Circolare n.4E del 30/03/2017- Industria 4.0 - Iper-Super ammortamenti
IVA -eFattura e fatturazione elettronica
1. BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA
SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
www.studiobucaioni.it
Circ. n.5/2018
Perugia, lì 19 settembre 2018
Ai gentili
Clienti
Loro Sedi
Oggetto: IVA – efattura e fatturazione elettronica.
Gentile cliente,
in previsione del 1° gennaio 2019, quando, salvo proroghe e/o modifiche, l’obbligo di fatturazione
elettronica sarà operativo, è indispensabile per tutti i soggetti iva predisporre le procedure interne
idonee ad adempiere con tempestività e precisione alle nuove disposizioni di legge.
Con l’approvazione definitiva della Legge di bilancio 2018 è stato introdotto, infatti, l’obbligo, a
partire dal 1° gennaio 2019, di emettere la fattura in formato elettronico per la generalità delle
operazioni soggette ad IVA.
I nuovi obblighi riguardano tanto le cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti passivi iva, c.d.
operazioni B2B (business to business), quanto le cessioni e prestazioni nei confronti dei consumatori
finali, c.d. operazioni B2C (business to consumer), fermi restando gli esoneri dalla fatturazione
previsti all’art.22 del DPR 633/72 e le conseguenti facoltà di emissione dello scontrino o della
ricevuta fiscale.
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Fatturazione elettronica B2B
L’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) nei confronti
di tutti i soggetti IVA, esclusi i soggetti c.d. “contribuenti minori”, che rientrano nei vecchi “minimi”
(articolo 27, comma 1 e 2 del Dl 98/2011) e per coloro che applicano il regime forfettario (articolo
1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014), obbliga, in primo luogo, a dotarsi di un software di
fatturazione (scelta consigliata) e a scegliere il canale di trasmissione, SdI (Sistema di Interscambio) o
PEC (Posta Elettronica Certificata); per il canale PEC non è necessario alcun tipo di accreditamento
preventivo al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
E’ consigliabile, infatti, dotarsi di strumenti software atti a dialogare con il Sistema stesso per
l’emissione e ricevimento delle fatture elettroniche, in grado di inviare e ricevere i documenti
dialogando direttamente con lo SDI al fine di gestire anche i diversi messaggi (ad esempio notifica di
accettazione, notifica di decorrenza termini, notifica di rifiuto etc. etc.). Il nostro Studio Digitale,
raggiungibile all’indirizzo www.studiobucaioni.it, consentirà a tutti i nostri clienti in via autonoma e/o
assistista, l’utilizzo dei nostri sistemi informatici per l’emissione, la ricezione e la gestione a norma di
legge delle fatture in formato elettronico.
Fatturazione elettronica B2C
L’estensione della fatturazione elettronica alle operazioni verso privati consumatori (residenti o
domiciliati in Italia) è prevista dal combinato disposto dell’art.1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015 nella
versione riformulata dalla Legge di bilancio 2018 (Legge n.205/2017) che disciplina le modalità di
recapito delle fatture nei confronti dei soggetti privati dettagliatamente definite, poi, dal
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.89757 del 30 aprile 2018.
In tali ipotesi, la fattura elettronica è emessa nei confronti di soggetti che non sono tenuti ad attivare
il Sistema di Interscambio, né a dotarsi di un indirizzo PEC per la ricezione della fattura; in
conseguenza è previsto che quest’ultima sia compilata indicando, in corrispondenza del
campo “codice destinatario” (funzionale all’indirizzamento), il codice convenzionale “0000000”;
peraltro, nella fatturazione elettronica verso il privato consumatore, la sezione relativa alle
informazioni anagrafiche dovrà riportare soltanto il codice fiscale.
La fattura così compilata e trasmessa al sistema SdI, è messa a disposizione del cessionario o
committente in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e s’intenderà ricevuta alla
stessa data in cui viene resa disponibile; l’emittente è comunque tenuto a comunicare al
destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata nonché, contestualmente, a rilasciare a tale
consumatore una copia informatica o analogica della fattura. Tipicamente, verrà consegnata una
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copia in formato PDF, trasmessa via email, o una copia cartacea, oppure potrebbe essere sufficiente
la messa a disposizione nell’area riservata di un sito web o di una “app” (applicazione).
La procedura appena descritta dovrà essere tenuta in considerazione anche dai soggetti passivi
stabiliti in Italia che esercitano attività di commercio al minuto ex art. 22 del DPR 633/72, per le
fatture emesse su richiesta del cliente; tuttavia, gli stessi soggetti potranno continuare a documentare
le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale, ferme restando le previsioni di
esonero dall’obbligo di certificazione fiscale (art. 2 del DPR 696/96). Tale precisazione è valida ad
esempio anche per le cessioni di carburante nei confronti di privati consumatori, che non sono
soggette né all’obbligo di fatturazione, né all’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta
fiscale (art. 2 comma 1 lett. b) del DPR 696/96).
Coerentemente, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio, introdotto
dal 1° gennaio 2019, è stato disposto per le sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti
passivi IVA.
Per le cessioni di carburante verso privati si applicherà soltanto l’obbligo di trasmissione telematica
dei corrispettivi, che tuttavia verrà introdotto gradualmente a seconda del livello di automazione dei
distributori di carburanti (Provv. Agenzia delle Entrate del 28/05/2018).
Per la generalità dei commercianti al minuto, la trasmissione telematica dei corrispettivi resta invece
una soluzione opzionale, prevista dall’art.2 del D.Lgs. n.127/2015, cui sono connesse specifiche
agevolazioni (come l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale e dall’annotazione dei corrispettivi).
Detta opzione dovrà essere valutata tenendo conto che, a decorrere dal 2019, in ragione del
mutato quadro normativo, con l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi sarà possibile accedere
anche alle ulteriori agevolazioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 127/2015, come la riduzione dei
termini di decadenza per gli accertamenti o l’esonero dalla tenuta dei registri IVA.
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Registrazione ai fini IVA - La compresenza di fatture passive analogiche ed elettroniche comporta la
necessità di adottare distinti sezionali nei registri IVA (circolare n.36E/2006, § 5.3).
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Conservazione delle fatture elettroniche obbligatorie - Le fatture
elettroniche emesse obbligatoriamente, devono essere conservate con modalità elettroniche (art. 39
D.P.R. n. 633/1972).
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1) La prima modalità è quella indicata nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.04.2018, n.
89757, secondo cui anche gli acquirenti e committenti possono conservare elettronicamente le
fatture ricevute dal Servizio di Interscambio (Sdi) utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione
dall’Agenzia. L’impresa deve aderire all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata sul sito web
dell'Agenzia delle Entrate. L’accesso dovrebbe essere consentito al singolo contribuente oppure
mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (art. 3 D.P.R.
n. 322/1998) oppure a qualsiasi altro soggetto (esempio società di software o banca). La delega
deve essere fornita utilizzando il modello approvato con il provvedimento 13.06.2018, che può
essere trasmesso sia telematicamente che manualmente all'Agenzia delle Entrate.
2) In alternativa, la seconda modalità di conservazione viene indicata dalla circolare 2.07.2018, n.13
(risposta 3.2). In questo caso i soggetti passivi Iva potranno portare in conservazione anche copie
informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati contemplati dal D.P.C.M. 3.12.2013 (PDF,
JPG, TXT) considerati idonei ai fini della conservazione. In pratica, i soggetti che dispongono di
un sistema di conservazione sostitutiva e lo adottano per le proprie fatture, possono ovviamente
utilizzarlo anche per le fatture elettroniche dopo avere proceduto alla loro conversione in formato
leggibile, come per esempio il PDF, unitamente a tutti i documenti fiscali.
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Conservazione delle Fatture elettroniche non obbligatorie - Le fatture elettroniche diverse da quelle
ricevute dai soggetti obbligati all'emissione (esempio: quelle ricevute per forniture di carburante da
distributori stradali), gli acquirenti, non essendo obbligati a ricevere le fatture elettroniche, non sono
tenuti alla conservazione con modalità elettroniche. È opportuno sottolineare che l’art. 21 D.P.R. n.
633/1972 non impedisce al cedente/prestatore di emettere le proprie fatture in formato elettronico
attraverso il SdI; tuttavia, in caso di mancata accettazione del destinatario, il cedente dovrà inviare la
fattura in formato cartaceo o digitale (PDF). In questo caso, il destinatario sarà libero di conservare la
fattura cartacea o di portarla in conservazione sostitutiva secondo le regole previste dalla normativa
vigente.
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Servizio di conservazione gratuito AGENZIA ENTRATE-SOGEI - occorre accedere alla propria area
riservata nel sito web dell’Agenzia – sezione “fatture e corrispettivi” – e cliccare sull’icona “accedi ai
servizi per la conservazione e l’esibizione”, dopo aver accettato le condizioni di servizio proposte.
L’opzione può essere eseguita direttamente dal contribuente ovvero dall’intermediario abilitato
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appositamente delegato; sottoscrivendo l’accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate è garantita
la conservazione delle fatture attive e passive per 15 anni (decorso tale termine le fatture saranno
eliminate, salvo che il contribuente non chieda l’estensione del periodo di conservazione per cause
di comprovata necessità, come, ad esempio, in caso di contenzioso). Nell’apposita area riservata è
possibile verificare il completamento del processo di conservazione delle fatture: il termine ultimo
per procedere alla conservazione delle fatture emesse e ricevute è di tre mesi dalla scadenza del
termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi (per le fatture emesse e ricevute
nell’anno 2017, il termine ultimo scade il 31 gennaio 2019; per le fatture emesse e ricevute nell’anno
2018 il termine ultimo scade alla data 30 dicembre 2019 (tre mesi dopo il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi riferita al 2018, nell’ipotesi in cui il termine ordinario del 30 settembre
non venga ulteriormente prorogato).
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Formato utilizzabile per la conservazione delle fatture - L’Agenzia delle Entrate, nella circolare
n.13/2018 (§ 3.2), ha chiarito che ciascun operatore può portare in conservazione anche copie
informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati considerati idonei per la conservazione (ad
esempio formato “PDF”). Solo la conservazione dell’originale in formato XML pone però al riparo
dall’eventuale “disconoscimento” della fattura. Infatti, le copie informatiche hanno la stessa efficacia
probatoria dell’originale da cui sono tratte se la conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è
attestata da un pubblico ufficiale (es. notaio) o se la conformità non è espressamente disconosciuta
(art.23-bis del DLgs. 82/2005).
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per
l’assistenza necessaria.
Simone Bucaioni