Slides del corso di formazione per giornalisti dal titolo "L'informazione informatizzata: teoria e tecnica della comunicazione digitale. Le sbarre dietro la rete. Diritto e Internet " tenuto dall'avv. Deborah Bianchi lunedì 15 febbraio a Hard Rock Cafè diFirenze
2. “L’informazione informatizzata:
diritto e internet, responsabilità legali e rischi impliciti
nella gestione di basi dati on line
(reputazione digitale, persistenza dell'informazione,
effetti perversi della pubblicazione)”
15 Febbraio 2016
OdG
Firenze
Avv. Deborah Bianchi
avv.deborah@deborahbianchi.it
www.deborahbianchi.it
3. AGENDA INTERVENTO
GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
Hatespeech.
Gestori di comunità e commenti: moderazione preventiva o successiva?
• Caso «Cartellopoli.com» e dibattito
Liveblogging.
Il bello della diretta e il rischio della diffamazione aggravata.
• Caso sulla Competenza per Facebook;
• Caso di Livorno su Facebook-luogo pubblico;
• Caso di Firenze su diffusione immagini su Facebook;
• Caso sui «Fuori onda».
• Dibattito
RESPONSABILITA’ NEL WEB JOURNALISM
Differentiresponsabilità:
• Direttore testata telematica;
• Giornalista-dipendente;
• Giornalista-blogger e/o giornalista-freelance;
• Blogger non giornalista.
Il Caso Bacchiddu e il Caso del Blogger campano su Why Not. Dibattito.
Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
4. AGENDA INTERVENTO
ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO
Quanto «costa» sfruttare la coda lungadell’Internet?
• Il prezzo della persona on line : i casi.
CALCOLO IN VIA EQUITATIVA
o Trib. Roma 6 settembre 2005 (70.000,00)
o Trib. Monza 2 marzo 2010 (15.000,00)
o Cass. pen. 1 luglio 2004 n.28680 (2.000,00)
o Trib. Milano 24 febbraio 2011 n. 9925 (28.000,00)
• Leading Case sul diritto all’oblio:
o CGUE 13.05.2014 Google Search.
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5. AGENDA INTERVENTO
DIFFAMAZIONE
Legge attuale e Leggefuturaa confronto.
(L. Stampa 47/1948)/ (DDL Diffamazione 24.06.2015)
• Diffamazione: multe troppo alte. Rischio autocensura.
• Rettifica: violazione principio autodeterminazione del giornale. Rischio censura.
• Querela temeraria: non c’è proporzionalità tra querelante e querelato.
• Prescrizione azione risarcimento danni: legge attuale 5 anni; legge futura 2 anni.
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6. GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
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7. GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
Hatespeech.
Gestoridi comunitàe commenti:moderazionepreventivao successiva?
CASO«CARTELLOPOLI.com»
Tribunale di Roma. 9.01.2013.
Blogger condannato a 9 mesi per istigazione a delinquere
commenti postati da terzi sul blog e sulla pagina Facebook che invitavano ad agire contro i cartelloni abusivi e ad
organizzareiniziative di protesta.
Motivazioni della sentenza : “Pacifica essendo la responsabilità esclusiva in capo all’imputato per la gestione del
blog (…) e dunque anche per il contenuto dei messaggi in esso pubblicati, è indifferente che si tratti di contenuti
riferibili direttamente al T. o ricevuti da altri utenti, essendo stato comunque il primo a curarne l’inserimento e la
conseguente divulgazione al pubblico”.
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8. GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
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9. Liveblogging.
Il bellodelladirettae il rischiodelladiffamazioneaggravata.
Scrivere e postare immagini o video in diretta aumenta il rischio di errori di
valutazionesul potenziale di lesività del contenuto postato on line.
Quindi prima di immettere un’informazione con il liveblogging : PENSARE ALLE CONSEGUENZE…
…per eventualità di diffamazione on line che a causa del mezzo Internet è sempre l’ipotesi
aggravatache si celebra di fronte al Tribunale e non al Giudice di Pace.
I casi di diffamazione cui va incontro un liveblogger giornalista o peggio non giornalista si vedono di seguito.
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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
10. Competenza Tribunale
Cassazione, 8 giugno 2015, n.24431
(su Facebook è diffamazione aggravata- competenza Tribunale-Carcere da 6 mesi a 3 anni)
divorzio tra due coniugi e post offensivi pubblicati sul social network dal marito ai danni della moglie
Il Giudice di Pace si dichiara incompetente perché qualifica giustamente il caso come diffamazione aggravata ex
art. 595 c.p. Dirime la questione di competenza la Cassazione sancendo la competenza del Tribunale per gli
insulti su social network a causa dell’aggravante del mezzo di pubblicità. Pertanto d’ora in poi costerà la
prigione e un risarcimento molto più cospicuo offendere sui social.
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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
11. Caporedattore Giornale di Livorno
molestie ai danni della Redattrice
Cassazione penale sez. I 11 luglio 2014 n. 37596
Ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo alle persone, va considerato luogo aperto al
pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo "virtuale" aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e
che, pertanto, integra la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla
pagina pubblica di Facebook della persona offesa.
La redazione di un giornale e la pagina Facebook di un utente possono essere considerati luoghi aperti al
pubblico, ai fini della realizzazione del reato di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo delle persone).
La piattaforma sociale Facebook è una sorta di virtuale, una "piazza immateriale" che consente un numero
indeterminato di "accessi" e di visioni: essa dunque, al pari di ogni social network o community liberamente
accessibile da parte di chiunque utilizzi la rete, costituisce un vero e proprio "luogo" aperto al pubblico, in cui
può esser commesso il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p. (Fattispecie in cui, dopo aver statuito tale
equiparabilità, la Corte ha ritenuto necessario chiarire, in punto di fatto, se si trattasse di messaggi privati,
come tali non liberamente accessibili, o di post molesti sulla pagina pubblica della persona offesa).
GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
12. Pubblicare immagini non autorizzate
sui social network
è trattamento illecito di dati personali
Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 8 gennaio 2015 n. 5675
La vicenda riguardava una ragazza residente in Campania, tratta a giudizio con decreto di citazione del Pm
per rispondere del reato di trattamento illecito di dati personali, previsto dall'articolo 167 del Codice della
privacy (Dlgs 196/2003). Nello specifico, l'imputata era accusata di aver pubblicato su un social network
alcune fotografie scattate clandestinamente che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale
pubblico, in un comune vicino Firenze, con segni evidenti di lesioni al volto. L'utilizzo del web integra il
trattamento illecito - Il giudice analizza la fattispecie prevista dall'articolo 167 del codice della privacy che
prevede la realizzazione del reato se dal fatto deriva nocumento o, indipendentemente da questo, se c'è stata
diffusione o comunicazione dei dati personali. E nella fattispecie, il reato deve considerarsi perfezionato dal
momento che la pubblicazione di immagini su un social network è da ritenersi sostanzialmente diretto erga
omnese quindiintegrail requisitodelladiffusionerichiesto dall’art. 167 Cod. Privacy
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GIORNALISMO E SOCIAL MEDIA
13. Differenti responsabilità
Direttore testata telematica (no L. stampa ma D.Lgs. 70/03)
giornalista-dipendente (protetto da assicurazione dell’editore)
giornalista-blogger (protetto art. 21, co. 2 Cost. Dir. CRONACA)
giornalista-freelance (protetto art. 21, co. 2 Cost. Dir. CRONACA)
Blogger non giornalista (Dir. Critica uti cives art. 21, co. 1 Cost).
Il Caso Bacchiddu e il Caso del Blogger campano su Why Not.
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RESPONSABILITA’ NEL WEB JOURNALISM
15. RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE
NELLAINTERPRETAZIONEATTUALEDELLAGIURISPRUDENZA
IN ASSENZADI UNA LEGGE
Il direttore NON è RESPONSABILE per OMESSO CONTROLLO
perché non si può applicare la Legge Stampa all’Internet per tre ragioni:
1) si tratterebbe di un’applicazione in malam partem di una norma penale. Interpretazione vietata per il principio di
tassatività.
2) La stampa cartacea è una realtà diversa dalla stampa digitale e quindi quest’ultima non può essere sottoposta alla
medesima legge.
3) Praticamente impossibile per il Direttore il controllosu tutta la testata «aperta».
(Corte di Cassazione, sentenza n. 35511 del 1° ottobre 2010)
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16. Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
GIORNALISTA-DIPENDENTE
GIORNALISTA-FREE LANCE
GIORNALISTA-BLOGGER
BLOGGER NON GIORNALISTA
RESPONSABILITA’ NEL WEB JOURNALISM
17. Avv. Deborah Bianchi
avv.deborah@deborahbianchi.it www.deborahbianchi.it
GIORNALISTA PROFESSIONISTA
La giornalista blogger e free-lance della testata telematica
LINKIESTA, Paola Bacchiddu, è risultata imputata per
diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (internet). Non
avendo una normativa cui fare riferimento, l’unico modo per
tutelare la Bacchiddu si individua in via interpretativa.
In definitiva il giornalistadigitale-autore pur esercitando nell’ambito
normativo ex art. 21 Cost. comma 2 e seguenti non potrebbe
godere del regime di garanzie che la nostra Carta
Fondamentale gli riconosce. Scriminante: diritto di cronaca.
E’ chiaro che un’interpretazione del genere non potrebbe che
sollevare una questione di manifesta illegittimità costituzionale.
Di conseguenza risulta COSTITUZIONALMENTE
CORRETTO riconoscere al giornalistadigitale-autore che ha
scritto sulla testata telematica la scriminante del diritto di
cronaca.
BLOGGER
E UTENTI SOCIALNETWORK
Trib. Roma Febbraio 2014. Blogger campano
condannato per diffamazione a mezzo stampa per aver
rilanciato un pezzo de L’Espresso sul caso Why Not.
Assolti il giornalista Bocca e il Direttore Hamaui della
Testata.
Chi scrive su internet e pubblica i propri articoli su una
testata amatoriale ma non è un giornalista dovrà essere
attento a riportare le notizie di stampa sulla rete perché
potrà incorrere, in caso di condanna, nelle aggravanti
del mezzo di pubblicità (internet).
18. ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO
Quanto «costa» sfruttare la coda lungadell’Internet?
• Il prezzo della persona on line : i casi.
CALCOLO IN VIA EQUITATIVA
o Trib. Roma 6 settembre 2005 (70.000,00)
o Trib. Monza 2 marzo 2010 (15.000,00)
o Cass. pen. 1 luglio 2004 n.28680 (2.000,00)
o Trib. Milano 24 febbraio 2011 n. 9925 (28.000,00)
• Leading Case sul diritto all’oblio:
o CGUE 13.05.2014 Google Search.
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ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO
19. Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
Il prezzo della persona on line
CALCOLO IN VIA EQUITATIVA
o Trib. Roma 6 settembre 2005 (70.000,00)
Foto saffico-porno falsamente attribuite on line-danno esistenziale.
o Trib. Monza 2 marzo 2010 (15.000,00)
Immagine con post denigratorio diffuso via tagging
o Cass. pen. 1 luglio 2004 n.28680 (2.000,00)
Diffusione spogliarello della ex con numero di cellulare
ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO
20. Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
Google Search Hoster Attivo
Corte Giustizia UE 13.05.2014
Google/Garante Privacy Spagna+Gonzales
SENTENZA RIVOLUZIONARIA
“…. Il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall’elenco di risultati che
appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link
verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa
persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente
o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente
anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita>>
(Corte di Giustizia UE 13 maggio 2014, causa C-131/12,
Google/Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario
Costeja González).
ARCHIVI ON LINE E DIRITTO ALL’OBLIO
21. DIFFAMAZIONE
LEGGE ATTUALE E LEGGE FUTURA
A CONFRONTO
Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
22. DIFFAMAZIONELEGGEATTUALE
L. n.47/1948
Art. 595 c.p.- Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
comunicando con più persone, offende l'altrui
reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a
un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi
altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c.
2699] (5),:
la pena : è della reclusione da 6 mesi a 3 anni
OPPURE
multa: noninferiore a euro 516.
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LEGGEFUTURA
REATODI DIFFAMAZIONEA MEZZOSTAMPA
CARTACEAO TELEMATICA
Pena pecuniaria in sostituzione del carcere.
Diffamazione generica: da 5 a 10milaeuro
Diffamazione con attribuzione del falso: da 10 a 50mila.
In questo caso la diffusione dev’essere avvenuta con la
consapevolezza della falsità.
Pene accessorie:
pubblicazione sentenza di condanna;
nei casi di recidiva: interdizione dalla professione da 1 a 6 mesi
CRITICHE: MULTE TROPPO ALTE
MULTE di questa entità si scontrano con le sentenze di
Strasburgo, che censurano le sanzioni sproporzionate (che
sono un incentivo all’autocensura).
25. QUERELA TEMERARIA
OGGI LA TEMERARIETA’
NON è PUNITA
IN VIA PROPORZIONALE
Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
LEGGEFUTURA
In caso di querela temeraria, il querelante puo' essere
condannato anche al pagamento di una somma da
mille a 10mila euro in favore della cassa delle
ammende.
CRITICHE:
L’introduzione di questa somma non è in via
proporzionale. Quindi non c’è giustizia né oggi né nella
legge futura
26. CRITICHE
DDL DIFFAMAZIONE 24.06.15
CRITICHEAL DDL DIFFAMAZIONE 24.06.2015
La legge non accoglie numerose richieste formulate da varie Associazioni e dalle istituzioni
europee:
• prime fra tutte lo stop all’uso intimidatorio delle querele e delle
cause per diffamazione con l’introduzione di norme deterrenti come la
parametrazione delle multe e dei risarcimenti alle capacità economiche dei condannati.
• Carenze nella punizionedi querele pretestuose e liti temerarie
• Nessuna polizza assicurativa. L’ordinamento italiano impedisce ai cronisti e
agli editori di coprire con un’assicurazione professionale i danni dovuti a errori e
negligenze che comportano la loro condanna per diffamazione.
Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
27. DECRETO DEPENALIZZAZIONI
Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 8
Avv. Deborah Bianchi, avv.deborah@deborahbianchi.it, www.deborahbianchi.it
REATI CONTRO LA PERSONA
Ingiuria
(Articolo 594 c.p.)
Diffamazione
(Articolo 595 c.p.)
NON E’ STATA
DEPENALIZZATA
PRIMA
• Reclusione fino a 6 mesi
o multa fino a € 516;
• Reclusione fino a 1 anno
o multa fino a € 1.032
(con attribuzione di fatto
determinato).
ADESSO
• Sanzione civile da € 100
a € 8.000;
• Sanzione pecuniaria
civile da € 200 a €
12.000 (con attribuzione
di fatto determinato o
commesso in presenza
di più persone)
28. Grazie
“L’informazione informatizzata:
diritto e internet, responsabilità legali e rischi impliciti nella gestione di basi dati on line
(reputazione digitale, persistenza dell'informazione, effetti perversi della pubblicazione)”
15 Febbraio 2016
OdG
Firenze
Avv. Deborah Bianchi
avv.deborah@deborahbianchi.it
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