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Al Comune di Ladispoli
Piazza Falcone, 1
Area III – Settore 4 – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia-
Catasto- SIT
OSSERVAZIONE
ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica vigente
alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di Ladispoli n° 25 del
21luglio 2015, avente ad oggetto:”L.R. 22/97 – Programma integrato di
interventi perla riqualificazione urbanistica di un’area interna al perimetro
urbano in via delle Magnolie (ex Campo Sportivo) – Società Piazza Grande
S.r.l. - Adozione”
Il sottoscritto Antonio Pizzuti Piccoli in qualità di Portavoce del Movimento 5 Stelle di Ladispoli,
nell’espletamento delle proprie funzioni
OSSERVA PRELIMINARMENTE,
atteso che con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 21.07.2015 è stato adottato, ai sensi
dell’art.4, comma 1 e segg. della L.R. n° 22/1997 il Programma integrato d’intervento in variante al
P.R.G.,proposto dalla società Piazza Grande S.r.l., quanto segue:
Il Programma integrato d’intervento contrasta con l’art. 4, comma 3, lettera a) e d) della L.R.
22/1997
Il quartiere Campo Sportivo è un’area interna al perimetro urbano, ma non ha caratteristica di area
degradata, nè vi si riscontrano carenze di strutture e servizi, né fenomeni di congestionamento,
anzi proprio con l’inserimento del numero di abitanti previsti dal piano e dei servizi commerciali la
zona sarà congestionata gravemente (problemi di traffico, fognature ecc.).
Oggi nella pianificazione questi strumenti urbanistici possono essere la soluzione a molte delle
problematiche delle nostre periferie e non solo, soprattutto perché la compartecipazione dei privati
alleggerisce le amministrazione di una parte della spesa pubblica e incentivano l’imprenditorialità
privata, ma è prioritario il beneficio di carattere pubblico che deve essere sempre ampio e
solitamente superiore all’introito che il privato ne può derivare. Nella fattispecie siamo ben lontani
da una congruità poiché il privato (Piazza Grande S.r.l.), in riferimento ai valori del mercato
immobiliare (OMI) tra metri cubi residenziali e commerciali, viste le tavole del progetto
(zonizzazione), avrebbe un introito di circa € 17.000.000,00 (diciassette milioni) e poiché gli oneri
da pagare al comune così come le opere pubbliche da cedere non vanno conteggiate nello
1
scomputo perché previste per legge, ecco che il guadagno dell’imprenditore è eccessivo rispetto a
quello della collettività: l’ulteriore cementificazione prevista è dannosa per il quartiere e
vantaggiosa per il privato. Il Programma integrato è un progetto operativo complesso di interesse
pubblico e non certo di interesse di qualcuno.
Il Programma integrato d’intervento contrasta con l’art. 40 della L.R. 38/1999 (norma resa
applicabile dal combinato disposto fra artt. 65 co. 1 e 66 co. 2 della stessa L.R.) e contrasta anche
con la destinazione urbanistica della nuovavariante adottata con atto del C.C. n. 16/2010.
Il Comune di Ladispoli oltre ad essere dotato del PRG vigente, con deliberazione di C.C. n. 16 del
05/03/2010 ha adottato la Variante Generale allo stesso PRG con la verifica e la determinazione
degli standard urbanistici su tutto il territorio ed ora con il programma integrato adottato si va ad
incidere pesantemente sul dimensionamento dell’uno e dell’altra. Risulta che gli standard
urbanistici sono calcolati soltanto all’interno del perimetro del piano integrato senza considerare
che la Variante Generale del 2010 in adozione li aveva già determinati e che essendo ferma alle
fase delle “osservazioni” ancora da esaminare in Consiglio Comunale, non si è adeguata ai piani
sovracomunali quali il P.T.P.G ed il P.T.P.R. Per tale motivo l’ulteriore Programma in oggetto in
variante al PRG è inammissibile ai sensi dell'art. 40 della L.R. 38/1999. L’art. 40 al comma 1
prescrive infatti che gli strumenti attuativi "non possono comportare variante del PUCG" (idem per
PRG) perché disattende le direttive impartite dal piano di coordinamento provinciale (P.T.P.G. in
vigore dal 6 marzo 2010), nonchè le norme del PTPR adottato con le delibere 556 del 25/7/2007 e
1025 del 21 dicembre 2007.
Il Comune, non avendo ottemperato all'articolo 3 co. 8 delle N.A. del PTPG che prescrivono: "…gli
strumenti urbanistici dei comuni devono essere adeguati al PTPG...entro 2 anni dalla
pubblicazione sul BUR" (era facoltativo), aveva come alternativa la strada dell’approvazione del
PUCG entro 5 anni dalla data di approvazione del PTPG (6 marzo 2010). Il comune di Ladispoli
sta in piena confusione urbanistica perché tenta ed attua varianti a macchia di leopardo senza
criterio di pianificazione ed assetto del territorio, infischiandosene del termine dei 5 anni che non
solo le N.A. del PTPG hanno indicato a tutti i Comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, ma che anche
l’art. 65, comma 1 della l.r. 38/99 prescrive.
Nel Programma integrato d’intervento non risulta che siano stati individuati ed analizzati
preliminarmente i seguenti elementi.
• la capacità di carico del sistema viario afferente gli interventi proposti dal Piano,
tenendo conto della potenzialità attrattiva degli stessi, garantendo che i flussi derivanti
rientrino nei limiti di esercizio del sistema infrastrutturale, in modo tale da non apportare
ripercussioni sulla qualità dell’Aria;
• gli opportuni provvedimenti al fine di ottenere un corretto coordinamento della viabilità
interna con quella esterna al perimetro e le arterie viarie principali, con particolare
riferimento alle intersezioni, tenendo conto degli incrementi di flussi veicolari derivanti
dal Piano in oggetto e da quelli limitrofi;
• il quadro esigenziale funzionale alla localizzazione della media struttura di vendita
nell’ambito interessato in relazione anche al sistema/offerta attuale, nonché
all’interferenza di una porzione dello stesso con le componenti della REP;
• un piano economico finanziario degli interventi proposti in termini di costi benefici al fine
di valutare l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del Programma stesso;
• ai sensi della L.R. n. 6 del 27/05/2008, non sono stati attuati interventi volti al
miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE
2
relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
• le dotazioni di aree pertinenziali nella misura prevista dalla L.R. 33/1999;
• la classificazione acustica del territorio comunale e delle disposizioni dettate nelle
Norme di Attuazione del Piano per Risanamento della Qualità dell’Aria Regionale (DCR
n. 66 del 10/12/2009) e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) (DCR n. 42
del 27/09/2007), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurne gli impatti;
• le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico in attuazione dell’art. 5 delle
Norme di Attuazione del Piano per il risanamento della Qualità dell’Aria;
• l’idroesigenza derivante dall’attuazione del Piano, la possibilità di approvvigionamento
nonché verificata la possibilità di soddisfare i fabbisogni previsti con la rete
acquedottistica idropotabile;
• la capacità del depuratore comunale di trattare ulteriori reflui e la possibilità per
l’acquedotto di servire le nuove utenze previste. Gli scarichi idrici dovranno essere
collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore;
• La depurazione dovrà essere effettuata in modo tale da garantire un efficiente
abbattimento del fosforo e dell’azoto ai sensi degli artt. 15 e 21 delle Norme di
Attuazione del Piano di tutela delle Acque;
• I parcheggi dovranno prevedere una pavimentazione permeabile con una percentuale
non inferiore al 50% rispetto alle aree con quella destinazione funzionale;
• il parere della Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Concessioni demaniali ai sensi
dell’art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 l. 64/74) (parere regionale non ancora acquisito);
• le disposizioni dell’art. 24 della Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e le
disposizioni contenute nel documento tecnico, approvato con D.G.R. n. 219/2011, in
riferimento alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei
piazzali, ove vengono svolte attività, quali trasferimento materiali, carico e scarico merci
ecc.;
• le opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione, rispettando, in detta fase, le
disposizioni del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria inerenti la riduzione
delle emissioni polverose diffuse;
• la quantità minima di parcheggi privati pertinenziali nella misura stabilita dall’art. 19 lett.
g della L.R. 18.11.99 n. 33 e s.m.i.;
• gli standard di cui al DM 1444/68 con particolare riferimento alle aree destinate dal
piano vigente a zone di uso pubblico e ad interesse generale verde pubblico di cui
all’art. 4, ed il rispetto della dotazione minima di aree a standard relativa alle nuove
superfici commerciali previste di cui all’art. 5 comma 2.
Violazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 legge 20 luglio 2004,n 215.
Il Programma integrato d’intervento è stato adottato con l’approvazione di un politico della
maggioranza amministrativa in una situazione di conflitto di interessi in quanto direttamente
contiguo alla società proponente ovvero in una posizione di rilievo o d’influenza in seno
all’amministrazione comunale.
La legge prevede l’obbligo di astensione dell’amministratore in conflitto di interessi (art. 51 c.p.c. e,
ora, art. 6bis l. 241/90);
L’art. 1, comma 41 della legge 190 ha introdotto nella legge n. 241/1990 una nuova disposizione:
Art. 6-bis (Conflitto di interessi) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
3
potenziale.L’ufficio preposto all’istruttoria del Programma non ha segnalato niente nel merito.
Errata qualificazione tecnico-giuridica del sito
la variante come sopra adottata ha natura urbanistica in quanto finalizzata ad alienare un verde
pubblico attrezzato di superficie pari a circa 15.000 mq. costituente standard urbanistico e, come
tale, conteggiato nel dimensionamento del vigente Prg approvato con deliberazione regionale nel
1978.
La precitata area, di conseguenza, non è sottoposta a vincolo espropriativo di durata
quinquennale ma giuridicamente qualificata come sottoposta a vincolo conformativo non
sottoposto a decadenza, come ampiamente argomentato dalla stessa Magistratura amministrativa
(ad es. Tar Molise 13 marzo 2015 n. 106; Cons. di Stato : 6 ottobre 2014 n. 4976 e 14 ottobre
2014 n.5074 )
L’area in interesse risulta donata al comune di Cerveteri, comprendente fino ad inizio 1970 l’allora
frazione di Ladispoli, dalla famiglia Marescotti affinchè fosse destinata permanentemente a verde
attrezzato per lo sport e come tale, infatti, l’area fu trasformata e da allora, per oltre 40 anni, con
continuità e coerenza utilizzata.
La deliberazione in osservazione, unitamente a tutti i suoi allegati, ha omesso di indicare che la
Tav. 3 del vigente Prg (scala 1:2000) individua il sito con apposita simbologia indicante :
attrezzature sportive esistenti da mantenere ; consegue che, come già rammentato, non si è
in presenza di un’area con impresso un vincolo espropriativo decaduto, né di un’area bianca come
ivi sostenuto.
Acquisizione per usucapione al patrimonio indisponibile comunale
L’utilizzo ultraquarantennale pubblico della detta area qualificata e conteggiata, ai fini del
dimensionamento abitativo del vigente Prg, come standard urbanistico, in carenza di atti
riguardanti l’indicata donazione al Comune da parte della famiglia Marescotti concretizza, ope
legis, il suo avvenuto trasferimento in capo all’Ente per Usucapione, nei termini della procedura
già posta in essere dallo stesso Comune per quanto riguarda l’intera sede stradale, marciapiedi
compresi, di tutto il centro urbano di Ladispoli. Tuttora non accatastati.
T.A.R. Puglia sentenza 1392/2010 : “Con riferimento agli impianti sportivi comunali, la
giurisprudenza ha ritenuto (per tutte: Cass., sez. un., 29 novembre 1994, n. 10199) che questi
ultimi rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del comune, precisamente tra quelli destinati
a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività alle
discipline sportive, e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un
uso ben determinato.”, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 987/2013 : ” L’appartenenza al
patrimonio pubblico delle opere di urbanizzazione e delle aree su cui esse insistono, secondo lo
schema di cui all'art. 826, comma 3, del codice civile, ossia del regime del patrimonio indisponibile
destinato a pubblico servizio, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza (cfr., ex
multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 maggio 2011, n. 606; conformi T.A.R. Puglia Bari,
Sez. II, 1 luglio 2010, n. 2815; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187 e Sez. II, 21
agosto 2009, n. 1464; TAR Venezia, sentenza n. 1373/2004; Consiglio Stato, Sez. V, 15 marzo
2001, n. 1514). Costituisce infatti ius receptum che le opere di urbanizzazione, una volta ricondotte
al regime del patrimonio indisponibile, godono del sistema di protezione di cui all'art. 828, comma
2, del codice civile, secondo cui "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che
ne impedisce l'alienazione e l'usucapione da parte dei privati (cfr., ex multis, Cassazione
civile, Sez. II, 15 febbraio 2010 , n. 3465).”
Ne deriva, appare possa senz’altro affermarsi che la procedura posta in essere dal privato per
4
ottenere dal Tribunale di Civitavecchia una sentenza di riconoscimento della proprietà per
usucapione dell’area del campo sportivo in questione, manifesti elementi intrinsecamente
suscettivi di più ampio accertamento. Peraltro, analoga vicenda risulta agli atti tra le osservazioni
presentate nei confronti della variante generale al Prg del 2010; in quella occasione l’usucapione
era stato fatto valere da un soggetto privato su alcune vie e piazze site nelle sottozone C1 e C2
della precitata variante.
Variante redatta in contrasto con le norme della legge urbanistica
La variante in osservazione non risulta sottoposta alla procedura prevista dall’ultimo comma
dell’art. 10 della vigente legge urbanistica (n.1150/1942 e s.m.i.) che così recita : “ la variante del
piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l’approvazione del piano
originario.” ; la stessa L.U. prevede, con l’art. 9, che gli strumenti urbanistici adottati in variante
devono essere pubblicati per complessivi 60 giorni al fine di consentire a chiunque di conoscerne i
contenuti ed eventualmente attivare procedure di osservazioni e/o opposizione.
La variante in questione risulta viceversa incardinata nella legge n. 179/1992 titolata : “Norme per
l’edilizia residenziale pubblica.” segnatamente all’art. 16 (Programmi Integrati di Intervento), e
nella legge regionale n. 22/1997 titolata : “Norme in materia di programmi integrati di intervento per
la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione.” il cui art. 1 così
dispone : “ la presente legge disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 16, commi 1 e 2
della legge 179/1992 la formazione e la realizzazione di programmi integrati di intervento …… “. I
precitati commi 1 e 2 riguardano interventi strettamente connessi con l’edilizia residenziale
pubblica e non a caso con il comma 9 è previsto : “ Il contributo dello Stato alla realizzazione dei
programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2 “
Ciò stante in ragione della comprensibile urgenza sottesa alla realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica può trovare motivazione il disposto di cui all’art. 6 della legge n. 167/1962
titolata : “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare “ che
con il terzo comma dispone : “entro 20 giorni dalla data di inserzione del F.A.L (ora BUR) gli
interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni.”. Utilizzato nel disposto
adottivo della variante in osservazione.
Non appare però, ad onor del vero, che la variante in osservazione preveda interventi di edilizia
residenziale pubblica e tuttavia viene pubblicata sul BUR Lazio per soli 20 giorni, a partire dall’11
agosto 2015.
La Vas è obbligatoria e deve essere redatta contestualmente alla redazione della variante
urbanistica
Tra gli allegati alla variante in osservazione emerge, per importanza, il “ Rapporto Ambientale
Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica” redatto dallo
stesso progettista della detta variante, a pag. 58 le conclusioni : Esclusione del Piano dalla
procedura di VAS. Si ritiene che il Piano analizzato e valutato nei suoi potenziali effetti
sull’ambiente, in considerazione della sua posizione interna ad ambiti urbanizzati, già sede di
opere edilizie vetuste e di prossima dismissione comporti un complessivo miglioramento
ambientale al contesto in cui si colloca; pertanto si ritiene che il Piano non sia da assoggettare alla
procedura completa di valutazione ambientale strategica, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del
D.lgs. n. 152/2996, anche in considerazione dei pareri già acquisiti e delle relative prescrizioni.”
Apparendo l’indicata affermazione conclusiva del Rapporto Ambientale quanto meno azzardata e
5
per nulla convincente si richiama, a seguire, una pertinente delucidazione fornita recentemente dal
Consiglio di Stato. Alla domanda : Quali sono i presupposti che rendono necessaria la
verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del dlgs. 152/2006 (Codice ambiente)
e allegato IV ? risponde il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 975/2015.
Le finalità di VAS e VIA. Palazzo Spada ricorda che la valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS), e la valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4 comma 3
codice ambiente). Più in particolare: a) la valutazione ambientale di piani e programmi ha la
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione
delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da guidare
l’amministrazione nell’effettuazione nelle scelte discrezionali, tipiche, per l’appunto, dei piani e dei
programmi; b) la valutazione di singoli progetti avviene invece sulla base della progettazione
preliminare ed ha l’obiettivo di verificare l’impatto sull’ambiente dell’opera progettata. In
sintesi, la VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è
obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione
dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato
dall’amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica
dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da
valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto
non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele.
Dello stesso tenore la recente sentenza del Tar Lombardia n.576/2015 riportata in stralcio :
“ La finalità della Valutazione Ambientale Strategica,– come affermato da consolidato orientamento
giurisprudenziale – è quella di “ .. garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e
programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da
anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità
ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole
realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa,
mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli
insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di
utilizzazione del territorio” (così Cons. Stato, n. 2446 del 2013, cit.).
D’altra parte, con riferimento alla VIA, ma con argomentazioni da ritenere mutuabili in tema di VAS,
si è rilevato che “La giurisprudenza ha ripetutamente affermato (Cons. St., sez. V, 31 maggio
2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 5 luglio 2010, n. 4246;
VI, 17 maggio 2006, n. 2851) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle
sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera
verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una
complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto
rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla
stessa c.d. opzione – zero ...” (così Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre, 2014, n. 4928). Se tali principi
operano in materia di VIA – ossia con riferimento a una procedura che si riferisce a singoli
interventi – essi sono a fortiori predicabili con riguardo alla VAS, che per sua stessa natura si
colloca nel momento, anteriore, in cui l’amministrazione è chiamata a compiere le scelte
strategiche in tema di assetto del territorio, valutando comparativamente i costi e i benefici
delle diverse alternative pianificatorie.
Ne deriva che una valutazione che si limiti a riscontrare la compatibilità ambientale dei singoli
ambiti di trasformazione e gli effetti migliorativi che si reputano attribuibili a ciascuna delle
6
trasformazioni previste, individualmente considerate, senza valutare effettivamente il “costo”
ambientale delle stesse in termini di esaurimento delle disponibilità di suolo agricolo nel territorio
comunale, e senza ponderare effettivamente le alternative praticabili, appare per ciò solo carente. “
VAS obbligatoria anche per aree di modesta ampiezza
Si afferma, altresì, a pag. 12 della medesima relazione che : “ la VAS è obbligatoria per aree
superiori a 40 ettari (400.000 mq.), ne deriva di necessità che ciò che è dimensionalmente
inferiore rientri nel concetto di piccola area locale.” . In totale conflitto con la recente sentenza
del Tar Puglia n.623/2015 che, in sintesi, così recita : “ In presenza di piani aventi ad oggetto uno
dei settori di cui al comma 2, art. 6 del d. lgs. 152/2006 (tra cui il risanamento dell’aria) la VAS è
sempre necessaria (senza che l’amministrazione debba operare alcuna valutazione di significativo
impatto sull’ambiente del piano, perché tale valutazione è già stata fatta a monte dal legislatore),
con l’unica eccezione per i piani che apportano modifiche “minori” di piani già esistenti, ovvero
hanno ad oggetto “l'uso di piccole aree a livello locale”, perché in queste ultime ipotesi l’autorità
competente, se verifica che il piano, oltre ad essere meramente modificativo di un piano
preesistente o ad avere ad oggetto piccole aree, è anche inidoneo a impattare significativamente
sull’ambiente, può eccezionalmente escluderlo dalla VAS. Dai principi appena esposti si evince
che la ratio di tale norma, con riguardo ai piani di cui al comma 2 (quali quelli sulla qualità dell’aria),
è quella di escludere da VAS i soli piani incidenti in modo assolutamente marginale sull’ambiente
(quelli modificativi di piani preesistenti ovvero relativi ad aree molto ridotte del territorio e
purché inidonei ad avere impatti significativi sull’ambiente), in quanto solo per essi il
legislatore ha ritenuto eccezionalmente superfluo lo studio approfondito che risulta insito nella
procedura di VAS.”
Per quanto riguarda la previa valutazione ambientale conseguente alla programmata
realizzazione di centri commerciali la Corte Costituzionale si è espressa nei termini che seguono :
Con sentenza n. 251, depositata il 28 ottobre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012 n. 50
nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale) per i centri commerciali di medie dimensioni. Secondo il Ministero la norma
regionale sarebbe in contrasto con la normativa statale in materia ambientale ed in particolare con
l'Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede la verifica di
assoggettabilità ambientale per la costruzione di tutti i "centri commerciali".Ciò posto, considerato
che la disciplina della VIA rientra nella materia di esclusiva competenza statale della "tutela
dell'ambiente" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, la Corte sancisce
l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale veneta, che si discosta da quanto
previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), per violazione
della disposizione costituzionale in tema di riparto della competenza legislativa, nella parte in cui
esclude di fatto i centri commerciali di medie dimensioni a verifica di assoggettabilità a VIA.
Sintesi conclusiva
Tutto quanto precede deve essere valutato in ragione dei contenuti tecnico-dimensionali della
variante in osservazione che, in estrema sintesi, si sostanziano nella trasformazione di un verde
pubblico destinato ed utilizzato dalla intera collettività per oltre quarant’anni come campo sportivo
7
di complessiva superficie pari a mq.14.648, in un sito privatizzato con destinazione mista
direzionale, commerciale, residenziale per una complessiva superficie territoriale pari a mq.
10.771. La superficie residua è destinata a piazza pubblica, la volumetria fuori terra pari a mc.
25.000.
La presente Osservazione è qualificata Preliminare per l’impossibilità pratica di poter procedere ad
una più puntuale disamina della variante n. 25/2015. Il tempo della pubblicazione ridotto
complessivamente a soli venti giorni con iniziativa che l’Osservante Movimento 5 Stelle ha
motivatamente ritenuto contro legge, impone una ulteriore verifica dei contenuti degli atti depositati
presso codesta medesima Area in indirizzo. L’integrazione sarà depositata nelle sedi competenti
tutto ciò premesso,
stante le motivazioni che precedono, ampiamente documentate e argomentate,
dimostranti la complessiva irregolarità tecnico-giuridica della Variante Osservata
chiede
all’Amministrazione comunale di Ladispoli di procedere, nel primario interesse della intera
comunità ladispolana, alla revoca in autotutela della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25/2015
Ladispoli, lì 30 agosto 2015
Per il Movimento 5 Stelle di Ladispoli
Agr. Dott. Nat. Antonio Pizzuti Piccoli
8

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  • 1. Al Comune di Ladispoli Piazza Falcone, 1 Area III – Settore 4 – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia- Catasto- SIT OSSERVAZIONE ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica vigente alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di Ladispoli n° 25 del 21luglio 2015, avente ad oggetto:”L.R. 22/97 – Programma integrato di interventi perla riqualificazione urbanistica di un’area interna al perimetro urbano in via delle Magnolie (ex Campo Sportivo) – Società Piazza Grande S.r.l. - Adozione” Il sottoscritto Antonio Pizzuti Piccoli in qualità di Portavoce del Movimento 5 Stelle di Ladispoli, nell’espletamento delle proprie funzioni OSSERVA PRELIMINARMENTE, atteso che con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 21.07.2015 è stato adottato, ai sensi dell’art.4, comma 1 e segg. della L.R. n° 22/1997 il Programma integrato d’intervento in variante al P.R.G.,proposto dalla società Piazza Grande S.r.l., quanto segue: Il Programma integrato d’intervento contrasta con l’art. 4, comma 3, lettera a) e d) della L.R. 22/1997 Il quartiere Campo Sportivo è un’area interna al perimetro urbano, ma non ha caratteristica di area degradata, nè vi si riscontrano carenze di strutture e servizi, né fenomeni di congestionamento, anzi proprio con l’inserimento del numero di abitanti previsti dal piano e dei servizi commerciali la zona sarà congestionata gravemente (problemi di traffico, fognature ecc.). Oggi nella pianificazione questi strumenti urbanistici possono essere la soluzione a molte delle problematiche delle nostre periferie e non solo, soprattutto perché la compartecipazione dei privati alleggerisce le amministrazione di una parte della spesa pubblica e incentivano l’imprenditorialità privata, ma è prioritario il beneficio di carattere pubblico che deve essere sempre ampio e solitamente superiore all’introito che il privato ne può derivare. Nella fattispecie siamo ben lontani da una congruità poiché il privato (Piazza Grande S.r.l.), in riferimento ai valori del mercato immobiliare (OMI) tra metri cubi residenziali e commerciali, viste le tavole del progetto (zonizzazione), avrebbe un introito di circa € 17.000.000,00 (diciassette milioni) e poiché gli oneri da pagare al comune così come le opere pubbliche da cedere non vanno conteggiate nello 1
  • 2. scomputo perché previste per legge, ecco che il guadagno dell’imprenditore è eccessivo rispetto a quello della collettività: l’ulteriore cementificazione prevista è dannosa per il quartiere e vantaggiosa per il privato. Il Programma integrato è un progetto operativo complesso di interesse pubblico e non certo di interesse di qualcuno. Il Programma integrato d’intervento contrasta con l’art. 40 della L.R. 38/1999 (norma resa applicabile dal combinato disposto fra artt. 65 co. 1 e 66 co. 2 della stessa L.R.) e contrasta anche con la destinazione urbanistica della nuovavariante adottata con atto del C.C. n. 16/2010. Il Comune di Ladispoli oltre ad essere dotato del PRG vigente, con deliberazione di C.C. n. 16 del 05/03/2010 ha adottato la Variante Generale allo stesso PRG con la verifica e la determinazione degli standard urbanistici su tutto il territorio ed ora con il programma integrato adottato si va ad incidere pesantemente sul dimensionamento dell’uno e dell’altra. Risulta che gli standard urbanistici sono calcolati soltanto all’interno del perimetro del piano integrato senza considerare che la Variante Generale del 2010 in adozione li aveva già determinati e che essendo ferma alle fase delle “osservazioni” ancora da esaminare in Consiglio Comunale, non si è adeguata ai piani sovracomunali quali il P.T.P.G ed il P.T.P.R. Per tale motivo l’ulteriore Programma in oggetto in variante al PRG è inammissibile ai sensi dell'art. 40 della L.R. 38/1999. L’art. 40 al comma 1 prescrive infatti che gli strumenti attuativi "non possono comportare variante del PUCG" (idem per PRG) perché disattende le direttive impartite dal piano di coordinamento provinciale (P.T.P.G. in vigore dal 6 marzo 2010), nonchè le norme del PTPR adottato con le delibere 556 del 25/7/2007 e 1025 del 21 dicembre 2007. Il Comune, non avendo ottemperato all'articolo 3 co. 8 delle N.A. del PTPG che prescrivono: "…gli strumenti urbanistici dei comuni devono essere adeguati al PTPG...entro 2 anni dalla pubblicazione sul BUR" (era facoltativo), aveva come alternativa la strada dell’approvazione del PUCG entro 5 anni dalla data di approvazione del PTPG (6 marzo 2010). Il comune di Ladispoli sta in piena confusione urbanistica perché tenta ed attua varianti a macchia di leopardo senza criterio di pianificazione ed assetto del territorio, infischiandosene del termine dei 5 anni che non solo le N.A. del PTPG hanno indicato a tutti i Comuni al di sotto dei 50.000 abitanti, ma che anche l’art. 65, comma 1 della l.r. 38/99 prescrive. Nel Programma integrato d’intervento non risulta che siano stati individuati ed analizzati preliminarmente i seguenti elementi. • la capacità di carico del sistema viario afferente gli interventi proposti dal Piano, tenendo conto della potenzialità attrattiva degli stessi, garantendo che i flussi derivanti rientrino nei limiti di esercizio del sistema infrastrutturale, in modo tale da non apportare ripercussioni sulla qualità dell’Aria; • gli opportuni provvedimenti al fine di ottenere un corretto coordinamento della viabilità interna con quella esterna al perimetro e le arterie viarie principali, con particolare riferimento alle intersezioni, tenendo conto degli incrementi di flussi veicolari derivanti dal Piano in oggetto e da quelli limitrofi; • il quadro esigenziale funzionale alla localizzazione della media struttura di vendita nell’ambito interessato in relazione anche al sistema/offerta attuale, nonché all’interferenza di una porzione dello stesso con le componenti della REP; • un piano economico finanziario degli interventi proposti in termini di costi benefici al fine di valutare l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione del Programma stesso; • ai sensi della L.R. n. 6 del 27/05/2008, non sono stati attuati interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE 2
  • 3. relativa al rendimento energetico nell’edilizia); • le dotazioni di aree pertinenziali nella misura prevista dalla L.R. 33/1999; • la classificazione acustica del territorio comunale e delle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione del Piano per Risanamento della Qualità dell’Aria Regionale (DCR n. 66 del 10/12/2009) e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) (DCR n. 42 del 27/09/2007), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurne gli impatti; • le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico in attuazione dell’art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano per il risanamento della Qualità dell’Aria; • l’idroesigenza derivante dall’attuazione del Piano, la possibilità di approvvigionamento nonché verificata la possibilità di soddisfare i fabbisogni previsti con la rete acquedottistica idropotabile; • la capacità del depuratore comunale di trattare ulteriori reflui e la possibilità per l’acquedotto di servire le nuove utenze previste. Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore; • La depurazione dovrà essere effettuata in modo tale da garantire un efficiente abbattimento del fosforo e dell’azoto ai sensi degli artt. 15 e 21 delle Norme di Attuazione del Piano di tutela delle Acque; • I parcheggi dovranno prevedere una pavimentazione permeabile con una percentuale non inferiore al 50% rispetto alle aree con quella destinazione funzionale; • il parere della Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Concessioni demaniali ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01 (ex art. 13 l. 64/74) (parere regionale non ancora acquisito); • le disposizioni dell’art. 24 della Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e le disposizioni contenute nel documento tecnico, approvato con D.G.R. n. 219/2011, in riferimento alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali, ove vengono svolte attività, quali trasferimento materiali, carico e scarico merci ecc.; • le opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione, rispettando, in detta fase, le disposizioni del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria inerenti la riduzione delle emissioni polverose diffuse; • la quantità minima di parcheggi privati pertinenziali nella misura stabilita dall’art. 19 lett. g della L.R. 18.11.99 n. 33 e s.m.i.; • gli standard di cui al DM 1444/68 con particolare riferimento alle aree destinate dal piano vigente a zone di uso pubblico e ad interesse generale verde pubblico di cui all’art. 4, ed il rispetto della dotazione minima di aree a standard relativa alle nuove superfici commerciali previste di cui all’art. 5 comma 2. Violazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 legge 20 luglio 2004,n 215. Il Programma integrato d’intervento è stato adottato con l’approvazione di un politico della maggioranza amministrativa in una situazione di conflitto di interessi in quanto direttamente contiguo alla società proponente ovvero in una posizione di rilievo o d’influenza in seno all’amministrazione comunale. La legge prevede l’obbligo di astensione dell’amministratore in conflitto di interessi (art. 51 c.p.c. e, ora, art. 6bis l. 241/90); L’art. 1, comma 41 della legge 190 ha introdotto nella legge n. 241/1990 una nuova disposizione: Art. 6-bis (Conflitto di interessi) Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 3
  • 4. potenziale.L’ufficio preposto all’istruttoria del Programma non ha segnalato niente nel merito. Errata qualificazione tecnico-giuridica del sito la variante come sopra adottata ha natura urbanistica in quanto finalizzata ad alienare un verde pubblico attrezzato di superficie pari a circa 15.000 mq. costituente standard urbanistico e, come tale, conteggiato nel dimensionamento del vigente Prg approvato con deliberazione regionale nel 1978. La precitata area, di conseguenza, non è sottoposta a vincolo espropriativo di durata quinquennale ma giuridicamente qualificata come sottoposta a vincolo conformativo non sottoposto a decadenza, come ampiamente argomentato dalla stessa Magistratura amministrativa (ad es. Tar Molise 13 marzo 2015 n. 106; Cons. di Stato : 6 ottobre 2014 n. 4976 e 14 ottobre 2014 n.5074 ) L’area in interesse risulta donata al comune di Cerveteri, comprendente fino ad inizio 1970 l’allora frazione di Ladispoli, dalla famiglia Marescotti affinchè fosse destinata permanentemente a verde attrezzato per lo sport e come tale, infatti, l’area fu trasformata e da allora, per oltre 40 anni, con continuità e coerenza utilizzata. La deliberazione in osservazione, unitamente a tutti i suoi allegati, ha omesso di indicare che la Tav. 3 del vigente Prg (scala 1:2000) individua il sito con apposita simbologia indicante : attrezzature sportive esistenti da mantenere ; consegue che, come già rammentato, non si è in presenza di un’area con impresso un vincolo espropriativo decaduto, né di un’area bianca come ivi sostenuto. Acquisizione per usucapione al patrimonio indisponibile comunale L’utilizzo ultraquarantennale pubblico della detta area qualificata e conteggiata, ai fini del dimensionamento abitativo del vigente Prg, come standard urbanistico, in carenza di atti riguardanti l’indicata donazione al Comune da parte della famiglia Marescotti concretizza, ope legis, il suo avvenuto trasferimento in capo all’Ente per Usucapione, nei termini della procedura già posta in essere dallo stesso Comune per quanto riguarda l’intera sede stradale, marciapiedi compresi, di tutto il centro urbano di Ladispoli. Tuttora non accatastati. T.A.R. Puglia sentenza 1392/2010 : “Con riferimento agli impianti sportivi comunali, la giurisprudenza ha ritenuto (per tutte: Cass., sez. un., 29 novembre 1994, n. 10199) che questi ultimi rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile del comune, precisamente tra quelli destinati a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l'interesse proprio dell'intera collettività alle discipline sportive, e possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati, perché ne facciano un uso ben determinato.”, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 987/2013 : ” L’appartenenza al patrimonio pubblico delle opere di urbanizzazione e delle aree su cui esse insistono, secondo lo schema di cui all'art. 826, comma 3, del codice civile, ossia del regime del patrimonio indisponibile destinato a pubblico servizio, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 maggio 2011, n. 606; conformi T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 1 luglio 2010, n. 2815; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187 e Sez. II, 21 agosto 2009, n. 1464; TAR Venezia, sentenza n. 1373/2004; Consiglio Stato, Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1514). Costituisce infatti ius receptum che le opere di urbanizzazione, una volta ricondotte al regime del patrimonio indisponibile, godono del sistema di protezione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile, secondo cui "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che ne impedisce l'alienazione e l'usucapione da parte dei privati (cfr., ex multis, Cassazione civile, Sez. II, 15 febbraio 2010 , n. 3465).” Ne deriva, appare possa senz’altro affermarsi che la procedura posta in essere dal privato per 4
  • 5. ottenere dal Tribunale di Civitavecchia una sentenza di riconoscimento della proprietà per usucapione dell’area del campo sportivo in questione, manifesti elementi intrinsecamente suscettivi di più ampio accertamento. Peraltro, analoga vicenda risulta agli atti tra le osservazioni presentate nei confronti della variante generale al Prg del 2010; in quella occasione l’usucapione era stato fatto valere da un soggetto privato su alcune vie e piazze site nelle sottozone C1 e C2 della precitata variante. Variante redatta in contrasto con le norme della legge urbanistica La variante in osservazione non risulta sottoposta alla procedura prevista dall’ultimo comma dell’art. 10 della vigente legge urbanistica (n.1150/1942 e s.m.i.) che così recita : “ la variante del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l’approvazione del piano originario.” ; la stessa L.U. prevede, con l’art. 9, che gli strumenti urbanistici adottati in variante devono essere pubblicati per complessivi 60 giorni al fine di consentire a chiunque di conoscerne i contenuti ed eventualmente attivare procedure di osservazioni e/o opposizione. La variante in questione risulta viceversa incardinata nella legge n. 179/1992 titolata : “Norme per l’edilizia residenziale pubblica.” segnatamente all’art. 16 (Programmi Integrati di Intervento), e nella legge regionale n. 22/1997 titolata : “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione.” il cui art. 1 così dispone : “ la presente legge disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 16, commi 1 e 2 della legge 179/1992 la formazione e la realizzazione di programmi integrati di intervento …… “. I precitati commi 1 e 2 riguardano interventi strettamente connessi con l’edilizia residenziale pubblica e non a caso con il comma 9 è previsto : “ Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2 “ Ciò stante in ragione della comprensibile urgenza sottesa alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica può trovare motivazione il disposto di cui all’art. 6 della legge n. 167/1962 titolata : “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare “ che con il terzo comma dispone : “entro 20 giorni dalla data di inserzione del F.A.L (ora BUR) gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni.”. Utilizzato nel disposto adottivo della variante in osservazione. Non appare però, ad onor del vero, che la variante in osservazione preveda interventi di edilizia residenziale pubblica e tuttavia viene pubblicata sul BUR Lazio per soli 20 giorni, a partire dall’11 agosto 2015. La Vas è obbligatoria e deve essere redatta contestualmente alla redazione della variante urbanistica Tra gli allegati alla variante in osservazione emerge, per importanza, il “ Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica” redatto dallo stesso progettista della detta variante, a pag. 58 le conclusioni : Esclusione del Piano dalla procedura di VAS. Si ritiene che il Piano analizzato e valutato nei suoi potenziali effetti sull’ambiente, in considerazione della sua posizione interna ad ambiti urbanizzati, già sede di opere edilizie vetuste e di prossima dismissione comporti un complessivo miglioramento ambientale al contesto in cui si colloca; pertanto si ritiene che il Piano non sia da assoggettare alla procedura completa di valutazione ambientale strategica, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.lgs. n. 152/2996, anche in considerazione dei pareri già acquisiti e delle relative prescrizioni.” Apparendo l’indicata affermazione conclusiva del Rapporto Ambientale quanto meno azzardata e 5
  • 6. per nulla convincente si richiama, a seguire, una pertinente delucidazione fornita recentemente dal Consiglio di Stato. Alla domanda : Quali sono i presupposti che rendono necessaria la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del dlgs. 152/2006 (Codice ambiente) e allegato IV ? risponde il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 975/2015. Le finalità di VAS e VIA. Palazzo Spada ricorda che la valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), e la valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4 comma 3 codice ambiente). Più in particolare: a) la valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da guidare l’amministrazione nell’effettuazione nelle scelte discrezionali, tipiche, per l’appunto, dei piani e dei programmi; b) la valutazione di singoli progetti avviene invece sulla base della progettazione preliminare ed ha l’obiettivo di verificare l’impatto sull’ambiente dell’opera progettata. In sintesi, la VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall’amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele. Dello stesso tenore la recente sentenza del Tar Lombardia n.576/2015 riportata in stralcio : “ La finalità della Valutazione Ambientale Strategica,– come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale – è quella di “ .. garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio” (così Cons. Stato, n. 2446 del 2013, cit.). D’altra parte, con riferimento alla VIA, ma con argomentazioni da ritenere mutuabili in tema di VAS, si è rilevato che “La giurisprudenza ha ripetutamente affermato (Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 5 luglio 2010, n. 4246; VI, 17 maggio 2006, n. 2851) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero ...” (così Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre, 2014, n. 4928). Se tali principi operano in materia di VIA – ossia con riferimento a una procedura che si riferisce a singoli interventi – essi sono a fortiori predicabili con riguardo alla VAS, che per sua stessa natura si colloca nel momento, anteriore, in cui l’amministrazione è chiamata a compiere le scelte strategiche in tema di assetto del territorio, valutando comparativamente i costi e i benefici delle diverse alternative pianificatorie. Ne deriva che una valutazione che si limiti a riscontrare la compatibilità ambientale dei singoli ambiti di trasformazione e gli effetti migliorativi che si reputano attribuibili a ciascuna delle 6
  • 7. trasformazioni previste, individualmente considerate, senza valutare effettivamente il “costo” ambientale delle stesse in termini di esaurimento delle disponibilità di suolo agricolo nel territorio comunale, e senza ponderare effettivamente le alternative praticabili, appare per ciò solo carente. “ VAS obbligatoria anche per aree di modesta ampiezza Si afferma, altresì, a pag. 12 della medesima relazione che : “ la VAS è obbligatoria per aree superiori a 40 ettari (400.000 mq.), ne deriva di necessità che ciò che è dimensionalmente inferiore rientri nel concetto di piccola area locale.” . In totale conflitto con la recente sentenza del Tar Puglia n.623/2015 che, in sintesi, così recita : “ In presenza di piani aventi ad oggetto uno dei settori di cui al comma 2, art. 6 del d. lgs. 152/2006 (tra cui il risanamento dell’aria) la VAS è sempre necessaria (senza che l’amministrazione debba operare alcuna valutazione di significativo impatto sull’ambiente del piano, perché tale valutazione è già stata fatta a monte dal legislatore), con l’unica eccezione per i piani che apportano modifiche “minori” di piani già esistenti, ovvero hanno ad oggetto “l'uso di piccole aree a livello locale”, perché in queste ultime ipotesi l’autorità competente, se verifica che il piano, oltre ad essere meramente modificativo di un piano preesistente o ad avere ad oggetto piccole aree, è anche inidoneo a impattare significativamente sull’ambiente, può eccezionalmente escluderlo dalla VAS. Dai principi appena esposti si evince che la ratio di tale norma, con riguardo ai piani di cui al comma 2 (quali quelli sulla qualità dell’aria), è quella di escludere da VAS i soli piani incidenti in modo assolutamente marginale sull’ambiente (quelli modificativi di piani preesistenti ovvero relativi ad aree molto ridotte del territorio e purché inidonei ad avere impatti significativi sull’ambiente), in quanto solo per essi il legislatore ha ritenuto eccezionalmente superfluo lo studio approfondito che risulta insito nella procedura di VAS.” Per quanto riguarda la previa valutazione ambientale conseguente alla programmata realizzazione di centri commerciali la Corte Costituzionale si è espressa nei termini che seguono : Con sentenza n. 251, depositata il 28 ottobre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della Legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012 n. 50 nella parte in cui non prevede la verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per i centri commerciali di medie dimensioni. Secondo il Ministero la norma regionale sarebbe in contrasto con la normativa statale in materia ambientale ed in particolare con l'Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede la verifica di assoggettabilità ambientale per la costruzione di tutti i "centri commerciali".Ciò posto, considerato che la disciplina della VIA rientra nella materia di esclusiva competenza statale della "tutela dell'ambiente" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, la Corte sancisce l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale veneta, che si discosta da quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, Allegato IV alla Parte II, punto 7, lettera b), per violazione della disposizione costituzionale in tema di riparto della competenza legislativa, nella parte in cui esclude di fatto i centri commerciali di medie dimensioni a verifica di assoggettabilità a VIA. Sintesi conclusiva Tutto quanto precede deve essere valutato in ragione dei contenuti tecnico-dimensionali della variante in osservazione che, in estrema sintesi, si sostanziano nella trasformazione di un verde pubblico destinato ed utilizzato dalla intera collettività per oltre quarant’anni come campo sportivo 7
  • 8. di complessiva superficie pari a mq.14.648, in un sito privatizzato con destinazione mista direzionale, commerciale, residenziale per una complessiva superficie territoriale pari a mq. 10.771. La superficie residua è destinata a piazza pubblica, la volumetria fuori terra pari a mc. 25.000. La presente Osservazione è qualificata Preliminare per l’impossibilità pratica di poter procedere ad una più puntuale disamina della variante n. 25/2015. Il tempo della pubblicazione ridotto complessivamente a soli venti giorni con iniziativa che l’Osservante Movimento 5 Stelle ha motivatamente ritenuto contro legge, impone una ulteriore verifica dei contenuti degli atti depositati presso codesta medesima Area in indirizzo. L’integrazione sarà depositata nelle sedi competenti tutto ciò premesso, stante le motivazioni che precedono, ampiamente documentate e argomentate, dimostranti la complessiva irregolarità tecnico-giuridica della Variante Osservata chiede all’Amministrazione comunale di Ladispoli di procedere, nel primario interesse della intera comunità ladispolana, alla revoca in autotutela della deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2015 Ladispoli, lì 30 agosto 2015 Per il Movimento 5 Stelle di Ladispoli Agr. Dott. Nat. Antonio Pizzuti Piccoli 8