Giurisprudenza eurounitaria e contrasto alle frodi nelle transazioni internazionali di merci, nei depositi IVA e nell'economia digitale (Parte I) - Convegno Asdd 16.10.2015
3. 3
I requisiti delle cessioni intracomunitarie
1. Acquisizione della proprietà o di altro diritto
reale sul bene
2. Soggettività passiva del cedente e del
cessionario
3. Onerosità dell’operazione
4. Effettiva movimentazione fisica dei beni
dall’Italia ad altro Stato membro
E’ sempre necessaria la contemporanea presenza
di tutti i requisiti indicati
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
NL - ITALMODA società
olandese – commercio
calzature
NL - ITALMODA società
olandese – commercio
calzature
NLNL
DD
ITA
Nessun versamento
IVA
ITA
Nessun versamento
IVA
Autorità fiscale OLANDESE:
-Nega diritto all’esenzione per le cessioni
(ITA)
-Nega il diritto alla detrazione su imposta
pagata a monte (NL)
-Nega il diritto al rimborso dell’imposta
versata per merci (D)
Materiale informatico
Materiale informatico
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
ITALMODAITALMODA NLNL
DD
ITAITA
Corte d’Appello di Amsterdam annulla gli
accertamenti fiscali perché:
-La frode era avvenuta in Italia e non nei paesi
bassi
-Italmoda aveva rispettato tutte le condizioni
formali per il diritto di esenzione
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
ITALMODAITALMODA NLNL
DD
ITAITA
CORTE SUPREMA OLANDESE investita del
ricorso rileva che:
Durante il periodo d’imposta interessato MANCA
nel diritto Olandese una norma che subordina il
diritto di esenzione/detrazione alla condizione di
non aver partecipato ad una frode IVA
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
ITALMODAITALMODA NLNL
DDITAITA
CORTE SUPREMA OLANDESE: QUESTIONI PREGIUDIZIALI
1) Se le autorità possono negare, in forza del diritto dell’Unione,
l’esenzione dall’IVA ... in assenza di norma interna
2) l’esenzione, la detrazione o il rimborso summenzionati
debbano essere negati anche se l’evasione dell’IVA ha
avuto luogo in uno Stato membro diverso ... E anche se
tale soggetto passivo, nello Stato membro di
spedizione, ha soddisfatto tutte le condizioni (formali)
imposte dalla normativa nazionale per poter invocare
l’esenzione
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
LA CORTE - Sulla prima questione
42. Anche nell’ipotesi in cui il diritto nazionale non contempli alcuna
disposizione che preveda un siffatto rifiuto … la CORTE ricorda che la lotta
contro l’evasione, l’elusione fiscale e gli eventuali abusi costituisce un
obiettivo riconosciuto ed incoraggiato dalla sesta direttiva (v., in
particolare, sentenze Halifax … Kittel e Recolta Recycling … nonché
Mahagében e Dávid).
43. …la Corte ha più volte sottolineato che i singoli non possono avvalersi
fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione…
44. …giurisprudenza costante vertente sul diritto a detrazione dell’IVA
previsto dalla sesta direttiva, che spetta alle autorità e ai giudici
nazionali negare il beneficio di tale diritto se è dimostrato, alla luce di
elementi oggettivi, che quest’ultimo è invocato fraudolentemente o
abusivamente.
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
LA CORTE - Sulla prima questione
53. …Spetta, di conseguenza, al giudice del rinvio accertare se nel
diritto olandese esistano, …, norme di diritto, quali una disposizione o un
principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano
altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano
essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia
di lotta contro l’evasione fiscale;
54. Se si accertasse, tuttavia, … che … il diritto nazionale non contempla
norme del genere … non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle
autorità e ai giudici nazionali sia impedito, … di negare il
vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di
una frode.
57. Così, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono
fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione,
il diniego di un vantaggio previsto, nel caso di specie, dalla sesta direttiva
non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo.
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
LA CORTE - Sulla prima questione
58. Pertanto, si tratta …, dell’impossibilità per il soggetto passivo di avvalersi
di un diritto previsto dalla sesta direttiva, di cui i criteri obiettivi per la
concessione non sono soddisfatti a causa o di una frode
59. Orbene, in una siffatta ipotesi, non può essere richiesta
un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali
possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’IVA,
poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto
sistema.
60. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Italmoda, “un soggetto
passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto
esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può
manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento
o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del
diritto di cui trattasi”.
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
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LA CORTE - Sulla prima questione
62. si deve rispondere alla prima questione dichiarando che “la sesta direttiva
deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici
nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione
intracomunitaria, il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a
esenzione o a rimborso dell’IVA, anche in assenza di disposizioni di
diritto nazionale”.
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
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LA CORTE - Sulla seconda questione
“ evasione dell’IVA commessa in uno Stato membro diverso …soggetto
passivo interessato ha rispettato le condizioni formali”
65. non sussiste alcuna ragione oggettiva che consenta di concludere che il
diniego di un diritto previsto dalla sesta direttiva (in caso di abuso o frode)
non varrebbe per il solo fatto che la catena di cessioni rientranti in una frode
si estende a due o a più Stati membri
68. Peraltro, qualsiasi interpretazione diversa da quella sopra accolta non
sarebbe conforme all’obiettivo di lotta contro l’evasione fiscale, come
riconosciuto e supportato dalla sesta direttiva (v., in particolare, sentenza
Tanoarch).
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
LA CORTE - Sulla seconda questione
69. si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che la
sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che un soggetto
passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare …a
un’evasione dell’IVA commessa nell’ambito di una catena di cessioni,
può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che
detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da
quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto
passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni
formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali
diritti.
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
LA CORTE - Sulla seconda questione
69. si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che la sesta
direttiva deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che
sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare …a un’evasione
dell’IVA commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi
rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta
evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da
quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto
passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni
formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.
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Corte Giustizia UE, Sez. I, Sent. 18 dicembre
2014, cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-
164/13
QUESTIONI INTERPRETATIVE che emergono dalla sentenza
ITALMODA:
1. Principio c.d. antiabuso e il principio del contrasto alle frodi è insito nel
diritto dell’Unione Europea. Dunque tali principi vanno applicati anche in
assenza di norma interna, senza che si possa invocare la lesione dei principi
di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto
2. Ciò sembrerebbe avere come corollario la rilevabilità d’Ufficio della
frode o dell’abuso del diritto. La sentenza Italmoda in più punti cita
l’obbligo imposto all’Autorità fiscale e ai giudici nazionali di applicare i principi
comunitari.
16. 16
Precedenti Interni
Con la sentenza n. 5655 del 2015, la Corte di Cassazione ha chiarito
che l’elusione può essere rilevata d’ufficio. Il rango comunitario e
costituzionale del principio di divieto dell’abuso del diritto comporta la sua
applicazione d’ufficio da parte del giudice tributario, a prescindere da
qualsiasi allegazione, al riguardo, ad opera delle parti in causa, senza che ciò
integri vizio di extrapetizione.
Corte Costituzionale con sentenza n. 132/2015 ha riconosciuto un
limite (processuale) alla rilevabilità d’ufficio dell’abuso del diritto .. “il rilievo
d’ufficio del giudice è in ogni caso subordinato all’avvenuta instaurazione del
previo contraddittorio tra le parti, a pena di nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., norma applicabile anche al
processo tributario in virtù del rinvio di cui all’art. 1, co 2, del D. Lgs. 546/92
Corte Cass. n. 20358/2015 pubblicata il 09.10.2015 decisa il
22.07.2015… “l’Agenzia ha invocato il fenomeno del diritto (rilevabile d’ufficio
in ogni stato e grado del processo, e comunque afferente ad un atto che nel
processo assume rilevanza e che si assume adottato a processo pendente
proprio per influenzarne le sorti)”.
17. 17
NUOVO art. 10-bis della L. 212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente)
Comma 9: “L'amministrazione finanziaria ha l'onere di
dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non
rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi
1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle
ragioni extrafiscali di cui al comma 3”.
Comma 13: “Le operazioni abusive non danno luogo a fatti
punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma
l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”.
18. 18
Sent. CGE n. 105-14 – incompatibilità della c.d.
legge Cirielli (prescrizione penale) con il TFUE
47. Qualora il giudice nazionale dovesse concludere che
dall’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di
interruzione della prescrizione consegue, in un numero considerevole
di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode
grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la
sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione
giudiziaria definitiva, si dovrebbe constatare che le misure previste dal
diritto nazionale per combattere contro la frode e le altre attività
illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione non possono
essere considerate effettive e dissuasive, il che sarebbe in contrasto con
l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE
19. 19
Sent. CGE n. 105-14 – incompatibilità della c.d.
legge Cirielli (prescrizione penale) con il TFUE
L’articolo 325 TFUE :
«1. L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre
attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano
dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati
membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.
2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per
combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.
20. 20
Sent. CGE n. 105-14 – incompatibilità della c.d.
legge Cirielli (prescrizione penale) con il TFUE
48. «il giudice nazionale dovrà verificare se le disposizioni nazionali di cui
trattasi si applichino ai casi di frode in materia di IVA allo stesso modo che ai
casi di frode lesivi dei soli interessi finanziari della Repubblica Italiana, come
richiesto dall’articolo 325, paragrafo 2, TFUE. Orbene, come osservato dalla
Commissione europea nell’udienza dinanzi alla Corte, e con riserva di
verifica da parte del giudice nazionale, il diritto nazionale (Italiano) non
prevede, in particolare, alcun termine assoluto di prescrizione per quel
che riguarda il reato di associazione allo scopo di commettere
delitti in materia di accise sui prodotti del tabacco».
Corte di Cassazione: in attesa del deposito della prima sentenza della Corte
di Cassazione penale (sez. III) che la stampa specializzata ha preannunciato
essere conforme a CGE.