1. News 48/A/2016
Lunedì,28 Novembre 2016
Scarico industriale, superamento soglie integra sempre reato.
Nell’ambito degli scarichi industriali, il superamento delle soglie tabellari individuate
dalla Parte Terza del Codice ambientale integra sempre e in ogni caso il reato ex
articolo 137, comma 5, Dlgs. 152/2006.
La Corte di Cassazione nella sentenza 3 novembre 2016, n.46152 ha confermato la
condanna del legale rappresentante di una ditta di Peschiera Borromeo (MI) che
esercitava attività di trattamento superficiale di metalli (nella specie nichel e rame)
per aver effettuato scarico in fognatura di reflui contenenti tali inquinanti superando
le soglie previste dalla tabella 5 dell’allegato 5 della Parte terza del Dlgs. 152/2006
integrando il reato dell’articolo 137, comma 5 dello stesso Codice.
Non vi sono eccezioni nella norma penale, il reato è integrato sempre e comunque
se sono superati i limiti tabellari, quale che sia l’operazione svolta attraverso il sistema
di depurazione. Ciò che integra il reato, precisano i Supremi Giudici è l’immissione di
acque provenienti da attività di tipo produttivo nella rete fognaria: ciò può
avvenire, come nel caso di specie, anche attraverso l’utilizzo di linee in cui
dovrebbero confluire solo acque domestiche e pluviali. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Discarica abusiva, proprietario che non denuncia paga ecotassa.
La Corte di Cassazione civile ha respinto il ricorso contro un avviso di accertamento
per l’evasione dell’ecotassa a carico del proprietario dell’area che non aveva
denunciato la discarica abusiva alla Regione.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 23341/2016), che ha confermato il giudizio
della Commissione tributaria della Regione Puglia, il comma 32 dell’articolo 3 della
2. Legge 549/1995 (istitutiva del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in
discarica, cd. “ecotassa”) è chiaro nello stabilire la responsabilità solidale del
proprietario dei terreni per il pagamento del tributo, ove non dimostri di aver
presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della
constatazione dell’illecito.
La Cassazione ricorda poi di aver già stabilito, in sede di Sezioni Unite (sentenza
4472/2009), che qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un
rapporto “anche di mero fatto” tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di
esercitare una funzione di protezione finalizzata ad evitare che l’area possa essere
adibita a discarica abusiva, va considerato solidalmente responsabile
dell’abbandono di rifiuti in quanto il requisito della colpa, postulato dall’articolo 192
del Dlgs. 152/2006, ben può consistere nell’omissione delle cautele che l’ordinaria
diligenza suggerisce. (Articolo di Alessandro Geremei).
Fonte: reteambiente.it
Cop21, Ue chiede riduzione gas serra per gestione rifiuti.
Anche per il settore dei rifiuti l’Ue chiede agli Stati membri obiettivi annuali vincolanti
di emissioni di gas serra, nel quadro degli obblighi assunti con la ratifica
dell’Accordo di Parigi.
La Commissione europea, con la relazione Com (2016) 707 dell’8 novembre 2016, ha
comunicato al Parlamento le proposte legislative per l’attuazione dell’Accordo di
Parigi 2015; accordo a cui sono giunti gli Stati partecipanti a Cop21 e che ha come
obiettivo il contenimento dell’innalzamento della temperatura globale all’interno
dei 2°. La prima proposta legislativa della Commissione impone agli Stati membri
limiti di emissioni di gas serra, anche per i settori della gestione dei rifiuti, dell’edilizia e
dei trasporti.
Già nel luglio 2016 la Commissione Ue aveva presentato un pacchetto di misure per
accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori dell’economia europea per il periodo 2021-2030. (Articolo di Costanza
Kenda)
Fonte: reteambiente.it
3. Bonifica, P.a. obbligata ad indagini su responsabile inquinamento.
Ai sensi dell’articolo 244 del Dlgs. 152/2006 l’Autorità competente deve effettuare le
opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’inquinamento del suolo
oggetto di procedura di bonifica.
Il Tar Piemonte (sentenza 4 novembre 2016, n.1382) ha accolto le doglianze
dell’impresa ricorrente annullando gli atti dell’amministrazione provinciale che
aveva individuato l’impresa come responsabile dell’inquinamento diffidandola a
provvedere agli interventi di bonifica. Per i Giudici dagli atti non risulta che
l’Amministrazione provinciale abbia svolto le necessarie attività volte a individuare
con certezza il responsabile dell’inquinamento conducendo, a tal fine, una
valutazione caso per caso sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel
tempo.
Inoltre all’impresa ricorrente non era stato notificato avviso dell’avvio del
procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990, la cui omissione dovuta a ragioni
di urgenza per non compromettere l’interesse pubblico alla tutela ambientale
individuato dalla norma avrebbe dovuto essere esplicitato in motivazione con
puntuali riferimenti alle circostanze del caso concreto ed all’effettivo e comprovato
di compromissione. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Rifiuti. Impianto di recupero energetico.
T.R.G.A. Sez. Bolzano n. 294 del 21 ottobre 2016
Rifiuti.Impianto di recupero energetico
La Direttiva (CE) 19 novembre 2008, n. 98, relativa ai rifiuti ora riporta una formula per
il calcolo dei livelli di efficienza e di recupero del contenuto energetico dei rifiuti
urbani, qualora essi siano destinati alla produzione di energia elettrica e/o
termica.Inoltre, nell’anno 2011 sono state emanate le linee guida sulla R1 – formula
sulla efficienza energetica per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II
(“Operazioni di recupero”) della Direttiva 2008/98/UE (all. 1 della Provincia) che
regolano nel dettaglio la classificazione degli inceneritori come impianti R1.
A partire dall’anno 2008, quindi, è univoca la definizione di impianto di recupero
4. energetico, definizione subordinata al raggiungimento di standard minimi energetici
prestazionali.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Ordine di rimozione di rifiuti nei confronti di ANAS spa.
TAR Campania (SA) Sez. II n.2311 del 20 ottobre 2016
La norma dell’art. 14 della Codice della Strada, intitolato “poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade”, e per essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e
concessionari, “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”,
debbano provvedere (lett. a) “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,
delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”. E'
pertanto legittima l'ordinanza con la quale il Sindaco ha ingiunto alla ANAS spa di
bonificare un’area interessata dalla presenza di rifiuti pericolosi abbandonati in una
piazzola e in una scarpata di un raccordo autostradale.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Codici a specchio e classificazione del rifiuto.
Cass. Sez. III n. 46897 del 9 novembre 2016 (Ud 3 mag 2016)
Pres. Ramacci Est. Riccardi Ric. Arduini ed altro
Compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici "a
specchio", il rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione
dello stesso; in mancanza, il rifiuto va classificato come pericoloso (art 1, comma 6,
Alleg. D).
Fonte: lexambiente.it
Ecco il nuovo regolamento europeo sui fitosanitari.
Per garantire un’applicazione uniforme delle norme che si sono susseguite nel
tempo, la direttiva che nel 2000 ha istituito un regime fitosanitario viene sostituita da
un nuovo regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri.
Un regolamento che stabilisce le norme per determinare i rischi fitosanitari presentati
da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite
dannosi per le piante o i prodotti vegetali (“organismi nocivi”) e misure per ridurre tali
rischi a un livello accettabile.
5. L’aspetto fitosanitario è estremamente importante per la produzione vegetale, il
patrimonio forestale, le aree naturali e le superfici impiantate, gli ecosistemi naturali,
i servizi ecosistemici e la biodiversità nell’Unione. La sanità delle piante è minacciata
da specie dannose i cui rischi di introduzione nel territorio dell’Unione sono
aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei
cambiamenti climatici. Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure
che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi e di
ridurli a un livello accettabile.
Dunque il regolamento stabilisce i criteri per l’identificazione degli organismi nocivi
per i quali è necessaria l’adozione di misure volte a prevenirne l’introduzione e la
diffusione in tutto il territorio dell’Unione. Tali organismi sono definiti “organismi nocivi
da quarantena rilevanti per l’Unione”.
Inoltre stabilisce i criteri che consentano di identificare gli organismi nocivi per i quali
è necessario adottare misure di controllo solo in relazione a una o più parti del
territorio dell’Unione. Tali organismi sono definiti “organismi nocivi da quarantena
rilevanti per le zone protette”. Qualora tali organismi siano piante, l’attuazione del
regolamento si incentra, in particolare, su quelle che sono parassite di altre piante e,
di conseguenza, maggiormente dannose per la salute delle piante.
Quindi viene redatto un elenco ristretto di organismi nocivi prioritari. Con l’elenco le
attività volte a contrastare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione
possano essere concentrate su quelli aventi il potenziale impatto economico,
ambientale o sociale più grave per il territorio dell’Unione.
Per garantire che siano intraprese azioni efficaci e tempestive nel caso in cui si rilevi
che siano presenti o si sospetti che siano presenti organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l’Unione sono applicati obblighi di notifica per gli Stati membri, gli
operatori professionali e il pubblico.
Un operatore professionale o un’altra persona ha l’obbligo di notificare all’autorità
competente tale sospetto o constatazione, di adottare tutte le misure appropriate
riguardanti l’eliminazione dell’organismo nocivo e il ritiro o il richiamo delle piante,
dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati e fornire l’informazione
all’autorità competente, ad altri soggetti nella catena commerciale e al pubblico.
Mentre gli Stati membri devono adottare tutte le misure fitosanitarie necessarie a
eradicare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, dei quali è
constatata la presenza nei loro territori. Il regolamento stabilisce misure che gli Stati
membri possono adottare in tali situazioni. Così come stabilisce i principi che gli Stati
membri dovrebbero rispettare quando decidono quali misure dovrebbero essere
adottate. Tra le suddette misure dovrebbe figurare la creazione di aree delimitate,
6. costituite da una zona infestata e una zona cuscinetto, e, se del caso, la
determinazione di interventi che dovrebbero essere adottati da un operatore
professionale o da un’altra persona al fine di eliminare l’organismo nocivo da
quarantena o evitarne la diffusione. (Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
Qualità dell’aria e salute: il Parlamento europeo vota limiti più stringenti per gli
inquinanti.
Con la nuova Direttiva Ue -50% di morti premature da inquinamento atmosferico, «il
più grande pericolo per la salute ambientale in Europa»
Secondo il nuovo Air quality in Europe — 2016 report dell’Agenzia europea
dell’ambiente (Eea) «l’inquinamento atmosferico ha un impatto significativo sulla
salute dei cittadini europei, in particolare nelle aree urbane. Mentre la qualità
dell’aria sta lentamente migliorando, l’inquinamento atmosferico rimane il più
grande pericolo per la salute ambientale in Europa, con una conseguente minore
qualità della vita a causa di malattie e una stima di 467.000 morti premature ogni
anno».
È da questi dati che il Parlamento europeo è partito per imporre limiti più bassi ai
principali inquinanti atmosferici. Gli europarlamentari ricordano che «la nuova
direttiva, già informalmente concordata con i governi nazionali, ha l’obiettivo
di abbassare la quantità di elementi inquinanti nell’atmosfera sotto i livelli del 2005,
entro il 2030».
La relatrice, la britannica Julie Girling del gruppo dei Conservatori e riformisti europei,
ha evidenziato che «si tratta di un emergenza sanitaria importante e con le nuove
regole vogliamo impegnarci tra il 2020 e il 2030 a migliorare i risultati in termine di
salute del 50%. In pratica, 200mila persone in tutta Europa non dovranno più morire
prematuramente per l’inquinamento atmosferico. È una sfida ambiziosa».
Dopo l’’accordo politico raggiunto a giugno con il Consiglio europeo, il Parlamento
ha quindi votato formalmente la revisione della Direttiva sui limiti nazionali di
emissioni (National emission ceilings – Nec) e ora spetta agli Stati membri ratificare la
Direttiva entro la fine del 2016. La proposta legislativa stabilisce nuovi impegni
nazionali di riduzione delle emissioni applicabili a partire dal 2020 e il 2030 per SO2,
NOx, NMVOC, NH3, e PM2.5, il che aiuterà gli Stati membri a migliorare la qualità
dell’aria.
Nel frattempo il rapporto Eea presenta una panoramica aggiornata e l’analisi della
7. qualità dell’aria in Europa dal 2000 al 2014, basandosi su dati provenienti da stazioni
di monitoraggio ufficiali in tutta Europa comprese le centraline di più di 400 città e
sottolinea che «nel 2014, circa l’85% della popolazione urbana nell’Ue era esposta a
particolato fine (PM2.5) a livelli ritenuti dannosi per la salute dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS). Il particolato può causare o aggravare malattie
cardiovascolari, asma e cancro ai polmoni».
Il rapporto fornisce anche nuove stime sugli impatti sulla salute degli inquinanti
atmosferici più nocivi: «Nel 2013, l’esposizione a PM2.5 è stato responsabile per circa
467000 morti premature in 41 Paesi europei. All’interno dell’Unione Europea, le morti
premature hanno superato le 430000. Gli impatti stimati del biossido di azoto (NO2) e
dell’esposizione all’ozono troposferico sono stati rispettivamente di circa 71000 e
17000 morti premature».
Il direttore esecutivo dell’Eea, Hans Bruyninckx, ha dichiarato che «la riduzione delle
emissioni ha portato a miglioramenti nella qualità dell’aria in Europa, ma non
abbastanza per evitare danni inaccettabili per la salute umana e l’ambiente.
Dobbiamo affrontare le cause profonde dell’inquinamento atmosferico, il che
richiede una trasformazione fondamentale e innovativa dei nostri sistemi di mobilità,
dell’energia e dell’alimentazione. Questo processo di cambiamento richiede un
intervento da parte di tutti noi, comprese le autorità pubbliche, le imprese, i cittadini
e le comunità della ricerca».
Il rapporto Eea mette in evidenza che «la qualità dell’aria è comunque migliorata
nel corso degli anni. La media annuale del PM10 è diminuita nel 75% dei siti
monitorati durante il periodo 2000-2014. Allo stesso modo, tra il 2006 e il 2014, le
concentrazioni di PM2.5, in media, sono diminuite per tutti i tipi di siti (urbano,
traffico, siti di fondo, etc.). Anche l’esposizione a livelli di PM superiori alle
raccomandazioni sono diminuiti nel corso degli anni».
«Il rapporto Eea sulla qualità dell’aria – ha concluso il commissario europeo
all’Ambinete, Karmenu Vella – ci ricorda che dobbiamo mantenere questo tema in
cima all’agenda politica. La Commissione europea lo sta facendo e si impegna a
garantire il miglioramento della qualità dell’aria. Un modo in cui possiamo farlo è
quello di aiutare i diversi livelli di governo a lavorare meglio insieme. Se ci sono molti
punti neri qualità dell’aria nelle città, allora è chiaro che i governi locali e regionali
svolgono un ruolo centrale nella ricerca delle soluzioni». Lo stesso Vella si era
augurato che il Parlamento europeo votasse gli impegni contenuti nella nuova
direttiva sui limiti nazionali di emissione: gli europarlamentari lo hanno fatto, ora è
necessario mettere in atto quanto deciso.
Secondo Ermete Realacci, presidente della Commissione ambiente della Camera,
8. «Dall’Agenzia europea per l’Ambiente, che oggi ha pubblicato il rapporto sulla
Qualità dell’aria in Europa, arriva una drammatica conferma dell’impatto sulla
salute dell’inquinamento. Motivo in più per avviare quelle politiche che lo riducono,
che sono le stesse che contrastano anche i mutamenti climatici. Non si può che
partire, infatti, dal risparmio energetico, dalle fonti rinnovabili, da un potenziamento
del trasporto pubblico e dalla scommessa su mezzi più puliti, dalla riqualificazione
nell’edilizia e dall’innovazione tecnologica. E’ un’economia a misura d’uomo, una
green economy, che rappresenta anche una risposta alla crisi e produce buona
occupazione».
Secondo Legambiente, la revisione della direttiva sui limiti delle emissioni nazionali
approvata dall’europarlamento «Va nella giusta direzione, ma che è ancora
lontana dagli obiettivi che consentirebbero di evitare morti, patologie e costi sanitari
legati all’inquinamento atmosferico. Il disegno che è stato approvato oggi, infatti,
consente ancora troppe deroghe agli stati membri, che potrebbero giustificare
ulteriori ritardi nel raggiungimento degli obiettivi sulla riduzione delle emissioni
nazionali al 2030».
Gli ambientalisti riportano il voto europeo alla situazione del nostro Paese: «In Italia,
ad oggi diverse grandi città hanno già superato il limite di 35 giorni consentito dalla
legge per il pm10. Purtroppo, il piano nazionale antismog varato dal ministero
dell’Ambiente l’anno scorso non si è trasformato in misure concrete e incisive
all’interno delle nostre città. Tutto questo a scapito dei cittadini: in Italia sono infatti
circa 60mila all’anno le morti da polveri sottili. E i numeri sull’emergenza smog
rischiamo di aumentare nei mesi invernali a venire. Eppure le cause dello smog sono
note e le soluzioni ci sono. Occorre una volontà politica forte per metterle in
campo. Uno dei nodi principali da affrontare è il trasporto a livello urbano ed extra
urbano. Bisogna poi uscire dalla dipendenza dai combustibili fossili, puntando su
fonti energetiche rinnovabili; investire nella riqualificazione energetica degli edifici
per ridurne i consumi e migliorarne l’efficienza e l’isolamento termico, garantendo
così una riduzione nelle emissioni dagli impianti di riscaldamento domestici».
Il Cigno Verde fa anche un elenco delle città italiane che hanno superato il limite di
35 giorni per le polveri sottili (PM10) con i dati aggiornati al 22 novembre: Torino 56
gg (Grassi), Frosinone 48 gg (Scalo); Milano 47 gg (Pascal); Mantova 45 gg
(Tridolino); Padova 45 gg (Arcella); Venezia 45 gg (Tagliamento); Treviso 44 gg
(strada S. Agnese); Vicenza 43 gg (Quartiere Italia). (Articolo di Umberto Mazzantini)
Fonte: greenreport.it