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Notizie 03/SA/2018
Lunedì, 15 gennaio 2018
Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi
Nella settimana n.02 del 2018 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta
europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 47 (3 quelle inviate dal Ministero
della salute italiano).
Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dal Portogallo per mercurio in
lombi di pesce spada congelato (Xiphias gladius) proveniente dall’ Indonesia; dalla
Germania per aflatossine in pistacchi in guscio provenienti dall’Iran, per migrazione
di ammine aromatiche primarie da utensili da cucina (spatola, cucchiaio e mestolo)
provenienti dalla Cina; dalla Bulgaria per Salmonella enterica ser. Remo in fegatini di
pollo congelati provenienti dal Brasile; dalla Norvegia per mais geneticamente
modificato non identificato in anguille marinate marinate affettate alla griglia
provenienti dalla Tailandia e per immissione non autorizzata sul mercato (prodotto
composto con ingrediente di latte che non è autorizzato per l’importazione nell’UE)
di burger di sushi congelato proveniente dalla Tailandia; dall’Olanda per aflatossine
in nocciole di arachidi provenienti dall’Argentina, per Salmonella in mezzi petti di
pollo salato congelato provenienti dal Brasile, per aflatossine in arachidi provenienti
dalla Bolivia e per Escherichia coli produttrice di shigatossine in manzo refrigerato
proveniente dall’ Uruguay; dal Regno Unito per ocratossina A in uva sultanina secca
proveniente dalla Turchia, per sostanza non autorizzata monocrotofos in gombo
proveniente dall’ India, per contenuto troppo alto di cianuro in nocciole di
albicocche dolci provenienti dalla Turchia, per sostanze non autorizzate
metamidofos e acefato in peperoncini provenienti dall’India; dalla Croazia per
sostanza non autorizzata carbaryl in prugne secche senza nocciolo provenienti
dall’Argentina; dalla Polonia per aflatossine in noccioline sbiancate provenienti dal
Brasile, per farina di girasole dall’Ucraina infestata da muffe e per aflatossine in riso
integrale a grani lunghi provenienti dal Pakistan; dalla Francia per aflatossine in fichi
secchi provenienti dalla Turchia, per certificato (i) sanitario improprio e rapporto
analitico certificato per chicchi di nocciola provenienti dal Azerbaijan, via Georgia
e per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dalla Svezia per aflatossine
in farina di nocciole proveniente dalla Turchia; dalla Slovenia per sostanza non
autorizzata carbofuran in peperoni dolci provenienti dall’Egitto; dalla Finlandia per
sostanza non autorizzata sostanza non autorizzata in polvere di tè verde proveniente
dal Giappone e per arachidi non dichiarate in biscotti wafer provenienti dalla
Russia.
Allerta notificati dall’ Italia: per istamina in salsa di acciughe proveniente dall’Italia,
per norovirus in ostriche refrigerate provenienti dalla Francia, per norovirus in ostriche
piatte vive (Ostrea edulis) provenienti dalla Francia e per mercurio in squalo mako
congelato (Isurus oxyrinchus) proveniente dalla Spagna.
Allerta notificati: dalla Spagna per sostanza non autorizzata sildenafil in integratori
alimentari provenienti dalla Cina; dall’Olanda per aflatossine in noci di pistacchio
senza guscio provenienti dagli Stati Uniti, via Germania; dal Belgio per riduttore di
solfito Clostridium in polvere di manzo biologico proveniente dalla Danimarca; dalla
Germania per alcaloidi pirrolizidinici in polline proveniente dalla Spagna e per
clorato in alimenti per l’infanzia a base di frutta biologica provenienti dall’Italia; dal
Regno Unito per noce non dichiarata e etichettatura scorretta su torta al cioccolato
proveniente dal Regno Unito.
Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per colorante non
autorizzato Orange II e uso non autorizzato di colorante E 102 - tartrazina, di
colorante E 110 - Sunset Yellow FCF, di colorante E 122 - azorubina, di colorante E 124
- Ponceau 4R / rosso cocciniglia A e di colorante E 129 - Allura Rossi AC in
peperoncino macinato proveniente dalla Spagna; dalla Germania per irradiazione
non autorizzata di compresse di spirulina provenienti dal Taiwan; dall’Estonia per
nuovo ingrediente alimentare non autorizzato Coriolus versicolor in integratore
alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Regno Unito per 2,4-dinitrofenolo in
brucia grassi proveniente dalla Russia; dalla Germania per Salmonella enterica ser.
Agona in farina di colza proveniente dalla Germania e per migrazione di olio
minerale proveniente da malva secca (Corchorus olitorius) proveniente dalla Siria,
via Olanda con imballaggo improprio; dalla Francia per sostanza non autorizzata
yohimbina in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Belgio per
fipronil in uova provenienti dall’Olanda.
Fonte: rasff.eu
Usa, ritardi e inefficienze nel richiamo degli alimenti contaminati. Rapporto degli
ispettori governativi sulle lacune della Food and Drug Administration.
Il sistema di richiamo dei cibi contaminati adottato dalla Food and Drug
Administration statunitense (Fda) “non è sempre efficace ed efficiente”, perché ci
sono carenze nella supervisione all’inizio del richiamo, nel monitoraggio del suo
andamento dopo che è stato avviato e nella gestione elettronica dei dati sui
richiami effettuati. È quanto afferma un rapporto degli ispettori del Dipartimento
della salute del governo Usa, che hanno analizzato 30 dei 1.557 richiami fatti dalla
Fda tra il 2012 e 2015.
In particolare, il rapporto osserva che non sempre la Fda riesce ad assicurare che le
aziende inizino prontamente il richiamo dei prodotti contaminati, non sono stati
valutati in modo tempestivo i rischi per la salute, il compito di controllo non è stato
assegnato a un livello appropriato, i controlli non sono stati condotti secondo le
procedure previste, non sono state raccolte in modo tempestivo e completo le
relazioni delle aziende che avevano effettuato i richiami, i dati dei richiami non sono
stati inseriti o gestiti accuratamente nel sistema elettronico della Fda.
Sulla base dei 30 casi analizzati dagli ispettori del governo, emerge che le aziende
impiegano in media 57 giorni per ritirare i lotti di alimenti contaminati, dopo l’avviso
della Fda, e nel caso di un integratore contenente Dimetilamilammina, una sostanza
simile all’anfetamina, il richiamo è iniziato dopo 303 giorni. In particolare, ci sono
voluti 165 giorni per iniziare il richiamo del burro di arachidi contaminato da
salmonella, 151 per richiamare le nocciole per sospetta contaminazione da
salmonella, 82 giorni per gli spinaci congelati con alti livelli di cadmio e 27 giorni per
le uova di anatra cotte con il batterio del botulismo.
Per risolvere queste deficienze, gli ispettori governativi hanno formulato alcune
raccomandazioni procedurali alla Fda, che il Commissario dell’Agenzia, Scott
Gottlieb, ha dichiarato di condividere, sottolineando che alcuni provvedimenti sono
stati già adottati dopo aver ricevuto la bozza del rapporto degli ispettori alcuni mesi
fa, anche se “abbiamo ancora molto lavoro da fare”. (Articolo di Beniamino
Bonardi)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Sacchetti ortofrutta: 20 domande e risposte per capire come funziona il sistema e
come risparmiare.
La questione dei sacchetti per l’ortofrutta, che dal 1° gennaio 2018 devono essere
compostabili e i supermercati devono far pagare al consumatore, ha occupato
molto spazio nei giornali e anche nei social, ed è diventata oggetto di dibattito
politico. La vicenda è stata caratterizzata dalla totale assenza delle istituzioni che
non hanno diramato comunicati se non per confondere le idee (come la
dichiarazione sulla possibilità di usare sacchetti portati da casa). Anche i
supermercati hanno la loro parte di responsabilità, visto che non hanno informato i
consumatori con un adeguato anticipo, anche se la questione è nota da 5 mesi. Le
catene hanno appeso dei cartelli nei punti vendita solo il 2 e 3 gennaio, spiegando
cosa stava succedendo e questo ha lasciato sbigottiti i consumatori. Nei giorni
successivi sono stati pubblicati centinaia di articoli e sono apparsi servizi in tv e in
radio con troppe notizie farlocche. Certo l’argomento non è semplicissimo, per
questo abbiamo cercato di rispondere alle 20 domande più frequenti che sono
arrivate in redazione.
I nuovi sacchetti biodegradabili per la frutta e la verdura si devono pagare?
Sì. La normativa obbliga i negozianti e le catene di supermercati a vendere questi
sacchetti realizzati con materiale compostabile e biodegradabile, con uno spessore
inferiore ai 15 micron, indicando l’importo sullo scontrino.
Sono previste sanzioni?
Sì. Chi non applica la normativa rischia sanzioni da 2.500 a 25.000 €, fino a 100.000 in
caso di ingenti quantitativi.
Quanto costano?
Il prezzo di vendita al pubblico viene stabilito liberamente da ogni punto catena.
Fonti accreditate ci hanno confermato che i supermercati pagano i nuovi sacchetti
2 centesimi circa. Una recentissima circolare varata nel mese di dicembre 2017 dal
Ministero dello sviluppo economico dà però la possibilità di rivenderli sottocosto a 1
centesimo.
Ci sono dati sul prezzo di vendita delle varie insegne?
Secondo la rilevazione realizzata da Il Fatto Alimentare con l’aiuto dei lettori in 46
insegne, il 50% circa dei negozi vende i sacchetti sottocosto a 1 centesimo, mentre
l’altra metà li propone a 2 centesimi, riversando così l’intero prezzo di acquisto sulla
clientela. (Articolo di Roberto La Pira)
Fonte: www.ilfattoalimentare.it
Rintracciabilità interna, rispondono l’avv. Dario Dongo e il dr. Alfredo Rossi.
Buongiorno,
sono un allevatore e utilizzo il mio latte per produrre formaggi nel mio caseificio con
punto vendita diretta al consumatore. A seguito di una verifica da parte di una
autorità di controllo mi è stata contestata una sanzione per mancanza
di rintracciabilità in quanto i formaggi stagionati nel deposito annesso non recavano
alcuna etichetta con il lotto di produzione.
Tale contestazione è da ritenersi fondata, visto che tengo un registro delle
lavorazioni e i prodotti confezionati presenti nel mio punto vendita sono
regolarmente etichettati?
Paolo
Rispondono l’avv. Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo, e il dott. Alfredo
Rossi, veterinario dirigente ASL ed esperto di sicurezza e legislazione alimentare
(professore a contratto presso l’Università di Napoli Federico II)
Gentilissimo,
il reg. CE n. 178/2002, c.d. General Food Law, all’art. 18 definisce in termini generali il
dovere, per tutti gli operatori della filiera alimentare, ivi compresi quelli della
ristorazione, di garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, oltreché dei
loro ingredienti. (1)
La regola in esame, introdotta a seguito degli scandali che afflissero l’Europa a fine
anni ‘90, (2) rafforza ed estende le prescrizioni già contenute nella c.d. Direttiva
Igiene. (3) Al preciso scopo di consentire alle autorità di controllo la mappatura
completa delle filiere, l’identificazione di tutti gli operatori coinvolti e la ricostruzione
dei flussi delle merci.
Obiettivo della norma, che ha finalità prettamente sanitaria (come lo stesso reg. CE
178/02), è garantire l’efficacia delle azioni correttive prescritte dal successivo
articolo 19 in caso di notizia o fondato timore di rischi per la sicurezza alimentare (4)
su prodotti già sfuggiti al controllo diretto dell’OSA (Operatore del Settore
Alimentare). Vale a dire, ritiro commerciale dei prodotti, notifica alle autorità
sanitarie competenti, informazione ai consumatori, eventuale richiamo pubblico. (5)
L’articolo 18 del reg. CE 178/02 definisce gli obiettivi della rintracciabilità, senza
definire i mezzi che a tal uopo devono venire approntati. Ciascun operatore deve
perciò essere in grado di fornire alle autorità che ne facciano richiesta le notizie su
chi ha fornito le materie prime e/o gli alimenti ricevuti e sul soggetto a cui sono stati
consegnati i propri prodotti. (6)
L’OSA ha perciò l’obbligo di fornire alle Autorità di controllo le informazioni relative
sia ai fornitori di materie prime e alimenti (es. latte, caglio e sale, per un caseificio),
sia agli operatori commerciali a cui sono stati consegnati i propri prodotti.
Il reg. UE 931/2011 ha precisato i requisiti di rintracciabilità sui prodotti di origine
animale, prescrivendo la registrazione di notizie di dettaglio in relazione a ogni
approvvigionamento e consegna. (7) Senza tuttavia introdurre requisiti di
rintracciabilità interna, né prescrivere l’apposizione di codici di lotto sui
prodotti prima del loro confezionamento.
Il Ministero della Salute ha chiarito quanto sopra in merito alla non necessità di
attribuire codici di lotto in fasi anteriori al confezionamento. (8) La Conferenza Stato-
Regioni a sua volta ha chiarito che «il regolamento non obbliga gli operatori ad
istituire un collegamento (la cosiddetta rintracciabilità interna) tra i prodotti in
entrata e quelli in uscita». (9) Come del resto già indicato nelle apposite Linee guida
della Commissione europea. (10)
‘Without prejudice to sector specific rules, the Regulation does not expressly compel
operators to establish a link (so called internal traceability) between incoming and
outgoing products. Nor is there any requirement for records to be kept identifying
how batches are split and combined within a business to create particular products
or new batches.’
Nel caso di specie, gli obblighi stabiliti dal reg. CE 178/02 all’articolo 18 risultano
correttamente adempiuti mediante identificazione della materia prima in entrata
nelle schede di lavorazione (trattandosi di latte di produzione propria), e
registrazione dei quantitativi di prodotto realizzato, oltreché delle eventuali
consegne a operatori commerciali. (11) È viceversa escluso alcun obbligo di
etichettare i formaggi detenuti in deposito. Sulla base delle notizie ricevute non si
intravede perciò alcuna violazione delle norme in vigore.
Per ulteriori approfondimenti, si segnala l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, tra
regole cogenti e norme volontarie’.
Dario e Alfredo
Note
(1) Una regola di identico tenore è stata poi introdotta in relazione ai materiali, oggetti e sostanze
destinate a venire a contatto con gli alimenti (cfr. reg. CE 1935/04, articolo 17)
(2) Ci si riferisce alle crisi BSE e diossine, che indussero la Commissione europea a rivedere l’intero
insieme delle regole, secondo il programma definito nel ‘Libro Bianco per la Sicurezza Alimentare’
(12.2.2000)
(3) Dir. 1993/43/CEE, recepita in Italia con d.lgs. 155/1997. Direttiva poi abrogata con dir. 2004/41/CE,
in vista della riforma sistematica introdotta dal Pacchetto Igiene (reg. CE 852/04 e successivi)
(4) Il reg. CE 178/02, si ricorda, ha altresì esteso la definizione di ‘alimenti a rischio’ (reg. citato, articolo
14). Considerando sia i rischi di medio, lungo e lunghissimo termine (nei confronti dei discendenti), sia
le informazioni che accompagnano l’alimento (di peculiare rilievo per quanto attiene alle notizie
sulla presenza di allergeni)
(5) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 19. Le azioni correttive ricadono sotto la primaria responsabilità
dell’operatore responsabile, sotto la vigilanza dell’autorità di controllo che è tenuta a intervenire in
caso di omissioni o inadeguatezza del privato
(6) La prescrizione generale segue perciò un sistema di rintracciabilità ‘a catena’ (da ogni anello
della catena al successivo, e viceversa) che si distingue rispetto a quello della ‘rintracciabilità a
passaporto’ (laddove invece ogni passaggio è registrato su documenti che accompagnano il
prodotto). Quest’ultimo criterio è invece stabilito, ad esempio, nella filiera zootecnica dei bovini da
carne (cfr. reg. CE 1760, 1825/00)
(7) Descrizione dettagliata e quantità degli alimenti, nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se
diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; nome e indirizzo
dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; nome e l’indirizzo del
destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono
stati spediti; lotto o partita, ‘se necessario’; data di spedizione (reg. UE 931/2011, articolo 3.1)
(8) Si veda la nota nota Ministero Salute, DGSAN, 23733-P del 3.7.12
(9) Si veda l’Accordo Stato-Regioni 28.7.05, articolo 5.2
(10) Cfr. Linee guida CE, adottate dallo Standing Committee for the Food Chain and Animal Health il
26.1.10, paragrafo III.3.2,
su https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_en.pdf
(11) L’obbligo di registrazione delle consegne non si applica invero alla vendita al consumatore
finale, per ovvie esigenze di tutela della privacy
Fonte: https://www.foodagriculturerequirements.com
su https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_en.pdf
(11) L’obbligo di registrazione delle consegne non si applica invero alla vendita al consumatore
finale, per ovvie esigenze di tutela della privacy
Fonte: https://www.foodagriculturerequirements.com

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  • 1. Notizie 03/SA/2018 Lunedì, 15 gennaio 2018 Sistema di Allerta Rapido europeo per Alimenti e Mangimi Pesticidi Nella settimana n.02 del 2018 le segnalazioni diffuse dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) sono state 47 (3 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). Tra i lotti respinti alla frontiera si segnalano notificati: dal Portogallo per mercurio in lombi di pesce spada congelato (Xiphias gladius) proveniente dall’ Indonesia; dalla Germania per aflatossine in pistacchi in guscio provenienti dall’Iran, per migrazione di ammine aromatiche primarie da utensili da cucina (spatola, cucchiaio e mestolo) provenienti dalla Cina; dalla Bulgaria per Salmonella enterica ser. Remo in fegatini di pollo congelati provenienti dal Brasile; dalla Norvegia per mais geneticamente modificato non identificato in anguille marinate marinate affettate alla griglia provenienti dalla Tailandia e per immissione non autorizzata sul mercato (prodotto composto con ingrediente di latte che non è autorizzato per l’importazione nell’UE) di burger di sushi congelato proveniente dalla Tailandia; dall’Olanda per aflatossine in nocciole di arachidi provenienti dall’Argentina, per Salmonella in mezzi petti di pollo salato congelato provenienti dal Brasile, per aflatossine in arachidi provenienti dalla Bolivia e per Escherichia coli produttrice di shigatossine in manzo refrigerato proveniente dall’ Uruguay; dal Regno Unito per ocratossina A in uva sultanina secca proveniente dalla Turchia, per sostanza non autorizzata monocrotofos in gombo proveniente dall’ India, per contenuto troppo alto di cianuro in nocciole di albicocche dolci provenienti dalla Turchia, per sostanze non autorizzate metamidofos e acefato in peperoncini provenienti dall’India; dalla Croazia per sostanza non autorizzata carbaryl in prugne secche senza nocciolo provenienti dall’Argentina; dalla Polonia per aflatossine in noccioline sbiancate provenienti dal Brasile, per farina di girasole dall’Ucraina infestata da muffe e per aflatossine in riso integrale a grani lunghi provenienti dal Pakistan; dalla Francia per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia, per certificato (i) sanitario improprio e rapporto analitico certificato per chicchi di nocciola provenienti dal Azerbaijan, via Georgia e per aflatossine in fichi secchi provenienti dalla Turchia; dalla Svezia per aflatossine in farina di nocciole proveniente dalla Turchia; dalla Slovenia per sostanza non
  • 2. autorizzata carbofuran in peperoni dolci provenienti dall’Egitto; dalla Finlandia per sostanza non autorizzata sostanza non autorizzata in polvere di tè verde proveniente dal Giappone e per arachidi non dichiarate in biscotti wafer provenienti dalla Russia. Allerta notificati dall’ Italia: per istamina in salsa di acciughe proveniente dall’Italia, per norovirus in ostriche refrigerate provenienti dalla Francia, per norovirus in ostriche piatte vive (Ostrea edulis) provenienti dalla Francia e per mercurio in squalo mako congelato (Isurus oxyrinchus) proveniente dalla Spagna. Allerta notificati: dalla Spagna per sostanza non autorizzata sildenafil in integratori alimentari provenienti dalla Cina; dall’Olanda per aflatossine in noci di pistacchio senza guscio provenienti dagli Stati Uniti, via Germania; dal Belgio per riduttore di solfito Clostridium in polvere di manzo biologico proveniente dalla Danimarca; dalla Germania per alcaloidi pirrolizidinici in polline proveniente dalla Spagna e per clorato in alimenti per l’infanzia a base di frutta biologica provenienti dall’Italia; dal Regno Unito per noce non dichiarata e etichettatura scorretta su torta al cioccolato proveniente dal Regno Unito. Nella lista delle informative troviamo notificate: dall’Italia per colorante non autorizzato Orange II e uso non autorizzato di colorante E 102 - tartrazina, di colorante E 110 - Sunset Yellow FCF, di colorante E 122 - azorubina, di colorante E 124 - Ponceau 4R / rosso cocciniglia A e di colorante E 129 - Allura Rossi AC in peperoncino macinato proveniente dalla Spagna; dalla Germania per irradiazione non autorizzata di compresse di spirulina provenienti dal Taiwan; dall’Estonia per nuovo ingrediente alimentare non autorizzato Coriolus versicolor in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Regno Unito per 2,4-dinitrofenolo in brucia grassi proveniente dalla Russia; dalla Germania per Salmonella enterica ser. Agona in farina di colza proveniente dalla Germania e per migrazione di olio minerale proveniente da malva secca (Corchorus olitorius) proveniente dalla Siria, via Olanda con imballaggo improprio; dalla Francia per sostanza non autorizzata yohimbina in integratore alimentare proveniente dagli Stati Uniti; dal Belgio per fipronil in uova provenienti dall’Olanda. Fonte: rasff.eu
  • 3. Usa, ritardi e inefficienze nel richiamo degli alimenti contaminati. Rapporto degli ispettori governativi sulle lacune della Food and Drug Administration. Il sistema di richiamo dei cibi contaminati adottato dalla Food and Drug Administration statunitense (Fda) “non è sempre efficace ed efficiente”, perché ci sono carenze nella supervisione all’inizio del richiamo, nel monitoraggio del suo andamento dopo che è stato avviato e nella gestione elettronica dei dati sui richiami effettuati. È quanto afferma un rapporto degli ispettori del Dipartimento della salute del governo Usa, che hanno analizzato 30 dei 1.557 richiami fatti dalla Fda tra il 2012 e 2015. In particolare, il rapporto osserva che non sempre la Fda riesce ad assicurare che le aziende inizino prontamente il richiamo dei prodotti contaminati, non sono stati valutati in modo tempestivo i rischi per la salute, il compito di controllo non è stato assegnato a un livello appropriato, i controlli non sono stati condotti secondo le procedure previste, non sono state raccolte in modo tempestivo e completo le relazioni delle aziende che avevano effettuato i richiami, i dati dei richiami non sono stati inseriti o gestiti accuratamente nel sistema elettronico della Fda. Sulla base dei 30 casi analizzati dagli ispettori del governo, emerge che le aziende impiegano in media 57 giorni per ritirare i lotti di alimenti contaminati, dopo l’avviso della Fda, e nel caso di un integratore contenente Dimetilamilammina, una sostanza simile all’anfetamina, il richiamo è iniziato dopo 303 giorni. In particolare, ci sono
  • 4. voluti 165 giorni per iniziare il richiamo del burro di arachidi contaminato da salmonella, 151 per richiamare le nocciole per sospetta contaminazione da salmonella, 82 giorni per gli spinaci congelati con alti livelli di cadmio e 27 giorni per le uova di anatra cotte con il batterio del botulismo. Per risolvere queste deficienze, gli ispettori governativi hanno formulato alcune raccomandazioni procedurali alla Fda, che il Commissario dell’Agenzia, Scott Gottlieb, ha dichiarato di condividere, sottolineando che alcuni provvedimenti sono stati già adottati dopo aver ricevuto la bozza del rapporto degli ispettori alcuni mesi fa, anche se “abbiamo ancora molto lavoro da fare”. (Articolo di Beniamino Bonardi) Fonte: www.ilfattoalimentare.it Sacchetti ortofrutta: 20 domande e risposte per capire come funziona il sistema e come risparmiare. La questione dei sacchetti per l’ortofrutta, che dal 1° gennaio 2018 devono essere compostabili e i supermercati devono far pagare al consumatore, ha occupato molto spazio nei giornali e anche nei social, ed è diventata oggetto di dibattito politico. La vicenda è stata caratterizzata dalla totale assenza delle istituzioni che non hanno diramato comunicati se non per confondere le idee (come la
  • 5. dichiarazione sulla possibilità di usare sacchetti portati da casa). Anche i supermercati hanno la loro parte di responsabilità, visto che non hanno informato i consumatori con un adeguato anticipo, anche se la questione è nota da 5 mesi. Le catene hanno appeso dei cartelli nei punti vendita solo il 2 e 3 gennaio, spiegando cosa stava succedendo e questo ha lasciato sbigottiti i consumatori. Nei giorni successivi sono stati pubblicati centinaia di articoli e sono apparsi servizi in tv e in radio con troppe notizie farlocche. Certo l’argomento non è semplicissimo, per questo abbiamo cercato di rispondere alle 20 domande più frequenti che sono arrivate in redazione. I nuovi sacchetti biodegradabili per la frutta e la verdura si devono pagare? Sì. La normativa obbliga i negozianti e le catene di supermercati a vendere questi sacchetti realizzati con materiale compostabile e biodegradabile, con uno spessore inferiore ai 15 micron, indicando l’importo sullo scontrino. Sono previste sanzioni? Sì. Chi non applica la normativa rischia sanzioni da 2.500 a 25.000 €, fino a 100.000 in caso di ingenti quantitativi. Quanto costano? Il prezzo di vendita al pubblico viene stabilito liberamente da ogni punto catena. Fonti accreditate ci hanno confermato che i supermercati pagano i nuovi sacchetti 2 centesimi circa. Una recentissima circolare varata nel mese di dicembre 2017 dal Ministero dello sviluppo economico dà però la possibilità di rivenderli sottocosto a 1 centesimo. Ci sono dati sul prezzo di vendita delle varie insegne? Secondo la rilevazione realizzata da Il Fatto Alimentare con l’aiuto dei lettori in 46 insegne, il 50% circa dei negozi vende i sacchetti sottocosto a 1 centesimo, mentre l’altra metà li propone a 2 centesimi, riversando così l’intero prezzo di acquisto sulla clientela. (Articolo di Roberto La Pira) Fonte: www.ilfattoalimentare.it
  • 6. Rintracciabilità interna, rispondono l’avv. Dario Dongo e il dr. Alfredo Rossi. Buongiorno, sono un allevatore e utilizzo il mio latte per produrre formaggi nel mio caseificio con punto vendita diretta al consumatore. A seguito di una verifica da parte di una autorità di controllo mi è stata contestata una sanzione per mancanza di rintracciabilità in quanto i formaggi stagionati nel deposito annesso non recavano alcuna etichetta con il lotto di produzione. Tale contestazione è da ritenersi fondata, visto che tengo un registro delle lavorazioni e i prodotti confezionati presenti nel mio punto vendita sono regolarmente etichettati? Paolo Rispondono l’avv. Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo, e il dott. Alfredo Rossi, veterinario dirigente ASL ed esperto di sicurezza e legislazione alimentare (professore a contratto presso l’Università di Napoli Federico II) Gentilissimo, il reg. CE n. 178/2002, c.d. General Food Law, all’art. 18 definisce in termini generali il dovere, per tutti gli operatori della filiera alimentare, ivi compresi quelli della ristorazione, di garantire la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, oltreché dei loro ingredienti. (1) La regola in esame, introdotta a seguito degli scandali che afflissero l’Europa a fine anni ‘90, (2) rafforza ed estende le prescrizioni già contenute nella c.d. Direttiva Igiene. (3) Al preciso scopo di consentire alle autorità di controllo la mappatura completa delle filiere, l’identificazione di tutti gli operatori coinvolti e la ricostruzione dei flussi delle merci. Obiettivo della norma, che ha finalità prettamente sanitaria (come lo stesso reg. CE 178/02), è garantire l’efficacia delle azioni correttive prescritte dal successivo articolo 19 in caso di notizia o fondato timore di rischi per la sicurezza alimentare (4)
  • 7. su prodotti già sfuggiti al controllo diretto dell’OSA (Operatore del Settore Alimentare). Vale a dire, ritiro commerciale dei prodotti, notifica alle autorità sanitarie competenti, informazione ai consumatori, eventuale richiamo pubblico. (5) L’articolo 18 del reg. CE 178/02 definisce gli obiettivi della rintracciabilità, senza definire i mezzi che a tal uopo devono venire approntati. Ciascun operatore deve perciò essere in grado di fornire alle autorità che ne facciano richiesta le notizie su chi ha fornito le materie prime e/o gli alimenti ricevuti e sul soggetto a cui sono stati consegnati i propri prodotti. (6) L’OSA ha perciò l’obbligo di fornire alle Autorità di controllo le informazioni relative sia ai fornitori di materie prime e alimenti (es. latte, caglio e sale, per un caseificio), sia agli operatori commerciali a cui sono stati consegnati i propri prodotti. Il reg. UE 931/2011 ha precisato i requisiti di rintracciabilità sui prodotti di origine animale, prescrivendo la registrazione di notizie di dettaglio in relazione a ogni approvvigionamento e consegna. (7) Senza tuttavia introdurre requisiti di rintracciabilità interna, né prescrivere l’apposizione di codici di lotto sui prodotti prima del loro confezionamento. Il Ministero della Salute ha chiarito quanto sopra in merito alla non necessità di attribuire codici di lotto in fasi anteriori al confezionamento. (8) La Conferenza Stato- Regioni a sua volta ha chiarito che «il regolamento non obbliga gli operatori ad istituire un collegamento (la cosiddetta rintracciabilità interna) tra i prodotti in entrata e quelli in uscita». (9) Come del resto già indicato nelle apposite Linee guida della Commissione europea. (10) ‘Without prejudice to sector specific rules, the Regulation does not expressly compel operators to establish a link (so called internal traceability) between incoming and outgoing products. Nor is there any requirement for records to be kept identifying how batches are split and combined within a business to create particular products or new batches.’ Nel caso di specie, gli obblighi stabiliti dal reg. CE 178/02 all’articolo 18 risultano correttamente adempiuti mediante identificazione della materia prima in entrata nelle schede di lavorazione (trattandosi di latte di produzione propria), e registrazione dei quantitativi di prodotto realizzato, oltreché delle eventuali
  • 8. consegne a operatori commerciali. (11) È viceversa escluso alcun obbligo di etichettare i formaggi detenuti in deposito. Sulla base delle notizie ricevute non si intravede perciò alcuna violazione delle norme in vigore. Per ulteriori approfondimenti, si segnala l’ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, tra regole cogenti e norme volontarie’. Dario e Alfredo Note (1) Una regola di identico tenore è stata poi introdotta in relazione ai materiali, oggetti e sostanze destinate a venire a contatto con gli alimenti (cfr. reg. CE 1935/04, articolo 17) (2) Ci si riferisce alle crisi BSE e diossine, che indussero la Commissione europea a rivedere l’intero insieme delle regole, secondo il programma definito nel ‘Libro Bianco per la Sicurezza Alimentare’ (12.2.2000) (3) Dir. 1993/43/CEE, recepita in Italia con d.lgs. 155/1997. Direttiva poi abrogata con dir. 2004/41/CE, in vista della riforma sistematica introdotta dal Pacchetto Igiene (reg. CE 852/04 e successivi) (4) Il reg. CE 178/02, si ricorda, ha altresì esteso la definizione di ‘alimenti a rischio’ (reg. citato, articolo 14). Considerando sia i rischi di medio, lungo e lunghissimo termine (nei confronti dei discendenti), sia le informazioni che accompagnano l’alimento (di peculiare rilievo per quanto attiene alle notizie sulla presenza di allergeni) (5) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 19. Le azioni correttive ricadono sotto la primaria responsabilità dell’operatore responsabile, sotto la vigilanza dell’autorità di controllo che è tenuta a intervenire in caso di omissioni o inadeguatezza del privato (6) La prescrizione generale segue perciò un sistema di rintracciabilità ‘a catena’ (da ogni anello della catena al successivo, e viceversa) che si distingue rispetto a quello della ‘rintracciabilità a passaporto’ (laddove invece ogni passaggio è registrato su documenti che accompagnano il prodotto). Quest’ultimo criterio è invece stabilito, ad esempio, nella filiera zootecnica dei bovini da carne (cfr. reg. CE 1760, 1825/00) (7) Descrizione dettagliata e quantità degli alimenti, nome e indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; lotto o partita, ‘se necessario’; data di spedizione (reg. UE 931/2011, articolo 3.1) (8) Si veda la nota nota Ministero Salute, DGSAN, 23733-P del 3.7.12 (9) Si veda l’Accordo Stato-Regioni 28.7.05, articolo 5.2 (10) Cfr. Linee guida CE, adottate dallo Standing Committee for the Food Chain and Animal Health il 26.1.10, paragrafo III.3.2,
  • 9. su https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_en.pdf (11) L’obbligo di registrazione delle consegne non si applica invero alla vendita al consumatore finale, per ovvie esigenze di tutela della privacy Fonte: https://www.foodagriculturerequirements.com
  • 10. su https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_en.pdf (11) L’obbligo di registrazione delle consegne non si applica invero alla vendita al consumatore finale, per ovvie esigenze di tutela della privacy Fonte: https://www.foodagriculturerequirements.com