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Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  69
✃
La società per azioni:
generalità, nozione e costituzione
1	 Generalità e nozione
Generalità: la società per azioni (s.p.a.) rappresenta la forma più importante di società predispo-
sta per le imprese di grandi dimensioni. Il successo di tale tipo di società trova spiegazione prevalen-
te «nel beneficio della limitazione della responsabilità che consente di fissare, in anticipo, la misura
del rischio d’impresa, cioè l’ammontare del conferimento…Tale convenienza si combina con quella
della rapidità del trasferimento delle azioni» (Buonocore).
Nozione: la s.p.a. può essere definita come la persona giuridica che esercita attività economica
con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di
partecipazione sono rappresentate da azioni.
Caratteri
CC La limitazione della re-
sponsabilità dei soci
alla somma o al bene
conferito salvi i casi di re-
sponsabilità illimitata
dell’unico azionista (per i
quali v. infra)
•• In termini giuridici il socio è obbligato pa-
trimonialmente solo ad eseguire il con-
ferimento determinato nel contratto so-
ciale; pertanto, i creditori sociali dovran-
no rivolgersi alla società senza poter
esperire azioni individuali nei confronti
dei singoli soci.
•• In termini economici, il socio non corre
altro rischio se non quello di perdere la
somma o il bene conferito in società.
CC Le quote di partecipa-
zione dei soci sono rap-
presentate da azioni
•• Il capitale è diviso in frazioni, ossia in por-
zioni di eguale ammontare, che rappre-
sentano la misura della partecipazione
di ciascun socio alla società (azioni).
•• L’azione viene tradizionalmente definita
come un titolo di credito causale, che
rappresenta ed incorpora la quota di par-
tecipazione del socio e i diritti alla stes-
sa inerenti. Tuttavia è possibile che lo
statuto escluda l’emissione dei titoli azio-
nari o preveda l’utilizzo di altre tecniche
rappresentative (art. 2346 c.c.).
•• La sua funzione economica consiste nel-
la mobilitazione del capitale.
CC Il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327
c.c.).
Capitolo	15
70  •  Parte Seconda - Il diritto delle società
2	 La costituzione della s.p.a.
2.1  •	 Modalità e condizioni
Modalità di costituzione
CC Contratto o atto
unilaterale
•• Atto costitutivo: nel quale si manifesta la
volontà di dare vita al rapporto sociale.
•• Statuto: nel quale sono consacrate le nor-
me per il funzionamento della società.
In caso di contrasto fra le previsioni contenute nei due documenti prevale lo statuto (art. 2328,
u.c., c.c.).
La costituzione della s.p.a. avviene mediante una fattispecie a formazione successiva compo-
sta di due fasi, ognuna produttiva di effetti giuridici preliminari:
—	 stipulazione dell’atto costitutivo;
—	 iscrizione della società nel Registro delle imprese.
Il D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, ha introdotto l’obbligo per le società di nuova costituzione di
indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), prevedendo quindi modalità di consultazione dei dati ad esse relativi in forma elet-
tronica.
Condizioni per la costituzio-
ne (art. 2329 c.c., modif. dal
D.Lgs. 142/2008)
CC Intera sottoscrizione del capitale sociale.
CC Versamento del 25% dei conferimenti in danaro (o dell’intero am-
montare in caso di costituzione con atto unilaterale) e rispetto del-
le previsioni di cui agli artt. 2342, 2343 e 2343ter c.c. per i confe-
rimenti di beni in natura e crediti.
CC Esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni
richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in re-
lazione al suo particolare oggetto.
Il D.Lgs. 142/2008 ha modificato parzialmente l’art. 2329 c.c. nella parte relativa alla disciplina del
conferimento (vedi anche cap. 16, par. 1.1.1).
Ai sensi della L. 383/2001, la sottoscrizione del capitale della s.p.a. può essere effettuata anche
a mezzo di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
2.2  •	 La stipulazione dell’atto costitutivo
La stipulazione dell’atto costitutivo deve avvenire per atto pubblico, a pena di nullità (art. 2332,
n. 1, c.c.).
Differenze
L’ordinamento prevede due tipi di costituzione: la costituzione simultanea con la quale gli aspiranti
soci sottoscrivono simultaneamente e contestualmente l’atto davanti al notaio (rappresenta la forma
normale e generalmente adottata) e la costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione che
avviene al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
Fasi della costituzione
successiva
CC Compilazione del programma e suo deposito: i promotori (cioè
coloro che assumono l’iniziativa) compilano un programma, indi-
cando le principali disposizioni dell’atto costitutivo ed il termine en-
tro cui deve stipularsi e lo depositano presso un notaio, prima di
renderlo pubblico.
Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  71
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Fasi della costituzione
successiva
CC Adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti: i
sottoscrittori aderiscono mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, contenente generalità e numero delle azioni sottoscrit-
te; successivamente versano il 25% dei conferimenti in danaro.
CC Convocazione dell’assemblea e deliberazioni: i promotori convo-
cano l’assemblea dei sottoscrittori (assemblea costituente); questa
accerta l’esistenza delle condizioni per la costituzione della s.p.a. e
delibera sul contenuto dell’atto costitutivo: per variare il contenuto
del programma è necessario il voto all’unanimità dei sottoscrittori.
CC Stipulazione dell’atto costitutivo in senso stretto: gli interve-
nuti all’assemblea, raggiunto l’accordo, stipulano l’atto costitutivo
per atto pubblico.
Se la società si costituisce, i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimbor-
sati delle spese sostenute, se necessarie per la costituzione o approvate dall’assemblea.
Se la società non si costituisce, obbligazioni e spese sono a carico dei promotori.
2.3  •	 Contenuto dell’atto costitutivo
Contenuto obbligatorio (art.
2328 c.c., modif. dal D.Lgs.
39/2010)
CC Il cognome ed il nome o la denominazione, il luogo e la data di
nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadi-
nanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero del-
le azioni assegnate a ciascuno di essi.
CC La denominazione e il comune ove sono poste la sede della so-
cietà e le eventuali sedi secondarie.
CC L’oggetto sociale.
CC L’ammontare del capitale sottoscritto e versato.
CC Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro carat-
teristiche e le modalità di emissione e circolazione.
CC Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Qualora ricorra-
no le condizioni previste all’art. 2343ter, introdotto dal D.Lgs.
142/2008 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 224/2010, il valore at-
tribuito ai conferimenti di beni in natura e crediti e la sussistenza
delle condizioni che non rendono necessaria la relazione giurata
devono risultare da una documentazione sostitutiva.
CC Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti.
CC I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori.
CC Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli ammini-
stratori e i loro poteri, l’indicazione di coloro ai quali spetta la rap-
presentanza della società.
CC Il numero dei componenti il collegio sindacale.
CC La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei compo-
nenti del consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato di ef-
fettuare la revisione legale dei conti, se previsto.
CC La durata della società o, in caso di società costituita a tempo in-
determinato, il periodo di tempo decorso il quale il socio potrà re-
cedere (non superiore ad un anno).
CC L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la co-
stituzione poste a carico della società.
72  •  Parte Seconda - Il diritto delle società
2.4  •	 Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione nel Registro delle imprese
La stipula dell’atto costitutivo fa sorgere l’obbligo, a carico del notaio ricevente e, in via sussidia-
ria, degli amministratori, di depositare entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese nel-
la cui circoscrizione si trova la sede sociale l’atto costituivo con i documenti comprovanti il rispet-
to delle condizioni per la costituzione (art. 2330 c.c.).
Contestualmente si richiede l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, che ha caratte-
re costitutivo nel senso che con essa la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione rispondono illimitatamente e solidal-
mente coloro che hanno agito, coloro che hanno deciso, autorizzato o consentito l’operazione e l’uni-
co socio.
3	 La nullità della società
Cause di nullità
(art. 2332 c.c.)
CC Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico.
CC Illiceità dell’oggetto sociale.
CC Mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguar-
dante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del
capitale sottoscritto o l’oggetto sociale.
Effetti della dichiara-
zione di nullità
CC La dichiarazione di nullità ha efficacia ex nunc, per cui non pregiudica l’ef-
ficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel
Registro delle imprese.
CC La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eli-
minata e tale eliminazione è stata iscritta nel Registro delle imprese.
CC I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
CC La sentenza che dichiara la nullità apre la liquidazione e nomina i liquida-
tori.
CC Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a
cura degli amministratori o dei liquidatori, nel Registro delle imprese.
4	 La s.p.a. con un unico azionista
La società per azioni può essere costituita, oltre che per contratto, anche per atto unilaterale. Inol-
tre, può verificarsi l’ipotesi che l’intero pacchetto azionario si concentri in mano ad un solo soggetto.
Si parla in tal caso di s.p.a. unipersonale.
Differenze
Prima della riforma del diritto societario, la s.p.a. con unico azionista era guardata con sfavore dal
legislatore, che tendeva ad evitare che l’unico socio limitasse la propria responsabilità patrimonia-
le in danno dei propri creditori. Era configurabile solo durante la vita della società, nell’ipotesi in
cui, in un dato momento storico, tutte le azioni venissero a trovarsi nelle mani di un unico socio.
Infine, per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui la s.p.a. era unipersonale era prevista la re-
sponsabilità illimitata sussidiaria (cioè subordinata all’insolvenza della società) dell’unico socio.
Invece, dopo la riforma del diritto societario, la società per azioni può essere costituita con atto uni-
laterale (art. 2328 c.c.). In tal caso il capitale sociale deve essere interamente versato alla sotto-
scrizione dell’atto costituivo (art. 2342 c.c.).
Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  73
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Inoltre, l’appartenenza di tutte le azioni ad un unico socio e il mutamento della persona dell’unico
socio devono essere pubblicizzati mediante deposito presso il Registro delle imprese di una di-
chiarazione degli amministratori contenente le generalità dell’unico socio (art. 2362 c.c.). Infine, in
caso di insolvenza della società, delle obbligazioni sorte nel periodo in cui la s.p.a. è stata uniper-
sonale risponde illimitatamente l’unico socio solo se non sono state rispettate le regole dettate in
tema di conferimenti e di pubblicità (art. 2325 c.c.).
5	 I patti parasociali
Nozione: i patti o contratti parasociali sono accordi che i soci o alcuni fra essi stipulano in qua-
lunque momento della vita della società al fine di stabilire preventivamente come eserciteranno i dirit-
ti derivanti dal contratto sociale. Essi hanno, pertanto, efficacia meramente obbligatoria, vincolano,
cioè, soltanto i soci che li hanno sottoscritti.
Tipi di patti parasociali
(art. 2341bis c.c.)
CC Cd. sindacati di voto: sono i patti con cui i soci si accordano su
come esercitare il diritto di voto nelle s.p.a. o nelle società che le
controllano.
CC Cd. sindacati di blocco: sono gli accordi con cui i soci pongono
dei limiti al trasferimento delle azioni delle s.p.a. o delle società
che le controllano.
CC Cd. sindacati di influenza e controllo: sono quelli che hanno
ad oggetto o come effetto l’esercizio anche congiunto di una in-
fluenza dominante sulle s.p.a. o sulle società che le controllano.
Nella precedente disciplina normativa i patti parasociali non erano previsti, ma esistevano sola-
mente nella prassi societaria. Essi hanno trovato una prima regolamentazione solo con il D.Lgs.
58/1998, limitatamente alle società quotate nei mercati regolamentati; in seguito, il D.Lgs. 6/2003 ha
introdotto all’interno del capo V del libro V del titolo V del codice civile una nuova sezione IIIbis, rubri-
cata appunto «Dei patti parasociali».
Per quanto concerne la disciplina:
—	 i patti parasociali non possono avere una validità temporale superiore a cinque anni e sono rinno-
vabili alla scadenza. Se è stipulata una durata maggiore, si intendono stipulati per cinque anni;
—	 se non è previsto un limite temporale, l’aderente al patto può liberamente recedere in qualunque
momento dando un preavviso di 180 giorni;
—	 nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, i patti devono essere comunicati alla società
e dichiarati all’apertura dell’assemblea, altrimenti le deliberazioni assunte sono annullabili.
6	 Collegamenti tra società
Nell’odierna realtà economica si vengono spesso a creare (specie tra società di capitali) mec-
canismi di collegamento finalizzati ad accentuare la posizione contrattuale di questi stessi enti
sul mercato.
Il collegamento può riguardare società che continuano ad operare in posizione di autonomia, ma
può anche essere più intenso, fino a realizzare un vero e proprio rapporto di dipendenza tra una so-
cietà ed un’altra o più altre.
Il fenomeno si articola nelle seguenti essenziali figure:
—	 partecipazioni reciproche;
—	 società collegate;
—	 società controllate;
—	 gruppi di società.
74  •  Parte Seconda - Il diritto delle società
In relazione ad esse il legislatore interviene allo scopo di perseguire due essenziali obiettivi:
—	 evitare il cd. «annacquamento patrimoniale» delle società coinvolte;
—	 garantire il regolare funzionamento delle rispettive assemblee, impedendo uno svuotamento di
contenuto dei titoli azionari.
6.1  •	 I rapporti di partecipazione
Limiti generali
CC L’art. 2360 c.c. vieta alla s.p.a. di costituire un’altra società ovvero
di aumentarne il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azio-
ni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
CC A norma dell’art. 2361 c.c., l’assunzione di partecipazioni in altre
imprese da parte della s.p.a. non è consentita se, per la misura e
per l’oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente mo-
dificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo.
CC A norma dell’art. 5, R.D.L. 25-10-1941, n. 1148, conv. in L. 9-2-
1942, n. 96, la s.p.a. non può possedere azioni di altre società per
un valore superiore a quello del proprio capitale.
6.2  •	 Partecipazioni rilevanti e reciproche in società quotate
Il D.Lgs. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha dettato una nuova di-
sciplina in tema di partecipazioni rilevanti e di partecipazioni reciproche relativamente alle socie-
tà con azioni quotate nei mercati regolamentati (artt. 119-121).
Disciplina delle partecipa-
zioni rilevanti (art. 120 TUF,
modif. da ultimo dal D.Lgs.
11-10-2012, n. 184)
CC Sono oggetto di comu-
nicazione alla Consob
•• Le partecipazioni nel capitale di
un’emittente azioni quotate avente l’Ita-
lia come Stato membro d’origine supe-
riore al 2% da chiunque effettuate.
•• Il D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009, ha
aggiunto all’art. 120 TUF il co. 2bis che
prevede che la Consob, con provvedi-
mento motivato da esigenze di tutela
degli investitori nonché di efficienza e
trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali,
può prevedere, per un periodo di tem-
po limitato, soglie inferiori a quella su-
indicata per le società ad elevato valo-
re corrente di mercato e ad azionaria-
to particolarmente diffuso.
Osservazioni
In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 11-10-2012, n. 184, che recepisce la direttiva Tran-
sparency, non sono più oggetto di comunicazione alla Consob le partecipazioni superiori al 10%
nel capitale di una società non quotata o in una s.r.l., anche estera, effettuate dagli emittenti azio-
ni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine.
Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  75
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Disciplina delle partecipa-
zioni rilevanti (art. 120 TUF,
modif. da ultimo dal D.Lgs.
11-10-2012, n. 184)
CC La sanzione, in caso di omessa comunicazione, è la sospensione
del diritto di voto, ma le azioni per le quali non può essere eserci-
tato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regola-
re assemblea.
Disciplina delle partecipazio-
ni reciproche (art. 121 TUF,
modif. da ultimo dal D.Lgs.
11-10-2012, n. 184)
CC La società che ha supera-
to il limite del 2% successi-
vamente
•• Non può esercitare il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti.
•• Deve alienare le azioni entro 12
mesi.
•• In caso di mancata alienazione, la
sospensione del diritto di voto si
estende all’intera partecipazione.
CC Il limite del 2% è elevato al 5%, a condizione che il superamento
del 2% da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un
accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea delle socie-
tà interessate.
CC Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 2% del ca-
pitale di una società con azioni quotate, questa o il soggetto che
la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore
al 2% in una società quotata controllata dal primo: la sanzione è
la sospensione dal diritto di voto.
CC La disciplina delle partecipazioni reciproche non si applica quando
i limiti di partecipazione indicati siano superati a seguito non solo
di un’OPA, ma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.
146/2009, anche a seguito di un’offerta pubblica di scambio (OPS),
che siano dirette a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie.
È opportuno menzionare il D.Lgs. 21/2010, di attuazione della direttiva 2007/44/CE che ha intro-
dotto una nuova disciplina in materia di acquisto di partecipazioni sociali delle banche, della capogrup-
po, delle società di intermediazione mobiliare e delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
La disciplina dell’acquisto delle partecipazioni è stata già trattata dalla L. 2/2009 che, abrogando
i commi 6 e 7 dell’art. 19 TUB, ha permesso ad imprenditori non bancari o finanziari di controllare ban-
che e capogruppo. Chiunque intende acquistare, anche di concerto con altri, partecipazioni, deve es-
sere preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia se, a seguito di tale acquisto: potrà esercitare
almeno il 10% dei diritti di voto nella banca; avrà raggiunto le soglie del 20%, 30% o 50% dei diritti di
voto nella banca; avrà la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della banca.
L’art. 123bis TUF (introdotto dal D.Lgs. 229/2007 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 173/2008)
prevede infine che le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture
piramidali o di partecipazione incrociata, debbano essere specificatamente indicate nella relazione sulla
gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.
6.3  •	 Società controllate e collegate
Il controllo costituisce una particolare situazione per effetto della quale una società è potenzial-
mente in grado di improntare con la propria volontà l’attività economica di un’altra società.
Differenze
Dalle società controllate bisogna tener distinte le società collegate, cioè quelle «sulle quali un’al-
tra società esercita un’influenza notevole» (ma non «dominante»).
76  •  Parte Seconda - Il diritto delle società
Tipi di controllo
CC Interno (che si attua attraverso la partecipazione sociale).
CC Esterno (derivante da particolari vincoli contrattuali – di finanzia-
mento, di locazione d’azienda, di Know-how, di fornitura di merci –
le cui prestazioni siano essenziali per lo svolgimento dell’attività).
Una società esercita il con-
trollo su un’altra quando
(art. 2359 c.c.)
CC Possiede un numero di azioni o quote tali da assicurare la mag-
gioranza dei voti richiesti per le assemblee ordinarie tenute dalla
società controllata.
CC Per l’entità della partecipazione posseduta, dispone di voti suffi-
cienti per esercitare un’influenza dominante nelle assemblee or-
dinarie tenute dalla società controllata.
CC In virtù di particolari vincoli contrattuali, può esercitare un’influen-
za dominante nella vita sociale della società controllata.
Disciplina delle partecipazio-
ni reciproche (artt. 2359bis-
2359ter c.c.)
CC La società controllata non può acquistare azioni o quote della so-
cietà controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riser-
ve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
CC Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
CC Il valore nominale delle azioni o quote acquistate non può mai ec-
cedere la quinta parte del capitale della società controllante solo
qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del
capitale di rischio (art. 2359bis, co. 3, come modif. dal D.Lgs.
224/2010).
CC L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma dell’art.
2357, co. 2, c.c.
CC È imposto l’obbligo di costituire una riserva indisponibile pari all’im-
porto delle azioni acquistate iscritto all’attivo del bilancio; tale riser-
va dovrà essere mantenuta finché le azioni non saranno trasferite.
CC La disciplina si applica anche agli acquisti fatti per tramite di socie-
tà fiduciaria o interposta persona.
CC Le azioni o quote acquistate in violazione dell’art. 2359bis c.c. de-
vono essere alienate entro un anno dal loro acquisto secondo mo-
dalità determinante dall’assemblea e, in mancanza, la società con-
trollante deve procedere senza indugio al loro annullamento ed
alla corrispondente riduzione del capitale.
CC Qualora ciò non avvenga, gli amministratori ed i sindaci devono chie-
dere che la riduzione sia disposta dal Tribunale (art. 2359ter c.c.).
Le limitazioni di cui all’art. 2359bis c.c. non si applicano, ex art. 2359quater c.c., quando le azioni
della controllante sono acquistate: a titolo gratuito; in conseguenza di fusione, scissione o successio-
ne universale; in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.
6.4  •	 I gruppi di società per azioni: la holding
La scienza economica configura il gruppo come un’aggregazione di unità produttive, giuridica-
mente autonome ma collegate sul piano organizzativo, al fine di una migliore attuazione degli obietti-
vi perseguiti dal complesso.
Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  77
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Il fenomeno è qualificato
CC Da una direzione economica unitaria, con la quale si imprime uni-
tà di indirizzo e di azione alle diverse imprese aggregate.
CC Dall’autonomia formale delle imprese partecipanti, con la quale
si conferisce all’organismo economico, unitariamente considera-
to, flessibilità strutturale e delimitazione dei rischi.
Caratteristiche del gruppo
CC Il gruppo non diventa un unico soggetto di diritto.
CC Ogni società partecipe continua ad esistere come autonoma ri-
spetto alle altre partecipanti ed alla stessa società capogruppo,
cd. holding.
Osservazioni
La dottrina distingue fra:
—	 holding cd. «impura», definendo così la società che esercita direttamente un’attività di pro-
duzione o di scambio e che, al tempo stesso, detiene il controllo di una serie di altre società;
—	 holding cd. «pura», che non ha per oggetto l’esercizio di attività produttive o di scambio, ma
si limita esclusivamente a gestire le proprie partecipazioni in altre società.
In sintesi
La società per azioni (s.p.a.) rappresenta il principale tipo di società di capitali e, allo stesso tem-
po, la forma più importante di «società» predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che ri-
chiedono l’apporto di ingenti capitali e comportano l’assunzione di notevoli rischi.
Tre sono i caratteri che contraddistinguono la s.p.a.:
—	 la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, poiché per le obbli-
gazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, 1° comma, c.c., cd.
«autonomia patrimoniale perfetta»);
—	 le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2346, 1° comma, c.c.);
—	 il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327 c.c.).
La s.p.a. necessita di un procedimento di costituzione assai più complesso di quello richiesto per
le società di persone.
La fase costitutiva della s.p.a. si articola in due momenti diversi:
1)	 stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale sociale ed il rispetto
delle disposizioni in materia di conferimenti (artt. 2342, 2343 e 2343ter c.c.); è inoltre neces-
sario che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi spe-
ciali in relazione al suo particolare oggetto;
2)	 iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese.
La s.p.a. si costituisce per contratto o per atto unilaterale. L’atto che dà vita alla società risulta da
due separati documenti:
—	 l’atto costitutivo: nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale e
di eseguire i conferimenti;
—	 lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della
società.
Possono aversi due tipi di stipulazione dell’atto costitutivo:
—	 stipulazione simultanea o istantanea: mediante comparizione delle parti innanzi al notaio per
la redazione dell’atto pubblico;
note 
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78  •  Parte Seconda - Il diritto delle società
—	 stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione: al termine e come conclusione di una
complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico a pena di nullità (artt. 2328 e 2332 c.c.).
Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo è descritto nell’art. 2328 c.c.
L’iscrizione è l’elemento con cui si completa la fatti­specie costitutiva della s.p.a. La pubblicità
dell’iscrizione ha efficacia costitutiva, perché con essa la società «acquista la personalità giuridi-
ca» (art. 2331 c.c.).
Successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pro-
nunciata solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 2332 c.c., e cioè:
—	 per mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
—	 per illiceità dell’oggetto sociale;
—	 per mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denomi-
nazione sociale, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto, o l’oggetto sociale.
In tali casi chiunque ne abbia interesse può fare richiesta al tribunale affinché venga dichiarata la
nullità della società.
I contratti (o patti) parasociali sono quegli accordi che, in genere, si accompagnano alla stipula-
zione dell’atto costitutivo (pur rimanendo autonomi e separati rispetto ad esso), i quali hanno lo
scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società. Tali contratti hanno efficacia solo
tra le parti; essi non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa
durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore.
Le società non possono costituire o aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azio-
ni, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria (art. 2360 c.c.); ad esse, però,
è consentito, nei limiti di legge (art. 2359bis c.c.), acquistare o sottoscrivere azioni o quote di altre
società.
Possono crearsi, in tal modo, particolari rapporti e situazioni che vanno fino alla formazione di grup-
pi di società.

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  • 1. Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  69 ✃ La società per azioni: generalità, nozione e costituzione 1 Generalità e nozione Generalità: la società per azioni (s.p.a.) rappresenta la forma più importante di società predispo- sta per le imprese di grandi dimensioni. Il successo di tale tipo di società trova spiegazione prevalen- te «nel beneficio della limitazione della responsabilità che consente di fissare, in anticipo, la misura del rischio d’impresa, cioè l’ammontare del conferimento…Tale convenienza si combina con quella della rapidità del trasferimento delle azioni» (Buonocore). Nozione: la s.p.a. può essere definita come la persona giuridica che esercita attività economica con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. Caratteri CC La limitazione della re- sponsabilità dei soci alla somma o al bene conferito salvi i casi di re- sponsabilità illimitata dell’unico azionista (per i quali v. infra) •• In termini giuridici il socio è obbligato pa- trimonialmente solo ad eseguire il con- ferimento determinato nel contratto so- ciale; pertanto, i creditori sociali dovran- no rivolgersi alla società senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci. •• In termini economici, il socio non corre altro rischio se non quello di perdere la somma o il bene conferito in società. CC Le quote di partecipa- zione dei soci sono rap- presentate da azioni •• Il capitale è diviso in frazioni, ossia in por- zioni di eguale ammontare, che rappre- sentano la misura della partecipazione di ciascun socio alla società (azioni). •• L’azione viene tradizionalmente definita come un titolo di credito causale, che rappresenta ed incorpora la quota di par- tecipazione del socio e i diritti alla stes- sa inerenti. Tuttavia è possibile che lo statuto escluda l’emissione dei titoli azio- nari o preveda l’utilizzo di altre tecniche rappresentative (art. 2346 c.c.). •• La sua funzione economica consiste nel- la mobilitazione del capitale. CC Il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327 c.c.). Capitolo 15
  • 2. 70  •  Parte Seconda - Il diritto delle società 2 La costituzione della s.p.a. 2.1  • Modalità e condizioni Modalità di costituzione CC Contratto o atto unilaterale •• Atto costitutivo: nel quale si manifesta la volontà di dare vita al rapporto sociale. •• Statuto: nel quale sono consacrate le nor- me per il funzionamento della società. In caso di contrasto fra le previsioni contenute nei due documenti prevale lo statuto (art. 2328, u.c., c.c.). La costituzione della s.p.a. avviene mediante una fattispecie a formazione successiva compo- sta di due fasi, ognuna produttiva di effetti giuridici preliminari: — stipulazione dell’atto costitutivo; — iscrizione della società nel Registro delle imprese. Il D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, ha introdotto l’obbligo per le società di nuova costituzione di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), prevedendo quindi modalità di consultazione dei dati ad esse relativi in forma elet- tronica. Condizioni per la costituzio- ne (art. 2329 c.c., modif. dal D.Lgs. 142/2008) CC Intera sottoscrizione del capitale sociale. CC Versamento del 25% dei conferimenti in danaro (o dell’intero am- montare in caso di costituzione con atto unilaterale) e rispetto del- le previsioni di cui agli artt. 2342, 2343 e 2343ter c.c. per i confe- rimenti di beni in natura e crediti. CC Esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in re- lazione al suo particolare oggetto. Il D.Lgs. 142/2008 ha modificato parzialmente l’art. 2329 c.c. nella parte relativa alla disciplina del conferimento (vedi anche cap. 16, par. 1.1.1). Ai sensi della L. 383/2001, la sottoscrizione del capitale della s.p.a. può essere effettuata anche a mezzo di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. 2.2  • La stipulazione dell’atto costitutivo La stipulazione dell’atto costitutivo deve avvenire per atto pubblico, a pena di nullità (art. 2332, n. 1, c.c.). Differenze L’ordinamento prevede due tipi di costituzione: la costituzione simultanea con la quale gli aspiranti soci sottoscrivono simultaneamente e contestualmente l’atto davanti al notaio (rappresenta la forma normale e generalmente adottata) e la costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione che avviene al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni. Fasi della costituzione successiva CC Compilazione del programma e suo deposito: i promotori (cioè coloro che assumono l’iniziativa) compilano un programma, indi- cando le principali disposizioni dell’atto costitutivo ed il termine en- tro cui deve stipularsi e lo depositano presso un notaio, prima di renderlo pubblico.
  • 3. Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  71 ✃ Fasi della costituzione successiva CC Adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti: i sottoscrittori aderiscono mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente generalità e numero delle azioni sottoscrit- te; successivamente versano il 25% dei conferimenti in danaro. CC Convocazione dell’assemblea e deliberazioni: i promotori convo- cano l’assemblea dei sottoscrittori (assemblea costituente); questa accerta l’esistenza delle condizioni per la costituzione della s.p.a. e delibera sul contenuto dell’atto costitutivo: per variare il contenuto del programma è necessario il voto all’unanimità dei sottoscrittori. CC Stipulazione dell’atto costitutivo in senso stretto: gli interve- nuti all’assemblea, raggiunto l’accordo, stipulano l’atto costitutivo per atto pubblico. Se la società si costituisce, i promotori devono essere rilevati dalle obbligazioni assunte e rimbor- sati delle spese sostenute, se necessarie per la costituzione o approvate dall’assemblea. Se la società non si costituisce, obbligazioni e spese sono a carico dei promotori. 2.3  • Contenuto dell’atto costitutivo Contenuto obbligatorio (art. 2328 c.c., modif. dal D.Lgs. 39/2010) CC Il cognome ed il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadi- nanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero del- le azioni assegnate a ciascuno di essi. CC La denominazione e il comune ove sono poste la sede della so- cietà e le eventuali sedi secondarie. CC L’oggetto sociale. CC L’ammontare del capitale sottoscritto e versato. CC Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro carat- teristiche e le modalità di emissione e circolazione. CC Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Qualora ricorra- no le condizioni previste all’art. 2343ter, introdotto dal D.Lgs. 142/2008 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 224/2010, il valore at- tribuito ai conferimenti di beni in natura e crediti e la sussistenza delle condizioni che non rendono necessaria la relazione giurata devono risultare da una documentazione sostitutiva. CC Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. CC I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori. CC Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli ammini- stratori e i loro poteri, l’indicazione di coloro ai quali spetta la rap- presentanza della società. CC Il numero dei componenti il collegio sindacale. CC La nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei compo- nenti del consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato di ef- fettuare la revisione legale dei conti, se previsto. CC La durata della società o, in caso di società costituita a tempo in- determinato, il periodo di tempo decorso il quale il socio potrà re- cedere (non superiore ad un anno). CC L’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la co- stituzione poste a carico della società.
  • 4. 72  •  Parte Seconda - Il diritto delle società 2.4  • Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione nel Registro delle imprese La stipula dell’atto costitutivo fa sorgere l’obbligo, a carico del notaio ricevente e, in via sussidia- ria, degli amministratori, di depositare entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese nel- la cui circoscrizione si trova la sede sociale l’atto costituivo con i documenti comprovanti il rispet- to delle condizioni per la costituzione (art. 2330 c.c.). Contestualmente si richiede l’iscrizione della società nel Registro delle imprese, che ha caratte- re costitutivo nel senso che con essa la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione rispondono illimitatamente e solidal- mente coloro che hanno agito, coloro che hanno deciso, autorizzato o consentito l’operazione e l’uni- co socio. 3 La nullità della società Cause di nullità (art. 2332 c.c.) CC Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico. CC Illiceità dell’oggetto sociale. CC Mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguar- dante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale. Effetti della dichiara- zione di nullità CC La dichiarazione di nullità ha efficacia ex nunc, per cui non pregiudica l’ef- ficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel Registro delle imprese. CC La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eli- minata e tale eliminazione è stata iscritta nel Registro delle imprese. CC I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. CC La sentenza che dichiara la nullità apre la liquidazione e nomina i liquida- tori. CC Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori, nel Registro delle imprese. 4 La s.p.a. con un unico azionista La società per azioni può essere costituita, oltre che per contratto, anche per atto unilaterale. Inol- tre, può verificarsi l’ipotesi che l’intero pacchetto azionario si concentri in mano ad un solo soggetto. Si parla in tal caso di s.p.a. unipersonale. Differenze Prima della riforma del diritto societario, la s.p.a. con unico azionista era guardata con sfavore dal legislatore, che tendeva ad evitare che l’unico socio limitasse la propria responsabilità patrimonia- le in danno dei propri creditori. Era configurabile solo durante la vita della società, nell’ipotesi in cui, in un dato momento storico, tutte le azioni venissero a trovarsi nelle mani di un unico socio. Infine, per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui la s.p.a. era unipersonale era prevista la re- sponsabilità illimitata sussidiaria (cioè subordinata all’insolvenza della società) dell’unico socio. Invece, dopo la riforma del diritto societario, la società per azioni può essere costituita con atto uni- laterale (art. 2328 c.c.). In tal caso il capitale sociale deve essere interamente versato alla sotto- scrizione dell’atto costituivo (art. 2342 c.c.).
  • 5. Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  73 ✃ Inoltre, l’appartenenza di tutte le azioni ad un unico socio e il mutamento della persona dell’unico socio devono essere pubblicizzati mediante deposito presso il Registro delle imprese di una di- chiarazione degli amministratori contenente le generalità dell’unico socio (art. 2362 c.c.). Infine, in caso di insolvenza della società, delle obbligazioni sorte nel periodo in cui la s.p.a. è stata uniper- sonale risponde illimitatamente l’unico socio solo se non sono state rispettate le regole dettate in tema di conferimenti e di pubblicità (art. 2325 c.c.). 5 I patti parasociali Nozione: i patti o contratti parasociali sono accordi che i soci o alcuni fra essi stipulano in qua- lunque momento della vita della società al fine di stabilire preventivamente come eserciteranno i dirit- ti derivanti dal contratto sociale. Essi hanno, pertanto, efficacia meramente obbligatoria, vincolano, cioè, soltanto i soci che li hanno sottoscritti. Tipi di patti parasociali (art. 2341bis c.c.) CC Cd. sindacati di voto: sono i patti con cui i soci si accordano su come esercitare il diritto di voto nelle s.p.a. o nelle società che le controllano. CC Cd. sindacati di blocco: sono gli accordi con cui i soci pongono dei limiti al trasferimento delle azioni delle s.p.a. o delle società che le controllano. CC Cd. sindacati di influenza e controllo: sono quelli che hanno ad oggetto o come effetto l’esercizio anche congiunto di una in- fluenza dominante sulle s.p.a. o sulle società che le controllano. Nella precedente disciplina normativa i patti parasociali non erano previsti, ma esistevano sola- mente nella prassi societaria. Essi hanno trovato una prima regolamentazione solo con il D.Lgs. 58/1998, limitatamente alle società quotate nei mercati regolamentati; in seguito, il D.Lgs. 6/2003 ha introdotto all’interno del capo V del libro V del titolo V del codice civile una nuova sezione IIIbis, rubri- cata appunto «Dei patti parasociali». Per quanto concerne la disciplina: — i patti parasociali non possono avere una validità temporale superiore a cinque anni e sono rinno- vabili alla scadenza. Se è stipulata una durata maggiore, si intendono stipulati per cinque anni; — se non è previsto un limite temporale, l’aderente al patto può liberamente recedere in qualunque momento dando un preavviso di 180 giorni; — nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, i patti devono essere comunicati alla società e dichiarati all’apertura dell’assemblea, altrimenti le deliberazioni assunte sono annullabili. 6 Collegamenti tra società Nell’odierna realtà economica si vengono spesso a creare (specie tra società di capitali) mec- canismi di collegamento finalizzati ad accentuare la posizione contrattuale di questi stessi enti sul mercato. Il collegamento può riguardare società che continuano ad operare in posizione di autonomia, ma può anche essere più intenso, fino a realizzare un vero e proprio rapporto di dipendenza tra una so- cietà ed un’altra o più altre. Il fenomeno si articola nelle seguenti essenziali figure: — partecipazioni reciproche; — società collegate; — società controllate; — gruppi di società.
  • 6. 74  •  Parte Seconda - Il diritto delle società In relazione ad esse il legislatore interviene allo scopo di perseguire due essenziali obiettivi: — evitare il cd. «annacquamento patrimoniale» delle società coinvolte; — garantire il regolare funzionamento delle rispettive assemblee, impedendo uno svuotamento di contenuto dei titoli azionari. 6.1  • I rapporti di partecipazione Limiti generali CC L’art. 2360 c.c. vieta alla s.p.a. di costituire un’altra società ovvero di aumentarne il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azio- ni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. CC A norma dell’art. 2361 c.c., l’assunzione di partecipazioni in altre imprese da parte della s.p.a. non è consentita se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione, ne risulta sostanzialmente mo- dificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo. CC A norma dell’art. 5, R.D.L. 25-10-1941, n. 1148, conv. in L. 9-2- 1942, n. 96, la s.p.a. non può possedere azioni di altre società per un valore superiore a quello del proprio capitale. 6.2  • Partecipazioni rilevanti e reciproche in società quotate Il D.Lgs. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha dettato una nuova di- sciplina in tema di partecipazioni rilevanti e di partecipazioni reciproche relativamente alle socie- tà con azioni quotate nei mercati regolamentati (artt. 119-121). Disciplina delle partecipa- zioni rilevanti (art. 120 TUF, modif. da ultimo dal D.Lgs. 11-10-2012, n. 184) CC Sono oggetto di comu- nicazione alla Consob •• Le partecipazioni nel capitale di un’emittente azioni quotate avente l’Ita- lia come Stato membro d’origine supe- riore al 2% da chiunque effettuate. •• Il D.L. 5/2009, conv. in L. 33/2009, ha aggiunto all’art. 120 TUF il co. 2bis che prevede che la Consob, con provvedi- mento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, può prevedere, per un periodo di tem- po limitato, soglie inferiori a quella su- indicata per le società ad elevato valo- re corrente di mercato e ad azionaria- to particolarmente diffuso. Osservazioni In seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 11-10-2012, n. 184, che recepisce la direttiva Tran- sparency, non sono più oggetto di comunicazione alla Consob le partecipazioni superiori al 10% nel capitale di una società non quotata o in una s.r.l., anche estera, effettuate dagli emittenti azio- ni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine.
  • 7. Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  75 ✃ Disciplina delle partecipa- zioni rilevanti (art. 120 TUF, modif. da ultimo dal D.Lgs. 11-10-2012, n. 184) CC La sanzione, in caso di omessa comunicazione, è la sospensione del diritto di voto, ma le azioni per le quali non può essere eserci- tato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regola- re assemblea. Disciplina delle partecipazio- ni reciproche (art. 121 TUF, modif. da ultimo dal D.Lgs. 11-10-2012, n. 184) CC La società che ha supera- to il limite del 2% successi- vamente •• Non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti. •• Deve alienare le azioni entro 12 mesi. •• In caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. CC Il limite del 2% è elevato al 5%, a condizione che il superamento del 2% da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea delle socie- tà interessate. CC Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 2% del ca- pitale di una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore al 2% in una società quotata controllata dal primo: la sanzione è la sospensione dal diritto di voto. CC La disciplina delle partecipazioni reciproche non si applica quando i limiti di partecipazione indicati siano superati a seguito non solo di un’OPA, ma, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 146/2009, anche a seguito di un’offerta pubblica di scambio (OPS), che siano dirette a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie. È opportuno menzionare il D.Lgs. 21/2010, di attuazione della direttiva 2007/44/CE che ha intro- dotto una nuova disciplina in materia di acquisto di partecipazioni sociali delle banche, della capogrup- po, delle società di intermediazione mobiliare e delle imprese di assicurazione e riassicurazione. La disciplina dell’acquisto delle partecipazioni è stata già trattata dalla L. 2/2009 che, abrogando i commi 6 e 7 dell’art. 19 TUB, ha permesso ad imprenditori non bancari o finanziari di controllare ban- che e capogruppo. Chiunque intende acquistare, anche di concerto con altri, partecipazioni, deve es- sere preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia se, a seguito di tale acquisto: potrà esercitare almeno il 10% dei diritti di voto nella banca; avrà raggiunto le soglie del 20%, 30% o 50% dei diritti di voto nella banca; avrà la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione della banca. L’art. 123bis TUF (introdotto dal D.Lgs. 229/2007 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 173/2008) prevede infine che le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, debbano essere specificatamente indicate nella relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati. 6.3  • Società controllate e collegate Il controllo costituisce una particolare situazione per effetto della quale una società è potenzial- mente in grado di improntare con la propria volontà l’attività economica di un’altra società. Differenze Dalle società controllate bisogna tener distinte le società collegate, cioè quelle «sulle quali un’al- tra società esercita un’influenza notevole» (ma non «dominante»).
  • 8. 76  •  Parte Seconda - Il diritto delle società Tipi di controllo CC Interno (che si attua attraverso la partecipazione sociale). CC Esterno (derivante da particolari vincoli contrattuali – di finanzia- mento, di locazione d’azienda, di Know-how, di fornitura di merci – le cui prestazioni siano essenziali per lo svolgimento dell’attività). Una società esercita il con- trollo su un’altra quando (art. 2359 c.c.) CC Possiede un numero di azioni o quote tali da assicurare la mag- gioranza dei voti richiesti per le assemblee ordinarie tenute dalla società controllata. CC Per l’entità della partecipazione posseduta, dispone di voti suffi- cienti per esercitare un’influenza dominante nelle assemblee or- dinarie tenute dalla società controllata. CC In virtù di particolari vincoli contrattuali, può esercitare un’influen- za dominante nella vita sociale della società controllata. Disciplina delle partecipazio- ni reciproche (artt. 2359bis- 2359ter c.c.) CC La società controllata non può acquistare azioni o quote della so- cietà controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riser- ve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. CC Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. CC Il valore nominale delle azioni o quote acquistate non può mai ec- cedere la quinta parte del capitale della società controllante solo qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2359bis, co. 3, come modif. dal D.Lgs. 224/2010). CC L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 2357, co. 2, c.c. CC È imposto l’obbligo di costituire una riserva indisponibile pari all’im- porto delle azioni acquistate iscritto all’attivo del bilancio; tale riser- va dovrà essere mantenuta finché le azioni non saranno trasferite. CC La disciplina si applica anche agli acquisti fatti per tramite di socie- tà fiduciaria o interposta persona. CC Le azioni o quote acquistate in violazione dell’art. 2359bis c.c. de- vono essere alienate entro un anno dal loro acquisto secondo mo- dalità determinante dall’assemblea e, in mancanza, la società con- trollante deve procedere senza indugio al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale. CC Qualora ciò non avvenga, gli amministratori ed i sindaci devono chie- dere che la riduzione sia disposta dal Tribunale (art. 2359ter c.c.). Le limitazioni di cui all’art. 2359bis c.c. non si applicano, ex art. 2359quater c.c., quando le azioni della controllante sono acquistate: a titolo gratuito; in conseguenza di fusione, scissione o successio- ne universale; in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società. 6.4  • I gruppi di società per azioni: la holding La scienza economica configura il gruppo come un’aggregazione di unità produttive, giuridica- mente autonome ma collegate sul piano organizzativo, al fine di una migliore attuazione degli obietti- vi perseguiti dal complesso.
  • 9. Capitolo 15 - La società per azioni: generalità, nozione e costituzione  •  77 ✃ Il fenomeno è qualificato CC Da una direzione economica unitaria, con la quale si imprime uni- tà di indirizzo e di azione alle diverse imprese aggregate. CC Dall’autonomia formale delle imprese partecipanti, con la quale si conferisce all’organismo economico, unitariamente considera- to, flessibilità strutturale e delimitazione dei rischi. Caratteristiche del gruppo CC Il gruppo non diventa un unico soggetto di diritto. CC Ogni società partecipe continua ad esistere come autonoma ri- spetto alle altre partecipanti ed alla stessa società capogruppo, cd. holding. Osservazioni La dottrina distingue fra: — holding cd. «impura», definendo così la società che esercita direttamente un’attività di pro- duzione o di scambio e che, al tempo stesso, detiene il controllo di una serie di altre società; — holding cd. «pura», che non ha per oggetto l’esercizio di attività produttive o di scambio, ma si limita esclusivamente a gestire le proprie partecipazioni in altre società. In sintesi La società per azioni (s.p.a.) rappresenta il principale tipo di società di capitali e, allo stesso tem- po, la forma più importante di «società» predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che ri- chiedono l’apporto di ingenti capitali e comportano l’assunzione di notevoli rischi. Tre sono i caratteri che contraddistinguono la s.p.a.: — la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito, poiché per le obbli- gazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, 1° comma, c.c., cd. «autonomia patrimoniale perfetta»); — le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (art. 2346, 1° comma, c.c.); — il capitale sociale non può essere inferiore a 120.000 euro (art. 2327 c.c.). La s.p.a. necessita di un procedimento di costituzione assai più complesso di quello richiesto per le società di persone. La fase costitutiva della s.p.a. si articola in due momenti diversi: 1) stipulazione dell’atto costitutivo, con la sottoscrizione dell’intero capitale sociale ed il rispetto delle disposizioni in materia di conferimenti (artt. 2342, 2343 e 2343ter c.c.); è inoltre neces- sario che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi spe- ciali in relazione al suo particolare oggetto; 2) iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. La s.p.a. si costituisce per contratto o per atto unilaterale. L’atto che dà vita alla società risulta da due separati documenti: — l’atto costitutivo: nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale e di eseguire i conferimenti; — lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per l’organizzazione ed il funzionamento della società. Possono aversi due tipi di stipulazione dell’atto costitutivo: — stipulazione simultanea o istantanea: mediante comparizione delle parti innanzi al notaio per la redazione dell’atto pubblico;
  • 10. note  ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 78  •  Parte Seconda - Il diritto delle società — stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione: al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni. La s.p.a. deve costituirsi per atto pubblico a pena di nullità (artt. 2328 e 2332 c.c.). Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo è descritto nell’art. 2328 c.c. L’iscrizione è l’elemento con cui si completa la fatti­specie costitutiva della s.p.a. La pubblicità dell’iscrizione ha efficacia costitutiva, perché con essa la società «acquista la personalità giuridi- ca» (art. 2331 c.c.). Successivamente all’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pro- nunciata solo nei casi tassativamente indicati dall’art. 2332 c.c., e cioè: — per mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; — per illiceità dell’oggetto sociale; — per mancanza, nell’atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denomi- nazione sociale, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto, o l’oggetto sociale. In tali casi chiunque ne abbia interesse può fare richiesta al tribunale affinché venga dichiarata la nullità della società. I contratti (o patti) parasociali sono quegli accordi che, in genere, si accompagnano alla stipula- zione dell’atto costitutivo (pur rimanendo autonomi e separati rispetto ad esso), i quali hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società. Tali contratti hanno efficacia solo tra le parti; essi non possono avere durata superiore a 5 anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Le società non possono costituire o aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azio- ni, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria (art. 2360 c.c.); ad esse, però, è consentito, nei limiti di legge (art. 2359bis c.c.), acquistare o sottoscrivere azioni o quote di altre società. Possono crearsi, in tal modo, particolari rapporti e situazioni che vanno fino alla formazione di grup- pi di società.