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1
Periodo dal 1 al 31 marzo 2022
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MARZO 2022
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6
Graduatoria progetti per la riduzione delle perdite d’acqua nelle reti di distribuzione
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................6
Nuovo Bando Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la
digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (Normativa Nazionale)...................................6
Revisione sovracanone BIM (Normativa Nazionale)..............................................................7
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Normativa Nazionale) ...........................7
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................8
Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale).........................8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)............................................................8
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)....................................................................9
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)..................................................................9
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria) .........................................................9
ARIA .............................................................................................................................................10
Rapporto mobilità sostenibile e qualità aria delle città eruopee (Documentazione
europea).....................................................................................................................................10
Linee guida sistemi misurazione emissioni da impianti da biomasse e biometano
(Normativa Nazionale).............................................................................................................10
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................11
Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale).......................11
Prevalenza Piano Paesaggistico sui Piani Comunali e poteri di individuazione dei beni
culturali (Giurisprudenza Nazionale) ....................................................................................13
Nulla osta sanatoria abuso edilizio e vincolo paesaggistico ex post (Giurisprudenza
nazionale)..................................................................................................................................15
BIO - OGM...................................................................................................................................16
Disciplina della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo
biologico (Normativa Nazionale) ............................................................................................16
CACCIA........................................................................................................................................18
Periodo di caccia e poteri di deroga della Regione (Giurisprudenza Nazionale)...............18
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................20
Rapporto IPPC sintesi per i decisori politici (Documentazione Internazionale) ...............20
Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................24
Accesso finanziamenti fondo kyoto riapertura termini (Normativa Nazionale)................25
Rapporto della Agenzia Internazionale dell’Energia 2021 (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................26
3
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................27
Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)...27
L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G (Documentazione Comunitaria) ........27
ENERGIA.....................................................................................................................................29
Selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................29
Bando UE progetto Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria)..........................................29
Misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................30
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica (Normativa Nazionale).....33
Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale............................37
Come dimezzare la dipendenza dal gas russo con risparmio e rinnovabili
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................37
Rapporto 2021 Italy for Climate (Documentazione Nazionale)...........................................39
Cosa non è stato fatto per ridurre le importazioni di gas russo (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................40
Newsletter del GME Marzo 2022 (Documentazione Nazionale) .........................................40
Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR (Normativa Nazionale)...................41
Detrazioni fiscali per edifici costi massimi agevolabili (Normativa Nazionale) .................41
Analisi trimestrale ENEA 2021 (Documentazione Nazionale).............................................42
Bandi per attuare Accordo di programma MiTE-ENEA per ricerca sull’idrogeno
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................45
Aggiornamento Piano industriale di Terna 2021-2025 (Documentazione Nazionale).......46
Modalità di stoccaggio per il periodo 2022-2023 (Normativa Nazionale)+ ........................46
Interventi su prezzi elettricità da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale).......................47
Rapporto Agenzia Internazionale delle Rinnovabili 2022 (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................48
La mancata pianificazione regionale non può sospendere le autorizzazioni ai singoli
impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Nazionale) ..................................................49
INCENTIVI POLITCHE SOSTENIBILI .................................................................................51
Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il nostro modello europeo di crescita
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................51
Attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................51
MARE ...........................................................................................................................................52
Comunicazione su Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino
(Documentazione Comunitaria)..............................................................................................52
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................52
MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.............................................................53
4
Promozione biocarburanti (Normativa Nazionale) ..............................................................53
Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive (Normativa Nazionale) ............54
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Normativa Nazionale) .........................54
Monopattini elettrici (Normativa Nazionale) ........................................................................55
Limiti alla circolazione auto con sistemi antinquinamento datati (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................56
NUCLEARE RADIOATTIVITÀ...............................................................................................57
Sorveglianza radiometrica (Normativa Nazionale) ..............................................................57
Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Normativa Nazionale).58
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................60
Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica
(Normativa Nazionale).............................................................................................................60
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................60
RIFIUTI........................................................................................................................................61
Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE (normativa Nazionale)....61
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e
trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................62
Chiudere con la plastica accordo all’Assemblea dell’ONU (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................62
Etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale)..................................................................63
Criteri per fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei
rifiuti (Normativa Nazionale)..................................................................................................63
Digestato equiparato ai fertilizzanti (Normativa Nazionale)...............................................64
Modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti
destinati al recupero (Normativa Comunitaria) ...................................................................65
Bando per la scelta di soggetto terzo per certificazione rifiuti imballaggio
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................65
Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................66
Compiti responsabile tecnico rifiuti ed emergenza Covid (Normativa Nazionale)............66
Risposte di Ispra sul nuovo MUD 2022 (Normativa Nazionale)..........................................66
Risposte sul funzionamento del RENTRI (Normativa Nazionale)......................................66
RUMORE .....................................................................................................................................67
Mancata approvazione mappe acustiche strategiche (Giurisprudenza Comunitaria)......67
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................68
Bando bonifica amianto per imprese (Normativa Nazionale) .............................................68
Modifica Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Normativa Comunitaria)....................68
Modifica Regolamento REACH (Normativa Comunitaria) ................................................70
5
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................70
URBANISTICA............................................................................................................................71
Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio (Normativa Nazionale) ...71
VIA VAS .......................................................................................................................................72
Modifiche alla composizione e costituzione Commissione VIA VAS statale (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................72
6
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Graduatoria progetti per la riduzione delle perdite d’acqua nelle reti di distribuzione
(Normativa Nazionale)
Pubblicata sul sito del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020, il programma operativo nazionale che
ha tra gli obiettivi la riduzione del ‘water service divide’ tra le aree del Centro-Nord e quelle del
Sud.
Tale elenco, che diverrà efficace a seguito della dell’aggiornamento della “presa d’atto” a valere
sul Programma, risponde alla ratio degli artt. 2.1 e 6.1 dell’avviso di manifestazione (2) ed indica le
proposte ammesse e ammissibili, ovvero le strategie, in termini di insieme di misure, atte a
raggiungere la messa in efficienza delle reti idriche di distribuzione.
TESTO ELENCO:
https://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse-
react?task=download.send&id=295&catid=61&m=0
Nuovo Bando Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (Normativa Nazionale)
Pubblicato nuovo avviso su procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati
alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il
monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” alla Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” nella Misura 4 “Garantire
la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità
ambientale delle acque interne e marittime” prevede l’Investimento 4.2 “Riduzione delle perdite
nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” volto
a realizzare almeno 9.000 km di rete idrica distrettualizzata entro il 2024 e ulteriori 16.000 km di
rete idrica distrettualizzata entro il 31 marzo 2026. Per l’attuazione degli interventi relativi
all’investimento menzionato, le risorse finanziarie previste sono pari a 900.000.000,00 euro.
Ai fini del presente Avviso è da intendersi come soggetto attuatore il soggetto gestore del servizio
idrico legittimato ai sensi dell’art.172 (3) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero conforme alla
normativa pro tempore vigente operante sul territorio nazionale.
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore è il soggetto e/o operatore economico a vario titolo
coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e
individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile
(es. in materia di appalti pubblici).
TESTO AVVISO
https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
2
https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/213111453380O
__Omanifestazione-di-interesse-asse-iv-react.pdf
3
Passaggio da gestore esistente a gestore unico https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
7
Revisione sovracanone BIM (Normativa Nazionale)
Per bacino imbrifero montano (BIM) si intende una porzione di territorio che raccoglie le acque
piovane che alimentano un fiume. Si tratta di territori situati oltre una certa quota altimetrica,
delimitati da una cintura montuosa o collinare che funziona da spartiacque. Dal punto di vista
amministrativo, i BIM sono stati introdotti a partire dalla legge n. 959 del 27 dicembre 1953 (4)
Con Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 25/2/2022 è stato revisionato il
sovracanone BIM (pagato dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore a 220 kW)
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-03-15&atto.codiceRedazionale=22A01583&elenco30giorni=false
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Interno del 21 febbraio 2022 è stato approvato il modello di istanza, da
parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano
una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di
euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Il Decreto è in attuazione del comma 534 articolo 1 legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il
quale al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro
urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi
per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
Secondo il comma 535 Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una
popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda é
presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 (5), nel limite
massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero
dell'interno.
In particolare tra gli interventi finanziabili ci sono anche quelli relativi AL settore infrastrutture
ambientali e risorse idriche sottosettore protezione, valorizzazione e fruizione ambientale ovvero
riassetto e recupero di siti urbani e produttivi.
L’istanza va presentato entro il 31 marzo 2022.
TESTO DECRETO 21/2/2022
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22A01354&elenco30giorni=false
4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959!vig=
5
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01297&elenco30giorni=false
8
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale)
Con Legge 9 marzo 2022 n° 22 si è data attuazione in Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa
sulle infrazioni relative ai beni culturali ratificata con legge 6/2022 (6)
Oltre ad avere introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il
patrimonio culturale (vedi questa NewsAmbiente alla voce Beni Paesaggistici), la nuova legge
all’articolo 4 ha modificato l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in
caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro
secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o
deterioramento di sito Habitat - 7
), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad
essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza
dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del
reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove
possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno.
TESTO LEGGE 22/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-03-22&atto.codiceRedazionale=22G00030&elenco30giorni=false
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria,
Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia,
secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato
istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
TESTO DECISIONE UE 2022/231:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb78484e-92b9-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
6
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009&elenco30giorni=false
7
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non
inferiore a 3.000 euro
9
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende parti dei territori dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i
territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania, secondo quanto specificato nella mappa
biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta
direttiva (di seguito «comitato Habitat»).
TESTO DECISIONE UE 2022/232:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/3da13491-92ba-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori
dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto
specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù
dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»).
TESTO DECISIONE UE 2022/233:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/14284ae0-92ba-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria)
La regione biogeografica mediterranea, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva
92/43/CEE, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all’articolo 1 del
protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna,
Francia, Italia, Portogallo e Croazia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica
approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva
(«comitato Habitat»).
TESTO DECISIONE UE 2022/234:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/3da13491-92ba-11ec-b4e4-
01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
10
ARIA
Rapporto mobilità sostenibile e qualità aria delle città eruopee (Documentazione
europea)
Rapporto di Clean Cities su mobilità sostenibile e quali9tà dell’aria in 36 città europee tra cui 4
italiane (Torino, Milano, Roma e Napoli). Clea Cities è una coalizione europea di ONG, associazioni
ambientaliste, think-tank, movimenti di base e organizzazioni della società civile che ha come
obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030.
Il rapporto si fonda su vari indicatori che spaziano dallo spazio urbano, la sicurezza stradale e il
trasporto pubblico alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, le politiche quali basse e zero
emissioni zone e la qualità dell'aria. Il tutto utilizzando dati a livello europeo ove possibile e
contattando ogni città in ordine per richiedere ulteriori dati locali.
La classifica finale vede un pessimo risultato delle città italiane. La prima che si incontra in
classifica è Milano (ventesima) poi Torino (ventitreesima), Roma (trentaduesima) e Napoli ultima.
TESTO RAPPORTO:
https://cleancitiescampaign.org/wp-content/uploads/2022/02/Clean-Cities_-City-Ranking-
Rating-briefing-2.pdf
Linee guida sistemi misurazione emissioni da impianti da biomasse e biometano
(Normativa Nazionale)
Il DM 6 luglio 2012 (8) è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la finalità di
sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (non fotovoltaiche )attraverso la
definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili nell’ambito degli obiettivi, stabiliti
nei Piani nazionali di azione per le energie rinnovabili; il successivo Decreto 14 aprile 2017 (9) ha
disciplinato le condizioni di accesso all’incremento delle incentivazioni per la produzione di energia
elettrica dagli impianti di produzione di energia elettrica individuati all’art.8 c.4 lettere a) e b) del
DM 6 luglio 2012, incaricando ARPA all’effettuazione dei controlli.
In particolare, il Decreto del 2017 stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del
rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto
ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche e
prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (SAE), utilizzabile ai fini dell'accesso al
premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema
SME.
Con Deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n° 96/21
del 9 febbraio 2021 sono state approvate le Linee Guida volte ad uniformare a livello di sistema
delle Agenzie italiane e ai soli fini dell’attività di controllo disciplinata dal Decreto 14 aprile 2017
-i criteri di approccio nella valutazione dei SAE (Sistemi di Analisi Emissioni) e dei SME (Sistemi di
monitoraggio Emissioni) in sede di Verifica iniziale
-la modalità di raccolta dati per la valutazione dei valori emissivi e di conseguenza il rispetto dei
valori limiti
-le modalità di comunicazioni tra le ARPA e il Gestore e tra ARPA e il GSE
TESTO LINEE GUIDA
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/03/LG_SNPA_40_22.pdf
8
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2023799-decreto-ministeriale-6-luglio-2012-
ed-allegati-incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non-
fotovoltaiche#:~:text=Il%20Decreto%20ministeriale%20del%206%20luglio%202012%20con,elettriche%20non%20foto
voltaiche%20%28idroelettrico%2C%20geotermico%2C%20eolico%2C%20biomasse%2C%20biogas%29.
9
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/13/17A03158/sg
11
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale)
Con Legge 9 marzo 2022 n° 22 si è data attuazione in Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa
sulle infrazioni relative ai beni culturali ratificata con legge 6/2022 (10) è stato introdotto nel libro
secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, in particolare:
furto dei beni culturali,
appropriazione indebita di beni culturali,
ricettazione di beni culturali,
impiego di beni culturali provenienti da delitto,
riciclaggio beni culturali,
autoriciclaggio di beni culturali,
falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali,
violazioni in materia di alienazione di beni culturali,
importazione illecita di beni culturali,
uscita o importazione illecita di beni culturali,
distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici,
devastazione e saccheggio di beni culturali e Paesaggistici,
contraffazione di opere d’arte,
possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la
rilevazione dei metalli.
Relativamente al delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento,
imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici:
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni
culturali o paesaggistici propri o altrui é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o
imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso
incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro
conservazione o integrità, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino
dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero
alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato,
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza di condanna.
Relativamente al delitto di devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 (11), commette fatti di devastazione o di
saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura é
punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
10
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009&elenco30giorni=false
11
Reato generale di devastazione saccheggio e strage
12
Sequestro strumenti per commettere i reati suddetti in area protetta
L’articolo 4 della legge 22/2022 modifica l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette
prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo
VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale
(distruzione o deterioramento di sito Habitat - 12
), il sequestro di quanto adoperato per commettere
gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla
sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del
reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove
possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno.
Abrogazioni
L’articolo 5 della legge 22/2022 abroga i seguenti articoli del Codice del Paesaggio in materia di
sanzioni penali:
articolo 170: uso illecito di beni culturali
articolo 173: violazioni in materia di alienazioni di beni culturali
articolo 174: uscita o esportazione illecite di beni culturali
articolo 176: Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
articolo 177: collaborazione per il recupero di beni culturali
articolo 178: contraffazione di opere d’arte
articolo 179: casi di non punibilità relativamente all’illecito di cui all’articolo 178.
TESTO LEGGE 22/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-03-22&atto.codiceRedazionale=22G00030&elenco30giorni=false
12
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non
inferiore a 3.000 euro
13
Prevalenza Piano Paesaggistico sui Piani Comunali e poteri di individuazione dei beni
culturali (Giurisprudenza Nazionale)
Sentenza della Corte Costituzionale n°45 del 28 febbraio 2022 che afferma la incostituzionalità di
due norme regionali che:
1. derogano al potere statale di individuazione dei beni culturali e non attraverso leggi regionali
2. che delegano al Comune la definizione di piani di recupero beni dichiarati culturali dalla
Regione, piani poi da essere recepiti nel Piano Paesaggistico
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE EX LEGE REGIONALE DEI BENI CULTURALI
La Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa molisana
promuovendo l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della
conformità ai valori tradizionali tipici degli stessi e secondo le modalità di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137). A norma del successivo comma 2 la legge regionale prevede che
“trabucchi (13) e l'area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime sono considerati beni
culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004”.
Secondo la Corte Costituzionale i trabucchi molisani vengono fatti rientrare, ex lege, nella
categoria dei beni culturali, e sottoposti - per espressa previsione della norma impugnata - alla
disciplina dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004. Ne deriva l'effetto giuridico di produrre, su di essi, i
vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali che è prevista da quella stessa fonte statale, ai
fini, tra l'altro, di «preservare la memoria della comunità nazionale» (art. 1, comma 2, cod. beni
culturali).
Intervenendo nella funzione di "individuazione" dei beni culturali, il legislatore molisano - peraltro,
agendo in antitesi rispetto alle finalità indicate dal comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 12
del 2020, protese alla sola «valorizzazione» dei trabucchi, in coerenza con il riparto costituzionale
delle competenze legislative - ha pertanto violato la competenza legislativa che la Costituzione
riserva in via esclusiva allo Stato nella materia della tutela dei beni culturali (art. 117, secondo
comma, lettera s, Cost.).
Va, inoltre, evidenziato che, secondo la norma impugnata, sono destinati a rientrare nella nozione
di «bene culturale», con conseguente assoggettamento alla disciplina della Parte seconda cod.
beni culturali, tutti i trabucchi esistenti sul territorio della Regione, senza distinzione in ordine
all'epoca della loro realizzazione. Anche i trabucchi di più recente costruzione, pertanto, ed anche
quelli che in futuro verranno costruiti sono, così, considerati come «beni culturali sottoposti alla
disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004». Ciò determina un ulteriore profilo di contrasto
con la disciplina interposta di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, la quale - con disposizione applicabile, tra
l'altro, alle «architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale» (art. 10, comma 4, lettera l) - esclude che possano essere
13
trabucco" (o "trabocco")» è una macchina da pesca, completamente realizzata in legno, consistente in «una
piattaforma impostata su pali infissi nel fondo marino, collegata per mezzo di una passerella con la riva», e spesso
dotata di piccolo locale (o «"capanno"») con funzioni di deposito per le attrezzature da pesca. Si tratta di una
«architettura "povera", non normata nella sua tecnologia costruttiva», che è caratteristica delle coste abruzzesi
meridionali (area teatina), molisane e pugliesi (Gargano). Riguardo al territorio molisano, l'esistenza di questo
manufatto «è documentata [...] a Termoli già a partire dalla prima metà del XIX secolo», mentre, presso gli altri
Comuni litoranei della Regione, non ne risulterebbe la presenza, né in tempi antichi, né ai giorni nostri
14
assoggettate a tutela culturale le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non
risalga ad oltre settanta anni (art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata ivi
compresa la parte che si riferisce all'«area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime», in
quanto (pur se non specificamente contestata dal ricorrente) strettamente ed inscindibilmente
connessa con l'individuazione dei trabucchi come bene culturale.
LA LEGGE REGIONALE NON Può TRASFERIRE AI COMUNI LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL
PIANO PAESAGGISTICO
La secondo norma regionale impugnata affida ai Comuni il compito di redigere piani per il
recupero, il ripristino e la conservazione dei trabucchi, insieme alla previsione di cui al comma 2,
che dispone il recepimento di detti piani comunali nel Piano paesaggistico regionale.
Secondo la Corte Costituzionale in tema di tutela e di pianificazione paesaggistica, la
giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, anche di recente, che «è necessario
salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e
dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali» (da ultimo, sentenze n. 24 del
2022, n. 219 e n. 74 del 2021; in precedenza, sentenza n. 182 del 2006). La premessa è la cogenza
del piano paesaggistico regionale per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Province e la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004).
Sempre secondo la Corte Costituzionale il trasferimento delle decisioni operative concernenti il
paesaggio alla dimensione pianificatoria comunale «si pone in contraddizione con il sistema di
organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che
costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a
legislazione esclusiva statale ex art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle
materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali» (sentenza
n. 182 del 2006, punto 2.2. del Considerato in diritto). La legge regionale non può, dunque,
riservare alla pianificazione comunale interi contenuti del piano paesaggistico regionale, quale
quello delle aree costiere su cui insistono i trabucchi. La prevalenza di quest'ultimo rispetto agli
strumenti urbanistici dei Comuni, stabilita dall'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004,
conduce ad escludere che, all'inverso, un piano comunale debba essere "recepito" - come impone
la norma molisana impugnata - nel piano paesaggistico regionale. Non va, infatti, compromessa
l'«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha [...] assunto a
valore imprescindibile, "ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi
delle amministrazioni locali" (sentenza n. 74 del 2021)» (da ultimo, sentenza n. 261 del 2021,
punto 4.3. del Considerato in diritto).
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della seconda norma regionale impugnata.
TESTO SENTENZA:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/100
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Nulla osta sanatoria abuso edilizio e vincolo paesaggistico ex post (Giurisprudenza
nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 75 del 24 marzo 2022 decide la costituzionalità di una
norma regionale che prevede il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo
paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio.
NORMA REGIONALE IMPUGNATA
legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione
dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), in base al
quale «[i]l nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della
concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente
all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa
l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso,
a carico dell'autore dell'abuso edilizio»: questo secondo periodo è la norma censurata.
DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE
Secondo la sentenza della Corte Costituzionale poiché la disposizione censurata riguarda una
fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non un illecito paesaggistico - in quanto
al momento dell'abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l'opera realizzata non poteva
violarlo - essa non può essere idonea a vanificare l'efficacia deterrente dell'indennità
paesaggistica, giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell'obbligo
paesaggistico, che nel caso di specie non c'è.
Se, d'altro canto, la deterrenza fosse riferita al comportamento abusivo edilizio - e al rischio, che
ne deriverebbe, di incorrere in una reazione dell'ordinamento anche per l'eventuale successiva
sopravvenienza di un vincolo paesaggistico - si può osservare che, comunque, un effetto
deterrente indiretto di questo tipo è offerto dalla norma in esame. L'art. 5, comma 3, della legge
reg. Siciliana n. 17 del 1994 non rende infatti irrilevante la sopravvenienza del vincolo
paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria, il nulla-osta
dell'organo di tutela del vincolo, nulla-osta che viene rilasciato sempre che «le costruzioni non
costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima» (art. 23, comma 10, della legge reg.
Siciliana n. 37 del 1985). Non è dunque esatta nemmeno l'affermazione del rimettente secondo
cui l'effetto della norma censurata sarebbe l'omissione della valutazione del pregiudizio arrecato
all'ambiente.
Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto
dopo l'abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all'amministrazione preposta alla
tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l'interesse affidato alla sua cura,
consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l'opera abusivamente realizzata sia
incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento
dell'amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente
irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento
dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione
dell'opera.
Si deve dunque concludere per la non fondatezza della questione.
TESTO SENTENZA:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/165
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BIO - OGM
Disciplina della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo
biologico (Normativa Nazionale)
La legge n° 23 del 9 Marzo 2022 disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare
e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione
tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione
amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della
produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione
istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da
parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico,
realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.
Inoltre come ricorda l’articolo 1 della nuova legge Ai fini della presente legge, i metodi di
produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei
regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono
equiparati al metodo di agricoltura biologica.
Istituzione di un marchio biologico italiano
La nuova legge istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti
da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (14), e, a decorrere
dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 (15)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
Il marchio biologico italiano é di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base
volontaria. Il logo del marchio biologico italiano é individuato mediante concorso di idee,
da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (7 aprile
2022).
Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di
attribuzione del marchio. Il contenuto del Piano sono definiti dall’articolo 7 della nuova legge.
Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici
Il Ministro delle politiche agricole, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge (dal 7 aprile 2022), previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, adotta il Piano.
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701&qid=1648713275908
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101&qid=1648713334951
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Piano nazionale per le sementi biologiche
Adottato con le stesse modalità e tempistica del piano per la produzione biologica.
Il piano è definito nei suoi contenuti dall’articolo 8 della nuova legge.
Fondo per lo sviluppo della produzione biologica
Nello stato di previsione del Ministero é istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione
biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la
comunicazione 2014/C 204/01 (16) della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di
iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui
all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8.
TESTO LEGGE 23/2002:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-03-23&atto.codiceRedazionale=22G00031&elenco30giorni=false
16
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13809
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CACCIA
Periodo di caccia e poteri di deroga della Regione (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 69 del 15 marzo 2022 dichiara la incostituzionalità
di una norma regionale che allunga il periodo di caccia prevedendo che il divieto temporaneo di
caccia di una specie comporta che il periodo del divieto deve essere recuperato successivamente
allungando quindi i tempi di caccia oltre i limiti della legge nazionale.
LA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA
Trattasi di una norma interpretativa per cui l'«arco temporale massimo» di cui all'art. 18, commi 1
e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia
fruibili nel corso della stagione venatoria e riferite ad una determinata specie. Il comma 1-quater
stabilisce che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei
termini dell'arco temporale massimo, consentendo in pratica il recupero delle giornate di
sospensione anche nel periodo eccedente l'arco temporale massimo.
LE MOTIVAZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA SENTENZA DELLA CORTE
L'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 individua cinque gruppi di specie cacciabili e per
ciascuna di esse indica uno specifico arco temporale per l'esercizio del prelievo venatorio.
Il successivo comma 2 autorizza le Regioni a modificare i periodi di caccia in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previa acquisizione del parere dell'ISPRA,
purché la modifica sia contenuta tra il 1° settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco
temporale massimo di cui al comma 1 dello stesso art. 18.
Dall'interpretazione letterale di tali disposizioni si evince che l'arco temporale massimo è il periodo
di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine della caccia riferita a ciascuna specie,
periodo modificabile nell'intervallo temporale che va dal 1° settembre al 31 gennaio senza incidere
sulla sua durata, che non può essere superiore a quella stabilita dallo Stato. Il principio è stato di
recente ribadito da questa Corte che ha precisato che «se i termini dei periodi di caccia sono
modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle
stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all'intera stagione venatoria» (sentenza n.
113 del 2021).
La ratio di tali disposizioni va rinvenuta nella necessità di tutela delle specie animali, a cui deve
essere assicurato un adeguato periodo di tranquillità per la nidificazione e la riproduzione, così da
garantirne la conservazione, e trova fondamento nell'art. 7 della direttiva 2009/147/CE e nel
principio di conservazione delle specie ivi declinato, per cui è esclusa la cacciabilità degli uccelli
selvatici durante la stagione riproduttiva.
Tali esigenze di tutela comportano, nel riparto interno di competenze, l'attrazione della disciplina
dei termini per l'attività venatoria di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 alla competenza
esclusiva dello Stato in materia ambientale, integrando tale disposizione il punto di equilibrio tra
«il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse
[...] all'esercizio dell'attività venatoria» (sentenza n. 4 del 2000), con conseguente vincolo al suo
rispetto per il legislatore regionale che non può derogare in peius i livelli di tutela dell'ambiente e
19
dell'ecosistema fissati dalla legislazione statale (sentenze n. 16 e n. 7 del 2019, n. 174 del 2017 e n.
303 del 2013).
Sulla scorta di ciò è evidente, dunque, che, richiedendo la conservazione delle specie un periodo
continuativo di "pacificazione venatoria", finalizzato alla riproduzione, la durata del periodo di
caccia è stabilita dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia ambientale, le
Regioni non possono allungarlo, né frammentarlo, con recuperi successivi alla sua data finale,
senza incorrere in un abbassamento degli standard di tutela prescritti dalla legislazione nazionale.
Le suesposte considerazioni non consentono di condividere l'assunto della difesa della Regione
Liguria che muove dal presupposto per cui l'arco temporale massimo definito dal legislatore
statale corrisponderebbe ad un totale di giornate di caccia, così da ritenere del tutto indifferente
e, quindi, ammissibile, che l'eventuale sospensione di alcune giornate possa essere oggetto di
recupero anche oltre i limiti dell'arco temporale massimo, non comportando tale recupero alcun
allungamento del periodo complessivo.
Infatti, poiché la ratio che è alla base della cacciabilità di ciascuna specie secondo un arco
temporale massimo è, come si è detto, da rinvenirsi nell'esigenza di tutela delle stagioni di
riproduzione della fauna selvatica, l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale
continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento
nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n.
157 del 1992.
Per tutti i suddetti motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
TESTO SENTENZA 69/2022:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/140
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EFFETTO SERRA
Rapporto IPPC sintesi per i decisori politici (Documentazione Internazionale)
Il rapporto riconosce l'interdipendenza tra clima, ecosistemi e biodiversità, e le società umane
e integra più fortemente le conoscenze trasversali a quelle naturali, ecologiche, sociali ed
economiche scienze rispetto alle precedenti valutazioni IPCC. La valutazione degli impatti e dei
rischi del cambiamento climatico, nonché l'adattamento è contrapposto a tendenze globali non
climatiche che si sviluppano contemporaneamente, ad esempio la perdita di biodiversità, in
generale consumo insostenibile delle risorse naturali, degrado del suolo e degli ecosistemi, rapida
urbanizzazione, umano cambiamenti demografici, disuguaglianze sociali ed economiche e una
pandemia.
Secondo il Rapporto il cambiamento climatico indotto dall'uomo, inclusi eventi estremi più
frequenti e intensi, ha causato impatti avversi diffusi e relative perdite e danni alla natura e alle
persone, al di là del clima naturale variabilità. Alcuni sforzi di sviluppo e adattamento hanno
ridotto la vulnerabilità. Analizzando settori di popolazione e regioni si osserva che le persone e i
sistemi più vulnerabili sono colpiti in modo sproporzionato. L'aumento delle condizioni
meteorologiche e climatiche estreme ha portato ad alcuni impatti irreversibili poiché i sistemi
naturali e umani vengono spinti oltre la loro capacità di adattamento.
Un aumento anche di soli 1,5° non è sufficiente
Secondo il Rapporto molto rischi sopra elencati sono ormai inevitabili e occorre cominciare a
parlare almeno di politiche di adattamento.
Sopra il livello di riscaldamento globale di 1,5°C, alcune misure di adattamento basate
sull'ecosistema perderanno la loro efficacia nel fornire benefici alle persone e ai sistemi naturali.
Allo stesso tempo occorre comunque ridurre il più possibile il riscaldamento globale
Secondo il Rapporto le dimensioni del cambiamento climatico e i rischi ad esso associati
dipendono fortemente da azioni di mitigazione e adattamento a breve termine, questo perchè gli
impatti negativi previsti e le relative perdite e danni aumentano con ogni incremento del
riscaldamento globale.
Aumento eventi estremi
Il Rapporto analizza l’aumento della frequenza e dell'intensità del clima e delle condizioni
meteorologiche estreme, compreso il caldo estremo su terraferma e oceano, forti precipitazioni,
siccità e incendi. In particolare si nota l'aumento della frequenza e della gravità degli eventi
estremi. Questi includono:
1. l'aumento della mortalità umana correlata al calore,
2. lo sbiancamento e la mortalità dei coralli di acqua calda,
3. aumento della mortalità degli alberi correlata alla siccità (alta confidenza).
4. aumenti aree bruciate dagli incendi
5. impatti dei cicloni tropicali, con relative perdite e danni, aumentati a causa dell'innalzamento
del livello del mare e dell’aumento delle forti precipitazioni
6. processi come l'acidificazione degli oceani, l'innalzamento del livello del mare o la diminuzione
regionale delle precipitazioni
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Crisi capacità di resilienza dei sistemi ecologici e distruzione di specie
Secondo il Rapporto l'entità degli impatti dei cambiamenti climatici sono maggiori di quanto
stimato nelle valutazioni precedenti. Assistiamo ad un diffuso deterioramento della struttura e
della funzione dell'ecosistema, resilienza e capacità di adattamento naturale, nonché cambiamenti
tempistiche stagionali si sono verificate a causa del cambiamento climatico, con sfavorevoli
condizioni socioeconomiche conseguenze.
Circa la metà delle specie valutate a livello globale si è spostata verso i poli oppure, a terra, anche
a quote più elevate. Centinaia di perdite locali di specie sono state guidato dall'aumento dell'entità
degli estremi di calore, nonché dagli eventi di mortalità di massa a terra e nell'oceano dove in
particolare si sta verificando una grave perdita di foreste di alghe.
Alcune di queste perdite sono già irreversibili, come le prime estinzioni di specie causate dai
cambiamenti climatici. Altri impatti si stanno avvicinando all'irreversibilità come gli impatti dei
cambiamenti idrologici derivanti dal ritiro di ghiacciai, o i cambiamenti in alcuni ecosistemi
montani e artici determinati dallo scongelamento del permafrost.
Rischio idrico
Con aumento riscaldamento globale di circa 2°C si prevede che la disponibilità di acqua per
l'irrigazione diminuirà in alcuni bacini fluviali dipendenti dallo scioglimento della neve fino al 20%.
Rischio alluvioni
Per le alluvioni i danni sono superiori da 1,4 a 2 volte a 2°C e da 2,5 a 3,9 volte a 3°C rispetto al
riscaldamento globale di 1,5°C senza adattamento. Con un riscaldamento globale di 4°C per circa il
10% della superficie terrestre si prevedono aumenti dei flussi fluviali sia alti che bassi estremi con
implicazioni per la pianificazione per tutti i settori di utilizzo dell'acqua.
Rischio inondazioni
La popolazione potenzialmente esposta a un'inondazione costiera nei prossimi decenni
aumenterà di circa il 20% se il livello medio globale del mare aumenta di 0,15 m rispetto ai livelli
del 2020; questa popolazione esposta raddoppia con un aumento di 0,75 m del livello medio del
mare e triplica a 1,4 m senza cambiamento della popolazione e adattamento aggiuntivo.
Rischio alimentare
I Rapporto pur rilevando che nel complesso la produttività agricola è aumentata, il cambiamento
climatico ha rallentato questa crescita negli ultimi 50 anni a livello globale.
I relativi impatti negativi sono stati principalmente nelle regioni di media e bassa latitudine ma
positivi impatti si sono verificati in alcune regioni ad alta latitudine.
Riscaldamento e acidificazione degli oceani hanno influito negativamente sulla produzione
alimentare derivante dall'acquacoltura e dalla pesca di molluschi in alcune regioni oceaniche.
I crescenti eventi meteorologici e climatici estremi hanno esposto milioni di persone alla
insicurezza grave nell’accesso al cibo e a una ridotta sicurezza idrica, con i maggiori impatti
osservati in molte località e/o comunità in Africa, Asia, Centro e Sud America, Piccole Isole e
Artico.
Insieme, si sono verificate improvvise perdite di produzione alimentare e accesso al cibo,
aggravate dalla diminuzione della diversità alimentare
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La malnutrizione è aumentata in molte comunità (alta fiducia), soprattutto per i popoli indigeni, su
piccola scala produttori alimentari e famiglie a basso reddito.
Attualmente circa la metà della popolazione mondiale sperimenta grave scarsità d'acqua per
almeno una parte dell'anno a causa di fattori climatici e non climatici (scelte geopolitiche).
Rischio biodiversità
Negli ecosistemi terrestri, il 3-14% delle specie valutate probabilmente dovrà affrontare un rischio
molto alto di estinzione già a livelli di riscaldamento globale di 1,5°C, se si andrà sopra i °C la
estinzione a rischio arriverà al 18% per raggiungere il 29% con aumenti fino a 3°C. Inoltre se si
arrivasse a più 4°C il rischio di estinzione arriverà al 39% fino al 48% per aumento sopra i 5°C.
Negli ecosistemi oceanici e costieri, il rischio di perdita di biodiversità varia tra moderato e molto
alto con oltre 1,5°C di aumento delriscaldamento globale ed è da moderato a molto alto di 2°C ma
con più ecosistemi ad alto e molto alto rischio, diventa da alto a molto alto nella maggior parte
degli oceani e gli ecosistemi costieri con aumento di 3°C.
Per le specie endemiche negli hotspot di biodiversità raddoppierà il rischio estinzione può
aumentare di dieci volte se il riscaldamento sale da 1,5°C a 3°C.
La resilienza delle specie aumenta con la dimensione dell'area naturale, mediante il ripristino delle
aree degradate e riducendo i fattori di stress non climatici (leggi politiche di suo dissennato del
territorio)
Rischio sanitario
Il Rapporto spiega come la presenza di malattie di origine alimentare e idrica legate al clima è
aumentata. Le malattie animali e umane, comprese le zoonosi, stanno emergendo in nuove aree.
I rischi legati all'acqua e alle malattie di origine alimentare sono aumentati a livello regionale da
patogeni acquatici sensibili al clima e da sostanze tossiche, da cianobatteri nocivi d'acqua dolce.
Sebbene le malattie diarroiche siano diminuite a livello globale, temperature più elevate, aumento
delle piogge e inondazioni hanno aumentato il verificarsi di malattie diarroiche, tra cui
colera e altre infezioni gastrointestinali.
Rischi nei centri urbani
Le ondate di caldo si sono intensificate nelle città, dove hanno anche aggravato gli eventi di
inquinamento atmosferico e funzionamento limitato delle infrastrutture chiave.
Gli impatti osservati dimostrano una loro concentrazione particolare tra i residenti urbani
economicamente e socialmente emarginati, ad esempio in insediamenti precari e abusivi.
Le infrastrutture, compresi i trasporti, l'acqua, i servizi igienici e i sistemi energetici sono stati
compromessi da eventi estremi ma anche di lenta insorgenza, con conseguenti perdite
economiche, interruzioni dei servizi e impatti sul benessere e la qualità della vita.
23
Rischi per l’economia
Danni economici dai cambiamenti climatici sono stati rilevati in settori esposti al clima, con effetti
regionali su agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, e turismo anche minando la produttività del
lavoro all'aperto.
Eventi meteorologici estremi, come i cicloni tropicali, hanno ridotto la crescita economica nel
breve termine.
Secondo il rapporto anche scelte non direttamente effetto dei mutamenti climatici, modelli di
insediamento e l'ubicazione delle infrastrutture, hanno contribuito alla esposizione di più asset a
rischi climatici estremi aumentando l'entità delle perdite. La distruzione di case e infrastrutture e
la perdita di proprietà e reddito, con effetti negativi sul genere e sull'equità sociale.
Rischio infrastrutture
I costi per la manutenzione e la ricostruzione delle infrastrutture urbane, compresa la costruzione,
nonché dei trasporti ed energia aumenteranno con il livello di riscaldamento globale.
Si prevede che le interruzioni funzionali alle infrastrutture saranno sostanziali, in particolare per le
città, gli insediamenti e le infrastrutture localizzato sul permafrost nelle regioni fredde e sulle
coste
Considerare gli impatti ei rischi del cambiamento climatico nella progettazione e pianificazione di
aree urbane e rurali nonché per gli insediamenti e le infrastrutture sono fondamentali per la
resilienza e il miglioramento del benessere umano.
A livello globale, più finanziamenti sono diretti alle infrastrutture fisiche rispetto a quelle naturali e
sociali.
Mutamenti climatici migrazioni e guerre
Il Rapporto ribadisce l’aumento delle migrazioni climatiche ma anche di guerre locali per il
controllo delle risorse naturali (terre coltivabili, acqua).
Il Rapporto accusa specificamente i modelli di sviluppo nel moltiplicare gli eventi climatici.
Il cambiamento climatico provoca la ridistribuzione degli stock ittici marini, aumentando il rischio
di conflitti di gestione transfrontaliera tra utilizzatori della pesca e influendo negativamente
sull'equa distribuzione dei servizi di approvvigionamento alimentare con il mutare degli stock ittici
dalle regioni di latitudine più bassa a quella più alta, aumentando così la necessità di un ambiente
transfrontaliero informato sul clima gestione e cooperazione.
I limiti delle politiche attuali all’adattamento dei mutamenti climatici
La maggior parte dell'adattamento osservato è frammentato, piccolo in scala,settoriale,
progettato per rispondere agli impatti attuali o ai rischi a breve termine e mirati
più sulla pianificazione piuttosto che sull'attuazione.
L'adattamento osservato è distribuito in modo diseguale tra le regioni e i divari sono in parte
dovuti all'aumento delle disparità tra le stime dei costi di adattamento e i finanziamenti
documentati destinati all'adattamento.
Ai ritmi attuali della pianificazione dell'adattamento e attuazione, il divario di adattamento
continuerà a crescere.
24
Rischio energia
Adeguamenti per idroelettrico e termoelettrico sono efficaci nella maggior parte delle regioni fino
a 1,5°C e 2°C, con un'efficacia decrescente a livelli più elevati di riscaldamento. Il che significa che
non sostituire ma limitarsi ad adeguare il termoelettrico può contribuire ad aumentare la
temperatura, quindi nella transizione il termoelettrico deve essere limitato il più possibile.
Rischio finanziario
Gli attuali flussi finanziari globali per l'adattamento, anche da fonti finanziarie pubbliche e private,
sono insufficienti per vincolare l'attuazione delle opzioni di adattamento soprattutto nei paesi in
via di sviluppo.
La stragrande maggioranza dei finanziamenti globali monitorati per il clima è stata mirata alla
mitigazione mentre una piccola proporzione era mirata all'adattamento.
Il finanziamento dell'adattamento è arrivato principalmente da fonti pubbliche.
Gli impatti climatici avversi possono ridurre la disponibilità di risorse finanziarie subendo perdite e
danni e ostacolando la crescita economica nazionale, in tal modo producendo crescenti vincoli
finanziari per l'adattamento, in particolare per i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati.
TESTO RAPPORTO IPPC 2022:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
TESTO SINTESI RAPPORTO IPPC 2022 SINTESI PER I DECISORI POLITIC
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 (17) della Commissione stabilisce le regole per il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività
disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE (18) e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla
biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 (19)
della Commissione al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa
alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (20), in particolare per quanto riguarda le definizioni
e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della
biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicano a decorrere dal
1o gennaio 2022.
Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Il
recepimento della direttiva non è stato ancora completato in molti Stati membri.
17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101&qid=1648735057703
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0037.01.ITA
20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221&qid=1648735217005
25
La direttiva (UE) 2018/2001 prevede l’adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione per
attuare i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa. L’adozione di
molti di questi atti è stata ritardata.
La direttiva (UE) 2018/2001 mira a rafforzare in modo armonizzato il ruolo dei sistemi volontari di
certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi di
certificazione nazionali. Le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione sono aggiornate
una volta adottati gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. È
necessario inoltre formare i verificatori.
Al fine di garantire un’attuazione rigorosa, efficiente e armonizzata, si ritiene necessario e
proporzionato rinviare l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa di cui al regolamento di esecuzione
(UE) 2018/2066. Un periodo corrispondente a un anno civile è adeguato per allinearsi al ciclo
annuale di adempimento dell’ETS.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 riduce inoltre
l’incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa per la combustione in attività di cui alla direttiva 2003/87/CE, in quanto i sistemi di
certificazione dovrebbero diventare pienamente operativi nel corso del 2022 stabilendo appunto
che il regolamento 2018/2066 si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.
TESTO REGOLAMENTO 2022/388:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0388&from=IT
Accesso finanziamenti fondo kyoto riapertura termini (Normativa Nazionale)
Con Decreto direttoriale n. 463 del 30 dicembre 2021 é stata disposta la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per
l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio
2021, n. 65 (21).
TESTO DECRETO 463/2021:
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_E
mbedded/Documenti/2022/03/12/comunicato_KYOTO.pdf
21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02418/sg
26
Rapporto della Agenzia Internazionale dell’Energia 2021 (Documentazione
Internazionale)
Il nuovo Rapporto Global Energy Review 2021 valuta come, mentre il mondo entra nel secondo
anno della pandemia di Covid-19, si sta indirizzando la domanda di energia e le emissioni di
anidride carbonica nel 2021. Gli ultimi dati statistici e l'analisi in tempo reale confermano le stime
iniziali per la domanda di energia nel 2020 e le emissioni di CO2, fornendo al contempo
informazioni su come l'attività economica e l'uso dell'energia stanno rimbalzando nei paesi di tutto
il mondo e cosa significa questo per le emissioni globali.
L'accelerazione dell'introduzione delle vaccinazioni contro il Covid-19 in molte grandi economie e
le risposte fiscali diffuse alla crisi economica stanno rafforzando le prospettive di crescita
economica e portando a un rimbalzo della domanda di energia nel 2021. Il rapporto esplora se il
rimbalzo dell'attività rischi di spingere le emissioni di CO2 a un nuovo massimo e fino a che punto
le nuove politiche volte a una ripresa sostenibile sono in grado di frenare un rimbalzo delle
emissioni.
Il ritmo delle implementazioni globali dei vaccini, la possibile comparsa di nuove varianti del virus
Covid-19 e le dimensioni e l'efficacia delle misure di stimolo economico rappresentano tutte
grandi incertezze per le prospettive. Questa analisi, quindi, non solo traccia un possibile percorso
per l'utilizzo di energia e le emissioni di CO2 nel 2021, ma evidenzia anche i numerosi fattori che
potrebbero portare a risultati diversi.
Secondo il Rapporto le emissioni di CO2 stanno aumentando in modo significativo
Le emissioni globali di CO2 sono diminuite del 5,8% nel 2020, pari a quasi 2 Gt di CO2, il calo più
grande mai registrato e quasi cinque volte maggiore rispetto al calo del 2009 seguito alla crisi
finanziaria globale. Le emissioni di CO2 sono diminuite ulteriormente rispetto alla domanda di
energia nel 2020 a causa della pandemia che ha colpito la domanda di petrolio e carbone più
duramente di altre fonti di energia, mentre le rinnovabili sono aumentate. Nonostante il calo nel
2020, le emissioni globali di CO2 legate all'energia sono rimaste a 31,5 Gt, il che ha contribuito al
raggiungimento della concentrazione media annuale di CO2 più alta mai raggiunta nell'atmosfera
di 412,5 parti per milione nel 2020, circa il 50% in più rispetto a quando è iniziata la rivoluzione
industriale.
Si prevede che nel 2021 le emissioni globali di CO2 legate all'energia aumenteranno e cresceranno
del 4,8% poiché la domanda di carbone, petrolio e gas rimbalza insieme all'economia. L'aumento
di oltre 1 500 Mt di CO2 sarebbe il più grande aumento singolo dalla ripresa economica ad alta
intensità di carbonio dalla crisi finanziaria globale più di un decennio fa, lascia le emissioni globali
nel 2021 di circa 400 Mt di CO2, ovvero l'1,2%, al di sotto del 2019 picco.
TESTO RAPPORTO:
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021
27
ELETTROMAGNETISMO
Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)
L’articolo 13-quinquies della legge n° 25 del 28 marzo 2022 prevede che Anche al fine di definire
un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per
infrastrutture di comunicazione elettronica, é istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto (28 marzo 2022), un tavolo tecnico
coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche
tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
TESTO LEGGE 25/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=false
L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G (Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto sociale ed ecologico
dell’ecosistema 5G».
Il Parere contiene raccomandazioni significative per la Commissione e gli Stati membri, vediamone
una sintesi con particolare riferimento ai rischi per la salute pubblica potenzialmente producibili
da una diffusione non adeguatamente controllata di questa tecnologia.
1. Il CESE incoraggia la Commissione europea a proseguire la valutazione dell’impatto
multisettoriale delle nuove tecnologie 5G e 6G, tenendo presente che sono necessari strumenti e
misure per affrontare i rischi e le vulnerabilità. Il CESE raccomanda pertanto di destinare fondi
europei e nazionali a ricerche multidisciplinari più approfondite e a studi d’impatto incentrati sia
sulle persone che sull’ambiente, nonché alla diffusione di tali risultati al fine di educare i cittadini e
i decisori politici.
2. Il CESE propone che la Commissione europea consulti i cittadini e le organizzazioni della società
civile e, coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche pertinenti, contribuisca al processo decisionale
concernente l’impatto sulla società e sull’ambiente delle comunicazioni elettroniche mobili.
3. Il CESE ritiene che l’UE abbia bisogno di un organismo europeo indipendente, dotato di
metodologie aggiornate, in linea con l’attuale contesto tecnologico, e di un approccio
multidisciplinare, che elabori degli orientamenti per la protezione della popolazione e dei
lavoratori in caso di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche in radiofrequenza.
4. Il CESE raccomanda di stilare un inventario di tutte le stazioni di trasmissione in radiofrequenza
e delle bande di frequenza su cui esse operano e di pubblicare tali informazioni, ai fini di una
migliore gestione territoriale e della tutela degli interessi dei cittadini, e in particolare di quelli
appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili (minori, donne incinte, malati cronici, anziani,
persone elettrosensibili). È imperativo tenere in considerazione anche la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
5. Il CESE ritiene che il monitoraggio e il controllo dell’inquinamento elettromagnetico debbano
essere effettuati sulla base di un rigoroso approccio scientifico interistituzionale e
interdisciplinare, sostenuto dalla fornitura di apparecchiature moderne per la misurazione dei
28
parametri delle reti di comunicazione elettronica, in modo che gli effetti cumulativi a più lungo
termine siano adeguatamente evidenziati e valutati.
6. Sebbene non esistano dati scientifici accreditati che dimostrino un impatto negativo del 5G sulla
salute umana, il CESE ritiene che gli aspetti sociali, sanitari e ambientali del 5G debbano essere
monitorati in modo continuo, in linea con il principio di precauzione. Prende atto delle
preoccupazioni per gli effetti sulla salute — compresi quelli termici e non termici, l’intensità di
esposizione e gli effetti a lungo termine di tale esposizione. L’esposizione si concentrerà in misura
maggiore in alcune regioni o zone piuttosto che in altre, e in tali casi occorrerebbe considerare
misure specifiche, compresa la raccomandazione di estendere l’applicazione del principio ALARA
(ovvero il livello più basso ragionevolmente ottenibile) per limitare gli effetti delle radiazioni
elettromagnetiche generate dalle reti 5G.
7. Il CESE rileva che è quasi impossibile evitare l’esposizione della popolazione a una varietà di
campi elettromagnetici. Le parti sociali dovrebbero essere coinvolte fin dall’inizio nel riesame dei
valori limite di esposizione di cui alla direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata agli effetti non termici.
Le misure di protezione della salute e della sicurezza devono essere rafforzate e consolidate
mediante un rigoroso monitoraggio dei livelli di radiazione e una puntuale applicazione delle
norme di sicurezza per le persone che lavorano in prossimità di sorgenti di radiazioni
elettromagnetiche.
TESTO PARERE CESE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.105.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A105
%3AFULL
29
ENERGIA
Selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile (Normativa
Comunitaria)
La direttiva (UE) 2018/2001 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto un nuovo
obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2030.
Promuove inoltre il ricorso ai meccanismi di cooperazione, ritenuti strumenti efficaci per il
conseguimento di tale obiettivo.
Il regolamento (UE) 2021/1153 (23) estende l’ambito di applicazione dello strumento oltre le reti
transeuropee per includere la produzione di energia rinnovabile e istituisce una nuova categoria di
progetti da finanziare nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), i «progetti
transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile».
Gli obiettivi, i criteri generali da rispettare e la procedura da seguire per i progetti transfrontalieri
nel settore dell’energia rinnovabile sono illustrati nell’allegato, parte IV, del regolamento (UE)
2021/1153. L’articolo 7 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto
delegato per specificare i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei
progetti transfrontalieri da includere nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore
dell’energia rinnovabile.
Il Regolamento Delegato (UE) 2022/342 della Commissione del 21 dicembre 2021 ha integrato il
regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri
di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel
settore dell’energia rinnovabile.
TESTO REGOLAMENTO 2022/342:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0342&from=IT
Bando UE progetto Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria)
Nella Guce del 1 marzo 2022 è stato pubblicato l’invito a presentare proposte e attività correlate
nell’ambito del piano di lavoro 2022 dell’impresa comune «Idrogeno pulito» (24).
Il piano, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile nel sito
internet del portale dei partecipanti unitamente alle informazioni sugli inviti e le attività connesse,
e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte
queste informazioni, se necessario, saranno aggiornate sullo stesso portale dei partecipanti.
Il bando si comporrà di 41 temi diversi faranno parte dell’invito a presentare proposte, tra cui
10 per la produzione di idrogeno rinnovabile,
11 per lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno,
8 per i trasporti
4 per il calore e l’energia.
5 progetti sosterranno questioni trasversali.
L’invito a presentare proposte avrà due scadenze, con il budget assegnato come segue:
Scadenza 1 – 31 maggio 2022. Budget di 179,5 milioni di euro
Scadenza 2 – 20 settembre 2022. Budget di 121 milioni di euro
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221&qid=1648797870950
23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&from=IT
24
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-02/Clean%20Hydrogen%20JU%20AWP%202022.pdf
30
Misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
(Normativa Nazionale)
L’articolo 2 del Decreto Legge n° 16 del 22 febbraio 2022 prevede due interventi di emergenza
dettati dalla crisi energetica internazionale.
Aumento approvvigionamento gas e riduzioni dei consumi (articolo 2 comma 1)
“Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante
dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas
dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della
disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di
emergenza del sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo
economico 18 dicembre 2019 (25), adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
1° giugno 2011, n.93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al
primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della
transizione ecologica. Delle predette misure é data comunicazione nella prima riunione del
Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.”
Secondo la norma sopra riportata le misure per aumentare la disponibilità del gas sono “adottate
mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministero della Transizione Ecologica” La norma non
cita alcune specifica procedura autorizzatoria dando un potere discrezionale eccessivo al Ministero
non giustificato neppure dalla emergenza. Infatti dipende in cosa consisteranno queste misure:
semplici aumenti di stoccaggi, arrivo di nuove navi gasiere ai rigassificatori, modifica ad impianti
esistenti? Non è dato sapere. Ora come dovrebbe essere noto al Ministero visto che non siamo in
guerra ma solo in una situazione di emergenza energetica determinate procedure di legge (per
esempio la VIA o la normativa Seveso III) non sono bypassabile bellamente con una frasetta in un
decreto legge.
Ad esempio se prevedo l’arrivo di un nuovo e numeroso numero di navi gasiere ad un
rigassificatore esistente questo costituisce una modifica significativa dell’attuale gestione
dell’impianto che rientra nella definizione di cui alla lettera l) comma 1 articolo 5 del DLgs
152/2006: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel
caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;”.
È chiaro che siamo di fronte ad un potenziamento consistente dell’impianto prima di tutto e
comunque ad un intervento che può avere effetti significativi sull’ambiente come dice la norma
citata. Attenzione quando affermo che c’è un potenziamento non mi riferisco tanto o solo alla
quantità di gnl trattabile nell’impianto ma proprio all’aumento del traffico marittimo da e per il
rigassificatore infatti la norma sopra citata è chiara: c’è modifica se viene modificato il
funzionamento dell’impianto le sue caratteristiche in modo potenziato e con possibili effetti
sull’ambiente, questo riguarda sicuramente anche le navi che fanno parte del funzionamento
dell’impianto perché senza le quali l’impianto non potrebbe esistere. Non a caso la lettera i-quater
comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 definisce la installazione da assoggettare ad AIA (come
l’impianto in questione) in questi termini: “'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono
svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività
accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire
25
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PE_2019.pdf
31
sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore;”
I progetti di emergenza come quelli di cui stiamo parlando non possono derogare
automaticamente alla procedura di VIA e alle altre procedure ambientali (nel caso AIA e nulla osta
Seveso III). La Corte Costituzionale con sentenza 234/2009 ha affermato che non è inibito allo
stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non
irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di
particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente
temporaneo; a condizione che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione
europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione.
Quindi è chiaro che la decisione di deroga vada presa “caso per caso” e l’esclusione non può
essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo.
Possibile riapertura o continuazione del funzionamento di centrali a carbone e ad olio (articolo 2
comma 2)
“In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego
degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300
MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo
stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie
rinnovabili. Terna S.p.A.trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli
impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto
dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle
unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai
predetti impianti.”
L’articolo 2 del Decreto Legge al comma 2 prevede quanto peraltro già previsto dalla legge
290/2003 per cui Terna valuta il rischio sistemico e propone al Ministero della Transizione
Ecologica la riapertura o comunque la chiamata in esercizio di impianti esistenti a carbone.
Detto comma 2 parla di impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale
superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio,
per il periodo stimato di durata dell'emergenza.
In più rispetto alla norma del 2003, il nuovo Decreto Legge sempre al comma 2 prevede l'Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
Una sorta di meccanismo di capacità dedicato alla fase di riattivazione degli impianti a carbone
visto che il meccanismo di capacità ufficiale finanzia proprio gli impianti dedicati a garantire la
capacità del sistema elettrico nazionale e ha ad oggi prevalentemente finanziato impianti a gas e
non certo le rinnovabili.
Quali limiti di emissione per gli impianti a fonti fossili tenuti aperti per l’emergenza (articolo 2
comma 3)
“Agli impianti in questione si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più
restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.“
32
La normativa europea su questi impianti è la Direttiva sui grandi impianti di combustione (Direttiva
2010/75/UE) prevede limiti diversificati anche in relazione alla vetustà degli impianti. In particolare
ed è solo un esempio per impianti come quelli di cui stiamo parlando (centrali a carbone) se
esistenti prima del 2002, e che non sono in funzione per più di 1500 ore operative annue si
applicano:
1. i limiti di SO2 di 800 mg/Nm3 di aria, mentre il valore ordinario è di 200
2. i limiti di Nox di 450 mg/Nm3 di aria mentre il valore ordinario è di 200.
3. I limiti per le polveri sono 50 mg/Nm3 mentre il valore ordinario è di 20.
Ma detto comma 3 parla anche di evitare limiti restrittivi nazionali che in realtà non esistono
perché quello che questo comma rimuove è la norma italiana, tutt’ora in vigore, che disciplina le
emissioni di impianti a fonti fossili carbone compreso, funzionanti per programmi di emergenza. Si
tratta della legge 290/2003 .
Questa norma prevede che se una centrale esistente è richiamata in servizio per ragioni di
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale deve rispettare i valori limite di
emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica
nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera B, del Decreto del Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990. In quel Decreto, tutt'ora citato dalla legge 290/2003, si prevedevano limiti
molti alti: biossido di zolfo 1700 mg/m 3. - ossidi di azoto 650 mg/m3 - polveri 50 mg/m3. Questo
Decreto del 1990 è stato abrogato dall'articolo 280 del DLgs 152/2006 ed è stato sostituito dagli
allegati alla Parte V del DLgs 152/2006 che riprendono i limiti sopra riportati della Direttiva
2010/75/UE.
Comunque restano anche nella versione della Direttiva e del DLgs 152/2006 limiti molto alti, il
tutto aggravato dalla affermazione che comunque non verranno applicati limiti più restrittivi
anche "prescritti in via amministrativa".
Ora questo può comportare che per impianti con autorizzazioni vigenti siano stati previsti limiti più
bassi di quelli sopra riportati dalla Direttiva 2010/75/UE e dal DLgs 152/2006 (allegati Parte V). Per
fare un esempio l'AIA 2019 (vedi foto sopra) alla centrale a carbone spezzina prevedeva
dall'agosto 2021 i seguenti limiti:
SO2: 140 mg/Nm3 giornaliero e 130 annuale
NOX 150 mg/Nm3 giornaliero e 140 annuale
polveri 9 mg/Nm3 giornalieri 7 annuale
Insomma il comma 3 articolo 2 del nuovo Decreto Legge sui limiti di emissione applicabili potrà
permettere così come è formulato ora limiti di emissione elevati e quindi pericolosi per la salute
pubblica.
TESTO DECRETO LEGGE 16/2022:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00025&elenco30giorni=false
33
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica (Normativa Nazionale)
Il Decreto Legge n° 17 del 1 marzo 2022 prevede varie semplificazione nelle procedure di
autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili ma anche per migliorare l’approvvigionamento del
gas naturale, che di seguito vado ad illustrare
Impianti solari fotovoltaici e termici su edifici
L’articolo 9 del Decreto Legge 17/2022 modificando l’articolo 7-bis del DLgs 28/2011 (26) impianti
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 (27) dell'allegato A al
regolamento edilizio-tipo (28), adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20
ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione
delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e
manufatti, nonché nelle relative pertinenze, é considerata intervento di manutenzione ordinaria e
non é subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso
comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Sono esclusi da questa ultima deroga gli impianti che ricadono nelle sue aree ex articolo 136 del
Codice del Paesaggio (29):
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW
Secondo l’articolo 10 del Decreto Legge 17/2022 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto (dal 2 marzo 2022) con decreto del Ministro della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le
condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25,
comma 3, lettera a) (30), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza
superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto (vedi
quanto riportato nel paragrafo precedente di questo commento).
26
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28
27
“Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree
libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità
dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di
esigenze perduranti nel tempo”
28
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/16/16A08003/sg
29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
30
modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015,
recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti
fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, e'
possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
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AIA 2019 centrale enel SP
AIA 2019 centrale enel SPAIA 2019 centrale enel SP
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  • 1. 1 Periodo dal 1 al 31 marzo 2022 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI MARZO 2022 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................6 Graduatoria progetti per la riduzione delle perdite d’acqua nelle reti di distribuzione (Normativa Nazionale)...............................................................................................................6 Nuovo Bando Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (Normativa Nazionale)...................................6 Revisione sovracanone BIM (Normativa Nazionale)..............................................................7 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Normativa Nazionale) ...........................7 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................8 Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale).........................8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria)............................................................8 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (Normativa Comunitaria)....................................................................9 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria)..................................................................9 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria) .........................................................9 ARIA .............................................................................................................................................10 Rapporto mobilità sostenibile e qualità aria delle città eruopee (Documentazione europea).....................................................................................................................................10 Linee guida sistemi misurazione emissioni da impianti da biomasse e biometano (Normativa Nazionale).............................................................................................................10 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ................................................................................11 Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale).......................11 Prevalenza Piano Paesaggistico sui Piani Comunali e poteri di individuazione dei beni culturali (Giurisprudenza Nazionale) ....................................................................................13 Nulla osta sanatoria abuso edilizio e vincolo paesaggistico ex post (Giurisprudenza nazionale)..................................................................................................................................15 BIO - OGM...................................................................................................................................16 Disciplina della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Normativa Nazionale) ............................................................................................16 CACCIA........................................................................................................................................18 Periodo di caccia e poteri di deroga della Regione (Giurisprudenza Nazionale)...............18 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................20 Rapporto IPPC sintesi per i decisori politici (Documentazione Internazionale) ...............20 Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................24 Accesso finanziamenti fondo kyoto riapertura termini (Normativa Nazionale)................25 Rapporto della Agenzia Internazionale dell’Energia 2021 (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................26
  • 3. 3 ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................27 Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)...27 L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G (Documentazione Comunitaria) ........27 ENERGIA.....................................................................................................................................29 Selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................29 Bando UE progetto Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria)..........................................29 Misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale (Normativa Nazionale).............................................................................................................30 Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica (Normativa Nazionale).....33 Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale............................37 Come dimezzare la dipendenza dal gas russo con risparmio e rinnovabili (Documentazione Nazionale)...................................................................................................37 Rapporto 2021 Italy for Climate (Documentazione Nazionale)...........................................39 Cosa non è stato fatto per ridurre le importazioni di gas russo (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................40 Newsletter del GME Marzo 2022 (Documentazione Nazionale) .........................................40 Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR (Normativa Nazionale)...................41 Detrazioni fiscali per edifici costi massimi agevolabili (Normativa Nazionale) .................41 Analisi trimestrale ENEA 2021 (Documentazione Nazionale).............................................42 Bandi per attuare Accordo di programma MiTE-ENEA per ricerca sull’idrogeno (Documentazione Nazionale)...................................................................................................45 Aggiornamento Piano industriale di Terna 2021-2025 (Documentazione Nazionale).......46 Modalità di stoccaggio per il periodo 2022-2023 (Normativa Nazionale)+ ........................46 Interventi su prezzi elettricità da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale).......................47 Rapporto Agenzia Internazionale delle Rinnovabili 2022 (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................48 La mancata pianificazione regionale non può sospendere le autorizzazioni ai singoli impianti da fonti rinnovabili (Giurisprudenza Nazionale) ..................................................49 INCENTIVI POLITCHE SOSTENIBILI .................................................................................51 Verso un'economia verde, digitale e resiliente: il nostro modello europeo di crescita (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................51 Attuazione dei contratti di filiera previsti dal fondo complementare al PNRR (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................51 MARE ...........................................................................................................................................52 Comunicazione su Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (Documentazione Comunitaria)..............................................................................................52 Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................52 MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.............................................................53
  • 4. 4 Promozione biocarburanti (Normativa Nazionale) ..............................................................53 Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive (Normativa Nazionale) ............54 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Normativa Nazionale) .........................54 Monopattini elettrici (Normativa Nazionale) ........................................................................55 Limiti alla circolazione auto con sistemi antinquinamento datati (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................56 NUCLEARE RADIOATTIVITÀ...............................................................................................57 Sorveglianza radiometrica (Normativa Nazionale) ..............................................................57 Proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (Normativa Nazionale).58 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................60 Modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (Normativa Nazionale).............................................................................................................60 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021 (Normativa Comunitaria)........................................................................................................60 RIFIUTI........................................................................................................................................61 Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE (normativa Nazionale)....61 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Normativa Nazionale) ............................................................................62 Chiudere con la plastica accordo all’Assemblea dell’ONU (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................62 Etichettatura imballaggi (Normativa Nazionale)..................................................................63 Criteri per fondo per il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti (Normativa Nazionale)..................................................................................................63 Digestato equiparato ai fertilizzanti (Normativa Nazionale)...............................................64 Modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero (Normativa Comunitaria) ...................................................................65 Bando per la scelta di soggetto terzo per certificazione rifiuti imballaggio (Documentazione Nazionale)...................................................................................................65 Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................66 Compiti responsabile tecnico rifiuti ed emergenza Covid (Normativa Nazionale)............66 Risposte di Ispra sul nuovo MUD 2022 (Normativa Nazionale)..........................................66 Risposte sul funzionamento del RENTRI (Normativa Nazionale)......................................66 RUMORE .....................................................................................................................................67 Mancata approvazione mappe acustiche strategiche (Giurisprudenza Comunitaria)......67 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................68 Bando bonifica amianto per imprese (Normativa Nazionale) .............................................68 Modifica Direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Normativa Comunitaria)....................68 Modifica Regolamento REACH (Normativa Comunitaria) ................................................70
  • 5. 5 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Normativa Comunitaria)........................................................................................................70 URBANISTICA............................................................................................................................71 Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio (Normativa Nazionale) ...71 VIA VAS .......................................................................................................................................72 Modifiche alla composizione e costituzione Commissione VIA VAS statale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................72
  • 6. 6 ACQUE TUTELA E GESTIONE Graduatoria progetti per la riduzione delle perdite d’acqua nelle reti di distribuzione (Normativa Nazionale) Pubblicata sul sito del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020, il programma operativo nazionale che ha tra gli obiettivi la riduzione del ‘water service divide’ tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud. Tale elenco, che diverrà efficace a seguito della dell’aggiornamento della “presa d’atto” a valere sul Programma, risponde alla ratio degli artt. 2.1 e 6.1 dell’avviso di manifestazione (2) ed indica le proposte ammesse e ammissibili, ovvero le strategie, in termini di insieme di misure, atte a raggiungere la messa in efficienza delle reti idriche di distribuzione. TESTO ELENCO: https://ponir.mit.gov.it/documentazione/gestione-e-attuazione/manifestazioni-di-interesse- react?task=download.send&id=295&catid=61&m=0 Nuovo Bando Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" (Normativa Nazionale) Pubblicato nuovo avviso su procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - I4.2. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” alla Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” nella Misura 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime” prevede l’Investimento 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” volto a realizzare almeno 9.000 km di rete idrica distrettualizzata entro il 2024 e ulteriori 16.000 km di rete idrica distrettualizzata entro il 31 marzo 2026. Per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento menzionato, le risorse finanziarie previste sono pari a 900.000.000,00 euro. Ai fini del presente Avviso è da intendersi come soggetto attuatore il soggetto gestore del servizio idrico legittimato ai sensi dell’art.172 (3) del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero conforme alla normativa pro tempore vigente operante sul territorio nazionale. Soggetto realizzatore o soggetto esecutore è il soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici). TESTO AVVISO https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2 2 https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/213111453380O __Omanifestazione-di-interesse-asse-iv-react.pdf 3 Passaggio da gestore esistente a gestore unico https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
  • 7. 7 Revisione sovracanone BIM (Normativa Nazionale) Per bacino imbrifero montano (BIM) si intende una porzione di territorio che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume. Si tratta di territori situati oltre una certa quota altimetrica, delimitati da una cintura montuosa o collinare che funziona da spartiacque. Dal punto di vista amministrativo, i BIM sono stati introdotti a partire dalla legge n. 959 del 27 dicembre 1953 (4) Con Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 25/2/2022 è stato revisionato il sovracanone BIM (pagato dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore a 220 kW) TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-03-15&atto.codiceRedazionale=22A01583&elenco30giorni=false Investimenti in progetti di rigenerazione urbana (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Interno del 21 febbraio 2022 è stato approvato il modello di istanza, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il Decreto è in attuazione del comma 534 articolo 1 legge 30 dicembre 2021, n. 234 secondo il quale al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022. Secondo il comma 535 Possono richiedere i contributi di cui al comma 534: a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda é presentata dal comune capofila; b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 (5), nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno. In particolare tra gli interventi finanziabili ci sono anche quelli relativi AL settore infrastrutture ambientali e risorse idriche sottosettore protezione, valorizzazione e fruizione ambientale ovvero riassetto e recupero di siti urbani e produttivi. L’istanza va presentato entro il 31 marzo 2022. TESTO DECRETO 21/2/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22A01354&elenco30giorni=false 4 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-12-27;959!vig= 5 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-03-06&atto.codiceRedazionale=21A01297&elenco30giorni=false
  • 8. 8 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale) Con Legge 9 marzo 2022 n° 22 si è data attuazione in Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali ratificata con legge 6/2022 (6) Oltre ad avere introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale (vedi questa NewsAmbiente alla voce Beni Paesaggistici), la nuova legge all’articolo 4 ha modificato l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o deterioramento di sito Habitat - 7 ), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno. TESTO LEGGE 22/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-03-22&atto.codiceRedazionale=22G00030&elenco30giorni=false Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica continentale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori del Lussemburgo e parti dei territori unionali di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Croazia e Svezia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). TESTO DECISIONE UE 2022/231: http://publications.europa.eu/resource/cellar/bb78484e-92b9-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 6 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009&elenco30giorni=false 7 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro
  • 9. 9 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica boreale, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende parti dei territori dell’Unione della Finlandia e della Svezia nonché i territori dell’Unione di Estonia, Lettonia e Lituania, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva (di seguito «comitato Habitat»). TESTO DECISIONE UE 2022/232: http://publications.europa.eu/resource/cellar/3da13491-92ba-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica atlantica, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell’Unione di Irlanda e Paesi Bassi e parti dei territori dell’Unione di Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Portogallo, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). TESTO DECISIONE UE 2022/233: http://publications.europa.eu/resource/cellar/14284ae0-92ba-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1 Aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Normativa Comunitaria) La regione biogeografica mediterranea, di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, in conformità all’articolo 1 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione del 2003, e Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell’articolo 20 di detta direttiva («comitato Habitat»). TESTO DECISIONE UE 2022/234: http://publications.europa.eu/resource/cellar/3da13491-92ba-11ec-b4e4- 01aa75ed71a1.0013.03/DOC_1
  • 10. 10 ARIA Rapporto mobilità sostenibile e qualità aria delle città eruopee (Documentazione europea) Rapporto di Clean Cities su mobilità sostenibile e quali9tà dell’aria in 36 città europee tra cui 4 italiane (Torino, Milano, Roma e Napoli). Clea Cities è una coalizione europea di ONG, associazioni ambientaliste, think-tank, movimenti di base e organizzazioni della società civile che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030. Il rapporto si fonda su vari indicatori che spaziano dallo spazio urbano, la sicurezza stradale e il trasporto pubblico alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, le politiche quali basse e zero emissioni zone e la qualità dell'aria. Il tutto utilizzando dati a livello europeo ove possibile e contattando ogni città in ordine per richiedere ulteriori dati locali. La classifica finale vede un pessimo risultato delle città italiane. La prima che si incontra in classifica è Milano (ventesima) poi Torino (ventitreesima), Roma (trentaduesima) e Napoli ultima. TESTO RAPPORTO: https://cleancitiescampaign.org/wp-content/uploads/2022/02/Clean-Cities_-City-Ranking- Rating-briefing-2.pdf Linee guida sistemi misurazione emissioni da impianti da biomasse e biometano (Normativa Nazionale) Il DM 6 luglio 2012 (8) è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (non fotovoltaiche )attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili nell’ambito degli obiettivi, stabiliti nei Piani nazionali di azione per le energie rinnovabili; il successivo Decreto 14 aprile 2017 (9) ha disciplinato le condizioni di accesso all’incremento delle incentivazioni per la produzione di energia elettrica dagli impianti di produzione di energia elettrica individuati all’art.8 c.4 lettere a) e b) del DM 6 luglio 2012, incaricando ARPA all’effettuazione dei controlli. In particolare, il Decreto del 2017 stabilisce le modalità per la verifica e la comunicazione del rispetto delle condizioni di accesso al premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, inclusi i costi delle relative attività. Stabilisce inoltre le caratteristiche e prestazioni minime del sistema di analisi delle emissioni (SAE), utilizzabile ai fini dell'accesso al premio in alternativa al sistema di monitoraggio in continuo, di seguito indicato come sistema SME. Con Deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n° 96/21 del 9 febbraio 2021 sono state approvate le Linee Guida volte ad uniformare a livello di sistema delle Agenzie italiane e ai soli fini dell’attività di controllo disciplinata dal Decreto 14 aprile 2017 -i criteri di approccio nella valutazione dei SAE (Sistemi di Analisi Emissioni) e dei SME (Sistemi di monitoraggio Emissioni) in sede di Verifica iniziale -la modalità di raccolta dati per la valutazione dei valori emissivi e di conseguenza il rispetto dei valori limiti -le modalità di comunicazioni tra le ARPA e il Gestore e tra ARPA e il GSE TESTO LINEE GUIDA https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2022/03/LG_SNPA_40_22.pdf 8 https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2023799-decreto-ministeriale-6-luglio-2012- ed-allegati-incentivi-per-energia-da-fonti-rinnovabili-elettriche-non- fotovoltaiche#:~:text=Il%20Decreto%20ministeriale%20del%206%20luglio%202012%20con,elettriche%20non%20foto voltaiche%20%28idroelettrico%2C%20geotermico%2C%20eolico%2C%20biomasse%2C%20biogas%29. 9 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/13/17A03158/sg
  • 11. 11 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Introduzione delitti contro il patrimonio culturale (Normativa Nazionale) Con Legge 9 marzo 2022 n° 22 si è data attuazione in Italia alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali ratificata con legge 6/2022 (10) è stato introdotto nel libro secondo del Codice Penale il Titolo VIII-bis dei delitti contro il patrimonio culturale, in particolare: furto dei beni culturali, appropriazione indebita di beni culturali, ricettazione di beni culturali, impiego di beni culturali provenienti da delitto, riciclaggio beni culturali, autoriciclaggio di beni culturali, falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, violazioni in materia di alienazione di beni culturali, importazione illecita di beni culturali, uscita o importazione illecita di beni culturali, distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, devastazione e saccheggio di beni culturali e Paesaggistici, contraffazione di opere d’arte, possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli. Relativamente al delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui é punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Relativamente al delitto di devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285 (11), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura é punito con la reclusione da dieci a sedici anni. 10 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2022-02-07&atto.codiceRedazionale=22G00009&elenco30giorni=false 11 Reato generale di devastazione saccheggio e strage
  • 12. 12 Sequestro strumenti per commettere i reati suddetti in area protetta L’articolo 4 della legge 22/2022 modifica l’articolo 30 della legge quadro sulle aree protette prevedendo che in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del nuovo titolo VIII-bis del libro secondo codice penale (sopra elencati) o dell'articolo 733-bis del codice penale (distruzione o deterioramento di sito Habitat - 12 ), il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque é tenuto al risarcimento del danno. Abrogazioni L’articolo 5 della legge 22/2022 abroga i seguenti articoli del Codice del Paesaggio in materia di sanzioni penali: articolo 170: uso illecito di beni culturali articolo 173: violazioni in materia di alienazioni di beni culturali articolo 174: uscita o esportazione illecite di beni culturali articolo 176: Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato articolo 177: collaborazione per il recupero di beni culturali articolo 178: contraffazione di opere d’arte articolo 179: casi di non punibilità relativamente all’illecito di cui all’articolo 178. TESTO LEGGE 22/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-03-22&atto.codiceRedazionale=22G00030&elenco30giorni=false 12 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro
  • 13. 13 Prevalenza Piano Paesaggistico sui Piani Comunali e poteri di individuazione dei beni culturali (Giurisprudenza Nazionale) Sentenza della Corte Costituzionale n°45 del 28 febbraio 2022 che afferma la incostituzionalità di due norme regionali che: 1. derogano al potere statale di individuazione dei beni culturali e non attraverso leggi regionali 2. che delegano al Comune la definizione di piani di recupero beni dichiarati culturali dalla Regione, piani poi da essere recepiti nel Piano Paesaggistico MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE EX LEGE REGIONALE DEI BENI CULTURALI La Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa molisana promuovendo l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della conformità ai valori tradizionali tipici degli stessi e secondo le modalità di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). A norma del successivo comma 2 la legge regionale prevede che “trabucchi (13) e l'area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime sono considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004”. Secondo la Corte Costituzionale i trabucchi molisani vengono fatti rientrare, ex lege, nella categoria dei beni culturali, e sottoposti - per espressa previsione della norma impugnata - alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004. Ne deriva l'effetto giuridico di produrre, su di essi, i vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali che è prevista da quella stessa fonte statale, ai fini, tra l'altro, di «preservare la memoria della comunità nazionale» (art. 1, comma 2, cod. beni culturali). Intervenendo nella funzione di "individuazione" dei beni culturali, il legislatore molisano - peraltro, agendo in antitesi rispetto alle finalità indicate dal comma 1 dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, protese alla sola «valorizzazione» dei trabucchi, in coerenza con il riparto costituzionale delle competenze legislative - ha pertanto violato la competenza legislativa che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato nella materia della tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Va, inoltre, evidenziato che, secondo la norma impugnata, sono destinati a rientrare nella nozione di «bene culturale», con conseguente assoggettamento alla disciplina della Parte seconda cod. beni culturali, tutti i trabucchi esistenti sul territorio della Regione, senza distinzione in ordine all'epoca della loro realizzazione. Anche i trabucchi di più recente costruzione, pertanto, ed anche quelli che in futuro verranno costruiti sono, così, considerati come «beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004». Ciò determina un ulteriore profilo di contrasto con la disciplina interposta di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, la quale - con disposizione applicabile, tra l'altro, alle «architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale» (art. 10, comma 4, lettera l) - esclude che possano essere 13 trabucco" (o "trabocco")» è una macchina da pesca, completamente realizzata in legno, consistente in «una piattaforma impostata su pali infissi nel fondo marino, collegata per mezzo di una passerella con la riva», e spesso dotata di piccolo locale (o «"capanno"») con funzioni di deposito per le attrezzature da pesca. Si tratta di una «architettura "povera", non normata nella sua tecnologia costruttiva», che è caratteristica delle coste abruzzesi meridionali (area teatina), molisane e pugliesi (Gargano). Riguardo al territorio molisano, l'esistenza di questo manufatto «è documentata [...] a Termoli già a partire dalla prima metà del XIX secolo», mentre, presso gli altri Comuni litoranei della Regione, non ne risulterebbe la presenza, né in tempi antichi, né ai giorni nostri
  • 14. 14 assoggettate a tutela culturale le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004). Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata ivi compresa la parte che si riferisce all'«area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime», in quanto (pur se non specificamente contestata dal ricorrente) strettamente ed inscindibilmente connessa con l'individuazione dei trabucchi come bene culturale. LA LEGGE REGIONALE NON Può TRASFERIRE AI COMUNI LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO La secondo norma regionale impugnata affida ai Comuni il compito di redigere piani per il recupero, il ripristino e la conservazione dei trabucchi, insieme alla previsione di cui al comma 2, che dispone il recepimento di detti piani comunali nel Piano paesaggistico regionale. Secondo la Corte Costituzionale in tema di tutela e di pianificazione paesaggistica, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito, anche di recente, che «è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali» (da ultimo, sentenze n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021; in precedenza, sentenza n. 182 del 2006). La premessa è la cogenza del piano paesaggistico regionale per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province e la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004). Sempre secondo la Corte Costituzionale il trasferimento delle decisioni operative concernenti il paesaggio alla dimensione pianificatoria comunale «si pone in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell'ambito di una materia a legislazione esclusiva statale ex art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali» (sentenza n. 182 del 2006, punto 2.2. del Considerato in diritto). La legge regionale non può, dunque, riservare alla pianificazione comunale interi contenuti del piano paesaggistico regionale, quale quello delle aree costiere su cui insistono i trabucchi. La prevalenza di quest'ultimo rispetto agli strumenti urbanistici dei Comuni, stabilita dall'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, conduce ad escludere che, all'inverso, un piano comunale debba essere "recepito" - come impone la norma molisana impugnata - nel piano paesaggistico regionale. Non va, infatti, compromessa l'«impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha [...] assunto a valore imprescindibile, "ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali" (sentenza n. 74 del 2021)» (da ultimo, sentenza n. 261 del 2021, punto 4.3. del Considerato in diritto). Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della seconda norma regionale impugnata. TESTO SENTENZA: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/100
  • 15. 15 Nulla osta sanatoria abuso edilizio e vincolo paesaggistico ex post (Giurisprudenza nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 75 del 24 marzo 2022 decide la costituzionalità di una norma regionale che prevede il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio. NORMA REGIONALE IMPUGNATA legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), in base al quale «[i]l nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio»: questo secondo periodo è la norma censurata. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE Secondo la sentenza della Corte Costituzionale poiché la disposizione censurata riguarda una fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non un illecito paesaggistico - in quanto al momento dell'abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l'opera realizzata non poteva violarlo - essa non può essere idonea a vanificare l'efficacia deterrente dell'indennità paesaggistica, giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell'obbligo paesaggistico, che nel caso di specie non c'è. Se, d'altro canto, la deterrenza fosse riferita al comportamento abusivo edilizio - e al rischio, che ne deriverebbe, di incorrere in una reazione dell'ordinamento anche per l'eventuale successiva sopravvenienza di un vincolo paesaggistico - si può osservare che, comunque, un effetto deterrente indiretto di questo tipo è offerto dalla norma in esame. L'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 non rende infatti irrilevante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria, il nulla-osta dell'organo di tutela del vincolo, nulla-osta che viene rilasciato sempre che «le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima» (art. 23, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 37 del 1985). Non è dunque esatta nemmeno l'affermazione del rimettente secondo cui l'effetto della norma censurata sarebbe l'omissione della valutazione del pregiudizio arrecato all'ambiente. Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l'interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l'opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell'opera. Si deve dunque concludere per la non fondatezza della questione. TESTO SENTENZA: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/165
  • 16. 16 BIO - OGM Disciplina della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Normativa Nazionale) La legge n° 23 del 9 Marzo 2022 disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia. Inoltre come ricorda l’articolo 1 della nuova legge Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Istituzione di un marchio biologico italiano La nuova legge istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (14), e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 (15) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Il marchio biologico italiano é di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano é individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (7 aprile 2022). Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio. Il contenuto del Piano sono definiti dall’articolo 7 della nuova legge. Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici Il Ministro delle politiche agricole, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (dal 7 aprile 2022), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta il Piano. 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02007R0834-20130701&qid=1648713275908 15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0848-20220101&qid=1648713334951
  • 17. 17 Piano nazionale per le sementi biologiche Adottato con le stesse modalità e tempistica del piano per la produzione biologica. Il piano è definito nei suoi contenuti dall’articolo 8 della nuova legge. Fondo per lo sviluppo della produzione biologica Nello stato di previsione del Ministero é istituito il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 (16) della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del piano di cui all'articolo 8. TESTO LEGGE 23/2002: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-03-23&atto.codiceRedazionale=22G00031&elenco30giorni=false 16 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13809
  • 18. 18 CACCIA Periodo di caccia e poteri di deroga della Regione (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 69 del 15 marzo 2022 dichiara la incostituzionalità di una norma regionale che allunga il periodo di caccia prevedendo che il divieto temporaneo di caccia di una specie comporta che il periodo del divieto deve essere recuperato successivamente allungando quindi i tempi di caccia oltre i limiti della legge nazionale. LA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA Trattasi di una norma interpretativa per cui l'«arco temporale massimo» di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) va inteso come il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso della stagione venatoria e riferite ad una determinata specie. Il comma 1-quater stabilisce che il divieto temporaneo di caccia ad una determinata specie sospende il decorso dei termini dell'arco temporale massimo, consentendo in pratica il recupero delle giornate di sospensione anche nel periodo eccedente l'arco temporale massimo. LE MOTIVAZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA SENTENZA DELLA CORTE L'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 individua cinque gruppi di specie cacciabili e per ciascuna di esse indica uno specifico arco temporale per l'esercizio del prelievo venatorio. Il successivo comma 2 autorizza le Regioni a modificare i periodi di caccia in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, purché la modifica sia contenuta tra il 1° settembre e il 31 gennaio, nel rispetto dell'arco temporale massimo di cui al comma 1 dello stesso art. 18. Dall'interpretazione letterale di tali disposizioni si evince che l'arco temporale massimo è il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine della caccia riferita a ciascuna specie, periodo modificabile nell'intervallo temporale che va dal 1° settembre al 31 gennaio senza incidere sulla sua durata, che non può essere superiore a quella stabilita dallo Stato. Il principio è stato di recente ribadito da questa Corte che ha precisato che «se i termini dei periodi di caccia sono modificabili, non lo sono, invece, le relative durate, che non possono essere superiori a quelle stabilite, e che, comunque, non possono essere estese all'intera stagione venatoria» (sentenza n. 113 del 2021). La ratio di tali disposizioni va rinvenuta nella necessità di tutela delle specie animali, a cui deve essere assicurato un adeguato periodo di tranquillità per la nidificazione e la riproduzione, così da garantirne la conservazione, e trova fondamento nell'art. 7 della direttiva 2009/147/CE e nel principio di conservazione delle specie ivi declinato, per cui è esclusa la cacciabilità degli uccelli selvatici durante la stagione riproduttiva. Tali esigenze di tutela comportano, nel riparto interno di competenze, l'attrazione della disciplina dei termini per l'attività venatoria di cui all'art. 18 della legge n. 157 del 1992 alla competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, integrando tale disposizione il punto di equilibrio tra «il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse [...] all'esercizio dell'attività venatoria» (sentenza n. 4 del 2000), con conseguente vincolo al suo rispetto per il legislatore regionale che non può derogare in peius i livelli di tutela dell'ambiente e
  • 19. 19 dell'ecosistema fissati dalla legislazione statale (sentenze n. 16 e n. 7 del 2019, n. 174 del 2017 e n. 303 del 2013). Sulla scorta di ciò è evidente, dunque, che, richiedendo la conservazione delle specie un periodo continuativo di "pacificazione venatoria", finalizzato alla riproduzione, la durata del periodo di caccia è stabilita dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia ambientale, le Regioni non possono allungarlo, né frammentarlo, con recuperi successivi alla sua data finale, senza incorrere in un abbassamento degli standard di tutela prescritti dalla legislazione nazionale. Le suesposte considerazioni non consentono di condividere l'assunto della difesa della Regione Liguria che muove dal presupposto per cui l'arco temporale massimo definito dal legislatore statale corrisponderebbe ad un totale di giornate di caccia, così da ritenere del tutto indifferente e, quindi, ammissibile, che l'eventuale sospensione di alcune giornate possa essere oggetto di recupero anche oltre i limiti dell'arco temporale massimo, non comportando tale recupero alcun allungamento del periodo complessivo. Infatti, poiché la ratio che è alla base della cacciabilità di ciascuna specie secondo un arco temporale massimo è, come si è detto, da rinvenirsi nell'esigenza di tutela delle stagioni di riproduzione della fauna selvatica, l'arco temporale deve corrispondere ad un intervallo temporale continuativo e non può essere riferito alla somma delle giornate in cui è consentito l'abbattimento nel corso dell'intera stagione venatoria oltre i termini indicati dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992. Per tutti i suddetti motivi la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma impugnata TESTO SENTENZA 69/2022: https://www.eius.it/giurisprudenza/2022/140
  • 20. 20 EFFETTO SERRA Rapporto IPPC sintesi per i decisori politici (Documentazione Internazionale) Il rapporto riconosce l'interdipendenza tra clima, ecosistemi e biodiversità, e le società umane e integra più fortemente le conoscenze trasversali a quelle naturali, ecologiche, sociali ed economiche scienze rispetto alle precedenti valutazioni IPCC. La valutazione degli impatti e dei rischi del cambiamento climatico, nonché l'adattamento è contrapposto a tendenze globali non climatiche che si sviluppano contemporaneamente, ad esempio la perdita di biodiversità, in generale consumo insostenibile delle risorse naturali, degrado del suolo e degli ecosistemi, rapida urbanizzazione, umano cambiamenti demografici, disuguaglianze sociali ed economiche e una pandemia. Secondo il Rapporto il cambiamento climatico indotto dall'uomo, inclusi eventi estremi più frequenti e intensi, ha causato impatti avversi diffusi e relative perdite e danni alla natura e alle persone, al di là del clima naturale variabilità. Alcuni sforzi di sviluppo e adattamento hanno ridotto la vulnerabilità. Analizzando settori di popolazione e regioni si osserva che le persone e i sistemi più vulnerabili sono colpiti in modo sproporzionato. L'aumento delle condizioni meteorologiche e climatiche estreme ha portato ad alcuni impatti irreversibili poiché i sistemi naturali e umani vengono spinti oltre la loro capacità di adattamento. Un aumento anche di soli 1,5° non è sufficiente Secondo il Rapporto molto rischi sopra elencati sono ormai inevitabili e occorre cominciare a parlare almeno di politiche di adattamento. Sopra il livello di riscaldamento globale di 1,5°C, alcune misure di adattamento basate sull'ecosistema perderanno la loro efficacia nel fornire benefici alle persone e ai sistemi naturali. Allo stesso tempo occorre comunque ridurre il più possibile il riscaldamento globale Secondo il Rapporto le dimensioni del cambiamento climatico e i rischi ad esso associati dipendono fortemente da azioni di mitigazione e adattamento a breve termine, questo perchè gli impatti negativi previsti e le relative perdite e danni aumentano con ogni incremento del riscaldamento globale. Aumento eventi estremi Il Rapporto analizza l’aumento della frequenza e dell'intensità del clima e delle condizioni meteorologiche estreme, compreso il caldo estremo su terraferma e oceano, forti precipitazioni, siccità e incendi. In particolare si nota l'aumento della frequenza e della gravità degli eventi estremi. Questi includono: 1. l'aumento della mortalità umana correlata al calore, 2. lo sbiancamento e la mortalità dei coralli di acqua calda, 3. aumento della mortalità degli alberi correlata alla siccità (alta confidenza). 4. aumenti aree bruciate dagli incendi 5. impatti dei cicloni tropicali, con relative perdite e danni, aumentati a causa dell'innalzamento del livello del mare e dell’aumento delle forti precipitazioni 6. processi come l'acidificazione degli oceani, l'innalzamento del livello del mare o la diminuzione regionale delle precipitazioni
  • 21. 21 Crisi capacità di resilienza dei sistemi ecologici e distruzione di specie Secondo il Rapporto l'entità degli impatti dei cambiamenti climatici sono maggiori di quanto stimato nelle valutazioni precedenti. Assistiamo ad un diffuso deterioramento della struttura e della funzione dell'ecosistema, resilienza e capacità di adattamento naturale, nonché cambiamenti tempistiche stagionali si sono verificate a causa del cambiamento climatico, con sfavorevoli condizioni socioeconomiche conseguenze. Circa la metà delle specie valutate a livello globale si è spostata verso i poli oppure, a terra, anche a quote più elevate. Centinaia di perdite locali di specie sono state guidato dall'aumento dell'entità degli estremi di calore, nonché dagli eventi di mortalità di massa a terra e nell'oceano dove in particolare si sta verificando una grave perdita di foreste di alghe. Alcune di queste perdite sono già irreversibili, come le prime estinzioni di specie causate dai cambiamenti climatici. Altri impatti si stanno avvicinando all'irreversibilità come gli impatti dei cambiamenti idrologici derivanti dal ritiro di ghiacciai, o i cambiamenti in alcuni ecosistemi montani e artici determinati dallo scongelamento del permafrost. Rischio idrico Con aumento riscaldamento globale di circa 2°C si prevede che la disponibilità di acqua per l'irrigazione diminuirà in alcuni bacini fluviali dipendenti dallo scioglimento della neve fino al 20%. Rischio alluvioni Per le alluvioni i danni sono superiori da 1,4 a 2 volte a 2°C e da 2,5 a 3,9 volte a 3°C rispetto al riscaldamento globale di 1,5°C senza adattamento. Con un riscaldamento globale di 4°C per circa il 10% della superficie terrestre si prevedono aumenti dei flussi fluviali sia alti che bassi estremi con implicazioni per la pianificazione per tutti i settori di utilizzo dell'acqua. Rischio inondazioni La popolazione potenzialmente esposta a un'inondazione costiera nei prossimi decenni aumenterà di circa il 20% se il livello medio globale del mare aumenta di 0,15 m rispetto ai livelli del 2020; questa popolazione esposta raddoppia con un aumento di 0,75 m del livello medio del mare e triplica a 1,4 m senza cambiamento della popolazione e adattamento aggiuntivo. Rischio alimentare I Rapporto pur rilevando che nel complesso la produttività agricola è aumentata, il cambiamento climatico ha rallentato questa crescita negli ultimi 50 anni a livello globale. I relativi impatti negativi sono stati principalmente nelle regioni di media e bassa latitudine ma positivi impatti si sono verificati in alcune regioni ad alta latitudine. Riscaldamento e acidificazione degli oceani hanno influito negativamente sulla produzione alimentare derivante dall'acquacoltura e dalla pesca di molluschi in alcune regioni oceaniche. I crescenti eventi meteorologici e climatici estremi hanno esposto milioni di persone alla insicurezza grave nell’accesso al cibo e a una ridotta sicurezza idrica, con i maggiori impatti osservati in molte località e/o comunità in Africa, Asia, Centro e Sud America, Piccole Isole e Artico. Insieme, si sono verificate improvvise perdite di produzione alimentare e accesso al cibo, aggravate dalla diminuzione della diversità alimentare
  • 22. 22 La malnutrizione è aumentata in molte comunità (alta fiducia), soprattutto per i popoli indigeni, su piccola scala produttori alimentari e famiglie a basso reddito. Attualmente circa la metà della popolazione mondiale sperimenta grave scarsità d'acqua per almeno una parte dell'anno a causa di fattori climatici e non climatici (scelte geopolitiche). Rischio biodiversità Negli ecosistemi terrestri, il 3-14% delle specie valutate probabilmente dovrà affrontare un rischio molto alto di estinzione già a livelli di riscaldamento globale di 1,5°C, se si andrà sopra i °C la estinzione a rischio arriverà al 18% per raggiungere il 29% con aumenti fino a 3°C. Inoltre se si arrivasse a più 4°C il rischio di estinzione arriverà al 39% fino al 48% per aumento sopra i 5°C. Negli ecosistemi oceanici e costieri, il rischio di perdita di biodiversità varia tra moderato e molto alto con oltre 1,5°C di aumento delriscaldamento globale ed è da moderato a molto alto di 2°C ma con più ecosistemi ad alto e molto alto rischio, diventa da alto a molto alto nella maggior parte degli oceani e gli ecosistemi costieri con aumento di 3°C. Per le specie endemiche negli hotspot di biodiversità raddoppierà il rischio estinzione può aumentare di dieci volte se il riscaldamento sale da 1,5°C a 3°C. La resilienza delle specie aumenta con la dimensione dell'area naturale, mediante il ripristino delle aree degradate e riducendo i fattori di stress non climatici (leggi politiche di suo dissennato del territorio) Rischio sanitario Il Rapporto spiega come la presenza di malattie di origine alimentare e idrica legate al clima è aumentata. Le malattie animali e umane, comprese le zoonosi, stanno emergendo in nuove aree. I rischi legati all'acqua e alle malattie di origine alimentare sono aumentati a livello regionale da patogeni acquatici sensibili al clima e da sostanze tossiche, da cianobatteri nocivi d'acqua dolce. Sebbene le malattie diarroiche siano diminuite a livello globale, temperature più elevate, aumento delle piogge e inondazioni hanno aumentato il verificarsi di malattie diarroiche, tra cui colera e altre infezioni gastrointestinali. Rischi nei centri urbani Le ondate di caldo si sono intensificate nelle città, dove hanno anche aggravato gli eventi di inquinamento atmosferico e funzionamento limitato delle infrastrutture chiave. Gli impatti osservati dimostrano una loro concentrazione particolare tra i residenti urbani economicamente e socialmente emarginati, ad esempio in insediamenti precari e abusivi. Le infrastrutture, compresi i trasporti, l'acqua, i servizi igienici e i sistemi energetici sono stati compromessi da eventi estremi ma anche di lenta insorgenza, con conseguenti perdite economiche, interruzioni dei servizi e impatti sul benessere e la qualità della vita.
  • 23. 23 Rischi per l’economia Danni economici dai cambiamenti climatici sono stati rilevati in settori esposti al clima, con effetti regionali su agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, e turismo anche minando la produttività del lavoro all'aperto. Eventi meteorologici estremi, come i cicloni tropicali, hanno ridotto la crescita economica nel breve termine. Secondo il rapporto anche scelte non direttamente effetto dei mutamenti climatici, modelli di insediamento e l'ubicazione delle infrastrutture, hanno contribuito alla esposizione di più asset a rischi climatici estremi aumentando l'entità delle perdite. La distruzione di case e infrastrutture e la perdita di proprietà e reddito, con effetti negativi sul genere e sull'equità sociale. Rischio infrastrutture I costi per la manutenzione e la ricostruzione delle infrastrutture urbane, compresa la costruzione, nonché dei trasporti ed energia aumenteranno con il livello di riscaldamento globale. Si prevede che le interruzioni funzionali alle infrastrutture saranno sostanziali, in particolare per le città, gli insediamenti e le infrastrutture localizzato sul permafrost nelle regioni fredde e sulle coste Considerare gli impatti ei rischi del cambiamento climatico nella progettazione e pianificazione di aree urbane e rurali nonché per gli insediamenti e le infrastrutture sono fondamentali per la resilienza e il miglioramento del benessere umano. A livello globale, più finanziamenti sono diretti alle infrastrutture fisiche rispetto a quelle naturali e sociali. Mutamenti climatici migrazioni e guerre Il Rapporto ribadisce l’aumento delle migrazioni climatiche ma anche di guerre locali per il controllo delle risorse naturali (terre coltivabili, acqua). Il Rapporto accusa specificamente i modelli di sviluppo nel moltiplicare gli eventi climatici. Il cambiamento climatico provoca la ridistribuzione degli stock ittici marini, aumentando il rischio di conflitti di gestione transfrontaliera tra utilizzatori della pesca e influendo negativamente sull'equa distribuzione dei servizi di approvvigionamento alimentare con il mutare degli stock ittici dalle regioni di latitudine più bassa a quella più alta, aumentando così la necessità di un ambiente transfrontaliero informato sul clima gestione e cooperazione. I limiti delle politiche attuali all’adattamento dei mutamenti climatici La maggior parte dell'adattamento osservato è frammentato, piccolo in scala,settoriale, progettato per rispondere agli impatti attuali o ai rischi a breve termine e mirati più sulla pianificazione piuttosto che sull'attuazione. L'adattamento osservato è distribuito in modo diseguale tra le regioni e i divari sono in parte dovuti all'aumento delle disparità tra le stime dei costi di adattamento e i finanziamenti documentati destinati all'adattamento. Ai ritmi attuali della pianificazione dell'adattamento e attuazione, il divario di adattamento continuerà a crescere.
  • 24. 24 Rischio energia Adeguamenti per idroelettrico e termoelettrico sono efficaci nella maggior parte delle regioni fino a 1,5°C e 2°C, con un'efficacia decrescente a livelli più elevati di riscaldamento. Il che significa che non sostituire ma limitarsi ad adeguare il termoelettrico può contribuire ad aumentare la temperatura, quindi nella transizione il termoelettrico deve essere limitato il più possibile. Rischio finanziario Gli attuali flussi finanziari globali per l'adattamento, anche da fonti finanziarie pubbliche e private, sono insufficienti per vincolare l'attuazione delle opzioni di adattamento soprattutto nei paesi in via di sviluppo. La stragrande maggioranza dei finanziamenti globali monitorati per il clima è stata mirata alla mitigazione mentre una piccola proporzione era mirata all'adattamento. Il finanziamento dell'adattamento è arrivato principalmente da fonti pubbliche. Gli impatti climatici avversi possono ridurre la disponibilità di risorse finanziarie subendo perdite e danni e ostacolando la crescita economica nazionale, in tal modo producendo crescenti vincoli finanziari per l'adattamento, in particolare per i paesi in via di sviluppo e meno sviluppati. TESTO RAPPORTO IPPC 2022: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ TESTO SINTESI RAPPORTO IPPC 2022 SINTESI PER I DECISORI POLITIC https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Normativa Comunitaria) Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 (17) della Commissione stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE (18) e, in particolare, delle emissioni derivanti dalla biomassa. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 (19) della Commissione al fine di allineare le disposizioni relative alle emissioni derivanti dalla biomassa alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (20), in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. A seguito di tali modifiche, le disposizioni relative ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Il recepimento della direttiva non è stato ancora completato in molti Stati membri. 17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2066 18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101&qid=1648735057703 19 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2020%3A423%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.423.01.0037.01.ITA 20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221&qid=1648735217005
  • 25. 25 La direttiva (UE) 2018/2001 prevede l’adozione di una serie di atti delegati e di esecuzione per attuare i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa. L’adozione di molti di questi atti è stata ritardata. La direttiva (UE) 2018/2001 mira a rafforzare in modo armonizzato il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri possono anche istituire sistemi di certificazione nazionali. Le metodologie utilizzate da tali sistemi di certificazione sono aggiornate una volta adottati gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. È necessario inoltre formare i verificatori. Al fine di garantire un’attuazione rigorosa, efficiente e armonizzata, si ritiene necessario e proporzionato rinviare l’applicazione dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. Un periodo corrispondente a un anno civile è adeguato per allinearsi al ciclo annuale di adempimento dell’ETS. Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/388 della Commissione dell’8 marzo 2022 riduce inoltre l’incertezza economica per gli operatori che utilizzano biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per la combustione in attività di cui alla direttiva 2003/87/CE, in quanto i sistemi di certificazione dovrebbero diventare pienamente operativi nel corso del 2022 stabilendo appunto che il regolamento 2018/2066 si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. TESTO REGOLAMENTO 2022/388: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0388&from=IT Accesso finanziamenti fondo kyoto riapertura termini (Normativa Nazionale) Con Decreto direttoriale n. 463 del 30 dicembre 2021 é stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65 (21). TESTO DECRETO 463/2021: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_E mbedded/Documenti/2022/03/12/comunicato_KYOTO.pdf 21 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/24/21A02418/sg
  • 26. 26 Rapporto della Agenzia Internazionale dell’Energia 2021 (Documentazione Internazionale) Il nuovo Rapporto Global Energy Review 2021 valuta come, mentre il mondo entra nel secondo anno della pandemia di Covid-19, si sta indirizzando la domanda di energia e le emissioni di anidride carbonica nel 2021. Gli ultimi dati statistici e l'analisi in tempo reale confermano le stime iniziali per la domanda di energia nel 2020 e le emissioni di CO2, fornendo al contempo informazioni su come l'attività economica e l'uso dell'energia stanno rimbalzando nei paesi di tutto il mondo e cosa significa questo per le emissioni globali. L'accelerazione dell'introduzione delle vaccinazioni contro il Covid-19 in molte grandi economie e le risposte fiscali diffuse alla crisi economica stanno rafforzando le prospettive di crescita economica e portando a un rimbalzo della domanda di energia nel 2021. Il rapporto esplora se il rimbalzo dell'attività rischi di spingere le emissioni di CO2 a un nuovo massimo e fino a che punto le nuove politiche volte a una ripresa sostenibile sono in grado di frenare un rimbalzo delle emissioni. Il ritmo delle implementazioni globali dei vaccini, la possibile comparsa di nuove varianti del virus Covid-19 e le dimensioni e l'efficacia delle misure di stimolo economico rappresentano tutte grandi incertezze per le prospettive. Questa analisi, quindi, non solo traccia un possibile percorso per l'utilizzo di energia e le emissioni di CO2 nel 2021, ma evidenzia anche i numerosi fattori che potrebbero portare a risultati diversi. Secondo il Rapporto le emissioni di CO2 stanno aumentando in modo significativo Le emissioni globali di CO2 sono diminuite del 5,8% nel 2020, pari a quasi 2 Gt di CO2, il calo più grande mai registrato e quasi cinque volte maggiore rispetto al calo del 2009 seguito alla crisi finanziaria globale. Le emissioni di CO2 sono diminuite ulteriormente rispetto alla domanda di energia nel 2020 a causa della pandemia che ha colpito la domanda di petrolio e carbone più duramente di altre fonti di energia, mentre le rinnovabili sono aumentate. Nonostante il calo nel 2020, le emissioni globali di CO2 legate all'energia sono rimaste a 31,5 Gt, il che ha contribuito al raggiungimento della concentrazione media annuale di CO2 più alta mai raggiunta nell'atmosfera di 412,5 parti per milione nel 2020, circa il 50% in più rispetto a quando è iniziata la rivoluzione industriale. Si prevede che nel 2021 le emissioni globali di CO2 legate all'energia aumenteranno e cresceranno del 4,8% poiché la domanda di carbone, petrolio e gas rimbalza insieme all'economia. L'aumento di oltre 1 500 Mt di CO2 sarebbe il più grande aumento singolo dalla ripresa economica ad alta intensità di carbonio dalla crisi finanziaria globale più di un decennio fa, lascia le emissioni globali nel 2021 di circa 400 Mt di CO2, ovvero l'1,2%, al di sotto del 2019 picco. TESTO RAPPORTO: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021
  • 27. 27 ELETTROMAGNETISMO Canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale) L’articolo 13-quinquies della legge n° 25 del 28 marzo 2022 prevede che Anche al fine di definire un idoneo quadro regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone unico per infrastrutture di comunicazione elettronica, é istituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (28 marzo 2022), un tavolo tecnico coordinato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti istituzionali competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni rappresentative. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. TESTO LEGGE 25/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=false L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto sociale ed ecologico dell’ecosistema 5G». Il Parere contiene raccomandazioni significative per la Commissione e gli Stati membri, vediamone una sintesi con particolare riferimento ai rischi per la salute pubblica potenzialmente producibili da una diffusione non adeguatamente controllata di questa tecnologia. 1. Il CESE incoraggia la Commissione europea a proseguire la valutazione dell’impatto multisettoriale delle nuove tecnologie 5G e 6G, tenendo presente che sono necessari strumenti e misure per affrontare i rischi e le vulnerabilità. Il CESE raccomanda pertanto di destinare fondi europei e nazionali a ricerche multidisciplinari più approfondite e a studi d’impatto incentrati sia sulle persone che sull’ambiente, nonché alla diffusione di tali risultati al fine di educare i cittadini e i decisori politici. 2. Il CESE propone che la Commissione europea consulti i cittadini e le organizzazioni della società civile e, coinvolgendo tutte le istituzioni pubbliche pertinenti, contribuisca al processo decisionale concernente l’impatto sulla società e sull’ambiente delle comunicazioni elettroniche mobili. 3. Il CESE ritiene che l’UE abbia bisogno di un organismo europeo indipendente, dotato di metodologie aggiornate, in linea con l’attuale contesto tecnologico, e di un approccio multidisciplinare, che elabori degli orientamenti per la protezione della popolazione e dei lavoratori in caso di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche in radiofrequenza. 4. Il CESE raccomanda di stilare un inventario di tutte le stazioni di trasmissione in radiofrequenza e delle bande di frequenza su cui esse operano e di pubblicare tali informazioni, ai fini di una migliore gestione territoriale e della tutela degli interessi dei cittadini, e in particolare di quelli appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili (minori, donne incinte, malati cronici, anziani, persone elettrosensibili). È imperativo tenere in considerazione anche la salute e la sicurezza dei lavoratori. 5. Il CESE ritiene che il monitoraggio e il controllo dell’inquinamento elettromagnetico debbano essere effettuati sulla base di un rigoroso approccio scientifico interistituzionale e interdisciplinare, sostenuto dalla fornitura di apparecchiature moderne per la misurazione dei
  • 28. 28 parametri delle reti di comunicazione elettronica, in modo che gli effetti cumulativi a più lungo termine siano adeguatamente evidenziati e valutati. 6. Sebbene non esistano dati scientifici accreditati che dimostrino un impatto negativo del 5G sulla salute umana, il CESE ritiene che gli aspetti sociali, sanitari e ambientali del 5G debbano essere monitorati in modo continuo, in linea con il principio di precauzione. Prende atto delle preoccupazioni per gli effetti sulla salute — compresi quelli termici e non termici, l’intensità di esposizione e gli effetti a lungo termine di tale esposizione. L’esposizione si concentrerà in misura maggiore in alcune regioni o zone piuttosto che in altre, e in tali casi occorrerebbe considerare misure specifiche, compresa la raccomandazione di estendere l’applicazione del principio ALARA (ovvero il livello più basso ragionevolmente ottenibile) per limitare gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche generate dalle reti 5G. 7. Il CESE rileva che è quasi impossibile evitare l’esposizione della popolazione a una varietà di campi elettromagnetici. Le parti sociali dovrebbero essere coinvolte fin dall’inizio nel riesame dei valori limite di esposizione di cui alla direttiva sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata agli effetti non termici. Le misure di protezione della salute e della sicurezza devono essere rafforzate e consolidate mediante un rigoroso monitoraggio dei livelli di radiazione e una puntuale applicazione delle norme di sicurezza per le persone che lavorano in prossimità di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche. TESTO PARERE CESE: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.105.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A105 %3AFULL
  • 29. 29 ENERGIA Selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile (Normativa Comunitaria) La direttiva (UE) 2018/2001 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2030. Promuove inoltre il ricorso ai meccanismi di cooperazione, ritenuti strumenti efficaci per il conseguimento di tale obiettivo. Il regolamento (UE) 2021/1153 (23) estende l’ambito di applicazione dello strumento oltre le reti transeuropee per includere la produzione di energia rinnovabile e istituisce una nuova categoria di progetti da finanziare nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), i «progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile». Gli obiettivi, i criteri generali da rispettare e la procedura da seguire per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono illustrati nell’allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153. L’articolo 7 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri da includere nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Il Regolamento Delegato (UE) 2022/342 della Commissione del 21 dicembre 2021 ha integrato il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. TESTO REGOLAMENTO 2022/342: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0342&from=IT Bando UE progetto Idrogeno Pulito (Normativa Comunitaria) Nella Guce del 1 marzo 2022 è stato pubblicato l’invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del piano di lavoro 2022 dell’impresa comune «Idrogeno pulito» (24). Il piano, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile nel sito internet del portale dei partecipanti unitamente alle informazioni sugli inviti e le attività connesse, e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno aggiornate sullo stesso portale dei partecipanti. Il bando si comporrà di 41 temi diversi faranno parte dell’invito a presentare proposte, tra cui 10 per la produzione di idrogeno rinnovabile, 11 per lo stoccaggio e la distribuzione dell’idrogeno, 8 per i trasporti 4 per il calore e l’energia. 5 progetti sosterranno questioni trasversali. L’invito a presentare proposte avrà due scadenze, con il budget assegnato come segue: Scadenza 1 – 31 maggio 2022. Budget di 179,5 milioni di euro Scadenza 2 – 20 settembre 2022. Budget di 121 milioni di euro 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20181221&qid=1648797870950 23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&from=IT 24 https://www.clean-hydrogen.europa.eu/system/files/2022-02/Clean%20Hydrogen%20JU%20AWP%202022.pdf
  • 30. 30 Misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale (Normativa Nazionale) L’articolo 2 del Decreto Legge n° 16 del 22 febbraio 2022 prevede due interventi di emergenza dettati dalla crisi energetica internazionale. Aumento approvvigionamento gas e riduzioni dei consumi (articolo 2 comma 1) “Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2019 (25), adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure é data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.” Secondo la norma sopra riportata le misure per aumentare la disponibilità del gas sono “adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministero della Transizione Ecologica” La norma non cita alcune specifica procedura autorizzatoria dando un potere discrezionale eccessivo al Ministero non giustificato neppure dalla emergenza. Infatti dipende in cosa consisteranno queste misure: semplici aumenti di stoccaggi, arrivo di nuove navi gasiere ai rigassificatori, modifica ad impianti esistenti? Non è dato sapere. Ora come dovrebbe essere noto al Ministero visto che non siamo in guerra ma solo in una situazione di emergenza energetica determinate procedure di legge (per esempio la VIA o la normativa Seveso III) non sono bypassabile bellamente con una frasetta in un decreto legge. Ad esempio se prevedo l’arrivo di un nuovo e numeroso numero di navi gasiere ad un rigassificatore esistente questo costituisce una modifica significativa dell’attuale gestione dell’impianto che rientra nella definizione di cui alla lettera l) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;”. È chiaro che siamo di fronte ad un potenziamento consistente dell’impianto prima di tutto e comunque ad un intervento che può avere effetti significativi sull’ambiente come dice la norma citata. Attenzione quando affermo che c’è un potenziamento non mi riferisco tanto o solo alla quantità di gnl trattabile nell’impianto ma proprio all’aumento del traffico marittimo da e per il rigassificatore infatti la norma sopra citata è chiara: c’è modifica se viene modificato il funzionamento dell’impianto le sue caratteristiche in modo potenziato e con possibili effetti sull’ambiente, questo riguarda sicuramente anche le navi che fanno parte del funzionamento dell’impianto perché senza le quali l’impianto non potrebbe esistere. Non a caso la lettera i-quater comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 definisce la installazione da assoggettare ad AIA (come l’impianto in questione) in questi termini: “'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire 25 https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PE_2019.pdf
  • 31. 31 sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;” I progetti di emergenza come quelli di cui stiamo parlando non possono derogare automaticamente alla procedura di VIA e alle altre procedure ambientali (nel caso AIA e nulla osta Seveso III). La Corte Costituzionale con sentenza 234/2009 ha affermato che non è inibito allo stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo; a condizione che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione. Quindi è chiaro che la decisione di deroga vada presa “caso per caso” e l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo. Possibile riapertura o continuazione del funzionamento di centrali a carbone e ad olio (articolo 2 comma 2) “In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. Terna S.p.A.trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.” L’articolo 2 del Decreto Legge al comma 2 prevede quanto peraltro già previsto dalla legge 290/2003 per cui Terna valuta il rischio sistemico e propone al Ministero della Transizione Ecologica la riapertura o comunque la chiamata in esercizio di impianti esistenti a carbone. Detto comma 2 parla di impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza. In più rispetto alla norma del 2003, il nuovo Decreto Legge sempre al comma 2 prevede l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti. Una sorta di meccanismo di capacità dedicato alla fase di riattivazione degli impianti a carbone visto che il meccanismo di capacità ufficiale finanzia proprio gli impianti dedicati a garantire la capacità del sistema elettrico nazionale e ha ad oggi prevalentemente finanziato impianti a gas e non certo le rinnovabili. Quali limiti di emissione per gli impianti a fonti fossili tenuti aperti per l’emergenza (articolo 2 comma 3) “Agli impianti in questione si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.“
  • 32. 32 La normativa europea su questi impianti è la Direttiva sui grandi impianti di combustione (Direttiva 2010/75/UE) prevede limiti diversificati anche in relazione alla vetustà degli impianti. In particolare ed è solo un esempio per impianti come quelli di cui stiamo parlando (centrali a carbone) se esistenti prima del 2002, e che non sono in funzione per più di 1500 ore operative annue si applicano: 1. i limiti di SO2 di 800 mg/Nm3 di aria, mentre il valore ordinario è di 200 2. i limiti di Nox di 450 mg/Nm3 di aria mentre il valore ordinario è di 200. 3. I limiti per le polveri sono 50 mg/Nm3 mentre il valore ordinario è di 20. Ma detto comma 3 parla anche di evitare limiti restrittivi nazionali che in realtà non esistono perché quello che questo comma rimuove è la norma italiana, tutt’ora in vigore, che disciplina le emissioni di impianti a fonti fossili carbone compreso, funzionanti per programmi di emergenza. Si tratta della legge 290/2003 . Questa norma prevede che se una centrale esistente è richiamata in servizio per ragioni di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera B, del Decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990. In quel Decreto, tutt'ora citato dalla legge 290/2003, si prevedevano limiti molti alti: biossido di zolfo 1700 mg/m 3. - ossidi di azoto 650 mg/m3 - polveri 50 mg/m3. Questo Decreto del 1990 è stato abrogato dall'articolo 280 del DLgs 152/2006 ed è stato sostituito dagli allegati alla Parte V del DLgs 152/2006 che riprendono i limiti sopra riportati della Direttiva 2010/75/UE. Comunque restano anche nella versione della Direttiva e del DLgs 152/2006 limiti molto alti, il tutto aggravato dalla affermazione che comunque non verranno applicati limiti più restrittivi anche "prescritti in via amministrativa". Ora questo può comportare che per impianti con autorizzazioni vigenti siano stati previsti limiti più bassi di quelli sopra riportati dalla Direttiva 2010/75/UE e dal DLgs 152/2006 (allegati Parte V). Per fare un esempio l'AIA 2019 (vedi foto sopra) alla centrale a carbone spezzina prevedeva dall'agosto 2021 i seguenti limiti: SO2: 140 mg/Nm3 giornaliero e 130 annuale NOX 150 mg/Nm3 giornaliero e 140 annuale polveri 9 mg/Nm3 giornalieri 7 annuale Insomma il comma 3 articolo 2 del nuovo Decreto Legge sui limiti di emissione applicabili potrà permettere così come è formulato ora limiti di emissione elevati e quindi pericolosi per la salute pubblica. TESTO DECRETO LEGGE 16/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2022-02-28&atto.codiceRedazionale=22G00025&elenco30giorni=false
  • 33. 33 Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica (Normativa Nazionale) Il Decreto Legge n° 17 del 1 marzo 2022 prevede varie semplificazione nelle procedure di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili ma anche per migliorare l’approvvigionamento del gas naturale, che di seguito vado ad illustrare Impianti solari fotovoltaici e termici su edifici L’articolo 9 del Decreto Legge 17/2022 modificando l’articolo 7-bis del DLgs 28/2011 (26) impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 (27) dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo (28), adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, é considerata intervento di manutenzione ordinaria e non é subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono esclusi da questa ultima deroga gli impianti che ricadono nelle sue aree ex articolo 136 del Codice del Paesaggio (29): b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici. Modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW Secondo l’articolo 10 del Decreto Legge 17/2022 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 2 marzo 2022) con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a) (30), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto (vedi quanto riportato nel paragrafo precedente di questo commento). 26 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;28 27 “Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo” 28 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/11/16/16A08003/sg 29 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 30 modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, recante "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, e' possibile richiedere anche il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;