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Polizze poliennali
Salvatore Iannitti - Of Counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale
10 Dicembre 2014
Agenda
• L’evoluzione della norma
• I chiarimenti forniti dall’IVASS
• La lettera al mercato del 5 novembre 2013 ed il «dialogo» tra
IVASS ed ANIA sul punto
• Le soluzioni adottate dal mercato con riferimento alle polizze CPI
2
La norma codicistica, nella sua evoluzione
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
Art. 1899 c.c.
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro
del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell’ultimo giorno della durata
stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i
dieci anni, le parti, trascorso il decennio e
nonostante patto contrario, hanno facoltà di
recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi,
che può darsi anche mediante raccomandata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una
o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può
avere una durata superiore a due anni
Art. 1899 c.c.
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro
del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell’ultimo giorno della durata
stabilita nel contratto stesso. In caso di durata
poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere
annualmente dal contratto senza oneri e con
preavviso di sessanta giorni.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una
o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può
avere una durata superiore a due anni
Art. 1899 c.c.
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro
del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell’ultimo giorno della durata
stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in
alternativa ad una copertura di durata annuale,
può proporre una copertura di durata poliennale a
fronte di una riduzione del premio rispetto a
quello previsto per la stessa copertura del
contratto annuale. In questo caso, se il contratto
supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto
con preavviso di sessanta giorni e con effetto
dalla fine dell’annualità nel corso della quale la
facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una
o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può
avere una durata superiore a due anni
I chiarimenti applicativi forniti da IVASS
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milan
I chiarimenti applicativi dell’IVASS
Lettera al mercato pubblicata il 15 giugno 2010
• Il decorso del quinquennio non è il “dies a quo” per l’esercizio del recesso,
ma il periodo per il quale il contraente è vincolato al contratto
 L’esercizio del diritto di recesso può dunque essere effettuato già nel
corso del quinto anno (con effetto alla fine della stessa annualità), con
un preavviso di almeno sessanta giorni
• La concessione dello sconto è condizione per la stipula di una polizza
poliennale, sia essa di durata inferiore o superiore ai cinque anni
• In caso di esercizio del diritto di recesso, non è possibile richiedere il
rimborso dello sconto concesso dall’assicuratore
• Nelle polizze con durata inferiore ai cinque anni non è concesso al
contraente di recedere prima della scadenza finale della polizza
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La lettera al mercato del 5 novembre 2013 ed il
“dialogo” tra ANIA ed IVASS sul punto
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
Tre anni dopo, l’IVASS torna sull’argomento
Lettera al mercato del 5 novembre 2013
• L’intervento trae origine dalle lamentele dei contraenti che si vedono
eccepire l’impossibilità di recedere da contratti di durata poliennale, in
ragione dello sconto concesso
• IVASS lamenta la scarsa trasparenza delle imprese, le quali non informano
la clientela al riguardo di:
 La misura dello sconto concesso in ragione della poliennalità della
polizza, non contenuto in polizza (e talvolta oggetto di
un’autodichiarazione del cliente di aver ricevuto l’informativa); e/o
 Delle conseguenze derivanti dall’applicazione di tale sconto, in relazione
alla limitazione alla facoltà di recesso
• In ossequio ai principi di correttezza e trasparenza, l’Istituto chiede di
indicare in polizza le informazioni sopra richiamate e di dare conferma
dell’avvenuto adeguamento entro il 31 dicembre 2013 (termine poi
prorogato)
10
Il dialogo tra IVASS ed ANIA
La lettera di ANIA agli associati – 21 febbraio 2014
• La norma non trova applicazione nei confronti di quelle coperture applicate
a rischi temporalmente non delimitabili o suddivisibili in termini annuali
(quantomeno non lo sono dal punto di vista commerciale)
• Sono dunque da escludersi tutte quelle polizze che per previsione di legge,
richiesta dell’assicurato, necessità di garantire nel tempo l’interesse di un
soggetto terzo, ovvero per loro stesse caratteristiche contrattuali,
comportano di per se stesse durate superiori all’anno
• Esempi forniti da ANIA si riferiscono a:
 Decennale postuma
 Polizze richieste dalle stazioni appaltanti
 Polizze credito e cauzioni
 CPI
 Dread disesase/LTC
 Polizze malattia con periodi di carenza lunghi
 Grandi rischi
11
La risposta di IVASS ai commenti ANIA
Risposta veicolata attraverso la stessa associazione di categoria, in
data 28 febbraio 2014
• L’Autorità evidenzia che non può restringere il campo di applicazione
definito dalla norma primaria, in base alla quale “l’assicuratore, in alternativa
ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata
poliennale a fronte di una riduzione del premio (sconto) rispetto a quello
previsto per la stessa copertura dal contratto annuale”
• L’Istituto nega dunque l’intervento chiarificatore auspicato da ANIA, ma non
si pronuncia (in senso positivo o negativo) sul merito dei casi sollevati
dall’associazione di categoria
• Sembra pertanto rimesso al prudente apprezzamento del mercato (così
almeno l’interpretazione di ANIA) la valutazione circa le fattispecie non
soggette alla disciplina di cui all’art. 1899 del Codice Civile, come si evince
implicitamente dal richiamo dell’ANIA a ottemperare alla disposizione
laddove vi sia “la disponibilità di prodotti poliennali accanto a prodotti
annuali”
12
Uno sguardo alle soluzioni adottate dal
mercato con riferimento alle polizze CPI
Salvatore Iannitti - Of counsel
Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
Il dialogo tra IVASS ed ANIA
La posizione del mercato sulle CPI è più complessa di quella
dell’ANIA
• Per quanto concerne in particolare le CPI, le ragioni dell’esclusione invocate
dal mercato si fondano sui seguenti argomenti:
 Poiché il prodotto prevede la corresponsione di un indennizzo pari
all’ammontare residuo del debito, da un punto di vista attuariale non è
possibile costruire una tariffa annuale
 Il contratto assicurativo svolge la funzione di garanzia di un contratto di
finanziamento poliennale, cui è collegato
 Specialità della norma relativa alla cessazione della copertura in caso di
cessazione del finanziamento
 Non esiste l’alternativa tra prodotti annuali e prodotti poliennali
 Il 1899 non trova applicazione alle polizze infortuni e malattia
14
Uno sguardo alle soluzioni adottate dal mercato
Nel mercato CPI si riscontrano posizioni molto diverse
• Con riferimento al medesimo prodotto, vengono offerte due tariffe: una
relativa ai prodotti annuali ed una relativa ai prodotti poliennali
• Viene indicato lo sconto applicato rispetto a quello che sarebbe un prodotto
di durata annuale (in taluni casi limitatamente alla componente danni del
prodotto, prevedendo altresì l’estinzione automatica di tutte le coperture –
vita e danni – in ragione del loro carattere unitario)
• Si segue l’interpretazione ANIA secondo cui manca l’alternativa tra prodotti
annuali e prodotti poliennali, per cui la norma non trova applicazione
• Ritenendo che la posizione ANIA sia corretta, non viene effettuato alcuno
sconto ma (in un’ottica di favore per il cliente) si consente all’assicurato di
recedere annualmente
15
Disclaimer
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each of which is a separate legal entity, are members (‘the Norton Rose Fulbright members’) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the
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  • 1. Polizze poliennali Salvatore Iannitti - Of Counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale 10 Dicembre 2014
  • 2. Agenda • L’evoluzione della norma • I chiarimenti forniti dall’IVASS • La lettera al mercato del 5 novembre 2013 ed il «dialogo» tra IVASS ed ANIA sul punto • Le soluzioni adottate dal mercato con riferimento alle polizze CPI 2
  • 3. La norma codicistica, nella sua evoluzione Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 4. Art. 1899 c.c. L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se questa supera i dieci anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni
  • 5. Art. 1899 c.c. L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni
  • 6. Art. 1899 c.c. L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni
  • 7. I chiarimenti applicativi forniti da IVASS Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milan
  • 8. I chiarimenti applicativi dell’IVASS Lettera al mercato pubblicata il 15 giugno 2010 • Il decorso del quinquennio non è il “dies a quo” per l’esercizio del recesso, ma il periodo per il quale il contraente è vincolato al contratto  L’esercizio del diritto di recesso può dunque essere effettuato già nel corso del quinto anno (con effetto alla fine della stessa annualità), con un preavviso di almeno sessanta giorni • La concessione dello sconto è condizione per la stipula di una polizza poliennale, sia essa di durata inferiore o superiore ai cinque anni • In caso di esercizio del diritto di recesso, non è possibile richiedere il rimborso dello sconto concesso dall’assicuratore • Nelle polizze con durata inferiore ai cinque anni non è concesso al contraente di recedere prima della scadenza finale della polizza 8
  • 9. La lettera al mercato del 5 novembre 2013 ed il “dialogo” tra ANIA ed IVASS sul punto Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 10. Tre anni dopo, l’IVASS torna sull’argomento Lettera al mercato del 5 novembre 2013 • L’intervento trae origine dalle lamentele dei contraenti che si vedono eccepire l’impossibilità di recedere da contratti di durata poliennale, in ragione dello sconto concesso • IVASS lamenta la scarsa trasparenza delle imprese, le quali non informano la clientela al riguardo di:  La misura dello sconto concesso in ragione della poliennalità della polizza, non contenuto in polizza (e talvolta oggetto di un’autodichiarazione del cliente di aver ricevuto l’informativa); e/o  Delle conseguenze derivanti dall’applicazione di tale sconto, in relazione alla limitazione alla facoltà di recesso • In ossequio ai principi di correttezza e trasparenza, l’Istituto chiede di indicare in polizza le informazioni sopra richiamate e di dare conferma dell’avvenuto adeguamento entro il 31 dicembre 2013 (termine poi prorogato) 10
  • 11. Il dialogo tra IVASS ed ANIA La lettera di ANIA agli associati – 21 febbraio 2014 • La norma non trova applicazione nei confronti di quelle coperture applicate a rischi temporalmente non delimitabili o suddivisibili in termini annuali (quantomeno non lo sono dal punto di vista commerciale) • Sono dunque da escludersi tutte quelle polizze che per previsione di legge, richiesta dell’assicurato, necessità di garantire nel tempo l’interesse di un soggetto terzo, ovvero per loro stesse caratteristiche contrattuali, comportano di per se stesse durate superiori all’anno • Esempi forniti da ANIA si riferiscono a:  Decennale postuma  Polizze richieste dalle stazioni appaltanti  Polizze credito e cauzioni  CPI  Dread disesase/LTC  Polizze malattia con periodi di carenza lunghi  Grandi rischi 11
  • 12. La risposta di IVASS ai commenti ANIA Risposta veicolata attraverso la stessa associazione di categoria, in data 28 febbraio 2014 • L’Autorità evidenzia che non può restringere il campo di applicazione definito dalla norma primaria, in base alla quale “l’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio (sconto) rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale” • L’Istituto nega dunque l’intervento chiarificatore auspicato da ANIA, ma non si pronuncia (in senso positivo o negativo) sul merito dei casi sollevati dall’associazione di categoria • Sembra pertanto rimesso al prudente apprezzamento del mercato (così almeno l’interpretazione di ANIA) la valutazione circa le fattispecie non soggette alla disciplina di cui all’art. 1899 del Codice Civile, come si evince implicitamente dal richiamo dell’ANIA a ottemperare alla disposizione laddove vi sia “la disponibilità di prodotti poliennali accanto a prodotti annuali” 12
  • 13. Uno sguardo alle soluzioni adottate dal mercato con riferimento alle polizze CPI Salvatore Iannitti - Of counsel Norton Rose Fulbright Studio Legale, Milano
  • 14. Il dialogo tra IVASS ed ANIA La posizione del mercato sulle CPI è più complessa di quella dell’ANIA • Per quanto concerne in particolare le CPI, le ragioni dell’esclusione invocate dal mercato si fondano sui seguenti argomenti:  Poiché il prodotto prevede la corresponsione di un indennizzo pari all’ammontare residuo del debito, da un punto di vista attuariale non è possibile costruire una tariffa annuale  Il contratto assicurativo svolge la funzione di garanzia di un contratto di finanziamento poliennale, cui è collegato  Specialità della norma relativa alla cessazione della copertura in caso di cessazione del finanziamento  Non esiste l’alternativa tra prodotti annuali e prodotti poliennali  Il 1899 non trova applicazione alle polizze infortuni e malattia 14
  • 15. Uno sguardo alle soluzioni adottate dal mercato Nel mercato CPI si riscontrano posizioni molto diverse • Con riferimento al medesimo prodotto, vengono offerte due tariffe: una relativa ai prodotti annuali ed una relativa ai prodotti poliennali • Viene indicato lo sconto applicato rispetto a quello che sarebbe un prodotto di durata annuale (in taluni casi limitatamente alla componente danni del prodotto, prevedendo altresì l’estinzione automatica di tutte le coperture – vita e danni – in ragione del loro carattere unitario) • Si segue l’interpretazione ANIA secondo cui manca l’alternativa tra prodotti annuali e prodotti poliennali, per cui la norma non trova applicazione • Ritenendo che la posizione ANIA sia corretta, non viene effettuato alcuno sconto ma (in un’ottica di favore per il cliente) si consente all’assicurato di recedere annualmente 15
  • 16.
  • 17. Disclaimer Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada LLP, Norton Rose Fulbright South Africa (incorporated as Deneys Reitz Inc) and Fulbright & Jaworski LLP, each of which is a separate legal entity, are members (‘the Norton Rose Fulbright members’) of Norton Rose Fulbright Verein, a Swiss Verein. Norton Rose Fulbright Verein helps coordinate the activities of the Norton Rose Fulbright members but does not itself provide legal services to clients. References to ‘Norton Rose Fulbright’, ‘the law firm’, and ‘legal practice’ are to one or more of the Norton Rose Fulbright members or to one of their respective affiliates (together ‘Norton Rose Fulbright entity/entities’). No individual who is a member, partner, shareholder, director, employee or consultant of, in or to any Norton Rose Fulbright entity (whether or not such individual is described as a ‘partner’) accepts or assumes responsibility, or has any liability, to any person in respect of this communication. Any reference to a partner or director is to a member, employee or consultant with equivalent standing and qualifications of the relevant Norton Rose Fulbright entity. The purpose of this communication is to provide information as to developments in the law. It does not contain a full analysis of the law nor does it constitute an opinion of any Norton Rose Fulbright entity on the points of law discussed. You must take specific legal advice on any particular matter which concerns you. If you require any advice or further information, please speak to your usual contact at Norton Rose Fulbright. 17

Notes de l'éditeur

  1. La norma non trova applicazione con riferimento ai contratti vita. Non vi sono limiti o condizioni alla possibilità di pattuire una polizza di durata poliennale. Trascorso il decennio il contraente ha la facoltà di recedere con un preavviso di sei mesi, senza che la norma possa essere derogata dalle parti La norma ha trovato applicazione con riferimento ai contratti stipulati sino al 3 aprile 2007; per i contratti ancora in vigore a quella data, la nuova disciplina si applica a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno 3 anni.
  2. Art. 5 commi 4 e 5 del D.L. 7 31 gennaio 2007, convertito con legge 40 dell’aprile 2007. si tratta dello stesso corpo normativo nell’ambito del quale si introduce la facoltà per il cliente di recedere senza oneri sia dai contratti di telefonia, sia dai contratti di mutuo La norma si trova nel capo delle misure per la tutela dei consumatori, mentre quelle per la promozione della concorrenza si trovano nel capo successivo. Nella relazione accompagnatoria si evidenzia che la precedente norma era stata introdotta quando le imprese non erano in regime di concorrenza. La norma entra in vigore con riferimento ai contratti stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto legge (3 aprile 2007) e quella di entrata in vigore della successiva modifica legislativa (15 agosto 2009). Ha l’obiettivo di eliminare l’anomalia italiana delle polizze poliennali.
  3. art. 21 comma 3 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (legge sviluppo). Da notare che è rimasta la norma che prevede la possibilità di un rinnovo per un biennio, con possibilità che un contratto ante 2007 di durata ventennale (magari stipulato negli anni 90) sia stato poi rinnovato per un biennio senza possibilità per il cliente nel frattempo di recedere dal contratto Ma cosa è: una norma a tutela del contraente o una norma a tutela della concorrenza? La risposta non è banale, perché a seconda dei casi diviene legittima l’alternativa di una polizza poliennale senza sconto, ma con facoltà di recedere annualmente dal contratto Altro punto interrogativo: si deve necessariamente e contestualmente offrire un prodotto annuale in alternativa a quello poliennale? La norma non è stata interpretata in questo senso; l’alternativa è dunque teorica e non effettiva, sebbene il comportamento di una parte del mercato sembra andare in tal senso
  4. Lo sconto compensa il cliente per la maggiore durata della polizza (il contratto potrebbe divenire eccessivamente oneroso o non più necessario). Se si consentisse al contraente di recedere anche rispetto alla polizza infraquinquennale si avrebbe una discriminazione rispetto a quelli che hanno stipulato polizza di durata superiore ai 5 anni, che sarebbero vincolati alla polizza fino al termine dei 5 anni Inoltre si differenzia la posizione anche rispetto alla polizza di durata annuale: non avrebbe senso un medesimo regime giuridico relativo alla durata, laddove invece si consideri che il legislatore ha imposto lo sconto del premio per tutte le poliennali Lo sconto è un elemento connesso alla poliennalità e non alla concessione del diritto di recesso, tanto che lo sconto bisogna darlo anche per le poliennali infraquinquennali. Ne consegue anche che non si può richiedere la restituzione dello sconto in caso di anticipata cessazione del contratto, perché sono due elementi tra loro non connessi e perché il legislatore non introduce questa ulteriore condizione. (il dubbio era venuto perché non si dice più «senza oneri», come invece si afferma nella disciplina del 2007). L’interpretazione si pone dunque come alternativa rispetto alla posizione interpretativa secondo la quale lo sconto sarebbe il «corrispettivo» della rinuncia alla facoltà di recesso, per cui si potrebbe ancora lecitamente stipulare una polizza poliennale senza conto, concedendo comunque al cliente la possibilità di recesso annuale. L’ISVAP neanche considera o menziona la posizione di chi sottolinea la derogabilità dell’art. 1899 1 comma, non menzionato nell’art. 1932 c.c.; del resto la norma da altra dottrina viene considerata imperativa
  5. La forma dell’ammonimento è stata ritenuta blanda dalle associazioni dei consumatori, che hanno ritenuto che fosse più una sanatoria per il passato, che non un provvedimento precettivo per il futuro L’autocertificazione dell’avvenuta informativa era giustificata dalla forma ad probationem del contratto assicurativo (contratto valido; sempre possibile giuramente decisorio o confessione) e dalla circostanza che si tratta di una mera informativa precontrattuale Questo stesso autore peraltro sembra suggerire un modo per aggirare la disposizione: ossia la stipula di un atto modificativo di estensione della mera durata, che secondo la giurisprudenza (non riguardando oggetto o natura del contratto) non dovrebbe configurare la novazione oggettiva
  6. Le CAR/EAR sono funzionalmente connesse alla durata dei lavori Credito cauzioni: sono connesse ad un’obbligazione principale termporalmente condizionante
  7. La forma dell’ammonimento è stata ritenuta blanda dalle associazioni dei consumatori, che hanno ritenuto che fosse più una sanatoria per il passato, che non un provvedimento precettivo per il futuro L’autocertificazione dell’avvenuta informativa era giustificata dalla forma ad probationem del contratto assicurativo (contratto valido; sempre possibile giuramente decisorio o confessione) e dalla circostanza che si tratta di una mera informativa precontrattuale Questo stesso autore peraltro sembra suggerire un modo per aggirare la disposizione: ossia la stipula di un atto modificativo di estensione della mera durata, che secondo la giurisprudenza (non riguardando oggetto o natura del contratto) non dovrebbe configurare la novazione oggettiva
  8. Per le CPI si è altresì utilizzato l’argomento della non applicabilità dell’art. 1899 alle infortuni e malattia (anche questo argomento però vale solo se la polizza prevede la corresponsione di un’indennità in caso di morte e non di semplice rimborso spese sanitarie). Inoltre la nota informativa prevede l’informativa senza operare distinguo, la legge aveva finalità di tutelare la concorrenza e l’interpretazione si riferisce al secondo comma del 1899, non al primo comma
  9. L’offerta di due tariffe alternativa (quando realizzata con riferimento alle CPI) si riferisce ad assicurazioni di carattere forfettario, o di assistenza