SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  3
I limiti della pianificazione fiscale nell’UE
Uno dei principali compiti richiesti dai clienti a un commercialista è, ovviamente, quello di
suggerire la strada migliore (ossia, meno onerosa), dal punto di vista fiscale, per attuare i loro
progetti imprenditoriali. Detti consigli, peraltro, devono essere particolarmente attenti alle
normative anti-elusione, caratterizzate dal principio generale in base al quale, la soluzione scelta
deve consentire effettivamente di far conseguire all’impresa un concreto vantaggio economico, e
non meramente fiscale.
Ecco, allora, che una scrupolosa pianificazione fiscale internazionale potrebbe risultare
maggiormente premiante dal punto di vista dell’ampia gamma di opzioni offerte agli imprenditori,
pur nei limiti delle regole dettate in materia di estero-vestizione, nonché, naturalmente, fatto
salvo quanto prescritto dalle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni afferenti gli Stati
di precipuo interesse.
Al riguardo, la Commissione Europea ha recentemente elaborato un documento contenente delle
Raccomandazioni generali per fronteggiare quelle che vengono giudicate pratiche di
“pianificazione fiscale aggressiva”, tendenti a eludere la vigente normativa fiscale dei Paesi
Membri. Secondo la Commissione, tale “pianificazione fiscale aggressiva” consisterebbe nello
sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale (o le disparità esistenti fra due
o più sistemi fiscali), per ridurre l’ammontare dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta,
agendo mediante operazioni che, seppure legali in senso stretto, contrasterebbero con quella che
dovrebbe essere la ratio della norma tributaria. Sempre secondo la Commissione, nella pratica, si
incontrano notevoli difficoltà per proteggere la base imponibile nazionale dall’erosione generata a
opera di una “pianificazione fiscale aggressiva” di carattere internazionale.
Pertanto, i Paesi Membri vengono invitati a utilizzare tutti lo stesso sistema difensivo, il quale,
sostanzialmente, consiste nel procedere a una rivisitazione delle convenzioni contro le doppie
imposizioni e nell’adottare una norma anti-abuso generale comune, da plasmare alle singole
situazioni nazionali, nonché alle situazioni transfrontaliere limitate all’Unione e alle situazioni che
coinvolgono Paesi Terzi. A tale ultimo fine, i Paesi Membri dovrebbero inserire, all’interno del
proprio ordinamento tributario nazionale, la seguente clausola:
“Una costruzione di puro artificio, o una serie artificiosa di costruzioni, che siano state poste in
essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione, e che comportino un vantaggio fiscale,
debbono essere ignorate. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo
riferimento unicamente alla loro sostanza economica”.
Entrando nello specifico, per la determinazione di una costruzione artificiosa, occorre valutare:
- Se la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è
coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme;
- Se la costruzione, o la serie di costruzioni, sono poste in essere in un modo che non
sarebbe normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento
ragionevole in ambito commerciale;
- Se la costruzione, o la serie di costruzioni, comprendono elementi che hanno l’effetto di
compensarsi o di annullarsi reciprocamente;
- Se le operazioni concluse sono di natura circolare;
- Se la costruzione, o la serie di costruzioni, comportano un significativo vantaggio fiscale, di
cui tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi
flussi di cassa;
- Se le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei
previsti vantaggi fiscali.
In pratica, la Commissione Europea afferma che occorre confrontare l’importo dell’imposta dovuta
dal contribuente che utilizzi queste “costruzioni artificiose”, con l’importo che lo stesso
contribuente avrebbe pagato nelle medesime circostanze, se non avesse operato con le anzidette
“costruzioni artificiose”. E, per far ciò, si dovranno valutare le ipotesi in cui:
- un importo non sia compreso nella base imponibile;
- il contribuente tragga beneficio da una detrazione;
- vi sia una perdita a fini fiscali;
- non sia dovuta alcuna ritenuta alla fonte;
- l’imposta estera venga compensata.
Ebbene, personalmente, condivido appieno il principio etico ispiratore del documento in discorso,
ma non posso esimermi dall’assumere in proposito una posizione fortemente critica, in
considerazione dell’aleatorietà di quanto ivi enunciato. Il tutto pare, infatti, troppo
soggettivamente interpretabile e di difficile attuazione pratica: non contribuisce affatto a garantire
la benché minima certezza del diritto.
Cosa significa, a esempio: “il contribuente tragga beneficio da una detrazione”? O: “le previsioni di
utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei previsti vantaggi fiscali”?
L’imposizione fiscale è – gioco forza – parte inscindibile di qualunque attività commerciale. Non è
possibile valutare l’intera convenienza economica di un’iniziativa imprenditoriale, senza
accertarne prima tutti i costi (finanche quelli tributari), che ineluttabilmente incidono sull’utile
netto finale. Non posso dire che sarà economicamente conveniente vendere scarpe in Germania,
anziché in Estonia, basandomi esclusivamente sul fatto che le indagini di mercato tendono a
prevedere un maggior volume d’affari nel primo caso, rispetto al secondo. Ciò che rileva ai fini di
un complessivo giudizio economico non potrà, infatti, essere limitato alla sola produzione del
fatturato, ma dovrà ben più concretamente focalizzarsi con riferimento all’utile netto finale che
quel fatturato è in grado di generare.
Pertanto, se, nell’esempio prospettato, l’incidenza percentuale di tutti i costi (inclusi i tributi) fosse
particolarmente differente, tale che quella stessa azienda, mutatis mutandis, producesse utili
maggiori in Estonia, come potrei essere accusato di avere compiuto un’operazione elusiva,
laddove preferissi localizzare l’attività in un Paese che mi garantisse un utile netto finale superiore,
per il solo fatto che, contestualmente, così operando, approfitto pure di un regime fiscale
complessivamente più vantaggioso?
Insomma, capisco la difficoltà nel determinare i confini di una normativa anti-elusiva (difficoltà,
peraltro, voluta dagli stessi Governi, i quali, evidentemente, preferiscono mantenere tutt’ora
talune disparità, nonché un insieme di leggi farraginose e complesse, laddove sarebbe facilissimo –
se ci fosse la volontà politica – adottare un testo unico semplice e univoco per tutti), ma queste
raccomandazioni, così come sono state espresse, risultano poter solo essere foriere di un ulteriore
rilevante incremento dell’attuale contenzioso in materia.

Contenu connexe

En vedette

Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...
Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...
Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...
M. H Beals
 
Ant photomicrography
Ant photomicrographyAnt photomicrography
Ant photomicrography
Omar00
 
Review paper final
Review paper finalReview paper final
Review paper final
Omar00
 

En vedette (11)

Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...
Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...
Imagining Communities: The Glasgow Advertiser and the Kentucky Frontier, 1790...
 
Ant photomicrography
Ant photomicrographyAnt photomicrography
Ant photomicrography
 
Review paper final
Review paper finalReview paper final
Review paper final
 
Tugas inovasi
Tugas inovasiTugas inovasi
Tugas inovasi
 
Temario ii exámen, iii trimestre 8º,2015
Temario ii exámen, iii trimestre 8º,2015Temario ii exámen, iii trimestre 8º,2015
Temario ii exámen, iii trimestre 8º,2015
 
Digital Watchdog DWC-C261T Data Sheet
Digital Watchdog DWC-C261T Data SheetDigital Watchdog DWC-C261T Data Sheet
Digital Watchdog DWC-C261T Data Sheet
 
Eierskap
Eierskap Eierskap
Eierskap
 
Lies, Damned Lies and Statistics: History and the Impact Agenda
Lies, Damned Lies and Statistics: History and the Impact AgendaLies, Damned Lies and Statistics: History and the Impact Agenda
Lies, Damned Lies and Statistics: History and the Impact Agenda
 
Ham's curse
Ham's curseHam's curse
Ham's curse
 
B i a.e. 3,4,5 2016 2017
B i a.e. 3,4,5 2016 2017B i a.e. 3,4,5 2016 2017
B i a.e. 3,4,5 2016 2017
 
Oasis® Prime HLB - introducing a new sorbent for the sample cleanup of Food m...
Oasis® Prime HLB - introducing a new sorbent for the sample cleanup of Food m...Oasis® Prime HLB - introducing a new sorbent for the sample cleanup of Food m...
Oasis® Prime HLB - introducing a new sorbent for the sample cleanup of Food m...
 

Similaire à I limiti della pianificazione fiscale nell'ue

La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...
Dr Danilo Samà
 

Similaire à I limiti della pianificazione fiscale nell'ue (20)

Pianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionalePianificazione fiscale internazionale
Pianificazione fiscale internazionale
 
Parlamento europeo in linea beps
Parlamento europeo in linea bepsParlamento europeo in linea beps
Parlamento europeo in linea beps
 
Ccctb
CcctbCcctb
Ccctb
 
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unicaIl piano d'azione ue per l'iva europea unica
Il piano d'azione ue per l'iva europea unica
 
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaL’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materia
 
Abuso del diritto
Abuso del dirittoAbuso del diritto
Abuso del diritto
 
Action 2 hybrid mismatch arrangements
Action 2   hybrid mismatch arrangementsAction 2   hybrid mismatch arrangements
Action 2 hybrid mismatch arrangements
 
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
Liliana Speranza, ODCEC Napoli, consigliere delegato
 
2012 Fisco 7
2012 Fisco 72012 Fisco 7
2012 Fisco 7
 
Progetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economyProgetto beps action 1 digital economy
Progetto beps action 1 digital economy
 
Aspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent boxAspetti critici del patent box
Aspetti critici del patent box
 
Residenza fiscale e imposte estere modello ocse
Residenza fiscale e imposte estere modello ocseResidenza fiscale e imposte estere modello ocse
Residenza fiscale e imposte estere modello ocse
 
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
 
Elusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondialeElusione fiscale mondiale
Elusione fiscale mondiale
 
Cbcr
CbcrCbcr
Cbcr
 
Corso formazione 2017 2018 abuso diritto operazioni straordinarie
Corso formazione 2017 2018 abuso diritto operazioni straordinarieCorso formazione 2017 2018 abuso diritto operazioni straordinarie
Corso formazione 2017 2018 abuso diritto operazioni straordinarie
 
Detrazione iva acquisto imprese costruttrici
Detrazione iva acquisto imprese costruttriciDetrazione iva acquisto imprese costruttrici
Detrazione iva acquisto imprese costruttrici
 
Stabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occultaStabile organizzazione occulta
Stabile organizzazione occulta
 
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...
La valutazione antitrust degli sconti fedeltà nel diritto della concorrenza e...
 
Il patent box
Il patent boxIl patent box
Il patent box
 

Plus de Paolo Soro

Plus de Paolo Soro (20)

Circolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrativeCircolari e risoluzioni amministrative
Circolari e risoluzioni amministrative
 
Escapologia fiscale
Escapologia fiscaleEscapologia fiscale
Escapologia fiscale
 
Lavoratori migranti
Lavoratori migrantiLavoratori migranti
Lavoratori migranti
 
America first
America firstAmerica first
America first
 
Il flexible benefit
Il flexible benefitIl flexible benefit
Il flexible benefit
 
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiLavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italiani
 
Università di cagliari
Università di cagliariUniversità di cagliari
Università di cagliari
 
Iva a dubai
Iva a dubaiIva a dubai
Iva a dubai
 
Alitalia
AlitaliaAlitalia
Alitalia
 
Ttip e tpp
Ttip e tppTtip e tpp
Ttip e tpp
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bis
 
L'unione fa la forza
L'unione fa la forzaL'unione fa la forza
L'unione fa la forza
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionali
 
Pianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale eticaPianificazione fiscale etica
Pianificazione fiscale etica
 
Il gruppo iva
Il gruppo ivaIl gruppo iva
Il gruppo iva
 
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieriIl distacco in italia di dipendenti stranieri
Il distacco in italia di dipendenti stranieri
 
La mappa internazionale del lavoro
La mappa internazionale del lavoroLa mappa internazionale del lavoro
La mappa internazionale del lavoro
 
Accordo italia monaco
Accordo italia monacoAccordo italia monaco
Accordo italia monaco
 
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali   articoloLavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali   articolo
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
 
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
Convegno 18 nov 2016 firenze vers. 1.5
 

I limiti della pianificazione fiscale nell'ue

  • 1. I limiti della pianificazione fiscale nell’UE Uno dei principali compiti richiesti dai clienti a un commercialista è, ovviamente, quello di suggerire la strada migliore (ossia, meno onerosa), dal punto di vista fiscale, per attuare i loro progetti imprenditoriali. Detti consigli, peraltro, devono essere particolarmente attenti alle normative anti-elusione, caratterizzate dal principio generale in base al quale, la soluzione scelta deve consentire effettivamente di far conseguire all’impresa un concreto vantaggio economico, e non meramente fiscale. Ecco, allora, che una scrupolosa pianificazione fiscale internazionale potrebbe risultare maggiormente premiante dal punto di vista dell’ampia gamma di opzioni offerte agli imprenditori, pur nei limiti delle regole dettate in materia di estero-vestizione, nonché, naturalmente, fatto salvo quanto prescritto dalle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni afferenti gli Stati di precipuo interesse. Al riguardo, la Commissione Europea ha recentemente elaborato un documento contenente delle Raccomandazioni generali per fronteggiare quelle che vengono giudicate pratiche di “pianificazione fiscale aggressiva”, tendenti a eludere la vigente normativa fiscale dei Paesi Membri. Secondo la Commissione, tale “pianificazione fiscale aggressiva” consisterebbe nello sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale (o le disparità esistenti fra due o più sistemi fiscali), per ridurre l’ammontare dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta, agendo mediante operazioni che, seppure legali in senso stretto, contrasterebbero con quella che dovrebbe essere la ratio della norma tributaria. Sempre secondo la Commissione, nella pratica, si incontrano notevoli difficoltà per proteggere la base imponibile nazionale dall’erosione generata a opera di una “pianificazione fiscale aggressiva” di carattere internazionale. Pertanto, i Paesi Membri vengono invitati a utilizzare tutti lo stesso sistema difensivo, il quale, sostanzialmente, consiste nel procedere a una rivisitazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e nell’adottare una norma anti-abuso generale comune, da plasmare alle singole situazioni nazionali, nonché alle situazioni transfrontaliere limitate all’Unione e alle situazioni che coinvolgono Paesi Terzi. A tale ultimo fine, i Paesi Membri dovrebbero inserire, all’interno del proprio ordinamento tributario nazionale, la seguente clausola: “Una costruzione di puro artificio, o una serie artificiosa di costruzioni, che siano state poste in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione, e che comportino un vantaggio fiscale, debbono essere ignorate. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento unicamente alla loro sostanza economica”. Entrando nello specifico, per la determinazione di una costruzione artificiosa, occorre valutare: - Se la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme; - Se la costruzione, o la serie di costruzioni, sono poste in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale;
  • 2. - Se la costruzione, o la serie di costruzioni, comprendono elementi che hanno l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente; - Se le operazioni concluse sono di natura circolare; - Se la costruzione, o la serie di costruzioni, comportano un significativo vantaggio fiscale, di cui tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa; - Se le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei previsti vantaggi fiscali. In pratica, la Commissione Europea afferma che occorre confrontare l’importo dell’imposta dovuta dal contribuente che utilizzi queste “costruzioni artificiose”, con l’importo che lo stesso contribuente avrebbe pagato nelle medesime circostanze, se non avesse operato con le anzidette “costruzioni artificiose”. E, per far ciò, si dovranno valutare le ipotesi in cui: - un importo non sia compreso nella base imponibile; - il contribuente tragga beneficio da una detrazione; - vi sia una perdita a fini fiscali; - non sia dovuta alcuna ritenuta alla fonte; - l’imposta estera venga compensata. Ebbene, personalmente, condivido appieno il principio etico ispiratore del documento in discorso, ma non posso esimermi dall’assumere in proposito una posizione fortemente critica, in considerazione dell’aleatorietà di quanto ivi enunciato. Il tutto pare, infatti, troppo soggettivamente interpretabile e di difficile attuazione pratica: non contribuisce affatto a garantire la benché minima certezza del diritto. Cosa significa, a esempio: “il contribuente tragga beneficio da una detrazione”? O: “le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all’importo dei previsti vantaggi fiscali”? L’imposizione fiscale è – gioco forza – parte inscindibile di qualunque attività commerciale. Non è possibile valutare l’intera convenienza economica di un’iniziativa imprenditoriale, senza accertarne prima tutti i costi (finanche quelli tributari), che ineluttabilmente incidono sull’utile netto finale. Non posso dire che sarà economicamente conveniente vendere scarpe in Germania, anziché in Estonia, basandomi esclusivamente sul fatto che le indagini di mercato tendono a prevedere un maggior volume d’affari nel primo caso, rispetto al secondo. Ciò che rileva ai fini di un complessivo giudizio economico non potrà, infatti, essere limitato alla sola produzione del fatturato, ma dovrà ben più concretamente focalizzarsi con riferimento all’utile netto finale che quel fatturato è in grado di generare. Pertanto, se, nell’esempio prospettato, l’incidenza percentuale di tutti i costi (inclusi i tributi) fosse particolarmente differente, tale che quella stessa azienda, mutatis mutandis, producesse utili maggiori in Estonia, come potrei essere accusato di avere compiuto un’operazione elusiva, laddove preferissi localizzare l’attività in un Paese che mi garantisse un utile netto finale superiore,
  • 3. per il solo fatto che, contestualmente, così operando, approfitto pure di un regime fiscale complessivamente più vantaggioso? Insomma, capisco la difficoltà nel determinare i confini di una normativa anti-elusiva (difficoltà, peraltro, voluta dagli stessi Governi, i quali, evidentemente, preferiscono mantenere tutt’ora talune disparità, nonché un insieme di leggi farraginose e complesse, laddove sarebbe facilissimo – se ci fosse la volontà politica – adottare un testo unico semplice e univoco per tutti), ma queste raccomandazioni, così come sono state espresse, risultano poter solo essere foriere di un ulteriore rilevante incremento dell’attuale contenzioso in materia.