1. Avv. Dott. Roberta Landi
CORSO ABILITANTE PER GESTORE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
(LEGGE 3/2012)
3° MODULO: 7 dicembre 2017
I beneficiari della procedura
q Il consumatore
q Le start-up innovative
q L’imprenditore agricolo
q I soggetti individuabili de residuo, in quanto non soggetti né assoggettabili a
procedure concorsuali diverse:
ü l’imprenditore commerciale non fallibile
ü il socio illimitatamente responsabile di società fallibile
ü il professionista – le società e le associazioni tra professionisti
ü gli enti pubblici
ü gli enti privati non commerciali – gli enti sportivi
2. Le ragioni dell’intervento normativo
Criticità della legge fallimentare
Mancanza di una disciplina specifica della gestione della crisi di:
• soggetti non imprenditori (professionisti, consumatori, etc.)
• imprenditori commerciali sotto-soglia (ex art. 1, comma 2, l. fall.)
• altri soggetti comunque coinvolti (direttamente o indirettamente)
dal dissesto dell’impresa, ma ai quali non è estensibile la
procedura fallimentare (fideiussori o coobbligati)
3. Art. 184, comma 1, l. fall. (effetti del concordato per i creditori)
“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel
registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i
diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso”.
Mentre il debitore ammesso al concordato può liberarsi anche con una
soddisfazione minima dei creditori, eventuali coobbligati fideiussori e obbligati in
via di regresso posso essere escussi per l’intero importo, atteso che nei loro
confronti non si estende l’effetto esdebitatorio caratteristico del concordato.
Art. 142, comma 4, l. fall. (esdebitazione)
“Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e
degli obbligati in via di regresso”.
La nuova disciplina dell’esdebitazione, istituto che consente al debitore fallito di
liberarsi con soddisfo parziale dei creditori una volta liquidato tutto il patrimonio
dell’impresa fallita, non si estende ad eventuali coobbligati, fideiussori o obbligati
in solido, i quali restano chiamati a rispondere per l’intero.
4. Strumenti di risanamento del sovraindebitamento
del soggetto non fallibile
1) Accordo di composizione della crisi
2) Piano del consumatore
3) Liquidazione del patrimonio del debitore
Effetto esdebitatorio
§ Automatico per accordo di ristrutturazione e piano del
consumatore.
§ Ex provvedimento giudiziale successivo alla chiusura della
procedura (su domanda del debitore e previa verifica della
meritevolezza) in ipotesi di liquidazione del patrimonio.
5. Presupposti di accesso
OGGETTIVO Nozione di sovraindebitamento
(art. 6, comma 2, lett. a, l. n. 3/2012)
“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
SOGGETTIVO Mancato assoggettamento o non
assoggettabilità a procedure concorsuali
diverse
• Art. 6, comma 1, l. n. 3/2012:
“rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a
procedure concorsuali diverse”.
• Art. 7, comma 2, lett. a, l. n. 3/2012:
È esclusa l’ammissibilità della proposta esdebitatoria là dove il debitore sia
“soggetto” (e non meramente assoggettabile) a procedure concorsuali diverse.
6. • Tesi minoritaria:
Poiché l’art. 7, comma 2, lett. a, l. n. 3/2012 esclude
l’ammissibilità della proposta soltanto là dove il debitore sia
soggetto di fatto ad una diversa procedura concorsuale
Non potrebbe escludersi l’accesso ai rimedi ivi previsti per il
soggetto che sia assoggettabile soltanto in via diritto a diverse
procedure concorsuali.
Es: Imprenditore commerciale sopra-soglia ma non in insolvenza.
Lo confermerebbe l’art. 12, comma 5, l. n. 3/2012:
“La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve
l’accordo”.
7. • Tesi maggioritaria:
Si esclude dall’ambito soggettivo di applicazione della l. n. 3/2012
chiunque sia soggetto (di fatto) o comunque assoggettabile
(di diritto) ad una procedura concorsuale diversa, salvo i casi
espressamente previsti dalla legge.
Ciò nondimeno
resta assai dibattuto l’inquadramento dei soggetti ammessi ai
benefici di cui alla l. n. 3/2012.
8. In via di prima approssimazione, si può affermare che:
• Il legislatore individua espressamente tra i soggetti ammessi ai
benefici di legge:
1) il consumatore;
2) le strat up innovative;
3) l’imprenditore agricolo.
• Di là dai casi appena menzionati, l’ambito soggettivo di
applicazione della normativa in esame va ricostruito de redisuo.
• Gli stessi soggetti ai quali espressamente si rivolge la l. n. 3/2012
sono al centro di accesi dibattiti, a partire dal consumatore,
astrattamente ammesso – anche per conversione – a tutte le
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
9. IL CONSUMATORE
Nozione (legale) di consumatore.
Art. 6, comma 2, l. n. 3/2012
“il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi
estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
• Interpretazione restrittiva
Nei primi anni di applicazione della l. n. 3/2012, la nozione di
“consumatore abilitato al piano” è stata riferita al solo consumatore
c.d. puro, ovverosia al titolare di debiti contratti “esclusivamente”
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.
10. Trib. Milano, 16 maggio 2015
“La verifica del requisito di cui all’articolo 6 della legge numero 3 del 2012
della qualifica di consumatore del soggetto che chiede di essere ammesso alla
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell’articolo
8 della citata legge (accordo o piano del consumatore) deve essere effettuata
interpretando in senso stretto e rigoroso il rapporto di funzionalità al privato
consumo delle obbligazioni contratte, poiché diversamente non potrebbero
giustificarsi i benefici procedimentali riconosciuti a tale procedura, caratterizzata
dalla maggiore semplicità del procedimento rispetto a quello degli accordi di
composizione della crisi da sovraindebitamento e dalla soggezione al solo
controllo del tribunale e non alla approvazione dell'accordo dalla maggioranza
dei creditori”.
11. Trib. Bergamo, 12 dicembre 2014
“Ai sensi del secondo comma lett. b), è ‘consumatore’ solo quel debitore che sia
persona fisica e che abbia assunto obbligazioni ‘esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta’. La definizione
ricalca sostanzialmente quella di cui all’art. 3 del codice del consumo (d.lg.
206/2005), di matrice in gran parte comunitaria, ove lo scopo dell’attività
svolta dal soggetto eventualmente destinatario di tutela è il fulcro che orienta
l’interpretazione delle norme. Al fine dell’individuazione del ‘consumatore’, il
giudice dovrà, pertanto, verificare le modalità dell’atto concluso, le forme
utilizzate, le circostanze di tempo e di luogo di esso allo scopo di verificare se
l’oggetto dell’attività possa ritenersi destinato al soddisfacimento di bisogni
inerenti la sfera privata, personale o familiare; solo, infatti, il soggetto che con
determinati atti soddisfi bisogni di carattere personale o familiare può essere
considerato consumatore, meritevole di una particolare attenzione normativa, e
non invece colui che pur agendo al di fuori della propria attività professionale
agisca in vista di scopi ad essa comunque connessi”.
12. Le stesse Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento, a cura
della Commissione Crisi da sovraindebitamento istituita dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili, adottate nel Luglio del 2015, danno atto della
connotazione legislativa del consumatore:
• in senso positivo:
tale può essere solo una persona fisica
• in senso negativo:
le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad
attività di impresa o professionali.
13. Nella medesima prospettiva si è affermata l’esclusione della
qualità di consumatore in capo al fideiussore di una società.
Cass. n. 25212/2015
“In presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita che deve
riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini
dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore,
di cui agli art. 1469 bis segg. c.c., nel testo vigente ratione temporis, attesa
l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita.
(Nella specie, la S.C., nell’enunciare l’anzidetto principio, ha confermato la
decisione di merito, che aveva escluso l’applicabilità della disciplina di cui agli
art. 1469 bis ss. c.c. alla fideiussione collegata ad un contratto di leasing di
un’autovettura stipulato, quale locatrice, da una società per lo svolgimento della
sua attività imprenditoriale)”.
In tal senso anche Trib. Bergamo, 12.12.14 e Trib. Milano, 16.5.15
14. • Mutamento dell’orientamento
Cass. n. 1869/2016
“Ai sensi della l. 27 gennaio 2012, n. 3 (cd. ristrutturazione per sovraindebitamento),
la nozione di consumatore non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato
attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero
attuali (purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue), potendo il soggetto
anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, esigendo l’art. 6, comma 2,
lett. b) soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non
potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero
comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore
che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento
della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più
ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria
personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in
un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7
comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta
sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali,
sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui
all’art. 12 bis comma 3 l. n. 3 del 2012.
15. In via di sintesi:
a) per consumatore ex l. n. 3/2012 può intendersi anche una
persona fisica che abbia relazioni di impresa o professionale,
purché al momento della proposta del piano non residuino
relative obbligazioni scadute e non ancora pagate (fatta solo
eccezione per i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione
europea, per l’imposta sul valore aggiunto e per le ritenute
operate e non versate);
b) la qualità di consumatore abilitato al piano non è esclusa
dall’assunzione di obbligazioni a sostegno dell’attività
imprenditoriale o professionale di terzi purché l’indebitamento
sia avvenuto per attività altrui e per fini solidaristici (ragioni
familiari) e non utilitaristici (assenza di partecipazione sociale e
dunque di diritto alla distribuzione degli utili).
16. • Argomenti a sostegno dell’assunto sub a:
ü Art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012:
Prima di procedere all’omologazione del piano, il giudice deve
verificare che esso sia idoneo ad assicurare il pagamento dei
crediti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo, il quale, per
quel che riguarda il richiamo all’IVA e alle ritenute operate e
non versate, rinvia a debiti – almeno in parte – estranei all’area
consumeristica, ma ricollegabili ad attività professionali o
imprenditoriali.
ü Art. 8, comma 3 bis, l. n. 3/2012:
Nel regolare la prestazione di garanzia, è menzionata anche la
proposta di piano del consumatore “presentata da parte di chi
svolge attività di impresa”.
17. • Critiche avverso l’assunto sub a:
üIl riferimento ad obbligazioni scadute e/o insoddisfatte, là dove il legislatore,
nel descrivere la situazione di sovraindebitamento (art. 6, comma 2, lett. a, l.
n. 3/2012) fa riferimento soltanto ad obbligazioni assunte (non
necessariamente scadute);
üIl Legislatore favorisce il superamento della crisi da sovraindebitamento
dell’imprenditore (sotto-soglia) o del professionista con l’accordo di
ristrutturazione, e dunque rimettendo la scelta a tutto il ceto creditorio, che
dunque deve acconsentire (seppur in percentuale) all’eventuale falcidia della
sua posta attiva come alla limitazione della garanzia patrimoniale
rappresentata dal patrimonio del debitore che è conseguenza dell’effetto
segregativo dell’omologazione dell’accordo (come del piano);
üEx art. 14 bis, comma 2, lett. b, l. n. 3/2012 ogni creditore può chiedere la
cessazione degli effetti dell’omologazione del piano, ma solo se il proponente
non adempia agli obblighi che da esso derivano;
üEccessivamente gravoso sarebbe costringere il creditore estraneo ad
impugnare l’omologa del piano ex art. 12 bis, comma 4, l. n. 3/2012.
18. Si segnala, da ultimo, Trib. Napoli, 5 novembre 2017:
“il professionista che risulti debitore verso l’Erario, la cui esposizione debitoria
si riferisca al mancato pagamento delle imposte sul reddito professionale per
l’attività svolta, non può essere considerato consumatore ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6, comma 2, lett. b, l. n. 3/2012”.
19. • Critiche avverso l’assunto sub b:
ü Carattere “neutro” dell’obbligazione fideiussoria: la disciplina
consumeristica non può essere estesa alle fideiussioni rilasciate a
garanzia di rapporti di natura imprenditoriale o professionale;
ü E’ difficilmente concepibile in ottica consumeristica la concessione
in via sistematica di garanzia, come di sovente accade in caso di
contratto autonomo di garanzia o di fideiussione omnibus.
20. • L’orientamento è tuttavia ripreso da Trib. Rovigo, 13 dicembre
2016:
“Pur in presenza di perplessità esegetiche concernenti la definizione normativa
di di consumatore di cui all’art. 6 della l. 3/2012 ed in attesa di una
modifica sostanziale che cerchi di delimitare con precisione i contorni di un
imprescindibile istituto per il superamento della crisi economica individuale, si
può ritenere rientrare in tale ambito il Può essere definito consumatore, ai fini
dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento, colui che abbia prestato
garanzia a favore di terzi per consentire l’inizio di un’attività imprenditoriale
a lui non riconducibile e che, per l’assenza di indici del futuro insuccesso di
tale attività, consentono di escludere profili di negligenza nell’assunzione
dell’obbligazione”.
21. START-UP INNOVATIVE
I benefici della disciplina di cui alla l. n. 3/2012 sono estesi dal
legislatore anche alle strat up innovative.
Art. 31, comma 1, d.l. n. 179/2011, convertito in l n. 221/2012
“La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle
previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
Ciò indipendentemente dall’attività esercitata e dall’eventuale
superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 della l. fall.
Ratio favorire chi fa impresa investendo in attività ad elevato
livello i innovazione corre un elevato rischio
economico; da qui il la spinta alla ripartenza in caso di
insuccesso (art. 25, relazione illustrativa d.l. 179/2012).
22. IMPRENDITORE AGRICOLO
Art. 7, comma 2 bis, l. n. 3/2012
“L’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai
creditori un accordo di composizione della crisi”.
• L’imprenditore agricolo può beneficiare anche:
üdegli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 183 bis l. fall.
üdella transazione fiscale ex art. 183 ter l. fall.
• Si assiste ad una progressiva dilatazione della nozione di
imprenditore agricolo a seguito della modifica dell’art. 2135 c.c.,
oggi non più strettamente connessa alla lavorazione della o con
la terra, ma estesa “alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso” (in collegamento anche solo
potenziale con il terreno).
23. Tuttavia
Trib. Cremona, 17 aprile 2014
“L’imprenditore agricolo che depositi proposta di accordo per la composizione
della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012 non è
esonerato, per il sol fatto di non esser obbligato alla tenuta delle scritture
contabili e alla redazione dei bilanci, dal deposito di documentazione che
consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione patrimoniale ed
economica, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d, l. cit., dovendo se del caso
provvedere alla redazione ex novo di documenti riepilogativi a ciò finalizzati”.
24. CATEGORIE RICAVATE DE RESIDUO
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
SOTTO-SOGLIA
Art. 1, comma 2, l. fall.
“Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti
requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
25. Alcune precisazioni:
• L’imprenditore sopra-soglia con debiti scaduti inferiori a € 30.000
Costui, ai sensi dell’art. 15, comma 9, l. fall., non può fallire.
Ne consegue l’accesso ai benefici ex l. 3/2012.
TUTTAVIA
Si tratta di una condizione di procedibilità e non di una esimente
dell’applicazione della legge fallimentare.
Contro l’applicazione dei benefici ex l. 3/2012:
L’imprenditore commerciale sopra soglia, ma con debiti inferiori a € 30.000 è
comunque assoggettabile a fallimento qualora, nel corso di un diverso
procedimento, risultino debiti scaduti superiori a € 30.000.
A favore dell’applicazione dei benefici ex l. 3/2012:
La previsione di cui all’art. 12, comma 5, l. n. 372012, secondo il quale la
sentenza di fallimento emanata a carico del debitore risolve l’accordo di
composizione della crisi.
26. • L’imprenditore cessato da oltre un anno
Costui, in ipotesi di cancellazione al registro delle imprese da oltre un anno, non
può fallire ex art. 10 l. fall.
Ne consegue l’accesso ai benefici ex l. 3/2012, indipendentemente dagli aspetti
dimensionali ex art. 1 l. fall.
TUTTAVIA
non si può escludere del tutto l’intervento anche postumo della dichiarazione di
fallimento qualora il creditore o il PM dimostrino che il momento di effettiva
cessazione dell’attività sia successivo a quello della formale cancellazione,
facendo ricadere nell’anno l’istanza di fallimento.
l’accordo con i creditori ex l. n. 3/2012, anche se omologato, sarebbe risolto dalla
pronuncia della dichiarazione di fallimento.
• N.B. Le società di persone o di capitali cancellate da oltre un anno non possono
accedere alla l. n. 3/2012 in ragione dell’effetto estintivo che in tal caso produce
la formalità.
27. • L’erede del debitore defunto
L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito fino ad un anno
dalla sua morte.
QUALORA L’EREDE CONTINUI L’ATTIVITA’
a) se ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non
verificandosi confusione patrimoniale, costui potrà proporre ai
creditori dell’eredità una procedura da sovraindebitamento una
volta decorso un anno dall'apertura della successione.
b) se ha accettato l’eredità in maniera pura e semplice, verificandosi
confusione patrimoniale, l’erede potrà accedere ad una procedura
da sovraindebitamento soltanto qualora la sua impresa non sia
fallibile.
28. • Il socio illimitatamente responsabile di società fallibile
E’ dibattuta in tal caso la fallibilità, e dunque l’accesso ai benefici ex l. 3/2012.
Tesi negativa:
Art. 147, comma 1, l. fall.:
“La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati
nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il
fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”
FALLIMENTO C.D. IN ESTENSIONE
Trib. Milano, 18 agosto 2016
“Chi è sottoponibile a fallimento in estensione non può predisporre un piano di
ristrutturazione o un accordo con i creditori, in quanto i suoi debiti sono anche quelli sociali
di cui è illimitatamente responsabile, perciò sembra incongruente procedere ad una
sistemazione della situazione debitoria senza considerare tutti i debiti sociali oltre a quelli
della socia”.
29. In dottrina, l’esclusione dell’accesso ai rimedi di cui alla l. 3/2012 è così
motivato:
ü In caso di fallimento della società, il socio illimitatamente responsabile
può:
– beneficiare di un concordato fallimentare della società o accedervi in
proprio;
– accedere al beneficio dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall.
ü In caso di concordato preventivo della società, il socio illimitatamente
responsabile può:
– in prospettiva liquidatoria, uscire dalla società e quindi accedere ai
benefici ex l. 3/2012;
– in ipotesi di continuazione dell’attività sociale, accedere alle soluzioni
esdebitatorie ex l. fall. innanzi menzionate.
30. Tesi favorevole:
L’orientamento prevalente considera eccezionale – e dunque non applicabile
analogicamente – l’art. 147 l. fall.
Da qui il carattere non preclusivo ai fini dell’accesso ai rimedi ex l. 3/2012.
Trib. Prato, 16 novembre 2016
“La fallibilità per estensione ex art. 147 l.f. non integra l’ipotesi preclusiva di accesso alla
procedura di sovraindebitamento ex art. 7 L. 3/2012”.
Legge delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell’insolvenza
in G.U. 30 ottobre 2017, n. 254
“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di
composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il
Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di
coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più
membri della stessa famiglia”.
31. • Il professionista
Costui, in quanto sottratto alle procedure concorsuali ex l. fall., può accedere ai
rimedi ex l. 3/2012.
Sulla possibilità di accesso anche al piano del consumatore si rinvia retro.
• Le società tra professionisti
La l. 183/2011, che consente la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate facendo ricorso a tutti i tipi societari previsti dal
Codice civile, nulla dispone sull’assoggettabilità a procedure concorsuali.
Le Linee guida in tema di sovraindebitamento lo escludono, poiché tali enti
hanno l’obbligo di di esercitare esclusivamente attività strettamente professionale.
Da qui l’accessibilità ai rimedi ex l. 3/2012.
In tal senso deporrebbe anche la l. n. 247/2012 sulla disciplina dell’ordinamento
forense, che all’art. 5, comma 2, annovera, tra i criteri di delega al Governo per la
futura disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria:
“stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività di
impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle
procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
32. Si segnala un unico arresto:
Trib. Forlì, 25 maggio 2017
“Malgrado il superamento delle soglie relative ai limiti dimensionali, non è assoggettabile
a fallimento la società tra professionisti (S.t.p.) costituita ai sensi della l. 12 novembre
2011 n.183 per l’esercizio in via esclusiva di attività professionale – nel caso specifico di
commercialista con iscrizione nell’apposita sezione dell’albo – e che abbia effettivamente
svolto in via esclusiva detta attività professionale, non potendo essere assimilata alle altre
società commerciali, non esercitando un’attività di carattere commerciale e non rivestendo
dunque la qualità di imprenditore”.
Resta indubbia l’assoggettabilità a fallimento della s.t.p. là dove questa
svolga, in realtà, attività commerciale.
• Associazioni tra professionisti
L’orientamento maggioritario riconosce soggettività giuridica a tali
organizzazioni.
Sì che queste, in ipotesi di sottoscrizione congiunta di tutti gli associati,
potrebbero accedere alle procedure di sovraindebitaento.
33. • Enti pubblici
In linea di principio sono esclusi dal fallimento, come dal concordato
preventivo, ex art. 1 l. fall.
CIO’ NONDIMENO
si ritengono altresì esclusi dall’accesso ai rimedi ex l. n. 3/2012 in quanto
soggetti a procedure alternative (amministrative) previste dalla legge.
Il caso degli IPAB
(Istituti pubblici di assistenza e beneficenza)
Tribunale di Treviso, 10 ottobre 2015
“La disciplina sul sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 costituisce una disciplina
di chiusura applicabile alle situazioni per le quali non è previsto alcun tipo di procedura
concorsuale idonea a risolvere la crisi.
Il piano di risanamento previsto dalla legge quadro delle IPAB (d.lg. 207/2011), che
prevede la possibilità per gli enti pubblici di assistenza e beneficenza dotati di personalità
giuridica e che operano in base ad autorizzazione regionale all’esercizio di attività socio
sanitaria, può coincidere con quello previsto da una delle procedure previste dalla legge n. 3 del
2012 sul sovraindebitamento di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla
base di un piano di cui agli articoli 7 e seguenti.”
34. La decisione è stata ribaltata in sede di reclamo.
Trib. Treviso, 15 giugno 2016
“Deve essere dichiarata inammissibile la proposta di composizione della crisi presentata ai sensi
della legge 3/2012 da un Istituto Pubblico di Beneficienza e Assistenza (IPAB), non potendo
trovare applicazione, ex artt. 6 e 7, secondo comma lettera a), quella disciplina qualora per quel
soggetto sia prevista un’autonoma procedura di risoluzione o di liquidazione.
Ciò in quanto l’applicazione della legge 3/2012 alle IPAB in dissesto comporterebbe una
inammissibile ingerenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nella sfera della Pubblica
Amministrazione, una illegittima prosecuzione dell’attività dell’ente per contrasto con le norme che
ne prevedono la soppressione in caso di malfunzionamento, nonché una confusione di ruoli
attribuiti alla Regione che, da un lato, è l’ente cui spetta il controllo della corretta gestione del
debito da parte dell’IPAB e dall’altro partecipa all’accordo di composizione della crisi
riconoscendone l’esistenza pur prescindendo da qualsiasi analisi delle cause del danno derivato alla
finanza pubblica.
Ed inoltre in quanto, laddove si concedesse ad un ente pubblico, soggetto che non opera in regime di
concorrenza né assume i rischi della propria insolvenza, la possibilità di scegliere alternativamente
se fare ricorso alla speciale procedura espressamente per esso prevista o se ricorrere allo strumento
di risoluzione della crisi di cui alla legge 3/2012, si violerebbero i principi di uguaglianza e di
parità di trattamento, non avendo i soggetti privati altro rimedio che quest’ultimo.
35. • Enti no profit
Enti che, forniti o meno si personalità giuridica, esercitano attività senza scopo
di lucro (soggettivo) e che hanno una rilevanza sociale (volontariato, assistenza
sociale, tutela dei diritti, etc.).
Là dove svolgano – anche parzialmente – attività commerciale, sono da
ritenersi assoggettabili alle procedure concorsuali. Diversamente, possono
accedere ai rimedi ex l. 3/2012.
Cass. n. 8374/2000
“le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale e sono sottoposte alle
relative norme solo se esercitano attività commerciale in via esclusiva e principale”.
Cass. n. 6835/2014
“lo scopo di lucro (cd. Lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento
della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l’attività di impresa tutte le
volte in cui sussista una obiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale
proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”.
36. • Enti sportivi
ü Il Coni è un ente pubblico;
ü Le FSN devono costituirsi (per legge) come associazioni private di diritto
privato;
ü I sodalizi di base possono organizzarsi in forma sia societaria che associativa:
– I club professionistici devono adottare necessariamente la forma di
società di capitali;
– I club dilettantistici possono organizzarsi come sia come associazioni
che come società, le quali, in forza della legge di bilancio del 2018,
possono anche perseguire fine lucrativo.
• Enti sportivi con fine lucrativo (oggettivo):
L’applicabilità delle procedure concorsuali previste dalla l. fall. preclude all’ente
l’accesso ai rimedi ex l. 3/2012.
Discorso diverso per i soci, là dove soltanto in ipotesi di loro responsabilità
illimitata per le obbligazioni sociali si presenterebbero i problemi applicativi esposti
retro.
37. • Associazioni sportive:
L’eventuale lucro, in assenza di redistribuzione, non inficia l’idealità dell’ente.
Da qui la non assoggettabilità alle procedure concorsuali ex l. fall. e
l’esperibilità dei rimedi ex l. 372012.
TUTTAVIA
l’associazione sportiva dilettantistica che assuma la qualità di imprenditore
commerciale è fallibile.
L’estensibilità agli associati in ipotesi di ente non riconosciuto:
a) Tesi favorevole: il fallimento è esteso a tutti gli associati qualora l’ente
eserciti un’impresa commerciale e dunque costituisca una società di
fatto (Trib. Palermo, 24 febbraio 1997);
b) Tesi negativa: il fallimento degli associati è escluso in ragione
dell’eccezionalità dell’art. 147 l.fall.
c) Tesi dominante: il fallimento è esteso ai soli associati che abbiano agito
in nome e conto dell’ente nell’assumere le obbligazioni sociali (Cass. n.
5770/79).
38. Avv. Dott. Roberta Landi
CORSO ABILITANTE PER GESTORE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
(LEGGE 3/2012)
3° MODULO: 7 dicembre 2017
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