Di seguito un breve riepilogo del lavoro fatto dal Partito Democratico riguardo al decreto legge 36/2022, con una tavola di confronto tra il testo originario, le proposte PD ed il testo finale di legge approvato
1. A confronto DL 36/2022, emendamenti PD,
L.79/2022
Newsletter n.1
2. Il percorso abilitante
DECRETO LEGGE
36
EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Fabbisogno:
il Ministero Istruzione stima e
comunica al Ministero
Università e della ricerca il
fabbisogno dei docenti per il
sistema nazionale di istruzione
per il triennio successivo
Fabbisogno:
il fabbisogno dei docenti, definito
dai Ministeri, ricomprende anche
le scuole paritarie ed i percorsi di
istruzione e formazione
professionale delle regioni. Per il
primo triennio i posti per i
percorsi universitari di
abilitazione sono riservati ai
docenti con 36 mesi di servizio
nelle statali, nelle paritarie e nei
percorsi regionali FP: 50%
primo ciclo e 30% secondo e
terzo
Fabbisogno:
il Ministero Istruzione stima e comunica
al Ministero Università e della ricerca il
fabbisogno dei docenti per il sistema
nazionale di istruzione per il triennio
successivo, ivi compresi le scuole
paritarie ed i percorsi di istruzione e
formazione professionale delle regioni
nonché le scuole italiane all’estero.
Per i primi 3 cicli dei percorsi i titolari
di contratti di docenza possono accedere
ai percorsi abilitanti nei limiti della
riserva individuata con successivo
DPCM.
3. Il percorso abilitante
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Accesso ai percorsi abilitanti:
durante laurea triennale e
magistrale
Accesso ai percorsi abilitanti:
solo dopo la laurea magistrale o
durante l’ultimo anno della
magistrale. Si può accedere agli
esami finali del percorso
abilitante solo dopo aver
conseguito il titolo di laurea
magistrale
Accesso ai percorsi abilitanti:
solo dopo la laurea magistrale o
durante l’ultimo anno della
magistrale. Si può accedere agli
esami finali del percorso abilitante
solo dopo aver conseguito il titolo
di laurea magistrale .
Percorso universitario di
abilitazione:
organizzato ed impartito dalle
Università
Percorso universitario di
abilitazione:
organizzato ed impartito dalle
Università, con frequenza
obbligatoria e in presenza
Percorso universitario di abilitazione:
organizzato ed impartito dalle
Università, con frequenza
obbligatoria e in presenza
4. Il percorso abilitante
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
60 CFU del percorso abilitante:
con DPCM sono definiti i contenuti e
l’offerta formativa corrispondente a
60 CFU
60 CFU e 24 CFU:
con DPCM sono definiti i contenuti
e l’offerta formativa corrispondente
a 60 CFU, le modalità per il
riconoscimento dei 24 CFU già
conseguiti in precedenza per
accedere ai concorsi e degli
eventuali CFU curriculari se
coerenti con il percorso abilitante
60 CFU e 24 CFU:
con DPCM sono definiti i
contenuti e l’offerta formativa
corrispondente a 60 CFU, le
modalità per il riconoscimento
dei 24 CFU già conseguiti in
precedenza per accedere ai
concorsi e degli eventuali CFU
curriculari se coerenti con il
percorso abilitante
5. Il percorso abilitante
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Oneri percorsi universitari e accademici
di formazione iniziale:
a carico dei partecipanti
Oneri percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale:
costi definiti in DPCM ma
sottoposti allo stesso regime della
no tax area in vigore per i corsi di
studio. Per chi consegue i 60 CFU
durante la laurea magistrale si
prevede l’aumento di 1 anno della
durata legale del corso di studio,
così da ridurre i fuori corso e
consentire il mantenimento dei
requisiti per il diritto allo studio
Oneri percorsi universitari e
accademici di formazione iniziale:
costi massimi di iscrizione sono
definiti in DPCM con oneri a carico
dei partecipanti. Non previsto regime
di no tax area
6. Il percorso abilitante
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Commissioni di abilitazione:
ne fanno parte un membro designato
dall’Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno
esperto di formazione nelle materie
inerenti al percorso abilitante
Commissioni di abilitazione:
ne fanno parte un membro designato
dall’Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno
esperto di formazione nelle materie
inerenti al percorso abilitante, tra cui
anche i tutor
Commissioni di abilitazione:
ne fanno parte un membro designato
dall’Ufficio scolastico regionale di
riferimento e un membro esterno
esperto di formazione nelle materie
inerenti al percorso abilitante, tra cui
anche i tutor
Prova finale percorso abilitazione:
prova scritta e ‘lezione simulata’
Prova finale percorso abilitazione:
la prova scritta sia sostituita da una
relazione complessiva su esperienza
di tirocinio
Prova finale percorso abilitazione:
La prova scritta è costituita da
un’analisi critica relativa al
tirocinio effettuato
7. Concorso e anno di prova a regime
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Partecipanti:
la partecipazione al concorso è
consentita anche a coloro che hanno
svolto un servizio presso le istituzioni
scolastiche statali di almeno 3 anni
Partecipanti:
la partecipazione al concorso è
consentita anche a coloro che hanno
svolto un servizio presso le istituzioni
scolastiche statali, paritarie e del
percorso regionale IeFP di almeno
3 anni. Dei 3 anni di servizio
richiesti per l’accesso diretto al
concorso, uno deve essere di
servizio specifico.
Partecipanti:
la partecipazione al concorso è
consentita anche a coloro che hanno
svolto un servizio presso le
istituzioni scolastiche statali di
almeno 3 anni, di cui almeno 1 nella
specifica classe di concorso.
8. Concorso e anno di prova a regime
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Prova scritta del concorso: a risposta
multipla o prova strutturate.
Prova orale del concorso: accerta, oltre
le competenze disciplinari, le
competenze didattiche e l’attitudine
all’insegnamento anche attraverso un
test specifico
Prova scritta del concorso: solo
prova strutturata, no test a risposta
multipla
Prova orale del concorso: eliminato il
ricorso ai test specifico, nella prova
orale, per accertare l’attitudine
all’insegnamento
Prova scritta del concorso:
quesiti a risposta aperta. Fino al 31
dicembre 2024 l’accesso a tale prova
può essere riservata a coloro che
superino una prova pre-selettiva.
Prova orale del concorso: accerta,
oltre le competenze disciplinari, le
competenze didattiche e l’abilità
all’insegnamento anche attraverso un
test specifico
Test a conclusione dell’anno di prova Sostituito il test con un colloquio
previsto per la conclusione dell’anno
di prova
Test a conclusione dell’anno di prova
9. Fase transitoria fino 31.12.2024
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Concorso: possono prendere parte al concorso
anche i soggetti in possesso di 30 CFU del
percorso di abilitazione iniziale. Se vincitori del
concorso, sottoscrivono un contratto annuale di
supplenza, devono completare il percorso
formativo acquisendo 30 CFU ulteriori e, dopo
aver conseguito l’abilitazione superando la
prova finale, vengono immessi in ruolo e
svolgono il periodo di prova in servizio.
Concorso: oltre a coloro che sono in
possesso di 30 CFU, possono
prendere parte anche i soggetti già in
possesso di 24 CFU
Concorso: oltre a coloro che sono
in possesso di 30 possono
prendere parte anche i soggetti
già in possesso di 24 CFU
Precari storici: possono sempre prendere parte
al concorso, anche oltre la fase transitoria,
acquisendo, dopo il superamento del concorso, i
30 CFU mancanti per l’abilitazione.
Precari storici: possono sempre
prendere parte al concorso svolgendo –
solo fino al 31 dicembre 2024 - una
sola prova concorsuale, costituita da
una lezione simulata (e non prova
orale disciplinare). Inoltre, oltre ai
precari vincitori, anche quelli
risultati idonei potranno abilitarsi
acquisendo i 30 CFU.
Precari storici: possono sempre
prendere parte al concorso, ma
senza la previsione, durante la
fase transitoria, di una prova
specifica costituita dalla lezione
simulata. Non sono previsti
percorsi abilitanti riservati per i
precari risultati idonei
10. Scuola di Alta Formazione
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
L’istituzione della Scuola di Alta
formazione è prevista nel PNRR votato
dal Parlamento italiano nell’aprile 2021
con i seguenti compiti:
●
Promuove e coordina la formazione
in servizio dei docenti
●
Dirige e indirizza le attività formative
dei dirigenti scolastici, dei DSA e del
personale amministrativo
●
Assolve alle funzioni legate al
sistema di incentivo alla formazione
continua degli insegnanti, definendo i
percorsi di formazione ad essa
associati;
Sono organi della Scuola:
Presidente;
Comitato di indirizzo;
Comitato Scientifico Internazionale.
I nostri emendamenti hanno chiesto
che:
●
abbia una struttura più agile di
quella ipotizzata nel decreto
legge, mediante la soppressione
del Comitato di indirizzo;
●
l’approccio della sua iniziativa
sia cooperativo con le istituzioni
scolastiche e non dirigistico o
verticistico: per questo motivo,
riteniamo che tra le sue funzioni
deve essere inserito il sostegno
“all’azione cooperativa e di
promozione della partecipazione
dei docenti alla formazione e alla
ricerca educativa nelle istituzioni
scolastiche”.
Sono rimasti tutti gli organi della scuola,
incluso il Comitato di indirizzo.
Si è ridotto l'impianto verticistico e
dirigistico, come previsto dal Pd,
facendo della stessa un istituto in grado
di dialogare con le scuole e di sostenerne
i bisogni e le pratiche. Non una Scuola di
Alta Formazione che dirige, ma una
Scuola di Alta Formazione che coordina,
coopera e co-progetta
11. Formazione incentivata 1
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
E’ introdotto, a partire dall’a.s. 2023/2024, un
sistema di Formazione e aggiornamento
permanente dei docenti, con durata triennale ed
obbligatorio per i docenti immessi in ruolo a
seguito dell’adeguamento del contratto
collettivo. Tale percorso si svolge fuori
dall’orario di servizio e in orario aggiuntivo
rispetto a quello della didattica in aula.
Al fine di incrementare l'accesso ai percorsi
formativi è previsto
un elemento retributivo una tantum riconosciuto,
a non più del 40% di coloro che ne abbiano fatto
richiesta, all'esito positivo del percorso
formativo.
Sono previste verifiche intermedie annuali,
nonché una verifica finale, effettuate dal
comitato per la valutazione dei docenti integrato
da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico.
La nuova fattispecie di ‘formazione
incentivata’ deve essere facoltativa
poiché, già dalla L.107/2015, la
formazione in servizio è obbligatoria,
secondo il Piano Nazionale per la
Formazione dei Docenti (PNFD). Le
modalità di partecipazione alle
attività formative, la loro durata e le
eventuali ore aggiuntive sono rinviate
alla contrattazione collettiva.
Tutti i docenti che concludano
positivamente i percorsi di
formazione incentivata conseguano
anticipatamente la progressione
salariale.
Permane il sistema di formazione
incentivata di tipo obbligatorio per
i neo assunti con durata triennale.
Si esplicita in modo chiaro il
rinvio alla contrattazione
collettiva di tutte le materie ad
essa connesse, come richiesto dal
Partito Democratico.
Al fine di incrementare l'accesso ai
percorsi formativi è previsto un
elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale,
assegnato con modalità selettiva
ma senza l’individuazione di una
percentuale massima di possibili
beneficiari.
12. Formazione incentivata 2
DECRETO LEGGE 36 EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
I contenuti della formazione continua sono
definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentite le
organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative. In sede di
prima applicazione, nelle more
dell'adozione del regolamento e
dell'aggiornamento contrattuale, la
formazione continua e il sistema di
incentivazione sono definiti dalle previsioni
di cui all'Allegato B del decreto. In
particolare, si prevede che il Comitato di
valutazione riconosce l’elemento
retributivo una tantum che può essere
riconosciuto a non più del 40 per cento di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
L’incentivazione non può essere attribuita
secondo criteri di rotazione.
La durata e l’articolazione dei percorsi
di formazione, i criteri di valutazione,
le modalità di verifica intermedia e
finale, l’individuazione dei soggetti
preposti alla valutazione stessa siano
disciplinati da un Regolamento,
emanato entro il 28 febbraio 2023,
sentite le OO.SS.
Continua nella slide successiva
Sono previste verifiche intermedie
annuali, nonché una verifica finale,
effettuate dal comitato per la
valutazione dei docenti integrato da un
dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico.
In sede di prima applicazione, nelle
more dell'adozione del regolamento e
dell'aggiornamento contrattuale, la
formazione continua e il sistema di
incentivazione sono definiti dalle
previsioni di cui all'Allegato B del
decreto.
13. Formazione incentivata 3
DECRETO LEGGE
36
EMENDAMENTI PD LEGGE 79/2022
Qualora detto Regolamento e l’aggiornamento contrattuale
non siano perfezionati entro tale data, nelle more
dell’adozione degli stessi, la formazione continua e il
sistema di incentivazione sarà definito con decreto del
Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle
previsioni di cui all’allegato B del decreto, rispetto al quale
si prevede che, qualora il Regolamento e l’aggiornamento
contrattuale non siano perfezionati nel termine prefissato,
nelle more della loro adozione, il Ministro emani un
decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, per disciplinare la formazione continua ed
il sistema di incentivazione, che deve essere garantito a
ciascun docente che concluda positivamente il percorso di
formazione (eliminando, quindi, il riferimento alla
concessione selettiva dell’incentivazione e al Comitato di
Valutazione come soggetto che ne riconoscerà
l’attribuzione).
.