2. febbraio 2017
2 FONTI
MATTEO MOCCIA
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/startup
3. febbraio 2017
3 PARERI E CIRCOLARI MISE 2016-2013
MATTEO MOCCIA
QUI LA SINTESI DEL PARERE O DELLA CIRCOLARE
PAROLE CHIAVI
4. febbraio 2017
4 PARERE DEL 22 DICEMBRE 2016, PROT. 411501
MATTEO MOCCIA
D
è conforme alla legge costituire una società Start-up con atto
pubblico secondo quanto previsto dal Codice Civile e altresì
modificarla con la stessa modalità quand'anche la società
mantenga i requisiti per essere iscritta nel Registro speciale delle
start-up? E, in caso affermativo, è necessario per il Notaio
Rogante utilizzare il modello uniforme dell'atto costitutivo/
statuto emanato dal Ministero?
R
i notai possono continuare a rogare per atto pubblico gli atti
costitutivi e modificativi di SRL, aventi natura di Start-up,
secondo legge. Solo nel caso il notaio sia richiesto di autenticare
la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up (art. 5, c.
1, D.M. 17/02/2016, lo stesso sarà chiamato ad autenticare un
originale informatico redatto sulla base dello standard
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
COSTITUZIONE
MODIFICHE
ATTO PUBBLICO
NOTAIO
5. febbraio 2017
5 PARERE DEL 17 NOVEMBRE 2016, PROT. 361851
MATTEO MOCCIA
Le Start-up innovative che intendono avvalersi del
requisito delle spese di ricerca e sviluppo, dovranno
continuare a redigere il bilancio d’esercizio con
allegata la nota integrativa, nella quale dovranno
essere descritte le spese in questione.
Questo vale anche per le MICRO-IMPRESE che
potrebbero redarre il bilancio formato solo da CE +
SP (con la possibilità di omettere NI, Relazione sulla
gestione e Rendiconto finanziario)
BILANCIO
REQUISITI
NOTA INTEGRATIVA
SPESE R&S
ATTESTAZIONE C. 15
6. febbraio 2017
6 CIRCOLARE 3691/C DEL 1 LUGLIO 2016
MATTEO MOCCIA
recante “Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e decreto
direttoriale 1° luglio 2016. Modalità di costituzione delle società
a responsabilità limitata start-up innovative a norma del comma
10-bis dell'articolo 4 del D.L n. 3 del 2015, convertito con legge
24 marzo 2015, n. 33”.
- un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a
responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della Start-
up;
- è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a
quello ordinariamente previsto dal Codice civile.
COSTITUZIONE
NOTAIO
FIRMA DIGITALE
7. febbraio 2017
7 PARERE DEL 20 MAGGIO 2016, PROT. 141293
MATTEO MOCCIA
Quesito in merito alla scadenza dei termini per la conferma dei
requisiti da parte delle società start-up innovative senza aver
ancora provveduto al deposito del bilancio d’esercizio.
Viene confermato che il deposito del bilancio o per lo meno
l’approvazione del medesimo rappresenti condicio sine qua non
per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso
dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. La dichiarazione
presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi
come inesistente.
CCIAA DI COSENZA
Valuti codesta Camera se rileva in tali dichiarazioni, alla luce del
deposito successivo del documento contabile di bilancio, se vi siano
gli estremi del falso o del mendacio nella dichiarazione ex art. 15,
resa contra legem.
BILANCIO
REQUISITI
ATTESTAZIONE C. 15
ASSEMBLEA
8. febbraio 2017
8 PARERE DEL 20 MAGGIO 2016 PROT. N. 141336
MATTEO MOCCIA
La disciplina applicata alla start-up innovativa a vocazione
sociale (SIAVS) risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla
disciplina di cui all’art. 25, con due grandi e principali eccezioni:
- l’oggetto sociale (campo d’azione della società, che deve
essere quello indicato all’articolo 2 del D.Lgs. 155/2006,
recante la disciplina delle imprese sociali)
- la necessità di redigere, oltre quanto richiesto ordinariamente
a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo
25, anche il cosiddetto “Documento di descrizione di impatto
sociale”, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei
requisiti di SIAVS.
Alla scadenza del primo anno, SE non invia una versione
aggiornata del Documento, perde lo status speciale di SIAVS,
rimanendo ovviamente startup innovativa NON a vocazione
sociale.
VOCAZIONE SOCIALE
REQUISITI
SIAVS
ATTESTAZIONE C. 15
9. febbraio 2017
9 PARERE DEL 20 MAGGIO 2016, PROT. 141349
MATTEO MOCCIA
D.
Una start-up già iscritta alla sezione speciale , che si cancella
volontariamente il 4.3.2016 e col bilancio in approvazione
procede alla distribuzione degli utili. Domanda la CCIAA se tale
processo sia consentito, una volta cancellatasi la società dalla
sezione speciale delle start-up, o sia ammissibile solo decorso un
esercizio dalla cancellazione.
R.
Si ritiene pertanto che, ancorché gli utili siano maturati in
pendenza dell’iscrizione della start- up nella apposita sezione
speciale, la loro divisione sia possibile anche nell’esercizio
successivo alla loro maturazione.
UTILI DISTRIBUZIONE
CANCELLAZIONE
10. febbraio 2017
10 PARERE DEL 20 MAGGIO 2016, PROT. 141363
MATTEO MOCCIA
D.
viene chiesto se la sussistenza dei requisiti oggettivi della
innovazione e dell'alto valore tecnologico è da intendersi in
senso cumulativo, oppure, il requisito oggettivo sarà comunque
soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati conterranno
alternativamente il requisito della novità o quello dell'alto valore
tecnologico.
R.
L’assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi
“innovazione” e “alto valore tecnologico” “indica un
binomio indissolubile, che il legislatore considera condicio sine
qua non (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione
della fattispecie e quindi l’iscrizione in sezione speciale”.
BINOMIO
REQUISITI
OGGETTIVI
11. febbraio 2017
11 PARERE DEL 21 APRILE 2016 (PROT. 111865)
MATTEO MOCCIA
D.
i brevetti per modelli di utilità industriale ( che sono diversi da
quelli per INVENZIONI richiamati in normativa) sono ugualmente
validi come requisito per accedere al regime di startup
innovativa?
R.
SI, anche il modello d’utilità, purché ricorrano tutti i co-elementi
previsti dal ridetto numero 3), soddisfi al requisito di cui alla
lettera h) dell’articolo 25.
BREVETTO
MODELLO DI UTILITA’
INVENZIONE
ISCRIZIONE
REQUISITI
12. febbraio 2017
12 PARERE 21 MARZO 2016 (PROT. N. 79330)
MATTEO MOCCIA
Cancellazione delle start-up innovative per decorrenza del
termine.
In questo caso, essendo una scadenza naturale non vi è necessità
di instaurare con la società alcun dialogo, l’ufficio procederà
autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa
“notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
CANCELLAZIONE
TERMINI
13. febbraio 2017
13 PARERE 26 GENNAIO 2016 (PROT. 19271)
MATTEO MOCCIA
Sulla modalità di certificazione del bilancio a regime e in sede di
prima:
- certificazione “iniziale”, il legale rappresentante dà mandato al
revisore, che produce una relazione sul bilancio illo tempore
approvato, e la deposita presso il registro delle imprese,
quindi si tratta di revisione volontaria;
- certificazione “a regime”, soggiace alle regole dettate dal d.
lgs. 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione legale.
PMI INNOVATIVE
ISCRIZIONE
CERTIFICAZIONE
BILANCIO
REVISIONE
14. febbraio 2017
14 PARERE 25 GENNAIO 2016 (PROT. 17070)
MATTEO MOCCIA
D.
Società costituita il 01/11/2015 ha la possibilità di optare per la
chiusura esercizio al 31/12/2016 e non al 31/12/2015. Inviare
pratica mantenimento requisiti:
- 30/06/2016
- oppure il 30/06/2017?
R.
l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla
chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale (2017)
REQUISITI
ULTRANNUALE
BILANCIO
ATTESTAZIONE C. 15
15. febbraio 2017
15 PARERE 4 NOVEMBRE 2015 (PROT. 223650)
MATTEO MOCCIA
D.
Società partecipata da persone fisiche e da una SGR, cosa va
dichiarato nella domanda di iscrizione presso il Registro
imprese?
R.
Salvo che non si ricada nella ipotesi (invero assolutamente
improbabile in subjecta materia) di cui al terzo comma
dell’articolo 2497 bis, di omissione dell’obbligo di iscrizione
della soggezione a direzione o controllo, non è richiesto alcun
adempimento aggiuntivo alle PMI
PMI INNOVATIVE
SOCI
HOLDING
SGR
FONDI DI INVESTIMENTO
TRASPARENZA
16. febbraio 2017
16 PARERE 3 NOVEMBRE 2015 (PROT. 222697)
MATTEO MOCCIA
Revisione volontaria:
- la relazione è diretta all’organo amministrativo;
- incarico annuale con compenso volta per volta;
Revisione legale:
- la relazione è diretta all’assemblea;
- incarico almeno un triennio e determinazione compenso;
- introduce ex lege nuovo accanto al 2409 bis del Codice Civile;
Per poter essere qualificati PMI innovative occorre REVISIONE
LGALE (salvo che per la prima certificazione, si veda parere del
2016)
PMI INNOVATIVE
ISCRIZIONE
CERTIFICAZIONE
BILANCIO
17. febbraio 2017
17 CIRCOLARE N. 3683/C DEL 3 /11/2015 (PROT. 222703)
MATTEO MOCCIA
Per le società che, di regola, non sono tenute all’obbligo di
certificazione:
- in sede di prima iscrizione alla sezione speciale, la
certificazione non può che essere successiva alla redazione e
approvazione del bilancio (salva l’ipotesi marginale
dell’iscrizione in sezione speciale coincidente con
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente)
purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione;
- a regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione
nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad
a d e m p i e r e a l l a c e r t i fi c a z i o n e d e l b i l a n c i o
contemporaneamente all’approvazione del medesimo, pena la
cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza
dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o
sanatorie o remissioni in termini.
PMI INNOVATIVE
ISCRIZIONE
CERTIFICAZIONE
BILANCIO
DECADENZA
18. febbraio 2017
18 PARERE 3 NOVEMBRE 2015 (PROT. 222631)
MATTEO MOCCIA
D.
Una società iscritta come start-up con requisito l’impiego di
laureati vuole modificare requisito con quello delle spese in R&S
> 15%
R.
Si a condizione che non via sia soluzione di continuità e
adempiendo, contestualmente alla mutazione del requisito,
all’aggiornamento previsto dal comma 14.
REQUISITI
VARIAZIONE
AGGIORNAMENTO C. 14
19. febbraio 2017
19 PARERE 29 OTTOBRE 2015 (PROT. 218430)
MATTEO MOCCIA
D.
Società titolare di una licenza d'uso su di un brevetto in attesa di
riconoscimento (ha depositato domanda di brevetto ma lo stesso
è appunto in attesa di riconoscimento non essendo ancora
trascorsi i 18 mesi previsti per la convalida) chiede se tale licenza
consenta di assolvere al requisito di cui all’art. 25 del DL
179/2012, comma 2, n. 3
R.
si ritiene che la start-up ( e per quanto compatibile le PMI)
innovative titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di
deposito, ma ancora non brevettata, verifichino la condizione di
cui all’articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012.
REQUISITI c. 2
BREVETTO IN CORSO
PMI INNOVATIVE
20. febbraio 2017
20 PARERE 29 OTTOBRE 2015 (PROT. 218415)
MATTEO MOCCIA
D.
la start-up possa essere "titolare dei diritti relativi ad un
programma per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”.
R.
per "titolare dei diritti" deve intendersi colui il quale (persona
fisica o giuridica) possa esercitare i diritti di sfruttamento
economico relativamente al programma per elaboratore, che non
coincide necessariamente con chi ne sia autore, potendo trattarsi
anche di chi i predetti diritti li abbia acquisiti anche in virtù di un
semplice contratto che ne consenta l'esercizio in specifici Paesi
REQUISITI c. 2
DIRITTI
TITOLARE
21. febbraio 2017
21 PARERE 11 SETTEMBRE 2015 (PROT. 161868)
MATTEO MOCCIA
- l’attestazione del mantenimento dei requisiti non può
prescindere dalla presenza di un bilancio regolarmente
approvato dall’assemblea e ne consegue che è inammissibile il
deposito dell’attestazione comma 15 in assenza di bilancio
approvato dall’assemblea; ( Se è vero che determinati elementi
quali il mancato superamento del valore massimo della
produzione annua, l’oggetto sociale, la sede…, sono elementi
oggettivi, al contrari la mancata divisione degli utili è
elemento esclusivamente rimesso alla volontà dei soci da
esprimersi in sede assembleare.)
- il deposito dell’attestazione ex comma 15 deve essere
effettuato entro 30 gg dall’approvazione del bilancio sia esso
approvato nei 120 gg sia esso approvato nei 180 gg.
REQUISITI
BILANCIO
TERMINI
ATTESTAZIONE C. 15
22. febbraio 2017
22 PARERE 4 SETTEMBRE 2015 (PROT. 155486)
MATTEO MOCCIA
- il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse
presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non
conoscendone ancora l’esito;
- il marchio soddisfa il criterio, ancorché il legislatore parli di privativa,
la riconnette direttamente (tramite la locuzione “relativa a…”) alle
invenzioni industriali, topografie…, limitandolo esclusivamente a
quanto espressamente richiamato nella norma;
- l’impiego del personale qualificato può avvenire sia in forma di
lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a
qualunque titolo”;
- se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità
di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti
verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al
contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno
l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale
condizione non appare verificata.
REQUISITI c. 2
SOGGETTIVI
OGGETTIVI
PMI INNOVATIVE
SOCI LAVORATORI
AMMINISTRATORI
23. febbraio 2017
23 PARERE 3 SETTEMBRE 2015 (PROT. 155175)
MATTEO MOCCIA
- il requisito delle spese di ricerca e sviluppo è soddisfatto anche ove
dette spese fossero capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali
in quanto la norma esclude tassativamente dal computo per le spese
in ricerca, sviluppo e innovazione le spese per l'acquisto e per la
locazione di beni immobili;
REQUISITI c. 2
OGGETTIVI
PMI INNOVATIVE
SPESE R&S
CAPITALIZZAZIONI
24. febbraio 2017
24 CIRCOLARE 3 SETTEMBRE 2015 (PROT. 155144)
MATTEO MOCCIA
- Non è sufficiente che la certificazione rilasciata dal revisore legale
attesti la conformità alle scritture contabili mentre è necessaria una
revisione “classica” vera e propria (3 paragrafi);
- la certificazione di bilancio è elemento essenziale sia in fase di prima
iscrizione in sezione speciale che di mantenimento per gli esercizi
futuri;
- la certificazione, proprio in quanto strumento di valutazione diretto
all’assemblea dei soci, sia parte integrante del bilancio e sia portato
in approvazione con questo e con gli altri atti e relazioni connesse;
(vedi parere del 2016 sulla certificazione del primo esercizio);
- firma digitale del legale rappresentante e NON del professionista
che invia la pratica
BILANCIO
PMI INNOVATIVE
REVISIONE
CERTIFICAZIONE
25. febbraio 2017
25 PARERE 3 SETTEMBRE 2015 (PROT. 155183)
MATTEO MOCCIA
D.
riguarda una società che un mese dopo la costituzione ha preso in
affitto un’altra azienda. La stessa potrebbe avere tutte le caratteristiche
per iscriversi come start-up ma il dubbio attiene al fatto che il core
business deriva dall’affitto dell’azienda. La normativa è chiara quando
parla delle esclusioni elencando fusione, cessione e scissione (quindi
non elenca l’affitto di ramo d’azienda).
R.
In ogni caso la volontà espressa dal legislatore nella lettera g) del
comma 2, appare chiara e tassativa, e porta alla conclusione
dell’ammissibilità della fattispecie prospettata nel quesito:
- SI AFFITTO DI AZIENDA O SUO RAMO
- NO CESSIONE DI AZIENDA
ATTENZIONE VEDI: Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1316 19 gennaio 2017
REQUISITI c. 2
OGGETTIVI
AFFITTO D’AZIENDA
CESSIONE D’AZIENDA
26. febbraio 2017
26 PARERE 2 SETTEMBRE 2015 (PROT. 154287)
MATTEO MOCCIA
D.
società quotata all’AIM, quali sono le informazioni da fornire
relativamente all’elenco soci?
R.
In sostanza appare sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
cui alla lettera f), del comma 3, che siano comunicati dalle società le
effettive risultanze del loro libro soci, aggiornate in occasione degli
eventi salienti della vita societaria in quanto consente di conoscere i
soci rilevanti comunicati.
SOCI
INFORMAZIONI
PMI INNOVATIVE
SOCIETA’ QUOTATA
27. febbraio 2017
27 PARERE 2 SETTEMBRE 2015 (PROT. 154297)
MATTEO MOCCIA
D.
Le norme (art. 25 comma 12, lett. g) e art. 4, comma 3, lett. h)
rispettivamente per le start-up e le PMI innovative) richiedono la
“indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci
e del personale che lavora nella start-up innovativa [PMI innovativa],
esclusi eventuali dati sensibili”
R.
In sostanza appare sufficiente comunicare i soli soci “operativi”
tralasciando di comunicare i CV dei soci che non svolgano alcuna
attività operativa e siano meri finanziatori.
SOCI
INFORMAZIONI
PMI INNOVATIVE
CROWD FUNDING
28. febbraio 2017
28 PARERE 3 GIUGNO 2015 (PROT. N. 82454)
MATTEO MOCCIA
Il comma 5 dell’articolo 31, del predetto DL 179, attribuisce al MISE,
segnatamente alla Direzione generale per la politica industriale, la
competitività e le PMI, la vigilanza “sul corretto utilizzo delle
agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione”,
ove il Ministero riscontri “gravi irregolarità nelle informazioni
contenute nel modulo di autocertificazione” è ben legittimato ad
ordinare la cancellazione dalla sezione del soggetto.
Quindi in caso di verifica da parte del MISE sui requisiti (dell’incubatore
in questo caso) l’ordine di cancellazione è trasmesso alla CCIAA che eve
semplicemente adempiere senza instaurare confronto amministrativo
con il soggetto cancellato dalla sezione speciale.
REQUISITI
CANCELLAZIONE
INCUBATORE
MISE
29. febbraio 2017
29 PARERE 31 MAGGIO 2015 (PROT. 80747)
MATTEO MOCCIA
D.
Iscrizione start up innovativa a vocazione sociale per l'attività di
"organizzazione di corsi di formazione e sportivi”, dubbi sulla reale
attività svolta e potere ispettivo della CCIAA
R.
i poteri di verifica in capo all’ufficio sono di natura principalmente
formale. Nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale
sicuramente rientrano quelle relative alla reale presenza dei prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico richiesti dalla norma,
ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera
stessa, senza cioè che sia condotta un’analisi ispettiva, che chiaramente
non compete né è possibile alla Camera stessa.
“si deve ritenere assolutamente prevalente l’aspetto sostanziale su
quello meramente dichiarativo”, ma alla fine l’hanno iscritto lo stesso
CCIAA DI COSENZA
REQUISITI
SIAVS
ISCRIZIONE
30. febbraio 2017
30 CIRCOLARE 3677/C DEL 20 GENNAIO 2015
MATTEO MOCCIA
Con tale autocertificazione il legale rappresentante della società:
• dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
• indica tale/i settore/i;
• dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità
d’interesse generale;
• si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla
Camera di Commercio competente territorialmente il Documento con
cadenza annuale.
REQUISITI
SIAVS
ISCRIZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE
31. febbraio 2017
31 PARERE DEL 19 GENNAIO 2015 (PROT. 6057)
MATTEO MOCCIA
si ritiene che, il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto
attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società uni
personale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale)
sia unico socio è possibile
Ovviamente tale attività non deve essere stata esercitata per un
periodo superiore a 48 mesi complessivi, intendendosi per tali,
tanto la parte esercitata pre trasformazione, quanto quella
successiva alla trasformazione stessa.
REQUISITI
CONFERIMENTO
ISCRIZIONE
32. febbraio 2017
32 PARERE DEL 19 GENNAIO 2015 (PROT. 6064)
MATTEO MOCCIA
in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza
del ritardato aggiornamento delle informazioni comma 15:
- se il soggetto proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare
la dichiarazione non far discendere dal ritardato adempimento
l’automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla
sezione speciale ma l’irrogazione della sanzione amministrativa di
cui all’art. 2630 ;
- se invece è l’ufficio stesso ad accertare il ritardo, si è in presenza
di un’ipotesi di omissione sanzionata dal comma 16, secondo
all’art. 2630 capoverso, con la cancellazione.;
SANZIONE
ATTESTAZIONE C. 15
CANCELLAZIONE
33. febbraio 2017
33 PARERE DEL 19 GENNAIO 2015 (PROT. 6062)
MATTEO MOCCIA
D.
La nostra società è stata costituita da meno di 48 mesi (novembre
2011) ed è già iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese
dal 17/11/2011. Avendo conseguito, ad oggi, i requisiti previsti per
le start-up innovative, le richiediamo se la società può procedere
alla iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, in qualità
di start-up innovativa”.
R
Si precisa a tal uopo che questo Ministero, ha avuto più volte modo
di sottolineare ed evidenziare anche nella guida operativa, che il
dies a quo, e cioè il termine da cui decorre il computo dei quattro
anni è quello della data di costituzione della società stessa.
ISCRIZIONE
TERMINI
34. febbraio 2017
34 PARERE DEL 19 GENNAIO 2015 (PROT. 6059)
MATTEO MOCCIA
Attraverso la creazione di un apposito portale web, promuovere la
strumento del cosiddetto “civic crowdfunding”, cioè del
crowdfunding non finalizzato alla partecipazione nel capitale di
soggetti imprenditoriali ma, piuttosto, alla raccolta di fondi per
finanziare iniziative non imprenditoriali, siano queste svolte da
soggetti tipicamente “nonprofit” (associazioni, comitati di cittadini,
enti locali, musei, istituti di ricerca) sia da privati.
Appare quanto meno dubbia la riconducibilità dell’attività svolta (o
che intenderebbe svolgere codesta Società) all’art. 25, c. 2, lett. “f”,
del DL 179/2012. Tuttavia, il progetto di utilizzare uno strumento
tipico della new economy (il portale web) per promuovere iniziative
di pubblico interesse, sembra configurare un innovativo tipo di
impresa rivolta al sociale che potrebbe, in via astratta, risultare
riconducibile alla previsione di cui all’art. 25, c. 4, del ripetuto DL
179 e quindi as una SIAVS
ISCRIZIONE
civic crowdfunding
SIAVS
35. febbraio 2017
35 PARERE DEL 29 SETTEMBRE 2014 (PROT. 169135)
MATTEO MOCCIA
non è possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione
nell’apposita sezione speciale, la sola attività di “ricerca e sviluppo”,
ma il complessivo avvio delle attività di “sviluppo...produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in
parola.
Se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono
prevede l’attivazione di procedimenti autorizzatori o para-
autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi
(ad esempio, mediante allegazione della SCIA presentata) nel
momento in cui si richiede l’iscrizione nella ripetuta sezione speciale.
non compete all’ufficio del registro delle imprese valutare il merito
delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione
speciale. Compito dell’ufficio del registro delle imprese è, ai fini in
parola, verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i
documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.
CCIAA DI REGGIO CALABRIA
ISCRIZIONE
ATTIVAZIONE
VERIFICHE
36. febbraio 2017
36 CIRCOLARE N. 3672 /C DEL 29 AGOSTO 2014
MATTEO MOCCIA
Aggiornamento delle informazioni
- il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 è
effettuato entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione
speciale del Registro delle imprese;
- a partire dal secondo adempimento, le scadenze per
l’effettuazione della dichiarazione semestrale di aggiornamento
delle informazioni ex comma 14 al Registro delle imprese
competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31
dicembre di ciascun anno;
Mantenimento del possesso dei requisiti
- Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, occorre inviare
comunicazione di mantenimento dei requisiti ex comma 15;
ISCRIZIONE
REQUISITI
AGGIORNAMENTO C. 14
ATTESTAZIONE C. 15
37. febbraio 2017
37 CIRCOLARE N. 3672 /C DEL 29 AGOSTO 2014 - CONTINUA
MATTEO MOCCIA
N.B. se la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 scade nel
semestre successivo al termine dell’esercizio sociale può essere
effettuata unitamente all’attestazione del mantenimento dei
requisiti prevista dal comma 15 (in questo modo con una sola
comunicazione adempio ad entrambi i casi)
Quindi in PRATICA avremo 2 scadenze:
- 31/12/20** Aggiornamento delle informazioni
- 30/06/20** Aggiornamento delle informazioni + Mantenimento
del possesso dei requisiti
ISCRIZIONE
REQUISITI
AGGIORNAMENTO C. 14
ATTESTAZIONE C. 15
38. febbraio 2017
38 PARERE 22 AGOSTO 2014 (PROT. N. 147530)
MATTEO MOCCIA
D.
quali sono le sanzioni per il mancato aggiornamento delle
informazioni ex comma 14?
R.
- conseguente NON sanzionabilità amministrativa (ex art. 2630
C.C:) dello stesso in caso di sua omissione o tardività;
- MA ATTENZIONE, Piuttosto il mancato adempimento della
disposizione prevista dalla norma, conduce, ovviamente ad una
perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni
direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa!
REQUISITI
AGGIORNAMENTO C. 14
SANZIONI
SOSPENSIONE
39. febbraio 2017
39 PARERE 22 AGOSTO 2014 (PROT. N. 147534)
MATTEO MOCCIA
l’impresa conferenda, è avviata dal 21 maggio del 2010, risultando
peraltro decorsi i quarantotto mesi indicati dalla norma.
In questo caso il conferimento di ditta individuale in srl da iscrivere
nella sezione speciale non è possibile per il decorso del termine
(attività preesistente da un periodo superiore ai 48 mesi)
REQUISITI
SOGGETIVI
ISCRIZIONE
40. febbraio 2017
40 PARERE 22 AGOSTO 2014 (PROT. N. 147532 )
MATTEO MOCCIA
il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up
avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur
non conoscendone ancora l’esito.
Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il
brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare
verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed in quanto tale
appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese.
REQUISITI
OGGETTIVO
ISCRIZIONE
BREVETTO
41. febbraio 2017
41 PARERE DEL 22 AGOSTO 2014 (PROT. N. 147538)
MATTEO MOCCIA
Avvalersi del requisito soggettivo dell’impiego “di collaboratori a
qualunque titolo”.
Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società
(in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che
risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra
richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure
hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa
impiegati, tale condizione non appare verificata.
REQUISITI
SOGGETTIVO
ISCRIZIONE
COLLABORATORI
42. febbraio 2017
42 PARERE 12 AGOSTO 2014 (PROT. N. 145186)
MATTEO MOCCIA
D.
un quesito in materia di start-up di impresa, con particolare
riferimento alla condizione delle società costituite, ma inattive alla
data del 19 dicembre 2012.
R.
Si, possono iscriversi perché la norma parla solo di “costituzione” e
non di attivazione della società già esistente.
REQUISITI
INATTIVA
ISCRIZIONE
43. febbraio 2017
43 PARERE 8 OTTOBRE 2013 (PROT. 164029)
MATTEO MOCCIA
D.
essendo il titolare della privativa industriale un soggetto
individuale (l’impresa individuale Tizio, regolarmente iscritta al
registro delle imprese) e volendo questi avviare l’attività in forma
societaria (con limitazione della responsabilità) non ha potuto
seguire altra strada che quella della creazione ex novo della SRL uni
personale, alla quale ha successivamente trasmesso il proprio
patrimonio aziendale (comprensivo del know-how oggetto della
privativa) con separato atto di cessione.
R.
si ritiene che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere
al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi
precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della
fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di certificazione.
REQUISITI
SOGGETTIVI
ISCRIZIONE
CONFERIMENTO
PRIVATIVA