Formazione ed aggiornamento - Requisiti professionali intermediari assicurativi
lettera al mercato IVASS Banca polizze abbinate a finanziamenti
1. La lettera al mercato IVASS/Banca d'Italia
del 26 agosto 2015, in materia di polizze
abbinate a finanziamenti
Nicolò Juvara / Salvatore Iannitti
Norton Rose Fulbright Studio Legale
25 settembre 2015
2. Agenda
• PPI – Un cammino tormentato
• La lettera al mercato: ambito di applicazione
• Criticità relative alla produzione
• Criticità relative all’offerta del prodotto
• Aspetti procedurali
• Spunti critici
• Possibili scenari futuri
Lettera al mercato IVASS Banca d’Italia – 22 settembre 2015 | Nicolò Juvara - Salvatore Iannitti2
3. PPI – Un cammino tormentato (1/3)
Interventi regolamentari e legislativi degli ultimi 5 anni
1. Regolamento ISVAP n. 35/2010 (misure relative alle PPI):
Consegna del fascicolo informativo all’assicurato di polizze collettive, che paghi una
porzione del premio o sia portatore di un interesse alla prestazione
Disclosure commissioni nel modulo di adesione e nel fascicolo informativo
Disciplina in materia di rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del
finanziamento, al netto delle spese amministrative per emissione e rimborso
2. Il provvedimento ISVAP n. 2946/2011: divieto di cumulo delle posizioni
di beneficiario ed intermediario (conflitto d’interessi)
3. La c.d. “legislazione di emergenza”:
Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011): è pratica commerciale scorretta condizionare la
stipula di un mutuo alla sottoscrizione di una polizza erogata dal finanziatore
Decreto Crescita Italia (D.L. 1/2012): obbliga alla presentazione di 2 preventivi vita
Decreto Crescita bis (D.L. 179/2012): recepisce norme sul rimborso del premio
Regolamento ISVAP n. 40: contenuti minimi della polizza vita oggetto dei 2 preventivi
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4. PPI – Un cammino tormentato (2/3)
Interventi regolamentari e legislativi degli ultimi 5 anni
4. Il protocollo d’intesa Assofin/ABI/Associazioni dei consumatori del
2013
5. Le iniziative EIOPA nel 2013
Parere EIOPA 28 giugno 2013 “EIOPA recommends NCAs to explore their national
markets and report back to EIOPA with a view to deciding potential (further)
investigation and any possible (further) supervisory and/or regulatory action at national
level”
EIOPA 2014 workshop on PPI
6. L’incontro IVASS/Banca d’Italia con il mercato del 5 giugno 2015
7. La lettera IVASS/Banca d’Italia al mercato del 26 agosto 2015
(la “Lettera”)
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5. PPI – Un cammino tormentato (3/3)
Nuovi provvedimenti all’orizzonte
Provvedimenti in discussione a livello nazionale o comunitario:
La legge annuale per il mercato e la concorrenza: estende a tutte le polizze connesse
o accessorie l’obbligo di due preventivi alternativi; introduce altresì l’obbligo di
informare il cliente circa la sussistenza o meno dell’obbligo di acquisto della polizza ai
fini della stipula del mutuo o finanziamento, nonché circa la facoltà per il cliente di
acquistare la polizza richiesta sul mercato
La Mortgage Directive stabilisce che: «Gli Stati membri possono consentire ai creditori
di richiedere al consumatore la sottoscrizione di una polizza assicurativa al contratto di
credito. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il creditore accetti la polizza
assicurativa di un fornitore diverso dal suo fornitore preferito qualora detta polizza
fornisca un livello di copertura equivalente a quello della polizza proposta dal
creditore»
Insurance Distribution Directive: «Member States may limit or prohibit the acceptance
of fees, commissions or other moentary or non monetary benefits paid or provided to
insurnace distributrs by any third party, or a person acting on behalf of a tird party, in
relation to the distribution of insurance products»
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6. La lettera al mercato: ambito di applicazione
Imprese
Imprese operanti in Italia:
Imprese italiane
Imprese SEE in FOE/FOS
Stabilimenti di imprese extra-SEE
Intermediari
Intermediari iscritti alla sezione D del RUI
Altri intermediari: non sono tenuti ad adottare un piano di
implementazione delle indicazioni, ma dovranno rispettare le medesime
norme di condotta, ove coinvolti
Prodotti
“Polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari
(PPI – Payment Protection Insurance)”
Mancano specifiche previsioni relative alle polizze connesse ai
finanziamenti con CQS/CQP?
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7. Criticità relative alla produzione (1/3)
Garanzie a rotazione e garanzia perdita d’impiego
Problema:
premio unico a fronte di più garanzie (alcune delle quali non usufruibili dal cliente nè al
momento della vendita, né successivamente)
svuotamento di significato della valutazione di adeguatezza
Il problema si pone in particolare per la garanzia perdita d’impiego (in virtù delle esclusioni
relative a dipendenti pubblici, pensionati, lavoratori part-time)
Indicazione delle Autorità:
ridisegnare i prodotti, in base ai diversi target;
diritto di recesso di pentimento;
istruzioni più precise alla rete su assicurabilità e adeguatezza e rafforzamento controlli
interni sulla rete
Criticità:
la posizione espressa nella lettera al mercato trascura il beneficio per il cliente di una
copertura che si modifica automaticamente al mutare della sua situazione lavorativa
cosa accade in caso di sopravvenuta inoperatività della garanzia?
Possibili soluzioni?
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8. Criticità relative alla produzione (2/3)
Limitazioni alle polizze
Problema: diffusa presenza di clausole che riducono le garanzie:
durata delle coperture non allineata a finanziamento
carenze e franchigie estese o cumulate
numero di rate coperte inferiore al numero totale delle rate del finaziamento
delimitazioni delle garanzie che svuotano le coperture
Indicazione delle Autorità:
revisione delle condizioni di polizza, in vista di un loro riequilibrio a favore del cliente
Criticità:
l’allineamento all’importo e al numero delle rate comporta un sensibile aumento dei costi
Possibili soluzioni?
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9. Criticità relative alla produzione (3/3)
Dichiarazione di Buona Salute
Problema: inoperatività della garanzia o inassicurabilità del cliente non
rilevate all’assunzione ed eccepite solo al momento del sinistro. Scarsa
consapevolezza del cliente, che firma una DBS prestampata
Indicazione delle Autorità:
sostituire la dichiarazione di buona salute con un vero e proprio questionario
anamnestico
per i finanziamenti di ammontare esiguo: se si sceglie di rinunciare al questionario, non si
deve inserire la buona salute tra le condizioni di assicurabilità e le malattie pregresse tra
le esclusioni
per i contratti in essere: se il cliente non è stato messo in condizione di fornire risposte e
sorge una disputa al momento del sinistro, favorire il pagamento della prestazione
Criticità:
esigenza di snellezza dei processi assuntivi
Possibili soluzioni?
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10. Criticità relative all’offerta del prodotto
Tie-in
Problema: abbinamento di fatto, evidenziato da elevati indici di
penetrazione. Applicazione di premi unici anticipati, finanziati
Indicazione delle Autorità:
documentazione separata dei 2 rapporti (polizza / finanziamento)
distinte indicazioni su rata di finanziamento ed importo del premio
evidenza del diritto di recesso, esteso a 60 giorni dalla conclusione del contratto, anche
per le polizze danni
welcome letter con riepilogo delle caratteristiche della polizza e richiamo al diritto di
recesso
Criticità:
non si affronta il problema dell’obbligatorietà di fatto, relativamente al quale IVASS è stata
molto attiva in fase di ispezione
Possibili soluzioni?
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11. Criticità relative all’offerta del prodotto
Informativa e verifica di adeguatezza in fase pre-contrattuale
Problema: mancato svolgimento di verifiche di adeguatezza, rischio di
collocamento di polizze a soggetti non assicurabili (con eccezione di
inoperatività della copertura sollevata dopo il sinistro). L’assicurato ha
scarsa consapevolezza circa le caratteristiche del prodotto acquistato
Indicazione delle Autorità:
offrire ciascun prodotto al target preventivamente individuato, in presenza dei requisiti di
assicurabilità
effettuare verifiche di adeguatezza sostanziali e non formali, finalizzate a controllare la
sussistenza delle condizioni di assicurabilità
fornire la informazioni necessarie ad aumentare il grado di consapevolezza del cliente
effettuare il rimborso integrale dei premi ai soggetti inassicurabili cui sia stato collocato un
prodotto
Criticità:
revisione dei processi di collocamento e dei questionari di adeguatezza
Possibili soluzioni?
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12. Aspetti procedurali
Le autorità richiedono una pronta reazione da parte del mercato
Gli organi amministrativi delle imprese dovranno adottare:
In relazione ai reclami ed ai sinistri, politiche che tengano conto delle indicazioni fornite
Entro 90 giorni dalla Lettera, un piano (da eseguire nei successivi 90 giorni) volto a
recepire le indicazioni riguardanti la struttura dei prodotti e la loro offerta
Negli stessi termini, anche gli intermediari di cui alla sezione D dovranno
applicare analogo piano, per recepire le indicazioni in materia di offerta di
prodotti PPI
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13. Spunti critici
La Lettera solleva diversi interrogativi per gli operatori del mercato
Quali strumenti di enforcement delle indicazioni della Lettera
(provvedimento di soft law)?
Quali modalità di controllo dei testi di polizza?
Vi è conformità ai principi comunitari delle indicazioni contenute nella
Lettera in merito al contenuto dei prodotti assicurativi?
Si è fatto uno studio relativamente all’impatto che queste indicazioni
potrebbero avere sul livello dei premi applicati?
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14. Possibili scenari futuri
IVASS e Banca d’Italia preannunciano un approfondimento sulla struttura
dei costi delle PPI, ritenuti eccessivi in relazione alla qualità ed alla
natura economica dei servizi resi dagli intermediari
IVASS e Banca d’Italia auspicano che gli intermediari definiscano
«modalità e tempi di offerta» per «evitare condizionamenti»
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Notes de l'éditeur
Le commissioni oggetto di disclosure non considerano gli elementi variabili della remunerazione (rappel ed over commission). Le commissioni vanno indicate sia in valore assoluto, sia in forma percentuale (nel fascicolo informativo vanno sia nella sezione premi che nella sezione costi)
DL 1/2012: obbligo di fornire 2 preventivi alternativi (relativi ad un contratto avente i contenuti minimi di cui al regolamento 40), se la copertura vita è obbligatoria. I preventivi vita debbono essere di compagnie non riconducibili alla banca. Il distributore deve informare il cliente della facoltà di reperire copertura alternativa sul mercato, avente i requisiti minimi, entro 10 giorni dal preventivo. Le disposizioni sono ritenute applicabili anche alle PPI, benché vi siano coperture danni.
Il regolamento 40 si porta dietro un vizio/problema che era già proprio del relativo D.L.: fa riferimento all’obbligatorietà della polizza al fine di ottenere un finanziamento (ma non dell’obbligatorietà per ottenere il finanziamento a certe condizioni) e non fa riferimento all’obbligatorietà di fatto (rilevante ai fini della normativa TAEG, secondo le istruzioni di Banca d’Italia)
Il protocollo è finalizzato ad aumentare il livello di consapevolezza del cliente, nonché la trasparenza, attravrerso alcune misure volontarie:
Evidenziare espressamente la facoltatitvità in documento allegato al SECCI
Introdotto un indicatore di costo aggiuntivo al TAEG, nel quale si indica il costo compreso il premio delle polizze facoltative
Estensione del diritto di recesso a 60 gg post conclusione contratto
Invio di una welcome letter, che ricorda le coperture acquistate e d recesso
EIOPA stigmatizza il miss-selling a soggetti che non hanno condizioni assicurabilità, la poca libertà di scelta dei consumatori (obbligati a comprare), lmitazioni dei prodotti e non allineamento con finanziamenti
Nel workshop tra operatori di settore del 2014, ivass preannuncia future linee d’azione ed attacco al modello one size fits all
I contenuti di cui alla lettera al mercato in realtà erano già stati forniti a singoli operatori nella fase di ispezione, ovvero nell’ambito della gestione dei reclami, dove l’autorità richiedeva di adeguarsi alle proprie indicazioni per eliminare le ragioni dei reclami
La lettera ha 3 pilastri (contenuti prodotto, modalità di offerta poco trasparenti e struttura dei costi), ma sul terzo c’è solo una velata minaccia…
Le relazioni parlamentari affermano espressamente che l’obbligo verrebbe esteso a tutte le polizze connesse e accessorie (vita e danni) e non semplicemente a quelle contestuali, come previsto nel Crescita Italia e quindi nel Regolamento 40
In caso di violazione dell’obbligo di presentazione di due preventivi, la sanzione compresa tra Euro 1.000 ed Euro 10.000 per violazione
In teoria non si vietano in toto le rotatorie, ma si richiede solo di avere prodotti più vicini alle esigenze dei clienti
Soluzioni: prodotti distinti. Prodotti con moduli componibili a seconda della persona che si ha davanti
La soluzione di una polizza che preveda un prodotto base tagliato sulle esigenze del cliente e l’attribuzione di una garanzia gratuita quando mutano le condizioni, sembra rispondere all’esigenza ivass, risultando di favore per il cliente (rischio cessato, gli regalo altra copertura). Problema: a che titolo l’attribuisco la nuova copertura? gratuito? E se assicurato cambia status più volte come si regola la successione delle coperture?
Non si affronta qui il problema della restituzione del premio, invece regolato nella parte relativa alla vendita di prodotti. Manca dunque un obbligo preciso di restituzione del premio relativamente alle polizze contenute nel portafoglio esistente (che peraltro non è chiaro neanche rispetto ai prodotti diversi da quelli contententi garanzie a rotazione, dal momento che la previsione sembra riferirsi ai meri controlli effettuati al momento dell’assunzione e non ad un check sull’intero portafogli)
Il problema dell’allineamento della durata e dell’importo è particolarmente sentito per i mutui ipotecari, data la durata particolarmente lunga.
Si potrebbe pensare che ad essere allineate siano solo le coperture base (morte ed invalidità totale permanente), mentre le altre siano acquistabili in via opzionale ma con durata inferiore
A cosa riferirsi per riequilibrio? Guardare il regolamento 40, che:
Esclude carenza nel caso di visita medica (e negli altri la limita a 90 giorni)
Non prevede esclusioni se non il dolo o il suicidio
Prevede l’allineamento completo in merito alla durata ed all’importo del finanziamento
Sul punto l’autorità sposa la giurisprudenza che ritiene un dovere dell’assicuratore collaborare con l’assicurato nell’adempimento del suo obbligo di disclosure, per il tramite del questionario
La posizione dell’autorità è figlia del fatto che le DBS sono standardizzate, generiche e non consentono di menzionare malattie pregresse
Il mercato sta prendendo a riferimento il 111 TUB, che contiene la nozione di micro credito (25000 per imprenditori, 10000 per persone fisiche)
Menzionare sentenza 17024 / 2015 che ha sottolineato come onere prova relativo alle esclusioni sia su assicuratore, che non può richiedere relazione su causa di morte o cartelle cliniche relative ad anni precedenti (clausole vessatorie).
Soluzioni alternative? Se il problema è di aumentare consapevolezza, si può pensare a DBS più strutturata (valida anche sotto soglia), separata da modulo di adesione, nella quale si richieda cliente di rispondere a specifiche domande? Si può sopperire irrobustendo questionario di adeguatezza? Si può sopperire lasciando spazio bianco? Nell’ultimo caso diventerebbe ingestibile il processo
Possibile focalizzare le esclusioni sulle malattie già conosciute? (problema non cambia granché)
Non è chiaro il tema della separazione dei rapporti (polizza e finanziamento): di certo non si può impedire il finanziamento del premio (anche se il mercato sta sperimentando le soluzioni del premio anticipato dal contraente, tramite delegazione di pagamento). Laddove il premi resti finanziato, si dovrà quindi fornire lo stesso la separata indicazione di premi e costo della rata (depurato del premio)? Sembra di sì
Sostanzialmente si estende il protocollo ABI/ASSOFIN/Consumatori a tutti gli operatori, sicché il protocollo non è più volontario.
L’utilizzo di questi strumenti simil-protocollo escluderà però la rilevanza dell’obbligatorietà di fatto ai fini dell’applicazione del regolamento 40 (come verrà modificato dalla legge in materia di concorrenza?)
L’autorità chiede di adottare processi tali da non influenzare (per tempi e modalità) la negoziazione del finanziamento… il tema lo riprendiamo più avanti…
Soluzioni:
Prodotti per target distinti, o modulari
Questionari assuntivi/di adeguatezza più robusti
Specchietti riassuntivi del target di clientela cui si rivolge il prodotto
L’onere relativo al rimborso dei premi sembra collegato alle verifiche effettuate in fase di assunzione e non sembra applicarsi retroattivamente. Il wording è tuttavia molto incerto. L’indicazione è probabilmente da collegarsi al piano da predisporsi entro 90 giorni, che riferisce le azioni relative al portafoglio esistente alle sole ipotesi di reclami e sinistri
Rispetto al portafoglio esistente ci sono 3 misure:
Rimborso del premio in caso di estinzione automatica
Liquidazione a favore di soggetti inassicurabili che abbiano firmato DBS prestampata
Rimborso premi a soggetti inassicurabili: da come è scritto, sembra solo se il tema sopravvenga in caso di reclamo e non a tutti in automatico
Strumenti di enforcement: l’autorità fa riferimento ai principi generali di correttezza e buona fede, per cui presumbilmente invocherà una violazione di questi ultimi
Come effettueranno i controlli delle misure organizzative poste in essere dagli operatori comunitari?
Il controllo dei testi di polizza, non dovrebbe essere valutato caso per caso, da un giudice?
Ricordiamoci che l’approvazione preventiva dei testi di polizza è vietata dall’ordinamento comunitario, ragion per cui non potranno chiedere di inviare loro tutti i testi di polizza
Sul primo punto:
Come verranno effettuati questi controlli? In altre parole, come si valuterà se la provvigione è adeguata alla qualità dei servizi prestata dagli intermediari? Si terrà conto della struttura dei costi di questi ultimi?
Sul secondo punto: è l’anticamera di un divieto di vendita contestuale di finanziamenti e polizze ?