SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbots
Smau Bologna 2016 - Anorc
1. Stato di attuazione
del Codice
dell'Amministrazione
Digitale
10 giugno 2016
Alessandra Foschetti
2. Il Codice dell'Amministrazione digitale
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”
(CAD) in vigore dal 1° gennaio 2006 e modificato con:
●
D.lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
●
D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
●
D.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221
(c.d. “decreto crescita bis”).
3. Attuazione del Codice: i regolamenti
D.P.R 3 dicembre 2013
“Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5 bis,
23 ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44 , 44 -bis e 71, comma 1, del
Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005”
D.p.c.m. 22 febbraio 2013
“Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e
verifica delle firme elettroniche
avanzate, qualificate e digitali, ai
sensi degli articoli 20, comma 3,
24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma
2, 36, comma 2, e 71”
D.p.c.m. 13 novembre 2014
“Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell’amministrazione digitale”
Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio
n.910/2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi
fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno
(e-IDAS) con effetto dal 1° luglio
2016
4. Schema di modifica al CAD
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n.82, a norma dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.124.
Novità:
- “digital first”;
- il “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali” (SPID);
- Il sigillo elettronico;
- Valore delle firme.
5. Modifiche al CAD: punti critici
●
TAR del Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 9951 del 17 giugno 2015
●
Consiglio di Stato, parere 17 marzo 2016
●
Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 17 maggio 2016, n.
1204
6. Il documento informatico
Art. 43, comma 1° del CAD: i
documenti riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge, se la
riproduzione e la conservazione
nel tempo sono effettuate in modo
da garantire la conformità dei
documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche
Art. 44 del CAD:
• identificazione certa del soggetto e
dell’amministrazione di riferimento
• integrità del documento
• leggibilità e agevole reperibilità dei
documenti e delle informazioni
identificative
• rispetto delle misure di sicurezza di
cui al Codice in materia di protezione
dei dati personali e al relativo All. B)
D.p.c.m. 13 novembre 2014, art. 3:
a) utilizzo di appositi strumenti software
b) acquisizione per via telematica o su supporto
informatico, acquisizione della copia per
immagine su supporto informatico di un
documento analogico, acquisizione della copia
informatica di un documento analogico
c) registrazione informatica delle informazioni
risultanti da transazioni o processi informatici o
dalla presentazione telematica di dati attraverso
moduli o formulari resi disponibili all’utente
d) generazione o raggruppamento anche in via
automatica di un insieme di dati o registrazioni
Art. 45: principio della verifica
della provenienza per attribuire il
valore di forma scritta ai
documenti trasmessi a una
pubblica amministrazione per
consentire l’avvio di qualsiasi
procedimento amministrativo.
7. La conservazione del documento
D.p.c.m. 3 dicembre 2013, “Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione...” applicazione:
●
alle pubbliche amministrazioni, alle società, interamente partecipate da
enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;
●
ai privati;
●
ai soggetti esterni cui è eventualmente affidata la gestione o la
conservazione dei documenti informatici.
Necessità di coordinamento con la normativa sulla protezione dei dati
personali.
8. Il modello organizzativo
Art. 5 Regole Tecniche: il sistema di conservazione opera su modelli
organizzativi esplicitamente definiti:
• può essere affidato a soggetti interni alla struttura del soggetto che ha
prodotto i documenti informatici;
• può essere affidato, in modo totale o parziale, ad altri soggetti pubblici o
privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche;
• le pubbliche amministrazioni realizzano i processi di conservazione
all’interno della propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori
accreditati (art. 44 bis del CAD).
9. II responsabile della conservazione
Art. 44, comma 1-bis del CAD:
Il responsabile della conservazione opera d’intesa con il responsabile del
trattamento dei dati personali e, ove previsto con il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi
Art. 44, comma 1-ter del CAD
Il responsabile della conservazione può affidare la conservazione nonché il
relativo processo di certificazione a soggetti, pubblici o privati, purché
offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche
10. Figure professionali
Il responsabile della conservazione opera d'intesa con (art. 7 Regole
tecniche):
●
il responsabile del trattamento dei dati personali;
●
responsabile della sicurezza;
●
responsabile dei sistemi informativi;
●
responsabile della gestione documentale.
11. Indagine Anorc
Aspetti dei siti istituzionali indicativi circa lo stato di attuazione delle
norme che disciplinano le modalità di pubblicazione online di dati e
documenti pubblici, il livello di usabilità dei servizi offerti ai cittadini tramite
il sito web istituzionale
20 Comuni capoluogo di Regione altri 20 Comuni con il numero
maggiore di residenti (Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova,
L’Aquila, Latina, Livorno, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli,
Padova, Palermo, Parma, Perugia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio
Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino,
Trento, Trieste, Venezia, Verona).
16. ProgettoDigitale in Comune
Manifesto per una concreta PA digitale: Semplificazione delle procedure
amministrative e snellimento dei processi attraverso l’automazione e il
reengineering del workflow documentale.
17. ProgettoDigitale in Comune
Aumentare l’efficienza, ridurre i costi e migliorare l’ambiente di lavoro
e il benessere, ripartendo dal locale.
http://digitaleincomune.it/
Richieste di impegno ai Comuni:
● Almeno 1 assunzione di un professionista della digitalizzazione
● Attivare almeno 10 servizi reali on line attraverso SPID
● Garantire un archivio digitale a norma a tutela del cittadino digitale
● Impegnarsi a favorire audit auto valutativi dello stato di
digitalizzazione del proprio Comune messi a disposizione
gratuitamente dal progetto Digitale in Comune