Le slides della Open Lesson tenutasi in Open Campus il 1 luglio. Si tratta di un excursus sulla normativa sui bandi pubblici con un focus sugli aspetti relativi alla formazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa e altre forme di associazioni.
Partecipare ad un bando pubblico non è mai facile. Non solo bisogna assicurarsi di aver compilato correttamente la documentazione amministrativa, di avere i requisiti e avere redatto un’offerta tecnica esaustiva e articolata, ma è necessario tutelarsi anche dal punto di vista giuridico.
Le slides aiutano a districarsi nel mare della normativa sugli appalti e come tutelare la vostra azienda quando partecipate ad una gara pubblica.
Chi sono Marco e Valentina
Marco Porcu è iscritto all’ordine di Milano, ha lavorato al Consolato italiano di Rijeka e svolto un Master di specializzazione in Diritto e Impresa presso la Business School del Sole 24 Ore. Specializzato in contrattualistica pubblica e privata, focalizza la propria attività nella consulenza alle imprese, sin dalla fase di startup, con particolare attenzione agli aspetti societari, fiscali e giuslavoristici.
Valentina Zuddas è laureata in diritto di impresa presso l’Università Luigi Bocconi, ha iniziato la sua esperienza professionale a Milano dove ha potuto collaborare con alcuni dei più prestigiosi studi legali. Attualmente, opera tra Milano e Cagliari e si occupa di diritto di impresa, proprietà intellettuale e industriale con particolare riferimento al diritto dei marchi.
Jacopo Pasquini in Open Campus. Usability & UX: 10 consigli per il tuo sito web
Open Lesson: “Gli aspetti giuridici nella partecipazione ai bandi pubblici”
1. I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI)
E LE ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE
Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
2. Cosa sono gli appalti pubblici ?
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3. FONTI – In Europa
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
- Direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
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4. FONTI – In Italia
- D.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- Dpr 207/2010, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
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5. FONTI – In discussione
- Le Direttive 18/2004 e 17/2004 sono state
abrogate dalle Direttive 23/2014, 24/2014 e
25/2014 (dovranno essere recepite entro il 18
aprile 2016).
E’ in discussione alla Camera ed al Senato la
nuova legge sugli Appalti Pubblici
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6. - Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Le stazioni appaltanti sono tutte le
amministrazioni pubbliche;
- Per la gestione degli appalti pubblici è
previsto il rispetto dei principi di
trasparenza e libera concorrenza.
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7. Come partecipare agli appalti pubblici ?
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8. - Procedura aperta, ristretta, negoziata;
- Affidamenti diretti;
- Soglie comunitarie – appalto sopra e sotto
soglia.
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9. a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera
b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell'allegato IV;
b) 207.000 euro;
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da
quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei
contratti;
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10. b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da
una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per
oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II
A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato II A, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato
II B;
c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici.
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11. Art. 125, comma 11, D.lgs. 163/2006
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a
quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9
(134.000 e 207.000), l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”
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12. Cos’è Sardegna Cat ?
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13. E’ un centro di acquisto territoriale, che ha
l’obiettivo di razionalizzare la spesa per
beni e servizi delle amministrazioni del
territorio, di ottimizzare e semplificare le
procedure di acquisto e di supportare il
tessuto produttivo locale nell’accesso
competitivo al mercato delle pubbliche
forniture.
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14. Cos’è il Mepa ?
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15. Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è
un mercato digitale in cui le
Amministrazioni abilitate possono
acquistare, per valori inferiori alla soglia
comunitaria, i beni e servizi offerti da
fornitori abilitati a presentare i propri
cataloghi sul sistema.
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16. La partecipazione in forma associata:
premessa
• Di cosa si tratta:
parliamo di cooperazione tra imprese che non
necessariamente si devono costituire in un nuovo
soggetto giuridico (società di capitali o società
consortile).
• Vantaggi:
a) si evitano i costi della costituzione di una società
soprattutto in vista dell’esito incerto delle gare;
b) permette di partecipare a un affare superando la propria
incapacità tecnica o economica oppure la non
convenienza ad eseguire un’opera o a fornire un
servizio di considerevoli dimensioni da soli.06/07/2015
Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
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17. Normativa di riferimento: D.Lgs. n.163/2006,
art. 34 e art. 37. e D.p.r. n. 207/2010 art. 92
• Scopo della norma:
mettere insieme i propri requisiti oggettivi in modo
da consentire la più ampia partecipazione
possibile alle gare di appalto pubbliche nel rispetto
del principio di massima concorrenza.
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18. I soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici: art. 34, c.1
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società
commerciali e le società cooperative
b) consorzi di cooperative e i consorzi di imprese artigiane
c) i consorzi stabili
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti – RTI
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
e) i consorzi costituiti ai sensi dell’art. 2602 ss. c.c.
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
e-bis) le reti di impresa
f) gruppo europeo di interesse economico - GEIE
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19. RTI (o ATI)
Tra le forme di partecipazione congiunta i più diffusi sono i
Raggruppamenti Temporanei tra Imprese – RTI (chiamate
anche Associazioni Temporanee tra Imprese – ATI).
Nozione: è un'aggregazione temporanea e occasionale
tra imprese costituita per lo svolgimento di un'attività per il
periodo necessario al suo compimento allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica
offerta.
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20. Composizione del RTI
I raggruppamenti possono essere costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006 e specificatamente:
• a) tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali e società cooperative (sono
società il cui scopo prevalente non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste
nel fornire beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri
dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul
mercato);
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21. • b) consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro e fra società artigiane (ai sensi dell’art. 2602
cc. è un’organizzazione comune tra più imprenditori al fine di
coordinare e regolare le iniziative comuni per lo svolgimento di
determinate attività di impresa);
• c) consorzi stabili (ai sensi dell’art. 36 sono formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa).
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22. • Il raggruppamento si costituisce con il
conferimento di un mandato collettivo
speciale con rappresentanza a una delle
imprese raggruppate, c.d. capogruppo o
mandataria, che avrà la funzione di
rappresentare il RTI dinanzi alla stazione
appaltante.
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23. I diversi tipi di RTI
• Orizzontale: una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa
categoria (ciascuna delle imprese riunite è in
possesso di una identica specializzazione e fra
di esse vi è una suddivisione meramente
quantitativa delle prestazioni oggetto del
contratto d'appalto);
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24. • Verticale: una riunione di concorrenti nell’ambito
della quale da un lato vi è un’impresa che svolge
la categoria di attività principale oggetto della
gara e che assume la posizione di capogruppo
e dall’altra le imprese mandanti che svolgano
attività corrispondenti a parti dell’opera che il
bando definisce come scorporabili (il bando di
gara indicherà quali assumono carattere
prevalente e quali sono scorporabili);
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25. • Misto: una riunione di concorrenti nell’ambito
della quale due o più imprese compongono il
requisito relativo alla categoria prevalente,
mentre una o più altre possiedono il requisito
relativo alle altre categorie.
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26. Cosa si intende per lavori scorporabili?
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27. • I lavori scorporabili sono quelli non appartenenti
alla categoria prevalente e così definiti nel
bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Cosa accade nel caso di forniture e servizi?
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28. Nel caso di forniture di beni e servizi
- raggruppamenti orizzontali –
Gli operatori economici eseguono lo stesso tipo di
prestazione
Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara le
prestazioni principali e secondarie
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29. Nel caso di forniture o servizi
- raggruppamento verticale -
il mandatario esegue le prestazioni di servizi e
forniture indicati come principali anche in termini
economici
I mandanti eseguono le prestazioni secondarie
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30. I requisiti
• I requisiti generali: gli operatori economici
facenti parte del raggruppamento devono essere
in possesso dei requisiti generali previsti dall’art.
38 del D.Lgs. 163/2006, infatti il cumulo dei
requisiti delle varie imprese raggruppate non
può riguardare i requisiti generali che devono,
invece, essere sempre posseduti da ciascuna
impresa in quanto considerati elementi
indispensabili per poter partecipare alla gara. Lo
stesso vale per il rispetto della normativa
antimafia.
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31. I requisiti
• I requisiti tecnici/finanziari: con riferimento alle
altre tipologie di requisiti, gli operatori economici
facenti parte del raggruppamento devono essere
in possesso dei requisiti necessari per
l’esecuzione della parte della prestazione di
rispettiva competenza nell’ambito del
raggruppamento. Tale parte è chiamata quota di
qualificazione e serve ad individuare l’apporto
tecnico/finanziario di ciascuna partecipante
anche al fine di circostanziare le rispettive
competenze e responsabilità.
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32. Requisiti dei concorrenti riuniti (art. 92 D.p.r.
207/2010)
RTI orizzontale (comma 2): i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel
bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del 40%
dell’importo dei lavori….
…la restante percentuale è posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna
nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 32
33. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta
salva la facoltà di modifica delle stesse, previa
autorizzazione della stazione appaltante che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
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34. RTI verticale (comma 3): i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti
dalla mandataria nella categoria prevalente…
…nelle categorie scorporate ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della
categoria che intende assumere e nella misura indicata
per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti
dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
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35. Come si costituisce un RTI?
• Il raggruppamento si costituisce con il conferimento di un
mandato collettivo speciale e con rappresentanza,
anche processuale, a una delle imprese raggruppate,
che assume la veste di capogruppo o mandataria e che
sarà legittimata a compiere, nei rapporti con
l’Amministrazione, ogni attività giuridica connessa o
dipendente rispetto all’appalto e produttiva di effetti
direttamente nei confronti delle imprese mandanti a
partire dalla formulazione di un’offerta nei confronti
dell’ente appaltante, sino all’estinzione del rapporto.
• Il mandato è gratuito ed irrevocabile.
• Viene conferito mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 35
36. In base all’art.37, comma 16 del D.lgs. 163/2006
"Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
anche processuale, dei mandanti nei confronti
della stazione appaltante per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti "
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 36
37. • A fronte di tale rappresentanza le imprese mandanti
conservano la propria autonomia ai fini della gestione,
dell’operatività, degli adempimenti fiscali e degli oneri
sociali che a ciascuna competono.
In sostanza, un raggruppamento non ha una propria
Partita IVA, una propria sede legale, un proprio legale
rappresentante, etc. Semplicemente, le imprese
conferiscono mandato a una di esse di fungere da
capogruppo (in qualità di soggetto di riferimento del
raggruppamento), e di impegnare, nei limiti del mandato,
le imprese mandanti nei confronti della stazione
appaltante.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 37
38. Quando deve conferirsi il mandato
• Diversamente da quanto avveniva in passato, il mandato
non deve essere necessariamente conferito prima della
presentazione dell’offerta. Oggi, infatti, a seguito della
razionalizzazione dell’istituto, l’art. 37, comma 8 del
Codice degli Appalti consente la presentazione
dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma
1, lettere d) ed e) anche se non ancora costituiti. Il
conferimento del mandato è obbligatorio solo per il caso
di aggiudicazione della gara.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 38
39. • Pertanto, in fase di presentazione dell'offerta l’ATI può
essere "costituita", in quanto è già stata formalizzata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
contenente l'attribuzione del mandato con
rappresentanza all'impresa capogruppo, oppure può
essere "costituenda", in quanto le imprese si
impegnano a costituire l’ATI e ad attribuire mandato
collettivo con rappresentanza alla capogruppo.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 39
40. • Di contro l’offerta dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo e dovrà contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, il cui nome dovrà essere indicato già in
sede di offerta.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 40
42. Altri adempimenti specifici del RTI
• Sulla scorta di quanto sopra, anche la garanzia
di cui all’art. 75 del Codice degli Appalti, dovrà
essere necessariamente intestata, a pena di
esclusione, non già alla sola mandante
designata, ma anche alle mandanti in quanto
diversamente verrebbe a configurarsi una
carenza di garanzia per la stazione appaltante.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 42
43. I divieti
Il divieto di partecipazione simultanea
Ai sensi dell’art. 37, c. 7, Codice degli Appalti, è
fatto divieto ai concorrenti:
• di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti;
• di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 43
44. • La norma vuole evitare che una medesima
impresa possa partecipare a una gara sotto più
vesti: impresa singola da un lato e
RTI/consorzio, dall’altro e/o più RTI/consorzi.
L’impresa, dunque, può partecipare a una gara,
una sola volta.
• La violazione di tale disposizione comporta
l’esclusione di tutte le offerte in cui è coinvolta
l’impresa in questione con conseguente
coinvolgimento di tutte le altre imprese coinvolte
nei RTI e/o consorzi.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 44
45. Il divieto di modifica della composizione
soggettiva
L’art. 37, comma 9 del Codice, prevede l’ulteriore
divieto:
• non è possibile modificare la composizione dei
raggruppamenti temporanei di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19 relativi ai casi di
fallimento della mandataria e delle mandanti.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 45
46. • L’inosservanza di tale divieto, in base a quanto
disposto dall’art. 37, c. 10, comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti
riuniti nel raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 46
47. • Deroghe normative
La normativa antimafia, all’art. 95 D.lgs. 159/2011,
prevede la sostituzione della impresa mandante
(non se si tratta di mandataria), nel caso in cui vi
sia un tentativo di infiltrazione mafiosa nei suoi
confronti.
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48. • Deroghe giurisprudenziali
a) il Consiglio di Stato ha affermato che in caso di
cessione di azienda e di trasformazione di
società deve ritenersi derogato il principio di
immodificabilità soggettiva durante la fase di
gara;
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 48
49. b) La giurisprudenza accorda il recesso di una o più
imprese purché esso avvenga entro la stipula del
contratto e purché i restanti soggetti siano comunque in
possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni
oggetto dell’appalto. Tale facoltà può essere esercitata a
condizione che la modifica della compagine soggettiva, in
senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie
del raggruppamento e non per evitare una sanzione di
esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al
componente che recede. E’ da escludersi, invece, sia
l’aggiunta che la sostituzione di una delle imprese
raggruppate.
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50. Il divieto di associazione in partecipazione
Ai sensi dell’art. 37, c. 9 del Codice degli Appalti: è
fatto divieto ai concorrenti di addivenire a
un’associazione in partecipazione.
In conseguenza di quanto appena detto, l’art. 37,
comma 10 stabilisce l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nel
caso di inosservanza del predetto divieto.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 50
51. Il divieto trova la sua ratio nel fatto che
all’associato dell’associazione in partecipazione
viene riconosciuto un ruolo più marginale rispetto a
quello riconosciuto all’impresa raggruppata.
Nell’associazione in partecipazione, infatti,
l’associato non concorre al rapporto nella veste di
autonoma impresa ma si limita ad assicurare
all’associante, che conserva la piena titolarità di
dell’iniziativa, il proprio apporto dietro la
partecipazione agli utili.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina
Zuddas
51
52. Fattispecie estintive
• Si deve, innanzitutto, precisare che in virtù del
fatto che un RTI non rappresenti un soggetto
giuridico autonomo non può essere sottoposto a
nessuna procedura concorsuale.
• La normativa si occupa invece delle vicende
estintive relative ad ogni tipo di appalto pubblico,
sia esso di lavori sia di servizi o fornitura,
distinguendo le conseguenze derivanti in base a
che si tratti di mandataria o mandante
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 52
53. Fattispecie estintive relative alla mandataria
(art. 37, c. 18 del D.lgs. 163/2006)
Nel caso in cui tali ipotesi colpiscano l’impresa
mandataria, l’art. 37, c. 18 prevede la facoltà per il
committente di proseguire il rapporto con altra
impresa che sia costituita mandataria purché
vengano rispettati tre requisiti:
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 53
54. • la costituzione di una nuova mandataria nei
modi previsti dal D.lgs. n. 163/2006 (mandato
collettivo speciale con rappresentanza);
• il possesso, da parte della nuova mandataria,
dei requisiti di qualificazione adeguati alle
prestazioni ancora da eseguire;
• il consenso da parte della stazione appaltante.
In caso non sussistessero tali condizioni, la
stazione appaltante avrebbe la facoltà di recedere
dall’appalto.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 54
55. Il Consiglio di Stato ha dettato ulteriori regole in merito alle
modalità e alle condizioni di prosecuzione del rapporto con
altra mandataria:
• in caso di fallimento della società mandataria del RTI, il
rapporto contrattuale non può automaticamente
proseguire con la curatela fallimentare, autorizzata
all’esercizio provvisorio dell’impresa, ai sensi dell’art. 82,
L. fall., dovendo invece trovare applicazione l’art. 37, c.
18 del Codice degli Appalti, che è norma speciale e
prevalente sulla legge fall., e che consente
alternativamente il recesso ovvero la prosecuzione
dell’originario rapporto con novazione soggettiva
(sostituzione del fallito);06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina
Zuddas
55
56. • la stazione appaltante non ha una discrezionalità
assoluta sulla nuova mandataria designata dalle altre
imprese raggruppate in quanto il parere negativo deve
essere debitamente motivato;
• in caso di fallimento della società mandataria del RTI, il
rapporto contrattuale può proseguire con un altro
operatore economico qualificato, che può essere sia uno
degli originari mandanti del RTI, sia un soggetto
estraneo al RTI originario;
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina
Zuddas
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57. • in caso di fallimento della società mandataria del RTI, se
il RTI originario si componeva, oltre che della
mandataria, di una sola mandante, il rapporto
contrattuale non può proseguire solo con l’originaria
mandante, anche se in astratto questa fosse in possesso
di requisiti di qualificazione adeguati al residuo oggetto
contrattuale, perché la sostituzione di un’impresa singola
al RTI originario, oltre a contrastare con il dettato
letterale dell’art. 37, c. 18 del Codice degli Appalti,
priverebbe la stazione appaltante di un soggetto
responsabile degli eventuali inadempimenti della
mandataria originaria, commessi prima del fallimento.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina
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58. Fattispecie estintive relative alla mandante: art.
37, c. 19 del D.lgs. 163/2006
Nel caso in cui tali ipotesi colpiscano un’impresa
mandante, l’art. 37, c. 19 prevede che qualora la
mandataria non nomini un’altra impresa
subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di
idoneità, sia tenuta alla esecuzione delle opere
appaltate direttamente o per il tramite delle altre
imprese raggruppate, a patto che queste abbiano i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 58
59. Il regime di responsabilità dei RTI
Responsabilità nei confronti della stazione
appaltante
• Dalla lettera combinata dei commi 5 e 16
dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 emergerebbe un
regime di responsabilità diversificato in base alla
tipologia del raggruppamento.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 59
60. • In base all’art. 37, c. 5 “L’offerta dei concorrenti
raggruppati (o dei consorziati) determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione
appaltante, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei
fornitori in caso di esecuzione del contratto. Per gli
assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la
responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni
di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario”.
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Zuddas
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61. • Il comma 16 della stessa norma precisa che:
“…La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
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Zuddas
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63. Raggruppamenti verticali.
• La responsabilità è pro quota per i lavori di
competenza di ciascuna mandante, ferma la
responsabilità solidale del mandatario per tutte
le obbligazioni scaturenti dal contratto di
affidamento.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 63
64. Responsabilità nei confronti dei terzi
• Per quanto concerne, invece, la responsabilità
nei confronti dei terzi, poiché ciascuna impresa
raggruppata conserva la propria autonomia,
risponderà, conseguentemente, dei soli fatti ad
essa imputabili.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 64
65. L’art. 34 del Codice dei contratti individua i
soggetti a cui possono essere affidati i
contratti pubblici:
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 65
66. c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 36;
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 66
67. e)i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33; si applicano le disposizioni
dell'articolo 37;
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 67
68. Consorzi stabili
L’art. 36 del Codice dei contratti definisce i
consorzi stabili in:
- Consorzi in possesso dei requisiti ex art.
40 del Codice (in possesso di una SOA);
- Formati da non meno di 3 consorziati;
- Per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni.
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 68
69. Partecipazione alla gara:
I consorzi stabili devono indicare in sede
di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre
E’ fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 69
70. In caso di inosservanza sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato
Si applica l’art. 353 del codice penale
(Turbata libertà degli incanti)
E’ vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile
06/07/2015 Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas 70
71. Consorzio ordinario – Art. 2602 codice civile
“Con il contratto di consorzio più imprenditori
istituiscono un'organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate
fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è
regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.”
06/07/2015 71Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
72. Vediamo cosa sono le reti di impresa..
06/07/2015 72Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
73. La rete di imprese è un accordo, o meglio un
contratto, che consente alle imprese di mettere
in comune delle attività e delle risorse, allo
scopo di migliorare il funzionamento di quelle
attività, il tutto nell’ottica di rafforzare la
competitività dell’attività imprenditoriale.
06/07/2015 73Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
74. E’ dunque una struttura associativa che va ad
incrementare altre forme di integrazione
imprenditoriale:
- Ati;
- Consorzio;
- Distretto;
- Geie.
06/07/2015 74Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
75. La prima indicazione della norma è che non c’è
un numero minimo di imprese per la costituzione
della Rete.
Pertanto, per fare una Rete possono bastare
anche solo due aziende.
06/07/2015 75Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
76. In secondo luogo non vi sono limiti di natura
territoriale (a differenza dei Distretti). Per cui alla
Rete possono partecipare aziende situate in
diverse parti del territorio italiano. Inoltre, come ha
specificato la circolare dell’Agenzia delle Entrate
15/E del 14/4/2011, possono partecipare anche le
filiali in Italia di società estere.
06/07/2015 76Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
77. In terzo luogo non vi sono neppure limiti
merceologici (così come avviene nei Distretti, che
sono specializzati in una specifica produzione), per
cui alla medesima Rete possono partecipare
aziende operanti in settori diversi.
06/07/2015 77Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
78. Una condizione ineliminabile è data dall’obbligo
per tutti i partecipanti alla Rete di essere iscritti al
registro delle imprese, in quanto occorre
depositare il contratto di rete nel registro,
adempimento senza il quale il contratto di rete non
acquisisce efficacia, come specifica il comma 4-
quater, dell’art. 3, della legge 33/2009.
06/07/2015 78Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
79. Un ulteriore limite posto dalla disciplina è dato dal
fatto che le attività della Rete devono rientrare
nell’oggetto sociale delle imprese aderenti.
Pertanto, il contratto di rete non può essere
sottoscritto da quelle imprese il cui oggetto non ha
nulla a che vedere con le attività e gli obiettivi della
Rete.
06/07/2015 79Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
80. Qual è lo scopo della
rete di imprese ?
06/07/2015 80Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
81. lo scopo deve essere quello di “accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato”.
06/07/2015 81Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
82. La finalità che il legislatore pone a questo
strumento giuridico, e che deve quindi costituire la
ragion d’essere dell’iniziativa, è quella di
incrementare la capacità innovativa e la
competitività delle imprese che partecipano alla
Rete.
06/07/2015 82Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
83. Nel contratto andranno definiti anche gli obiettivi
specifici, che dovranno costituire il punto di
partenza per l’individuazione delle attività di rete,
che costituiscono parte del cosiddetto “programma
di rete”.
06/07/2015 83Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
84. Quali sono i requisiti
del contratto di rete ?
06/07/2015 84Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
85. In sostanza, il contratto di rete di imprese deve
prevedere inevitabilmente:
1) un programma comune (alle imprese che
costituiscono la Rete);
2) una collaborazione tra le imprese della Rete.
06/07/2015 85Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
86. Inoltre, il contratto può prevedere anche:
3) lo scambio di informazioni;
4) lo scambio di prestazioni (industriali,
commerciali, tecniche, tecnologiche);
5) l’esercizio in comune di una o più attività
(ovviamente, funzionali all’operatività di
ciascuna azienda della Rete, dovendo rientrare
nell’oggetto dell’impresa).
06/07/2015 86Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
87. Il contratto deve contenere anche i nominativi dei
contraenti, lo scopo (incrementare l’innovazione e
la competitività), l’oggetto (collaborazione in vari
ambiti).
06/07/2015 87Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
88. “Il contratto può (non è un elemento obbligatorio)
anche prevedere l’istituzione di un fondo
patrimoniale comune e la nomina di un organo
comune incaricato di gestire, in nome e per conto
dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di
singole parti o fasi dello stesso”.
06/07/2015 88Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
89. La presenza contestuale di un fondo
patrimoniale distinto e autonomo dai partecipanti
determina una serie di conseguenze:
1) possibilità (ma non obbligo) di attribuire alla
Rete soggettività giuridica (mediante
indicazione di una sede, e iscrizione del
contratto di rete nella sezione ordinaria del
registro delle imprese del luogo dove ha sede
la Rete);
06/07/2015 89Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
90. 2) obbligo di redigere, entro 2 mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale, in caso di attività
commerciale della Rete, una situazione
patrimoniale, osservando, in quanto compatibili,
le disposizioni relative al bilancio delle Spa, e di
depositare questa sorta di bilancio presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo
dove la Rete ha sede;
3) obbligo di adempimenti fiscali.
06/07/2015 90Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
91. Una Rete può benissimo operare nei confronti dei
terzi anche senza soggettività giuridica, dato che i
contratti, e le conseguenti fatture e i connessi
pagamenti, derivanti dalle attività di rete, possono
essere intestati in capo al soggetto esecutore, che
naturalmente avrà necessariamente una
soggettività giuridica, essendo l’impresa leader
della Rete, o una persona fisica esperta delle
attività di rete (dotata di partita Iva), oppure una
società terza, incaricata di svolgere le attività di
rete.
06/07/2015 91Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
92. Quale forma deve avere il contratto ?
06/07/2015 92Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
93. 1) redazione per atto pubblico (come per gli atti
costitutivi delle società di capitali), circostanza
che richiede l’intervento di un notaio, o di altro
pubblico ufficiale, che redige l’atto;
2) scrittura privata autenticata, circostanza che
richiede sempre la presenza di un notaio o di
altro pubblico ufficiale, ma in questo caso solo
per l’autentificazione delle firme;
06/07/2015 93Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
94. 3) atto firmato digitalmente, a norma degli artt. 24
o 25 del Codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs. 82/2005).
Dal punto di vista normativo un contratto di rete
non richiede la presenza obbligatoria del
notaio, anche se molti uffici del registro delle
imprese, di fatto, lo richiedono, ai fini
dell’accettazione dell’atto. Su questo punto è
bene quindi informarsi preventivamente con
l’ufficio del registro delle imprese.
06/07/2015 94Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
95. Il contratto di rete deve essere
obbligatoriamente depositato nel
registro delle imprese
06/07/2015 95Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
96. Quali sono i vantaggi delle reti di
imprese ?
06/07/2015 96Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
97. - Accesso alla conoscenza e competenza di altre
imprese;
- Acquisizione di elementi che accrescono la
competitività;
- Attivazione di circuiti di natura tecnica, industriale
e commerciale
- Ampliamento della gamma di beni e servizi
prodotti;
- Ingresso in nuovi mercati;
06/07/2015 97Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
98. - Facilitazione dell’accesso a istituzioni finanziarie
e pubbliche;
- Possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente
non accessibili alle piccole Imprese;
- Possibilità di acquisire certificazioni di qualità o
gestire marchi commerciali
- Maggiore efficienza
- Maggiore flessibilità operativa
- Maggiore stabilità del fatturato
- Maggiore creatività
06/07/2015 98Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas
99. - Maggiore visibilità
- Crescita delle vendite
- Migliore utilizzo degli impianti
- Migliore accesso a capitali
- Riduzione dei costi di produzione
- Riduzione dei tempi di produzione
- Limitazione dei rischi
- Incremento dell’innovazione
- Sviluppo delle risorse umane
- Agevolazioni ed incentivi
06/07/2015 99Avvocati Marco Porcu e Valentina Zuddas