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                          Comune di Centola
Bozza di regolamento recante norme di utilizzazione dellitorale marittimo per
                       finalità turistiche e ricreative"


         Si premette che:

         1. L'art. 6, co. 3, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ha introdotto lo
         strumento del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo
         (PUAD), con finalità turistiche e ricreative (ex art. 59 del D.P.R.616/77), da
         predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'Autorità Marittima, dopo aver
         acquisito il parere dei Sindaci interessati e delle Associazioni regionali di
         categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel
         settore turistico dei
         concessionari demaniali marittimi.

         2. L'art.19 del vigente Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
         nel disciplinare i "Sistemi di attrezzature e servizi" prevede la riqualificazione e
         la riorganizzazione delle attrezzature balneari, secondo le modalità prescritte
         dal Regolamento e mediante la redazione di appositi programmi e progetti di
         valorizzazione.

         Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento

         Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante delle "norme di
         utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative", strumento
         di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per
         iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante
         rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti
         disposizioni.
         Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di
         intervento individuata nei limiti territoriali comunali specificati nell’art. 2.

         1.1. Nelle more della predisposizione ed approvazione, da parte:
         - della Regione Campania, del PUAD di cui al punto 1 della premessa;
         - dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, del Regolamento
         nonché dei programmi e dei progetti di valorizzazione di cui al punto 2 della
         premessa,
         il presente regolamento definisce:
         - le modalità d'uso dell'arenile, secondo principi dello sviluppo sostenibile;
         - i criteri di natura urbanistica, paesaggistica ed ambientale per la
         realizzazione e la gestione delle strutture precarie e stagionali necessarie allo
         svolgimento - sulle aree del demanio comunale e marittimo – delle attività
         turistiche e complementari al turismo.

         1.2. Per la razionale e compatibile utilizzazione delle aree del demanio
         comunale e marittimo a fini turistici e ricreativi, il comune di Centola adotta,
         con valenza prescrittiva, i seguenti indirizzi di carattere generale:


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scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la
conformità del testo qui riprodotto all’originale.
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         a) l'utilizzazione delle aree demaniali deve garantire la conservazione
         dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso nonché la
         sua valorizzazione; deve pertanto essere esercitata in coerenza ai criteri
         indicati dai vigenti strumenti di pianificazione e di tutela, garantendo la tutela
         della biodiversità e nel rispetto dal Piano del Parco del Cilento e Vallo di
         Diano;

         b) la permanenza delle attività economiche sulle aree demaniali marittime è
         consentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa, con
         particolare riferimento a quanto prescritto dal Codice della Navigazione e dal
         relativo Regolamento di Attuazione, nonché dalle altre norme del vigente
         Regolamento Edilizio, del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
         Diano.




         Articolo 2 Ambito di applicazione e definizioni
         2.1 Le norme del presente regolamento riguardano tutta la fascia prospiciente
         l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio
         marittimo nel comune di Centola, ed esattamente per una estensione di circa
         15 Km lineari sulla costa tirrenica, i cui confini geografici sono determinati:
         = a Est dal territorio del Comune di Pisciotta;
         = a Ovest dal territorio del Comune di Camerota.

         2.2 Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:
         a) battigia, la fascia di spiaggia interessata dal movimento del flusso e riflusso
         delle onde;
         b) arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che, partendo dal
         limitare della battigia, arriva all'area del "soggiorno all'ombra" di cui alla lettera
         c), con una profondità variabile, tenuto conto della situazione orografica e
         della profondità verso il mare dell'area concessa;
         c) soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva
         all'arenile libero e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di
         ombreggiatura;
         d) stabilimenti balneari, le strutture poste su aree oggetto di concessione
         demaniale marittima, dotate di spogliatoi, servizi igienici ed attrezzate per la
         balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e, eventualmente,
         comprendenti servizi bar, ristorazione e intrattenimento;
         e) concessione demaniale marittima, il provvedimento amministrativo che
         legittima l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi.

         Articolo 3 Durata e disposizioni generali

         3.1 Il regolamento è valido per un periodo di 5 anni dalla data di approvazione.
         Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il
         piano potrà essere prorogato anche per uguale periodo.
         Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato su proposta del
         comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.
         Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure
         e le modalità seguite per l'approvazione del presente regolamento.




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         3.2 Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251,
         anche in presenza di uno stabilimento balneare, sussiste "obbligo per i titolari
         delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
         raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella
         concessione,anche al fine di balneazione".

         3.3 La stagione balneare è compresa tra il l' 01 Giugno ed il 30 settembre; il
         periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari, durante il quale è
         necessaria l'attivazione del servizio di salvataggio negli orari di apertura, è
         fissato dal 15 giugno al 30 settembre.

         3.4 Nei periodi dal l' 01 Giugno al 15 giugno, in caso di mancata attivazione
         del servizio di salvataggio, è consentito l'utilizzo delle strutture ai soli fini
         elioterapici, con obbligo di esposizione all'ingresso ed all'interno della
         struttura, nonché in prossimità della battigia, di apposita cartellonistica
         riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI
         FINI ELIOTERAPICI- ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER
         MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
         Inoltre è fatto obbligo di esporre da parte del concessionario la bandiera rossa
         e di rendere disponibili le attrezzature per il salvataggio nei modi prescritti da
         apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.

         3.5 In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono
         attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere
         attrezzate, chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere
         tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la
         durata della stagione balneare, il presente regolamento, l'ordinanza emanata
         dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio
         e/o locazione natanti da diporto nonché, per gli stabilimenti e le strutture
         balneari, i prezzi dei servizi offerti, comunicati al Comune in conformità alle
         disposizioni vigenti.

         Articolo 4 Uso delle spiagge e divieti

         4.1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Centola è vietato, per tutto
         l'anno:
         a) Lasciare in sosta natanti ed eventuali apparati di sostegno, senza idoneo
         titolo concessionario/autorizzativo, ad eccezione di quelli destinati alle
         operazioni di assistenza e salvataggio.
         b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a
         sdraio, tende e/o altre attrezzature similari;
         c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con natanti,
         esclusi i mezzi di soccorso, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata
         unicamente al libero transito. In presenza di particolari condizioni della
         spiaggia l'ampiezza di tale fascia può essere, previa verifica da parte del
         Comune, ridotta;
         d) Campeggiare;
         e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli
         autorizzati per la pulizia delle spiagge ed il soccorso;
         f) Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del
         Comune;
         g) Gettare a mare o abbandonare sull'arenile rifiuti o materiale di qualsiasi
         genere;



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         h) Bruciare sterpaglie o altri materiali e, comunque, accendere fuochi a
         fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio
         Ambiente del Comune.

         Articolo 5 Concessioni
         5.1 La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre
         che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per
         l'esercizio delle seguenti attività:
         - gestione di stabilimenti balneari dediti al noleggio di sdraio ed ombrelloni con
         o senza esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e di strutture
         relative ad attività sportive e ricreative;
         - stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere.
         Le concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste
         dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.)
         rispettano le seguenti regole generali; per quanto riguarda le distanze minime
         tra concessione e concessione e lo spazio massimo di fronte mare da
         utilizzare per singola concessione saranno disciplinate da apposito bando ad
         evidenza pubblica.

         5.2 Con apposito avviso e/o altro atto ad evidenza pubblica verranno definiti i
         criteri, le modalità e/o i prerequisiti per accedere alla richiesta di concessione.

         Articolo 6 Disciplina degli stabilimenti balneari – norme di comportamento

         6.1 Sono ammesse attività di noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò,
         pattini e similari, oltre che un punto di ristoro con relativo spazio ombreggiato
         e giochi a carattere stagionale.
         - servizi per la sicurezza della balneazione;
         - servizi per la raccolta dei rifiuti.

         a) Segnaletica. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una
         segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome
         ed il confine della concessione;
         b) Gestione. Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte
         demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità
         della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti
         per tutto l'anno dai concessionari;
         c) Sicurezza. Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di
         facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di
         camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e
         collegate fra loro, previo richiesta e rilascio dei nulla-osta previsti dalla
         normativa vigente;

         6.2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste
         licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità.

         6.3. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

         6.4. Negli orari in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico,
         l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è
         ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. E' comunque
         fatta salva la possibilità di accedere liberamente, al mare secondo quanto
         previsto al punto 3.1.



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         6.5. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
         a) Ove possibile, di un apposito locale destinato a pronto soccorso e,
         comunque, di cassetta del pronto soccorso contenente la dotazione minima
         indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388;
         b) dei mezzi di spegnimenti previsti dalla normativa vigente;
         c) di servizi igienici divisi per sesso, nonché di servizi accessibili a persone
         diversamente abili (indicati con il simbolo internazionale), liberamente
         utilizzabili dai clienti e dai fruitori della spiaggia, nonché di passerella per
         portatori di handicap;
         Nel caso in cui gli stabilimenti svolgano attività di somministrazione di cibi e
         bevande, dovranno essere previsti servizi ad uso esclusivo degli operatori.

         6.6. All'interno delle aree in concessione feste, spettacoli ed altre forme di
         intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre
         organizzate nel rispetto della vigente normativa; il concessionario dovrà
         pertanto munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, relative alla
         manifestazione da effettuare.

         6.7. E' vietato lo stoccaggio all'aperto di materiali di risulta o di merci destinate
         all'esercizio dell'attività.

         6.8. Per le pulizie delle strutture devono essere utilizzati solo detergenti
         biodegradabili.

         6.9. Nella gestione della struttura, é vietato l'uso delle buste di plastica, se non
         quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.

         6.10. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al
         pubblico devono

         a) esporre in modo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare:
         - copia del presente Regolamento Comunale;
         - copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima;
         - gli orari di apertura e chiusura dello stabilimento;
         - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
         - un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso
         alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua;
         - cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento.

         b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio
         acqueo ad esso immediatamente prospiciente, fatto salvo l'eventuale
         smaltimento di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati
         dall'amministrazione comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i
         materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in
         attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori; i rifiuti devono essere
         raccolti in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta,
         contenitore per multimateriale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo
         il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale, e conferiti
         nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo
         stabilite;

         c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero e gratuito accesso e
         transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella



                                                                                                  5
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         concessione, anche ai fini della balneazione, mediante la predisposizione di
         un percorso, segnalato in modo apposito anche per gli
         ipovedenti;

         d) installare sull'arenile, entro i limiti dell'area in concessione, sino ad una
         distanza dalla battigia non inferiore a 5,00 mt, un numero di ombrelloni, aventi
         un diametro massimo di mI. 1.80, tale da non intralciare lo spostamento dei
         bagnanti. I medesimi saranno sistemati su file parallele, distanziate fra loro
         non meno di mI. 2.50 in senso longitudinale, non meno di mI. 2,50 fra file
         parallele e non meno di metri 1,15 dai confini della concessione (sia rispetto
         alle altre concessioni. sia rispetto alle spiagge libere adiacenti).
         Inoltre gli ombrelloni dovranno essere dotati di ancoraggi al terreno, in modo
         da presentare maggiore resistenza allo strappo, nonché di un dispositivo che
         renda solidale la parte superiore a quella inferiore e di protezioni della parte
         terminale delle stecche, rispondenti alla vigente normativa in materia di
         sicurezza;

         e) collocare, ogni mq 200,un cestino portarifiuti e curarne lo svuotamento;

         f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia, della larghezza non
         superiore a mI. 2.50, al fine di rendere possibile l'agevole accesso al mare ai
         soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti che consentano
         l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge;

         g) installare lungo il percorso di accesso al mare e mettere a disposizione
         dell'utenza almeno un'isola ecologica composta da un numero di almeno tre
         contenitori distinti e differenziati per tipologia di rifiuti da conferire;

         h) ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, è
         fatto obbligo, di installare e conservare per tutta la stagione balneare appositi
         paletti di delimitazione. I paletti di colore bianco infissi nel terreno, ma
         removibili, collegati tra loro da corde dovranno essere posizionati lungo tutta la
         fascia occupata dagli ombrelloni, in ogni caso, a non oltre 10 metri dalla
         battigia e, comunque, entro i limiti dell'area in concessione;

         i) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla
         posa degli ombrelloni da eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e
         dalle altre attrezzature, pali, paletti e in genere da tutti gli ulteriori materiali e
         strutture il cui posizionamento è consentito esclusivamente nel corso della
         stagione balneare;

         Ai fini del libero transito, dovranno essere garantiti i passaggi:
         1) non inferiore a 3 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare;
         2) di profondità minima di 5,00 m, misurata dalla battigia media, sull'arenile o
         sulle scogliere basse, sulla cui fascia non sono ammesse istallazioni di alcun
         tipo, né disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o relativa a qualsiasi
         attrezzatura, anche se precaria.

         E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il
         transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia
         verso il mare e viceversa.
         E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso
         pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata
         convenzionata.


                                                                                                  6
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         E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri
         al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale
         funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non
         esplicitamente autorizzato.
         Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, occorre
         lasciare libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a
         5,00 m.
         Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa
         sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 104/92).

         Articolo 7 Criteri generali per la progettazione, l'istallazione e lo
         smontaggio delle strutture

         7.1. Sugli arenili è consentita, unicamente per finalità turistiche e ricreative, la
         collocazione di ombrelloni e sdraio, l'installazione di strutture precarie e
         stagionali per i servizi di supporto alla balneazione, la vendita e
         somministrazione di bevande ed alimenti (in funzione delle autorizzazioni e dei
         requisiti igienico-sanitari posseduti) e per lo svolgimento di attività sportive,
         ricreative e di animazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla
         legislazione vigente in materia.

         7.2. Le strutture di cui al comma precedente devono essere commisurate alle
         funzioni da svolgere ed essere costruite con l'utilizzo di materiali
         ecocompatibili (legno, canne, tessuti, ferro e/o acciaio - solo per elementi
         strutturali o decorativi - ecc.) assemblati a secco, sulla base di progetti
         dettagliati che ne garantiscano l'assoluta reversibilità e, con essa, la
         salvaguardia dei luoghi.
         E' vietata nell'allestimento delle strutture, l'utilizzazione di materiali di scarto o,
         comunque, inidonei ed indecorosi.

         7.3 Le strutture di cui al presente Regolamento sono finalizzate a soddisfare
         esigenze meramente temporanee (stagione balneare convenzionalmente
         fissata dal 1 Giugno al 30 settembre) e non devono comportare alcuna
         modifica permanente dello stato dei luoghi.

         7.4. Per la realizzazione di tali strutture è necessario richiedere ed ottenere il
         rilascio di tutti i pareri ed i permessi allo scopo occorrenti allegando la
         documentazione tecnico amministrativa prevista dalla disposizioni normative e
         regolamentari vigenti in materia.

         Articolo 8 Vigilanza e Sanzioni

         8.1. Le attività di vigilanza e controllo sono ordinariamente svolte da tutte le
         Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, nonché dagli Uffici Tecnico
         Amministrativi del Comune a tanto preposti.

         8.2. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che, durante le fasi di montaggio,
         esercizio e rimozione degli stabilimenti balneari, vengano effettivamente
         rispettate le norme del presente Regolamento nonché le eventuali specifiche
         prescrizioni impartite, anche da Enti terzi, con il rilascio dei titoli abilitativi. A tal
         fine, il Responsabile del Settore Urbanistica trasmette al predetto Corpo di
         Polizia tutti gli atti ed i progetti comunque riguardanti la realizzazione delle
         strutture in argomento.



                                                                                                      7
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scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la
conformità del testo qui riprodotto all’originale.
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         8.3. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni derivanti
         dall'inosservanza delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed
         ambientali stabilite dalle diverse disposizioni vigenti in materia, per le violazioni
         di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite
         dalla legislazione vigente in materia di violazioni' regolamentari e quelle del
         codice della navigazione con particolare riferimento agli art. 1161 e 1164.



         Articolo 9 Norme transitorie e finali

         9.1 L’adozione del presente regolamento abroga il vigente regolamento
         demaniale marittimo con tutte le modifiche ed integrazioni avvenute.

         9.2 Il presente regolamento verrà trasmesso per conoscenza agli organi sovra
         comunali interessati.


         Centola 05/06/2012




                                                                                                 8
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Bozza del Regolamento Demanio Marittimo - Comune di Centola

  • 1. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it Comune di Centola Bozza di regolamento recante norme di utilizzazione dellitorale marittimo per finalità turistiche e ricreative" Si premette che: 1. L'art. 6, co. 3, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ha introdotto lo strumento del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUAD), con finalità turistiche e ricreative (ex art. 59 del D.P.R.616/77), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'Autorità Marittima, dopo aver acquisito il parere dei Sindaci interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi. 2. L'art.19 del vigente Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nel disciplinare i "Sistemi di attrezzature e servizi" prevede la riqualificazione e la riorganizzazione delle attrezzature balneari, secondo le modalità prescritte dal Regolamento e mediante la redazione di appositi programmi e progetti di valorizzazione. Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante delle "norme di utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative", strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni. Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento individuata nei limiti territoriali comunali specificati nell’art. 2. 1.1. Nelle more della predisposizione ed approvazione, da parte: - della Regione Campania, del PUAD di cui al punto 1 della premessa; - dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, del Regolamento nonché dei programmi e dei progetti di valorizzazione di cui al punto 2 della premessa, il presente regolamento definisce: - le modalità d'uso dell'arenile, secondo principi dello sviluppo sostenibile; - i criteri di natura urbanistica, paesaggistica ed ambientale per la realizzazione e la gestione delle strutture precarie e stagionali necessarie allo svolgimento - sulle aree del demanio comunale e marittimo – delle attività turistiche e complementari al turismo. 1.2. Per la razionale e compatibile utilizzazione delle aree del demanio comunale e marittimo a fini turistici e ricreativi, il comune di Centola adotta, con valenza prescrittiva, i seguenti indirizzi di carattere generale: 1 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 2. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it a) l'utilizzazione delle aree demaniali deve garantire la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell'uso nonché la sua valorizzazione; deve pertanto essere esercitata in coerenza ai criteri indicati dai vigenti strumenti di pianificazione e di tutela, garantendo la tutela della biodiversità e nel rispetto dal Piano del Parco del Cilento e Vallo di Diano; b) la permanenza delle attività economiche sulle aree demaniali marittime è consentita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto prescritto dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché dalle altre norme del vigente Regolamento Edilizio, del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Articolo 2 Ambito di applicazione e definizioni 2.1 Le norme del presente regolamento riguardano tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene al pubblico demanio marittimo nel comune di Centola, ed esattamente per una estensione di circa 15 Km lineari sulla costa tirrenica, i cui confini geografici sono determinati: = a Est dal territorio del Comune di Pisciotta; = a Ovest dal territorio del Comune di Camerota. 2.2 Ai fini del presente Regolamento, si intendono per: a) battigia, la fascia di spiaggia interessata dal movimento del flusso e riflusso delle onde; b) arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che, partendo dal limitare della battigia, arriva all'area del "soggiorno all'ombra" di cui alla lettera c), con una profondità variabile, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa; c) soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura; d) stabilimenti balneari, le strutture poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, dotate di spogliatoi, servizi igienici ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio, lettini e, eventualmente, comprendenti servizi bar, ristorazione e intrattenimento; e) concessione demaniale marittima, il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi. Articolo 3 Durata e disposizioni generali 3.1 Il regolamento è valido per un periodo di 5 anni dalla data di approvazione. Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato anche per uguale periodo. Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato su proposta del comune sulla scorta di motivata e documentata relazione. Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione del presente regolamento. 2 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 3. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it 3.2 Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251, anche in presenza di uno stabilimento balneare, sussiste "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione,anche al fine di balneazione". 3.3 La stagione balneare è compresa tra il l' 01 Giugno ed il 30 settembre; il periodo di attività obbligatoria degli stabilimenti balneari, durante il quale è necessaria l'attivazione del servizio di salvataggio negli orari di apertura, è fissato dal 15 giugno al 30 settembre. 3.4 Nei periodi dal l' 01 Giugno al 15 giugno, in caso di mancata attivazione del servizio di salvataggio, è consentito l'utilizzo delle strutture ai soli fini elioterapici, con obbligo di esposizione all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, di apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI- ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Inoltre è fatto obbligo di esporre da parte del concessionario la bandiera rossa e di rendere disponibili le attrezzature per il salvataggio nei modi prescritti da apposita ordinanza dell'Autorità Marittima. 3.5 In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, spiagge libere attrezzate, chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, il presente regolamento, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto nonché, per gli stabilimenti e le strutture balneari, i prezzi dei servizi offerti, comunicati al Comune in conformità alle disposizioni vigenti. Articolo 4 Uso delle spiagge e divieti 4.1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Centola è vietato, per tutto l'anno: a) Lasciare in sosta natanti ed eventuali apparati di sostegno, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio. b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari; c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con natanti, esclusi i mezzi di soccorso, la fascia di 5 metri dalla battigia, destinata unicamente al libero transito. In presenza di particolari condizioni della spiaggia l'ampiezza di tale fascia può essere, previa verifica da parte del Comune, ridotta; d) Campeggiare; e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge ed il soccorso; f) Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune; g) Gettare a mare o abbandonare sull'arenile rifiuti o materiale di qualsiasi genere; 3 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 4. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it h) Bruciare sterpaglie o altri materiali e, comunque, accendere fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio Ambiente del Comune. Articolo 5 Concessioni 5.1 La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: - gestione di stabilimenti balneari dediti al noleggio di sdraio ed ombrelloni con o senza esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; - stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere. Le concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.) rispettano le seguenti regole generali; per quanto riguarda le distanze minime tra concessione e concessione e lo spazio massimo di fronte mare da utilizzare per singola concessione saranno disciplinate da apposito bando ad evidenza pubblica. 5.2 Con apposito avviso e/o altro atto ad evidenza pubblica verranno definiti i criteri, le modalità e/o i prerequisiti per accedere alla richiesta di concessione. Articolo 6 Disciplina degli stabilimenti balneari – norme di comportamento 6.1 Sono ammesse attività di noleggio ombrelloni, sedie sdraio, lettini, pedalò, pattini e similari, oltre che un punto di ristoro con relativo spazio ombreggiato e giochi a carattere stagionale. - servizi per la sicurezza della balneazione; - servizi per la raccolta dei rifiuti. a) Segnaletica. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione; b) Gestione. Gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari; c) Sicurezza. Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro, previo richiesta e rilascio dei nulla-osta previsti dalla normativa vigente; 6.2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso delle previste licenze/autorizzazioni a vario titolo rilasciate dalle competenti autorità. 6.3. Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 6.4. Negli orari in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. E' comunque fatta salva la possibilità di accedere liberamente, al mare secondo quanto previsto al punto 3.1. 4 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 5. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it 6.5. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato: a) Ove possibile, di un apposito locale destinato a pronto soccorso e, comunque, di cassetta del pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388; b) dei mezzi di spegnimenti previsti dalla normativa vigente; c) di servizi igienici divisi per sesso, nonché di servizi accessibili a persone diversamente abili (indicati con il simbolo internazionale), liberamente utilizzabili dai clienti e dai fruitori della spiaggia, nonché di passerella per portatori di handicap; Nel caso in cui gli stabilimenti svolgano attività di somministrazione di cibi e bevande, dovranno essere previsti servizi ad uso esclusivo degli operatori. 6.6. All'interno delle aree in concessione feste, spettacoli ed altre forme di intrattenimento, anche se prive di scopo di lucro, dovranno essere sempre organizzate nel rispetto della vigente normativa; il concessionario dovrà pertanto munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie, relative alla manifestazione da effettuare. 6.7. E' vietato lo stoccaggio all'aperto di materiali di risulta o di merci destinate all'esercizio dell'attività. 6.8. Per le pulizie delle strutture devono essere utilizzati solo detergenti biodegradabili. 6.9. Nella gestione della struttura, é vietato l'uso delle buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti. 6.10. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico devono a) esporre in modo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare: - copia del presente Regolamento Comunale; - copia della vigente Ordinanza emanata dall'Autorità Marittima; - gli orari di apertura e chiusura dello stabilimento; - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi; - un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua; - cartelli indicanti i numeri telefonici di emergenza e di pronto intervento. b) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo ad esso immediatamente prospiciente, fatto salvo l'eventuale smaltimento di materiali derivanti da eventi eccezionali, come tali valutati dall'amministrazione comunale che ne curerà la rimozione. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte dei competenti operatori; i rifiuti devono essere raccolti in contenitori differenziati per tipologia di rifiuti (contenitore per carta, contenitore per multimateriale, contenitore per umido e residui rifiuti) secondo il sistema di raccolta differenziata vigente nel territorio comunale, e conferiti nei cassonetti all'uopo predisposti, negli orari e con le modalità al riguardo stabilite; c) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella 5 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 6. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it concessione, anche ai fini della balneazione, mediante la predisposizione di un percorso, segnalato in modo apposito anche per gli ipovedenti; d) installare sull'arenile, entro i limiti dell'area in concessione, sino ad una distanza dalla battigia non inferiore a 5,00 mt, un numero di ombrelloni, aventi un diametro massimo di mI. 1.80, tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. I medesimi saranno sistemati su file parallele, distanziate fra loro non meno di mI. 2.50 in senso longitudinale, non meno di mI. 2,50 fra file parallele e non meno di metri 1,15 dai confini della concessione (sia rispetto alle altre concessioni. sia rispetto alle spiagge libere adiacenti). Inoltre gli ombrelloni dovranno essere dotati di ancoraggi al terreno, in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo, nonché di un dispositivo che renda solidale la parte superiore a quella inferiore e di protezioni della parte terminale delle stecche, rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza; e) collocare, ogni mq 200,un cestino portarifiuti e curarne lo svuotamento; f) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia, della larghezza non superiore a mI. 2.50, al fine di rendere possibile l'agevole accesso al mare ai soggetti diversamente abili, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge; g) installare lungo il percorso di accesso al mare e mettere a disposizione dell'utenza almeno un'isola ecologica composta da un numero di almeno tre contenitori distinti e differenziati per tipologia di rifiuti da conferire; h) ove l'area in concessione sia posta a confine con una spiaggia libera, è fatto obbligo, di installare e conservare per tutta la stagione balneare appositi paletti di delimitazione. I paletti di colore bianco infissi nel terreno, ma removibili, collegati tra loro da corde dovranno essere posizionati lungo tutta la fascia occupata dagli ombrelloni, in ogni caso, a non oltre 10 metri dalla battigia e, comunque, entro i limiti dell'area in concessione; i) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni da eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature, pali, paletti e in genere da tutti gli ulteriori materiali e strutture il cui posizionamento è consentito esclusivamente nel corso della stagione balneare; Ai fini del libero transito, dovranno essere garantiti i passaggi: 1) non inferiore a 3 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare; 2) di profondità minima di 5,00 m, misurata dalla battigia media, sull'arenile o sulle scogliere basse, sulla cui fascia non sono ammesse istallazioni di alcun tipo, né disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o relativa a qualsiasi attrezzatura, anche se precaria. E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. E' obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. 6 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 7. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it E' posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, occorre lasciare libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 104/92). Articolo 7 Criteri generali per la progettazione, l'istallazione e lo smontaggio delle strutture 7.1. Sugli arenili è consentita, unicamente per finalità turistiche e ricreative, la collocazione di ombrelloni e sdraio, l'installazione di strutture precarie e stagionali per i servizi di supporto alla balneazione, la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti (in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti) e per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e di animazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. 7.2. Le strutture di cui al comma precedente devono essere commisurate alle funzioni da svolgere ed essere costruite con l'utilizzo di materiali ecocompatibili (legno, canne, tessuti, ferro e/o acciaio - solo per elementi strutturali o decorativi - ecc.) assemblati a secco, sulla base di progetti dettagliati che ne garantiscano l'assoluta reversibilità e, con essa, la salvaguardia dei luoghi. E' vietata nell'allestimento delle strutture, l'utilizzazione di materiali di scarto o, comunque, inidonei ed indecorosi. 7.3 Le strutture di cui al presente Regolamento sono finalizzate a soddisfare esigenze meramente temporanee (stagione balneare convenzionalmente fissata dal 1 Giugno al 30 settembre) e non devono comportare alcuna modifica permanente dello stato dei luoghi. 7.4. Per la realizzazione di tali strutture è necessario richiedere ed ottenere il rilascio di tutti i pareri ed i permessi allo scopo occorrenti allegando la documentazione tecnico amministrativa prevista dalla disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Articolo 8 Vigilanza e Sanzioni 8.1. Le attività di vigilanza e controllo sono ordinariamente svolte da tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale, nonché dagli Uffici Tecnico Amministrativi del Comune a tanto preposti. 8.2. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che, durante le fasi di montaggio, esercizio e rimozione degli stabilimenti balneari, vengano effettivamente rispettate le norme del presente Regolamento nonché le eventuali specifiche prescrizioni impartite, anche da Enti terzi, con il rilascio dei titoli abilitativi. A tal fine, il Responsabile del Settore Urbanistica trasmette al predetto Corpo di Polizia tutti gli atti ed i progetti comunque riguardanti la realizzazione delle strutture in argomento. 7 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.
  • 8. Il Blog di Raffaele Greco - www.raffaelegreco.it 8.3. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni derivanti dall'inosservanza delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali stabilite dalle diverse disposizioni vigenti in materia, per le violazioni di quanto stabilito dal presente Regolamento si applicano le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente in materia di violazioni' regolamentari e quelle del codice della navigazione con particolare riferimento agli art. 1161 e 1164. Articolo 9 Norme transitorie e finali 9.1 L’adozione del presente regolamento abroga il vigente regolamento demaniale marittimo con tutte le modifiche ed integrazioni avvenute. 9.2 Il presente regolamento verrà trasmesso per conoscenza agli organi sovra comunali interessati. Centola 05/06/2012 8 ATTENZIONE! Questo documento è una semplice BOZZA diffusa per scopi puramente illustrativi e didattici. Non è pertanto garantita la completezza né la conformità del testo qui riprodotto all’originale.