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COMUNE DI CENTOLA
                        PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
                                     PROVINCIA DI SALERNO



                  ORIGINALE DELIBERAZIONE N° 18 DEL 04.06.2012




Oggetto: Dichiarazione di interesse pubblico per gli interventi di installazione di strutture
         stagionali per la balneazione da realizzarsi in zona “B1”, ai sensi dell’art. n. 20
         delle norme di attuazione del piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano



            VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì 04 del mese di Giugno alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento delle seguenti
persone:




             Cognome e nome                         Presente                    Assente
   CARMELO STANZIOLA                                    X
    D’ANGELO SILVERIO                                   X
   CICCARIELLO GIANFRANCO                               X
   MESSINEO MARIO                                       X
   MANGIA RAFFAELE                                      X
   MELUCCIO CRISTIANO                                   X
   SPERANZA ROMANO                                                                 X
   RINALDI ANTONIO                                      X



E con la partecipazione del segretario capo Dott.ssa Giuseppa Vairo .

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco Dr. Carmelo Stanziola dichiara aperta la seduta e
passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta depositata agli atti;

PREMESSO:
-che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una corretta e sostenibile gestione di tutto il litorale
territorialmente di sua competenza, con tutte quelle infrastrutture e i servizi di pubblica utilità presenti e da
realizzare non altrove localizzabili, con la partecipazione attiva di tutti i fruitori e dei vari operatori economici
coinvolti nell’indotto turistico-ricettivo, finalizzata alla valorizzazione dell’intero territorio comunale;
-che nelle località turistiche, quali il comune di Centola, il turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali
attività economiche, l’uso delle aree demaniali e quelle ad esse confinanti è sempre stato più diffusamente
destinato ad ospitare le funzioni necessarie al potenziamento e alla qualificazione di questo tipo di turismo,
producendo innegabili risultati sotto il profilo economico ed anche, in moltissimi casi, sotto il profilo della qualità
ambientale e del razionale ed organizzato assetto degli spazi lungo la fascia costiera cittadina;
-che i problemi economici e quelli ambientali sono strettamente dipendenti e la conservazione della natura è una
fonte importante di sviluppo economico, pertanto non è più possibile separare la componente ambientale con quella
modellata dall’azione antropica, così come non è più possibile escludere la componente antropica, essendo questa
una delle fonti principali di sviluppo economico sostenibile;
-che l’obiettivo è quello di abbinare alla conservazione uno sviluppo economico locale attraverso il turismo, quale
mezzo di sviluppo socio-economico, ed è per tali motivazioni considerate tutte le infrastrutture ed i servizi di
pubblica utilità, quali le attività turistiche ricettive presenti sulle aree del territorio comunale ricadenti in zona B1,
ma anche per quelle da realizzare in futuro, non altrove localizzabili, strettamente necessarie per la collettività,
avvalersi della possibilità di deroga prevista dall’art. n. 20 delle Norme di Attuazione del Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano;

CONSIDERATO:
che le aree protette non possono essere isolate dal contesto che le circonda, in quanto in tali aree protette vi è la
necessità di passare da una politica di gestione “per isole” ad una di “sistema ecologico territoriale” al fine di
tutelare le economie locali, già presenti sul territorio prima della istituzione dei parchi;
-che l’intero territorio comunale è parte integrante del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, quest’ultimo
istituito nel 1991 con l’entrata in vigore della “Legge Quadro sulle aree protette” del 6 dicembre 1991, n. 394;
-che ai sensi dell’art. n. 57 – “Zone per attrezzature balneari” delle norme del vigente Piano Regolatore Generale
del Comune di Centola, nelle aree della fascia litoranea comunale, è prevista l’installazione di strutture precarie,
semipermanenti a servizio delle attività turistiche balneari;
-che dal 27.01.2010 è in vigore il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
-che il comma n. 3 dell’art. n. 8 delle norme di attuazione del Piano del Parco, prevede la fruizione delle aree
ricadenti nelle zone B1, anche per scopi di carattere sportivo e ricreativo, consentendo tutti gli interventi edilizi che
non eccedono quelli previsti alle lettere a)- b)- c) di cui al comma n. 1 dell’art. n. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
-che la vigente normativa edilizia definisce come nuova costruzione anche l’installazione di manufatti leggeri,
prefabbricati, ecc…., che siano utilizzati come abitazione, ambienti di lavoro, depositi e simili e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
-che l’attuale orientamento giurisprudenziale ha ribadito che tra i manufatti leggeri destinati a soddisfare esigenze
meramente temporanee, non sono ricompresi quelli destinati ad una utilizzazione stagionale;
-che le strutture stagionali ad uso turistico- balneare non sono escluse dal novero delle costruzioni, risultando
pertanto incompatibili con il regime normativo delle zone B1 del Piano del Parco;

RITENUTA
-necessaria, al fine della salvaguardia dell’economia e dello sviluppo sostenibile locale, l’applicazione della deroga
ai sensi dell’art. n. 20 della Normativa di Attuazione del Piano del Parco, per tutte quelle strutture turistico balneari
esistenti, in corso di realizzazione e da realizzare, ricadenti nelle suddette zone B1 del Piano del Parco;

RITENUTO:
che è necessario nonché fondamentale per il territorio Cilentano, che il Parco non assolva al solo ruolo
demandatogli dalla normativa, ma sia e diventi funzione educativa, funzione turistica e ricreativa, uso sostenibile
delle risorse naturali, protezione della diversità culturale e mantenimento sia degli attributi culturali e tradizionali
locali nonché implementazione degli attributi socio-economici;



                                                          2
-che l’obiettivo è quello di abbinare alla conservazione uno sviluppo economico locale attraverso il turismo, quale
contrasto al declino della marginalizzazione, e la promozione delle economie tradizionali, concependo Il Parco non
solo come mezzo di conservazione della natura, ma anche come mezzo di sviluppo socio-economico;
-che un’area protetta, oggi, deve basarsi su una “gestione collaborativa”, deve essere cioè pianificata e gestita
“per”, “con” e “da” le popolazioni locali, un sistema di gestione articolato, costituito non solo dall’ente, ma da tutti
i “portatori di interesse” all’interno del parco: comunità locali, operatori economici, amministratori, ambientalisti
ecc. , in quanto in assenza di una gestione cooperativa non c’è di fatto una effettiva possibilità di conservare
l’ambiente naturale;
-che con la gestione cooperativa si conservano attivamente le risorse naturali, sopravvivono le culture tradizionali e
si possono sviluppare nuove forme di turismo che l’Ente Parco non è in grado di costituire da solo, poiché è la
popolazione stessa che tutela la biodiversità e si prende cura del territorio, avendo un interesse economico nel farlo;
-che le aree protette non devono costituire una limitazione ma devono essere l’elemento principale per la crescita
ed il mantenimento di tutte quelle attività economiche, sociali e culturali presenti sul territorio;
-di dover dichiarare, tutti gli interventi inerenti la realizzazione di stabilimenti balneari a carattere stagionale, da
realizzarsi esclusivamente in zona B1 del piano del Parco di pubblica utilità, in quanto le infrastrutture ed i servizi
di pubblica utilità, quali le attività turistiche ricettive presenti e future in dette aree, non sono altrove localizzabili, e
sono strettamente necessarie per la collettività e, nel contempo, compatibili con le esigenze generali di tutela del
Parco e delle sue risorse;
-di dover richiedere all’ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano l’applicazione della deroga ai sensi
dell’art. n.20 della Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, pubblicate sul
BURC n.9 del 27/01/2010;

CONSIDERATO
ai fini della pubblica utilità, quanto stabilito dalla Legge 17 maggio 1983, n.217 “Legge quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica” che all’art.6 definisce : “Sono strutture
ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici,
gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli
ostelli per la gioventú, i rifugi alpini”, e successivamente, all’art.8 la stessa legge stabilisce che ai fini della
conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, dette strutture, rispondono alle finalità di pubblico interesse e
della utilità sociale;
la nota dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano del 08.05.2012 prot. n. 7631;
il vigente Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Centola;
l’art. n. 20 delle norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

con voti unanimi


                                                     DELIBERA


Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare la pubblica utilità di tutti gli interventi in itinere, in corso di realizzazione e da realizzare, inerenti la
realizzazione di stabilimenti balneari a carattere stagionale, ricadenti esclusivamente in zona B1 del piano del
Parco, in quanto le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità, quali le attività turistiche ricettive presenti e da
realizzarsi sul territorio comunale in tali zone, non sono altrove localizzabili, e sono strettamente necessari per la
collettività e, nel contempo, compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse;

Di dichiarare la pubblica utilità del progetto in corso di approvazione, presso l’ufficio SUAP di
Vallo della Lucania, pratica n. 667/2012, inerente l’ installazione di strutture di carattere semipermanente
di facile smontaggio, con funzione di servizio di ristoro e svago allo stabilimento balneare denominato
“Baia degli Angeli”, da realizzarsi in località Saline alla frazione Palinuro del comune di Centola,
ricadente in zona ” B1” delle norme di attuazione del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di
Diano.

Di richiedere all’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano l’applicazione della deroga così come prevista
ed indicata all’art.20 della Norme di Attuazione del Piano del Parco;

Con voti unanimi separatamente espressi, la presente viene resa immediatamente esecutiva.



                                                           3
Il presente verbale viene così sottoscritto:

                     IL SINDACO                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

             ( Dott. Carmelo Stanziola)                                     ( Dott.ssa Giuseppa Vairo)

 Per quanto riguarda la Regolarità Tecnica Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio __________________________

Per quanto riguarda la regolarità contabile Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio _________________________

Per quanto riguarda l’Impegno di Spesa
Il Responsabile del Servizio _________________________




                                COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

                                  (art. 125 - comma 1 - decreto legislativo n° 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ________________________ prot. n.
_____________________ giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 - comma 1 - decreto
legislativo n° 267/2000.

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                ( Dott.ssa Vairo Giuseppa)



                                            Certificato di Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale oggi ________
E vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 primo comma decreto lgs n.
267/2000

                                                                                  Il SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                 ( Dott.ssa Vairo Giuseppa)


                                                   Certificato di esecutività

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dopo la pubblicazione come sopra ai sensi del
successivo art. 134 comma 3 del decreto lgs n. 267/2000
La presente è divenuta immediatamente esecutiva al momento della sua adozione espressa dichiarazione del Consiglio Comunale

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                       ( Dott.ssa Vairo Giuseppa)


                                      La presente è copia conforme all’originale
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                              ( Dott.ssa Vairo Giuseppa)

                                                               4

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Interventi di installazione di strutture stagionali per la balneazione da realizzarsi in zona “B1” - Comune di Centola.

  • 1. COMUNE DI CENTOLA PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO PROVINCIA DI SALERNO ORIGINALE DELIBERAZIONE N° 18 DEL 04.06.2012 Oggetto: Dichiarazione di interesse pubblico per gli interventi di installazione di strutture stagionali per la balneazione da realizzarsi in zona “B1”, ai sensi dell’art. n. 20 delle norme di attuazione del piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L'anno duemiladodici addì 04 del mese di Giugno alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento delle seguenti persone: Cognome e nome Presente Assente CARMELO STANZIOLA X D’ANGELO SILVERIO X CICCARIELLO GIANFRANCO X MESSINEO MARIO X MANGIA RAFFAELE X MELUCCIO CRISTIANO X SPERANZA ROMANO X RINALDI ANTONIO X E con la partecipazione del segretario capo Dott.ssa Giuseppa Vairo . Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco Dr. Carmelo Stanziola dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.
  • 2. IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la relazione del Sindaco; VISTA la proposta depositata agli atti; PREMESSO: -che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una corretta e sostenibile gestione di tutto il litorale territorialmente di sua competenza, con tutte quelle infrastrutture e i servizi di pubblica utilità presenti e da realizzare non altrove localizzabili, con la partecipazione attiva di tutti i fruitori e dei vari operatori economici coinvolti nell’indotto turistico-ricettivo, finalizzata alla valorizzazione dell’intero territorio comunale; -che nelle località turistiche, quali il comune di Centola, il turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali attività economiche, l’uso delle aree demaniali e quelle ad esse confinanti è sempre stato più diffusamente destinato ad ospitare le funzioni necessarie al potenziamento e alla qualificazione di questo tipo di turismo, producendo innegabili risultati sotto il profilo economico ed anche, in moltissimi casi, sotto il profilo della qualità ambientale e del razionale ed organizzato assetto degli spazi lungo la fascia costiera cittadina; -che i problemi economici e quelli ambientali sono strettamente dipendenti e la conservazione della natura è una fonte importante di sviluppo economico, pertanto non è più possibile separare la componente ambientale con quella modellata dall’azione antropica, così come non è più possibile escludere la componente antropica, essendo questa una delle fonti principali di sviluppo economico sostenibile; -che l’obiettivo è quello di abbinare alla conservazione uno sviluppo economico locale attraverso il turismo, quale mezzo di sviluppo socio-economico, ed è per tali motivazioni considerate tutte le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità, quali le attività turistiche ricettive presenti sulle aree del territorio comunale ricadenti in zona B1, ma anche per quelle da realizzare in futuro, non altrove localizzabili, strettamente necessarie per la collettività, avvalersi della possibilità di deroga prevista dall’art. n. 20 delle Norme di Attuazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; CONSIDERATO: che le aree protette non possono essere isolate dal contesto che le circonda, in quanto in tali aree protette vi è la necessità di passare da una politica di gestione “per isole” ad una di “sistema ecologico territoriale” al fine di tutelare le economie locali, già presenti sul territorio prima della istituzione dei parchi; -che l’intero territorio comunale è parte integrante del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, quest’ultimo istituito nel 1991 con l’entrata in vigore della “Legge Quadro sulle aree protette” del 6 dicembre 1991, n. 394; -che ai sensi dell’art. n. 57 – “Zone per attrezzature balneari” delle norme del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Centola, nelle aree della fascia litoranea comunale, è prevista l’installazione di strutture precarie, semipermanenti a servizio delle attività turistiche balneari; -che dal 27.01.2010 è in vigore il Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; -che il comma n. 3 dell’art. n. 8 delle norme di attuazione del Piano del Parco, prevede la fruizione delle aree ricadenti nelle zone B1, anche per scopi di carattere sportivo e ricreativo, consentendo tutti gli interventi edilizi che non eccedono quelli previsti alle lettere a)- b)- c) di cui al comma n. 1 dell’art. n. 3 del D.P.R. n. 380/2001; -che la vigente normativa edilizia definisce come nuova costruzione anche l’installazione di manufatti leggeri, prefabbricati, ecc…., che siano utilizzati come abitazione, ambienti di lavoro, depositi e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; -che l’attuale orientamento giurisprudenziale ha ribadito che tra i manufatti leggeri destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, non sono ricompresi quelli destinati ad una utilizzazione stagionale; -che le strutture stagionali ad uso turistico- balneare non sono escluse dal novero delle costruzioni, risultando pertanto incompatibili con il regime normativo delle zone B1 del Piano del Parco; RITENUTA -necessaria, al fine della salvaguardia dell’economia e dello sviluppo sostenibile locale, l’applicazione della deroga ai sensi dell’art. n. 20 della Normativa di Attuazione del Piano del Parco, per tutte quelle strutture turistico balneari esistenti, in corso di realizzazione e da realizzare, ricadenti nelle suddette zone B1 del Piano del Parco; RITENUTO: che è necessario nonché fondamentale per il territorio Cilentano, che il Parco non assolva al solo ruolo demandatogli dalla normativa, ma sia e diventi funzione educativa, funzione turistica e ricreativa, uso sostenibile delle risorse naturali, protezione della diversità culturale e mantenimento sia degli attributi culturali e tradizionali locali nonché implementazione degli attributi socio-economici; 2
  • 3. -che l’obiettivo è quello di abbinare alla conservazione uno sviluppo economico locale attraverso il turismo, quale contrasto al declino della marginalizzazione, e la promozione delle economie tradizionali, concependo Il Parco non solo come mezzo di conservazione della natura, ma anche come mezzo di sviluppo socio-economico; -che un’area protetta, oggi, deve basarsi su una “gestione collaborativa”, deve essere cioè pianificata e gestita “per”, “con” e “da” le popolazioni locali, un sistema di gestione articolato, costituito non solo dall’ente, ma da tutti i “portatori di interesse” all’interno del parco: comunità locali, operatori economici, amministratori, ambientalisti ecc. , in quanto in assenza di una gestione cooperativa non c’è di fatto una effettiva possibilità di conservare l’ambiente naturale; -che con la gestione cooperativa si conservano attivamente le risorse naturali, sopravvivono le culture tradizionali e si possono sviluppare nuove forme di turismo che l’Ente Parco non è in grado di costituire da solo, poiché è la popolazione stessa che tutela la biodiversità e si prende cura del territorio, avendo un interesse economico nel farlo; -che le aree protette non devono costituire una limitazione ma devono essere l’elemento principale per la crescita ed il mantenimento di tutte quelle attività economiche, sociali e culturali presenti sul territorio; -di dover dichiarare, tutti gli interventi inerenti la realizzazione di stabilimenti balneari a carattere stagionale, da realizzarsi esclusivamente in zona B1 del piano del Parco di pubblica utilità, in quanto le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità, quali le attività turistiche ricettive presenti e future in dette aree, non sono altrove localizzabili, e sono strettamente necessarie per la collettività e, nel contempo, compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse; -di dover richiedere all’ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano l’applicazione della deroga ai sensi dell’art. n.20 della Norme di Attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, pubblicate sul BURC n.9 del 27/01/2010; CONSIDERATO ai fini della pubblica utilità, quanto stabilito dalla Legge 17 maggio 1983, n.217 “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica” che all’art.6 definisce : “Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventú, i rifugi alpini”, e successivamente, all’art.8 la stessa legge stabilisce che ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, dette strutture, rispondono alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale; la nota dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano del 08.05.2012 prot. n. 7631; il vigente Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Centola; l’art. n. 20 delle norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; con voti unanimi DELIBERA Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di dichiarare la pubblica utilità di tutti gli interventi in itinere, in corso di realizzazione e da realizzare, inerenti la realizzazione di stabilimenti balneari a carattere stagionale, ricadenti esclusivamente in zona B1 del piano del Parco, in quanto le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità, quali le attività turistiche ricettive presenti e da realizzarsi sul territorio comunale in tali zone, non sono altrove localizzabili, e sono strettamente necessari per la collettività e, nel contempo, compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse; Di dichiarare la pubblica utilità del progetto in corso di approvazione, presso l’ufficio SUAP di Vallo della Lucania, pratica n. 667/2012, inerente l’ installazione di strutture di carattere semipermanente di facile smontaggio, con funzione di servizio di ristoro e svago allo stabilimento balneare denominato “Baia degli Angeli”, da realizzarsi in località Saline alla frazione Palinuro del comune di Centola, ricadente in zona ” B1” delle norme di attuazione del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Di richiedere all’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano l’applicazione della deroga così come prevista ed indicata all’art.20 della Norme di Attuazione del Piano del Parco; Con voti unanimi separatamente espressi, la presente viene resa immediatamente esecutiva. 3
  • 4. Il presente verbale viene così sottoscritto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dott. Carmelo Stanziola) ( Dott.ssa Giuseppa Vairo) Per quanto riguarda la Regolarità Tecnica Parere Favorevole Il Responsabile del Servizio __________________________ Per quanto riguarda la regolarità contabile Parere Favorevole Il Responsabile del Servizio _________________________ Per quanto riguarda l’Impegno di Spesa Il Responsabile del Servizio _________________________ COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 - comma 1 - decreto legislativo n° 267/2000) Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi ________________________ prot. n. _____________________ giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 - comma 1 - decreto legislativo n° 267/2000. IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dott.ssa Vairo Giuseppa) Certificato di Pubblicazione Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale oggi ________ E vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 primo comma decreto lgs n. 267/2000 Il SEGRETARIO COMUNALE ( Dott.ssa Vairo Giuseppa) Certificato di esecutività Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dopo la pubblicazione come sopra ai sensi del successivo art. 134 comma 3 del decreto lgs n. 267/2000 La presente è divenuta immediatamente esecutiva al momento della sua adozione espressa dichiarazione del Consiglio Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dott.ssa Vairo Giuseppa) La presente è copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE ( Dott.ssa Vairo Giuseppa) 4