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Terzo Responsabile
dal d.Lgs 192/2005 al d.P.R. 74/2013
- 2014 Maggio -
L’origine: d.Lgs 192/2005
Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico e' la persona fisica o giuridica
che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad
assumere la responsabilità dell'esercizio, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia
ambientale
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Le modifiche: D. 22/11/2012
Terzo responsabile dell'impianto termico: la persona
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica,
economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza
e alla complessità degli impianti gestiti, e' delegata dal
responsabile ad assumere la responsabilita'
dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici;
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
quindi dal 26 gennaio 2013
● può essere Terzo responsabile solo una persona giuridica, e non più le persone
fisiche (requisito modificato succesivamente dalla legge 9/2014);
● viene dettagliato che la capacita' tecnica, economica e organizzativa dovrà essere
adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti;
● si occupa solo del contenimento dei consumi energetici, ma non più dell'adozione
delle misure necessarie per lasalvaguardia ambientale (questo aspetto è però
contraddetto dal comma 3 dell'art. 6 d.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 - in vigore dal
12/07/2013 - secondo cui "3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo
responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto
termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente");
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Decreto Italia
la Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera con un emendamento al Decreto
Destinazione Italia (si tratta del D.L. n. 145 del 23-12-2013), che è stato approvato ed è presente nella
legge di conversione n. 9 del 21-02-2014. Il comma 7-bis dell'art. 1, infatti recita:
((7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
La legge è vigente dal 28-2-2014, e da questa data è definitivamente terminata la querelle, e dunque
sono riammesse le imprese individuali al ruolo di terzo responsabile in materia di manutenzione e
controllo di sicurezza degli impianti termici.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Definizione attuale
52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona
giuridica l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita'
tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero,
alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti,
e' delegata dal responsabile ad assumere la
responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del
controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici;
13/05/2014
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative
all'impianto termico, in particolare in materia di
sicurezza e di tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo,
anche come destinatario delle sanzioni amministrative,
applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto
in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica
tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza
di effettuare gli interventi, non previsti al momento
dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della
normativa, indispensabili al corretto funzionamento
dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza
alle vigenti prescrizioni normative.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Negli edifici in cui vige un regime di condominio il
delegante deve espressamente autorizzare con apposita
delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i
predetti interventi entro 10 giorni dalla
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi
costi.
In assenza della delibera condominiale nei detti termini,
la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia
autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro
eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni
lavorativi;
b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo
stesso, entro due giorni lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due
successivi giorni lavorativi, nonchè le eventuali
variazioni sia della consistenza che della titolarità
dell'impianto.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le
responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo
occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune
attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione,
e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso
di singole unità immobiliari residenziali in cui il
generatore o i generatori non siano installati in locale
tecnico esclusivamente dedicato.
Solo in centrale termica!!!
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano
presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere
al servizio di più impianti termici, può essere delegato
un unico terzo responsabile che risponde delle predette
attività degli impianti.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di
legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che
nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico
di procedere alla loro messa a norma.
Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o
comportamento necessari affinchè il terzo responsabile
possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa
vigente e garantire la copertura finanziaria per
l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi
concordati.Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Negli edifici in cui sia instaurato un regime di
condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso
apposita delibera dell'assemblea dei condomini.
In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in
carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto
completamento degli interventi necessari da inviarsi per
iscritto da parte del delegato al delegante entro e non
oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
D.p.r. 74/2013
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è
incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il
medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo
legate al ruolo di venditore a meno che la fornitura sia
effettuata nell'ambito di un contratto di servizio
energia, in cui la remunerazione del servizio fornito non
sia riconducibile alla quantità di combustibile o di
energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri
oggettivi preventivamente concordati.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 1
L'art.1,comma1,lettere o),prevede che il terzo responsabile
debba essere "in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica ed organizzativa"; tale prescrizione ha lo scopo di
evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in
qualità di terzo responsabile non puo' essere un mero
prestanome, bensi' deve possedere capacità adeguate ed i
requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere
direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 2
3) Il regolamento lascia piena discrezionalita' ai
soggetti proprietari nella valutazione dei requisiti però
è la stessa legge n. 46/1990 che individua i requisiti
minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che
effettua interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi
che il proprietario ne conservi la relativa
responsabilità.
Legge n. 46/1990 -> Decreto 37/2008
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 3
4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai
sensi della legge n. 46/1990 risulta pertanto un requisito
minimo per l'assunzione della responsabilità di esercizio
e manutenzione di qualsiasi impianto termico, e non solo
per gli impianti unifamiliari.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 4
Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 luglio 1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto
dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici di
potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione
nel registro di cui all'articolo 17 della medesima legge, essendo
riferiti al personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze
esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinchè
l'impresa stessa sia destinataria della delega di responsabilitàdi
esercizio e manutenzione dell'impianto, ove essa non sia abilitata
ai sensi della legge n. 46/1990
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 5
5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW l'art. 11, comma 3, del
predetto regolamento prescrive che il possesso dei
requisiti richiesti al "terzo responsabile" sia dimostrato
"mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla
pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali,
ad esempio, mediante accreditamento del soggetto ai
sensi delle norme UNI EN 29.000".
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 6
Nel contesto del regolamento, benchè si parli
impropriamente di "accreditamento del soggetto ai sensi
delle norme UNI EN 29.000", tale espressione deve
intendersi riferita all'attestazione della conformità del
sistema di qualità, rilasciata da soggetto accreditato per
tale funzione di certificazione.
Sistema di qualità = ISO 9001
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
Requisiti necessari 7
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa
vigente in materia di appalti pubblici, il terzo
responsabile deve essere in possesso di certificazione
UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e
manutenzione degli impianti termici, o attestazione
rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207,
nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
Terzo Responsabile - 2014 Maggio
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  • 2. L’origine: d.Lgs 192/2005 Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico e' la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 3. Le modifiche: D. 22/11/2012 Terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 4. quindi dal 26 gennaio 2013 ● può essere Terzo responsabile solo una persona giuridica, e non più le persone fisiche (requisito modificato succesivamente dalla legge 9/2014); ● viene dettagliato che la capacita' tecnica, economica e organizzativa dovrà essere adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti; ● si occupa solo del contenimento dei consumi energetici, ma non più dell'adozione delle misure necessarie per lasalvaguardia ambientale (questo aspetto è però contraddetto dal comma 3 dell'art. 6 d.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 - in vigore dal 12/07/2013 - secondo cui "3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente"); Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 5. Decreto Italia la Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera con un emendamento al Decreto Destinazione Italia (si tratta del D.L. n. 145 del 23-12-2013), che è stato approvato ed è presente nella legge di conversione n. 9 del 21-02-2014. Il comma 7-bis dell'art. 1, infatti recita: ((7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa". La legge è vigente dal 28-2-2014, e da questa data è definitivamente terminata la querelle, e dunque sono riammesse le imprese individuali al ruolo di terzo responsabile in materia di manutenzione e controllo di sicurezza degli impianti termici. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 6. Definizione attuale 52. terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita' tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; 13/05/2014 Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 7. D.p.r. 74/2013 Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 8. D.p.r. 74/2013 Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 9. D.p.r. 74/2013 Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 10. D.p.r. 74/2013 Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonchè le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 11. D.p.r. 74/2013 Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilita' assunte e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 12. D.p.r. 74/2013 La delega al terzo responsabile non e' consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. Solo in centrale termica!!! Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 13. D.p.r. 74/2013 In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 14. D.p.r. 74/2013 In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessari affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 15. D.p.r. 74/2013 Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 16. D.p.r. 74/2013 Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 17. Requisiti necessari 1 L'art.1,comma1,lettere o),prevede che il terzo responsabile debba essere "in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa"; tale prescrizione ha lo scopo di evidenziare che il soggetto delegato dal proprietario in qualità di terzo responsabile non puo' essere un mero prestanome, bensi' deve possedere capacità adeguate ed i requisiti previsti dalle norme vigenti per provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione degli impianti. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 18. Requisiti necessari 2 3) Il regolamento lascia piena discrezionalita' ai soggetti proprietari nella valutazione dei requisiti però è la stessa legge n. 46/1990 che individua i requisiti minimi che già debbono essere posseduti dal soggetto che effettua interventi di manutenzione, anche nell'ipotesi che il proprietario ne conservi la relativa responsabilità. Legge n. 46/1990 -> Decreto 37/2008 Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 19. Requisiti necessari 3 4) L'abilitazione alla manutenzione degli impianti ai sensi della legge n. 46/1990 risulta pertanto un requisito minimo per l'assunzione della responsabilità di esercizio e manutenzione di qualsiasi impianto termico, e non solo per gli impianti unifamiliari. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 20. Requisiti necessari 4 Il patentino di abilitazione che, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, deve essere obbligatoriamente posseduto dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h e la conseguente iscrizione nel registro di cui all'articolo 17 della medesima legge, essendo riferiti al personale addetto e non all'impresa alle cui dipendenze esso opera, non costituiscono invece requisito sufficiente affinchè l'impresa stessa sia destinataria della delega di responsabilitàdi esercizio e manutenzione dell'impianto, ove essa non sia abilitata ai sensi della legge n. 46/1990 Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 21. Requisiti necessari 5 5) Solo per gli impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a 350 kW l'art. 11, comma 3, del predetto regolamento prescrive che il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile" sia dimostrato "mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, mediante accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000". Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 22. Requisiti necessari 6 Nel contesto del regolamento, benchè si parli impropriamente di "accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000", tale espressione deve intendersi riferita all'attestazione della conformità del sistema di qualità, rilasciata da soggetto accreditato per tale funzione di certificazione. Sistema di qualità = ISO 9001 Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 23. Requisiti necessari 7 Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Terzo Responsabile - 2014 Maggio
  • 24. Grazie per l’attenzione!! Visitate il nostro sito: www.quicklion.eu