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News 40/A/2016
Lunedì, 03 Ottobre 2016
Raee, approvate le quote di mercato dei produttori 2015.
Un comunicato MinAmbiente del 29/9/2016 informa che il Comitato di vigilanza e
controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ha
determinato le quote di mercato dei produttori per il 2015.
L’articolo 35 del Dlgs. 49/2014 (attuazione direttiva Raee 2012/19/Ue) prevede che il
Comitato di vigilanza raccoglie in formato elettronico i dati relativi ai prodotti
immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale
Raee ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 del citato Dlgs. 49/2014.
Il Comitato sulla base dei dati ricevuti calcola le rispettive quote di mercato dei
produttori. L’approvazione delle quote 2015 calcolata a partire dai dati comunicati
nel 2016 è avvenuta nella seduta del 16 settembre 2016. Il Ministero dell’ambiente
ne ha dato comunicazione il 29 settembre. Le imprese possono consultare la propria
quota di mercato dall’area riservata del sito www.registroaee.it con la firma digitale
del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente delegato, dalla
funzione quote e tariffe. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Imballaggi alimentari, Italia apre a nuove plastiche e acciai.
Il 22 settembre 2016 il MinSviluppo economico ha presentato a Bruxelles due decreti
che integrano la lista delle sostanze autorizzate ai fini della preparazione di oggeti
destinati al contatto con alimenti.
Entrambi i provvedimenti, che prevedono la modifica dell’Allegato II del Dm 21
marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire
in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale), in quanto
“regole tecniche” devono essere esaminati dalla Commissione UE e degli altri Stati
membri, prima di poter essere adottati (termine ultimo per le osservazioni: 23
dicembre 2016).
Nel dettaglio, il primo schema di decreto prevede l’inserimento nella sezione 1
(materie plastiche) dell’allegato di una nuova sostanza (“(N,N,N, N’ – tetrachis (2 –
idrossipropil) – adipammide)”) da utilizzarsi come monomero reticolante per la
produzione di rivestimenti polimerici superficiali per materiali ed oggetti in metallo
destinati al contatto alimentare (es. rivestimento interno di lattine).
Il secondo schema di decreto, che parimenti arriva “a seguito di richieste
documentate di imprese di settore”, prevede l’introduzione di quattro nuove
tipologie di acciai inossidabili nella sezione 6 dello stesso allegato. (Articolo di
Alessandro Geremei).
Fonte: reteambiente.it
Materiali con cromo: rifiuti e non sottoprodotti
In materia di rifiuti, la presenza di sostanze cancerogene all’interno di residui
polverosi e materiali di scarto esclude che questi possano essere sottoprodotti.
La Suprema Corte con sentenza 6 settembre 2016, n. 36858 ha ribadito come dalla
lettura dell’articolo 184-bis, Dlgs. 152/2006 emerga chiaramente che per classificare
una qualsiasi sostanza od oggetto come sottoprodotto vanno soddisfatte
contemporaneamente quattro condizioni, tra cui la impossibilità che abbia effetti
negativi sull’ambiente o sulla salute umana. E la presenza di sostanze cancerogene
– dannose per ambiente e salute – esclude la sostanza dal novero dei sottoprodotti.
Nel caso concreto, la società pugliese attiva nel campo della lavorazione dei
mattoni è stata condannata per traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs.
152/2006, dovendo essere qualificati come rifiuti i residui polverosi contaminati dal
cromo. (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Abbandono rifiuti liquidi, reato scatta anche senza analisi.
Nel caso una “pluralità di dati obiettivi” consenta al Giudica di accertare l’effettiva
natura del liquido illegittimamente sversato, la necessità di sottoporre lo stesso a
specifiche analisi di laboratorio è esclusa.
A dirlo è la Corte di Cassazione (ordinanza 39947/2016) che ha così respinto il ricorso
presentato contro una condanna per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi
costituiti da reflui zootecnici (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs. 152/2006) motivato con
la mancata analisi del liquido riversato da parte delle autorità di controllo.
Secondo la Suprema Corte, invece, ha ben agito il Tribunale di Lodi che al fine di
accertare la provenienza dei reflui (causati dalla rottura di un raccordo della
tubazione), la loro natura zootecnica e la responsabilità dei titolari dell’allevamento,
ha valorizzato le deposizioni testimoniali (rese dalle Guardie ecologiche volontarie,
da un idraulico e da un architetto) e la documentazione fotografica allegata agli
atti.
Con riferimento al profilo soggettivo del reato, la Cassazione si limita a osservare
come la rottura della tubazione non può essere considerata “accidentale”, quando
sono passati più di 20 anni dall’ultima manutenzione della stessa. (Articolo di
Alessandro Geremei).
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Trasporto illecito e confisca del mezzo al terzo proprietario.
Cass. Sez. III n. 35494 del 26 agosto 2016 (Ud 10 mag 2016)
Pres. Rosi Est. Aceto Ric. Di Stefano
In tema di trasporto abusivo di rifiuti, la pura e semplice appartenenza del veicolo al
terzo non è di per sé sufficiente a paralizzare la confisca. Al fine di evitare la confisca
obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito
di rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha
partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati,
l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era
ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Caratteristiche e requisiti del sottoprodotto.
Cass. Sez. III n. 36858 del 6 settembre 2016 (Ud 3 mag 2016)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Iodice ed altro
La Corte ha rilevato che il giudice del merito non ha spiegato perché, pur fronte di
una pacifica ed integrale riutilizzazione dei residui polverosi e dello scarto di
lavorazione, tanto più nell'ambito del medesimo ciclo produttivo destinato alla
realizzazione di mattoni refrattari da cui i residui provenivano, e, pur essendo
pacifico che i mattoni inviati ad altra azienda non venivano da questa trattati dal
punto di vista chimico - fisico, la mera circostanza che tale utilizzazione fosse
accompagnata dalla miscelazione con altri ingredienti puri e nel rispetto di
determinate percentuali (che non ostavano in ogni caso a che, a quanto risulta,
nulla del "macinato" andasse disperso) potrebbe rendere non ravvisabile il requisito
di legge di cui alla lettera c) dell’art. 184-bis d.lgs. 15206. Per contro, ha ritenuto
correttamente non ravvisato dai giudici del merito il requisito di cui alla lettera d) del
medesimo articolo in ragione della composizione chimica del materiale
caratterizzato dalla presenza di sostanze inquinanti tra cui il cromo, sostanza
marcatamente cancerogena.
Fonte: lexambiente.it
Acque. Caratteristiche delle acque reflue industriali.
Cass. Sez. III n. 35850 del 31 agosto 2016 (Ud 10 mag 2016)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Tramontana
Ai fini della tutela penale dall'inquinamento idrico nella nozione di acque reflue
industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come
modificato dal d.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti
dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non
attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di
cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1,
lett. g). Per determinare, quindi, le acque che derivano dalle attività produttive
occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al
metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica. Le attività produttive,
inoltre, non necessitano per essere tali di un vero e proprio stabilimento:
l'insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia
complessivamente destinazione industriale. Il criterio distintivo tra insediamenti civili e
insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità
o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da
insediamenti abitativi.
Fonte: lexambiente.it
Chimica verde, in Italia il primo impianto industriale al mondo a produrre
biobutandiolo.
Un composto chimico il cui mercato vale già 3,5 miliardi di euro, finora realizzato
solo a partire da fonti fossili.
Il butandiolo è un intermedio chimico con una vastissima gamma di applicazioni, un
composto derivato dal butano molto usato sia come solvente sia per la produzione
di plastiche, fibre elastiche e poliuretani: il suo mercato vale già oggi circa 3,5
miliardi di euro all’anno, per 1,5 milioni di tonnellate prodotte. Un settore in forte
crescita, che si stima raggiungerà nel 2020 le 2,7 milioni di tonnellate (con un valore
di oltre 6,5 miliardi di euro). C’è però un problema: finora, il butandiolo è sempre e
solo stato prodotto industrialmente soltanto a partire da fonti fossili, alimentando i
conseguenti impatti ambientali.
Da oggi un’alternativa la offre l’Italia, con l’inaugurazione dello stabilimento Mater-
Biotech di Bottrighe (Rovigo): grazie a un investimento di oltre 100 milioni di euro,
sarà il primo impianto industriale al mondo dedicato alla produzione di
biobutandiolo. Ovvero, butandiolo ricavato non da fonti fossili ma da zuccheri,
attraverso l’utilizzo di batteri escherichia-coli opportunamente ingegnerizzati.
Protagonista dell’iniziativa è il gruppo italiano Novamont: partendo da una
tecnologia sviluppata da Genomatica – società californiana leader nel settore della
bioingegneria – ha messo a punto la piattaforma biotecnologica necessaria alla
produzione del composto chimico, per poi concretizzare l’impianto industriale in
provincia di Rovigo riconvertendo un sito abbandonato.
A oggi sono 6 i siti che Novamont ha rivitalizzato e 4 le tecnologie prime al mondo
realizzate e moltiplicabili secondo il modello di bioraffineria integrata nel territorio, in
cui vengono messi a punto tecnologie e prodotti in grado di dare soluzioni concrete
a problemi di ampia portata come, ad esempio quello della valorizzazione del rifiuto
organico. «Mater-Biotech, insieme ai centri di ricerca Novamont di Piana di Monte
Verna e di Novara, costituisce una formidabile piattaforma per le biotecnologie
industriali, dalla ricerca di base agli impianti flagship, – commenta Catia Bastioli,
amministratore delegato di Novamont – un’occasione per creare un vantaggio
competitivo in collaborazione con altre realtà del settore accademico e
industriale».
Nel caso dello stabilimento di Bottrighe questo si tradurrà a regime in lavoro per
circa settanta persone (più 180-200 nell’indotto), tutte coinvolte per la realizzazione
di un prodotto che verrà realizzato su scala industriale – 30.000 tonnellate/anno a
regime – con un risparmio di CO2 pari ad almeno il 50% rispetto ai processi che
utilizzano fonti fossili; ad accrescere il profilo della sostenibilità ambientale del
composto contribuirà anche l’efficienza energetica dell’impianto Mater-Biotech di
Bottrighe, concepito per riutilizzare i sottoprodotti della lavorazione per il fabbisogno
energetico dell’impianto stesso, ottimizzando così il ciclo di vita dell’intero processo.
«L’inaugurazione dello stabilimento Mater-Biotech di Novamont a Bottrighe –
commenta il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete
Realacci – è un passo avanti importante per la chimica verde italiana. Si tratta infatti
del primo impianto industriale al mondo per la produzione di biobutandiolo. Mater-
Biotech rappresenta dunque un pezzo di futuro, una scommessa tecnologica,
industriale e sociale, un’esperienza di eccellenza che pone ancora una volta l’Italia
all’avanguardia nel settore della chimica verde. Ed è anche un’occasione per
creare nuova occupazione rinnovando in chiave green la tradizione italiana nel
settore chimico».
Fonte: greenreport.it
energetico dell’impianto stesso, ottimizzando così il ciclo di vita dell’intero processo.
«L’inaugurazione dello stabilimento Mater-Biotech di Novamont a Bottrighe –
commenta il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete
Realacci – è un passo avanti importante per la chimica verde italiana. Si tratta infatti
del primo impianto industriale al mondo per la produzione di biobutandiolo. Mater-
Biotech rappresenta dunque un pezzo di futuro, una scommessa tecnologica,
industriale e sociale, un’esperienza di eccellenza che pone ancora una volta l’Italia
all’avanguardia nel settore della chimica verde. Ed è anche un’occasione per
creare nuova occupazione rinnovando in chiave green la tradizione italiana nel
settore chimico».
Fonte: greenreport.it

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News A 40 2016

  • 1. News 40/A/2016 Lunedì, 03 Ottobre 2016 Raee, approvate le quote di mercato dei produttori 2015. Un comunicato MinAmbiente del 29/9/2016 informa che il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ha determinato le quote di mercato dei produttori per il 2015. L’articolo 35 del Dlgs. 49/2014 (attuazione direttiva Raee 2012/19/Ue) prevede che il Comitato di vigilanza raccoglie in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale Raee ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 del citato Dlgs. 49/2014. Il Comitato sulla base dei dati ricevuti calcola le rispettive quote di mercato dei produttori. L’approvazione delle quote 2015 calcolata a partire dai dati comunicati nel 2016 è avvenuta nella seduta del 16 settembre 2016. Il Ministero dell’ambiente ne ha dato comunicazione il 29 settembre. Le imprese possono consultare la propria quota di mercato dall’area riservata del sito www.registroaee.it con la firma digitale del legale rappresentante o di un soggetto precedentemente delegato, dalla funzione quote e tariffe. (Articolo di Francesco Petrucci) Fonte: reteambiente.it Imballaggi alimentari, Italia apre a nuove plastiche e acciai. Il 22 settembre 2016 il MinSviluppo economico ha presentato a Bruxelles due decreti che integrano la lista delle sostanze autorizzate ai fini della preparazione di oggeti destinati al contatto con alimenti. Entrambi i provvedimenti, che prevedono la modifica dell’Allegato II del Dm 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale), in quanto “regole tecniche” devono essere esaminati dalla Commissione UE e degli altri Stati membri, prima di poter essere adottati (termine ultimo per le osservazioni: 23
  • 2. dicembre 2016). Nel dettaglio, il primo schema di decreto prevede l’inserimento nella sezione 1 (materie plastiche) dell’allegato di una nuova sostanza (“(N,N,N, N’ – tetrachis (2 – idrossipropil) – adipammide)”) da utilizzarsi come monomero reticolante per la produzione di rivestimenti polimerici superficiali per materiali ed oggetti in metallo destinati al contatto alimentare (es. rivestimento interno di lattine). Il secondo schema di decreto, che parimenti arriva “a seguito di richieste documentate di imprese di settore”, prevede l’introduzione di quattro nuove tipologie di acciai inossidabili nella sezione 6 dello stesso allegato. (Articolo di Alessandro Geremei). Fonte: reteambiente.it Materiali con cromo: rifiuti e non sottoprodotti In materia di rifiuti, la presenza di sostanze cancerogene all’interno di residui polverosi e materiali di scarto esclude che questi possano essere sottoprodotti. La Suprema Corte con sentenza 6 settembre 2016, n. 36858 ha ribadito come dalla lettura dell’articolo 184-bis, Dlgs. 152/2006 emerga chiaramente che per classificare una qualsiasi sostanza od oggetto come sottoprodotto vanno soddisfatte contemporaneamente quattro condizioni, tra cui la impossibilità che abbia effetti negativi sull’ambiente o sulla salute umana. E la presenza di sostanze cancerogene – dannose per ambiente e salute – esclude la sostanza dal novero dei sottoprodotti. Nel caso concreto, la società pugliese attiva nel campo della lavorazione dei mattoni è stata condannata per traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs. 152/2006, dovendo essere qualificati come rifiuti i residui polverosi contaminati dal cromo. (Articolo di Costanza Kenda) Fonte: reteambiente.it Abbandono rifiuti liquidi, reato scatta anche senza analisi. Nel caso una “pluralità di dati obiettivi” consenta al Giudica di accertare l’effettiva natura del liquido illegittimamente sversato, la necessità di sottoporre lo stesso a specifiche analisi di laboratorio è esclusa. A dirlo è la Corte di Cassazione (ordinanza 39947/2016) che ha così respinto il ricorso presentato contro una condanna per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da reflui zootecnici (articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs. 152/2006) motivato con
  • 3. la mancata analisi del liquido riversato da parte delle autorità di controllo. Secondo la Suprema Corte, invece, ha ben agito il Tribunale di Lodi che al fine di accertare la provenienza dei reflui (causati dalla rottura di un raccordo della tubazione), la loro natura zootecnica e la responsabilità dei titolari dell’allevamento, ha valorizzato le deposizioni testimoniali (rese dalle Guardie ecologiche volontarie, da un idraulico e da un architetto) e la documentazione fotografica allegata agli atti. Con riferimento al profilo soggettivo del reato, la Cassazione si limita a osservare come la rottura della tubazione non può essere considerata “accidentale”, quando sono passati più di 20 anni dall’ultima manutenzione della stessa. (Articolo di Alessandro Geremei). Fonte: reteambiente.it Rifiuti. Trasporto illecito e confisca del mezzo al terzo proprietario. Cass. Sez. III n. 35494 del 26 agosto 2016 (Ud 10 mag 2016) Pres. Rosi Est. Aceto Ric. Di Stefano In tema di trasporto abusivo di rifiuti, la pura e semplice appartenenza del veicolo al terzo non è di per sé sufficiente a paralizzare la confisca. Al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di raccolta e trasporto illecito di rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. Fonte: lexambiente.it Rifiuti. Caratteristiche e requisiti del sottoprodotto. Cass. Sez. III n. 36858 del 6 settembre 2016 (Ud 3 mag 2016) Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Iodice ed altro La Corte ha rilevato che il giudice del merito non ha spiegato perché, pur fronte di una pacifica ed integrale riutilizzazione dei residui polverosi e dello scarto di lavorazione, tanto più nell'ambito del medesimo ciclo produttivo destinato alla realizzazione di mattoni refrattari da cui i residui provenivano, e, pur essendo pacifico che i mattoni inviati ad altra azienda non venivano da questa trattati dal
  • 4. punto di vista chimico - fisico, la mera circostanza che tale utilizzazione fosse accompagnata dalla miscelazione con altri ingredienti puri e nel rispetto di determinate percentuali (che non ostavano in ogni caso a che, a quanto risulta, nulla del "macinato" andasse disperso) potrebbe rendere non ravvisabile il requisito di legge di cui alla lettera c) dell’art. 184-bis d.lgs. 15206. Per contro, ha ritenuto correttamente non ravvisato dai giudici del merito il requisito di cui alla lettera d) del medesimo articolo in ragione della composizione chimica del materiale caratterizzato dalla presenza di sostanze inquinanti tra cui il cromo, sostanza marcatamente cancerogena. Fonte: lexambiente.it Acque. Caratteristiche delle acque reflue industriali. Cass. Sez. III n. 35850 del 31 agosto 2016 (Ud 10 mag 2016) Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Tramontana Ai fini della tutela penale dall'inquinamento idrico nella nozione di acque reflue industriali ex art. 74, comma 1, lett. h, del d.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dal d.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall'art. 74, comma 1, lett. g). Per determinare, quindi, le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica. Le attività produttive, inoltre, non necessitano per essere tali di un vero e proprio stabilimento: l'insediamento può essere effettuato anche in un edificio che non abbia complessivamente destinazione industriale. Il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi deve essere ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. Fonte: lexambiente.it Chimica verde, in Italia il primo impianto industriale al mondo a produrre biobutandiolo. Un composto chimico il cui mercato vale già 3,5 miliardi di euro, finora realizzato
  • 5. solo a partire da fonti fossili. Il butandiolo è un intermedio chimico con una vastissima gamma di applicazioni, un composto derivato dal butano molto usato sia come solvente sia per la produzione di plastiche, fibre elastiche e poliuretani: il suo mercato vale già oggi circa 3,5 miliardi di euro all’anno, per 1,5 milioni di tonnellate prodotte. Un settore in forte crescita, che si stima raggiungerà nel 2020 le 2,7 milioni di tonnellate (con un valore di oltre 6,5 miliardi di euro). C’è però un problema: finora, il butandiolo è sempre e solo stato prodotto industrialmente soltanto a partire da fonti fossili, alimentando i conseguenti impatti ambientali. Da oggi un’alternativa la offre l’Italia, con l’inaugurazione dello stabilimento Mater- Biotech di Bottrighe (Rovigo): grazie a un investimento di oltre 100 milioni di euro, sarà il primo impianto industriale al mondo dedicato alla produzione di biobutandiolo. Ovvero, butandiolo ricavato non da fonti fossili ma da zuccheri, attraverso l’utilizzo di batteri escherichia-coli opportunamente ingegnerizzati. Protagonista dell’iniziativa è il gruppo italiano Novamont: partendo da una tecnologia sviluppata da Genomatica – società californiana leader nel settore della bioingegneria – ha messo a punto la piattaforma biotecnologica necessaria alla produzione del composto chimico, per poi concretizzare l’impianto industriale in provincia di Rovigo riconvertendo un sito abbandonato. A oggi sono 6 i siti che Novamont ha rivitalizzato e 4 le tecnologie prime al mondo realizzate e moltiplicabili secondo il modello di bioraffineria integrata nel territorio, in cui vengono messi a punto tecnologie e prodotti in grado di dare soluzioni concrete a problemi di ampia portata come, ad esempio quello della valorizzazione del rifiuto organico. «Mater-Biotech, insieme ai centri di ricerca Novamont di Piana di Monte Verna e di Novara, costituisce una formidabile piattaforma per le biotecnologie industriali, dalla ricerca di base agli impianti flagship, – commenta Catia Bastioli, amministratore delegato di Novamont – un’occasione per creare un vantaggio competitivo in collaborazione con altre realtà del settore accademico e industriale». Nel caso dello stabilimento di Bottrighe questo si tradurrà a regime in lavoro per circa settanta persone (più 180-200 nell’indotto), tutte coinvolte per la realizzazione di un prodotto che verrà realizzato su scala industriale – 30.000 tonnellate/anno a regime – con un risparmio di CO2 pari ad almeno il 50% rispetto ai processi che utilizzano fonti fossili; ad accrescere il profilo della sostenibilità ambientale del composto contribuirà anche l’efficienza energetica dell’impianto Mater-Biotech di Bottrighe, concepito per riutilizzare i sottoprodotti della lavorazione per il fabbisogno
  • 6. energetico dell’impianto stesso, ottimizzando così il ciclo di vita dell’intero processo. «L’inaugurazione dello stabilimento Mater-Biotech di Novamont a Bottrighe – commenta il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci – è un passo avanti importante per la chimica verde italiana. Si tratta infatti del primo impianto industriale al mondo per la produzione di biobutandiolo. Mater- Biotech rappresenta dunque un pezzo di futuro, una scommessa tecnologica, industriale e sociale, un’esperienza di eccellenza che pone ancora una volta l’Italia all’avanguardia nel settore della chimica verde. Ed è anche un’occasione per creare nuova occupazione rinnovando in chiave green la tradizione italiana nel settore chimico». Fonte: greenreport.it
  • 7. energetico dell’impianto stesso, ottimizzando così il ciclo di vita dell’intero processo. «L’inaugurazione dello stabilimento Mater-Biotech di Novamont a Bottrighe – commenta il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci – è un passo avanti importante per la chimica verde italiana. Si tratta infatti del primo impianto industriale al mondo per la produzione di biobutandiolo. Mater- Biotech rappresenta dunque un pezzo di futuro, una scommessa tecnologica, industriale e sociale, un’esperienza di eccellenza che pone ancora una volta l’Italia all’avanguardia nel settore della chimica verde. Ed è anche un’occasione per creare nuova occupazione rinnovando in chiave green la tradizione italiana nel settore chimico». Fonte: greenreport.it