1. Documentazione di progetto della soluzione:
“Legge sulla disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici”
INDICE
1. Descrizione progetto;
2. Descrizione del team e delle proprie risorse e competenze;
3. Descrizione dei bisogni che si intende soddisfare;
4. Descrizione dei destinatari della misura;
5. Descrizione della tecnologia adottata;
6. Indicazione dei valori economici in gioco (costi, risparmi ipotizzati, investimenti necessari);
7. Tempi di progetto.
2. Descrizione progetto
La Legge sulla disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici (L.R. n.30/2017)
individua una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo III
dello Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e
consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché
promuove il rapporto tra società ed istituzioni. La norma risponde, inoltre, ai principi di
trasparenza, parità di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori di interessi
particolari, in coerenza con il Programma di governo regionale, nel convincimento che
partecipazione democratica e trasparenza siano elementi indivisibili di una buona governance. La
trasparenza degli atti politici e amministrativi deve essere sempre garantita, sia in termini di
accessibilità alle informazioni e agli atti, sia rendendo tracciabile ogni fase dei procedimenti.
In particolare, con questa legge si intende disciplinare l’attività di lobbying dei rappresentanti di
gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l’interazione
attraverso strumenti, dispositivi e procedure definite, che assicurino il perseguimento dei principi
di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di
trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione, rendendo
conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e gruppi di
interesse particolare.
In particolare, per perseguire le finalità di maggior trasparenza ed efficacia, si è inteso estendere
l’applicazione dello strumento ricomprendendo tra i decisori pubblici anche i Direttori di
dipartimento che costituiscono il raccordo tra politica e gestione amministrativa.
Al fine di responsabilizzare i “lobbysti”, con atto della giunta regionale, non solo è stato istituito il
Registro pubblico e approvate le Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i
decisori pubblici ma è stato altresì predisposto il Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di
interesse particolare nonché prevedere che l’Agenda degli incontri sia resa pubblica.
3. Descrizione del team e delle proprie risorse e competenze
L’intera disciplina appare pienamente funzionale ad attuare i principi in materia di anticorruzione,
in quanto indispensabile per prevenire comportamenti corruttivi che riguardano la pubblica
amministrazione e prima ancora le scelte dei decisori pubblici. Di qui l’istruttoria svolta, su impulso
e con il supporto della Consigliera del Presidente per l’attuazione del programma di governo
regionale On. Titti de Simone, del Segretario generale della Presidenza, in qualità di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dott. Roberto Venneri, dalla Dirigente della
Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, sia nella predisposizione del disegno di legge che nella
predisposizione della proposta di delibera di Giunta regionale, dott.ssa Silvia Piemonte supportata
dal seguente Staff: Francesca Bruni, Maria Teresa Martire, Francesco Monaco e Laura Petrocelli.
La struttura preposta alla gestione del registro, che fa capo alla Dirigente Antonia Agata Lerario, è
incardinata nella Sezione affari istituzionali e giuridici della Segreteria generale della Presidenza
G.R. Essa garantisce l’aggiornamento periodico e la pubblicità dei contenuti del registro in una
sezione dedicata del portale istituzionale della Regione: www.regione.puglia.it.
Descrizione dei bisogni che si intende soddisfare
Con questa legge regionale si è inteso disciplinare l’attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l’interazione attraverso
strumenti, dispositivi e procedure definite, che assicurino il perseguimento dei principi di
eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di
trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione,
4. rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e
gruppi di interesse particolare.
Descrizione dei destinatari della misura
I destinatari sono costituiti da rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori
pubblici quali: associazioni, fondazioni, comitati, società e le persone giuridiche in generale.
Descrizione della tecnologia adottata
I Rappresentanti iscritti nel Registro Lobbying Puglia possono richiedere un incontro ad uno dei
decisori pubblici previsti dalla L.R. 30/2017 esclusivamente in modalità telematica attraverso il
link presente nel sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it – Registro Lobbying
Puglia) o direttamente all’indirizzo URL https://lobbying.regione.puglia.it attraverso il tasto
funzione Richiesta di incontro.
L’Avviso pubblico è adottato nella forma della “modalità a sportello” per consentire la più ampia
iscrizione da parte degli interessati.
Per iscriversi al Registro, i Rappresentanti dei gruppi di interessi devono munirsi delle credenziali
SPID (Sistema Pubblica di Identità Digitale), di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di
un Certificato di Firma digitale, e richiedere un codice di domanda accedendo agli indirizzi web
sopra indicati.
Il Decisore pubblico, attraverso la propria Segreteria, consulta le richieste di incontro ricevute dai
Rappresentanti dei gruppi di interesse accedendo al sistema centralizzato di gestione dell’Agenda
pubblica attraverso il link presente nel sito istituzionale della Regione Puglia
5. (www.regione.puglia.it – Area riservata Registro Lobbying), che consente di esaminarne il
contenuto (oggetto della richiesta, allegati).
Se la richiesta di incontro non è accettata il Decisore pubblico notifica – attraverso il sistema – la
risposta e può chiedere eventuali informazioni aggiuntive circa l’oggetto della richiesta.
Se accetta la richiesta di incontro il Decisore pubblico risponde alla richiesta con l’indicazione del
giorno e ora dell’incontro. Il sistema invia in automatico la risposta all’indirizzo email indicato dal
Rappresentante. La Segreteria del Decisore pubblico aggiorna la relativa Agenda di incontri con i
dati del Rappresentante e l’oggetto della richiesta.
Indicazione dei valori economici in gioco (costi, risparmi ipotizzati, investimenti necessari)
La Legge sull’attività di lobbying non comporta alcun onere da parte del bilancio regionale ed è a
titolo gratuito per i rappresentanti di gruppi di interesse.
Tempi di progetto
La fase di avvio si concretizzerà entro il mese di aprile 2018.