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Editoriale AVVOCATO
10 Numero 41 / 10 ottobre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Sul Ddl concorrenza
tempi incerti e criticità,
ma l’Oua lotta ancora
il dibattito
Mirella Casiello
Presidente dell’Organismo unitario
dell’Avvocatura
S
oddisfatti no, realisti sì. Facendo un bilancio di 20 anni
di battaglie (fra cortei, astensioni dalle udienze e
impugnazioni), dalle “lenzuolate bersaniane” alla
mediazione obbligatoria (con la breve boccata di ossigeno della
decisione della Consulta), passando per la geografia giudiziaria,
non si possono non trarre alcune doverose riflessioni:
l’incapacità di conciliare protesta e proposta con Governi di
diverso segno politico, o di tecnici, ha fortemente
compromesso il protagonismo politico dell’Avvocatura e le
prospettive di modernizzazione della professione forense.
Nonostante questa consapevolezza, l’Organismo unitario
dell’Avvocatura ha affrontato e sta affrontando la dura
battaglia parlamentare sul Ddl concorrenza.
L’iter è ancora lungo e i tempi incerti: manca ancora il
passaggio al Senato e, secondo molti osservatori, è addirittura
prevedibile un ritorno alla Camera dopo le probabili modifiche
a Palazzo Madama. Tutto ciò senza considerare il possibile stop
per la concomitante e urgente approvazione della prossima
legge di stabilità.
Sulla responsabilità civile nei sinistri, i risultati raggiunti
dagli avvocati sono stati positivi. Negativo, invece, il bilancio
sulle autentiche degli atti per gli immobili sotto i 100mila euro:
l’Avvocatura si è presentata in ordine sparso e i notai hanno
fatto prevalere la loro forza d’urto, facendo anche leva su una
norma oggettivamente scritta male. Ma l’Oua continuerà a
lavorare per ampliare le opportunità e gli spazi di mercato per
la categoria. Per esempio, proponendo che gli avvocati possano
autenticare le sottoscrizioni apposte a contratti aventi a
oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di
azienda.
Infine, andiamo al nodo più delicato, quello dei soci di
capitale.
L’Organismo unitario dell’Avvocatura è stato ascoltato due
volte dalle Commissioni della Camera e, dopo le iniziali
proteste, ha consegnato un documento di proposte in cui si
sottolineava come le perplessità della categoria non erano e
non sono motivate da preconcetti (tanto è vero che è stata la
stessa Avvocatura a chiedere una forma societaria per
LA VERSIONE DIGITALE
In anteprima sul numero della
settimana all’indirizzo
www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com
IL TEMA DELLA SETTIMANA
L'iter parlamentare del Ddl
concorrenza è ancora lungo.
Manca ancora il passaggio al
Senato è prevedibile un ritorno
alla Camera dopo le probabili
modifiche a Palazzo Madama.
Senza considerare il possibile
stop per la concomitante e
urgente approvazione della
prossima legge di stabilità.
Insieme ai tempi incerti ci sono
anche altre criticità, come le
autentiche degli atti per gli
immobili sotto i 100mila euro e i
soci di capitale. L’Oua è in prima
linea al fine di cercare di arrivare,
sempre e comunque, a soluzioni
che tutelino al meglio gli
avvocati.
Editoriale / Avvocato
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 41 / 10 ottobre 2015 11
l’esercizio della professione con la Mozione n. 51 del Congresso
di Venezia), ma dalla preoccupazione che a monte di questa
iniziativa non ci sia stata una seria riflessione sulle
conseguenze che ne seguiranno, mi riferisco soprattutto alla
necessità di salvaguardare l’indipendenza e la libertà
dell’avvocato nell’esercizio del suo mandato e la stabilità del
sistema previdenziale.
Il Ddl sulla concorrenza, nella sua ultima versione, introduce
per l’esercizio della professione forense la parziale deregulation
della partecipazione alla compagine societaria, introducendo e
ratificando la priorità dell’importanza del capitale sull’opera dei
professionisti apportatori del proprio know how e, per
converso, subordina a detto fattore economico il valore
dell’impegno deontologico dell’avvocato. Ciò non può che
promuovere un atteggiamento disincentivante a raccogliere
incarichi professionali a favore dei meno abbienti. Gravi, in
questo senso, anche le possibili ricadute sull’articolo 24 della
Costituzione italiana (con riferimento al patrocinio a spese
dello Stato) necessario per assicurare un accesso effettivo alla
giustizia ai più poveri.
La presenza di un soggetto mero apportatore di capitale
nella contitolarità dello studio legale costituito in forma
societaria, rappresenterebbe - anche solo di fatto - una
scelta atta a sdoganare l’interferenza di forze esterne nella
scelte di difesa e ciò appare inammissibile, anche perché
istituzionalizzerebbe prassi ufficiose che già ora palesano
tutta la loro nocività: la legittimazione della presenza di
soci non professionisti finirà per introdurre “strumenti
elusivi” che favoriranno i grandi soci di capitali (come
banche, multinazionali e assicurazioni) del tutto
disinteressati a garantire la priorità dell’esercizio della
funzione sociale dell’Avvocatura. Con il rischio anche
dell’eliminazione di ogni filtro alla partecipazione di
gruppi di affari con interessi contaminati dalla criminalità
organizzata: essi finiranno così per pregiudicare e
gravemente inquinare il libero esercizio dell’attività di
avvocato, inserendo finalità di controllo antitetiche alla
primazia della funzione difensiva.
Ma anche dal punto di vista normativo, questo Ddl rischia di
produrre diversi problemi: primo perché contraddice
palesemente l’attuale e vigente legge forense (n. 247/2012).
Secondo, perché la delega contenuta nella nostra legge
professionale, pur scaduta, all’articolo 5 (comma 2, lettera a)
prevedeva che l’esercizio della professione forense in forma
societaria fosse consentito esclusivamente a società di persone,
società di capitali o società cooperative i cui soci siano sempre
avvocati iscritti all'albo.
Non solo: è bene ricordare, per analogia, che già in
passato venne considerata inapplicabile agli avvocati anche
Nell’ultima versione
è stata introdotta
una parziale deregulation
della partecipazione
alla compagine societaria
Editoriale / Avvocato
12 Numero 41 / 10 ottobre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Per saperne di più
www.oua.it
la legge 183/2011, in virtù del Dlgs 96/2001 che sanciva
regole precise: l’esclusività del modello società tra avvocati
per l'esercizio in comune dell’attività professionale; il
riferimento, di default, alle regole della società in nome
collettivo; l’inammissibilità della presenza di soci non
professionisti.
Infine, rimangono irrisolti tutti i nodi relativi agli aspetti
previdenziali, anche per l’applicazione del contributo
integrativo e soggettivo. Ma anche fiscali, in particolar modo
nei regimi associativi e/o societari: si dovrebbe consentire di
usufruire di ogni regime semplificativo e agevolativo o
forfettario vigente. Altrimenti, andremmo incontro a un limite
concreto alle associazioni tra giovani professionisti.
Ci rivolgiamo, quindi, ancora una volta ai parlamentari
affinché vengano riprese tutte le valutazioni e le analisi
critiche contenute nel parere approvato dalla Commissione
Giustizia della Camera, che conteneva la richiesta di
stralcio dell’articolo 4-bis, perché la strada da seguire è
quella di una riflessione sulla disciplina della materia,
anche attraverso la più ampia consultazione delle
rappresentanze istituzionali e associative dell’Avvocatura,
così da pervenire a una proposta organica di esercizio
della professione forense in forma societaria che
garantisca indipendenza, trasparenza e qualità delle
prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Facendo riferimento
alle mozioni congressuali approvate a larga maggioranza
dal XXXII Congresso nazionale forense di Venezia (a
partire dalla n. 51), consideriamo plausibile una
partecipazione a società di professionisti con questi
parametri:
1) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da
parte dei soci;
2) l’ammissibilità in qualità di soci di soli professionisti;
3) specifici criteri e modalità per la gestione degli organi
societari;
4) l’incompatibilità della contemporanea partecipazione a più
società tra professionisti.
Un’ultima considerazione: quella parlamentare è stata, ed è,
una battaglia di trincea nella quale, fissati gli obiettivi di
massima, si cerca di conquistare terreno, millimetro dopo
millimetro, ricorrendo, se è necessario, anche a mediazioni.
Forte del mandato congressuale e consapevole delle
responsabilità che il ruolo comporta, l’Organismo unitario
dell’avvocatura continuerà a spendersi e battersi, in tutte le
sedi possibili, al fine di cercare di arrivare, sempre e
comunque, a soluzioni che tutelino al meglio gli avvocati. •
Quella parlamentare
è una battaglia di trincea
nella quale, fissati gli obiettivi,
si conquista terreno,
millimetro dopo millimetro

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  • 1. Editoriale AVVOCATO 10 Numero 41 / 10 ottobre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Sul Ddl concorrenza tempi incerti e criticità, ma l’Oua lotta ancora il dibattito Mirella Casiello Presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura S oddisfatti no, realisti sì. Facendo un bilancio di 20 anni di battaglie (fra cortei, astensioni dalle udienze e impugnazioni), dalle “lenzuolate bersaniane” alla mediazione obbligatoria (con la breve boccata di ossigeno della decisione della Consulta), passando per la geografia giudiziaria, non si possono non trarre alcune doverose riflessioni: l’incapacità di conciliare protesta e proposta con Governi di diverso segno politico, o di tecnici, ha fortemente compromesso il protagonismo politico dell’Avvocatura e le prospettive di modernizzazione della professione forense. Nonostante questa consapevolezza, l’Organismo unitario dell’Avvocatura ha affrontato e sta affrontando la dura battaglia parlamentare sul Ddl concorrenza. L’iter è ancora lungo e i tempi incerti: manca ancora il passaggio al Senato e, secondo molti osservatori, è addirittura prevedibile un ritorno alla Camera dopo le probabili modifiche a Palazzo Madama. Tutto ciò senza considerare il possibile stop per la concomitante e urgente approvazione della prossima legge di stabilità. Sulla responsabilità civile nei sinistri, i risultati raggiunti dagli avvocati sono stati positivi. Negativo, invece, il bilancio sulle autentiche degli atti per gli immobili sotto i 100mila euro: l’Avvocatura si è presentata in ordine sparso e i notai hanno fatto prevalere la loro forza d’urto, facendo anche leva su una norma oggettivamente scritta male. Ma l’Oua continuerà a lavorare per ampliare le opportunità e gli spazi di mercato per la categoria. Per esempio, proponendo che gli avvocati possano autenticare le sottoscrizioni apposte a contratti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di azienda. Infine, andiamo al nodo più delicato, quello dei soci di capitale. L’Organismo unitario dell’Avvocatura è stato ascoltato due volte dalle Commissioni della Camera e, dopo le iniziali proteste, ha consegnato un documento di proposte in cui si sottolineava come le perplessità della categoria non erano e non sono motivate da preconcetti (tanto è vero che è stata la stessa Avvocatura a chiedere una forma societaria per LA VERSIONE DIGITALE In anteprima sul numero della settimana all’indirizzo www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com IL TEMA DELLA SETTIMANA L'iter parlamentare del Ddl concorrenza è ancora lungo. Manca ancora il passaggio al Senato è prevedibile un ritorno alla Camera dopo le probabili modifiche a Palazzo Madama. Senza considerare il possibile stop per la concomitante e urgente approvazione della prossima legge di stabilità. Insieme ai tempi incerti ci sono anche altre criticità, come le autentiche degli atti per gli immobili sotto i 100mila euro e i soci di capitale. L’Oua è in prima linea al fine di cercare di arrivare, sempre e comunque, a soluzioni che tutelino al meglio gli avvocati.
  • 2. Editoriale / Avvocato Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 41 / 10 ottobre 2015 11 l’esercizio della professione con la Mozione n. 51 del Congresso di Venezia), ma dalla preoccupazione che a monte di questa iniziativa non ci sia stata una seria riflessione sulle conseguenze che ne seguiranno, mi riferisco soprattutto alla necessità di salvaguardare l’indipendenza e la libertà dell’avvocato nell’esercizio del suo mandato e la stabilità del sistema previdenziale. Il Ddl sulla concorrenza, nella sua ultima versione, introduce per l’esercizio della professione forense la parziale deregulation della partecipazione alla compagine societaria, introducendo e ratificando la priorità dell’importanza del capitale sull’opera dei professionisti apportatori del proprio know how e, per converso, subordina a detto fattore economico il valore dell’impegno deontologico dell’avvocato. Ciò non può che promuovere un atteggiamento disincentivante a raccogliere incarichi professionali a favore dei meno abbienti. Gravi, in questo senso, anche le possibili ricadute sull’articolo 24 della Costituzione italiana (con riferimento al patrocinio a spese dello Stato) necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia ai più poveri. La presenza di un soggetto mero apportatore di capitale nella contitolarità dello studio legale costituito in forma societaria, rappresenterebbe - anche solo di fatto - una scelta atta a sdoganare l’interferenza di forze esterne nella scelte di difesa e ciò appare inammissibile, anche perché istituzionalizzerebbe prassi ufficiose che già ora palesano tutta la loro nocività: la legittimazione della presenza di soci non professionisti finirà per introdurre “strumenti elusivi” che favoriranno i grandi soci di capitali (come banche, multinazionali e assicurazioni) del tutto disinteressati a garantire la priorità dell’esercizio della funzione sociale dell’Avvocatura. Con il rischio anche dell’eliminazione di ogni filtro alla partecipazione di gruppi di affari con interessi contaminati dalla criminalità organizzata: essi finiranno così per pregiudicare e gravemente inquinare il libero esercizio dell’attività di avvocato, inserendo finalità di controllo antitetiche alla primazia della funzione difensiva. Ma anche dal punto di vista normativo, questo Ddl rischia di produrre diversi problemi: primo perché contraddice palesemente l’attuale e vigente legge forense (n. 247/2012). Secondo, perché la delega contenuta nella nostra legge professionale, pur scaduta, all’articolo 5 (comma 2, lettera a) prevedeva che l’esercizio della professione forense in forma societaria fosse consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative i cui soci siano sempre avvocati iscritti all'albo. Non solo: è bene ricordare, per analogia, che già in passato venne considerata inapplicabile agli avvocati anche Nell’ultima versione è stata introdotta una parziale deregulation della partecipazione alla compagine societaria
  • 3. Editoriale / Avvocato 12 Numero 41 / 10 ottobre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Per saperne di più www.oua.it la legge 183/2011, in virtù del Dlgs 96/2001 che sanciva regole precise: l’esclusività del modello società tra avvocati per l'esercizio in comune dell’attività professionale; il riferimento, di default, alle regole della società in nome collettivo; l’inammissibilità della presenza di soci non professionisti. Infine, rimangono irrisolti tutti i nodi relativi agli aspetti previdenziali, anche per l’applicazione del contributo integrativo e soggettivo. Ma anche fiscali, in particolar modo nei regimi associativi e/o societari: si dovrebbe consentire di usufruire di ogni regime semplificativo e agevolativo o forfettario vigente. Altrimenti, andremmo incontro a un limite concreto alle associazioni tra giovani professionisti. Ci rivolgiamo, quindi, ancora una volta ai parlamentari affinché vengano riprese tutte le valutazioni e le analisi critiche contenute nel parere approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, che conteneva la richiesta di stralcio dell’articolo 4-bis, perché la strada da seguire è quella di una riflessione sulla disciplina della materia, anche attraverso la più ampia consultazione delle rappresentanze istituzionali e associative dell’Avvocatura, così da pervenire a una proposta organica di esercizio della professione forense in forma societaria che garantisca indipendenza, trasparenza e qualità delle prestazioni stragiudiziali e giudiziali. Facendo riferimento alle mozioni congressuali approvate a larga maggioranza dal XXXII Congresso nazionale forense di Venezia (a partire dalla n. 51), consideriamo plausibile una partecipazione a società di professionisti con questi parametri: 1) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; 2) l’ammissibilità in qualità di soci di soli professionisti; 3) specifici criteri e modalità per la gestione degli organi societari; 4) l’incompatibilità della contemporanea partecipazione a più società tra professionisti. Un’ultima considerazione: quella parlamentare è stata, ed è, una battaglia di trincea nella quale, fissati gli obiettivi di massima, si cerca di conquistare terreno, millimetro dopo millimetro, ricorrendo, se è necessario, anche a mediazioni. Forte del mandato congressuale e consapevole delle responsabilità che il ruolo comporta, l’Organismo unitario dell’avvocatura continuerà a spendersi e battersi, in tutte le sedi possibili, al fine di cercare di arrivare, sempre e comunque, a soluzioni che tutelino al meglio gli avvocati. • Quella parlamentare è una battaglia di trincea nella quale, fissati gli obiettivi, si conquista terreno, millimetro dopo millimetro