Dal 12 novembre 2014 il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada deve essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili.
Tabella riepilogativa del tracciamento delle modalita rev26112019
Vietato l'uso del contate nelle fatture per trasporto merci
1. Circolare n.31 del 04/12/2014
VIETATO L’USO DEL CONTANTE
NELLE FATTURE PER TRASPORTO MERCI
Dal 12 novembre 2014 il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un
contratto di trasporto di merci su strada deve essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili.
La Legge 11/11/2014 n. 164 di conversione del Decreto Sblocca Italia entrata in vigore il 12 novembre
2014, stabilisce che il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di
trasporto di merci su strada deve essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili (assegni,
bonifici, carte di credito etc.), quindi con esclusione del contante, indipendentemente dal fatto che la somma
da corrispondere sia non superiore ai 999,99 € (attuale limite per il pagamento in contanti).
In definitiva e con riferimento alle parti interessate da un contratto di trasporto merci su strada:
· Il committente non potrà pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall`ammontare della
fattura;
· Lo spedizioniere non potrà pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura
e non potrà incassare la propria fattura dal committente in contanti;
· Il vettore non potrà pagare il sub vettore in contanti, indipendentemente dall`ammontare della fattura;
· Il vettore - il sub vettore - lo spedizioniere - non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per
trasporti, in contanti indipendentemente dall`ammontare della fattura.
All’inosservanza della nuova disposizione è applicabile l’art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, ossia l’obbligo
in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (dottori commercialisti, consulenti del lavoro,
società di servizi, ecc.) in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, di
comunicare al MEF (Ragioneria Generale dello Stato) le infrazioni di cui abbiano notizia.
La mancata segnalazione di operazioni in contanti e' punita dall`articolo 58 del D.lgs. 231/2007 con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell`importo dell`operazione.
p.zza Regina Margherita 6, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it