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“La Protezione della Proprietà
Intellettuale in Cina”
Avv. Elio De Tullio
Roma, 14 Marzo 2019
14 marzo 2019, Rome, Italy
Copyright © 2019 China IPR SME Helpdesk. All rights reserved.
INDICE
• La protezione della PI in Cina
• La protezione del brevetto in Cina
• La protezione del marchio in Cina
• La protezione delle Indicazioni Geografiche in Cina
• La protezione del copyright in Cina
• La tutela dei diritti PI in Cina
• La tutela dei diritti PI nelle fiere in Cina
• La protezione dei trade secrets in Cina
• In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina
• Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018
• Casi studio
• Raccomandazioni per la tutela dei diritti PI in Cina
La protezione della PI in Cina: alcune informazioni
generali
• In linea generale, solo le privative registrate sono protette (con l’eccezione della
tutela, in alcuni casi, dei marchi di fatto).
• La Cina adotta un sistema «first-to-file»
• Per presentare una domanda di registrazione per i diritti PI in Cina, qualsiasi cittadino
straniero o azienda estera deve affidarsi, prima di tutto, ad un agente dell’UE. Questo
agente si metterà in contatto con un agente locale cinese, dal momento che una
domanda di registrazione cinese non può essere presentata direttamente da un
soggetto straniero.
N.B. Le regole di seguito esposte non sono in vigore a Hong Kong, Macao e Taiwan
Autorità in carica per la registrazione dei diritti PI dopo
la riforma del 2018
• Con la recente riforma del 2018 è stata creata un’unica Autorità per la gestione di
brevetti, marchi e IG.
• La vecchia Autorità competente per i soli brevetti (State Intellectual Property Office –
SIPO) è stata trasformata nella nuova Autorità China National Intellectual
Property Administration (CNIPA).
• Oltre ai brevetti, ai modelli di utilità e ai design, il CNIPA gestisce ora anche i marchi
(precedentemente di competenza dello State Administration of Industry and
Commerce - SAIC) e le Indicazioni Geografiche (precedentemente di competenza
della General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine -
AQSIQ).
• Pertanto, le procedure di registrazione e tutela dei suddetti diritti vengono gestite
direttamente dal CNIPA.
• Il copyright continua ad essere, invece, di competenza della National Copyright
Administration of China (NCAC), autorizzato dal Copyright Protection Centre of
China (CPCC).
Accordi internazionali e priorità internazionale
• La Cina è parte del Sistema Internazionale di Madrid gestito da WIPO e, quindi, un
marchio nazionale può essere esteso in Cina tramite una domanda di marchio
internazionale.
• La Cina è parte del Patent Cooperation Treaty, pertanto il brevetto (per invenzione e
per modello di utilità) può essere esteso in Cina tramite la procedura PCT.
• La Cina è, inoltre, paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della
Proprietà Industriale del 1883.
• Pertanto, il titolare di una domanda di registrazione di un diritto PI (depositata in uno
degli Stati Membri della Convenzione) può avvalersi di un periodo di priorità pari a
sei mesi (per design e marchi) o un anno (per brevetti e modelli di utilità) dal
deposito della domanda nel Paese di origine per estendere la protezione del primo
deposito in Cina tramite un deposito nazionale in tale Paese.
• L’oggetto della protezione è in linea con gli standard internazionali.
✓ I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di
pubblicazione del brevetto nella Gazzetta.
✓ Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti):
• Brevetto per invenzione: nuova soluzione tecnica riguardante un prodotto, un
procedimento o i miglioramenti da essa derivanti, in grado di essere applicata
nella pratica. Per essere brevettabile, un’invenzione deve essere «nuova» e non
deve essere stata precedentemente brevettata o divulgata al pubblico all’estero o
in Cina (eccezione: 12 mesi prima del deposito in un Paese membro della
Convenzione di Parigi).
• Brevetto per modello di utilità: nuova soluzione tecnica relativa alla forma e/o
alla struttura di un prodotto, o la combinazione delle stesse, che sia adatta
all’uso pratico. Tali brevetti vengono concessi più rapidamente ma il termine di
protezione è più breve.
• Brevetto per disegno ornamentale: disegni originali riguardanti la forma, il
motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che
abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la protezione
non copre le parti funzionali di un prodotto.
Il brevetto in Cina: oggetto della protezione
✓ Durata della protezione (artt. 42-43 Legge Brevetto):
• Brevetto per invenzione: 20 anni dalla data del deposito (condizionato al
pagamento delle annualità)
• Brevetto per modello di utilità: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al
pagamento delle annualità)
• Brevetto per disegno ornamentale: 10 anni dalla data del deposito
(condizionato al pagamento delle annualità)
Il brevetto in Cina: durata della protezione
✓ Nonostante la durata della protezione inizi dalla data del deposito della
domanda, solo dopo la pubblicazione della registrazione i brevetti sono
realmente protetti (artt. 39-40 Legge Brevetti):
• Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della
pubblicazione della registrazione i brevetti non sono protetti
✓ Modalità di registrazione:
• Domanda di brevetto Cinese: può essere effettuata da qualunque persona fisica
o giuridica che abbia residenza o sede in Cina; ai sensi dell’art. 19 della Legge
Brevetti, i soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in Cina dovranno
nominare un agente cinese (designato dal Patent Administration Department
Under the State Council) che agisca per loro conto.
• Domanda PCT: domanda di brevetto internazionale ai sensi del Trattato di
Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), indicando tra gli Stati designati la
Cina.
Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione
✓ Lingua del procedimento di registrazione:
• Domanda di brevetto Cinese: la domanda e la documentazione devono essere
trasmesse all’ufficio necessariamente in lingua cinese.
• Domanda PCT: la domanda può essere effettuata alternativamente in lingua
inglese o cinese, ma comunque entro 20 mesi dalla data della priorità deve
essere inviata all’ufficio una traduzione della domanda in lingua cinese.
✓ Nel 2001 è stato abolito il sistema di opposizione al brevetto:
• L’unica modalità per contestare un brevetto registrato è il procedimento di
invalidazione, procedura che si può instaurare senza limiti di tempo (artt. 45 e
ss. Legge Brevetto).
Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione
✓ Modalità di esame della domanda di brevetto cinese:
• Brevetto per invenzione: l’ufficio effettua un esame preliminare formale per la
verifica dei requisiti procedurali della domanda depositata; entro tre anni dal
deposito della domanda, il richiedente deve fare domanda di un esame
supplementare nel merito per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la
protezione di un’invenzione (novità, attività inventiva e applicazione industriale).
Se il richiedente non ottempera nel termine predetto, senza un legittimo motivo,
la domanda si considera ritirata (artt. 35 e ss. Legge Brevetto).
• Brevetto per modello di utilità o design: l’ufficio effettua solamente un esame
preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda
trasmessa; l’eventuale esame nel merito sarà svolto in caso di processo di
invalidazione del brevetto (art. 40 Legge Brevetto).
Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione
✓ Proprio a causa della diversa tipologia di esame che viene effettuato dall’Ufficio per le
domande di brevetti per invenzione e per modello di utilità, in Cina, è comune la
registrazione parallela di un modello di utilità e di un brevetto per
invenzione su uno stesso trovato. Le domande parallele devono essere depositate
nello stesso giorno ed essere accompagnate da una dichiarazione di avvenuto
deposito parallelo.
✓ Questo perché il procedimento di registrazione per un brevetto per invenzione dura
circa 3-5 anni dal deposito della domanda, mentre per un modello di utilità tale
procedimento si conclude generalmente in un anno dal deposito.
✓ A seguito della concessione del brevetto per invenzione, il titolare procede
con l’abbandono del brevetto per modello di utilità. In tal modo, il richiedente
beneficia della protezione del modello di utilità e allo stesso tempo del più lungo
termine della protezione concessa dal brevetto di invenzione (una volta approvato).
✓ Ad ogni modo, dal momento che i motivi di invalidazione per i brevetti per invenzione
e i modelli di utilità sono gli stessi, se un brevetto per invenzione viene poi
ritenuto non valido, anche il corrispondente brevetto per modello di utilità
sarà nullo.
Focus: il brevetto per modello di utilità
✓ Invenzioni del dipendente (art. 6 Legge Brevetto):
• L’invenzione effettuata dal dipendente durante lo svolgimento delle mansioni di
lavoro o utilizzando prevalentemente materiali o tecniche messi a disposizione
dal datore di lavoro, sono considerate «invenzioni di lavoro».
• Il diritto di presentare domanda di brevetto di una «invenzione di lavoro»
spetta al datore di lavoro, a meno che il contratto del dipendente non
preveda diversamente.
• Eccetto i casi di «invenzione di lavoro» il diritto alla domanda e alla titolarità del
brevetto spetta inderogabilmente al dipendente.
Il brevetto in Cina: invenzioni del dipendente
✓ Contitolarità del brevetto (art. 15 Legge Brevetto):
• Se ci sono accordi sull’esercizio del diritto da parte dei contitolari della privativa,
si applicano tali accordi.
• In assenza di un accordo, ciascun titolare può sfruttare o dare in licenza a terzi il
diritto di sfruttare il brevetto tramite un contratto di licenza.
• Le royalties ottenute dalla concessione in licenza devono essere ripartite tra i
contitolari.
• Ad eccezione dell’ipotesi di cui sopra, il diritto di presentare la domanda di
brevetto e il diritto di brevetto devono essere esercitati con il consenso di tutti i
contitolari della privativa.
Il brevetto in Cina: contitolarità
✓ Invenzioni realizzate in Cina (art. 20 Legge Brevetto):
• Chiunque intenda presentare domanda di brevetto all’estero (sia PCT che
brevetti nazionali esteri) per un’invenzione realizzata in Cina, dovrà prima
inviare all’Ufficio cinese una domanda per «l’esame di confidenzialità e
sicurezza».
• Se l’Ufficio ritiene che il brevetto possa rivelare segreti di Stato o altro
riguardante la sicurezza nazionale cinese, lo notifica immediatamente al
richiedente.
• Se il richiedente non riceve alcuna comunicazione dall’Ufficio entro
quattro mesi dal deposito della richiesta di esame, si intende che può
procedere con il deposito della domanda per brevetto nazionale estero o PCT
presso l’ufficio degli Stati designati.
Il brevetto in Cina: invenzioni cinesi
• Lo scorso 4 gennaio 2019 sono state pubblicate, al fine di una pubblica consultazione
aperta fino allo scorso 3 febbraio, le proposte di modifica alla Legge Brevetti, i cui
principali obiettivi sono il rafforzamento della tutela brevettuale, la promozione
dell’innovazione e il miglioramento del sistema giuridico. In particolare, alcune delle
principali modifiche proposte riguardano:
➢ estensione della durata del brevetto per design da 10 a 15 anni
➢ aumento del risarcimento previsto in caso di violazione del brevetto da un minimo di
100.000 RMB ad un massimo di 5 milioni RMB (ora 10.000 – 1.000.000 RMB)
➢ introduzione di un sistema di open license per i brevetti, tramite annunci pubblici
pubblicati dall’Autorità statale
➢ misure per incoraggiare le «invenzioni di lavoro»
➢ introduzione di una priorità nazionale di 6 mesi anche per i brevetti di design
➢ estensione del termine per il deposito della copia del documento di priorità da 3 a 16
mesi per i brevetti per invenzione e i modelli di utilità
➢ responsabilità in solido per gli ISP che non adottano in modo tempestivo le misure
necessarie per interrompere una violazione che gli sia stata notificata dal titolare del
brevetto sulla base di una decisione o un accordo di mediazione emesso dal Tribunale
ovvero di un ordine di cessazione della violazione emesso dall’autorità
amministrativa.
➢ introduzione del «principio di buona fede»
➢ estensione della durata (con una proroga non superiore a 5 anni) dei brevetti per i
farmaci innovativi
Le proposte di modifiche alla Legge Brevetti
Il marchio in Cina
✓ In Cina, in generale, i diritti PI sono protetti solo a seguito della registrazione e
nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della registrazione
non sono tutelati.
✓ Tuttavia, dal 1 maggio 2014, in determinati casi, può essere riconosciuta una tutela
come marchio di fatto al marchio non registrato di cui si dimostri la notorietà
durante il suo utilizzo pur non essendo registrato o se si dimostra che il marchio
contestato è stato depositato in malafede.
✓ Sebbene non sia espressamente richiesto dalla legge, è consigliabile fornire all’ufficio
in sede di deposito una traslitterazione in caratteri cinesi del marchio. Allo stesso
tempo, è consigliabile effettuare il deposito del marchio anche in caratteri cinesi.
✓ La protezione del marchio dura 10 anni dalla data della registrazione, e può
essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente
✓ Dal 1 maggio 2014:
• Si possono registrare marchi sonori
• È possibile depositare una domanda multi-classe
• La domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio in via elettronica
• Sono stati fissati dei termini specifici per diverse procedure: non più di 9 mesi
per l’esame della domanda di marchio, procedura di annullamento di un marchio
registrato (in caso di violazioni di legge), cancellazione e relativo appello; non più
di 12 mesi per i procedimenti di opposizione, appello nelle opposizioni e
annullamento di un marchio registrato (in caso di conflitto con marchi anteriori).
Il marchio in Cina
Focus: come proteggere le IG in Cina
• Registrazione di un marchio di certificazione o di un marchio collettivo
• Registrazione presso il China National Intellectual Property Administration
(CNIPA)
• Registrazione presso il Ministero dell’Agricoltura (solo IG cinesi)
• Accordi bilaterali Cina-UE: Le IG straniere oggi registrate in Cina sono il frutto di
accordi bilaterali che hanno condotto al mutuo riconoscimento di IG europee e cinesi.
La protezione del copyright in Cina
✓ La Cina è uno dei Paesi membri della Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche:
• Il copyright è un diritto che sorge automaticamente al momento della creazione dell’opera
• Qualsiasi opera pubblicata in Cina da un cittadino cinese o da un soggetto straniero, gode
automaticamente di protezione
• Se l’opera è stata pubblicata all’estero gode di protezione automatica se viene pubblicata
anche in Cina o se il suo autore è cittadino di uno Stato facente parte di accordi internazionali
in questo settore (i.e. la Convenzione di Berna)
✓ La normativa di riferimento è quella dettata dalla Copyright Law del Popolo della
Repubblica Cinese
✓ Si può registrare volontariamente il proprio copyright, presso il Copyright Protection
Centre of China (ente istituito dal National Copyright Administration of China):
• Anche se la protezione è automatica, la registrazione volontaria fornisce una prova certa della
titolarità del diritto che è utile nell’eventualità di una futura controversia;
• Inoltre, la registrazione è fortemente raccomandata se il copyright riguarda diritti di
particolare importanza per l’impresa (si pensi a siti web, cataloghi, database dei clienti,
software…) o quando si prevede di cedere in licenza l’opera protetta.
✓ Conferisce diritti morali e patrimoniali:
• i diritti morali sono personali e intrasmissibili
• quelli patrimoniali (tra cui il diritto a riprodurre, esibire, distribuire, divulgare, adattare,
tradurre e il diritto a qualunque altra forma di sfruttamento dell’opera) possono invece
essere ceduti liberamente.
✓ Durata della protezione:
• La protezione del diritto morale alla pubblicazione e dei diritti patrimoniali è pari alla
durata della vita dell’autore più 50 anni dal momento della sua morte;
• Il periodo di protezione per tutti gli altri diritti morali (diritto alla paternità dell’opera,
alla divulgazione, alla modifica e all’integrità) è illimitato.
✓ Ambito di protezione:
• Il copyright protegge l’espressione creativa ed originale delle idee, non le idee stesse
• I requisiti di protezione del diritto sono l’originalità e la riproducibilità
• Come in Europa, sono protette le opere creative tradizionali quali i libri, i dipinti, le
fotografie, i film, le opere teatrali, la musica, le sculture, le registrazioni, le coreografie,
le banche dati o le raccolte se derivanti da un’attività di selezione creativa dei dati;
• Anche il software, i disegni industriali e grafici, l’arte applicata e gli edifici
architettonici, sono coperti da copyright.
La protezione del copyright in Cina
✓ Opere derivate:
• è necessaria la concessione di una licenza da parte dell’autore;
• sono protette sotto forma di «diritti connessi».
✓ Opere su commissione:
• Nel caso in cui si assuma un terzo per creare un’opera per proprio conto, titolare del
diritto d’autore è il terzo, salvo che il contratto non preveda altrimenti.
✓ Opere di servizio
• Se un dipendente, durante l’orario di lavoro, crea un’opera utilizzando prevalentemente
risorse aziendali, egli è titolare del diritto (morale) di vedersi attribuita l’opera, ma
l’impresa per cui lavora è titolare del copyright, sempre che il suo contratto di lavoro
non stabilisca diversamente.
✓ Acquisto o licenza di copyright
• Si può ottenere una licenza o acquistare un copyright tramite un contratto con il titolare.
• La licenza o l’acquisto sono efficaci dal momento della firma del contratto: non c’è
bisogno di alcuna registrazione, salvo che il tipo di opera rientri in settori soggetti a
restrizioni.
La protezione del copyright in Cina
✓ Procedura di registrazione :
• Deposito della domanda (il cui modulo è disponibile sul sito dell’ufficio) presso il Copyright
Protection Centre of China (CPCC);
• La domanda si può presentare direttamente o tramite un agente (in questo caso la
domanda deve essere corredata dai documenti dell’agente e dalla procura legale rilasciata dal
titolare del diritto);
• Il richiedente deve inviare al CPCC una serie di documenti: il modulo di domanda compilato,
i propri documenti di identificazione, un qualsiasi documento comprovante la titolarità del
diritto (accordi di commissione, licenza, campioni dell’opera…) e una breve descrizione
dell’opera, contenente la spiegazione del processo creativo e dei requisiti che permettono che
l’opera possa essere registrata;
• Dopo aver ricevuto la domanda, il CPCC controlla i documenti, determina l’ammontare della
tassa per la domanda e lo notifica al richiedente;
• Le tasse di registrazione variano a seconda del tipo di opera;
• Il richiedente, dopo aver pagato la tassa, riceverà una notifica del ricevuto pagamento e
dell’ammissione della domanda;
• L’iter di registrazione dura circa 30 giorni lavorativi;
• A seguito della conclusione del procedimento, il richiedente riceverà un certificato di
registrazione.
La protezione del copyright in Cina
✓ Il copyright può essere utilizzato sia come diritto autonomo sia come strumento
supplementare per rafforzare altri diritti PI, quali brevetti o marchi.
✓ Il titolare può utilizzare un sistema di protezione multiplo registrando i marchi e i
design esistenti anche come copyright, qualora idonei per tale tipologia di tutela.
✓ Tale duplice protezione si applica in particolare ai c.d. «work of applied art».
✓ Il copyright non sostituisce il design dal momento che tali tipologie di tutela sono
complementari.
✓ La tutela tramite il copyright è uno strumento più debole rispetto ad un marchio
registrato o ad altri diritti e dovrebbe essere considerata complementare ad altri
strumenti.
La protezione del copyright in Cina
La tutela dei diritti PI in Cina: tutela civile
✓ Presentare un ricorso presso la Sezione Civile della Corte del Popolo,
corredato delle prove che si vogliono fornire per provare la contraffazione
• la Corte fissa la data per l’udienza preliminare, in cui le parti esaminano e
discutono le prove
• le prove sono presentate dalle parti, tuttavia la Corte a volte effettua ispezioni
per proprio conto;
• prima della chiusura del procedimento, le parti hanno la possibilità di concludere
la controversia con un accordo;
• la sentenza della Corte richiede alcuni mesi.
✓ Rimedi offerti dal procedimento civile:
• misure cautelari, entro 30 giorni dall’ottenimento l’attore dovrà iniziare un
giudizio contro l’autore della violazione
• ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione
• confisca dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli
• risarcimento del danno
La tutela dei diritti PI in Cina: tutela civile
✓ Il risarcimento del danno si determina in base a:
• le perdite subite dal titolare del diritto
• i profitti generati dall’attività di contraffazione
• se non è possibile determinare il valore del risarcimento, il giudice può risarcire
fino ad un massimo di 500.000 Yuan nei casi di copyright, 1.000.000 nei casi
aventi ad oggetto i brevetti e 3.000.000 milioni nei casi di violazione di marchi
(casi Moncler o altri).
• in caso di malafede del responsabile della violazione il risarcimento può essere
aumentato fino a tre volte.
La tutela dei diritti PI in Cina: tutela penale
✓ Azioni che costituiscono reato:
• produzione o vendita consapevole di prodotti contraffatti
• produzione di rappresentazioni contraffatte o non autorizzate di marchi.
✓ Inizio dell’azione penale:
• presentare una denuncia presso il Public Security Bureau (PSB);
• attivabile dalla Pubblica Accusa
• gli organismi di pubblica sicurezza hanno il potere di predisporre interrogatori o
ispezioni
✓ Rimedi offerti:
• detenzione fino a sette anni in carcere
• sanzioni pecuniarie
• impossibilità di ottenere il risarcimento del danno
La tutela dei diritti PI in Cina: tutela
amministrativa
✓ Presentare una denuncia:
• Ricorso al China National Intellectual Property Administration (CNIPA) in caso di
marchi, brevetti, modelli di utilità o design.
• Ricorso al Copyright Office per i casi di diritto d’autore;
✓ Rimedi offerti:
• ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione;
• sequestro, confisca e distruzione dei prodotti e dei macchinari;
• ritiro dei prodotti dal mercato;
• sanzioni pecuniarie al contraffattore
✓ Impossibilità di risarcimento del danno
✓ Possibilità di avviare un procedimento civile per risarcimento del danno
La tutela dei diritti PI in Cina: tutela doganale
✓ Presentare un’istanza presso la General Administration of Customs (GAC):
• nel caso in cui si sia già provveduto alla registrazione presso la GAC, quest’ultima
provvederà d’ufficio in caso di intercettazione di merci sospette.
✓ Rimedi offerti:
• blocco delle merci in dogana, nel caso in cui vengano intercettate merci sospette
• sequestro delle merci, se il titolare richiede tale misura entro tre giorni dalla
comunicazione ricevuta dalla dogana
• controlli e ispezioni
✓ Impossibilità di risarcimento del danno
La tutela dei diritti PI nelle fiere in Cina:
✓ Prima della fiera
✓ Durante la fiera
✓ Dopo la fiera
Prima della fiera 1/2
✓ Registrare i propri diritti PI in Cina ovvero procedere con una registrazione
Internazionale, estesa a tale Paese
✓ Preparare la documentazione necessaria per dimostrare la titolarità dei
diritti PI:
• marchi: certificato in originale della registrazione nazionale, certificato della
registrazione internazionale in lingua Cinese ottenuto dall’Ufficio Marchi,
certificati di rinnovo
• brevetti, modelli di utilità e design: certificati in originale della registrazione,
traduzione in Cinese della documentazione tecnica e delle rivendicazioni, prova
del pagamento delle tasse di annualità
• Indicazioni Geografiche registrate: certificato in originale di registrazione
✓ Verificare che i propri diritti PI non siano oggetto di procedimenti o di
procedure di invalidazione in Cina
✓ Controllare i siti web dei competitors, per cercare potenziali casi di
contraffazione
✓ Apporre sui prodotti i simboli e le frasi relative al diritto posseduto:
• ™ se il marchio è usato o non ancora registrato, ovvero se la domanda è stata
depositata ma il marchio non risulta ancora registrato;
• ® solo in caso di marchio registrato;
• “Patent n. ____” se il brevetto è stato concesso;
• “Patent pending” se la domanda di brevetto è stata depositata ma il brevetto
non è ancora stato concesso.
Prima della fiera 2/2
✓ Se la fiera dura più di due giorni, gli organizzatori sono obbligati ad istituire
un IPR Bureau Temporary Office.
• Se la fiera dura uno o due giorni e gli organizzatori non hanno predisposto un
centro per le denunce, l’espositore può controllare se c’è presso la fiera qualche
autorità locale come il CNIPA (ex AIC), il Public Security Bureau (PSB) o il
Technical Supervision Bureau (TSB).
✓ Se si rileva un sospetto prodotto contraffatto, è importante raccogliere più
prove possibili: fotografie, brochure, bigliettini da visita, cataloghi …
• Per poter utilizzare le prove in un futuro giudizio, si raccomanda di invitare alla
fiera un notaio che attesti l’autenticità e la fonte delle prove raccolte.
✓ In caso di sospetta contraffazione presentare una denuncia (allegando le
prove raccolte) all’IPR Bureau, se presente, ovvero alle autorità altrimenti
presenti in fiera.
Durante la fiera 1/2
✓ In alcuni casi (i.e. se sono state raccolte molte prove o se c’è una situazione di grave
emergenza) è possibile agire direttamente durante la fiera
✓ L’IPR Bureau (o le altre autorità eventualmente presenti in fiera) dopo aver
ricevuto la denuncia, decide se rigettarla, richiedere ulteriori prove o
accettarla, iniziare una mediazione ovvero prendere gli opportuni
provvedimenti:
• Se la denuncia viene accettata, l’autorità competente informa gli organizzatori
della fiera e le terze parti coinvolte, che hanno 24 ore di tempo per rispondere
alla denuncia.
• Nel caso in cui la violazione sia confermata, l’autorità competente, dopo un
tentativo di mediazione, può ordinare ai sospetti responsabili della violazione la
sospensione dell’esposizione dei prodotti in fiera o, nei casi più gravi, la
distruzione dei beni e dei macchinari utilizzati per produrli.
Durante la fiera 2/2
✓ Una volta terminata la fiera è possibile:
• Iniziare un’azione civile per ottenere misure cautelari, inibitorie, sequestro dei
beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli o risarcimento del danno
• Iniziare un’azione penale da cui può derivare l’arresto fino a sette anni del
responsabile della violazione o sanzioni pecuniarie a carico dello stesso
• Iniziare un procedimento amministrativo per ottenere ingiunzioni di cessazione
della violazione, il sequestro e la distruzione dei beni contraffatti e dei macchinari
utilizzati per produrli ovvero sanzioni pecuniarie.
Dopo la fiera
La protezione dei trade secrets in Cina
• La protezione dei trade secrets non è soggetta a limiti temporali e le informazioni
sono protette fin quando rimangono «segrete».
• Al fine di preservare la segretezza di un’informazione, il titolare è tenuto ad
adottare misure di riservatezza materiali, tecniche e contrattuali:
✓ Tutti i dipendenti dovrebbero firmare un contratto che comprenda clausole di
non divulgazione e riservatezza;
✓ Tutte le potenziali terze parti (licenziatari, partner, fornitori, distributori o
dettaglianti) dovrebbero firmare un Accordo di Non Divulgazione (NDA)
prima che qualsiasi informazione commerciale o tecnica dell’azienda venga
rivelata;
✓ A seguito della firma dell’accordo, si raccomanda di continuare a monitorare
le terze parti (partner, fornitori o licenziatari) al fine di verificare che si
attengano alla politica di protezione dei segreti commerciali dell’azienda.
La protezione dei trade secrets in Cina
• In caso di illecita divulgazione di segreti commerciali, è possibile agire in giudizio
per ottenere il risarcimento dei danni subiti, tuttavia raccogliere le prove può essere
difficile.
• Il giudice può ordinare all’autore della violazione di:
✓ risarcire i danni al proprietario dell’informazione;
✓ interrompere l’utilizzo del segreto commerciale.
• In alternativa, è possibile presentare un ricorso all’ufficio locale del CNIPA che
può emettere ordini di interruzione della vendita di prodotti fabbricati tramite l’illecito
uso di segreti commerciali e sanzioni amministrative contro l’autore della violazione.
• Tuttavia, nella pratica, questo rimedio può risultare di difficile attuazione qualora il
segreto commerciale abbia una complessa natura tecnologica; può essere utilizzato
per i casi più semplici aventi ad oggetto segreti commerciali di natura non tecnologica
e facilmente spiegabili ai funzionari.
La protezione dei trade secrets in Cina
• In alcuni casi, i prodotti o i procedimenti possono essere protetti anche tramite la
tutela offerta ai segreti commerciali al fine di impedire l’illecita divulgazione di un
procedimento da parte di un concorrente attraverso il reverse engineering, che
costituisce una pratica molto comune in Cina.
• Per ottenere tutela come segreto commerciale, un’informazione:
✓ non deve essere pubblica, nel senso che non deve essere nota al pubblico in
generale o ai concorrenti;
✓ deve avere un valore commerciale effettivo o potenziale, nel senso che deve
dare al proprietario un vantaggio competitivo o essere in grado di generare
benefici economici;
✓ deve essere protetta tramite misure di sicurezza: il proprietario deve
adottare misure ragionevoli per proteggere la segretezza delle informazioni.
In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in
Cina:
• Predisporre una strategia per proteggere adeguatamente i diritti PI, tutelandoli e
registrandoli prima di entrare sul mercato cinese al fine di evitare registrazioni in
malafede da parte di terzi.
• Effettuare ricerche preliminari di anteriorità a livello mondiale, con particolare
riferimento alla Cina.
• Attivare un sistema di sorveglianza mondiale e monitorare le aziende concorrenti
al fine di scoprire potenziali casi di contraffazione.
• Monitorare il mercato reale e il web
• Proteggere i propri prodotti o procedimenti anche tramite la tutela offerta dai
segreti commerciali al fine di impedire la divulgazione di un procedimento da parte
di un concorrente attraverso il reverse engineering, che costituisce una pratica molto
comune in Cina.
In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in
Cina:
• Prima di rivelare qualsiasi informazione ad un partner cinese, è importante firmare
un accordo per evitare futuri conflitti.
• È consigliabile firmare un «NNN agreement» (non-disclosure, non-use e non-
circumvention):
✓ Non-disclosure: questa parte dell’accordo proteggerà i dati e le informazioni
riservate (ovvero i segreti commerciali) dalla divulgazione abusiva;
✓ Non-use: il partner cinese si impegnerà a non utilizzare (e registrare) le
informazioni, i diritti di proprietà intellettuale e i prodotti in modo competitivo
con l’azienda; se il partner non adempie a tali termini, sarà responsabile per la
violazione del contratto.
✓ Non-circumvention: il partner cinese si impegnerà a non eludere l’accordo e a
non interferire con i clienti o con il prezzo dei prodotti a svantaggio dell’altra
parte.
• Gli accordi devono essere azionabili in Cina e, quindi, scritti secondo i requisiti
richiesti dalla legge cinese:
✓ La legge che disciplina l’accordo dovrebbe essere la legge cinese.
✓ In caso di violazioni, il tribunale competente dovrebbe essere il tribunale cinese
competente in relazione al convenuto.
✓ La lingua che disciplina l’accordo dovrebbe essere il cinese, anche se il contratto
ha una versione in una lingua straniera.
✓ Fornire un importo specifico per i danni in caso di violazione degli obblighi del
contratto.
• In questo modo, l’accordo sarà applicabile in modo efficace e rapido dinanzi ai
tribunali cinesi.
• È consigliabile redigere l’accordo tramite l’assistenza di un avvocato europeo o
italiano specializzato in PI che valuterà la giusta strategia che verrà sviluppata
dall’avvocato cinese.
In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in
Cina:
Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018
• Ai sensi dell’art. 27 della nuova legge cinese sull’e-commerce, le piattaforme di
commercio elettronico devono richiedere agli operatori che vendono beni o
servizi sulla piattaforma di fornire informazioni veritiere sulla propria
identità, indicando indirizzo e licenza amministrativa, ecc., nonché devono
conservare un registro e verificare regolarmente tali informazioni.
• Se un titolare di diritti di proprietà intellettuale ritiene che la sua PI sia stata violata,
può notificare ad un operatore di piattaforma di e-commerce di adottare le
misure necessarie, ad esempio per eliminare, bloccare, disconnettere o terminare
le relative transazioni e servizi. Tale avviso deve contenere la prova prima facie della
violazione. La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto tale notifica,
adotta le misure necessarie in modo tempestivo e trasmette l’avviso agli
operatori sulla piattaforma; in mancanza di ciò, sarà responsabile in solido per
ulteriori danni insieme agli operatori sulla piattaforma (art. 42).
Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018
• L’operatore interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione, può
presentare una dichiarazione di non violazione al gestore della piattaforma
di e-commerce. Tale dichiarazione deve contenere la prova prima facie della non
violazione.
• La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto la suddetta dichiarazione,
trasmette la dichiarazione al titolare del diritto di proprietà intellettuale e
comunicandogli che può sporgere denuncia presso le autorità competenti o adire il
tribunale Cinese.
• Il gestore della piattaforma di commercio elettronico interrompe
tempestivamente le misure adottate contro l’operatore se non ha ricevuto la
comunicazione che il titolare del diritto ha presentato un reclamo o ha iniziato
una causa entro 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione al titolare del diritto
(art. 43).
Caso studio 1: FRAPAP
✓ «FRAPAP» è un marchio registrato di titolarità di una società francese (FRAPAP) per
prodotti «carta da disegno»; il marchio è stato registrato in Cina in caratteri latini;
✓ In un momento successivo e dopo aver avviato il business in Cina, la società decise di
registrare la traslitterazione cinese dello stesso marchio;
✓ L’Ufficio marchi cinese respinse la domanda di registrazione a causa dell’esistenza di
un marchio anteriore identico.
✓ FRAPAP decideva, quindi, di condurre un’indagine sulla società titolare del marchio
anteriore cinese. Tale società era specializzata in elettronica ed apparentemente non
interessata al settore della carta da disegno; questa azienda era situata a Shenzhen, lo
stesso luogo in cui la società di distribuzione di prodotti fabbricati dal maggiore
concorrente di FRAPAP aveva sede legale; inoltre, entrambe le società avevano lo
stesso Direttore Generale.
✓ A seguito di investigazioni, FRAPAP è riuscita a raccogliere prove per sostenere la
connessione esistente tra le due società e il loro comportamento volto ad impedire a
FRAPAP di utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi.
✓ Pertanto, la FRAPAP ha proposto con successo un’azione di cancellazione contro il marchio
anteriore depositato in mala fede, ottenendo così il diritto di registrare il proprio marchio
in caratteri cinesi.
Caso studio 2: marchio per «filati» in classe 23 1/2
✓ La società X ha presentato una domanda di registrazione di un marchio in
classe 23 per «filati tessili».
✓ La società Y (opponente) ha presentato opposizione contro la suddetta
domanda; aveva già registrato lo stesso marchio nella classe 22 per «fibre
tessili» in data anteriore al deposito della domanda opposta.
✓ Il titolare del marchio opposto è un concorrente dell’opponente in relazione ai
prodotti della classe 22.
✓ Tuttavia, il titolare X del marchio opposto non produce né vende filati tessili
ricompresi in classe 23, mentre l’opponente Y svolge anche questa attività
commerciale. Pertanto, la Società X non era in buona fede o aveva una reale
intenzione di registrare il marchio nella Classe 23.
✓ A causa dell’utilizzo da molti anni del marchio in Cina per i prodotti «fibre tessili»
inclusi nella Classe 22, il marchio della Società Y ha ottenuto notorietà in Cina.
Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm
Caso studio 2: marchio per «filati» in classe 23 2/2
✓ Considerando la notorietà del marchio dell’opponente Y in classe 22 e lo stretto
collegamento esistente tra i «prodotti in fibra tessile» compresi nella
classe 22 e «filati tessili» compresi nella classe 23, i consumatori cinesi
potrebbero indotti in confusione circa la fonte commerciale dei prodotti se il
marchio opposto venisse registrato ed utilizzato.
✓ Pertanto, l’Ufficio cinese ha accolto l’opposizione e il marchio opposto è
stato rigettato.
✓ Punti chiave del caso:
▪ Dimostrazione della notorietà del marchio dell’opponente in Classe 22;
▪ Dimostrazione del collegamento tra «fibre tessili» in classe 22 e «filati tessili»
compresi in classe 23;
▪ Dimostrazione della concorrenza tra le due società, in particolare provare
l’assenza di buona fede o reale intenzione nella registrazione del marchio nella
classe 23.
Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm
Caso studio 3: violazione di trade secrets
✓ Una joint venture cinese-estera («Società A») era impegnata nello sviluppo e nella
vendita di schede di circuiti integrati («schede IC»).
✓ Un dipendente (impiegato della società A) contattò un produttore concorrente di
schede IC («Società B») e lo aiutò a produrre schede IC concorrenti.
✓ Diversi mesi dopo, l’impiegato si licenziò dalla società A. Subito dopo il
licenziamento del dipendente, la società A scoprì che la società B stava
vendendo un sistema di schede IC identico al proprio utilizzando una
tecnologia quasi identica alla loro.
✓ Il Tribunale del Popolo ha affermato che:
• la tecnologia delle schede IC della società A rappresentava un segreto
commerciale perché le informazioni tecniche divulgate possedevano un valore
commerciale e il contratto di lavoro con il dipendente conteneva delle
clausole di riservatezza, dimostrando così gli sforzi della Società A per
mantenere le informazioni segrete.
• il dipendente aveva divulgato le informazioni senza permesso perché era
impiegato simultaneamente da entrambe le società, il prodotto della società B
era quasi identico al prodotto della società A e il software e i disegni della
società A sono stati ritrovati nei computer della società B.
Fonte: http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/EN_Trade_Secrets_Nov_2010.pdf
✓ «DeEco» è una società tedesca, leader mondiale nelle apparecchiature per
«tecnologie di base» (i loro prodotti includono, ad esempio, trapani); la società
è attiva in Cina dal 1991, possiede due impianti di produzione cinesi e numerosi
brevetti registrati;
✓ DeEco ha costituito una joint venture con una società cinese, fornendo in tal
modo a quest’ultima accesso al proprio know-how e ai propri brevetti;
✓ A seguito della fine della joint venture, il partner cinese ha adattato la propria
attrezzatura copiando parzialmente i macchinari di DeEco; la società cinese
ha poi iniziato a vendere i propri prodotti non solo in Cina, ma anche in
Germania, violando così i diritti di proprietà intellettuale di DeEco in quest’ultimo
Paese;
✓ DeEco, pertanto, ha intrapreso un’azione giudiziaria contro la società cinese
per aver violato i propri brevetti tramite la produzione e la vendita di prodotti
protetti da brevetti di DeEco;
✓ I macchinari trovati nello stabilimento del contraffattore sono stati
confiscati dai giudici. Il contraffattore ha presentato ricorso contro la
decisione senza successo.
Caso studio 4: DeEco 1/2
✓ Dal momento che la società cinese era a conoscenza di un solo brevetto di DeEco,
ha progettato una macchina con una diversa funzione di attivazione, non
violando quel brevetto; ma il partner cinese non conosceva i brevetti aggiuntivi.
✓ Inoltre, la Società cinese ha copiato componenti coperte da brevetto e violando in
tal modo i brevetti aggiuntivi di DeEco.
✓ DeEco ha riscontrato, nel corso degli anni, problemi derivanti da strategie
dilatorie: vari tentativi da parte all'autore della violazione di proporre appelli
basati su eccezioni di competenza e giurisdizione, al fine di ritardare la decisione
finale; impossibilità di inibire l'esposizione del macchinario da una mostra
✓ Fino a quando il caso non verrà deciso, l’autore della violazione potrà continuare le
sue attività illecite, ma poi sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi
a partire dal momento della prima attività illegittima.
✓ Anche se l’azienda cinese ha dichiarato di aver sostituito il dispositivo contestato
(che viola il brevetto di DeEco), tuttavia DeEco sostiene che il nuovo dispositivo
violi comunque i suoi brevetti.
Caso studio 4: DeEco 2/2
✓ Un famoso fotografo viene a conoscenza del fatto che una serie di sue fotografie
di moda erano state pubblicate su un sito web cinese, senza la sua
autorizzazione.
✓ La pubblicazione su Internet delle fotografie protette da copyright, senza il
preventivo consenso del fotografo, costituisce una violazione dei diritti di
proprietà intellettuale. Pertanto, il fotografo, scoperte le fotografie, ha inviato
una comunicazione scritta in cinese al service provider, al fine di richiedere la
rimozione delle immagini dal sito.
✓ L’autore ha inviato insieme alla comunicazione la prova della sua titolarità (una
copia della rivista in cui sono state pubblicate le opere fotografiche con sotto il suo
nome), le prove della violazione (certificazione della pagina del sito web
effettuata da un notaio), prove riguardanti il materiale illecito sul sito (copia
delle pagine e degli indirizzi URL specifici) e una dichiarazione della autenticità
della comunicazione.
✓ La comunicazione conteneva la richiesta di ritiro dal sito del materiale e dei dati
dell’utente che lo aveva pubblicato
Caso studio 5: violazione di copyright online 1/2
✓ Il provider è tenuto a tenere un registro riguardante l’orario e il tempo di
accesso, gli username utilizzati, gli indirizzi URL dell'utente che posta
materiale sul suo sito (per 60 giorni) e, su richiesta, deve fornire tali
informazioni al National Copyright Administration.
✓ Se non fossero state osservate da parte del provider le richieste fatte dal fotografo,
quest’ultimo avrebbe potuto proporre un’azione legale davanti all’autorità
amministrativa contro il provider inadempiente, che sarebbe stato
condannato poiché ritenuto a conoscenza della violazione e rimasto inerme.
✓ Il provider ha prontamente rimosso il materiale protetto dal suo sito web ma
non ha fornito i dati e le informazioni riguardanti l’utente, il quale a seguito della
rimozione non ha proposto ricorso o contattato il service provider.
✓ Il fotografo, in questo caso, non ha richiesto nessun risarcimento danni.
Caso studio 5: violazione di copyright online 2/2
✓ Nel 2009 in una fiera in Cina, l’azienda X, durante il monitoraggio degli stand delle
aziende concorrenti, è venuta a conoscenza di una sospetta violazione del
brevetto registrato da parte della società Y.
✓ L’azienda X ha quindi presentato una denuncia all’IPR Bureau della fiera.
✓ L’IPR Bureau, analizzando le prove raccolte dalla società X, ha riscontrato
effettivamente la violazione del brevetto registrato
✓ In seguito ad un tentativo fallito di mediazione tra le parti, l’IPR Bureau ha
ordinato alla Società Y di interrompere l’esposizione in fiera del
macchinario che violava il brevetto della Società X
✓ L’azienda X, dopo la fiera, ha intentato una causa civile contro la società Y,
fornendo le prove debitamente raccolte durante la fiera
Caso studio 6: violazione di un brevetto in Cina
✓ Una società francese ha scoperto che alla Fiera di Guangzhou in Cina erano
esposti prodotti che violavano il proprio brevetto, design e marchio.
✓ Dopo un’indagine sui prodotti sospetti, la società francese ha raccolto le prove
relative alla contraffazione e ha presentato una denuncia all’Autorità della
Fiera
✓ L’Autorità ha riscontrato la violazione dei diritti PI registrati di titolarità della
società francese e ha quindi ordinato il sequestro dei prodotti contraffatti che
si trovavano in dieci stand.
✓ Dopo la fiera, la Società francese ha iniziato un’azione legale nei confronti dei
contraffattori e ha anche firmato diversi accordi con le controparti, con cui
queste si sono impegnate a interrompere la violazione dei diritti di titolarità della
società francese.
✓ Il giudice ha confermato il sequestro e ordinato alle contraffattrici di
interrompere la produzione dei prodotti contraffatti.
Caso studio 7: contraffazione di pentole a pressione in
Cina
✓ Una PMI europea (azienda X) ha partecipato ad una fiera in Cina; durante la
fiera, hanno notato che alcuni concorrenti cinesi esponevano prodotti
molto simili ai loro. La società europea scopriva, quindi, che alcuni dei suoi
brevetti erano stati violati.
✓ La società X ha presentato una denuncia all’IPR Bureau, fornendo tutti i
dettagli: prove della violazione, certificato dei brevetti, ricevute del pagamento
delle annualità dei brevetti, procura, copie autenticate dei documenti aziendali ...
✓ L’IPR Bureau ha ritenuto sufficienti le prove presentate dalla società X e ha di
conseguenza informato i sospetti contraffattori della denuncia ricevuta, fornendo
loro 24 ore di tempo per replicare.
✓ La replica dei sospetti contraffattori non è stata ritenuta sufficiente e gli
organizzatori hanno rimosso i prodotti sospetti dallo stand in fiera.
Caso studio 8: contraffazione di un brevetto in Cina
Raccomandazioni per la tutela dei diritti PI in Cina
• Proteggere i diritti PI prima di entrare sul mercato cinese
• Svolgere le opportune ricerche di anteriorità, anche in relazione alla
traduzione/traslitterazione del marchio in cinese
• Verificare la proteggibilità intrinseca dei diritti PI
• Proteggere la versione cinese (traslitterazione) del marchio in caratteri occidentali
• Creare un archivio di tutti i materiali rilevanti, raccogliendo tutta la documentazione
inerente all’utilizzo del diritto PI in Cina e i certificati originali
• Monitorare il mercato e le attività dei concorrenti e svolgere investigazioni sui
partner commerciali
• Attivare un servizio di sorveglianza
• Monitorare le Gazzette dei diritti PI e le azioni legali
• Monitorare il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce)
• Verificare l’adeguatezza dei contratti sottoscritti con partner cinesi rispetto alla
legislazione cinese
Core Services – What we offer
WebsiteIP Content
Helpline Training Webinars
Free Information and Materials
Available
▪ Library of publications:
▪ IP specific guides, incl. patents, trade marks
▪ Industry specific guides, incl. textiles,
machinery, creative industries
▪ Business guides, incl. technology transfer
▪ Country Factsheets, incl. Mainland China, Hong
Kong, Macao, Taiwan and the 10 South-East Asian
countries
▪ Monthly Helpdesk Newsletters
▪ Article placement
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▪ E-learning modules
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China IPR SME Helpdesk
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The China IPR SME Helpdesk provides free, confidential, business-focused
advice to European Small and Medium Enterprises (SMEs) relating to IPR in
China.
For questions please refer to the expert on site, or write an e-mail to
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days.

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La protezione della Proprietà Intellettuale in cina

  • 1. “La Protezione della Proprietà Intellettuale in Cina” Avv. Elio De Tullio Roma, 14 Marzo 2019 14 marzo 2019, Rome, Italy Copyright © 2019 China IPR SME Helpdesk. All rights reserved.
  • 2. INDICE • La protezione della PI in Cina • La protezione del brevetto in Cina • La protezione del marchio in Cina • La protezione delle Indicazioni Geografiche in Cina • La protezione del copyright in Cina • La tutela dei diritti PI in Cina • La tutela dei diritti PI nelle fiere in Cina • La protezione dei trade secrets in Cina • In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina • Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018 • Casi studio • Raccomandazioni per la tutela dei diritti PI in Cina
  • 3. La protezione della PI in Cina: alcune informazioni generali • In linea generale, solo le privative registrate sono protette (con l’eccezione della tutela, in alcuni casi, dei marchi di fatto). • La Cina adotta un sistema «first-to-file» • Per presentare una domanda di registrazione per i diritti PI in Cina, qualsiasi cittadino straniero o azienda estera deve affidarsi, prima di tutto, ad un agente dell’UE. Questo agente si metterà in contatto con un agente locale cinese, dal momento che una domanda di registrazione cinese non può essere presentata direttamente da un soggetto straniero. N.B. Le regole di seguito esposte non sono in vigore a Hong Kong, Macao e Taiwan
  • 4. Autorità in carica per la registrazione dei diritti PI dopo la riforma del 2018 • Con la recente riforma del 2018 è stata creata un’unica Autorità per la gestione di brevetti, marchi e IG. • La vecchia Autorità competente per i soli brevetti (State Intellectual Property Office – SIPO) è stata trasformata nella nuova Autorità China National Intellectual Property Administration (CNIPA). • Oltre ai brevetti, ai modelli di utilità e ai design, il CNIPA gestisce ora anche i marchi (precedentemente di competenza dello State Administration of Industry and Commerce - SAIC) e le Indicazioni Geografiche (precedentemente di competenza della General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ). • Pertanto, le procedure di registrazione e tutela dei suddetti diritti vengono gestite direttamente dal CNIPA. • Il copyright continua ad essere, invece, di competenza della National Copyright Administration of China (NCAC), autorizzato dal Copyright Protection Centre of China (CPCC).
  • 5. Accordi internazionali e priorità internazionale • La Cina è parte del Sistema Internazionale di Madrid gestito da WIPO e, quindi, un marchio nazionale può essere esteso in Cina tramite una domanda di marchio internazionale. • La Cina è parte del Patent Cooperation Treaty, pertanto il brevetto (per invenzione e per modello di utilità) può essere esteso in Cina tramite la procedura PCT. • La Cina è, inoltre, paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883. • Pertanto, il titolare di una domanda di registrazione di un diritto PI (depositata in uno degli Stati Membri della Convenzione) può avvalersi di un periodo di priorità pari a sei mesi (per design e marchi) o un anno (per brevetti e modelli di utilità) dal deposito della domanda nel Paese di origine per estendere la protezione del primo deposito in Cina tramite un deposito nazionale in tale Paese. • L’oggetto della protezione è in linea con gli standard internazionali.
  • 6. ✓ I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di pubblicazione del brevetto nella Gazzetta. ✓ Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti): • Brevetto per invenzione: nuova soluzione tecnica riguardante un prodotto, un procedimento o i miglioramenti da essa derivanti, in grado di essere applicata nella pratica. Per essere brevettabile, un’invenzione deve essere «nuova» e non deve essere stata precedentemente brevettata o divulgata al pubblico all’estero o in Cina (eccezione: 12 mesi prima del deposito in un Paese membro della Convenzione di Parigi). • Brevetto per modello di utilità: nuova soluzione tecnica relativa alla forma e/o alla struttura di un prodotto, o la combinazione delle stesse, che sia adatta all’uso pratico. Tali brevetti vengono concessi più rapidamente ma il termine di protezione è più breve. • Brevetto per disegno ornamentale: disegni originali riguardanti la forma, il motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la protezione non copre le parti funzionali di un prodotto. Il brevetto in Cina: oggetto della protezione
  • 7. ✓ Durata della protezione (artt. 42-43 Legge Brevetto): • Brevetto per invenzione: 20 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità) • Brevetto per modello di utilità: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità) • Brevetto per disegno ornamentale: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle annualità) Il brevetto in Cina: durata della protezione
  • 8. ✓ Nonostante la durata della protezione inizi dalla data del deposito della domanda, solo dopo la pubblicazione della registrazione i brevetti sono realmente protetti (artt. 39-40 Legge Brevetti): • Nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della pubblicazione della registrazione i brevetti non sono protetti ✓ Modalità di registrazione: • Domanda di brevetto Cinese: può essere effettuata da qualunque persona fisica o giuridica che abbia residenza o sede in Cina; ai sensi dell’art. 19 della Legge Brevetti, i soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in Cina dovranno nominare un agente cinese (designato dal Patent Administration Department Under the State Council) che agisca per loro conto. • Domanda PCT: domanda di brevetto internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), indicando tra gli Stati designati la Cina. Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione
  • 9. ✓ Lingua del procedimento di registrazione: • Domanda di brevetto Cinese: la domanda e la documentazione devono essere trasmesse all’ufficio necessariamente in lingua cinese. • Domanda PCT: la domanda può essere effettuata alternativamente in lingua inglese o cinese, ma comunque entro 20 mesi dalla data della priorità deve essere inviata all’ufficio una traduzione della domanda in lingua cinese. ✓ Nel 2001 è stato abolito il sistema di opposizione al brevetto: • L’unica modalità per contestare un brevetto registrato è il procedimento di invalidazione, procedura che si può instaurare senza limiti di tempo (artt. 45 e ss. Legge Brevetto). Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione
  • 10. ✓ Modalità di esame della domanda di brevetto cinese: • Brevetto per invenzione: l’ufficio effettua un esame preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda depositata; entro tre anni dal deposito della domanda, il richiedente deve fare domanda di un esame supplementare nel merito per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la protezione di un’invenzione (novità, attività inventiva e applicazione industriale). Se il richiedente non ottempera nel termine predetto, senza un legittimo motivo, la domanda si considera ritirata (artt. 35 e ss. Legge Brevetto). • Brevetto per modello di utilità o design: l’ufficio effettua solamente un esame preliminare formale per la verifica dei requisiti procedurali della domanda trasmessa; l’eventuale esame nel merito sarà svolto in caso di processo di invalidazione del brevetto (art. 40 Legge Brevetto). Il brevetto in Cina: procedimento di registrazione
  • 11. ✓ Proprio a causa della diversa tipologia di esame che viene effettuato dall’Ufficio per le domande di brevetti per invenzione e per modello di utilità, in Cina, è comune la registrazione parallela di un modello di utilità e di un brevetto per invenzione su uno stesso trovato. Le domande parallele devono essere depositate nello stesso giorno ed essere accompagnate da una dichiarazione di avvenuto deposito parallelo. ✓ Questo perché il procedimento di registrazione per un brevetto per invenzione dura circa 3-5 anni dal deposito della domanda, mentre per un modello di utilità tale procedimento si conclude generalmente in un anno dal deposito. ✓ A seguito della concessione del brevetto per invenzione, il titolare procede con l’abbandono del brevetto per modello di utilità. In tal modo, il richiedente beneficia della protezione del modello di utilità e allo stesso tempo del più lungo termine della protezione concessa dal brevetto di invenzione (una volta approvato). ✓ Ad ogni modo, dal momento che i motivi di invalidazione per i brevetti per invenzione e i modelli di utilità sono gli stessi, se un brevetto per invenzione viene poi ritenuto non valido, anche il corrispondente brevetto per modello di utilità sarà nullo. Focus: il brevetto per modello di utilità
  • 12. ✓ Invenzioni del dipendente (art. 6 Legge Brevetto): • L’invenzione effettuata dal dipendente durante lo svolgimento delle mansioni di lavoro o utilizzando prevalentemente materiali o tecniche messi a disposizione dal datore di lavoro, sono considerate «invenzioni di lavoro». • Il diritto di presentare domanda di brevetto di una «invenzione di lavoro» spetta al datore di lavoro, a meno che il contratto del dipendente non preveda diversamente. • Eccetto i casi di «invenzione di lavoro» il diritto alla domanda e alla titolarità del brevetto spetta inderogabilmente al dipendente. Il brevetto in Cina: invenzioni del dipendente
  • 13. ✓ Contitolarità del brevetto (art. 15 Legge Brevetto): • Se ci sono accordi sull’esercizio del diritto da parte dei contitolari della privativa, si applicano tali accordi. • In assenza di un accordo, ciascun titolare può sfruttare o dare in licenza a terzi il diritto di sfruttare il brevetto tramite un contratto di licenza. • Le royalties ottenute dalla concessione in licenza devono essere ripartite tra i contitolari. • Ad eccezione dell’ipotesi di cui sopra, il diritto di presentare la domanda di brevetto e il diritto di brevetto devono essere esercitati con il consenso di tutti i contitolari della privativa. Il brevetto in Cina: contitolarità
  • 14. ✓ Invenzioni realizzate in Cina (art. 20 Legge Brevetto): • Chiunque intenda presentare domanda di brevetto all’estero (sia PCT che brevetti nazionali esteri) per un’invenzione realizzata in Cina, dovrà prima inviare all’Ufficio cinese una domanda per «l’esame di confidenzialità e sicurezza». • Se l’Ufficio ritiene che il brevetto possa rivelare segreti di Stato o altro riguardante la sicurezza nazionale cinese, lo notifica immediatamente al richiedente. • Se il richiedente non riceve alcuna comunicazione dall’Ufficio entro quattro mesi dal deposito della richiesta di esame, si intende che può procedere con il deposito della domanda per brevetto nazionale estero o PCT presso l’ufficio degli Stati designati. Il brevetto in Cina: invenzioni cinesi
  • 15. • Lo scorso 4 gennaio 2019 sono state pubblicate, al fine di una pubblica consultazione aperta fino allo scorso 3 febbraio, le proposte di modifica alla Legge Brevetti, i cui principali obiettivi sono il rafforzamento della tutela brevettuale, la promozione dell’innovazione e il miglioramento del sistema giuridico. In particolare, alcune delle principali modifiche proposte riguardano: ➢ estensione della durata del brevetto per design da 10 a 15 anni ➢ aumento del risarcimento previsto in caso di violazione del brevetto da un minimo di 100.000 RMB ad un massimo di 5 milioni RMB (ora 10.000 – 1.000.000 RMB) ➢ introduzione di un sistema di open license per i brevetti, tramite annunci pubblici pubblicati dall’Autorità statale ➢ misure per incoraggiare le «invenzioni di lavoro» ➢ introduzione di una priorità nazionale di 6 mesi anche per i brevetti di design ➢ estensione del termine per il deposito della copia del documento di priorità da 3 a 16 mesi per i brevetti per invenzione e i modelli di utilità ➢ responsabilità in solido per gli ISP che non adottano in modo tempestivo le misure necessarie per interrompere una violazione che gli sia stata notificata dal titolare del brevetto sulla base di una decisione o un accordo di mediazione emesso dal Tribunale ovvero di un ordine di cessazione della violazione emesso dall’autorità amministrativa. ➢ introduzione del «principio di buona fede» ➢ estensione della durata (con una proroga non superiore a 5 anni) dei brevetti per i farmaci innovativi Le proposte di modifiche alla Legge Brevetti
  • 16. Il marchio in Cina ✓ In Cina, in generale, i diritti PI sono protetti solo a seguito della registrazione e nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda e la data della registrazione non sono tutelati. ✓ Tuttavia, dal 1 maggio 2014, in determinati casi, può essere riconosciuta una tutela come marchio di fatto al marchio non registrato di cui si dimostri la notorietà durante il suo utilizzo pur non essendo registrato o se si dimostra che il marchio contestato è stato depositato in malafede. ✓ Sebbene non sia espressamente richiesto dalla legge, è consigliabile fornire all’ufficio in sede di deposito una traslitterazione in caratteri cinesi del marchio. Allo stesso tempo, è consigliabile effettuare il deposito del marchio anche in caratteri cinesi.
  • 17. ✓ La protezione del marchio dura 10 anni dalla data della registrazione, e può essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente ✓ Dal 1 maggio 2014: • Si possono registrare marchi sonori • È possibile depositare una domanda multi-classe • La domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio in via elettronica • Sono stati fissati dei termini specifici per diverse procedure: non più di 9 mesi per l’esame della domanda di marchio, procedura di annullamento di un marchio registrato (in caso di violazioni di legge), cancellazione e relativo appello; non più di 12 mesi per i procedimenti di opposizione, appello nelle opposizioni e annullamento di un marchio registrato (in caso di conflitto con marchi anteriori). Il marchio in Cina
  • 18. Focus: come proteggere le IG in Cina • Registrazione di un marchio di certificazione o di un marchio collettivo • Registrazione presso il China National Intellectual Property Administration (CNIPA) • Registrazione presso il Ministero dell’Agricoltura (solo IG cinesi) • Accordi bilaterali Cina-UE: Le IG straniere oggi registrate in Cina sono il frutto di accordi bilaterali che hanno condotto al mutuo riconoscimento di IG europee e cinesi.
  • 19. La protezione del copyright in Cina ✓ La Cina è uno dei Paesi membri della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche: • Il copyright è un diritto che sorge automaticamente al momento della creazione dell’opera • Qualsiasi opera pubblicata in Cina da un cittadino cinese o da un soggetto straniero, gode automaticamente di protezione • Se l’opera è stata pubblicata all’estero gode di protezione automatica se viene pubblicata anche in Cina o se il suo autore è cittadino di uno Stato facente parte di accordi internazionali in questo settore (i.e. la Convenzione di Berna) ✓ La normativa di riferimento è quella dettata dalla Copyright Law del Popolo della Repubblica Cinese ✓ Si può registrare volontariamente il proprio copyright, presso il Copyright Protection Centre of China (ente istituito dal National Copyright Administration of China): • Anche se la protezione è automatica, la registrazione volontaria fornisce una prova certa della titolarità del diritto che è utile nell’eventualità di una futura controversia; • Inoltre, la registrazione è fortemente raccomandata se il copyright riguarda diritti di particolare importanza per l’impresa (si pensi a siti web, cataloghi, database dei clienti, software…) o quando si prevede di cedere in licenza l’opera protetta.
  • 20. ✓ Conferisce diritti morali e patrimoniali: • i diritti morali sono personali e intrasmissibili • quelli patrimoniali (tra cui il diritto a riprodurre, esibire, distribuire, divulgare, adattare, tradurre e il diritto a qualunque altra forma di sfruttamento dell’opera) possono invece essere ceduti liberamente. ✓ Durata della protezione: • La protezione del diritto morale alla pubblicazione e dei diritti patrimoniali è pari alla durata della vita dell’autore più 50 anni dal momento della sua morte; • Il periodo di protezione per tutti gli altri diritti morali (diritto alla paternità dell’opera, alla divulgazione, alla modifica e all’integrità) è illimitato. ✓ Ambito di protezione: • Il copyright protegge l’espressione creativa ed originale delle idee, non le idee stesse • I requisiti di protezione del diritto sono l’originalità e la riproducibilità • Come in Europa, sono protette le opere creative tradizionali quali i libri, i dipinti, le fotografie, i film, le opere teatrali, la musica, le sculture, le registrazioni, le coreografie, le banche dati o le raccolte se derivanti da un’attività di selezione creativa dei dati; • Anche il software, i disegni industriali e grafici, l’arte applicata e gli edifici architettonici, sono coperti da copyright. La protezione del copyright in Cina
  • 21. ✓ Opere derivate: • è necessaria la concessione di una licenza da parte dell’autore; • sono protette sotto forma di «diritti connessi». ✓ Opere su commissione: • Nel caso in cui si assuma un terzo per creare un’opera per proprio conto, titolare del diritto d’autore è il terzo, salvo che il contratto non preveda altrimenti. ✓ Opere di servizio • Se un dipendente, durante l’orario di lavoro, crea un’opera utilizzando prevalentemente risorse aziendali, egli è titolare del diritto (morale) di vedersi attribuita l’opera, ma l’impresa per cui lavora è titolare del copyright, sempre che il suo contratto di lavoro non stabilisca diversamente. ✓ Acquisto o licenza di copyright • Si può ottenere una licenza o acquistare un copyright tramite un contratto con il titolare. • La licenza o l’acquisto sono efficaci dal momento della firma del contratto: non c’è bisogno di alcuna registrazione, salvo che il tipo di opera rientri in settori soggetti a restrizioni. La protezione del copyright in Cina
  • 22. ✓ Procedura di registrazione : • Deposito della domanda (il cui modulo è disponibile sul sito dell’ufficio) presso il Copyright Protection Centre of China (CPCC); • La domanda si può presentare direttamente o tramite un agente (in questo caso la domanda deve essere corredata dai documenti dell’agente e dalla procura legale rilasciata dal titolare del diritto); • Il richiedente deve inviare al CPCC una serie di documenti: il modulo di domanda compilato, i propri documenti di identificazione, un qualsiasi documento comprovante la titolarità del diritto (accordi di commissione, licenza, campioni dell’opera…) e una breve descrizione dell’opera, contenente la spiegazione del processo creativo e dei requisiti che permettono che l’opera possa essere registrata; • Dopo aver ricevuto la domanda, il CPCC controlla i documenti, determina l’ammontare della tassa per la domanda e lo notifica al richiedente; • Le tasse di registrazione variano a seconda del tipo di opera; • Il richiedente, dopo aver pagato la tassa, riceverà una notifica del ricevuto pagamento e dell’ammissione della domanda; • L’iter di registrazione dura circa 30 giorni lavorativi; • A seguito della conclusione del procedimento, il richiedente riceverà un certificato di registrazione. La protezione del copyright in Cina
  • 23. ✓ Il copyright può essere utilizzato sia come diritto autonomo sia come strumento supplementare per rafforzare altri diritti PI, quali brevetti o marchi. ✓ Il titolare può utilizzare un sistema di protezione multiplo registrando i marchi e i design esistenti anche come copyright, qualora idonei per tale tipologia di tutela. ✓ Tale duplice protezione si applica in particolare ai c.d. «work of applied art». ✓ Il copyright non sostituisce il design dal momento che tali tipologie di tutela sono complementari. ✓ La tutela tramite il copyright è uno strumento più debole rispetto ad un marchio registrato o ad altri diritti e dovrebbe essere considerata complementare ad altri strumenti. La protezione del copyright in Cina
  • 24. La tutela dei diritti PI in Cina: tutela civile ✓ Presentare un ricorso presso la Sezione Civile della Corte del Popolo, corredato delle prove che si vogliono fornire per provare la contraffazione • la Corte fissa la data per l’udienza preliminare, in cui le parti esaminano e discutono le prove • le prove sono presentate dalle parti, tuttavia la Corte a volte effettua ispezioni per proprio conto; • prima della chiusura del procedimento, le parti hanno la possibilità di concludere la controversia con un accordo; • la sentenza della Corte richiede alcuni mesi. ✓ Rimedi offerti dal procedimento civile: • misure cautelari, entro 30 giorni dall’ottenimento l’attore dovrà iniziare un giudizio contro l’autore della violazione • ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione • confisca dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli • risarcimento del danno
  • 25. La tutela dei diritti PI in Cina: tutela civile ✓ Il risarcimento del danno si determina in base a: • le perdite subite dal titolare del diritto • i profitti generati dall’attività di contraffazione • se non è possibile determinare il valore del risarcimento, il giudice può risarcire fino ad un massimo di 500.000 Yuan nei casi di copyright, 1.000.000 nei casi aventi ad oggetto i brevetti e 3.000.000 milioni nei casi di violazione di marchi (casi Moncler o altri). • in caso di malafede del responsabile della violazione il risarcimento può essere aumentato fino a tre volte.
  • 26. La tutela dei diritti PI in Cina: tutela penale ✓ Azioni che costituiscono reato: • produzione o vendita consapevole di prodotti contraffatti • produzione di rappresentazioni contraffatte o non autorizzate di marchi. ✓ Inizio dell’azione penale: • presentare una denuncia presso il Public Security Bureau (PSB); • attivabile dalla Pubblica Accusa • gli organismi di pubblica sicurezza hanno il potere di predisporre interrogatori o ispezioni ✓ Rimedi offerti: • detenzione fino a sette anni in carcere • sanzioni pecuniarie • impossibilità di ottenere il risarcimento del danno
  • 27. La tutela dei diritti PI in Cina: tutela amministrativa ✓ Presentare una denuncia: • Ricorso al China National Intellectual Property Administration (CNIPA) in caso di marchi, brevetti, modelli di utilità o design. • Ricorso al Copyright Office per i casi di diritto d’autore; ✓ Rimedi offerti: • ingiunzione di cessazione dell’attività di contraffazione; • sequestro, confisca e distruzione dei prodotti e dei macchinari; • ritiro dei prodotti dal mercato; • sanzioni pecuniarie al contraffattore ✓ Impossibilità di risarcimento del danno ✓ Possibilità di avviare un procedimento civile per risarcimento del danno
  • 28. La tutela dei diritti PI in Cina: tutela doganale ✓ Presentare un’istanza presso la General Administration of Customs (GAC): • nel caso in cui si sia già provveduto alla registrazione presso la GAC, quest’ultima provvederà d’ufficio in caso di intercettazione di merci sospette. ✓ Rimedi offerti: • blocco delle merci in dogana, nel caso in cui vengano intercettate merci sospette • sequestro delle merci, se il titolare richiede tale misura entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta dalla dogana • controlli e ispezioni ✓ Impossibilità di risarcimento del danno
  • 29. La tutela dei diritti PI nelle fiere in Cina: ✓ Prima della fiera ✓ Durante la fiera ✓ Dopo la fiera
  • 30. Prima della fiera 1/2 ✓ Registrare i propri diritti PI in Cina ovvero procedere con una registrazione Internazionale, estesa a tale Paese ✓ Preparare la documentazione necessaria per dimostrare la titolarità dei diritti PI: • marchi: certificato in originale della registrazione nazionale, certificato della registrazione internazionale in lingua Cinese ottenuto dall’Ufficio Marchi, certificati di rinnovo • brevetti, modelli di utilità e design: certificati in originale della registrazione, traduzione in Cinese della documentazione tecnica e delle rivendicazioni, prova del pagamento delle tasse di annualità • Indicazioni Geografiche registrate: certificato in originale di registrazione ✓ Verificare che i propri diritti PI non siano oggetto di procedimenti o di procedure di invalidazione in Cina
  • 31. ✓ Controllare i siti web dei competitors, per cercare potenziali casi di contraffazione ✓ Apporre sui prodotti i simboli e le frasi relative al diritto posseduto: • ™ se il marchio è usato o non ancora registrato, ovvero se la domanda è stata depositata ma il marchio non risulta ancora registrato; • ® solo in caso di marchio registrato; • “Patent n. ____” se il brevetto è stato concesso; • “Patent pending” se la domanda di brevetto è stata depositata ma il brevetto non è ancora stato concesso. Prima della fiera 2/2
  • 32. ✓ Se la fiera dura più di due giorni, gli organizzatori sono obbligati ad istituire un IPR Bureau Temporary Office. • Se la fiera dura uno o due giorni e gli organizzatori non hanno predisposto un centro per le denunce, l’espositore può controllare se c’è presso la fiera qualche autorità locale come il CNIPA (ex AIC), il Public Security Bureau (PSB) o il Technical Supervision Bureau (TSB). ✓ Se si rileva un sospetto prodotto contraffatto, è importante raccogliere più prove possibili: fotografie, brochure, bigliettini da visita, cataloghi … • Per poter utilizzare le prove in un futuro giudizio, si raccomanda di invitare alla fiera un notaio che attesti l’autenticità e la fonte delle prove raccolte. ✓ In caso di sospetta contraffazione presentare una denuncia (allegando le prove raccolte) all’IPR Bureau, se presente, ovvero alle autorità altrimenti presenti in fiera. Durante la fiera 1/2
  • 33. ✓ In alcuni casi (i.e. se sono state raccolte molte prove o se c’è una situazione di grave emergenza) è possibile agire direttamente durante la fiera ✓ L’IPR Bureau (o le altre autorità eventualmente presenti in fiera) dopo aver ricevuto la denuncia, decide se rigettarla, richiedere ulteriori prove o accettarla, iniziare una mediazione ovvero prendere gli opportuni provvedimenti: • Se la denuncia viene accettata, l’autorità competente informa gli organizzatori della fiera e le terze parti coinvolte, che hanno 24 ore di tempo per rispondere alla denuncia. • Nel caso in cui la violazione sia confermata, l’autorità competente, dopo un tentativo di mediazione, può ordinare ai sospetti responsabili della violazione la sospensione dell’esposizione dei prodotti in fiera o, nei casi più gravi, la distruzione dei beni e dei macchinari utilizzati per produrli. Durante la fiera 2/2
  • 34. ✓ Una volta terminata la fiera è possibile: • Iniziare un’azione civile per ottenere misure cautelari, inibitorie, sequestro dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli o risarcimento del danno • Iniziare un’azione penale da cui può derivare l’arresto fino a sette anni del responsabile della violazione o sanzioni pecuniarie a carico dello stesso • Iniziare un procedimento amministrativo per ottenere ingiunzioni di cessazione della violazione, il sequestro e la distruzione dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per produrli ovvero sanzioni pecuniarie. Dopo la fiera
  • 35. La protezione dei trade secrets in Cina • La protezione dei trade secrets non è soggetta a limiti temporali e le informazioni sono protette fin quando rimangono «segrete». • Al fine di preservare la segretezza di un’informazione, il titolare è tenuto ad adottare misure di riservatezza materiali, tecniche e contrattuali: ✓ Tutti i dipendenti dovrebbero firmare un contratto che comprenda clausole di non divulgazione e riservatezza; ✓ Tutte le potenziali terze parti (licenziatari, partner, fornitori, distributori o dettaglianti) dovrebbero firmare un Accordo di Non Divulgazione (NDA) prima che qualsiasi informazione commerciale o tecnica dell’azienda venga rivelata; ✓ A seguito della firma dell’accordo, si raccomanda di continuare a monitorare le terze parti (partner, fornitori o licenziatari) al fine di verificare che si attengano alla politica di protezione dei segreti commerciali dell’azienda.
  • 36. La protezione dei trade secrets in Cina • In caso di illecita divulgazione di segreti commerciali, è possibile agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, tuttavia raccogliere le prove può essere difficile. • Il giudice può ordinare all’autore della violazione di: ✓ risarcire i danni al proprietario dell’informazione; ✓ interrompere l’utilizzo del segreto commerciale. • In alternativa, è possibile presentare un ricorso all’ufficio locale del CNIPA che può emettere ordini di interruzione della vendita di prodotti fabbricati tramite l’illecito uso di segreti commerciali e sanzioni amministrative contro l’autore della violazione. • Tuttavia, nella pratica, questo rimedio può risultare di difficile attuazione qualora il segreto commerciale abbia una complessa natura tecnologica; può essere utilizzato per i casi più semplici aventi ad oggetto segreti commerciali di natura non tecnologica e facilmente spiegabili ai funzionari.
  • 37. La protezione dei trade secrets in Cina • In alcuni casi, i prodotti o i procedimenti possono essere protetti anche tramite la tutela offerta ai segreti commerciali al fine di impedire l’illecita divulgazione di un procedimento da parte di un concorrente attraverso il reverse engineering, che costituisce una pratica molto comune in Cina. • Per ottenere tutela come segreto commerciale, un’informazione: ✓ non deve essere pubblica, nel senso che non deve essere nota al pubblico in generale o ai concorrenti; ✓ deve avere un valore commerciale effettivo o potenziale, nel senso che deve dare al proprietario un vantaggio competitivo o essere in grado di generare benefici economici; ✓ deve essere protetta tramite misure di sicurezza: il proprietario deve adottare misure ragionevoli per proteggere la segretezza delle informazioni.
  • 38. In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina: • Predisporre una strategia per proteggere adeguatamente i diritti PI, tutelandoli e registrandoli prima di entrare sul mercato cinese al fine di evitare registrazioni in malafede da parte di terzi. • Effettuare ricerche preliminari di anteriorità a livello mondiale, con particolare riferimento alla Cina. • Attivare un sistema di sorveglianza mondiale e monitorare le aziende concorrenti al fine di scoprire potenziali casi di contraffazione. • Monitorare il mercato reale e il web • Proteggere i propri prodotti o procedimenti anche tramite la tutela offerta dai segreti commerciali al fine di impedire la divulgazione di un procedimento da parte di un concorrente attraverso il reverse engineering, che costituisce una pratica molto comune in Cina.
  • 39. In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina: • Prima di rivelare qualsiasi informazione ad un partner cinese, è importante firmare un accordo per evitare futuri conflitti. • È consigliabile firmare un «NNN agreement» (non-disclosure, non-use e non- circumvention): ✓ Non-disclosure: questa parte dell’accordo proteggerà i dati e le informazioni riservate (ovvero i segreti commerciali) dalla divulgazione abusiva; ✓ Non-use: il partner cinese si impegnerà a non utilizzare (e registrare) le informazioni, i diritti di proprietà intellettuale e i prodotti in modo competitivo con l’azienda; se il partner non adempie a tali termini, sarà responsabile per la violazione del contratto. ✓ Non-circumvention: il partner cinese si impegnerà a non eludere l’accordo e a non interferire con i clienti o con il prezzo dei prodotti a svantaggio dell’altra parte.
  • 40. • Gli accordi devono essere azionabili in Cina e, quindi, scritti secondo i requisiti richiesti dalla legge cinese: ✓ La legge che disciplina l’accordo dovrebbe essere la legge cinese. ✓ In caso di violazioni, il tribunale competente dovrebbe essere il tribunale cinese competente in relazione al convenuto. ✓ La lingua che disciplina l’accordo dovrebbe essere il cinese, anche se il contratto ha una versione in una lingua straniera. ✓ Fornire un importo specifico per i danni in caso di violazione degli obblighi del contratto. • In questo modo, l’accordo sarà applicabile in modo efficace e rapido dinanzi ai tribunali cinesi. • È consigliabile redigere l’accordo tramite l’assistenza di un avvocato europeo o italiano specializzato in PI che valuterà la giusta strategia che verrà sviluppata dall’avvocato cinese. In che modo start-up e PMI possono evitare problemi in Cina:
  • 41. Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018 • Ai sensi dell’art. 27 della nuova legge cinese sull’e-commerce, le piattaforme di commercio elettronico devono richiedere agli operatori che vendono beni o servizi sulla piattaforma di fornire informazioni veritiere sulla propria identità, indicando indirizzo e licenza amministrativa, ecc., nonché devono conservare un registro e verificare regolarmente tali informazioni. • Se un titolare di diritti di proprietà intellettuale ritiene che la sua PI sia stata violata, può notificare ad un operatore di piattaforma di e-commerce di adottare le misure necessarie, ad esempio per eliminare, bloccare, disconnettere o terminare le relative transazioni e servizi. Tale avviso deve contenere la prova prima facie della violazione. La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto tale notifica, adotta le misure necessarie in modo tempestivo e trasmette l’avviso agli operatori sulla piattaforma; in mancanza di ciò, sarà responsabile in solido per ulteriori danni insieme agli operatori sulla piattaforma (art. 42).
  • 42. Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018 • L’operatore interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione, può presentare una dichiarazione di non violazione al gestore della piattaforma di e-commerce. Tale dichiarazione deve contenere la prova prima facie della non violazione. • La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto la suddetta dichiarazione, trasmette la dichiarazione al titolare del diritto di proprietà intellettuale e comunicandogli che può sporgere denuncia presso le autorità competenti o adire il tribunale Cinese. • Il gestore della piattaforma di commercio elettronico interrompe tempestivamente le misure adottate contro l’operatore se non ha ricevuto la comunicazione che il titolare del diritto ha presentato un reclamo o ha iniziato una causa entro 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione al titolare del diritto (art. 43).
  • 43. Caso studio 1: FRAPAP ✓ «FRAPAP» è un marchio registrato di titolarità di una società francese (FRAPAP) per prodotti «carta da disegno»; il marchio è stato registrato in Cina in caratteri latini; ✓ In un momento successivo e dopo aver avviato il business in Cina, la società decise di registrare la traslitterazione cinese dello stesso marchio; ✓ L’Ufficio marchi cinese respinse la domanda di registrazione a causa dell’esistenza di un marchio anteriore identico. ✓ FRAPAP decideva, quindi, di condurre un’indagine sulla società titolare del marchio anteriore cinese. Tale società era specializzata in elettronica ed apparentemente non interessata al settore della carta da disegno; questa azienda era situata a Shenzhen, lo stesso luogo in cui la società di distribuzione di prodotti fabbricati dal maggiore concorrente di FRAPAP aveva sede legale; inoltre, entrambe le società avevano lo stesso Direttore Generale. ✓ A seguito di investigazioni, FRAPAP è riuscita a raccogliere prove per sostenere la connessione esistente tra le due società e il loro comportamento volto ad impedire a FRAPAP di utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi. ✓ Pertanto, la FRAPAP ha proposto con successo un’azione di cancellazione contro il marchio anteriore depositato in mala fede, ottenendo così il diritto di registrare il proprio marchio in caratteri cinesi.
  • 44. Caso studio 2: marchio per «filati» in classe 23 1/2 ✓ La società X ha presentato una domanda di registrazione di un marchio in classe 23 per «filati tessili». ✓ La società Y (opponente) ha presentato opposizione contro la suddetta domanda; aveva già registrato lo stesso marchio nella classe 22 per «fibre tessili» in data anteriore al deposito della domanda opposta. ✓ Il titolare del marchio opposto è un concorrente dell’opponente in relazione ai prodotti della classe 22. ✓ Tuttavia, il titolare X del marchio opposto non produce né vende filati tessili ricompresi in classe 23, mentre l’opponente Y svolge anche questa attività commerciale. Pertanto, la Società X non era in buona fede o aveva una reale intenzione di registrare il marchio nella Classe 23. ✓ A causa dell’utilizzo da molti anni del marchio in Cina per i prodotti «fibre tessili» inclusi nella Classe 22, il marchio della Società Y ha ottenuto notorietà in Cina. Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm
  • 45. Caso studio 2: marchio per «filati» in classe 23 2/2 ✓ Considerando la notorietà del marchio dell’opponente Y in classe 22 e lo stretto collegamento esistente tra i «prodotti in fibra tessile» compresi nella classe 22 e «filati tessili» compresi nella classe 23, i consumatori cinesi potrebbero indotti in confusione circa la fonte commerciale dei prodotti se il marchio opposto venisse registrato ed utilizzato. ✓ Pertanto, l’Ufficio cinese ha accolto l’opposizione e il marchio opposto è stato rigettato. ✓ Punti chiave del caso: ▪ Dimostrazione della notorietà del marchio dell’opponente in Classe 22; ▪ Dimostrazione del collegamento tra «fibre tessili» in classe 22 e «filati tessili» compresi in classe 23; ▪ Dimostrazione della concorrenza tra le due società, in particolare provare l’assenza di buona fede o reale intenzione nella registrazione del marchio nella classe 23. Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm
  • 46. Caso studio 3: violazione di trade secrets ✓ Una joint venture cinese-estera («Società A») era impegnata nello sviluppo e nella vendita di schede di circuiti integrati («schede IC»). ✓ Un dipendente (impiegato della società A) contattò un produttore concorrente di schede IC («Società B») e lo aiutò a produrre schede IC concorrenti. ✓ Diversi mesi dopo, l’impiegato si licenziò dalla società A. Subito dopo il licenziamento del dipendente, la società A scoprì che la società B stava vendendo un sistema di schede IC identico al proprio utilizzando una tecnologia quasi identica alla loro. ✓ Il Tribunale del Popolo ha affermato che: • la tecnologia delle schede IC della società A rappresentava un segreto commerciale perché le informazioni tecniche divulgate possedevano un valore commerciale e il contratto di lavoro con il dipendente conteneva delle clausole di riservatezza, dimostrando così gli sforzi della Società A per mantenere le informazioni segrete. • il dipendente aveva divulgato le informazioni senza permesso perché era impiegato simultaneamente da entrambe le società, il prodotto della società B era quasi identico al prodotto della società A e il software e i disegni della società A sono stati ritrovati nei computer della società B. Fonte: http://www.china-iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/EN_Trade_Secrets_Nov_2010.pdf
  • 47. ✓ «DeEco» è una società tedesca, leader mondiale nelle apparecchiature per «tecnologie di base» (i loro prodotti includono, ad esempio, trapani); la società è attiva in Cina dal 1991, possiede due impianti di produzione cinesi e numerosi brevetti registrati; ✓ DeEco ha costituito una joint venture con una società cinese, fornendo in tal modo a quest’ultima accesso al proprio know-how e ai propri brevetti; ✓ A seguito della fine della joint venture, il partner cinese ha adattato la propria attrezzatura copiando parzialmente i macchinari di DeEco; la società cinese ha poi iniziato a vendere i propri prodotti non solo in Cina, ma anche in Germania, violando così i diritti di proprietà intellettuale di DeEco in quest’ultimo Paese; ✓ DeEco, pertanto, ha intrapreso un’azione giudiziaria contro la società cinese per aver violato i propri brevetti tramite la produzione e la vendita di prodotti protetti da brevetti di DeEco; ✓ I macchinari trovati nello stabilimento del contraffattore sono stati confiscati dai giudici. Il contraffattore ha presentato ricorso contro la decisione senza successo. Caso studio 4: DeEco 1/2
  • 48. ✓ Dal momento che la società cinese era a conoscenza di un solo brevetto di DeEco, ha progettato una macchina con una diversa funzione di attivazione, non violando quel brevetto; ma il partner cinese non conosceva i brevetti aggiuntivi. ✓ Inoltre, la Società cinese ha copiato componenti coperte da brevetto e violando in tal modo i brevetti aggiuntivi di DeEco. ✓ DeEco ha riscontrato, nel corso degli anni, problemi derivanti da strategie dilatorie: vari tentativi da parte all'autore della violazione di proporre appelli basati su eccezioni di competenza e giurisdizione, al fine di ritardare la decisione finale; impossibilità di inibire l'esposizione del macchinario da una mostra ✓ Fino a quando il caso non verrà deciso, l’autore della violazione potrà continuare le sue attività illecite, ma poi sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi a partire dal momento della prima attività illegittima. ✓ Anche se l’azienda cinese ha dichiarato di aver sostituito il dispositivo contestato (che viola il brevetto di DeEco), tuttavia DeEco sostiene che il nuovo dispositivo violi comunque i suoi brevetti. Caso studio 4: DeEco 2/2
  • 49. ✓ Un famoso fotografo viene a conoscenza del fatto che una serie di sue fotografie di moda erano state pubblicate su un sito web cinese, senza la sua autorizzazione. ✓ La pubblicazione su Internet delle fotografie protette da copyright, senza il preventivo consenso del fotografo, costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, il fotografo, scoperte le fotografie, ha inviato una comunicazione scritta in cinese al service provider, al fine di richiedere la rimozione delle immagini dal sito. ✓ L’autore ha inviato insieme alla comunicazione la prova della sua titolarità (una copia della rivista in cui sono state pubblicate le opere fotografiche con sotto il suo nome), le prove della violazione (certificazione della pagina del sito web effettuata da un notaio), prove riguardanti il materiale illecito sul sito (copia delle pagine e degli indirizzi URL specifici) e una dichiarazione della autenticità della comunicazione. ✓ La comunicazione conteneva la richiesta di ritiro dal sito del materiale e dei dati dell’utente che lo aveva pubblicato Caso studio 5: violazione di copyright online 1/2
  • 50. ✓ Il provider è tenuto a tenere un registro riguardante l’orario e il tempo di accesso, gli username utilizzati, gli indirizzi URL dell'utente che posta materiale sul suo sito (per 60 giorni) e, su richiesta, deve fornire tali informazioni al National Copyright Administration. ✓ Se non fossero state osservate da parte del provider le richieste fatte dal fotografo, quest’ultimo avrebbe potuto proporre un’azione legale davanti all’autorità amministrativa contro il provider inadempiente, che sarebbe stato condannato poiché ritenuto a conoscenza della violazione e rimasto inerme. ✓ Il provider ha prontamente rimosso il materiale protetto dal suo sito web ma non ha fornito i dati e le informazioni riguardanti l’utente, il quale a seguito della rimozione non ha proposto ricorso o contattato il service provider. ✓ Il fotografo, in questo caso, non ha richiesto nessun risarcimento danni. Caso studio 5: violazione di copyright online 2/2
  • 51. ✓ Nel 2009 in una fiera in Cina, l’azienda X, durante il monitoraggio degli stand delle aziende concorrenti, è venuta a conoscenza di una sospetta violazione del brevetto registrato da parte della società Y. ✓ L’azienda X ha quindi presentato una denuncia all’IPR Bureau della fiera. ✓ L’IPR Bureau, analizzando le prove raccolte dalla società X, ha riscontrato effettivamente la violazione del brevetto registrato ✓ In seguito ad un tentativo fallito di mediazione tra le parti, l’IPR Bureau ha ordinato alla Società Y di interrompere l’esposizione in fiera del macchinario che violava il brevetto della Società X ✓ L’azienda X, dopo la fiera, ha intentato una causa civile contro la società Y, fornendo le prove debitamente raccolte durante la fiera Caso studio 6: violazione di un brevetto in Cina
  • 52. ✓ Una società francese ha scoperto che alla Fiera di Guangzhou in Cina erano esposti prodotti che violavano il proprio brevetto, design e marchio. ✓ Dopo un’indagine sui prodotti sospetti, la società francese ha raccolto le prove relative alla contraffazione e ha presentato una denuncia all’Autorità della Fiera ✓ L’Autorità ha riscontrato la violazione dei diritti PI registrati di titolarità della società francese e ha quindi ordinato il sequestro dei prodotti contraffatti che si trovavano in dieci stand. ✓ Dopo la fiera, la Società francese ha iniziato un’azione legale nei confronti dei contraffattori e ha anche firmato diversi accordi con le controparti, con cui queste si sono impegnate a interrompere la violazione dei diritti di titolarità della società francese. ✓ Il giudice ha confermato il sequestro e ordinato alle contraffattrici di interrompere la produzione dei prodotti contraffatti. Caso studio 7: contraffazione di pentole a pressione in Cina
  • 53. ✓ Una PMI europea (azienda X) ha partecipato ad una fiera in Cina; durante la fiera, hanno notato che alcuni concorrenti cinesi esponevano prodotti molto simili ai loro. La società europea scopriva, quindi, che alcuni dei suoi brevetti erano stati violati. ✓ La società X ha presentato una denuncia all’IPR Bureau, fornendo tutti i dettagli: prove della violazione, certificato dei brevetti, ricevute del pagamento delle annualità dei brevetti, procura, copie autenticate dei documenti aziendali ... ✓ L’IPR Bureau ha ritenuto sufficienti le prove presentate dalla società X e ha di conseguenza informato i sospetti contraffattori della denuncia ricevuta, fornendo loro 24 ore di tempo per replicare. ✓ La replica dei sospetti contraffattori non è stata ritenuta sufficiente e gli organizzatori hanno rimosso i prodotti sospetti dallo stand in fiera. Caso studio 8: contraffazione di un brevetto in Cina
  • 54. Raccomandazioni per la tutela dei diritti PI in Cina • Proteggere i diritti PI prima di entrare sul mercato cinese • Svolgere le opportune ricerche di anteriorità, anche in relazione alla traduzione/traslitterazione del marchio in cinese • Verificare la proteggibilità intrinseca dei diritti PI • Proteggere la versione cinese (traslitterazione) del marchio in caratteri occidentali • Creare un archivio di tutti i materiali rilevanti, raccogliendo tutta la documentazione inerente all’utilizzo del diritto PI in Cina e i certificati originali • Monitorare il mercato e le attività dei concorrenti e svolgere investigazioni sui partner commerciali • Attivare un servizio di sorveglianza • Monitorare le Gazzette dei diritti PI e le azioni legali • Monitorare il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce) • Verificare l’adeguatezza dei contratti sottoscritti con partner cinesi rispetto alla legislazione cinese
  • 55.
  • 56. Core Services – What we offer WebsiteIP Content Helpline Training Webinars
  • 57. Free Information and Materials Available ▪ Library of publications: ▪ IP specific guides, incl. patents, trade marks ▪ Industry specific guides, incl. textiles, machinery, creative industries ▪ Business guides, incl. technology transfer ▪ Country Factsheets, incl. Mainland China, Hong Kong, Macao, Taiwan and the 10 South-East Asian countries ▪ Monthly Helpdesk Newsletters ▪ Article placement ▪ Topical blog posts ▪ E-learning modules ▪ Infographics
  • 58. Follow us on Social Media for latest: www.yourIPinsider.eu @iprchina China IPR SME Helpdesk
  • 59. “KNOW BEFORE YOU GO. WE ARE HERE TO HELP YOU GROW...” The China IPR SME Helpdesk provides free, confidential, business-focused advice to European Small and Medium Enterprises (SMEs) relating to IPR in China. For questions please refer to the expert on site, or write an e-mail to question@china-iprhelpdesk.eu and receive a written reply within 3 working days.