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DETPRES DELL’11 MARZO 2014 N. 67
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre
2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.
IL PRESIDENTE
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito nella legge n. 122
del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;
visto l’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che
ha stabilito, con effetto dal 1º gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi
e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione,
nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100
milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
visto il terzo periodo del citato comma 128 che individua le tipologie di premi e contributi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente
esclusi dalla riduzione;
visto il Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4 “ Disposizioni urgenti in materia di emersione
e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria
e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” ed, in
particolare, l’art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per
il pagamento dei premi assicurativi;
vista la Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni “Assicurazione
obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall‘azione dei raggi X e delle
sostanze radioattive”;
vista la Legge 13 marzo 1958, n. 250 e successive modificazioni “Previdenze a favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”;
visto il D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 “Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958,
n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate
dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive” e successive modificazioni;
2
visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive
modificazioni;
visto il Decreto Ministeriale 1° agosto 1969 "Approvazione della delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali
unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e
grado non statali" e successive modificazioni;
visto il D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art.
5 concernente i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e
familiari;
vista la Legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni “Proroga della legge
5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli
aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”;
visto il Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 “ Premi speciali unitari per l'assicurazione delle
persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive”;
visto il Decreto Ministeriale del 20 giugno 1988 “Nuova tabella dei tassi di premio
supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, e relative modalità di
applicazione”;
vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” ed, in particolare, l’art. 19 in materia di “soppressione dello SCAU e
trasferimento delle relative funzioni all'INPS” e successive modificazioni;
vista la Legge n 493 del 3 dicembre 1999 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni
e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” e successive modificazioni
ed, in particolare, l’art. 8 riguardante il premio unitario dovuto per tale assicurazione;
visto Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del Tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 “Nuove
tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di
applicazione”e successive modificazioni;
visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001 "Nuova
tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani
lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione";
vista la Legge 3 aprile 2001, n.142 “Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e
successive modificazioni;
3
visto Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n 423 e successive modificazioni, in materia
di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n.
602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001;
visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e
successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 20 e ss. in materia di somministrazione
di lavoro e l’art. 72 in materia di contributi dovuti nel caso di lavoro occasionale accessorio;
vista la delibera n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione dell’ex Istituto
di Previdenza per il Settore Marittimo, con cui è stato approvato il piano delle aliquote
contributive della relativa gestione assicurativa;
visto il Decreto Ministeriale 28 marzo 2007, reso noto con il comunicato del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale n. 104168 del 13 luglio 2007, pubblicato in G.U. n161 del
13 luglio 2007, in attuazione dell’art. 1, comma 773, legge 29 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, in materia di contributi previsti per l’assicurazione degli
apprendisti;
visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
successive modificazioni;
visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2012, di approvazione della determina del
Commissario Straordinario dell’Inail del 6 dicembre 2011 n. 23 “Adozione premio ordinario
per gli insegnanti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali e conferma
del premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle medesime”;
considerato che, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, comma 128, primo e
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, su proposta dell’Inail vanno
definite la riduzione percentuale, per l’anno 2014, dell'importo dei premi e contributi dovuti
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le
modalità applicative della predetta riduzione, anche con riferimento alle imprese che
abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
viste la relazione del Direttore Generale in data 10 marzo 2014 e la nota tecnica della
Consulenza Statistico Attuariale ivi allegata,
DETERMINA
1. Premi e contributi oggetto della riduzione.
La riduzione percentuale prevista dall’art.1, comma 128, primo periodo, della legge
27 dicembre 2013 n. 147, si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal
Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi
compresa l’assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La
4
riduzione si applica altresì ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni
causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, previsti dalla legge 20 febbraio
1958, n. 93 e successive modificazioni. Sono esclusi dalla riduzione le tipologie di premi e
contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge
27 dicembre 2013 n. 147.
2. Modalità applicative della riduzione.
2.1 Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tenuti al calcolo dei
premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 T.U. 1124/1965.
I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio e che provvedono al calcolo del
premio assicurativo con la modalità prevista dall’art. 41 del Testo Unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al citato DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed inquadrati nelle
gestioni tariffarie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail
ha comunicato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, secondo periodo, del citato Testo Unico e
dell’articolo 23 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi
assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, tassi applicabili di
tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.
I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi,
beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari
della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa
misura fissata per il predetto premio ordinario.
2.2. Soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali
unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e
assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze
radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio.
I soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42
del citato Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura,
nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze
radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di riferimento
della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato
annualmente dall’Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice
di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di
rischio di riferimento.
L’Indice di Gravità Medio che esprime il numero di giornate di lavoro perse
mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di
una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite
dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), attraverso la norma n.7249/2007, è
elaborato sulla base della seguente formula:
5
- Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di
carenza;
- Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità;
- Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale.
Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una
esposizione annua di rischio.
Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, Gestione
assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nell’allegata
tabella 1 – parte integrante della presente determina - e rimangono in vigore per tutto il
triennio 2014-2016.
Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall’Istituto sulla base
degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi.
2.3. Soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio.
La riduzione per i premi e contributi di cui al punto 1 della presente determina si
applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all’obbligo
assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l’osservanza
delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con
modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20
delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi
(M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata
massima del beneficio.
La percentuale di riduzione sui premi e contributi da applicare per il 2014 ai soggetti
che abbiano iniziato un’attività da non oltre un biennio è la stessa di quella fissata al
successivo punto 3 della presente determina e verrà automaticamente aggiornata come
previsto al successivo punto 4.
Ai soggetti tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art.
41 del citato Testo Unico, inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall’articolo 1 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che presentano nel 2014 o hanno già
presentato nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T. in relazione
alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per
l’anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 delle M.A.T., è
automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un’ulteriore
istanza, anche la riduzione prevista al primo periodo del presente punto in relazione a
ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. Analogamente, per i soggetti che
nell’ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari di polizza ordinaria
dipendenti e polizza speciale, l’accoglimento per il 2014 della riduzione ex art. 19 delle
M.A.T., con riferimento alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti,
6
comporta l’automatico riconoscimento, per il medesimo anno, della riduzione prevista dal
primo periodo del presente punto sulla polizza ordinaria dipendenti nonché sulla polizza
speciale/classe di rischio attivata da non oltre un biennio.
Per consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di presentazione dell’istanza
prevista dal secondo periodo del presente punto, qualora il primo biennio dell’avvio
dell’attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la
presentazione della stessa viene differito alla predetta data del 30 giugno 2014. Tale
differimento vale anche ai fini dell’istanza ordinaria per ottenere l’oscillazione ex artt. 19 e
20 delle M.A.T., ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione prevista
dal primo periodo del presente punto.
2.4. Modalità operative dell’applicazione della riduzione.
La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di
competenza dell’Istituto, come individuati al punto 1 della presente determina.
La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed
agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni
già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o
contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali
stabilite dalle vigenti disposizioni.
La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura
sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione
all’anno di riferimento.
2.5. Modifica dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione dei
premi e contributi assicurativi.
La individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione, così
come fissati ai precedenti punti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4 della presente determina, valgono,
nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016, salvo gli esiti della verifica di
sostenibilità economico-finanziaria ed attuariale prevista dall’art. 1, comma 128, ultimo
periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Le modifiche ai criteri ed alle modalità applicative sono effettuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta dell’Inail, ai sensi dell’art. 1, primo periodo, comma 128, della citata
legge 27 dicembre 2013 n. 147.
3. Misura della riduzione.
Alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando le risorse
finanziarie complessive disponibili annualmente per l’intervento all’ammontare del gettito
per premi e contributi stimato per l’anno di riferimento, in relazione alla platea dei
beneficiari.
La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per
7
tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un
importo pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014, sulla base delle elaborazioni della
Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, è pari al 14,17 %.
4. Determinazione della percentuale di riduzione per gli anni successivi al 2014.
La percentuale di riduzione dei premi e contributi di cui al punto 3 è aggiornata sulla
base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno
degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per la successiva approvazione.
La presente determina sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
f.to Prof. Massimo DE FELICE
8
TABELLA 1. INDICI DI GRAVITA’ MEDI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016
Gestione classe di rischio IGM
Industria Commercio e Servizi
Tariffa Artigiani Autonomi 1 1,38
2 1,72
3 2,61
4 4,98
5 5,95
6 6,27
7 7,90
8 10,11
9 13,41
Tariffa Speciale Facchini e
Barrocciai
4,53
Tariffa Speciale Studenti 0,03
Tariffa Speciale Piccola Pesca 4,22
Tariffa Speciale Frantoi 17,14
Medici esposti a radiazioni
ionizzanti
Tariffa Speciale Medici Radiologi 0,17
Tariffa Speciale Sostanze
Radioattive
6,00
Agricoltura
Dipendenti 8,32
Autonomi 12,84
Gestione Codici IGM
Navigazione
Trasporto passeggeri 11, 12, 13, 16, 20, 21 14,27
Trasporto merci 30, 31 9,37
Pesca costiera 73 7,28
Pesca mediterranea e oltre gli
stretti
71, 72 10,88
Rimorchiatori 40 10,80
Naviglio ausiliario 50 8,54
Diporto 80, 81 3,06
Diporto a noleggio 82 6,32
Traffico locale 60, 61 4,19

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  • 1. 1 DETPRES DELL’11 MARZO 2014 N. 67 Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative. IL PRESIDENTE visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367; visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010; visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto; visto l’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che ha stabilito, con effetto dal 1º gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; visto il terzo periodo del citato comma 128 che individua le tipologie di premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali espressamente esclusi dalla riduzione; visto il Decreto Legge 28 gennaio 2014 n. 4 “ Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” ed, in particolare, l’art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi; vista la Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall‘azione dei raggi X e delle sostanze radioattive”; vista la Legge 13 marzo 1958, n. 250 e successive modificazioni “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”; visto il D.P.R. 4 agosto 1960, n. 1055 “Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive” e successive modificazioni;
  • 2. 2 visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni; visto il Decreto Ministeriale 1° agosto 1969 "Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Inail in data 7 maggio 1969, relativa all'adozione di premi speciali unitari per alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali" e successive modificazioni; visto il D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 5 concernente i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari; vista la Legge 27 dicembre 1973, n. 852 e successive modificazioni “Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali”; visto il Decreto Ministeriale 15 luglio 1987 “ Premi speciali unitari per l'assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive”; visto il Decreto Ministeriale del 20 giugno 1988 “Nuova tabella dei tassi di premio supplementare per l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, e relative modalità di applicazione”; vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed, in particolare, l’art. 19 in materia di “soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni all'INPS” e successive modificazioni; vista la Legge n 493 del 3 dicembre 1999 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici” e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 8 riguardante il premio unitario dovuto per tale assicurazione; visto Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° febbraio 2001 "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione"; vista la Legge 3 aprile 2001, n.142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modificazioni;
  • 3. 3 visto Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n 423 e successive modificazioni, in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001; visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 20 e ss. in materia di somministrazione di lavoro e l’art. 72 in materia di contributi dovuti nel caso di lavoro occasionale accessorio; vista la delibera n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione dell’ex Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, con cui è stato approvato il piano delle aliquote contributive della relativa gestione assicurativa; visto il Decreto Ministeriale 28 marzo 2007, reso noto con il comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 104168 del 13 luglio 2007, pubblicato in G.U. n161 del 13 luglio 2007, in attuazione dell’art. 1, comma 773, legge 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, in materia di contributi previsti per l’assicurazione degli apprendisti; visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni; visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2012, di approvazione della determina del Commissario Straordinario dell’Inail del 6 dicembre 2011 n. 23 “Adozione premio ordinario per gli insegnanti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali e conferma del premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle medesime”; considerato che, in attuazione di quanto disposto dal citato art. 1, comma 128, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, su proposta dell’Inail vanno definite la riduzione percentuale, per l’anno 2014, dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le modalità applicative della predetta riduzione, anche con riferimento alle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio; viste la relazione del Direttore Generale in data 10 marzo 2014 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale ivi allegata, DETERMINA 1. Premi e contributi oggetto della riduzione. La riduzione percentuale prevista dall’art.1, comma 128, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l’assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura. La
  • 4. 4 riduzione si applica altresì ai premi relativi all’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e successive modificazioni. Sono esclusi dalla riduzione le tipologie di premi e contributi espressamente indicati al terzo periodo, comma 128, dell’art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147. 2. Modalità applicative della riduzione. 2.1 Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 T.U. 1124/1965. I soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio e che provvedono al calcolo del premio assicurativo con la modalità prevista dall’art. 41 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al citato DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, beneficiano della riduzione per quelle lavorazioni per le quali nell’anno di riferimento l’Inail ha comunicato, ai sensi dell’art. 28, comma 3, secondo periodo, del citato Testo Unico e dell’articolo 23 delle Modalità per l’Applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti. I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi, beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario. 2.2. Soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari, imprese del Settore Navigazione, assicurati nella Gestione Agricoltura e assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio. I soggetti che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari ex art. 42 del citato Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, le imprese del Settore Navigazione, gli assicurati nella gestione Agricoltura, nonché i soggetti assicurati nella Gestione medici radiologi e soggetti esposti alle sostanze radioattive, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, beneficiano nell’anno di riferimento della riduzione se per l’attività svolta l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), calcolato annualmente dall’Inail e reso disponibile agli interessati, risulti inferiore o uguale all’Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento. L’Indice di Gravità Medio che esprime il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto-anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di una malattia professionale, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), attraverso la norma n.7249/2007, è elaborato sulla base della seguente formula:
  • 5. 5 - Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza; - Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità; - Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale. Gli esposti (E) sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una esposizione annua di rischio. Gli Indici di Gravità Medi, calcolati per ciascuna delle categorie, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento, sono fissati nell’allegata tabella 1 – parte integrante della presente determina - e rimangono in vigore per tutto il triennio 2014-2016. Gli Indici di Gravità Aziendale sono elaborati annualmente dall’Istituto sulla base degli stessi parametri utilizzati per gli Indici di Gravità Medi. 2.3. Soggetti che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio. La riduzione per i premi e contributi di cui al punto 1 della presente determina si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014 anche a favore dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.), di cui al Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio. La percentuale di riduzione sui premi e contributi da applicare per il 2014 ai soggetti che abbiano iniziato un’attività da non oltre un biennio è la stessa di quella fissata al successivo punto 3 della presente determina e verrà automaticamente aggiornata come previsto al successivo punto 4. Ai soggetti tenuti al calcolo dei premi assicurativi con la modalità prevista dall’art. 41 del citato Testo Unico, inquadrati nelle gestioni tariffarie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T. in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l’anno 2014 la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 delle M.A.T., è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un’ulteriore istanza, anche la riduzione prevista al primo periodo del presente punto in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. Analogamente, per i soggetti che nell’ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari di polizza ordinaria dipendenti e polizza speciale, l’accoglimento per il 2014 della riduzione ex art. 19 delle M.A.T., con riferimento alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti,
  • 6. 6 comporta l’automatico riconoscimento, per il medesimo anno, della riduzione prevista dal primo periodo del presente punto sulla polizza ordinaria dipendenti nonché sulla polizza speciale/classe di rischio attivata da non oltre un biennio. Per consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di presentazione dell’istanza prevista dal secondo periodo del presente punto, qualora il primo biennio dell’avvio dell’attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione della stessa viene differito alla predetta data del 30 giugno 2014. Tale differimento vale anche ai fini dell’istanza ordinaria per ottenere l’oscillazione ex artt. 19 e 20 delle M.A.T., ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione prevista dal primo periodo del presente punto. 2.4. Modalità operative dell’applicazione della riduzione. La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi di competenza dell’Istituto, come individuati al punto 1 della presente determina. La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori. Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni. La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica nella stessa misura sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all’anno di riferimento. 2.5. Modifica dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi. La individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della riduzione, così come fissati ai precedenti punti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.4 della presente determina, valgono, nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016, salvo gli esiti della verifica di sostenibilità economico-finanziaria ed attuariale prevista dall’art. 1, comma 128, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche ai criteri ed alle modalità applicative sono effettuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Inail, ai sensi dell’art. 1, primo periodo, comma 128, della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147. 3. Misura della riduzione. Alla quantificazione della percentuale di riduzione si perviene rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l’intervento all’ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l’anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari. La misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per
  • 7. 7 tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, per l’anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, è pari al 14,17 %. 4. Determinazione della percentuale di riduzione per gli anni successivi al 2014. La percentuale di riduzione dei premi e contributi di cui al punto 3 è aggiornata sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Istituto, per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’Inail comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva approvazione. La presente determina sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. f.to Prof. Massimo DE FELICE
  • 8. 8 TABELLA 1. INDICI DI GRAVITA’ MEDI PER IL TRIENNIO 2014 - 2016 Gestione classe di rischio IGM Industria Commercio e Servizi Tariffa Artigiani Autonomi 1 1,38 2 1,72 3 2,61 4 4,98 5 5,95 6 6,27 7 7,90 8 10,11 9 13,41 Tariffa Speciale Facchini e Barrocciai 4,53 Tariffa Speciale Studenti 0,03 Tariffa Speciale Piccola Pesca 4,22 Tariffa Speciale Frantoi 17,14 Medici esposti a radiazioni ionizzanti Tariffa Speciale Medici Radiologi 0,17 Tariffa Speciale Sostanze Radioattive 6,00 Agricoltura Dipendenti 8,32 Autonomi 12,84 Gestione Codici IGM Navigazione Trasporto passeggeri 11, 12, 13, 16, 20, 21 14,27 Trasporto merci 30, 31 9,37 Pesca costiera 73 7,28 Pesca mediterranea e oltre gli stretti 71, 72 10,88 Rimorchiatori 40 10,80 Naviglio ausiliario 50 8,54 Diporto 80, 81 3,06 Diporto a noleggio 82 6,32 Traffico locale 60, 61 4,19