopo il 1° ottobre 
2003) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente 
affidante, alla data del 31 dicembre 2012 (data modificata dalla legge 27/2012). La 
modifica della legge 27/2012 aggiunge che in deroga, l'affidamento per la gestione può 
2 Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) come modificato dal comma 27 
articolo 34 della legge 221/2012: “ 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire 
solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e 
dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino 
alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via 
diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui 
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e 
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381…….. 13. Le disposizioni del presente 
articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.” 
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 
8 nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria) 
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avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di 
preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un 
unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi 
dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica 
azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 
dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali 
riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di 
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (redditività, qualità, 
efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle 
condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte 
dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda 
risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 
1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di 
aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di 
affidamento ad evidenza pubblica. 
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, 
qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza 
pubblica, nel rispetto dei principi del comma 8 articolo 4 presente legge ( e cioè: 
economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità), le quali non abbiano avuto ad 
oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi 
alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita 
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31/3/2013 (data così modificata dal punto 
6.2. comma 6 articolo 25 legge 27/2012, data precedente 30/6/2012); 
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, 
qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza 
pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 articolo 4 presente legge (economicità, 
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, 
mutuo riconoscimento e proporzionalità), le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo 
stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; 
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a società a partecipazione 
pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile (definizione di società controllate e collegate), cessano alla scadenza 
prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici 
detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche 
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di 
collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non 
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, 
improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, 
rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 
Mancato rispetto regime transitorio 
La lettera g) comma 2 articolo 9 legge 183/2011 (legge stabilità 2012) è stato introdotto il 
comma 32 bis all’articolo 4 della legge di conversione in esame, secondo il nuovo comma: 
“Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il 
prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto 
previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti 
un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il 
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Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 
120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 
della legge 5 giugno 2003, n. 131”. 
Regime continuità erogazione del servizio 
Il punto 7 comma 6 articolo 25 della legge 27/2012 ha introdotto all’articolo 4 della 
presente legge il comma 32ter secondo il quale fermo restando quanto previsto al comma 
32 analizzato al precedente paragrafo del presente commento: “…ed al fine di non 
pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di 
gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle 
attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli 
obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale alle 
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il 
rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del 
settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso 
aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente 
articolo”. 
Nuovo regime di adeguamento degli affidi alle Norme Europee 
Vedi TESTO LEGGE 221/2012 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 179/2012 (in 
GURI n.9 del 11-1-2013). 
Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire 
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio é effettuato 
sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 
20 articolo 34 lege 221/2012). 
Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 
dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. 
Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti 
provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che 
regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento 
degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla 
data del 31 dicembre 2013 (comma 21 articolo 34 legge 221/2012). 
Secondo il comma 1 articolo 13 della legge 15/2014 (c.d. mille proroghe) in deroga 
a quanto previsto sopra e al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente 
responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino 
territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento 
pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo , il servizio e' espletato 
dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 3 articolo 13 della legge 15/2014 afferma che il 
mancato rispetto del termine suddetto del 31/12/2014 comporta la cessazione degli 
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 
dicembre 2014. L’articolo 13 della legge 15/2014 non si applica al servizio di distribuzione 
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di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di 
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla 
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali. 
Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione 
pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri 
atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza 
cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, 
il 31 dicembre 2020. 
Questa date quindi superano quelle della legge 148/2011 in precedenza riportate. 
Svolgimento attività dei gestori in mercati diversi da quelli di esclusiva (comma 
33 articolo 4 legge 148/2011) 
I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati 
diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva operano mediante società separate 
e sono tenuti a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre 
imprese direttamente concorrenti. 
La norma sembrerebbe prevedere la possibilità,alle condizioni sopra riportate, di superare 
il limite della territorialità ma deve essere letta con divieti di cui al comma 33 dell’articolo 
4 della presente legge di conversione nella versione iniziale. La legge 183/2011 (legge 
stabilità 2012) ha modificato il suddetto comma 33 
Secondo la nuova versione del comma 33 articolo 4 della presente legge di conversione : 
“Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, 
anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, 
gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto 
servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza 
pubblica ovvero non ai sensi del comma 123, nonché i soggetti cui é affidata la gestione 
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora 
separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di 
servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne svolgere servizi o attività per altri 
enti pubblici o privati, ne direttamente, ne tramite loro controllanti o altre società che 
siano da essi controllate o partecipate, ne partecipando a gare. Il divieto di cui al primo 
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in 
mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 
12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo 
comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque 
concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento 
dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad 
evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la 
decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la 
predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”. 
La nuova versione pur mantenendo alcuni limiti alla attività extraterritoriale delle società a 
gestione diretta, stabilisce che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono 
3 Assegnazione qualità di socio e attribuzione compiti operativi con procedura di evidenza pubblica 
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comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di 
affidamento dei servizi da essi gestiti, se sussistono determinati presupposti (nella versione 
precedente condizione per poter partecipare alla gara era quella di poter partecipare alla 
prima gara successiva a quella di cessazione del servizio). Rispetto alla formulazione 
originaria (che replicava quella del comma 9 dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 e 
sulla quale si era sviluppata una consistente giurisprudenza) la nuova disposizione 
modifica le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare. A 
essi è consentito concorrere alle procedure per il conferimento di servizi nel caso in cui 
siano nella fase finale (inferiore a un anno) del proprio affidamento e sia già stata bandita 
la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di 
procedere al nuovo affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica oppure anche 
mediante in-house, ma a soggetto diverso dall'affidatario diretto uscente. 
Il dato normativo consente quindi alle società in house di partecipare a gare per servizi 
pubblici indette da altre amministrazioni solo se sono nella fase conclusiva della propria 
gestione. 
Una società che abbia mantenuto l'affidamento diretto, perché compatibile con i limiti 
previsti dal comma 13, o che lo abbia ottenuto ex novo, non potrà invece partecipare alle 
procedure che vengano indette in altri contesti. L'affidatario in-house potrà prendere parte 
alla gara per il servizio da esso gestito, a condizione che sia formalizzata la fase finale della 
gestione esistente o la stessa ricada nelle scadenze previste per il periodo transitorio cioè il 
31.03.2012. 
In senso positivo all’extraterritorialità delle società miste da ultimo vedi CdS, Sezione V, 
sentenza n. 77/2011. In particolare secondo questa ultima sentenza “le società miste che 
svolgono servizi pubblici locali non devono necessariamente avere un oggetto sociale 
esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti servizi. Ciò perché tali società, in 
quanto soggetti giuridici di diritto privato, devono comunque operare sul mercato nel 
pieno rispetto delle regole della concorrenza e possono conseguire l’aggiudicazione di 
detti servizi pubblici locali solo nel rispetto delle ulteriori regole previste per i contratti 
pubblici”. 
Criteri per l’attribuzione in esclusiva della gestione dei servizi pubblici 
Secondo il comma 8 articolo 4 della Legge 148/2011 nel caso in cui l'ente locale, a seguito 
della delibera di verifica sopra analizzata, intende procedere all'attribuzione di diritti di 
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di 
imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei 
principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le 
medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, 
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove 
esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. 
Partecipazione delle società pubbliche alle procedure competitive 
Secondo il comma 9 articolo 4 della Legge 148/2011 le società a capitale interamente 
pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che 
non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. 
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Partecipazione imprese estere extra ue 
Secondo il comma 10 articolo 4 della Legge 148/2011 le imprese estere, non appartenenti a 
Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad 
evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino 
la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di 
provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. 
Società in house soggette al patto di stabilità interno 
Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali 
sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto 
del Ministro per le riforme per il federalismo. Questo riferimento appare di dubbia 
costituzionalità considerato che la Corte Costituzionale con sentenza 325/2010 
http://www.governo.it/backoffice/allegati/60949-6391.pdf 
aveva dichiarato la incostituzionalità della norma dell’articolo 23bis (abrogato dal 
referendum) 
relativamente alla parte che prevedeva l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di 
servizi pubblici locali al patto di stabilità interno. Afferma la Corte nelle sue motivazioni: 
“l’ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del 
coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 
2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa 
esclusiva statale, per le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato 
la potestà regolamentare.” 
Il comma 5 dell’articolo 25 della legge 27/2012 nel ribadire che le società affidatarie in 
house sono assoggettate al patto di stabilità interno precisa che l'ente locale o l'ente di 
governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza,da parte delle società che 
gestisce il servizio in house, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Non pare 
questa precisazione in grado di chiarire la contraddizione sopra rilevata con la sentenza 
della Corte Costituzionale. 
Applicazione Codice contratti pubblici 
Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, 
affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le 
disposizioni DEL Codice dei contratti pubblici (DLgs 163/2006 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34016 ) 
Applicabilità deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici 
Secondo il comma 16 articolo 4 della Legge 148/2011 alla gestione del servizio di società 
con capitale pubblico, anche non maggioritari, non si applica il codice dei contratti pubblici 
(ex comma 3 articolo 32 DLgs 163/2006) se la scelta del socio privato è avvenuta mediante 
procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la 
qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio. 
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Verifica rispetto contratto servizio per gestioni in house 
Secondo il comma 18 articolo 4 della Legge 148/2011 in caso di affidamento della gestione 
dei servizi pubblici locali a società cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il capitale 
sociale del soggetto gestore é partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto 
del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono 
sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza 
dell'organo di revisione (collegio di revisione eletto dai consigli) di cui agli articoli 234 e 
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (TU enti 
locali). 
Gestione privata delle reti 
Secondo il comma 28 articolo 4 della legge 148/2011 ferma restando la proprietà pubblica 
delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. 
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO LA 
INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ARTICOLO 4 LEGGE 148/2011 
I motivi di incostituzionalità sollevati dalle Regioni 
Le seguenti Regioni: Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, hanno 
sollevato questione di costituzionalità contro l’articolo 4 della legge 148/2011 che 
disciplinava, dopo il referendum abrogativo descritto in precedenza, nuovamente le 
modalità di affidamento dei servizi pubblici locali compresi quelli in house. 
In particolare le varie Regioni hanno sollevato le questioni seguenti: 
1. limitando le ipotesi di affidamento in house dei servizi pubblici locali senza gara al di 
sotto di 900.000 euro alle società a capitale interamente pubblico, ed in generale 
comprimendo in capo agli enti territoriali e locali il potere di qualificare la natura dei 
predetti servizi e di scegliere i relativi modelli di gestione, al di là di ogni obiettivo di tutela 
degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, contrasterebbe con i principi di 
autodeterminazione degli enti locali (artt. 5, 114, 117 e 118 Cost.). 
2. contrasto con l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(TFUE), espressione del principio di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle 
imprese e alle relative forme giuridiche, e con il principio della cosiddetta preemption, in 
virtù del quale l’esistenza di una regolamentazione europea precluderebbe l’adozione di 
discipline divergenti, ponendo peraltro nel nulla intere disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 
e 106, comma 2, TFUE, ma anche l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea). 
3. L’art. 4 della legge 148/2011, inoltre, reintrodurrebbe la disciplina contenuta nell’art. 
23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e 
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 
6 agosto 2008, n. 133, che era stato abrogato dal referendum del 12-13 giugno 2011, 
riproducendone i medesimi principi ispiratori e le medesime modalità di applicazione, in 
violazione della volontà popolare espressa ex art 75 Cost., e ricorrendo ad 
un’interpretazione “estrema” delle regole della concorrenza e del mercato, lesiva delle 
competenze regionali in tema di servizi pubblici locali e di organizzazione degli enti locali. 
Stessa contestazione della Regione Lazio pur ritenendo che lo Stato goda, attraverso la 
tutela della concorrenza, di una competenza trasversale ed abbia la capacità di incidere 
sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, a seguito dell’abrogazione 
referendaria di analoga disciplina legislativa statale, un simile intervento del legislatore 
statale «dovrebbe essere in concreto ritenuto radicalmente escluso», in conseguenza 
dell’effetto vincolante che su di esso deriva dalla suddetta abrogazione, incidendo in modo 
illegittimo, attraverso la concorrenza, su una materia di legislazione esclusiva della 
Regione. 
4. Violazione dell’art. 77 Cost., considerato che, essendo direttamente applicabili nel 
nostro ordinamento le norme dell’Unione europea a seguito dell’abrogazione dell’art. 23- 
bis, non sussisterebbero, nella specie, le prescritte ragioni di «straordinaria necessità ed 
urgenza» per l’adeguamento della legislazione alla normativa sovranazionale, ben 
potendosi effettuare un simile intervento in coerenza con gli assetti decentrati introdotti 
dalla Costituzione e con il pieno rispetto della volontà del suo popolo, espressa attraverso il 
referendum 
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5. violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. in quanto la norma impugnata, 
rimettendo all’ente locale la possibilità di sottrarre i servizi pubblici locali alla 
liberalizzazione, dopo aver verificato l’esistenza di benefici per la comunità derivanti dal 
mantenere il regime di esclusiva dei servizi stessi, senza alcun fine di tutela della 
concorrenza, conseguirebbe l’effetto illegittimo di “espropriare” l’ente regionale della 
regolazione della materia dei servizi pubblici su cui ha una competenza legislativa 
residuale. 
6. La Regione Marche ha, in particolare, impugnato: il comma 18 del medesimo art. 4, 
nella parte in cui prevede che, in caso di affidamento in house, la verifica del rispetto del 
contratto di servizio avvenga secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, in 
quanto, in tal modo, sottrarrebbe la disciplina di tale aspetto alla competenza legislativa 
regionale residuale in materia di servizi pubblici locali; il comma 21, in quanto, nella parte 
in cui dispone che «non possono essere nominati amministratori di società partecipate da 
enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di 
amministratore, di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della 
stessa società», invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia di 
ordinamento degli enti locali. 
7. Infine secondo Umbria ed Emilia Romagna l’articolo 4 violerebbe gli artt. 75 e 
117, quarto comma, Cost. in quanto, rendendo estremamente limitate le ipotesi di 
affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici 
locali di rilevanza economica ed indicando come alternative ed equivalenti le sole modalità 
di esternalizzazione, determinerebbero una limitazione della capacità di scelta degli enti 
territoriali, suscettibile di incidere sull’autonomia loro riconosciuta in materia, arbitraria 
perché realizzata senza alcuna concertazione con i predetti, ed ancora maggiore di quella 
delineata dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 che il referendum ha eliminato “in toto”, in 
violazione quindi anche del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale 
oggetto di abrogazione referendaria, di cui all’art. 75 Cost. 
Motivi di resistenza del Governo 
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Stato. Secondo i motivi presentati per il Governo non 
corrisponderebbe al vero che la nuova disciplina condividerebbe la ratio dell’abrogato art. 
23-bis del d.l. n. 112 del 2008: infatti, mentre quest’ultima disposizione mirava alla 
realizzazione di una sistema di concorrenza per il mercato, il nuovo articolo 4 del d.l. n. 138 
del 2011 sarebbe diretto alla realizzazione di un sistema di concorrenza nel mercato. Infine, 
sarebbero numerosi gli elementi di diversità fra le discipline in gioco, fra cui, di particolare 
significato, l’esclusione del settore idrico e l’innalzamento a 900.000 euro della soglia al di 
sotto della quale l’affidamento in house è rimesso alla scelta discrezionale dell’ente. In 
generale, il Governo resistente osserva che la normativa in esame, a fronte della necessità, 
condivisa a livello comunitario, di garantire uno sviluppo economico maggiore mediante la 
promozione della concorrenza e la liberalizzazione delle attività e dei servizi aventi 
rilevanza economica, ha dovuto rimediare al vuoto normativo venutosi a creare con il 
referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 (art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008), avendo 
comunque cura di tutelare settori particolarmente sensibili nel rispetto della volontà 
popolare. 
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La sentenza della Corte Costituzionale tratta anche delle modifiche 
successive alla norma impugnata 
Secondo la Corte Costituzionale “Tali modifiche sopravvenute, che limitano ulteriormente 
le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali confermano il contenuto 
prescrittivo delle disposizioni oggetto delle censure, sollevate con i ricorsi indicati in 
epigrafe, comprimendo, anzi, ancor di più, le sfere di competenza regionale. Pertanto, le 
predette questioni – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale – 
devono essere estese alla nuova formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 (sentenza 
n. 142 del 2012).” 
La Corte Costituzionale considera ammissibili le questioni poste in 
violazione dell’articolo 75 della Costituzione 
La Corte non considera ammissibile le questioni poste in relazione alla violazione dei 
Trattati UE, sopra richiamate, in quanto l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle 
censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch’essi 
genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della 
questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della stessa. 
La Corte ha considerato invece, ammissibile la questione proposta da tutte le ricorrenti, ad 
eccezione della Regione autonoma della Sardegna, in riferimento all’art. 75 Cost. Secondo 
la Corte: “la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si 
realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme 
contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di 
affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi 
pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 
del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa 
comunitaria conferente”. 
Sempre secondo la Corte: “l’articolo 4 tende a riprodurre la ratio dell’abrogato articolo 
23bis in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là 
di quanto prescritto dalla normativa comunitaria. Le poche novità introdotte dall’art. 4 
accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi 
pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, 
conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava 
«pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) 
ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico 
integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia 
satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la 
conseguenza che la norma oggi all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione 
della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011…… La disposizione 
impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà 
popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla 
giurisprudenza costituzionale.” 
Occorre dire che la sentenza non tiene in considerazioni le ultime modifiche all’articolo 4 
ora abrogato come quella prodotta dalla legge 221/2012. Questa legge aveva abrogato 
quanto ora dichiarato incostituzionale dalla Corte in relazione al comma 13 dell’articolo 4 
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della legge 148/2011, secondo il quale se il valore economico del servizio oggetto 
dell'affidamento é pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui (tetto 
così modificato dal punto 5 comma 6 articolo 25 della legge 27/2012, prima era 900.000 
euro), l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che 
abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» 
anche in deroga alle procedure competitive sopra disciplinate.4 Al fine di garantire 
l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al 
frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. 
4 Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) come modificato dal comma 27 
articolo 34 della legge 221/2012: “ 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire 
solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e 
dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino 
alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via 
diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui 
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e 
delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381…….. 13. Le disposizioni del presente 
articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.” 
(La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 
8 nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria) 
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IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE 
Il concetto di in house 
“ Con il termine affidamenti in house (o in house providing) viene indicata la fattispecie 
in cui un soggetto tenuto all’obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di 
carattere generale dell’obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere 
all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio (ossia in 
house) all’esecuzione delle stesse, affidando l’esecuzione dell’appalto o la titolarità del 
servizio ad altra entità giuridica senza gara. Negli affidamenti in house non vi è, quindi, 
l’attribuzione di compiti o servizi a operatori economici privati, da ciò la circostanza che 
le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei 
pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo. Si tratta, in definitiva, di un modello 
organizzativo in cui la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici.”(5) 
CONNOTATI DELLA SOCIETÀ IN HOUSE 
1. Natura esclusivamente pubblica dei soci 
2. Esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi 
3. Sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello 
esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici 
Le gestioni in house dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 
2012 
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012, in precedenza esaminata, e 
che ha abrogato il regime giuridico post referendum abrogativo, non si crea un vuoto 
legislativo, in quanto si applicano principi e indirizzi della normativa e della 
giurisprudenza comunitaria, anche in relazione alle gestioni in house ed in 
attesa del pieno recepimento della nuova Direttiva in materia che descriverò nel successivo 
capitolo. 
In particolare la Corte di Giustizia aveva già avuto modo di intervenire con una sentenza “pilota” del 
6/4/2006 ( causa n.C-410/04) ha precisato che le norme del Trattato UE in materia di non 
discriminazione, tutela della concorrenza , concessione servizi, non ostano ad una disciplina nazionale 
che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della 
quale esso detiene l’intero capitale, a due condizioni (che devono sussistere entrambe 
contemporaneamente): 
1. il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che 
essa esercita sui propri servizi; 
2. detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità che lo 
detiene. 
5 R. Bianchini in AltalexPedia 
http://www.altalex.com/index.php?idu=169813&cmd5=a18dddbadbdf80d1ef2efdf53deb1685&idnot=66898 
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NUOVO REGIME DI ADEGUAMENTO DEGLI AFFIDI ALLE NORME EUROPEE 
Vedi TESTO LEGGE 221/2012 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 179/2012 (in 
GURI n.9 del 11-1-2013). 
Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della 
disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire 
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio é effettuato 
sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da 
conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la 
forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio 
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 
20 articolo 34 lege 221/2012). 
Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 
dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. 
Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti 
provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che 
regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento 
degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla 
data del 31 dicembre 2013 (comma 21 articolo 34 legge 221/2012). 
Secondo il comma 1 articolo 13 della legge 15/2014 (c.d. mille proroghe) in deroga 
a quanto previsto sopra e al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente 
responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino 
territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento 
pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo , il servizio e' espletato 
dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 3 articolo 13 della legge 15/2014 afferma che il 
mancato rispetto del termine suddetto del 31/12/2014 comporta la cessazione degli 
affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 
dicembre 2014. L’articolo 13 della legge 15/2014 non si applica al servizio di distribuzione 
di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di 
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla 
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali. 
Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione 
pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri 
atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza 
cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, 
il 31 dicembre 2020. 
Questa date quindi superano quelle della legge 148/2011 in precedenza riportate. 
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LA GESTIONE IN HOUSE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA 
EUROPEA 
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Testo Direttiva 2014/24/UE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1408614747619&from=IT 
Definizione di appalto ai sensi della Direttiva 2014/24/UE (articolo1) 
Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando una o più amministrazioni 
aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o servizi da 
operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente 
dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o 
meno. 
Oggetto della Direttiva (articolo 1) 
La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da 
amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di 
progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4. 
Soglie per l’applicabilità della Direttiva ai singoli appalti (articolo 4) 
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore 
aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti: 
a) 5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori; 
b) 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli 
appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti 
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti 
menzionati nell’allegato III; 
c) 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali 
amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati 
dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti 
concernono prodotti non menzionati nell’allegato III; 
d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati 
all’allegato XIV. 
E’ chiaro che il riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza economica come quello dei 
rifiuti riguardano la soglia dei 207.000 euro che peraltro già corrisponde quasi del tutto 
(7.000 euro di differenza) con quella che fa scattare, secondo la normativa nazionale (legge 
148/2011 e successive modifiche) l’obbligo di inviare al parere obbligatorio della Autorità 
Garante per la concorrenza la delibera di verifica che evidenzia, per i settori sottratti alla 
liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal 
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
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Condizioni assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1) 
Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona 
giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione 
della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; 
b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello 
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o 
da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano 
controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità 
dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica 
controllata. 
Il controllo analogo secondo la Corte di Giustizia 
Secondo Corte di Giustizia del 6/4/2006 le norme del Trattato UE in materia di non 
discriminazione, tutela della concorrenza , concessione servizi, non ostano ad una 
disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico 
direttamente ad una società della quale esso detiene l’intero capitale, a due condizioni (che 
devono sussistere entrambe contemporaneamente): 
1. il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a 
quello che essa esercita sui propri servizi; 
2. detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità 
che lo detiene. 
Insomma, secondo l’Unione Europea le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo 
serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità pubbliche della 
gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi di gestire in modo efficiente 
il servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in una logica da società 
privata. 
Il controllo analogo secondo la Direttiva: possibile ruolo di una holding (articolo 
12 paragrafo 1) 
Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa 
eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato 
da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo 
dall’amministrazione aggiudicatrice (holding questa è una novità rispetto alla sentenza 
sopra riportata). 
Ruolo dei privati nel controllo analogo (articolo 12 paragrafo 2) 
Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è 
un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione 
aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa 
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amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad 
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o 
potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, 
che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 
Organismo affidatario partecipato da più enti (articolo 12 paragrafo 3) 
Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto 
privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un 
appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni 
aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse 
esercitato sui propri servizi; 
b) oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei 
compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone 
giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e 
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali 
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano 
controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità 
dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica 
controllata. 
Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una 
persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni: 
i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti 
di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono 
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; 
ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente 
un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta 
persona giuridica; e 
iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti. 
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche: condizioni esclusione dalla 
direttiva (articolo 12 paragrafo 4) 
Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non 
rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni: 
a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere 
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; 
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
all’interesse pubblico; e 
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 
% delle attività interessate dalla cooperazione. 
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI SARANNO AFFIDATI SOLO PER AMBITI 
OTTIMALI OMOGENEI 
Ambiti Territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi 
pubblici locali (articolo 25 legge 27/2012) 
Secondo il comma 35bis articolo 4 della legge 148/2011 fatte salve le procedure di 
affidamento già avviate all'entrata in vigore della legge in esame (17/09/2011) a decorrere 
dalla data del 25/03/2012 (entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), la verifica per la possibile 
gestione in house (vedi sopra), le procedure per il conferimento della gestione dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o 
bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis6 dagli enti di governo degli 
stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo. 
Secondo il nuovo articolo 3bis A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici 
locali a rete di rilevanza economica definendo il perimento degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a 
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli 
stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali 
ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. 
Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella 
provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica 
e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle 
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 
2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato 
e già costituito attraverso le convenzioni disciplinate dall’articolo 30 del testo unico enti 
locali (vedi qui 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34429 
L’articolo 34, comma 23 Dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 ha poi introdotto un 
comma 1-bis al suddetto articolo 3-bis che recita "Le funzioni di organizzazione dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei 
rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza 
per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono 
esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e 
omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo". 
Conferma Ambiti esistenti: condizioni 
Fermo restando il termine sopra riportato, che opera anche in deroga a disposizioni 
esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti è fatta 
salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali 
ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle 
6 Articolo introdotto nella legge 148/2011 dall’articolo 25 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in 
Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), 
coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla 
pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.». 
(12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53) 
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discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la 
costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel 
presente comma. 
Poteri sostitutivi del Governo in caso di mancato rispetto della nuova disciplina 
degli Ambiti 
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità 
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi, per organizzare lo svolgimento dei 
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da 
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del 
servizio. 
I poteri sostitutivi sono esercitati ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131 
(c.d. legge La Loggia). 
Poteri sostitutivi prefettizi 
Secondo il comma 2 articolo 13 della legge 15/2014 la mancata istituzione o designazione 
dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale come sopra descritto (vedi articolo 3- 
bis legge 14 settembre 2011, n. 148), ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento 
entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte 
del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, 
che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento 
entro il 31 dicembre 2014. 
Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la cessazione degli affidamenti non 
conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
Questa norma non si applica al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al 
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla 
gestione delle farmacie comunali. 
Modalità esercizio potere sostitutivo ( comma 1 articolo 8 legge 131/2003) 
“ 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della 
Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente 
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente 
interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; 
decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, 
su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, 
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito 
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della 
Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento “ . 
Il comma in esame prevede la possibilità che l’intervento sostitutivo possa assumere la 
forma dell’atto legislativo ma con un aggravio procedurale che non è previsto 
costituzionalmente per l’approvazione delle leggi ordinarie . Salvo che si consideri la 
dizione “ provvedimenti anche normativi “ riferita agli atti regolamentari che le Regioni 
hanno la possibilità di adottare nelle materie di competenza esclusiva e concorrente e che 
potrebbero essere oggetto di intervento surrogatorio da parte dello Stato . 
Occorre altresì precisare che il testo del comma in esame chiarisce come la sostituzione 
statale dovrà avere oggetto singoli atti o provvedimenti dovuti o necessari e non anche la 
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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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sostituzione di un organo nel complessivo esercizio delle sue funzioni al fine di provocarne 
una sorta di quiescenza . La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in passato legittimo 
un potere sostitutivo statale avente ad oggetto il compimento di attività amministrative 
regionali, e non solo l’adozione di atti puntuali. In questo senso, pertanto, si può ipotizzare 
che la surrogazione statale possa avvenire direttamente ad opera del Consiglio dei Ministri 
qualora abbia ad oggetto un provvedimento vincolato, o comunque adottabile senza la 
necessità di compiere atti prodromici ( tipici quelli istruttori ad esempio): mentre il ricorso 
al commissario ad acta dovrebbe trovare spazio ogniqualvolta sia necessario proprio il 
compimento di un’attività istruttoria strumentale all’esercizio della discrezionalità 
amministrativa ( C. Mainardis – Stato Regione Enti Locali nella legge 131/2003 – ed. 
Giuffrè 2003 – pag. 162-163 ) . 
Inoltre l’intervento sostitutivo potrà riguardare solo competenze regionali non esercitate 
altrimenti il potere statale di sostituzione si configurerebbe come una “ sorta di vigilanza 
statale permanente ed effettiva su tutto il complesso delle attribuzioni regionali “ (C. 
Mainardis op. cit. 2003) , il che sarebbe in netto contrasto la visione dei rapporti stato 
regioni che emerge dal nuovo titolo V Cost. 
Infine, secondo il comma 5 articolo 8 legge 231/2003:“ 5. I provvedimenti sostitutivi 
devono essere proporzionati alle finalità perseguite “ . Si veda anche il comma 4 articolo 
1 di questa legge che individua il principio di proporzionalità come uno dei criteri a cui il 
Governo deve riferirsi nell’individuazione dei principi fondamentali nelle materie di 
legislazione concorrente. 
La Corte dei Conti sul regime transitorio precedente alla costituzione dei nuovi 
Ambiti Territoriali Ottimali da parte delle regioni 
La Corte dei Conti, con deliberazione 17 gennaio 2014, n. 20/2014/PAR7, ha risposto al 
quesito di un Comune che chiedeva se in assenza della costituzione degli ambiti o bacini 
territoriali ottimali (Ato) debba essere considerata immediatamente operativa 
l'assegnazione alle (sole) Regioni della titolarità delle funzioni di organizzazione dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, o se si delinei un regime transitorio, fino alla 
costituzione degli Ato, durante il quale la titolarità e l'esercizio di tali funzioni resta in capo 
ai Comuni; ii) sulla possibilità per i Comuni stessi, in assenza della costituzione degli Ato, e 
per garantire la continuità del servizio, di procedere ad un rinnovo dell'affidamento del 
servizio di igiene urbana al gestore attualmente incaricato, con clausola risolutoria in caso 
di costituzione degli Ato. 
La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 88 della legge 5 giugno 
2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3". 
La Corte dei Conti ribadisce la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è 
quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al 
singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, 
di importo tale da coprire interamente il costo del servizio9. 
7 http://www.reteambiente.it/normativa/19908/delibera-corte-dei-conti-sezione-lombardia-17-genn/ 
8 “8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei 
conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri 
in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle 
autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.” 
9 La natura di tale servizio è stata confermata in tali termini anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra altre 
sentenze, si vedano Consiglio di Stato, Sezione V, 8 marzo 2011 n. 1447 e Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 
2012 n. 2537), nonché da quella dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (pareri AS705 — AS684 — 
AS678 — AS612 — AS604 — AS573 — AS570 — AS564 — AS558 — A5544 — AS530 — AS526 — AS562 — 
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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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Questa idea del servizio rifiuti come servizio pubblico locale a rilevanza economica vale 
anche quando l'Amministrazione, invece della concessione, stipula un contratto di appalto 
(rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che 
l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e quest'ultima sia chiamata a pagare un 
compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 
2012 n. 2537). 
La Corte dei Conti conclude che nelle more dell'istituzione degli Ato permane in capo ai 
Comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale (nei termini la Sezione con 
deliberazioni 531/2012; 362/2013; 457/2013). Tuttavia, l'affidamento in concreto di detto 
servizio (anche nell'ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di 
trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di 
selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari. 
A5561 — AS548 — AS594 — AS599 — A5601 — AS620 — A5627 — AS706 — A5708 — A5726 — AS727 — 
AS728 — AS739 — AS740 — AS742 — AS743). 
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Cd s 4687 2013
 

La nuova disciplina dei servizi pubblici locali 2014

  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ NOTE SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1 La Spezia 10-12-2014
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sommario PREMESSA: OGGETTO DELLE PRESENTI NOTE .................................................................... 5 LA NORMA ATTUATIVA DEL REFERENDUM CHE HA ABROGATO LE NORME DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA ....................... 7 Testo DPR 113/2011 ........................................................................................................................ 7 Oggetto del DPR 113/2011 .............................................................................................................. 7 Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2009 .................................................. 7 Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2008 .................................................. 7 La sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato ammissibile il referendum ............... 7 Cosa è stato abrogato con il referendum .......................................................................................... 8 Il regime transitorio in attesa di una nuova disciplina delle procedure di affido dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ............................................................................................................ 8 LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE ........... 10 Premessa: incostituzionalità delle nuova disciplina ....................................................................... 10 Testo coordinato dell’ articolo 4 della Legge 148/2011 ............................................................... 10 Esclusione servizio idrico e altri servizi ........................................................................................ 10 Oggetto articolo 4 del Decreto Legge in esame ............................................................................. 10 Delibera di motivazione per mantenere la gestione in house ......................................................... 11 Condizioni parere obbligatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato .............. 11 Termini per l’analisi di mercato preventiva ................................................................................... 11 Effetti della Delibera ...................................................................................................................... 11 Decreto attuativo ............................................................................................................................ 12 Deroga alle procedure competitive ................................................................................................ 12 Regime transitorio di adeguamento al nuovo regime delle gestione esistenti secondo la legge 148/2011 e successive modifiche ................................................................................................... 12 Mancato rispetto regime transitorio ............................................................................................... 13 Regime continuità erogazione del servizio .................................................................................... 14 Nuovo regime di adeguamento degli affidi alle Norme Europee .................................................. 14 Svolgimento attività dei gestori in mercati diversi da quelli di esclusiva (comma 33 articolo 4 legge 148/2011).............................................................................................................................. 15 Criteri per l’attribuzione in esclusiva della gestione dei servizi pubblici ...................................... 16 Partecipazione delle società pubbliche alle procedure competitive ............................................... 16 Partecipazione imprese estere extra ue .......................................................................................... 17 Società in house soggette al patto di stabilità interno .................................................................... 17 Applicazione Codice contratti pubblici.......................................................................................... 17 Applicabilità deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici ............................................ 17 Verifica rispetto contratto servizio per gestioni in house .............................................................. 18 Gestione privata delle reti .............................................................................................................. 18 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO LA INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ARTICOLO 4 LEGGE 148/2011 ............................................... 19 I motivi di incostituzionalità sollevati dalle Regioni ................................................................. 19 Motivi di resistenza del Governo ............................................................................................... 20 La sentenza della Corte Costituzionale tratta anche delle modifiche successive alla norma impugnata ................................................................................................................................... 21 La Corte Costituzionale considera ammissibili le questioni poste in violazione dell’articolo 75 della Costituzione ....................................................................................................................... 21 IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE .................................................................................. 23 Il concetto di in house ................................................................................................................ 23 Le gestioni in house dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012 .................... 23 NUOVO REGIME DI ADEGUAMENTO DEGLI AFFIDI ALLE NORME EUROPEE ............... 24 LA GESTIONE IN HOUSE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA ........................... 25 Testo Direttiva 2014/24/UE ........................................................................................................... 25 Definizione di appalto ai sensi della Direttiva 2014/24/UE (articolo1) ......................................... 25 Oggetto della Direttiva (articolo 1) ................................................................................................ 25 Soglie per l’applicabilità della Direttiva ai singoli appalti (articolo 4) .......................................... 25 Condizioni assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1) .......................................................... 26 Il controllo analogo secondo la Corte di Giustizia ......................................................................... 26 Il controllo analogo secondo la Direttiva: possibile ruolo di una holding (articolo 12 paragrafo 1) ........................................................................................................................................................ 26 Ruolo dei privati nel controllo analogo (articolo 12 paragrafo 2) ................................................. 26 Organismo affidatario partecipato da più enti (articolo 12 paragrafo 3) ...................................... 27 Cooperazione tra amministrazioni pubbliche: condizioni esclusione dalla direttiva (articolo 12 paragrafo 4) .................................................................................................................................... 27 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SARANNO AFFIDATI SOLO PER AMBITI OTTIMALI OMOGENEI ...................................................................................................................................... 28 Ambiti Territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali (articolo 25 legge 27/2012) ............................................................................................................ 28 Conferma Ambiti esistenti: condizioni ......................................................................................... 28 Poteri sostitutivi del Governo in caso di mancato rispetto della nuova disciplina degli Ambiti ... 29 Poteri sostitutivi prefettizi .............................................................................................................. 29 Modalità esercizio potere sostitutivo ( comma 1 articolo 8 legge 131/2003) ................................ 29 La Corte dei Conti sul regime transitorio precedente alla costituzione dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali da parte delle regioni ..................................................................................... 30 TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE ........................... 32 Ruolo Consiglio Comunale sugli atti delle aziende speciali .......................................................... 32 Obblighi di informazione dei concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali .................. 32 Disciplina in materia di bandi .................................................................................................... 32 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato .............. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati ............................................................ 33 Sanzioni disciplinare generali in violazione di obblighi di pubblicazione su stato procedimenti e su documenti amministrativi ................................................................................................... 33 PARTECIPAZIONE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE ...................... 35 Testo Accordo sulle Linee Guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori ............................. 35 Norme attuate dal presente accordo ............................................................................................... 35 Finalità dell’Accordo ..................................................................................................................... 36 Servizi Pubblici Locali a cui è applicabile l’Accordo .................................................................... 36 Struttura delle linee guida .............................................................................................................. 36 Principi generali delle Linee Guida ............................................................................................... 36 ULTERIORE DISCIPLINA .............................................................................................................. 37 NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ............................................................... 37 Affidamento servizi pubblici e tutela dell’occupazione .......................................................... 37 Procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi migliora la valutazione di virtuosità dell’ente locale ............................................................................................................................... 37 Priorità a finanziamenti a favore di Enti Locali che hanno assegnato i servizi con procedura di evidenza pubbliche ......................................................................................................................... 38 Aziende Speciali e Patto di Stabilità .............................................................................................. 38 Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio ......................................................... 38 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PREMESSA: OGGETTO DELLE PRESENTI NOTE Le note che seguono costituiscono un sorta di sintesi della evoluzione che la disciplina della normativa in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (articolo 113 del Testo Unico Enti Locali. In particolare si farà riferimento al servizio gestione rifiuti mentre come è noto dopo il referendum abrogativo la disciplina del servizio idrico è stata stralciata dalla nuova legge quadro 148/2011. In materia di servizi idrici è intervenuta recentemente la Direttiva 2014/25/UE1 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali La normativa sul servizio sarà oggetto di un mio prossimo Paper. Tornando alla presenti Note la evoluzione più recente della disciplina dei servizi pubblici locali ha affermato in sintesi i seguenti principi: Abrogazione della normativa che prevedeva l’affido dei servizi pubblici a rilevanza economica, come quello rifiuti, solo a privati o a società miste pubblico privato dove il privato doveva avere almeno una quota del 40%. Ritorno dopo il referendum abrogativo alla applicazione della giurisprudenza comunitaria in materia secondo la quale, nell’affido dei servizi pubblici locali, le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità pubbliche della gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi di gestire in modo efficiente il servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in una logica da società privata. Tutto ciò può essere fatto benissimo da una società interamente pubblica gestita con competenza, affiancata da una Autorità tecnico scientifica che sia in grado di controllarla negli interessi degli utenti e della tutela del bene comune acqua. Altro che privatizzazione obbligatoria ex lege! Nuova disciplina quadro in materia di affido e gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica con esclusione di quello idrico: legge 148/2011. Questa legge prevedeva la necessità, previa apposita istruttoria tecnico economica, di apposita deliberazione dell’Ente Locale per dimostrare la utilità della gestione in house. Si riproduceva quindi lo schema dell’articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 (poi abrogato con il referendum sopra citato) che prevedeva la selezione con procedura competitiva ad evidenza pubblica come regime ordinario mentre quella con affidamento diretto come regime in deroga. Dichiarazione di incostituzionalità della legge 148/2011 con sentenza n.199 del 2012. Condizioni assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1 Direttiva 2014/24/UE). Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; 1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:094:FULL&from=IT 5
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Sotto il profilo della trasparenza, la normativa specifica ha introdotto norme che stabiliscono dettagliatamente il contenuto dei bandi per la selezione del soggetto gestore nonché sulla incompatibilità nelle cariche di gestione delle società affidatarie del servizio. Infine con apposito Accordo sono state approvate Linee Guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle associazioni dei consumatori 6
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA NORMA ATTUATIVA DEL REFERENDUM CHE HA ABROGATO LE NORME DI PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA Testo DPR 113/2011 http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110167/011G0156.htm Oggetto del DPR 113/2011 Il presente Dpr, sulla base del referendum tenutosi lo scorso giugno 2011, abroga l’articolo 25bis della legge 133/2008 (come modificato dalla legge 166/2009) sulle modalità di conferimento dei servizi pubblici a rilevanza economica. Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2009 http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1439&categoria=Acque Per un commento all’abrogato articolo23bis versione 2008 http://www.amministrativo.it/ambiente/osservatorio.php?num=1193&categoria=Istituzio ni La sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato ammissibile il referendum la Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011 con la quale ha dichiarato la ammissibilità del referendum abrogativo sul riferimento alla remunerazione del capitale investito (nell’articolo 154 del dlgs 152/2006) ha ritenuto infondato il rilievo secondo cui il quesito sarebbe inammissibile per contrarietà alla normativa comunitaria. Infatti, l’inciso oggetto della richiesta non risulta imposto dalla normativa indicata, “essendo coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio idrico integrato esclusivamente l’esercizio dell’attività con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici). Pertanto, il carattere remunerativo della tariffa non può essere definito elemento caratterizzante la nozione di “rilevanza” economica del servizio idrico integrato. Infatti, coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è la copertura dei costi, non già la remunerazione del capitale investito”. La Corte in questa sentenza ha chiarito anche la ratio, in caso di successo del referendum abrogativo, della abrogazione, perché con essa si persegue chiaramente “la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua. Dunque, il quesito incorpora l’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo, cioè al puntuale ratio che lo ispira”. 7
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Cosa è stato abrogato con il referendum Il risultato del referendum sul primo quesito referendario ha comportato la abrogazione dell’articolo 23bis della legge 133/2008 e quindi indirettamente del regolamento che attuava questo articolo. Il suddetto articolo 23bis in sintesi prevedeva, prima del referendum, due sole possibilità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (quindi anche l’acqua): 1. a favore di privati 2. o di società miste pubblico/privato dove il privato, scelto con gara, doveva avere 8 almeno il 40% delle quote societarie. Anche in questa norma restava come residuale la gestione totalmente pubblica, vista però come eccezionale (perseguibile solo attraverso una indagine che dimostrasse la non utilizzabilità delle forme di gestione private). Il regime transitorio in attesa di una nuova disciplina delle procedure di affido dei servizi pubblici locali a rilevanza economica Si applicano principi e indirizzi della normativa e della giurisprudenza comunitaria che nel rispetto di criteri di efficienza e trasparenza gestionale possono tranquillamente garantire una gestione pubblica dei servizi pubblici a rilevanza economica come quello idrico e dei rifiuti. In particolare si veda la sentenza pilota della Corte di Giustizia UE del 6/4/2006 che ha precisato come le norme del Trattato UE in materia di non discriminazione, tutela della concorrenza , concessione servizi, non ostino ad una disciplina nazionale che consenta ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l’intero capitale, a due condizioni (che debbono sussistere entrambe contemporaneamente): 1. il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi; 2. detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità che lo detiene. Insomma, secondo l’Unione Europea le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità pubbliche della gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi di gestire in modo efficiente il servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in una logica da società privata. Tutto ciò può essere fatto benissimo da una società interamente pubblica gestita con competenza, affiancata da una Autorità tecnico scientifica che sia in grado di controllarla negli interessi degli utenti e della tutela del bene comune acqua. Altro che privatizzazione obbligatoria! A conferma ulteriore si veda la Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 con la quale è stato ammesso il referendum abrogativo dell’articolo 23bis sopra citato. Secondo la Corte Costituzionale: “dall’abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l’applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabile richiesto dall’ordinamento comunitario. Pertanto, proseguono i giudici costituzionali, “nel caso in esame, all’abrogazione dell’articolo 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte –
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 – sia da quelle della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato); dall’altro, conseguirebbe l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto del referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Ne deriva l’ammissibilità del quesito per l’insussistenza di impedimenti di natura comunitaria”. 9
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA NUOVA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA: LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE Premessa: incostituzionalità delle nuova disciplina Questa disciplina che di seguito descrivo per ragioni di ricostruzione storica della normativa in esame è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n.199 del 2012 che descriverò nel capitolo successivo. Testo coordinato dell’ articolo 4 della Legge 148/2011 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/lex-148-2011-disciplina-servizi-locali-testo-coordinato Esclusione servizio idrico e altri servizi Secondo il comma 34 articolo 4 della presente legge di conversione sono esclusi dalla disciplina dello stesso sopra illustrata : il servizio idrico integrato (salvo i commi sulle incompatibilità delle cariche societarie, vedi in seguito nel presente commento), il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475((. Oggetto articolo 4 del Decreto Legge in esame Il titolo dell’articolo 4 è “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea”. In particolare il servizio rifiuti. Secondo il comma 4 articolo 25 della presente legge per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (disciplina affidamento servizio gestione rifiuti nel Testo Unico Ambientale), e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito. 10
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Delibera di motivazione per mantenere la gestione in house Secondo i commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge in esame l’Ente Locale adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Si tende quindi a riprodurre lo schema dell’articolo 23 bis del decreto legge n. 112/2008 che prevedeva la selezione con procedura competitiva ad evidenza pubblica come regime ordinario mentre quella con affidamento diretto come regime in deroga. Condizioni parere obbligatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Secondo il comma 3 dell’articolo 4 della presente legge di conversione per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di verifica nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui, è trasmessa per un parere obbligatorio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che pronunciarsi entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. Decorso inutilmente il termine dei 60 giorni l’ente richiedente adotta la delibera. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee Termini per l’analisi di mercato preventiva Secondo il comma 4 articolo 4 della presente legge (come sostituito dal comma 4 articolo 25 della legge 27/2012) l'invio all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di mercato (sopra descritta) del relativo schema di delibera quadro è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13/8/2011) e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro sull’analisi di mercato del paragrafo precedente è comunque adottata, prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Effetti della Delibera La mancata verifica e comunque la mancata formalizzazione della verifica in apposita delibera, come indicato nei paragrafi precedenti del presente commento, comporta che l'ente locale non possa procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi della presente disciplina ex articolo 4 in esame. In altri termini senza verifica e senza delibera niente affido diretto o in house. Questa ultima parte rende quindi vincolante preventivamente la delibera ai fini dell’affidamento in house cosa che nella versione precedente del comma non esisteva. 11
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Decreto attuativo La lettera m) comma 2 articolo 9 della legge 183/2011 (legge stabilità 2012) ha introdotto un comma 33ter all’articolo 4 della presente legge di conversione secondo il quale con Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città, sono definiti: a) i criteri per la verifica e l'adozione della delibera quadro che recepisce la verifica; b) le modalità attuative degli obblighi di informazione dei gestori sulla qualità del servizio, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito; c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 4. Deroga alle procedure competitive Secondo il comma 13 dell’articolo 4 della presente legge di conversione se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento é pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui (tetto così modificato dal punto 5 comma 6 articolo 25 della legge 27/2012, prima era 900.000 euro), l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» anche in deroga alle procedure competitive sopra disciplinate.2 Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. N.B. La legge 221/2012 ha cancellato il suddetto limite di 200.000 euro. Regime transitorio di adeguamento al nuovo regime delle gestione esistenti secondo la legge 148/2011 e successive modifiche Secondo il comma 32 articolo 4 della presente legge di conversione il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto é il seguente: a) gli affidamenti diretti relativi a servizi non conformi a quanto previsto dal comma 13 sopra esaminato, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) (quindi anche per gli affidamenti effettuati in passato a società miste nelle quali il socio privato non sia stato selezionato con procedura ad evidenza pubblica, nonché quelli a favore di società quotate che siano intervenuti dopo il 1° ottobre 2003) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012 (data modificata dalla legge 27/2012). La modifica della legge 27/2012 aggiunge che in deroga, l'affidamento per la gestione può 2 Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) come modificato dal comma 27 articolo 34 della legge 221/2012: “ 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381…….. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.” (La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8 nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria) 12
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ avvenire a favore di un'unica società in house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell'unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica. b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del comma 8 articolo 4 presente legge ( e cioè: economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità), le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31/3/2013 (data così modificata dal punto 6.2. comma 6 articolo 25 legge 27/2012, data precedente 30/6/2012); c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8 articolo 4 presente legge (economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità), le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (definizione di società controllate e collegate), cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. Mancato rispetto regime transitorio La lettera g) comma 2 articolo 9 legge 183/2011 (legge stabilità 2012) è stato introdotto il comma 32 bis all’articolo 4 della legge di conversione in esame, secondo il nuovo comma: “Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il 13
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”. Regime continuità erogazione del servizio Il punto 7 comma 6 articolo 25 della legge 27/2012 ha introdotto all’articolo 4 della presente legge il comma 32ter secondo il quale fermo restando quanto previsto al comma 32 analizzato al precedente paragrafo del presente commento: “…ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo”. Nuovo regime di adeguamento degli affidi alle Norme Europee Vedi TESTO LEGGE 221/2012 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 179/2012 (in GURI n.9 del 11-1-2013). Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio é effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20 articolo 34 lege 221/2012). Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (comma 21 articolo 34 legge 221/2012). Secondo il comma 1 articolo 13 della legge 15/2014 (c.d. mille proroghe) in deroga a quanto previsto sopra e al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo , il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 3 articolo 13 della legge 15/2014 afferma che il mancato rispetto del termine suddetto del 31/12/2014 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. L’articolo 13 della legge 15/2014 non si applica al servizio di distribuzione 14
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Questa date quindi superano quelle della legge 148/2011 in precedenza riportate. Svolgimento attività dei gestori in mercati diversi da quelli di esclusiva (comma 33 articolo 4 legge 148/2011) I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva operano mediante società separate e sono tenuti a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. La norma sembrerebbe prevedere la possibilità,alle condizioni sopra riportate, di superare il limite della territorialità ma deve essere letta con divieti di cui al comma 33 dell’articolo 4 della presente legge di conversione nella versione iniziale. La legge 183/2011 (legge stabilità 2012) ha modificato il suddetto comma 33 Secondo la nuova versione del comma 33 articolo 4 della presente legge di conversione : “Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 123, nonché i soggetti cui é affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne direttamente, ne tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12 e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.”. La nuova versione pur mantenendo alcuni limiti alla attività extraterritoriale delle società a gestione diretta, stabilisce che i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono 3 Assegnazione qualità di socio e attribuzione compiti operativi con procedura di evidenza pubblica 15
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, se sussistono determinati presupposti (nella versione precedente condizione per poter partecipare alla gara era quella di poter partecipare alla prima gara successiva a quella di cessazione del servizio). Rispetto alla formulazione originaria (che replicava quella del comma 9 dell'articolo 23-bis della legge 133/2008 e sulla quale si era sviluppata una consistente giurisprudenza) la nuova disposizione modifica le condizioni che consentono agli affidatari diretti di partecipare ad altre gare. A essi è consentito concorrere alle procedure per il conferimento di servizi nel caso in cui siano nella fase finale (inferiore a un anno) del proprio affidamento e sia già stata bandita la gara per il riaffidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica oppure anche mediante in-house, ma a soggetto diverso dall'affidatario diretto uscente. Il dato normativo consente quindi alle società in house di partecipare a gare per servizi pubblici indette da altre amministrazioni solo se sono nella fase conclusiva della propria gestione. Una società che abbia mantenuto l'affidamento diretto, perché compatibile con i limiti previsti dal comma 13, o che lo abbia ottenuto ex novo, non potrà invece partecipare alle procedure che vengano indette in altri contesti. L'affidatario in-house potrà prendere parte alla gara per il servizio da esso gestito, a condizione che sia formalizzata la fase finale della gestione esistente o la stessa ricada nelle scadenze previste per il periodo transitorio cioè il 31.03.2012. In senso positivo all’extraterritorialità delle società miste da ultimo vedi CdS, Sezione V, sentenza n. 77/2011. In particolare secondo questa ultima sentenza “le società miste che svolgono servizi pubblici locali non devono necessariamente avere un oggetto sociale esclusivo e limitato soltanto allo svolgimento di detti servizi. Ciò perché tali società, in quanto soggetti giuridici di diritto privato, devono comunque operare sul mercato nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e possono conseguire l’aggiudicazione di detti servizi pubblici locali solo nel rispetto delle ulteriori regole previste per i contratti pubblici”. Criteri per l’attribuzione in esclusiva della gestione dei servizi pubblici Secondo il comma 8 articolo 4 della Legge 148/2011 nel caso in cui l'ente locale, a seguito della delibera di verifica sopra analizzata, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. Partecipazione delle società pubbliche alle procedure competitive Secondo il comma 9 articolo 4 della Legge 148/2011 le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. 16
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Partecipazione imprese estere extra ue Secondo il comma 10 articolo 4 della Legge 148/2011 le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. Società in house soggette al patto di stabilità interno Le società cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo. Questo riferimento appare di dubbia costituzionalità considerato che la Corte Costituzionale con sentenza 325/2010 http://www.governo.it/backoffice/allegati/60949-6391.pdf aveva dichiarato la incostituzionalità della norma dell’articolo 23bis (abrogato dal referendum) relativamente alla parte che prevedeva l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno. Afferma la Corte nelle sue motivazioni: “l’ambito di applicazione del patto di stabilità interno attiene alla materia del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 e n. 237 del 2009; n. 267 del 2006), di competenza legislativa concorrente, e non a materie di competenza legislativa esclusiva statale, per le quali soltanto l’art. 117, sesto comma, Cost. attribuisce allo Stato la potestà regolamentare.” Il comma 5 dell’articolo 25 della legge 27/2012 nel ribadire che le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno precisa che l'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza,da parte delle società che gestisce il servizio in house, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Non pare questa precisazione in grado di chiarire la contraddizione sopra rilevata con la sentenza della Corte Costituzionale. Applicazione Codice contratti pubblici Le società cosiddette «in house» e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni DEL Codice dei contratti pubblici (DLgs 163/2006 http://www.altalex.com/index.php?idnot=34016 ) Applicabilità deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici Secondo il comma 16 articolo 4 della Legge 148/2011 alla gestione del servizio di società con capitale pubblico, anche non maggioritari, non si applica il codice dei contratti pubblici (ex comma 3 articolo 32 DLgs 163/2006) se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. 17
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Verifica rispetto contratto servizio per gestioni in house Secondo il comma 18 articolo 4 della Legge 148/2011 in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore é partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione (collegio di revisione eletto dai consigli) di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (TU enti locali). Gestione privata delle reti Secondo il comma 28 articolo 4 della legge 148/2011 ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. 18
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO LA INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ARTICOLO 4 LEGGE 148/2011 I motivi di incostituzionalità sollevati dalle Regioni Le seguenti Regioni: Puglia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, hanno sollevato questione di costituzionalità contro l’articolo 4 della legge 148/2011 che disciplinava, dopo il referendum abrogativo descritto in precedenza, nuovamente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali compresi quelli in house. In particolare le varie Regioni hanno sollevato le questioni seguenti: 1. limitando le ipotesi di affidamento in house dei servizi pubblici locali senza gara al di sotto di 900.000 euro alle società a capitale interamente pubblico, ed in generale comprimendo in capo agli enti territoriali e locali il potere di qualificare la natura dei predetti servizi e di scegliere i relativi modelli di gestione, al di là di ogni obiettivo di tutela degli aspetti concorrenziali inerenti alla gara, contrasterebbe con i principi di autodeterminazione degli enti locali (artt. 5, 114, 117 e 118 Cost.). 2. contrasto con l’articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), espressione del principio di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche, e con il principio della cosiddetta preemption, in virtù del quale l’esistenza di una regolamentazione europea precluderebbe l’adozione di discipline divergenti, ponendo peraltro nel nulla intere disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 e 106, comma 2, TFUE, ma anche l’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). 3. L’art. 4 della legge 148/2011, inoltre, reintrodurrebbe la disciplina contenuta nell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che era stato abrogato dal referendum del 12-13 giugno 2011, riproducendone i medesimi principi ispiratori e le medesime modalità di applicazione, in violazione della volontà popolare espressa ex art 75 Cost., e ricorrendo ad un’interpretazione “estrema” delle regole della concorrenza e del mercato, lesiva delle competenze regionali in tema di servizi pubblici locali e di organizzazione degli enti locali. Stessa contestazione della Regione Lazio pur ritenendo che lo Stato goda, attraverso la tutela della concorrenza, di una competenza trasversale ed abbia la capacità di incidere sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, a seguito dell’abrogazione referendaria di analoga disciplina legislativa statale, un simile intervento del legislatore statale «dovrebbe essere in concreto ritenuto radicalmente escluso», in conseguenza dell’effetto vincolante che su di esso deriva dalla suddetta abrogazione, incidendo in modo illegittimo, attraverso la concorrenza, su una materia di legislazione esclusiva della Regione. 4. Violazione dell’art. 77 Cost., considerato che, essendo direttamente applicabili nel nostro ordinamento le norme dell’Unione europea a seguito dell’abrogazione dell’art. 23- bis, non sussisterebbero, nella specie, le prescritte ragioni di «straordinaria necessità ed urgenza» per l’adeguamento della legislazione alla normativa sovranazionale, ben potendosi effettuare un simile intervento in coerenza con gli assetti decentrati introdotti dalla Costituzione e con il pieno rispetto della volontà del suo popolo, espressa attraverso il referendum 19
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 5. violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. in quanto la norma impugnata, rimettendo all’ente locale la possibilità di sottrarre i servizi pubblici locali alla liberalizzazione, dopo aver verificato l’esistenza di benefici per la comunità derivanti dal mantenere il regime di esclusiva dei servizi stessi, senza alcun fine di tutela della concorrenza, conseguirebbe l’effetto illegittimo di “espropriare” l’ente regionale della regolazione della materia dei servizi pubblici su cui ha una competenza legislativa residuale. 6. La Regione Marche ha, in particolare, impugnato: il comma 18 del medesimo art. 4, nella parte in cui prevede che, in caso di affidamento in house, la verifica del rispetto del contratto di servizio avvenga secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, in quanto, in tal modo, sottrarrebbe la disciplina di tale aspetto alla competenza legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali; il comma 21, in quanto, nella parte in cui dispone che «non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società», invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento degli enti locali. 7. Infine secondo Umbria ed Emilia Romagna l’articolo 4 violerebbe gli artt. 75 e 117, quarto comma, Cost. in quanto, rendendo estremamente limitate le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house di quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed indicando come alternative ed equivalenti le sole modalità di esternalizzazione, determinerebbero una limitazione della capacità di scelta degli enti territoriali, suscettibile di incidere sull’autonomia loro riconosciuta in materia, arbitraria perché realizzata senza alcuna concertazione con i predetti, ed ancora maggiore di quella delineata dall’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 che il referendum ha eliminato “in toto”, in violazione quindi anche del divieto di riproposizione della disciplina formale e sostanziale oggetto di abrogazione referendaria, di cui all’art. 75 Cost. Motivi di resistenza del Governo Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. Secondo i motivi presentati per il Governo non corrisponderebbe al vero che la nuova disciplina condividerebbe la ratio dell’abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008: infatti, mentre quest’ultima disposizione mirava alla realizzazione di una sistema di concorrenza per il mercato, il nuovo articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 sarebbe diretto alla realizzazione di un sistema di concorrenza nel mercato. Infine, sarebbero numerosi gli elementi di diversità fra le discipline in gioco, fra cui, di particolare significato, l’esclusione del settore idrico e l’innalzamento a 900.000 euro della soglia al di sotto della quale l’affidamento in house è rimesso alla scelta discrezionale dell’ente. In generale, il Governo resistente osserva che la normativa in esame, a fronte della necessità, condivisa a livello comunitario, di garantire uno sviluppo economico maggiore mediante la promozione della concorrenza e la liberalizzazione delle attività e dei servizi aventi rilevanza economica, ha dovuto rimediare al vuoto normativo venutosi a creare con il referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011 (art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008), avendo comunque cura di tutelare settori particolarmente sensibili nel rispetto della volontà popolare. 20
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ La sentenza della Corte Costituzionale tratta anche delle modifiche successive alla norma impugnata Secondo la Corte Costituzionale “Tali modifiche sopravvenute, che limitano ulteriormente le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali confermano il contenuto prescrittivo delle disposizioni oggetto delle censure, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, comprimendo, anzi, ancor di più, le sfere di competenza regionale. Pertanto, le predette questioni – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale – devono essere estese alla nuova formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 (sentenza n. 142 del 2012).” La Corte Costituzionale considera ammissibili le questioni poste in violazione dell’articolo 75 della Costituzione La Corte non considera ammissibile le questioni poste in relazione alla violazione dei Trattati UE, sopra richiamate, in quanto l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch’essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della stessa. La Corte ha considerato invece, ammissibile la questione proposta da tutte le ricorrenti, ad eccezione della Regione autonoma della Sardegna, in riferimento all’art. 75 Cost. Secondo la Corte: “la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente”. Sempre secondo la Corte: “l’articolo 4 tende a riprodurre la ratio dell’abrogato articolo 23bis in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria. Le poche novità introdotte dall’art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011…… La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.” Occorre dire che la sentenza non tiene in considerazioni le ultime modifiche all’articolo 4 ora abrogato come quella prodotta dalla legge 221/2012. Questa legge aveva abrogato quanto ora dichiarato incostituzionale dalla Corte in relazione al comma 13 dell’articolo 4 21
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ della legge 148/2011, secondo il quale se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento é pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui (tetto così modificato dal punto 5 comma 6 articolo 25 della legge 27/2012, prima era 900.000 euro), l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house» anche in deroga alle procedure competitive sopra disciplinate.4 Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento. 4 Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) come modificato dal comma 27 articolo 34 della legge 221/2012: “ 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381…….. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.” (La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 8 nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria) 22
  • 23. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ IL REGIME DELLE GESTIONI IN HOUSE Il concetto di in house “ Con il termine affidamenti in house (o in house providing) viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all’obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale dell’obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio (ossia in house) all’esecuzione delle stesse, affidando l’esecuzione dell’appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara. Negli affidamenti in house non vi è, quindi, l’attribuzione di compiti o servizi a operatori economici privati, da ciò la circostanza che le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo. Si tratta, in definitiva, di un modello organizzativo in cui la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici.”(5) CONNOTATI DELLA SOCIETÀ IN HOUSE 1. Natura esclusivamente pubblica dei soci 2. Esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi 3. Sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici Le gestioni in house dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012 Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2012, in precedenza esaminata, e che ha abrogato il regime giuridico post referendum abrogativo, non si crea un vuoto legislativo, in quanto si applicano principi e indirizzi della normativa e della giurisprudenza comunitaria, anche in relazione alle gestioni in house ed in attesa del pieno recepimento della nuova Direttiva in materia che descriverò nel successivo capitolo. In particolare la Corte di Giustizia aveva già avuto modo di intervenire con una sentenza “pilota” del 6/4/2006 ( causa n.C-410/04) ha precisato che le norme del Trattato UE in materia di non discriminazione, tutela della concorrenza , concessione servizi, non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l’intero capitale, a due condizioni (che devono sussistere entrambe contemporaneamente): 1. il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi; 2. detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità che lo detiene. 5 R. Bianchini in AltalexPedia http://www.altalex.com/index.php?idu=169813&cmd5=a18dddbadbdf80d1ef2efdf53deb1685&idnot=66898 23
  • 24. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ NUOVO REGIME DI ADEGUAMENTO DEGLI AFFIDI ALLE NORME EUROPEE Vedi TESTO LEGGE 221/2012 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 179/2012 (in GURI n.9 del 11-1-2013). Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio é effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20 articolo 34 lege 221/2012). Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (comma 21 articolo 34 legge 221/2012). Secondo il comma 1 articolo 13 della legge 15/2014 (c.d. mille proroghe) in deroga a quanto previsto sopra e al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo , il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il comma 3 articolo 13 della legge 15/2014 afferma che il mancato rispetto del termine suddetto del 31/12/2014 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. L’articolo 13 della legge 15/2014 non si applica al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Questa date quindi superano quelle della legge 148/2011 in precedenza riportate. 24
  • 25. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA GESTIONE IN HOUSE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 25 Testo Direttiva 2014/24/UE http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1408614747619&from=IT Definizione di appalto ai sensi della Direttiva 2014/24/UE (articolo1) Ai sensi della presente direttiva si parla di appalto quando una o più amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono, mediante appalto pubblico, lavori, forniture o servizi da operatori economici scelti dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno. Oggetto della Direttiva (articolo 1) La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore alle soglie stabilite all’articolo 4. Soglie per l’applicabilità della Direttiva ai singoli appalti (articolo 4) La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti: a) 5 186 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori; b) 134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III; c) 207 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III; d) 750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV. E’ chiaro che il riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza economica come quello dei rifiuti riguardano la soglia dei 207.000 euro che peraltro già corrisponde quasi del tutto (7.000 euro di differenza) con quella che fa scattare, secondo la normativa nazionale (legge 148/2011 e successive modifiche) l’obbligo di inviare al parere obbligatorio della Autorità Garante per la concorrenza la delibera di verifica che evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
  • 26. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Condizioni assegnazioni in house (articolo 12 paragrafo 1) Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Il controllo analogo secondo la Corte di Giustizia Secondo Corte di Giustizia del 6/4/2006 le norme del Trattato UE in materia di non discriminazione, tutela della concorrenza , concessione servizi, non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l’intero capitale, a due condizioni (che devono sussistere entrambe contemporaneamente): 1. il controllo esercitato sul concessionario dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi; 2. detto concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l’autorità che lo detiene. Insomma, secondo l’Unione Europea le vere questioni stanno nell’organizzare un controllo serio nel rispetto degli utenti del servizio pubblico e nelle finalità pubbliche della gestione evitando che la società pubblica invece che occuparsi di gestire in modo efficiente il servizio vada in giro per l’Italia a fare acquisizione societarie in una logica da società privata. Il controllo analogo secondo la Direttiva: possibile ruolo di una holding (articolo 12 paragrafo 1) Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice (holding questa è una novità rispetto alla sentenza sopra riportata). Ruolo dei privati nel controllo analogo (articolo 12 paragrafo 2) Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa 26
  • 27. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Organismo affidatario partecipato da più enti (articolo 12 paragrafo 3) Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche: condizioni esclusione dalla direttiva (articolo 12 paragrafo 4) Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione. 27
  • 28. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ SERVIZI PUBBLICI LOCALI SARANNO AFFIDATI SOLO PER AMBITI OTTIMALI OMOGENEI Ambiti Territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali (articolo 25 legge 27/2012) Secondo il comma 35bis articolo 4 della legge 148/2011 fatte salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore della legge in esame (17/09/2011) a decorrere dalla data del 25/03/2012 (entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27), la verifica per la possibile gestione in house (vedi sopra), le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis6 dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo. Secondo il nuovo articolo 3bis A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimento degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito attraverso le convenzioni disciplinate dall’articolo 30 del testo unico enti locali (vedi qui http://www.altalex.com/index.php?idnot=34429 L’articolo 34, comma 23 Dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 ha poi introdotto un comma 1-bis al suddetto articolo 3-bis che recita "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo". Conferma Ambiti esistenti: condizioni Fermo restando il termine sopra riportato, che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle 6 Articolo introdotto nella legge 148/2011 dall’articolo 25 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.». (12A03524) (GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n.53) 28
  • 29. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Poteri sostitutivi del Governo in caso di mancato rispetto della nuova disciplina degli Ambiti Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. I poteri sostitutivi sono esercitati ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131 (c.d. legge La Loggia). Poteri sostitutivi prefettizi Secondo il comma 2 articolo 13 della legge 15/2014 la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale come sopra descritto (vedi articolo 3- bis legge 14 settembre 2011, n. 148), ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. Questa norma non si applica al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali. Modalità esercizio potere sostitutivo ( comma 1 articolo 8 legge 131/2003) “ 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento “ . Il comma in esame prevede la possibilità che l’intervento sostitutivo possa assumere la forma dell’atto legislativo ma con un aggravio procedurale che non è previsto costituzionalmente per l’approvazione delle leggi ordinarie . Salvo che si consideri la dizione “ provvedimenti anche normativi “ riferita agli atti regolamentari che le Regioni hanno la possibilità di adottare nelle materie di competenza esclusiva e concorrente e che potrebbero essere oggetto di intervento surrogatorio da parte dello Stato . Occorre altresì precisare che il testo del comma in esame chiarisce come la sostituzione statale dovrà avere oggetto singoli atti o provvedimenti dovuti o necessari e non anche la 29
  • 30. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ sostituzione di un organo nel complessivo esercizio delle sue funzioni al fine di provocarne una sorta di quiescenza . La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in passato legittimo un potere sostitutivo statale avente ad oggetto il compimento di attività amministrative regionali, e non solo l’adozione di atti puntuali. In questo senso, pertanto, si può ipotizzare che la surrogazione statale possa avvenire direttamente ad opera del Consiglio dei Ministri qualora abbia ad oggetto un provvedimento vincolato, o comunque adottabile senza la necessità di compiere atti prodromici ( tipici quelli istruttori ad esempio): mentre il ricorso al commissario ad acta dovrebbe trovare spazio ogniqualvolta sia necessario proprio il compimento di un’attività istruttoria strumentale all’esercizio della discrezionalità amministrativa ( C. Mainardis – Stato Regione Enti Locali nella legge 131/2003 – ed. Giuffrè 2003 – pag. 162-163 ) . Inoltre l’intervento sostitutivo potrà riguardare solo competenze regionali non esercitate altrimenti il potere statale di sostituzione si configurerebbe come una “ sorta di vigilanza statale permanente ed effettiva su tutto il complesso delle attribuzioni regionali “ (C. Mainardis op. cit. 2003) , il che sarebbe in netto contrasto la visione dei rapporti stato regioni che emerge dal nuovo titolo V Cost. Infine, secondo il comma 5 articolo 8 legge 231/2003:“ 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite “ . Si veda anche il comma 4 articolo 1 di questa legge che individua il principio di proporzionalità come uno dei criteri a cui il Governo deve riferirsi nell’individuazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. La Corte dei Conti sul regime transitorio precedente alla costituzione dei nuovi Ambiti Territoriali Ottimali da parte delle regioni La Corte dei Conti, con deliberazione 17 gennaio 2014, n. 20/2014/PAR7, ha risposto al quesito di un Comune che chiedeva se in assenza della costituzione degli ambiti o bacini territoriali ottimali (Ato) debba essere considerata immediatamente operativa l'assegnazione alle (sole) Regioni della titolarità delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, o se si delinei un regime transitorio, fino alla costituzione degli Ato, durante il quale la titolarità e l'esercizio di tali funzioni resta in capo ai Comuni; ii) sulla possibilità per i Comuni stessi, in assenza della costituzione degli Ato, e per garantire la continuità del servizio, di procedere ad un rinnovo dell'affidamento del servizio di igiene urbana al gestore attualmente incaricato, con clausola risolutoria in caso di costituzione degli Ato. La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 88 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3". La Corte dei Conti ribadisce la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio9. 7 http://www.reteambiente.it/normativa/19908/delibera-corte-dei-conti-sezione-lombardia-17-genn/ 8 “8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.” 9 La natura di tale servizio è stata confermata in tali termini anche dalla giurisprudenza amministrativa (tra altre sentenze, si vedano Consiglio di Stato, Sezione V, 8 marzo 2011 n. 1447 e Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2012 n. 2537), nonché da quella dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato (pareri AS705 — AS684 — AS678 — AS612 — AS604 — AS573 — AS570 — AS564 — AS558 — A5544 — AS530 — AS526 — AS562 — 30
  • 31. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Questa idea del servizio rifiuti come servizio pubblico locale a rilevanza economica vale anche quando l'Amministrazione, invece della concessione, stipula un contratto di appalto (rapporto bilaterale, con versamento diretto da parte del committente), sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza e quest'ultima sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2012 n. 2537). La Corte dei Conti conclude che nelle more dell'istituzione degli Ato permane in capo ai Comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale (nei termini la Sezione con deliberazioni 531/2012; 362/2013; 457/2013). Tuttavia, l'affidamento in concreto di detto servizio (anche nell'ipotesi di gestione già instaurata) dovrà avvenire secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza e, in ogni caso, tramite procedure di selezione comparativa, escluso ogni automatico rinnovo in favore degli attuali affidatari. A5561 — AS548 — AS594 — AS599 — A5601 — AS620 — A5627 — AS706 — A5708 — A5726 — AS727 — AS728 — AS739 — AS740 — AS742 — AS743). 31