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L’AUTOTRASPORTO IN TERNAZIONALE
DI MERCI
NOZIONI PRELIMINARI
      SULL’AUTOTRASPORTO DI MERCI
L’AUTOTRASPORTO DI MERCI PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN CONTO
                 PRORIO O IN CONTO TERZI

 CONTO PROPRIO                             CONTO TERZI


  L’autotrasporto di cose in
                                  L’autotrasporto di cose in conto terzi è
  conto proprio è il trasporto
                                   un’attività imprenditoriale attraverso
 eseguito da persone fisiche         la quale l’imprenditore si obbliga,
                                      dietro corrispettivo, ad effettuare
   o giuridiche, enti privati
                                              servizi di trasporto
o pubblici per esigenze proprie             ordinati dal mandante
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
            AUTOTRASPORTO DI MERCI
 CONTO PROPRIO                                  CONTO TERZI


• Con i veicoli di peso totale
 inferiore a 6 tonnellate l’attività   • Il veicolo deve essere immatricolato
 è liberalizzata.                      per uso di terzi.
• Con i veicoli di peso totale         • Veicoli di peso totale inferiore a sei
maggiore di sei tonnellate è           tonnellate: iscrizione all’Albo degli
                                       tonnellate
necessaria la licenza che è            Autotrasportatori
rilasciata dalla Provincia.            • Veicoli di peso totale maggiore di sei
In Unione Europea il conto             tonnellate: iscrizione all’Albo degli
                                       tonnellate
proprio è liberalizzato,               Autotrasportatori; per gli iscritti fino
a determinate condizioni.              al 30 giugno 2001 era necessario
Per l’autotrasporto                    anche il possesso dell’autorizzazione;
 extra europeo                         dal 30 giugno 2001 è necessario rilevare
è necessaria l’autorizzazione          una vecchia azienda
L’AUTOTRASPORTO
              INTERNAZIONALE DI MERCI

                                        REGOLAMENTI COMUNITARI

  DISCIPLINA                             ACCORDI INTERNAZIONALI


                                   ACCORDO CEMT Conferenza Europea
                                           dei Ministri dei Trasporti


                       RELAZIONI DI TRAFFICO


CON I PAESI APPARTENENTI   CON I PAESI NON APPARTENENTI     CON I PAESI ADERENTI
ALL’UNIONE EUROPEA         ALL’UNIONE EUROPEA               ALL’ACCORDO CEMT
TRASPORTO INTERNAZIONALE
           DI MERCI (Regolamento n 881/92/CE)
   Lo spostamento a carico o a vuoto di veicoli:
   - i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi
   tra loro, con o senza transito in uno o più altri Stati membri o Paesi terzi;
   - in partenza da uno Stato membro e verso un Paese terzo e viceversa,
   con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi;
   - tra Paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri.


   Per l’autotrasporto internazionale di merci è necessario un TITOLO AUTORIZZATIVO


La LICENZA COMUNITARIA         L’AUTORIZZAZIONE BILATERALE          L’AUTORIZZAZIONE CEMT
per le relazioni di traffico   per le relazioni di traffico extra   per le relazioni di traffico tra i
in ambito europeo              Unione Europea                       Paesi aderenti all’accordo CEMT
LA CONFERENZA EUROPEA DEI MINISTRI
     DEI TRASPORTI: L’ACCORDO CEMT
La CEMT è un’organizzazione intergovernativa creata nel 1953.
All’accordo aderiscono anche numerosi Paesi non appartenenti all’Unione
Europea. In base all’accordo è stabilito dal Consiglio dei Ministri aderenti
alla CEMT un regime di autorizzazioni multilaterali contingentato. Il carattere
multilaterale delle autorizzazioni consente di effettuare trasporti tra i vari
Paesi membri della CEMT. Le autorizzazioni consentono l’autotrasporto
internazionale di merci da parte delle imprese stabilite in un Paese membro
della CEMT:
- tra Paesi membri della CEMT;
- e/o in transito nel territorio di uno o più Paesi membri, con veicoli
immatricolati in uno dei Paesi CEMT.
Le autorizzazioni sono rilasciate all’impresa dall’autorità competente del
Paese di stabilimento dell’impresa stessa. In Italia non sono utilizzabili le
autorizzazioni che presentano la sigla “I” sbarrata con una croce.
L’accordo CEMT non consente di effettuare trasporti da e per Paesi terzi
rispetto all’accordo stesso
Le autorizzazioni
per l’autotrasporto
delle merci
LE AUTORIZZAZIONI
PER L’AUTOTRASPORTO
    DELLE MERCI
La licenza
comunitaria
La prima pagina della licenza
       comunitaria per l’autotrasporto delle
                      merci
0000
0000
La pagina retro della licenza
       comunitaria
La copia conforme della licenza
         comunitaria
Le autorizzazioni
    previste
dall’accordo CEMT
L’autorizzazione annuale per i
         veicoli EURO 1




 Generalità complete dell’impresa




 Limiti di validità temporale

 Luogo e data di emissione


Logo indicante le limitazioni tecniche del
veicolo: EURO 1
000
L’autorizzazione annuale valida per i veicoli
                 EURO 2
Si riproduce solo questa parte dell’autorizzazione




    Logo indicante la limitazione: EURO 2
    Logo indicante la limitazione: EURO 2
L’autorizzazione annuale valida per i veicoli
                 EURO 3
Si riproduce solo questa parte dell’autorizzazione




          Logo indicante la limitazione: EURO 3
Il frontespizio del libretto di
        viaggio associato alle
       autorizzazioni CEMT


   Il libretto deve sempre essere a
bordo, insieme all’autorizzazione, per
  ogni viaggio. Va compilato prima
       dell’inizio di ogni viaggio.
La seconda pagina del libretto di viaggio associato alle autorizzazioni CEMT
Le autorizzazioni per
l’autotrasporto di merci
   con i Paesi non
appartenenti all’Unione
       Europea
Titolo?!?
I tempi di guida
  e di riposo
Periodo di guida giornaliero




                  Può essere esteso fino a 10 ore
Non deve
                  per non più di due volte
superare
                  nell’arco della settimana
9 ore
Interruzioni alla guida




                                  Ovvero una interruzione di
Dopo un periodo ininterrotto di
                                  almeno 15 minuti seguita da
4 ore e ½ alla guida bisogna
                                  un’altra di almeno 30 minuti
osservare una interruzione di
                                  intercalate nell’arco di 4 ore e ½
almeno 45 minuti consecutivi
                                  di guida
Periodo di guida settimanale




                  In due settimane
Non deve          consecutive non deve
superare          superare
56 ore            90 ore
Periodo di riposo giornaliero

            Regolare
              di almeno 11 ore ininterrotte

              Oppure
              di almeno 3 ore consecutive (il primo)
              di almeno 9 ore consecutive (il secondo)




            Ridotto (*)
            di almeno 9 ore ininterrotte ma inferiore a 11 ore
            ( ) non più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale
             *
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


               corretto
Tempi di guida e di riposo
             Esempi di organizzazione del lavoro


                   non corretto




Pausa effettuata dopo sei ore di guida consecutiva!
Tempi di guida e di riposo
        Esempi di organizzazione del lavoro


              non corretto




Le ore di guida superano i limiti ammissibili
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


           Settimanale




        Lunedì
        Lunedì ore di guida 9
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


           Settimanale




       martedì
       martedì ore di guida 10
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


           Settimanale




      mercoledì
      mercoledì ore di guida 9
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


           Settimanale




       giovedì
       giovedì ore di guida 10
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


           Settimanale




        venerdì
        venerdì ore di guida 9
Tempi di guida e di riposo
     Esempi di organizzazione del lavoro


           Settimanale




        Sabato ore di guida 9
Tempi di guida e di riposo
                    Esempi di organizzazione del lavoro


                  Riepilogo settimanale
lunedì
lunedì ore di guida               9
martedì ore di guida
martedì                          10
mercoledì
mercoledì ore di guida            9
giovedì
giovedì ore di guida             10
venerdì
venerdì ore di guida              9
sabato ore di guida               9             totale ore di guida 56

                                                                 di
Nella settimana in esame il conducente ha effettuato un totale di 56 ore
di guida; nella settimana successiva lo stesso, potrà perciò guidare al
                                                 potrà perciò
massimo per 34 ore iniziando, a sua discrezione, anche dalle ore 00,00
   lunedì
di lunedì avendo fruito nella giornata di sabato di un riposo giornaliero
           superiore alle 10 ore prima del riposo settimanale
IL CABOTAGGIO
IL CABOTAGGIO
REGOLE PER IL
           CABOTAGGIO STRADALE

Cabotaggio stradale:
- attività di trasporto per conto terzi svolta interamente
in ambito nazionale
- realizzata da vettore comunitario
- con licenza comunitaria valida
- a titolo temporaneo, non continuativo o sistematico
in uno Stato membro
REGOLE PER IL
           CABOTAGGIO STRADALE


Presupposti e modalità di svolgimento cabotaggio
disciplinati da:
- regolamento CE 25.10.1993 n. 3118/93
- DM 3.4.2009
REGOLE PER IL
             CABOTAGGIO STRADALE
Esecuzione trasporti di cabotaggio soggetta a normativa
in vigore nello Stato relativa a:
- condizioni per contratto di trasporto
- pesi e dimensioni veicoli stradali
- disposizioni relative trasporto di talune categorie merci
(pericolose o derrate deperibili o animali vivi)
- tempo di guida e periodi di riposo
- imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto
- scheda di trasporto
REGOLE PER IL
           CABOTAGGIO STRADALE

• Può essere effettuato dopo un trasporto internazionale
da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato
membro ospitante
• Può effettuare fino a due trasporti di cabotaggio
successivi al trasporto internazionale
• Ultimo scarico nel trasporto di cabotaggio deve avere
luogo entro sette giorni dall’ultimoscarico del trasporto
internazionale in entrata
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
     PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO

• E’ necessaria per dimostrare temporaneità, non
continuità e non sistematicità trasporto
• Serve a provare trasporto internazionale in entrata in
Italia e ogni trasporto di cabotaggio effettuato in seguito
• Deve essere presente a bordo del veicolo che effettua
trasporto di cabotaggio stradale
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
      PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO
• Copia autentica della licenza comunitaria
• Documentazione che provi il trasporto internazionale
in entrata
• Documento per ogni trasporto di cabotaggio che riporti almeno:
    - nome, indirizzo e firma mittente e trasportatore
    - nome e indirizzo destinatario, firma e data di consegna
    (per merci consegnate)

    - luogo e data di presa in consegna merci e luogo di consegna
                                                                (segue)
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
  PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO


- Descrizione merce e imballaggio (per ADR: classificazione)
- Peso lordo o quantità, altrimenti espressa, delle merci

- Numero targa veicolo a motore e rimorchio
SANZIONI APPLICABILI


• Sanzioni applicabili: art. 46 legge n. 298/1974
• Mancanza o irregolarità documentazione
• Effettuazione trasporti in numero superiore
• Trasporti oltre il limite temporale
LISTA DI CONTROLLO




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SCHEDA DI TRASPORTO
SCHEDA DI TRASPORTO
SCHEDA DI TRASPORTO



• Art. 7 bis DLG 286/2005

• Decreto interministeriale 30.6.2009 n. 554/RD

• Circolare Min.infr.trasporti/Min.interno 17.7.2009

• Circolare Min.infr.trasporti/Min.interno 6.8.2009
SCHEDA DI TRASPORTO



La scheda di trasporto:
• è compilata dal committente
• accompagna le merci
• può essere sostituita da:
   - Contratto di trasporto in
   forma scritta
   - Altri documenti
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
 DISCIPLINA SULLA SCHEDA DI TRASPORTO



Obbligo di compilazione
solo per trasporti:
• cose (merci e rifiuti)
• per conto terzi
• in ambito nazionale
TRASPORTI ESENTI DALLA
            SCHEDA DI TRASPORTO
Sono esenti dalla scheda
di trasporto, i trasporti:
• in conto proprio
• eseguiti con veicoli non
sottoposti alla disciplina
dell’autotrasporto nazionale
• a collettame inferiori a
5 t di diversi mittenti
• nazionali commissionati
da privati
• internazionali
ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO



Veicoli esenti autotrasporto cose:

• veicoli art. 30 legge n. 298/74

• veicoli ad uso speciale non atti al carico

• mezzi agricoli ed operatrici
ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO


Trasporti commissionati da privati:

• non imprenditori né enti pubblici

• esempio: traslochi
ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO


Trasporti in conto proprio anche se effettuati:

• da imprenditori nell’esercizio attività
imprenditoriale

• con veicoli aventi obbligo licenza conto proprio
ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO


Merce in collettame solo quando:

• Unico veicolo (isolato o complesso)

• Più partite di merci ciascuna peso inferiore a 5 t

• Partite da diversi mittenti
ESENZIONE PER COLLETTAME


Esenzione richiede a bordo per tutto il trasporto:

• Documenti commerciali (anche diversi
da equipollenti)

• Che consentano di verificare diversi mittenti per
partite
NON ESENTI PER COLLETTAME

• Più partite di merci provenienti da diversi mittenti,
con una di peso superiore a 5 t

• Più partite appartenenti a più destinatari da unico
mittente

• Trasporti di container in groupage, con cose
consegnate da più mittenti
ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO


Vettori impegnati in trasporti internazionali:

• anche se effettuati da vettori italiani

• anche per parte nazionale (eccetto cabotaggio)
FUNZIONE DELLA
            SCHEDA DI TRASPORTO


• Funzione principale:
   - Immediata individuazione
   filiera trasporto
• Altre funzioni:
   - Verifica carico massimo
   (art. 167 CDS)
   - Accertamento
   corresponsabilità violazioni
   conducente (art. 8 DLG
   n. 286/2005)
CARATTERISITCHE DELLA
             SCHEDA DI TRASPORTO

Il modello della scheda di
trasporto:
• è stato approvato con DI
30.6.2009 n. 554
• ha contenuto minimo
obbligatorio
• può essere in un unico
esemplare
• non è vincolante per veste grafica
• può essere redatto anche con sistemi informatici
nel rispetto delle disposizioni per i documenti digitali
CARATTERISITCHE DELLA
 SCHEDA DI TRASPORTO
CARATTERISITCHE DELLA
 SCHEDA DI TRASPORTO
CARATTERISITCHE DELLA
 SCHEDA DI TRASPORTO
CONTENUTO DELLA
             SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto contiene:
• indicazione dei soggetti della
filiera:
        - vettore
        - committente
        - caricatore
        - proprietario delle cose
        trasportate (se individuato)
• dati delle cose trasportate
• luogo di carico e scarico
• sottoscrizione del committente
CONTENUTO DELLA
              SCHEDA DI TRASPORTO

Contiene indicazioni merci:

• tipologia

• peso delle cose trasportate

• luogo carico e scarico
CONTENUTO DELLA
            SCHEDA DI TRASPORTO

Per ragioni di riservatezza si possono usare codici
sintetici:

• eccetto dati committente

• purché sia presente un documento di decodifica
sul veicolo
CONTENUTO DELLA
             SCHEDA DI TRASPORTO

Merci dirette a più destinatari da stesso committente:

• merci trasportate

• luoghi scarico

• per relationem indicazione sui documenti
commerciali
COMPILAZIONE DELLA
            SCHEDA DI TRASPORTO


La scheda di trasporto:
• Può essere compilata da:
       - rappresentante legale
       committente o
       - soggetto delegato
       purché diverso da vettore
• deve essere compilata prima
dell’inizio del trasporto
COMPILAZIONE E CONSERVAZIONE

La scheda di trasporto:

• può essere compilata come documento
informatico

• può essere realizzata in un unico esemplare

• non è necessario conservarla dopo
completamento trasporto
UTILIZZABILITA’ DI DOCUMENTI INFORMATICI


La scheda di trasporto può essere compilata con
sistemi informatici:
• nel rispetto disposizioni normative e tecniche sui
documenti digitali
• sottoscritta con firma digitale
• trasmessa via posta elettronica a vettore o delegato
• stampa cartacea deve trovarsi a bordo del veicolo
• documento informatico deve essere, perciò:
    - Stampato dal destinatario
    - consegnato al conducente
COMPILAZIONE DA PARTE DI
             SOGGETTO DELEGATO

La scheda di trasporto può essere compilata da:

• rappresentante legale committente o

• diverso soggetto delegato

• escluso vettore
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER
                 CIASCUN VEICOLO

Va compilata:

• una scheda di trasporto per ciascun veicolo

• per veicoli complessi (a scelta):

   - Una sola scheda per complesso

   - Una scheda per ogni unità del complesso
COMPILAZIONE PER TRASPORTI
                 CON SUBVETTORI

Nel caso di sub-vettori nella stessa operazione di
trasporto:

• obbligo di compilare diverse schede di trasporto

• il committente è diverso per ogni vettore

• coincide con chi affida il trasporto al vettore
COMPILAZIONE PER
          CONSORZI TRASPORTATORI



• Il consorzio non è committente ma sempre
vettore

• Sulla scheda va indicato chi fa materialmente
il trasporto
COMPILAZIONE PER TRASPORTI
          INTERMODALI DI CONTAINER


• Merci o rifiuti in container o casse mobili di tipo
unificato trasportati con diverse modalità (trasporti
intermodali)

• Tenuto alla compilazione è il soggetto che dispone
il trasporto per il tratto stradale
MODIFICHE ALLA
             SCHEDA DI TRASPORTO

Vettore o conducente possono
intervenire sul documento se
avvengono variazioni di:

• Cose trasportate

• Luogo di scarico

• Altri dati non conoscibili
dal committente
DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIVALENTI



La scheda di trasporto può
essere sostituita da:

• Copia del contratto di
trasporto in forma scritta

• Documenti di trasporto
equivalenti
CONTRATTO IN FORMA SCRITTA


Il contratto di trasporto, per
surrogare la scheda di
trasporto, deve:
• Essere redatto in
forma scritta
• Avere data certa o
certificata dall’organo di
Polizia
• Contenere tutti gli
elementi essenziali
DOCUMENTI EQUIVALENTI

Sono considerati equivalenti
alla scheda di trasporto:
• Lettera di vettura
internazionale CMR
• Documenti doganali
• Documento di cabotaggio
• Documenti accompagnamento
prodotti assoggettati ad accisa DDT
• Documenti fiscali sostitutivi del DDT
• Altri documenti
DOCUMENTI EQUIVALENTI
DOCUMENTI EQUIVALENTI
ALTRI DOCUMENTI EQUIVALENTI

• Sono considerati equivalenti, altri documenti diversi
da quelli espressamente indicati nel DM n. 554/2009:
  - che devono obbligatoriamente accompagnare il
   trasporto stradale delle merci o dei rifiuti
  - redatti secondo normativa comunitaria, accordi o
   convenzioni internazionali, o altra norma nazionale
• Qualora tali documenti non contengano tutti i dati
previsti:
  - vanno integrati con le informazioni mancanti
  - se ciò non è possibile, occorre compilare anche
   la scheda di trasporto                       (segue)
ALTRI DOCUMENTI EQUIVALENTI
DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIVALENTI



• Formulario rifiuti:

   - Non deve essere integrato

   - Detentore produttore è
    considerato committente

   - Salvo espressa indicazione
TENTUTA A BORDO DEL VEICOLO
         DELLA SCHEDA DI TRASPORTO

La scheda di trasporto o
documento alternativo o
equipollente deve essere
tenuta a bordo del veicolo:

• In originale o in copia,
 anche informale

• Per tutta la durata del
 trasporto
CONSERVAZIONE DELLA
            SCHEDA DI TRASPORTO
La scheda di trasporto:

• Esaurisce la sua funzione con
 il completamento del trasporto
 cui si riferisce

• E’ consigliato conservarne
 copia almeno fino a quando è
 spirato il termine per la
 notifica delle eventuali
 violazioni connesse
DOCUMENTI PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI


Durante i trasporti internazionali di vettori stranieri o
 italiani:
• Non è necessaria la scheda di trasporto
• Occorrono i documenti internazionali non
 integrati
                                                   (segue)
SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005)

• Scheda o documento equipollente mancante

• Scheda o documento equipollente incompleta o
 non veritiera

• Sanzione amministrativa da 600.00 € a 180.00 €

  - Si applica legge n. 689/1981

  - Per committente o altri tenuti alla compilazione
SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005)

• Scheda o documento equipollente mancante a
 bordo del veicolo

• Sanzione amministrativa da 40.00 € a 120.00 €

  - Per conducente o vettore

  - Si applica legge n. 689/1981

  - Fermo amministrativo veicolo (max. 15 gg)
SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005)

• Viene intimato al conducente di esibire la scheda o
 documento equipollente

• Dopo 15 giorni senza esibizione:

  - Viene applicata sanzione art. 7 bis DLG n.
   286/2005 al committente per mancata
   compilazione
  - Viene applicata sanzione art. 180 c. 8 CDS al
   conducente
Fine lezione

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  • 2. NOZIONI PRELIMINARI SULL’AUTOTRASPORTO DI MERCI L’AUTOTRASPORTO DI MERCI PUO’ ESSERE EFFETTUATO IN CONTO PRORIO O IN CONTO TERZI CONTO PROPRIO CONTO TERZI L’autotrasporto di cose in L’autotrasporto di cose in conto terzi è conto proprio è il trasporto un’attività imprenditoriale attraverso eseguito da persone fisiche la quale l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, ad effettuare o giuridiche, enti privati servizi di trasporto o pubblici per esigenze proprie ordinati dal mandante
  • 3. L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO PROPRIO CONTO TERZI • Con i veicoli di peso totale inferiore a 6 tonnellate l’attività • Il veicolo deve essere immatricolato è liberalizzata. per uso di terzi. • Con i veicoli di peso totale • Veicoli di peso totale inferiore a sei maggiore di sei tonnellate è tonnellate: iscrizione all’Albo degli tonnellate necessaria la licenza che è Autotrasportatori rilasciata dalla Provincia. • Veicoli di peso totale maggiore di sei In Unione Europea il conto tonnellate: iscrizione all’Albo degli tonnellate proprio è liberalizzato, Autotrasportatori; per gli iscritti fino a determinate condizioni. al 30 giugno 2001 era necessario Per l’autotrasporto anche il possesso dell’autorizzazione; extra europeo dal 30 giugno 2001 è necessario rilevare è necessaria l’autorizzazione una vecchia azienda
  • 4. L’AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI REGOLAMENTI COMUNITARI DISCIPLINA ACCORDI INTERNAZIONALI ACCORDO CEMT Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti RELAZIONI DI TRAFFICO CON I PAESI APPARTENENTI CON I PAESI NON APPARTENENTI CON I PAESI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA ALL’UNIONE EUROPEA ALL’ACCORDO CEMT
  • 5. TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (Regolamento n 881/92/CE) Lo spostamento a carico o a vuoto di veicoli: - i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri diversi tra loro, con o senza transito in uno o più altri Stati membri o Paesi terzi; - in partenza da uno Stato membro e verso un Paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi; - tra Paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri. Per l’autotrasporto internazionale di merci è necessario un TITOLO AUTORIZZATIVO La LICENZA COMUNITARIA L’AUTORIZZAZIONE BILATERALE L’AUTORIZZAZIONE CEMT per le relazioni di traffico per le relazioni di traffico extra per le relazioni di traffico tra i in ambito europeo Unione Europea Paesi aderenti all’accordo CEMT
  • 6. LA CONFERENZA EUROPEA DEI MINISTRI DEI TRASPORTI: L’ACCORDO CEMT La CEMT è un’organizzazione intergovernativa creata nel 1953. All’accordo aderiscono anche numerosi Paesi non appartenenti all’Unione Europea. In base all’accordo è stabilito dal Consiglio dei Ministri aderenti alla CEMT un regime di autorizzazioni multilaterali contingentato. Il carattere multilaterale delle autorizzazioni consente di effettuare trasporti tra i vari Paesi membri della CEMT. Le autorizzazioni consentono l’autotrasporto internazionale di merci da parte delle imprese stabilite in un Paese membro della CEMT: - tra Paesi membri della CEMT; - e/o in transito nel territorio di uno o più Paesi membri, con veicoli immatricolati in uno dei Paesi CEMT. Le autorizzazioni sono rilasciate all’impresa dall’autorità competente del Paese di stabilimento dell’impresa stessa. In Italia non sono utilizzabili le autorizzazioni che presentano la sigla “I” sbarrata con una croce. L’accordo CEMT non consente di effettuare trasporti da e per Paesi terzi rispetto all’accordo stesso
  • 10. La prima pagina della licenza comunitaria per l’autotrasporto delle merci 0000
  • 11. 0000
  • 12.
  • 13. La pagina retro della licenza comunitaria
  • 14. La copia conforme della licenza comunitaria
  • 15.
  • 16.
  • 17. Le autorizzazioni previste dall’accordo CEMT
  • 18. L’autorizzazione annuale per i veicoli EURO 1 Generalità complete dell’impresa Limiti di validità temporale Luogo e data di emissione Logo indicante le limitazioni tecniche del veicolo: EURO 1
  • 19. 000
  • 20.
  • 21. L’autorizzazione annuale valida per i veicoli EURO 2 Si riproduce solo questa parte dell’autorizzazione Logo indicante la limitazione: EURO 2 Logo indicante la limitazione: EURO 2
  • 22. L’autorizzazione annuale valida per i veicoli EURO 3 Si riproduce solo questa parte dell’autorizzazione Logo indicante la limitazione: EURO 3
  • 23. Il frontespizio del libretto di viaggio associato alle autorizzazioni CEMT Il libretto deve sempre essere a bordo, insieme all’autorizzazione, per ogni viaggio. Va compilato prima dell’inizio di ogni viaggio.
  • 24. La seconda pagina del libretto di viaggio associato alle autorizzazioni CEMT
  • 25. Le autorizzazioni per l’autotrasporto di merci con i Paesi non appartenenti all’Unione Europea
  • 27. I tempi di guida e di riposo
  • 28. Periodo di guida giornaliero Può essere esteso fino a 10 ore Non deve per non più di due volte superare nell’arco della settimana 9 ore
  • 29. Interruzioni alla guida Ovvero una interruzione di Dopo un periodo ininterrotto di almeno 15 minuti seguita da 4 ore e ½ alla guida bisogna un’altra di almeno 30 minuti osservare una interruzione di intercalate nell’arco di 4 ore e ½ almeno 45 minuti consecutivi di guida
  • 30. Periodo di guida settimanale In due settimane Non deve consecutive non deve superare superare 56 ore 90 ore
  • 31. Periodo di riposo giornaliero Regolare di almeno 11 ore ininterrotte Oppure di almeno 3 ore consecutive (il primo) di almeno 9 ore consecutive (il secondo) Ridotto (*) di almeno 9 ore ininterrotte ma inferiore a 11 ore ( ) non più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale *
  • 32. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro corretto
  • 33. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro non corretto Pausa effettuata dopo sei ore di guida consecutiva!
  • 34. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro non corretto Le ore di guida superano i limiti ammissibili
  • 35. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Settimanale Lunedì Lunedì ore di guida 9
  • 36. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Settimanale martedì martedì ore di guida 10
  • 37. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Settimanale mercoledì mercoledì ore di guida 9
  • 38. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Settimanale giovedì giovedì ore di guida 10
  • 39. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Settimanale venerdì venerdì ore di guida 9
  • 40. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Settimanale Sabato ore di guida 9
  • 41. Tempi di guida e di riposo Esempi di organizzazione del lavoro Riepilogo settimanale lunedì lunedì ore di guida 9 martedì ore di guida martedì 10 mercoledì mercoledì ore di guida 9 giovedì giovedì ore di guida 10 venerdì venerdì ore di guida 9 sabato ore di guida 9 totale ore di guida 56 di Nella settimana in esame il conducente ha effettuato un totale di 56 ore di guida; nella settimana successiva lo stesso, potrà perciò guidare al potrà perciò massimo per 34 ore iniziando, a sua discrezione, anche dalle ore 00,00 lunedì di lunedì avendo fruito nella giornata di sabato di un riposo giornaliero superiore alle 10 ore prima del riposo settimanale
  • 44. REGOLE PER IL CABOTAGGIO STRADALE Cabotaggio stradale: - attività di trasporto per conto terzi svolta interamente in ambito nazionale - realizzata da vettore comunitario - con licenza comunitaria valida - a titolo temporaneo, non continuativo o sistematico in uno Stato membro
  • 45. REGOLE PER IL CABOTAGGIO STRADALE Presupposti e modalità di svolgimento cabotaggio disciplinati da: - regolamento CE 25.10.1993 n. 3118/93 - DM 3.4.2009
  • 46. REGOLE PER IL CABOTAGGIO STRADALE Esecuzione trasporti di cabotaggio soggetta a normativa in vigore nello Stato relativa a: - condizioni per contratto di trasporto - pesi e dimensioni veicoli stradali - disposizioni relative trasporto di talune categorie merci (pericolose o derrate deperibili o animali vivi) - tempo di guida e periodi di riposo - imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto - scheda di trasporto
  • 47. REGOLE PER IL CABOTAGGIO STRADALE • Può essere effettuato dopo un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante • Può effettuare fino a due trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale • Ultimo scarico nel trasporto di cabotaggio deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimoscarico del trasporto internazionale in entrata
  • 48. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO • E’ necessaria per dimostrare temporaneità, non continuità e non sistematicità trasporto • Serve a provare trasporto internazionale in entrata in Italia e ogni trasporto di cabotaggio effettuato in seguito • Deve essere presente a bordo del veicolo che effettua trasporto di cabotaggio stradale
  • 49. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO • Copia autentica della licenza comunitaria • Documentazione che provi il trasporto internazionale in entrata • Documento per ogni trasporto di cabotaggio che riporti almeno: - nome, indirizzo e firma mittente e trasportatore - nome e indirizzo destinatario, firma e data di consegna (per merci consegnate) - luogo e data di presa in consegna merci e luogo di consegna (segue)
  • 50. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER REGOLARITA’ CABOTAGGIO - Descrizione merce e imballaggio (per ADR: classificazione) - Peso lordo o quantità, altrimenti espressa, delle merci - Numero targa veicolo a motore e rimorchio
  • 51. SANZIONI APPLICABILI • Sanzioni applicabili: art. 46 legge n. 298/1974 • Mancanza o irregolarità documentazione • Effettuazione trasporti in numero superiore • Trasporti oltre il limite temporale
  • 52. LISTA DI CONTROLLO Adobe Acrobat 7.0 Document
  • 55. SCHEDA DI TRASPORTO • Art. 7 bis DLG 286/2005 • Decreto interministeriale 30.6.2009 n. 554/RD • Circolare Min.infr.trasporti/Min.interno 17.7.2009 • Circolare Min.infr.trasporti/Min.interno 6.8.2009
  • 56. SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto: • è compilata dal committente • accompagna le merci • può essere sostituita da: - Contratto di trasporto in forma scritta - Altri documenti
  • 57. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA SCHEDA DI TRASPORTO Obbligo di compilazione solo per trasporti: • cose (merci e rifiuti) • per conto terzi • in ambito nazionale
  • 58. TRASPORTI ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO Sono esenti dalla scheda di trasporto, i trasporti: • in conto proprio • eseguiti con veicoli non sottoposti alla disciplina dell’autotrasporto nazionale • a collettame inferiori a 5 t di diversi mittenti • nazionali commissionati da privati • internazionali
  • 59. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO Veicoli esenti autotrasporto cose: • veicoli art. 30 legge n. 298/74 • veicoli ad uso speciale non atti al carico • mezzi agricoli ed operatrici
  • 60. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO Trasporti commissionati da privati: • non imprenditori né enti pubblici • esempio: traslochi
  • 61. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO Trasporti in conto proprio anche se effettuati: • da imprenditori nell’esercizio attività imprenditoriale • con veicoli aventi obbligo licenza conto proprio
  • 62. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO Merce in collettame solo quando: • Unico veicolo (isolato o complesso) • Più partite di merci ciascuna peso inferiore a 5 t • Partite da diversi mittenti
  • 63. ESENZIONE PER COLLETTAME Esenzione richiede a bordo per tutto il trasporto: • Documenti commerciali (anche diversi da equipollenti) • Che consentano di verificare diversi mittenti per partite
  • 64. NON ESENTI PER COLLETTAME • Più partite di merci provenienti da diversi mittenti, con una di peso superiore a 5 t • Più partite appartenenti a più destinatari da unico mittente • Trasporti di container in groupage, con cose consegnate da più mittenti
  • 65. ESENTI DALLA SCHEDA DI TRASPORTO Vettori impegnati in trasporti internazionali: • anche se effettuati da vettori italiani • anche per parte nazionale (eccetto cabotaggio)
  • 66. FUNZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO • Funzione principale: - Immediata individuazione filiera trasporto • Altre funzioni: - Verifica carico massimo (art. 167 CDS) - Accertamento corresponsabilità violazioni conducente (art. 8 DLG n. 286/2005)
  • 67. CARATTERISITCHE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Il modello della scheda di trasporto: • è stato approvato con DI 30.6.2009 n. 554 • ha contenuto minimo obbligatorio • può essere in un unico esemplare • non è vincolante per veste grafica • può essere redatto anche con sistemi informatici nel rispetto delle disposizioni per i documenti digitali
  • 71. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto contiene: • indicazione dei soggetti della filiera: - vettore - committente - caricatore - proprietario delle cose trasportate (se individuato) • dati delle cose trasportate • luogo di carico e scarico • sottoscrizione del committente
  • 72. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Contiene indicazioni merci: • tipologia • peso delle cose trasportate • luogo carico e scarico
  • 73. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Per ragioni di riservatezza si possono usare codici sintetici: • eccetto dati committente • purché sia presente un documento di decodifica sul veicolo
  • 74. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO Merci dirette a più destinatari da stesso committente: • merci trasportate • luoghi scarico • per relationem indicazione sui documenti commerciali
  • 75. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto: • Può essere compilata da: - rappresentante legale committente o - soggetto delegato purché diverso da vettore • deve essere compilata prima dell’inizio del trasporto
  • 76. COMPILAZIONE E CONSERVAZIONE La scheda di trasporto: • può essere compilata come documento informatico • può essere realizzata in un unico esemplare • non è necessario conservarla dopo completamento trasporto
  • 77. UTILIZZABILITA’ DI DOCUMENTI INFORMATICI La scheda di trasporto può essere compilata con sistemi informatici: • nel rispetto disposizioni normative e tecniche sui documenti digitali • sottoscritta con firma digitale • trasmessa via posta elettronica a vettore o delegato • stampa cartacea deve trovarsi a bordo del veicolo • documento informatico deve essere, perciò: - Stampato dal destinatario - consegnato al conducente
  • 78. COMPILAZIONE DA PARTE DI SOGGETTO DELEGATO La scheda di trasporto può essere compilata da: • rappresentante legale committente o • diverso soggetto delegato • escluso vettore
  • 79. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA PER CIASCUN VEICOLO Va compilata: • una scheda di trasporto per ciascun veicolo • per veicoli complessi (a scelta): - Una sola scheda per complesso - Una scheda per ogni unità del complesso
  • 80. COMPILAZIONE PER TRASPORTI CON SUBVETTORI Nel caso di sub-vettori nella stessa operazione di trasporto: • obbligo di compilare diverse schede di trasporto • il committente è diverso per ogni vettore • coincide con chi affida il trasporto al vettore
  • 81. COMPILAZIONE PER CONSORZI TRASPORTATORI • Il consorzio non è committente ma sempre vettore • Sulla scheda va indicato chi fa materialmente il trasporto
  • 82. COMPILAZIONE PER TRASPORTI INTERMODALI DI CONTAINER • Merci o rifiuti in container o casse mobili di tipo unificato trasportati con diverse modalità (trasporti intermodali) • Tenuto alla compilazione è il soggetto che dispone il trasporto per il tratto stradale
  • 83. MODIFICHE ALLA SCHEDA DI TRASPORTO Vettore o conducente possono intervenire sul documento se avvengono variazioni di: • Cose trasportate • Luogo di scarico • Altri dati non conoscibili dal committente
  • 84. DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIVALENTI La scheda di trasporto può essere sostituita da: • Copia del contratto di trasporto in forma scritta • Documenti di trasporto equivalenti
  • 85. CONTRATTO IN FORMA SCRITTA Il contratto di trasporto, per surrogare la scheda di trasporto, deve: • Essere redatto in forma scritta • Avere data certa o certificata dall’organo di Polizia • Contenere tutti gli elementi essenziali
  • 86. DOCUMENTI EQUIVALENTI Sono considerati equivalenti alla scheda di trasporto: • Lettera di vettura internazionale CMR • Documenti doganali • Documento di cabotaggio • Documenti accompagnamento prodotti assoggettati ad accisa DDT • Documenti fiscali sostitutivi del DDT • Altri documenti
  • 89. ALTRI DOCUMENTI EQUIVALENTI • Sono considerati equivalenti, altri documenti diversi da quelli espressamente indicati nel DM n. 554/2009: - che devono obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci o dei rifiuti - redatti secondo normativa comunitaria, accordi o convenzioni internazionali, o altra norma nazionale • Qualora tali documenti non contengano tutti i dati previsti: - vanno integrati con le informazioni mancanti - se ciò non è possibile, occorre compilare anche la scheda di trasporto (segue)
  • 91. DOCUMENTI ALTERNATIVI O EQUIVALENTI • Formulario rifiuti: - Non deve essere integrato - Detentore produttore è considerato committente - Salvo espressa indicazione
  • 92. TENTUTA A BORDO DEL VEICOLO DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto o documento alternativo o equipollente deve essere tenuta a bordo del veicolo: • In originale o in copia, anche informale • Per tutta la durata del trasporto
  • 93. CONSERVAZIONE DELLA SCHEDA DI TRASPORTO La scheda di trasporto: • Esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto cui si riferisce • E’ consigliato conservarne copia almeno fino a quando è spirato il termine per la notifica delle eventuali violazioni connesse
  • 94. DOCUMENTI PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI Durante i trasporti internazionali di vettori stranieri o italiani: • Non è necessaria la scheda di trasporto • Occorrono i documenti internazionali non integrati (segue)
  • 95. SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005) • Scheda o documento equipollente mancante • Scheda o documento equipollente incompleta o non veritiera • Sanzione amministrativa da 600.00 € a 180.00 € - Si applica legge n. 689/1981 - Per committente o altri tenuti alla compilazione
  • 96. SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005) • Scheda o documento equipollente mancante a bordo del veicolo • Sanzione amministrativa da 40.00 € a 120.00 € - Per conducente o vettore - Si applica legge n. 689/1981 - Fermo amministrativo veicolo (max. 15 gg)
  • 97. SANZIONI (ART. 7 BIS DLG N. 286/2005) • Viene intimato al conducente di esibire la scheda o documento equipollente • Dopo 15 giorni senza esibizione: - Viene applicata sanzione art. 7 bis DLG n. 286/2005 al committente per mancata compilazione - Viene applicata sanzione art. 180 c. 8 CDS al conducente