La responsibilità professionale del DDL 2224 GelliAgnese Cremaschi
Similaire à Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimento lavorativo- convegno 26.11.2011. capannori -lu-16.11.2011- (20)
La responsibilità professionale del DDL 2224 Gelli
Ii° the last-tumori dei seni paranasali- aspetti medico legali e reinserimento lavorativo- convegno 26.11.2011. capannori -lu-16.11.2011-
1. 1
TUMORI NASOSINUSALI
ASPETTI MEDICO-LEGALI
E
REISERIMENTO LAVORATIVO
a cura di
Dott.ssa Roberta VANNUCCHI
Specialista ORL Sede INAIL LUCCA
Dott. Riccardo PERA
Dir. Med.I°Liv. B1 Sede INAIL LUCCA
Dott. Giuseppe SPARAGNO
Dir.Med.II°Liv. Sede INAIL LUCCA
2. 2
TUMORI
Il recente DECRETO DEL 9 aprile 2008 (GU N. 169 DEL21/07/2008), con il
quale è stato pubblicato l’elenco aggiornato delle malattie professionali per le quali è
obbligatoria la denuncia, COMPRENDE ANCHE I TUMORI
OCCUPAZIONALI , nei cui confronti le indagini epidemiologiche hanno fornito
prova o consistente indicazione di probabile o possibile causalità lavorativa.
3. TUMORE NON
PROFESSIONALE
TUMORE PROFESSIONALE
I TUMORI di origine NON
PROFESSIONALE non
differiscono da quelli
professionali sotto il profilo clinico
e anatomo isto-patologico.
La diagnosi di TUMORE
PROFESSIONALE è puramente
eziologica e si basa :
1. Sulla dimostrazione che la
pregressa esposizione lavorativa ad
un oncogeno sia stata sufficiente
ad esercitare un ruolo
nell’induzione della neoplasia
3
DIFFERENZA TRA TUMORE PROFESSIONALE E TUMORE NON PROFESSIONALE
4. 4
Le malattie professionali sono disciplinate dal cosiddetto sistema misto (Sentenze
n°179 e 206 del 1988) che le divide in due grandi categorie :
1.Tecnopatie tabellate
2.Tecnopatie non tabellate
Le malattie tabellate sono quelle tassativamente elencate dalla legge in una tabella , la
c.d. lista , contratte nell’esercizio e a causa di talune lavorazioni indicate nella specifica
tabella , per le quali esiste la presunzione legale di origine.
Le malattie non tabellate sono costituite da qualsiasi tecnopatia contratta a causa delle
lavorazioni , protette con l’assicurazione contro gli infortuni , con onere della prova
dell’origine professionale posta a carico del lavoratore.
5. Malattie Professionali:
Sistema Misto
TABELLATE NON
TABELLATE
CONTRATTE
NELL’ESERCIZIO
E A CAUSA
ONERE
DELLA PROVA
“..MALATTIE DELLE
QUALI SIA COMUNQUE
PROVATA LA
CAUSA DI LAVORO”
Sent. CC 179/88
T.U. 1124/65:
Tabella di legge delle M.P.
Presunzione legale di origine
(NUOVA TABELLA 9 aprile 2008)
Industria-> 85 voci
Agricoltura->24 voci
Silicosi/Asbestosi
Medici esposti RI
Dlgs 38/2000
Art. 10
“….delle quali il
lavoratore
dimostri l’origine
professionale …..”
Sovrintendenza Medica Generale
Settore III Infortuni e Malattie Professionali
Le Malattie Professionali in Italia
6. –NORMATIVA- -NORMATIVA-
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ( T. U. )
Art. 3: “L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie
professionali indicate nella tabella (allegato n. 3 e n. 4) le quali
siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni
specificate nella tabella stessa ….”.
SENTENZA C.C. n°178/89
Introduzione del SISTEMA MISTO che con diverso onere
della prova ammette a tutela ogni quadro morboso
riconducibile al lavoro svolto
CIRCOLARE INAIL n. 29/1991
Il rapporto causale lavorativo deve essere diretto ed efficiente,
ma può essere preso in considerazione la possibilità del
concorso di fattori concausali extralavoro
CIRCOLARE INAIL n. 35/1992
L’anamnesi lavorativa deve evidenziare l’esistenza di un rischio
professionale di natura, durata ed intensità tali da far
ragionevolmente considerare la sua influenza di grado
superiore o quantomeno uguale a quella esercitata dai
fattori eziologici extraprofessionali
CIRCOLARE INAIL n. 70/2001
La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e
non, si caratterizza per l’esistenza di una causa lavorativa
adeguata a produrre l’evento, ma non esclude la
concorrenza di uno o più fattori concausali
extraprofessionali i quali possono anzi rappresentare, in
determinate circostanze, fattori di potenziamento del rischio
lavorativo ed aumentarne l’efficienza lesiva
LETTERA DEL DIRETTORE GENERALE INAIL del
16/02/2006
L’impossibilità di raggiungere una assoluta certezza
scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso
causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per
escludere il riconoscimento della eziologia professionale.
A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde
delle Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole
certezza della genesi professionale della malattia
LA MALATTIA PROFESSIONALE
TUTELATA DA INAIL
6
7. L’ISTRUTTORIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE
PRIMO
CERTIFICATO M.P.
Redatto dal medico ( competente, di famiglia ,
del patronato e ospedaliero …)
INAIL
LAVORATORE
Entro 15 gg ( ART. 52
T.U. )
DATORE DI
LAVORO
Entro 5 gg. denuncia M.P. ( ART. 53 T.U. )
ATTI ISTRUTTORI
-questionari;
-Libretto di lavoro;
-Documentazione sanitaria
ANALISI SANITARIA INAIL PROVVEDIMENTO INAIL
8. La malattia professionale: normativa di riferimento
8
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le
modalità di cui all'art. 13 T.U. dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da
certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha
fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.
Il certificato medico deve contenereIl certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e
dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia
accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi
necessarie.
9. La malattia professionale: normativa di riferimento
9
Denuncia/Segnalazione
(DECRETO 11 dicembre 2009 -MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le
quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
Art. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e leArt. 139 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali -Decreto 30 giugno 1965, n. 1124:malattie professionali -Decreto 30 giugno 1965, n. 1124: "E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità.. ... omissis...".
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro e alla ASL competenti per territorio, e una copia
inoltrata all’INAIL il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
Tale segnalazione è un atto che ha finalità preventive diversamente dalla certificazione medica di
malattia professionale, ex all'art. 53 T.U., che attiva il procedimento per il riconoscimento delle
prestazioni assicurative, economiche e sanitarie, previste dalla tutela dell'INAIL.
10. 10
DIAGNOSI DI MALATTIA
PROFESSIONALE
• Anamnesi Lavorativa,
libretti di lavoro,
documenti “ENPI”
• Esame della
Documentazione inerente il
rischio
• Datore di lavoro:
Denuncia
Documento di valutazione del
rischio
Servizi Prevenzione e
sicurezza degli ambienti di
lavoro,
• ecc.
– Indagini ispettive e pareri
della Contarp (consulenza
tecnica per l’accertamento
del rischio )ecc.
• Anamnesi fisiologica e patologica
• Visita Medica
• Analisi
– documentazione sanitaria inerente
la patologia denunciata
– accertamenti sanitari preventivi e
periodici
– eventuali attestazioni di invalidità
riconosciuti in altri ambiti giuridici
– Ulteriori accertamenti secondo linee
guida ecc.
VALUTAZIONE del RISCHIO DIAGNOSI di MALATTIA
DIAGNOSI Medico-Legale e
valutazione medico- legale del
danno biologico
13. 13
2006 26752
2007 28805 7,7 7,7
2008 29963 4,0 12,0
2009 34753 16,0 29,9
2010 42347 21,9 58.3
MP : VARIAZIONE % SU ANNO PRECEDENTE E VARIAZIONE % SU 2006
ANNO NUMERO MP VARIAZIONE % SU ANNO PRECEDENTE VARIAZIONE % SU 2006
16. 16
ANNO 2006 2007 2008 2009 2010
AGRICOLTURA 21 32 23 33 51
INDUSTRIA E SERVIZI 1058 1142 1170 1162 1219
DIPENDENTI CONTO STATO 19 15 23 15 23
TREND TUMORI PROFESSIONALI MANIFESTATESI
NEL PERIODO 2006-2010 E DENUNCIATI
17. TREND TUMORI (NON DA ASBESTO) COME MP MANIFESTATESI NEL PERIODO 2006-2010 E DENUNCIATE
( PER GESTIONE : AGRICOLTURA –INDUSTRIA E SERVIZI – DIPENDENTI CONTO STATO)-
17
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009 2010
AGRICOLTURA
INDUSTRIA E
SERVIZI
DIPENDENTI
CONTO STATO
Istogram. 3D 4
20. LA VALUTAZIONE DEI POSTUMI PERMANENTI
D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38
DANNO BIOLOGICO
Lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico-legale, della persona.
D. M. 12 luglio 2000D. M. 12 luglio 2000
TABELLA DELLE MENOMAZIONITABELLA DELLE MENOMAZIONI
Patologia neoplastica: voci 130 – 137
22. 22
NUMERO MENOMAZIONI %
130 Lesioni precancerose efficacemente
Trattate
Fino a 5
131 Neoplasie maligne che si giovano di
trattamento medico e/o chirurgico
locale, radicale
Fino a 10
132 Recidive di neoplasia maligna che si
giovano di trattamento medico e/o
chirurgico locale, radicale
Fino a 16
133 Neoplasie maligne che si giovano di
trattamento medico e/o chirurgico ai
fini di una prognosi quoad vitam
superiore a 5 anni, a seconda della
persistenza e dell'entità dei segni e
sintomi minori di malattia,
comprensivi degli effetti collaterali
della terapia
Fino a 30
134 Neoplasie maligne che non si giovano
di trattamento medico e/o chirurgico
ai fini di una prognosi quoad vitam
superiore a 5 anni, i pazienti
richiedono speciali cure ed assistenza,
sono sostanzialmente abili allo
svolgimento delle necessità primarie
ed agli atti ordinari del vivere comune
Fino a 60
135 Neoplasie maligne che non si giovano
di trattamento medico e/o chirurgico
ai fini di una prognosi quoad vitam
superiore a 5 anni, il supporto
terapeutico ed assistenziale è
necessario e continuo, il soggetto è
severamente disabile, è indicata
l'ospedalizzazione
Fino a 80
136 Neoplasie maligne con metastasi
plurime diffuse e severa
compromissione dello stato generale
con necessità di ospedalizzazione
ovvero di presidi domiciliari
equivalenti sebbene la morte non sia
imminente
> 80
137 Cachessia neoplastica 100
LA VALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO DA PATOLOGIA NEOPLASTICA AI SENSI DEL D. LGS 38/2000
Le voci tabellari si riferiscono alle lesioni precancerose, alle neoplasie maligne nei vari stadi, alle recidive di neoplasia maligna e dalla cachessia
neoplastica.
La valutazione deve tener conto della stadiazione della neoplasia;del tipo ed efficacia di trattamento; della prognosi; delle condizioni cliniche del paziente.
LE VOCI TABELLARI:
23. VOCE 130
Fino a 5%
INDICI NEOPLASTICIINDICI NEOPLASTICI: di norma non suscettibili di indennizzo, può
esserlo la condizione psicopatologica di riflesso
Necessaria la verifica, scientificamente affidabile, della predittivitàpredittività
di danno neoplastico
LESIONE PRECANCEROSA
EFFICACEMENTE TRATTATA
24. VOCE 131
Fino a 10%
TRATTAMENTO RADICALETRATTAMENTO RADICALE: exeresi, locale e/o distrettuale: exeresi, locale e/o distrettuale
della massa tumorale con interruzione presuntiva del processodella massa tumorale con interruzione presuntiva del processo
neoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza delneoplastico, con presumibile ed apprezzabile sopravvivenza del
sessanta % a cinque annisessanta % a cinque anni
NEOPLASIE MALIGNE CHE SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO
E/O CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
25. VOCE 132
Fino a 16%
RECIDIVE DI NEOPLASIA MALIGNA CHE SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO LOCALE, RADICALE
26. VOCE 133
Fino a 30%
NEOPLASIE MALIGNE CHE SI GIOVANO DI
TRATTAMENTO MEDICO E/O CHIRURGICO AI
FINI DI UNA PROGNOSI quoad vitam
SUPERIORE A 5 ANNI
a seconda della persistenza e dell’entità di segni e sintomi
minori di malattia
comprensivi degli effetti collaterali della terapia
27. VOCE 134
Fino a 50%
NEOPLASIE MALIGNE CHE NONNON SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI
quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI
i pazienti richiedono speciali cure ed assistenza,
sono sostanzialmente abili allo svolgimento delle necessità
primarie ed agli atti quotidiani del vivere comune
28. VOCE 135
Fino a 80%
NEOPLASIE MALIGNE CHE NONNON SI
GIOVANO DI TRATTAMENTO MEDICO E/O
CHIRURGICO AI FINI DI UNA PROGNOSI
quoad vitam SUPERIORE A 5 ANNI
il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo,
il soggetto è severamente disabile,
è indicata l’ospedalizzazione
29. VOCE 136
> 80%
NEOPLASIE MALIGNE CON METASTASIMETASTASI
PLURIMEPLURIME DIFFUSE E SEVERA
COMPROMISSIONE DELLO STATO
GENERALE
con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari
equivalenti,
sebbene la morte non sia imminente
32. DANNO BIOLOGICO (decreto legislativo 38/2000)
A partire dagli eventi manifestatisi o denunciati dal 25/07/2000
INDENNIZZO IN CAPITALE
Indennizzo per i danni valutati tra il 6 e il 15% individuato in misura
fissa nella "tabella indennizzo danno biologico" in base al sesso, al grado di
menomazione e alla fascia di età
INDENNIZZO IN RENDITA
- vitalizio erogato per i danni valutati in misura pari o superiore al
16%
- la rendita è costituita da due quote: la prima, relativa al danno biologico, viene
individuata nell'apposita tabella con riferimento esclusivo alla menomazione;
la seconda viene riferita al danno patrimoniale e calcolata sulla base della
retribuzione del grado di menomazione e del corrispondente coefficiente di cui
all'apposita tabella. tale quota viene maggiorata del 55 per ogni familiare a
carico
REVISIONE
- la revisione dell'indennizzo in capitale può essere ottenuta una sola
volta entro 10 anni dall'infortunio o 15 anni dalla malattia
professionale (salvo l'ipotesi che l'ulteriore domanda abbia come
risultato il raggiungimento dei una percentuale pari o superiore al 16%.
- la revisione dell'indennizzo in rendita avviene secondo le modalità
previste dal DPR 1124/65 (per la MP la revisione della rendita può ave
luogo di anno in anno. L’ultima Revisione può essere avanzata non
oltre 18 anni e 210 giorni dalla data di manifestazione della malattia
professionale. – Per la silicosi e l’asbestosi non esiste tempo massimo-
32
33. PRESTAZIONI ACCESSORIE INAIL
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE
- viene praticata d'ufficio dall'INAIL, trascorso il tempo massimo per le
revisioni, quando i postumi sono stabilizzati tra l' 11 e il 15 %
- è una somma pari al valore del capitale residuo dell'ulteriore rendita spettante
RENDITA DI PASSAGGIO
indennità economica della durata di un anno spettante ai lavoratori affetti da
silicosi e asbestosi di grado anche inferiore all' 11% e non superiore all' 80%,
che devono abbandonare la lavorazione per motivi profilattici
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
concesso al lavoratore colpito da gravi menomazioni, indicate in apposita
tabella
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
concesso a chi ha meno di 65 anni, una inabilità superiore al 33%, e viene
dichiarato inidoneo al collocamento
PRESTAZIONI AI SUPERSTITI
RENDITA AI SUPERSTITI
- viene concessa ai familiari quando la morte del lavoratore è una conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale
- vengono corrisposte ai superstiti rendite ragguagliate al 100% della
retribuzione del dante causa nelle seguenti misure: 50% al vedovo o vedova,
20% ai figli, 20% agli ascendenti a carico e, in mancanza di coniugi e figli, ai
fratelli
ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE
viene concesso quando la morte dipende da fattori esterni, a determinate
condizioni di reddito e purché si tratti di rendite non inferiori al 65%
ASSEGNO FUNERARIO
somma corrisposta al coniuge o ad altri familiari che hanno sostenuto le spese
funerarie
33
34. I TUMORI DELLE CAVITÀ NASALI E DEI SENI PARANASALI NELLE NUOVE TABELLE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'INDUSTRIA
Le neoplasie in esame sono inserite nelle Nuove Tabelle delle Malattie Professionali (D. M. 9 Aprile 2008) come Malattie Neoplastiche causate da Polveri di legno duro
MALATTIE (ICD10) LAVORAZIONI Periodo massimo di indennizzabilità
dalla
cessazione della lavorazione
67) MALATTIE NEOPLASTICHE
CAUSATE DA POLVERI DI LEGNO
DURO:
a) TUMORI DELLE CAVITA' NASALI
(C30)
Lavorazioni che espongono
a polveri di legno duro Illimitato
b) TUMORI DEI SENI
PARANASALI( C31)
Lavorazioni che espongono
a polveri di legno duro
Illimitato
34
36. IL REISERIMENTO LAVORATIVO DEL DISABILE
36
L’INAIL GIA’ A PARTIRE DAL 1999 HA MODIFICATO IL PROPRIO RUOLO FINO AD
ALLORA ESCLUSIVAMENTE ASSICURATIVO (CHE RESTA ANCORA OGGI IL SUO
RUOLO ISTITUZIONALE) PROPONENDOSI NEL TERRITORIO COME SOGGETTO
ATTIVO NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE
MALATTIE PROFESSIONALI , DELLA RIABILITAZIONE E DEL REINSERIMENTO
LAVORATIVO DELL’ASSICURATO
(PROTOCOLLO DI INTESA FRA INAIL E MINISTERO DELLA SANITA’ ,
FIRMATO L’11/11/1999, VERTEVA PROPRIO SU TRE PUNTI FONDAMENTALI :
1- PREVENZIONE 2- RIABILITAZIONE 3- RICERCA DELLE PATOLOGIE
PROFESSIONALI EMERGENTI /PERDUTE)
E DA TALE DATA L’ISTITUTO SI E’ MOSSO IN QUESTA DIREZIONE
37. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE INAIL
(DI I° LIVELLO PRESSO LE SEDI PROVINCIALI E DI II° LIVELLO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI)
-INSIEME DI PROFESSIONALITÀ MULTIDISCIPLINARI-
RAPPRESENTANO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO INAIL UNA NUOVA
MODALITA’ DI LAVORO IL CUI COMPITO
ESCLUSIVO E FONDAMENTALE E’ :
IL RECUPERO SOCIALE E LAVORATIVO DEL DISABILE
(INVALIDITÀ >33%)
-- PERCHÉ CONTINUARE O RIPRENDERE A LAVORARE È UNPERCHÉ CONTINUARE O RIPRENDERE A LAVORARE È UN ESIGENZA VITALEESIGENZA VITALE ED UN DIRITTO-ED UN DIRITTO-
REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL
DISABILE
37
38. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
-DIFFICOLTA’ E DIRITTI -
PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO I RAPPORTI CON IL DATORE
DI LAVORO E CON I COLLEGHI POSSONO ESSERE
GRAVEMENTE CONDIZIONATI DALLA MALATTIA:
• a causa delle mutate abilità psicofisiche temporanee o
permanenti
• a causa della necessità di un mutamento di mansioni
• a causa delle nuove esigenze di cura, di follow-up, di
riabilitazione
• a causa di ripetute assenze per motivi sanitari
• a causa della necessità di un percorso di reinserimento
lavorativo
• a causa del PREGIUDIZIO, dell’IGNORANZA, della PAURA
IL LAVORO AIUTA A LIVELLO PSICOLOGICO, SOCIALE EDIL LAVORO AIUTA A LIVELLO PSICOLOGICO, SOCIALE ED
ECONOMICOECONOMICO
PER IL 97% DEI PAZ. ONCOLOGICI È IMPORTANTE CONTINUARE
ALAVORARE
38
39. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
-DIFFICOLTA’ E DIRITTI -
( DA ATTI 39° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER 2011 –REGGIO CALABRIA 16-
19 OTTOBRE 2011- RIABILITAZIONE ONCOLOGICA : ESERCIZIO FISICO E
“FATIGUE” - C . GRILLO , E ALTRI – CODICE ASSEGNATO 365-)
1. IN ITALIA CI SONO PIU’ DI 1.700.000 PERSONE CHE HANNO AVUTO
UNA DIAGNOSI DI CANCRO CON UNA INCIDENZA DI PIU’ DI 250.000
NUOVI CASI OGNI ANNO
1. TRA TUTTE LE PERSONE MALATE , LA META’ GUARISCE E, NELLA
MAGGIOR PARTE DEI CASI , SENZA CONSEGUENZE INVALIDANTI , MA
UN NUMERO IMPORTANTE DI LORO PUO’ CONVIVERE CON LA PROPRIA
NEOPLASIA PIU’ O MENO A LUNGO
1. ANCHE TRA COLORO CHE SONO GUARITI FISICAMENTE LE
CONSEGUENZE PSICOLOGICHE E RELAZIONALI DELLA MALATTIA
POSSONO ESSERE TALI DA NON CONSENTIRE PIU’ IL RECUPERO DI
UNA VITA DI QUALITA’
1. LA “FATIGUE” (TERMINE INGLESE CHE SIGNIFICA ASTENIA ,
STANCHEZZA) ACUTA O CRONICA PUO’ ESSERE CONSIDERATA COME
PARTE INTEGRANTE DELLA SINTOMATOLOGIA CAUSATA DAL
TUMORE, COME EFFETTO COLLATERALE DELLE TERAPIE
ONCOLOGICHE E NON ONCOLOGICHE , OPPURE COME ESPRESSIONE
DI UNO STATO DEPRESSIVO
REQUISITI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONIREQUISITI NECESSARI PER LE AGEVOLAZIONI
E LE TUTELE SUL LAVOROE LE TUTELE SUL LAVORO
Accertamento Invalidità civile e Handicap in situazione di gravitàAccertamento Invalidità civile e Handicap in situazione di gravità
(L. 104/92)(L. 104/92)
39
40. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
-LE LEGGI-
Riduzione dei tempi di accertamento dell’invaliditàRiduzione dei tempi di accertamento dell’invalidità
LEGGE 80/ 2006 DI CONVERSIONE DEL DL N. 4 DEL 16/01/2006
L’accertamento dell'invalidità civile e dell’handicap dei malati
di cancro deve essere effettuato dalle commissioni mediche
ASL entro 15 giorni dalla presentazione della domanda
dell'interessato Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia
immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti
RIFORMA DELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
DELL’INVALIDITÀ CIVILE, DELL’HANDICAP E DELLA
DISABILITÀ INTRODOTTA DALL’ART. 20 DEL DECRETO
ANTICRISI (D.L. 78 DEL 1° LUGLIO 2009 CONVERTITO
IN LEGGE DALLA L. 102 DEL 3 AGOSTO 2009)
• a decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande vanno presentate
all'Inps esclusivamente in via telematica; certificazione sanitaria,
compilata on line dal medico certificatore
• domanda compilata on line dall’interessato e abbinato al certificato
medico
• connessione tra i due moduli (certificato e domanda) ed inoltro
telematico all'INPS
• l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande
alle ASL
le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell’INPS
quale componente effettivo
40
41. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
Part- Time per i malati e per i loro familiari - Fasce reperibilità malati oncologici
LEGGE BIAGI -2003-
I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno
diritto a trasformare il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale e di poter successivamente
chiedere il ripristino del contratto nella forma originaria
I familiari dei malati di cancro hanno titolo
preferenziale rispetto agli altri lavoratori nel
mutamento dell’orario di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale per consentire loro di prendersi cura del
congiunto affetto da neoplasia
LEGGE 133/2008LEGGE 133/2008
Ministero per la P.A. e l’innovazione
Circolare n.1/2009 del 30.4.2009
La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di
reperibilità in caso di malattia per i malati
oncologici e le modalità flessibili di prestazioni di
lavoro (part-time e telelavoro), al fine di favorire il
recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da
malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la
necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante
il periodo di cura della patologia.
41
42. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
IL LAVOROIL LAVORO
Collocamento obbligatorio per persone disabili L. 68/99
Scelta della sede di lavoro e trasferimento
Permessi lavorativi
Congedi lavorativi
Giorni di assenza per terapie salvavita
Lavoro notturno
Rapporto di lavoro a tempo parziale
CONGEDI, PERMESSI E ALTRE TUTELE NELL’ATTUALE
NORMATIVA IN FAVORE DEI MALATI ONCOLOGICI
1. Malattia e comporto
2. Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure connesse alla
patologia
3. Iter accelerato per il riconoscimento dell’invalidità civile e della
situazione di grave handicap
4. Prestazioni non economiche a seguito del riconoscimento di
invalidità civile
5. Prestazioni economiche di invalidità civile
6. L’indennità di accompagnamento durante la chemioterapia
7. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale nel settore privato
8. Svolgimento di una mansione compatibile con il proprio stato di
salute
9. Permessi e congedi lavorativi con il riconoscimento di grave
handicap
10. Congedo biennale retribuito per i genitori
11. Congedo biennale non retribuito per i familiari
12. Maggiorazione della contribuzione lavorativa con invalidità civile
superiore al 74%, cioè 75%
13. Altre agevolazioni: contrassegno per i parcheggi per disabili
14. Esenzione dal pagamento dei farmaci e di tutte le prestazioni
sanitarie collegate alla patologia, per la prevenzione e per la
riabilitazione.
14. Amministratore di sostegno
42
43. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO
IL SISTEMA PREVIDENZIALEIL SISTEMA PREVIDENZIALE
Pensionamento anticipato L. 388/2000
Diritto a 2 mesi di contribuzione figurativa (max 5
anni) per ogni anno di lavoro prestato in condizioni di
invalidità > 74%
43
Associazione Italiana Malati di Cancro , parenti e amici OnlusAssociazione Italiana Malati di Cancro , parenti e amici Onlus
Via Barberini 11 – 00187 Roma
Tel. 06 482510706 4825107 – Fax 06 4201121606 42011216
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Avv. Elisabetta Iannelli FAVO-AIMaCAvv. Elisabetta Iannelli FAVO-AIMaC