2. NOZIONI PRELIMINARI
SULL’AUTOTRASPORTO DI MERCI
L’AUTOTRASPORTO DI MERCI PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN CONTO
PRORIO O IN CONTO TERZI
CONTO PROPRIO CONTO TERZI
L’autotrasporto di cose in
L’autotrasporto di cose in conto terzi è
conto proprio è il trasporto
un’attività imprenditoriale attraverso
eseguito da persone fisiche la quale l’imprenditore si obbliga,
dietro corrispettivo, ad effettuare
o giuridiche, enti privati
servizi di trasporto
o pubblici per esigenze proprie ordinati dal mandante
3. L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
AUTOTRASPORTO DI MERCI
CONTO PROPRIO CONTO TERZI
• Con i veicoli di peso totale
inferiore a 6 tonnellate l’attività • Il veicolo deve essere immatricolato
è liberalizzata. per uso di terzi.
• Con i veicoli di peso totale • Veicoli di peso totale inferiore a sei
maggiore di sei tonnellate è tonnellate: iscrizione all’Albo degli
tonnellate
necessaria la licenza che è Autotrasportatori
rilasciata dalla Provincia. • Veicoli di peso totale maggiore di sei
In Unione Europea il conto tonnellate: iscrizione all’Albo degli
tonnellate
proprio è liberalizzato, Autotrasportatori; per gli iscritti fino
a determinate condizioni. al 30 giugno 2001 era necessario
Per l’autotrasporto anche il possesso dell’autorizzazione;
extra europeo dal 30 giugno 2001 è necessario rilevare
è necessaria l’autorizzazione una vecchia azienda
4. L’AUTOTRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI
REGOLAMENTI COMUNITARI
DISCIPLINA ACCORDI INTERNAZIONALI
ACCORDO CEMT Conferenza Europea
dei Ministri dei Trasporti
RELAZIONI DI TRAFFICO
CON I PAESI APPARTENENTI CON I PAESI NON APPARTENENTI CON I PAESI ADERENTI
ALL’UNIONE EUROPEA ALL’UNIONE EUROPEA ALL’ACCORDO CEMT
5. TRASPORTO INTERNAZIONALE
DI MERCI (Regolamento n 881/92/CE)
Lo spostamento a carico o a vuoto di veicoli:
- i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi
tra loro, con o senza transito in uno o più altri Stati membri o Paesi terzi;
- in partenza da uno Stato membro e verso un Paese terzo e viceversa,
con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi;
- tra Paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri.
Per l’autotrasporto internazionale di merci è necessario un TITOLO AUTORIZZATIVO
La LICENZA COMUNITARIA L’AUTORIZZAZIONE BILATERALE L’AUTORIZZAZIONE CEMT
per le relazioni di traffico per le relazioni di traffico extra per le relazioni di traffico tra i
in ambito europeo Unione Europea Paesi aderenti all’accordo CEMT
6. LA CONFERENZA EUROPEA DEI MINISTRI
DEI TRASPORTI: L’ACCORDO CEMT
La CEMT è un’organizzazione intergovernativa creata nel 1953.
All’accordo aderiscono anche numerosi Paesi non appartenenti all’Unione
Europea. In base all’accordo è stabilito dal Consiglio dei Ministri aderenti
alla CEMT un regime di autorizzazioni multilaterali contingentato. Il carattere
multilaterale delle autorizzazioni consente di effettuare trasporti tra i vari
Paesi membri della CEMT. Le autorizzazioni consentono l’autotrasporto
internazionale di merci da parte delle imprese stabilite in un Paese membro
della CEMT:
- tra Paesi membri della CEMT;
- e/o in transito nel territorio di uno o più Paesi membri, con veicoli
immatricolati in uno dei Paesi CEMT.
Le autorizzazioni sono rilasciate all’impresa dall’autorità competente del
Paese di stabilimento dell’impresa stessa. In Italia non sono utilizzabili le
autorizzazioni che presentano la sigla “I” sbarrata con una croce.
L’accordo CEMT non consente di effettuare trasporti da e per Paesi terzi
rispetto all’accordo stesso
18. L’autorizzazione annuale per i
veicoli EURO 1
Generalità complete dell’impresa
Limiti di validità temporale
Luogo e data di emissione
Logo indicante le limitazioni tecniche del
veicolo: EURO 1
21. L’autorizzazione annuale valida per i veicoli
EURO 2
Si riproduce solo questa parte dell’autorizzazione
Logo indicante la limitazione: EURO 2
Logo indicante la limitazione: EURO 2
22. L’autorizzazione annuale valida per i veicoli
EURO 3
Si riproduce solo questa parte dell’autorizzazione
Logo indicante la limitazione: EURO 3
23. Il frontespizio del libretto di
viaggio associato alle
autorizzazioni CEMT
Il libretto deve sempre essere a
bordo, insieme all’autorizzazione, per
ogni viaggio. Va compilato prima
dell’inizio di ogni viaggio.
24. La seconda pagina del libretto di viaggio associato alle autorizzazioni CEMT
28. Periodo di guida giornaliero
Può essere esteso fino a 10 ore
Non deve
per non più di due volte
superare
nell’arco della settimana
9 ore
29. Interruzioni alla guida
Ovvero una interruzione di
Dopo un periodo ininterrotto di
almeno 15 minuti seguita da
4 ore e ½ alla guida bisogna
un’altra di almeno 30 minuti
osservare una interruzione di
intercalate nell’arco di 4 ore e ½
almeno 45 minuti consecutivi
di guida
30. Periodo di guida settimanale
In due settimane
Non deve consecutive non deve
superare superare
56 ore 90 ore
31. Periodo di riposo giornaliero
Regolare
di almeno 11 ore ininterrotte
Oppure
di almeno 3 ore consecutive (il primo)
di almeno 9 ore consecutive (il secondo)
Ridotto (*)
di almeno 9 ore ininterrotte ma inferiore a 11 ore
( ) non più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale
*
32. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
corretto
33. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
non corretto
Pausa effettuata dopo sei ore di guida consecutiva!
34. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
non corretto
Le ore di guida superano i limiti ammissibili
35. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Settimanale
Lunedì
Lunedì ore di guida 9
36. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Settimanale
martedì
martedì ore di guida 10
37. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Settimanale
mercoledì
mercoledì ore di guida 9
38. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Settimanale
giovedì
giovedì ore di guida 10
39. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Settimanale
venerdì
venerdì ore di guida 9
40. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Settimanale
Sabato ore di guida 9
41. Tempi di guida e di riposo
Esempi di organizzazione del lavoro
Riepilogo settimanale
lunedì
lunedì ore di guida 9
martedì ore di guida
martedì 10
mercoledì
mercoledì ore di guida 9
giovedì
giovedì ore di guida 10
venerdì
venerdì ore di guida 9
sabato ore di guida 9 totale ore di guida 56
di
Nella settimana in esame il conducente ha effettuato un totale di 56 ore
di guida; nella settimana successiva lo stesso, potrà perciò guidare al
potrà perciò
massimo per 34 ore iniziando, a sua discrezione, anche dalle ore 00,00
lunedì
di lunedì avendo fruito nella giornata di sabato di un riposo giornaliero
superiore alle 10 ore prima del riposo settimanale
44. REGOLE PER IL
CABOTAGGIO STRADALE
Cabotaggio stradale:
- attività di trasporto per conto terzi svolta interamente
in ambito nazionale
- realizzata da vettore comunitario
- con licenza comunitaria valida
- a titolo temporaneo, non continuativo o sistematico
in uno Stato membro
45. REGOLE PER IL
CABOTAGGIO STRADALE
Presupposti e modalità di svolgimento cabotaggio
disciplinati da:
- regolamento CE 25.10.1993 n. 3118/93
- DM 3.4.2009
46. REGOLE PER IL
CABOTAGGIO STRADALE
Esecuzione trasporti di cabotaggio soggetta a normativa
in vigore nello Stato relativa a:
- condizioni per contratto di trasporto
- pesi e dimensioni veicoli stradali
- disposizioni relative trasporto di talune categorie merci
(pericolose o derrate deperibili o animali vivi)
- tempo di guida e periodi di riposo
- imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto
- scheda di trasporto
47. REGOLE PER IL
CABOTAGGIO STRADALE
• Può essere effettuato dopo un trasporto internazionale
da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato
membro ospitante
• Può effettuare fino a due trasporti di cabotaggio
successivi al trasporto internazionale
• Ultimo scarico nel trasporto di cabotaggio deve avere
luogo entro sette giorni dall’ultimoscarico del trasporto
internazionale in entrata
48. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO
• E’ necessaria per dimostrare temporaneità, non
continuità e non sistematicità trasporto
• Serve a provare trasporto internazionale in entrata in
Italia e ogni trasporto di cabotaggio effettuato in seguito
• Deve essere presente a bordo del veicolo che effettua
trasporto di cabotaggio stradale
49. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO
• Copia autentica della licenza comunitaria
• Documentazione che provi il trasporto internazionale
in entrata
• Documento per ogni trasporto di cabotaggio che riporti almeno:
- nome, indirizzo e firma mittente e trasportatore
- nome e indirizzo destinatario, firma e data di consegna
(per merci consegnate)
- luogo e data di presa in consegna merci e luogo di consegna
(segue)
50. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO
- Descrizione merce e imballaggio (per ADR: classificazione)
- Peso lordo o quantità, altrimenti espressa, delle merci
- Numero targa veicolo a motore e rimorchio
51. SANZIONI APPLICABILI
• Sanzioni applicabili: art. 46 legge n. 298/1974
• Mancanza o irregolarità documentazione
• Effettuazione trasporti in numero superiore
• Trasporti oltre il limite temporale
55. SCHEDA DI TRASPORTO
• Art. 7 bis DLG 286/2005
• Decreto interministeriale 30.6.2009 n. 554/RD
• Circolare Min.infr.trasporti/Min.interno 17.7.2009
• Circolare Min.infr.trasporti/Min.interno 6.8.2009
56. SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto:
• è compilata dal committente
• accompagna le merci
• può essere sostituita da:
- Contratto di trasporto in
forma scritta
- Altri documenti
57. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SULLA SCHEDA DI TRASPORTO
Obbligo di compilazione
solo per trasporti:
• cose (merci e rifiuti)
• per conto terzi
• in ambito nazionale
58. TRASPORTI ESENTI DALLA
SCHEDA DI TRASPORTO
Sono esenti dalla scheda
di trasporto, i trasporti:
• in conto proprio
• eseguiti con veicoli non
sottoposti alla disciplina
dell’autotrasporto nazionale
• a collettame inferiori a
5 t di diversi mittenti
• nazionali commissionati
da privati
• internazionali
59. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO
Veicoli esenti autotrasporto cose:
• veicoli art. 30 legge n. 298/74
• veicoli ad uso speciale non atti al carico
• mezzi agricoli ed operatrici
60. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO
Trasporti commissionati da privati:
• non imprenditori né enti pubblici
• esempio: traslochi
61. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO
Trasporti in conto proprio anche se effettuati:
• da imprenditori nell’esercizio attività
imprenditoriale
• con veicoli aventi obbligo licenza conto proprio
62. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO
Merce in collettame solo quando:
• Unico veicolo (isolato o complesso)
• Più partite di merci ciascuna peso inferiore a 5 t
• Partite da diversi mittenti
63. ESENZIONE PER COLLETTAME
Esenzione richiede a bordo per tutto il trasporto:
• Documenti commerciali (anche diversi
da equipollenti)
• Che consentano di verificare diversi mittenti per
partite
64. NON ESENTI PER COLLETTAME
• Più partite di merci provenienti da diversi mittenti,
con una di peso superiore a 5 t
• Più partite appartenenti a più destinatari da unico
mittente
• Trasporti di container in groupage, con cose
consegnate da più mittenti
65. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO
Vettori impegnati in trasporti internazionali:
• anche se effettuati da vettori italiani
• anche per parte nazionale (eccetto cabotaggio)
66. FUNZIONE DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
• Funzione principale:
- Immediata individuazione
filiera trasporto
• Altre funzioni:
- Verifica carico massimo
(art. 167 CDS)
- Accertamento
corresponsabilità violazioni
conducente (art. 8 DLG
n. 286/2005)
67. CARATTERISITCHE DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
Il modello della scheda di
trasporto:
• è stato approvato con DI
30.6.2009 n. 554
• ha contenuto minimo
obbligatorio
• può essere in un unico
esemplare
• non è vincolante per veste grafica
• può essere redatto anche con sistemi informatici
nel rispetto delle disposizioni per i documenti digitali
71. CONTENUTO DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto contiene:
• indicazione dei soggetti della
filiera:
- vettore
- committente
- caricatore
- proprietario delle cose
trasportate (se individuato)
• dati delle cose trasportate
• luogo di carico e scarico
• sottoscrizione del committente
72. CONTENUTO DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
Contiene indicazioni merci:
• tipologia
• peso delle cose trasportate
• luogo carico e scarico
73. CONTENUTO DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
Per ragioni di riservatezza si possono usare codici
sintetici:
• eccetto dati committente
• purché sia presente un documento di decodifica
sul veicolo
74. CONTENUTO DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
Merci dirette a più destinatari da stesso committente:
• merci trasportate
• luoghi scarico
• per relationem indicazione sui documenti
commerciali
75. COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto:
• Può essere compilata da:
- rappresentante legale
committente o
- soggetto delegato
purché diverso da vettore
• deve essere compilata prima
dell’inizio del trasporto
76. COMPILAZIONE E CONSERVAZIONE
La scheda di trasporto:
• può essere compilata come documento
informatico
• può essere realizzata in un unico esemplare
• non è necessario conservarla dopo
completamento trasporto
77. UTILIZZABILITA’ DI DOCUMENTI INFORMATICI
La scheda di trasporto può essere compilata con
sistemi informatici:
• nel rispetto disposizioni normative e tecniche sui
documenti digitali
• sottoscritta con firma digitale
• trasmessa via posta elettronica a vettore o delegato
• stampa cartacea deve trovarsi a bordo del veicolo
• documento informatico deve essere, perciò:
- Stampato dal destinatario
- consegnato al conducente
78. COMPILAZIONE DA PARTE DI
SOGGETTO DELEGATO
La scheda di trasporto può essere compilata da:
• rappresentante legale committente o
• diverso soggetto delegato
• escluso vettore
79. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER
CIASCUN VEICOLO
Va compilata:
• una scheda di trasporto per ciascun veicolo
• per veicoli complessi (a scelta):
- Una sola scheda per complesso
- Una scheda per ogni unità del complesso
80. COMPILAZIONE PER TRASPORTI
CON SUBVETTORI
Nel caso di sub-vettori nella stessa operazione di
trasporto:
• obbligo di compilare diverse schede di trasporto
• il committente è diverso per ogni vettore
• coincide con chi affida il trasporto al vettore
81. COMPILAZIONE PER
CONSORZI TRASPORTATORI
• Il consorzio non è committente ma sempre
vettore
• Sulla scheda va indicato chi fa materialmente
il trasporto
82. COMPILAZIONE PER TRASPORTI
INTERMODALI DI CONTAINER
• Merci o rifiuti in container o casse mobili di tipo
unificato trasportati con diverse modalità (trasporti
intermodali)
• Tenuto alla compilazione è il soggetto che dispone
il trasporto per il tratto stradale
83. MODIFICHE ALLA
SCHEDA DI TRASPORTO
Vettore o conducente possono
intervenire sul documento se
avvengono variazioni di:
• Cose trasportate
• Luogo di scarico
• Altri dati non conoscibili
dal committente
84. DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIVALENTI
La scheda di trasporto può
essere sostituita da:
• Copia del contratto di
trasporto in forma scritta
• Documenti di trasporto
equivalenti
85. CONTRATTO IN FORMA SCRITTA
Il contratto di trasporto, per
surrogare la scheda di
trasporto, deve:
• Essere redatto in
forma scritta
• Avere data certa o
certificata dall’organo di
Polizia
• Contenere tutti gli
elementi essenziali
86. DOCUMENTI EQUIVALENTI
Sono considerati equivalenti
alla scheda di trasporto:
• Lettera di vettura
internazionale CMR
• Documenti doganali
• Documento di cabotaggio
• Documenti accompagnamento
prodotti assoggettati ad accisa DDT
• Documenti fiscali sostitutivi del DDT
• Altri documenti
89. ALTRI DOCUMENTI EQUIVALENTI
• Sono considerati equivalenti, altri documenti diversi
da quelli espressamente indicati nel DM n. 554/2009:
- che devono obbligatoriamente accompagnare il
trasporto stradale delle merci o dei rifiuti
- redatti secondo normativa comunitaria, accordi o
convenzioni internazionali, o altra norma nazionale
• Qualora tali documenti non contengano tutti i dati
previsti:
- vanno integrati con le informazioni mancanti
- se ciò non è possibile, occorre compilare anche
la scheda di trasporto (segue)
91. DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIVALENTI
• Formulario rifiuti:
- Non deve essere integrato
- Detentore produttore è
considerato committente
- Salvo espressa indicazione
92. TENTUTA A BORDO DEL VEICOLO
DELLA SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto o
documento alternativo o
equipollente deve essere
tenuta a bordo del veicolo:
• In originale o in copia,
anche informale
• Per tutta la durata del
trasporto
93. CONSERVAZIONE DELLA
SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto:
• Esaurisce la sua funzione con
il completamento del trasporto
cui si riferisce
• E’ consigliato conservarne
copia almeno fino a quando è
spirato il termine per la
notifica delle eventuali
violazioni connesse
94. DOCUMENTI PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI
Durante i trasporti internazionali di vettori stranieri o
italiani:
• Non è necessaria la scheda di trasporto
• Occorrono i documenti internazionali non
integrati
(segue)
95. SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005)
• Scheda o documento equipollente mancante
• Scheda o documento equipollente incompleta o
non veritiera
• Sanzione amministrativa da 600.00 € a 180.00 €
- Si applica legge n. 689/1981
- Per committente o altri tenuti alla compilazione
96. SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005)
• Scheda o documento equipollente mancante a
bordo del veicolo
• Sanzione amministrativa da 40.00 € a 120.00 €
- Per conducente o vettore
- Si applica legge n. 689/1981
- Fermo amministrativo veicolo (max. 15 gg)
97. SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005)
• Viene intimato al conducente di esibire la scheda o
documento equipollente
• Dopo 15 giorni senza esibizione:
- Viene applicata sanzione art. 7 bis DLG n.
286/2005 al committente per mancata
compilazione
- Viene applicata sanzione art. 180 c. 8 CDS al
conducente