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L’ORIGINE DELLE MERCI
Relatore : dott. Vincenzo De Deo
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG
vincenzo.dedeo@agenziadogane.it
ORIGINE DELLE MERCI
INTRODUZIONE
 Nel commercio internazionale per “origine” delle merci si intende
comunemente il “paese” o “luogo” di produzione delle merci stesse.
 Dal punto di vista doganale, l’origine “geografica”, al pari della “quantità”,
della “qualità” e del “valore” costituisce un elemento di fondamentale rilevanza
ai fini della corretta applicazione della “tariffa doganale” – cioè dei dazi e delle
altre misure di politica commerciale - alle merci importate/esportate (dazi
antidumping e compensativi, restrizioni quantitative, licenze, embarghi).
 Anche le norme di legge nazionali emanate a tutela del “made in Italy” – art. 4
comma 49, 49 bis, ter e quater della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) - fanno
espresso riferimento alla “normativa europea sull’origine”, come definita dalla
legislazione comunitaria, ai fini dell’apposizione delle etichette “made in Italy”
sulle merci prodotte in Italia.
L’origine “geografica” conferisce la «nazionalità economica» ai prodotti e va
concettualmente distinta dalla provenienza geografica del prodotto, inteso come
luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il
paese di effettiva produzione.
REGOLE DOGANALI SULL’ORIGINE DELLE MERCI
Sono contenute:
• nel codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992 – CDC) e nelle
relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/1993 - DAC)
• nel Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 – CDU), pienamente
applicabile dal 1° giugno 2016
Esse distinguono:
• L’ ORIGINE COMUNE O NON PREFERENZIALE
• L’ ORIGINE PREFERENZIALE
 L’origine comune o non preferenziale determina l’origine geografica dei prodotti
oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi
preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi
riconosciuti dalla UE a paesi terzi) ed è attestata dai “certificati di origine” rilasciati
dalle Camere di Commercio italiane (per le merci in esportazione) o dai
corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).
 FINALITA’:
• applicazione della tariffa doganale
• applicazione di misure di salvaguardia non tariffarie all’importazione (divieti,
contingenti, massimali, embarghi commerciali, dazi antidumping…)
• statistiche del commercio internazionale
• etichettatura di origine “made in…”
 Le regole comunitarie dell’origine non preferenziale – contenute nel codice
doganale comunitario e nelle relative disposizioni di applicazione - trovano
uniforme applicazione verso tutti i paesi extra UE: esse non possono escludere ma
devono sempre permettere di attribuire l’origine ad un prodotto.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
L’origine preferenziale comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario
agevolato (dazio ridotto o nullo) alle merci che sono originarie di taluni paesi o gruppi
di paesi aree con cui la UE:
• ha stipulato particolari accordi economici istitutivi di zone di libero scambio,
corredati da specifici “protocolli” di origine o
• ha deliberato unilateralmente di sostenerne l’economia attraverso concessioni
tariffarie preferenziali (c.d. paesi in via di sviluppo – Sistema delle Preferenze
Generalizzate e regimi preferenziali autonomi).
Essa è attestata da particolari certificati (es., EUR 1, EUR-MED, FORM A) rilasciati, a
richiesta di parte, dalle autorità doganali o dalle “dichiarazioni su fattura”, rilasciate
dagli operatori.
Le vere regole dell’origine sono quelle dell’ origine non preferenziale che ciascun
paese esportatore stabilisce in via generale ed uniforme nei confronti di tutti i suoi
partner.
Le regole dell’origine preferenziale sono uno strumento tecnico con cui vengono
modulate le preferenze tariffarie che un paese accorda ad un altro: le regole fissate
negli specifici accordi valgono solo per le parti contraenti (accordi diversi possono
prevedere regole diverse).
ORIGINE PREFERENZIALE (cenni)
ORIGINE
NON
PREFERENZIALE
ORIGINE NON PREFERENZIALE
FONTI NORMATIVE
 Reg. CEE 2913 /1992 (codice doganale comunitario - CDC): artt. da 22 a 26;
Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell’Unione - CDU): artt. da 59-60-61
 Reg. CEE 2454/1993 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario -
DAC): artt. da 35 a 65;
 Allegati alle DAC:
• 9: note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni di cui ai successivi
allegati 10 e 11;
• 10: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i
materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto
originario (riguarda taluni prodotti tessili);
• 11: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i
materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto
originario (riguarda taluni prodotti “non tessili”);
• 12: fac-simile certificato di origine;
• 13: certificato di origine per l’importazione di prodotti agricoli nella UE.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
MERCI INTERAMENTE OTTENUTE
Articolo 23 CDC
1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese si intendono:
a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque
territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del
medesimo;
g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale
paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la
bandiera;
h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali,
sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che
siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in
qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare
territoriale.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE
Articolo 24 CDC
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese
in cui è avvenuta
l’ultima lavorazione o trasformazione
 sostanziale,
 economicamente giustificata ed
 effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo,
 che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia
rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Una merce che è costituita da componenti originarie di due o più paesi acquisisce
l’origine del paese ove si sia verificata l’ultima lavorazione/trasformazione sostanziale
che non si limita al mero assemblaggio, ma consente di apportare alle componenti che
intervengono nel processo di trasformazione un qualcosa in più in termini fisico-tecnici,
oggettivamente rilevabile: il prodotto finito dovrà avere peculiarità distinte da quelle
dei componenti che sono impiegati nel processo di lavorazione.
Qualora invece l’ultima lavorazione non si riveli sostanziale si dovrà fare riferimento alla
lavorazione precedente risalendo indietro nella supply chain, individuando in quale
paese è avvenuta la trasformazione sostanziale; se ciò non è possibile, l’origine sarà
quelle del paese di cui è originaria la materia prima.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE
In via generale, il criterio dell’ “ultima trasformazione sostanziale” trova
applicazione per mezzo di 3 distinte regole:
• cambiamento della “voce” tariffaria (cod. SA a 4 cifre) (es: dalla carta utilizzata
per la stampa non originaria (V.D. 4802) si ottiene un libro (V.D. 4901) di origine
italiana (made in Italy): REGOLA GENERALE;
• indicazione delle lavorazioni specifiche atte a conferire l’origine del paese ove
sono effettuate (c.d. regole di lista) (es. “confezione completa” per i prodotti
tessili; macellazione preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno 3 mesi
per le carni di bovino ottenute in Italia; fabbricazione a partire da vini di uve
fresche per i vini prodotti in Italia);
• incremento percentuale del valore aggiunto acquisito dal prodotto per effetto
delle lavorazioni effettuate, superiore a determinati limiti (comparazione tra il
valore di tutti i materiali non originari impiegati nel processo produttivo e il valore
del prodotto finito, franco fabbrica - settore prodotti meccanica/elettronica).
ORIGINE NON PREFERENZIALE
CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE
La Corte di Giustizia Europea (sent. n. 373 del 11/02/2010) ha affermato che si
configura una trasformazione sostanziale solo qualora il prodotto che ne risulta abbia
composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a
tale trasformazione o lavorazione.
In alcune pronunce, la Corte ha anche affermato un principio sussidiario per
l’individuazione dell’origine della merce: qualora il criterio della lavorazione sostanziale
si riveli insufficiente si richiede che l’attività di trasformazione abbia apportato almeno
il 45% di valore aggiunto (franco fabbrica) alle materie prime o semilavorati impiegati.
NORMA ANTIELUSIVA
Articolo 25 CDC
Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti
constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni
applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo
essere considerata come conferente, ai sensi dell’articolo 24, alle merci così ottenute
l’origine del paese in cui è effettuata.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
LE REGOLE DI LISTA
Con le norme di applicazione del CDC la Commissione Europea ha definito
 per il settore tessile e dell’abbigliamento (All. 10 DAC)
 e per alcuni altri prodotti di particolare interesse (All. 11 DAC),
le specifiche lavorazioni (“regole di lista”) che permettono al prodotto finito, per la cui
produzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, di acquisire l’origine del
paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, che, in tal modo, viene
considerata “sostanziale”.
Le modalità di applicazione delle regole contenute negli allegati 10 e 11 sono illustrate
nelle note introduttive dell’allegato 9.
Allegato 9 (nota 2):
• per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione,
inclusi l’ «assiemaggio» o le operazioni specifiche;
• per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima»,
«componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
• per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere
a sua volta successivamente impiegato in altra operazione di fabbricazione.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
I PRODOTTI TESSILI
Per i PRODOTTI TESSILI e loro manufatti (sez. XI della TARIFFA) è necessaria una
“trasformazione completa”, consistente, secondo l’art. 37 DAC , in una lavorazione che ha
per effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce NC (codice Sistema Armonizzato
a 4 cifre) diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati (criterio
della trasformazione sostanziale).
Esempio di «trasformazione completa»: un tappeto di lana classificabile alla N.C. 5701109000,
fabbricato in Italia a partire da filati di lana di origine indiana classificato alla voce N.C. 5106109000,
è da considerare un prodotto di origine non preferenziale italiana (made in Italy).
Tuttavia, per i prodotti elencati nell’ All. 10 delle DAC, si considerano complete le
trasformazioni indicate in corrispondenza di ciascun prodotto che figura in detto
allegato, a prescindere che vi sia o meno cambiamento della voce doganale. (artt. 36 e
37 DAC) (regole di lista)
Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell’allegato possono essere
inquadrate in alcune categorie generali, quali:
-“fabbricazione a partire da…”
- “fabbricazione a partire da … il cui valore non supera il X% (40% o 50%) del prezzo franco
fabbrica del prodotto”
- “confezione completa”
Nel caso in cui siano presenti entrambe le prime due condizioni, in alternativa tra di loro, l’operatore
potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due è rispettata il prodotto finito potrà
essere considerato originario.
Esempi:
• I tessuti di stoffe a maglia, stampati o tinti (cap.60), richiedono la fabbricazione a partire da filati,
oppure la stampa o tintura di stoffe a maglia grezze o precandeggiate, accompagnata da
operazioni di preparazione o rifinitura
• Gli indumenti diversi da quelli a maglia (ex cap. 62), finiti o completi, e gli indumenti a maglia
ottenuti riunendo, mediante cucitura, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate
direttamente nella forma voluta (cap.61), richiedono la confezione completa.
 Per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate
successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia, comprese le
operazioni di “rifinitura” (che sono elencate, a titolo esemplificativo, nella nota introduttiva 7.2
dell’ All. 9 e consistono in: applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; confezione di asole;
rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure di orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
apposizione di guarnizioni ed accessori, quali tasche, etichette, distintivi; stiratura ed altre
preparazioni per indumenti da vendere “confezionati”).
 Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica
necessariamente che la confezione debba considerarsi “incompleta”.
 Analogamente, In particolari procedimenti di fabbricazione si può verificare il caso che le
lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano
un’importanza tale dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura: in tali
casi la mancate esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della
confezione.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
I PRODOTTI TESSILI
ORIGINE NON PREFERENZIALE
I PRODOTTI TESSILI: OPERAZIONI INSUFFICIENTI
Articolo 38 DAC
(vale solo per le materie tessili e manufatti della sez. XI della nomenclatura combinata)
Si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o
trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il
trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e
operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi
compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c) i) i cambiamenti d’imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc.,
e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di
condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate in precedenza.
In linea generale si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un
prodotto o che si limitano a modificare nell’aspetto esteriore la merce (ad es., cambio di
packaging, di imballaggio o di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a
conferire l’origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
Sezione Seconda – Disposizioni di applicazione relative ai pezzi di ricambio
(articoli 41 e ss. DAC)
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati insieme ad un materiale, una
macchina, un apparecchio od un veicolo (ricompresi nelle sezioni XVI, XVII e XVIII
della nomenclatura combinata) e facenti parte della sua normale attrezzatura, sono
considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del
veicolo ai quali sono destinati.
I pezzi di ricambio destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un
veicolo precedentemente importati o esportati sono considerati della stessa origine
del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati,a
condizione che si tratti di pezzi di ricambio “essenziali”, vale a dire:
- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon
funzionamento delle merci;
- sono caratteristici di questi merci e destinati alla loro normale manutenzione, in
sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
PRINCIPIO DELL’ASSORBIMENTO (rolling-up)
Allegato 9 – nota 3.2 DAC
Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di
prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel
processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola di lista prevista
negli allegati 10 e 11 DAC in relazione al prodotto finito in cui il materiale stesso è
incorporato.
Es.: tessuto grezzo di origine cinese (cap. 60) viene importato in Italia dove viene
sottoposto ad operazioni di stampa, accompagnata da operazioni di preparazione o
rifinitura. Secondo la regola di lista (All. 10 DAC), un tessuto stampato è considerato di
origine non preferenziale del paese dove avviene la stampa del tessuto grezzo.
Se in Italia il tessuto stampato così ottenuto verrà poi utilizzato per confezionare
foulards (VD 6213) non ricamati, i foulards stessi saranno considerati originari
nonostante la relativa regola preveda che la loro fabbricazione avvenga a partire da
filati e non da tessuti greggi.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
I TENTATIVI CONVENZIONALI DI ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE
Gg
 Allo stato, pertanto, le Amministrazioni doganali dei paesi aderenti al WTO hanno
adottato, pur nel rispetto dei principi generali comunemente accettati, REGOLE
AUTONOME DI ORIGINE.
Sono tuttora in corso, in ambito WTO, i negoziati relativi all’armonizzazione, a livello
mondiale, delle regole comuni dell’ “origine non preferenziale”, allo scopo di arrivare alla
compilazione di un elenco con indicata, accanto ad ogni capitolo o voce del Sistema
Armonizzato, la relativa lavorazione conferente origine.
L’UE ha già da tempo presentato, in ambito WTO, un elenco di regole relative a tutti i
prodotti del Sistema Armonizzato; detto elenco, pur non essendo ancora recepito
nell’ordinamento legislativo comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in
materia e ad esso può essere fatto utile riferimento per conoscere le regole di attribuzione
dell’origine non preferenziale delle merci alla cui produzione contribuiscono più paesi e per
dirimere le problematiche derivanti dall’applicazione delle norme contenute nel codice
doganale.
L’elenco è consultabile sul sito internet della Commissione UE:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-
preferential/article_1622_en.htm
ORIGINE NON PREFERENZIALE
IL CERTIFICATO DI ORIGINE (art. 26 CDC)
La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l’origine
delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.
Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri
dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole
stabilite dalla normativa comunitaria.
Il certificato di origine, rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento
che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha
subito “l’ultima trasformazione sostanziale” ) in uno specifico paese.
Tale documento consiste in una sorta di auto-dichiarazione, da parte dell’azienda,
semplicemente avvalorata dalla CCIAA in quanto quest’ultima non ha alcun potere
ispettivo e non può, se non in casi palesi, verificare direttamente l’eventuale non
veridicità della dichiarazione aziendale.
Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio
di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale,
ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto
l’emissione del certificato, incorrendo, nella fattispecie, nella “falsa dichiarazione di
origine”.
La CCIAA può emettere anche certificati di origine non italiana nel momento in cui viene
individuato un diverso paese di origine delle merci.
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio dei certificati comunitari
di origine (allegato alla nota 75361 del 26 agosto 2009, emanata dal Ministero dello
Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere)
Percorso per determinare l’origine non preferenziale delle merci
1. merci interamente ottenute (es.: grano seminato e raccolto in Italia – pasta ottenuta da
esso): art. 23 CDC.
2. merci ottenute con l’apporto di materiali originari di due o più paesi: art. 24 CDC
art. 38 DAC: operazioni sempre
insufficienti a conferire l’origine
prodotti compresi nell’allegato 10 delle DAC:
consultare le note introduttive dell’allegato 9
delle DAC e poi verificare se le operazioni
effettuate sui prodotti non originari siano quelle
descritte come atte a conferire l’origine
prodotti non compresi nell’allegato 10 delle
DAC: origine conferita se il prodotto ottenuto
è classificato in una voce NC diversa da quella
del/i prodotto/i di partenza (art. 24 CDC)
prodotti tessili (sez.XI tariffa)
prodotti compresi nell’allegato 11
delle DAC: consultare le note
introduttive dell’allegato 9 delle DAC e
verificare poi se le operazioni
effettuate sui materiali non originari
siano quelle descritte come atte a
conferire l’origine.
prodotti non tessili
ORIGINE NON PREFERENZIALE
(In caso di dubbi: consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentato al WTO)
prodotti non compresi nell’allegato 11
delle DAC - regola generale: art. 24
CDC
ORIGINE
PREFERENZIALE
ORIGINE PREFERENZIALE
 Per "origine preferenziale" s'intende l'origine delle merci basata su
particolari regole o criteri (talora diversi da quelli stabiliti per l’attribuzione
dell’origine non preferenziale) ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario
agevolato (pagamento dazio ridotto o nullo all'atto dell'importazione dei beni
nella UE o in altro paese terzo).
 Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano
in funzione:
• dei singoli accordi siglati dalla UE con paesi o gruppi di paesi contraenti,
istitutivi di «zone di libero scambio» contenenti i protocolli relativi alla
«definizione dei prodotti originari»;
• delle misure tariffarie adottate unilateralmente dalla UE a favore dei c.d.
paesi in via di sviluppo (Sistema delle Preferenze Tariffarie generalizzate -
SPG) o di altri paesi terzi (Preferenze Tariffarie non generalizzate);
• della classificazione doganale delle merci nel Sistema Armonizzato.
 Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 24 del C.D.C.
che disciplinano l'origine non preferenziale delle merci.
ORIGINE PREFERENZIALE
Le fonti della disciplina dell’origine preferenziale sono:
 Art.27 del Reg. n. CEE 2913/92 (art. 64 CDU);
 Artt. da 66 a 97 quatervicies e allegati da 13 bis a 13 quinquies e da 16 a 18 del
Reg. CEE 2454/1993 (DAC) (Sistema delle Preferenze Generalizzate);
 Artt. da 97 quinvicies a 123 e allegati 14-15-21-22 DAC (regimi preferenziali
autonomi);
 Protocolli di origine allegati a numerosi accordi bilaterali che stabiliscono zone di
libero scambio.
L’elenco degli Accordi è riportato nel sito della commissione Europea:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/prefer
ential/article_779_en.htm
ZONA
GEOGRAFICA
ACCORDI COMMERCIALI / ACCORDI DI PARTENARIATO
ECONOMICO con protocolli origine (zone libero scambio)
REGIMI
PREFERENZIALI
AUTONOMI
EUROPA
•EFTA (Norvegia – Islanda – Svizzera compreso Liechtenstein)
•SEE (UE - Norvegia - Islanda – Liechtenstein)
•Paesi Balcani occidentali (Macedonia – Croazia – Albania –
Bosnia Erzegovina – Montenegro – Serbia)
•Andorra (Unione doganale) / Ceuta e Melilla / Isole Far Oer
•Turchia (pr. agricoli ed ex CECA - Unione Doganale per i pr.
industriali e agricoli trasformati)
•Georgia
•Kosovo
•Moldavia
•Ucraina
PAESI
MEDITERRANEI
•Marocco - Tunisia - Algeria (MAGHREB)
•Egitto – Giordania – Libano – Siria (MACKREK)
•Israele / Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di
Gaza
PAESI NON
EUROPEI
•Sud Africa / Corea del Sud
•Messico / Cile / Perù e Colombia
•Centro America (Honduras – Panama – Nicaragua – Costarica
– Guatemala – El Salvador)
•APE (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia,
Zimbabwe; Papua Nuova Guinea)
•SADC (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland)
•ACP (Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico – accordi di
partenariato economico)
•PTOM (Paesi e
Territori d’Oltremare
/LOMB: DK-NL-FR-GB)
•SPG Paesi in via di
sviluppo (Reg. UE n.
978/2012)
• Carattere di prodotto originario
• Regola del “cumulo dell’origine”
• Operazioni “insufficienti” a conferire l’origine preferenziale
• Regola della “tolleranza” in generale
• Regola del “no-drawback” (divieto di restituzione o rimborso di dazi o diritti
equivalenti)
• Principio della territorialità
• Regola del “trasporto diretto” tra la UE ed il paese terzo e viceversa
• Prova dell’origine
• Esportatore autorizzato
• Cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della UE e del paese terzo
ORIGINE PREFERENZIALE
ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE
(ricorrenti nella struttura dei protocolli di origine)
 Prodotti interamente ottenuti:
I prodotti interamente ottenuti sono:
• i prodotti naturali del paese
• le merci fabbricate a partire da tali prodotti
Es: carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate (VD 0201) ottenute in Italia da
animali ivi nati allevati e macellati; vini (VD 2204) ottenuti in Italia da uva ivi coltivata
 Prodotti oggetto di lavorazioni/trasformazioni «sufficienti»:
sono sufficientemente lavorati o trasformati se rispettano le specifiche contenute
nelle regole di lista elencate nei protocolli di origine allegati ai singoli accordi
(ovvero negli allegati 13 bis e 15 DAC per il sistema SPG e le preferenze autonome)
 Prodotti oggetto di lavorazioni/trasformazioni «cumulate» nel territorio dei due o più
paesi che intervengono nel ciclo produttivo (regola del «cumulo» dell’origine)
ORIGINE PREFERENZIALE
CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
1. Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario:
a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo dal suo fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati;
f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati;
h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare
territoriale, con le sue navi;
i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina, esclusivamente con prodotti di cui alla
lettera h);
j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero
delle materie prime;
k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate
l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale,
purchè esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo marino;
m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l)
ORIGINE PREFERENZIALE
MERCI INTERAMENTE OTTENUTE (art. 75 DAC -SPG)
ORIGINE PREFERENZIALE
TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE
Poiché alle merci di origine preferenziale vengono riconosciute le preferenze
tariffarie, le regole di attribuzione dell’origine preferenziale possono prevedere
requisiti più severi, rispetto a quelle dell’origine non preferenziale.
ex 6203: Vestito da uomo finito
Origine non preferenziale: “confezione completa” (tutte le operazioni successive al
taglio dei tessuti)
Origine preferenziale: “tessitura accompagnata da confezione”
Vestito
finito
Filati
Confezione
completatrasformazione “sufficiente”
trasformazione “sostanziale”
Le «regole di lista» (All. 13 bis e 15 DAC ed elenchi Allegati ai protocolli di origine)
prevedono, in genere, tre criteri per definire della “trasformazione sufficiente”
(analoghi ai criteri di attribuzione dell’origine non preferenziale), che talora sono in
combinazione tra loro:
• salto tariffario (cambiamento di voce doganale: trasformazione in cui tutti
materiali utilizzati sono classificati in una Voce Doganale (cod. SA 4 cifre) o
sottovoce (cod. SA 6 cifre) diversa da quella del prodotto finito;
• valore aggiunto minimo: fabbricazione in cui il valore in dogana dei materiali non
originari impiegati non ecceda una percentuale fissa del valore franco fabbrica
del prodotto finito;
• Indicazione della lavorazione specifica che conferisce l’origine (con il termine
«fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso
il montaggio e le operazioni specifiche).
Esempio: VD 8414: ventilatori e simili, per usi industriali (Accordo UE-Algeria):
 Fabbricazione
• a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e
• in cui il valore di tutti i materiali (non originari) utilizzati non superi il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
oppure
 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 25% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ORIGINE PREFERENZIALE
TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE
Tutti i protocolli relativi all’origine preferenziale allegati agli accordi stipulati con i paesi terzi
contengono un articolo che definisce le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti
per conferire l’origine indipendentemente dagli altri requisiti.
 Art. 78 DAC (SPG):
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni
durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o pressatura di prodotti e articoli tessili;
e) semplici operazioni di pittura o lucidatura;
f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
g) Le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero,
la macinatura totale o parziale dello zucchero cristallizzato;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
i) l’affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio;
ORIGINE PREFERENZIALE
TRASFORMAZIONE INSUFFICIENTE
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi
compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o
scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice
operazione di imballaggio;
l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui
prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con
qualsiasi sostanza;
n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o la denaturazione dei
prodotti;
o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo
o lo smontaggio di prodotti in parti;
p) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
q) la macellazione di animali.
ORIGINE PREFERENZIALE
TRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI
ORIGINE PREFERENZIALE
esempi di acquisizione dell’origine preferenziale
Importazione in IT/UE di cappotto da donna in tessuto di lana, ottenuto riunendo
mediante cucitura o altrimenti confezionati due o più parti di stoffa a maglia tagliata e
realizzata direttamente nella forma voluta - VD 6102101090
 Origine Giappone (JP) / Cina (CN esclusa dal regime generale SPG per i prodotti
tessili):
- origine non preferenziale / certificato di origine
- dazio 12%
- All. 10 DAC: confezione completa
 Origine India (IN):
- origine preferenziale (SPG regime generale) /cert. FORM A o dich. su fattura
- dazio 9.6%
- All 13 bis DAC: lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)
 Origine Bangla Desh (BD):
- origine preferenziale (SPG+ regime speciale di incentivazione per i paesi meno
sviluppati) / cert. FORM A o dich. su fattura
- dazio 0 %
- All. 13 bis DAC: fabbricazione a partire da stoffe a maglia
ORIGINE PREFERENZIALE
esempi di acquisizione dell’origine preferenziale
Importazione in IT/UE di cappotto da donna in tessuto ottenuti riunendo mediante
cucitura o altrimenti confezionati due o più parti di stoffa a maglia tagliata e realizzata
direttamente nella forma voluta - VD 6102101090
 Origine Moldavia (MD):
- origine preferenziale - misure unilaterali / cert. EUR 1 o dich. su fattura
- dazio 0 %
- All. 15 DAC: fabbricazione a partire da filati
 Origine Tunisia (TN):
- origine preferenziale - accordo UE-TN /cert. EUR 1 – EUR-MED o dich. su fattura
- dazio 0 %
- Accordo UE/TN prot. origine: fabbricazione a partire da filati
 due o più paesi (o gruppi di paesi) coinvolti nella produzione di una stessa merce che:
 hanno siglato tra loro accordi di libero scambio
 contenenti protocolli relativi alla definizione dei prodotti originari, in virtù dei quali
i paesi interessati applicano identiche regole sull’origine
possono
“cumulare l’origine”
 il cumulo indica che i prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un paese
partner, esportati in altro paese partner, possono essere ivi utilizzati con prodotti
originari di tale paese e pertanto contribuire all’acquisizione dello status “preferenziale”
del prodotto finito.
 Non occorre che vengano effettuate lavorazioni “sufficienti”, purchè le operazioni
vadano oltre le trasformazioni “insufficienti”.
 Qualora vengano utilizzati nel processo produttivo materiali o componenti non
originari, questi devono essere “sufficientemente” lavorati ed ottenere pertanto il
carattere originario prima di poter beneficiare delle disposizioni previste in materia di
cumulo.
ORIGINE PREFERENZIALE
REGOLA DEL “CUMULO”
ORIGINE PREFERENZIALE
REGOLA DEL “CUMULO”
Il cumulo può essere :
 bilaterale (prodotto ottenuto con l’impiego di materiali originari di 2 paesi)
 diagonale (prodotto ottenuto con l’impiego di materiali originari di più di 2 paesi)
 regionale (forma di cumulo diagonale applicata tra i paesi membri di una
determinata area geografica di rilievo regionale)
 totale o integrale (prodotto ottenuto a seguito di lavorazioni effettuate in più
paesi con impiego di materiali sia originari dei paesi interessati che non originari:
rilevano pertanto tutte le lavorazioni effettuate in una determinata area geografica
formata dal territorio di più paesi o gruppi di paesi)
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO BILATERALE
PAESE A PAESE B
• Si applica esclusivamente ai materiali originari di 2 paesi partner: i produttori di
ciascun paese partner possono utilizzare materiali originari dell’altro paese
come se fossero originari del proprio.
• Si aggregano le operazioni eseguite nei due paesi per conferire il carattere
originario alle merci che essi si scambiano.
• Al fine di poter definire il prodotto di origine preferenziale, si richiede
semplicemente che l’attività di trasformazione eseguita sia stata superiore alle
operazioni “minime”.
• Il carattere originario determinato con l’applicazione del cumulo bilaterale vale
solo per i due paesi partner.
Esempio:
tessuto di lino (S.A. 5309) originario della UE (interamente ottenuto) viene esportato
in Egitto, dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli
indumenti sono esportati nella UE. Il tessuto originario della UE viene trattato come
se fosse originario dell’Egitto quando viene assemblato in indumenti: pertanto gli
indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana.
(con il “cumulo diagonale” gli indumenti possono essere anche esportati in qualsiasi
altro paese associato con attestazione di origine preferenziale egiziana)
N.B.: in assenza della regola del «cumulo» gli indumenti finiti non avrebbero potuto
ottenere l’origine preferenziale egiziana, in quanto non sono stati ivi prodotti a
partire dal filato
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO BILATERALE
Esempio: cumulo bilaterale con acquisizione di origine preferenziale:
assemblaggio di circuiti integrati (voce S.A. 8542) in Israele utilizzando microchip
originari della UE della stessa voce e altri materiali originari israeliani. I circuiti
integrati sono considerati originari di Israele e hanno diritto al trattamento
preferenziale all’importazione nella UE, su presentazione del certificato di origine
mod. EUR.1 israeliano (o dichiarazione su fattura), sebbene la semplice operazione
di assemblaggio in Israele non sia considerata «sufficiente» secondo i criteri di
attribuzione dell’origine preferenziale.
Esempio: cumulo bilaterale senza acquisizione di origine preferenziale:
filato di cotone di origine indiana viene importato in Svizzera (o nella UE) ed ivi
trasformato in tessuto di cotone. Il tessuto non ottiene l’origine preferenziale
svizzera (o UE), poiché la regola di origine relativa ai tessuti impone la
fabbricazione a partire dalla fibra; pertanto non potrà essere riesportato in regime
preferenziale nella UE o in Svizzera (ovvero in altro paese cui si applichi il “cumulo
diagonale”) con certificato EUR1.
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO BILATERALE
PAESE A PAESE B
PAESE C
 Il cumulo diagonale si attua tra più di due paesi (o gruppi di paesi) legati da
accordi di libero scambio, che hanno siglato tra loro accordi contenenti le stesse
regole di acquisizione dell’origine e la regola del cumulo diagonale.
• UE-paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera compreso il Liechtenstein);
• S.E.E. (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein);
• UE-Turchia (pr. agricoli trasformati e pr. industriali); UE-Isole Faroer;
• UE- Israele; UE-Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza;
• UE–paesi MAGHREB (DZ-MA-TN);
• UE-Egitto/Giordania (paesi MACHREK, con esclusione del Libano e della Siria);
• UE–Balcani occ. (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia);
• UE – paesi ex PTOM / CARIFORUM / SPG / Ceuta e Melilla;
• UE – Perù/Colombia / Centro America (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama) / Papua e Guinea: cumulo regionale
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO DIAGONALE
 Il cumulo diagonale presuppone che le lavorazioni effettuate siano superiori alle
trasformazioni insufficienti (o “minime”) e avvengano su prodotti originari di una
delle parti contraenti: in tal caso il prodotto finale acquisisce l’origine del paese
ove è stata eseguita l’ultima lavorazione
 Quando invece le lavorazioni effettuate non vanno oltre alle operazioni previste
come “insufficienti”, il prodotto ottenuto e’ considerato originario del paese che ha
fornito il valore aggiunto piu’ elevato.
Esempio: cumulo diagonale con acquisizione dell’origine preferenziale:
L’EG produce una merce con carattere originario utilizzando componenti di origine UE. Il
prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in CH, dove
viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine TR. La
macchina prodotta in CH ha origine CH in quanto tutti i componenti utilizzati per produrla
hanno il carattere originario della zona ed i componenti originari dell’EG e della TR hanno
subito lavorazioni e trasformazione superiori alla soglia minima.
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO DIAGONALE
 Nell’esempio che precede, tutti e 4 i paesi (UE-EG-CH-TR) coinvolti nel processo
produttivo hanno siglato accordi tra loro che prevedono il cumulo e applicano
identiche regole in materia di origine tra loro e poichè tutti i materiali e
componenti utilizzati hanno carattere originario anche il prodotto finale avrà
carattere originario.
 Se uno dei paesi dell’area non è collegato, mediante un accordo che prevede la
regola del cumulo, al paese di fabbricazione finale, i materiali che hanno origine
da tale paese possono essere incorporati nel prodotto finale solo sulla base di una
trasformazione o lavorazione “sufficiente”.
Esempio: cumulo diagonale senza acquisizione dell’origine preferenziale:
filato di cotone di origine indiana viene importato in Svizzera dove viene trasformato in
tessuto di cotone. Il tessuto mantiene l’origine indiana poiché la regola di origine relativa ai
tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra.
Il tessuto non originario viene esportato dalla Svizzera in Turchia dove viene trasformato in
indumenti; essi non possono ottenere l’origine preferenziale TR, in quanto in TR non è stata
soddisfatta la regola che impone la fabbricazione a partire dal filato.
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO DIAGONALE
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO REGIONALE
 Forma di cumulo diagonale applicata tra gruppi di paesi che fanno parte di
raggruppamenti economici di rilievo regionale, contemplata dal Reg. CEE n.
2454/1993 (DAC - art. 86) nell’ambito delle preferenze tariffarie concesse dalla UE
ai paesi in via di sviluppo (SPG):
 Nel SPG esiste sia la regola del “cumulo bilaterale” – che consente di tener conto
del c.d. “elemento del paese donatore” (esportazione di materiali originari UE, con
emissione di certificato EUR.1, destinati ad essere incorporati nel prodotto finale
realizzato nel paese beneficiario), che quella del “cumulo regionale”, per effetto
della quale i prodotti originari di ogni altro paese del gruppo utilizzati nella
fabbricazione del prodotto finito sono considerati come originari del paese in cui
avviene la lavorazione e pertanto possono essere esportati nella UE con certificato
di origine preferenziale mod. FORM A (o corrispondente dichiarazione su fattura
per spedizioni di importo non superiore a 6.000 euro).
 Il cumulo regionale consente ad un prodotto di acquisire l’origine in 2 fasi:
- nella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l’origine del gruppo regionale;
- nella seconda fase si attribuisce l’origine al paese del gruppo regionale dove è
avvenuta la trasformazione più significativa.
 Associazione del Sud Est Asiatico: ASEAN (Gruppo 1: Brunei, Cambogia, Filippine,
Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia e Vietnam);
 Mercato Comune Centro Americano (MCAA) e Comunità Andina (Gruppo II: Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama; Bolivia – Colombia -
Ecuador – Perù – Venezuela);
 SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) (Gruppo III: Bangladesh,
Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka).
 MERCOSUR (gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).
Le disposizioni attualmente vigenti in materia di SPG consentono anche il cumulo
dell’origine fra i paesi ASEAN (Gruppo I) e SAARC (Gruppo III) (art. 86, par.6 DAC)
Esempio:
un’azienda italiana importa delle camicie dalla Colombia. Se tali camicie sono state
ottenute con tessuto fabbricato in Perù, ad esse può essere rilasciato il FORM-A in
quanto rispettano la regola di origine preferenziale (fabbricazione a partire da filati),
considerando cumulativamente l’apporto regionale fornito da Colombia e Perù.
ORIGINE PREFERENZIALE
IL CUMULO REGIONALE nel sistema SPG
Esempio:
televisore fabbricato nelle Filippine (N.C. 85287231) utilizzando materiali originari di
diversi paesi:
- 30% parti originarie del Giappone;
- 25% parti originarie delle Filippine (ASEAN);
- 18% parti originarie dell’Indonesia (ASEAN);
- 15% parti originarie di Singapore (ASEAN);
- 12% parti originarie della Thailandia (ASEAN)
l’origine del televisore sarà ASEAN perché la quota-parte dei componenti originari
impiegati raggiunge il 70% del valore del prodotto finito; sarà dichiarata l’origine
del paese dove è stata effettuata l’ultima trasformazione (TH), se superiore alle
operazioni minime; altrimenti quella del paese che ha contribuito con il valore
maggiore alla realizzazione del prodotto finito (PH).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO REGIONALE
 E’ il sistema che rappresenta la forma più avanzata di integrazione economica tra i
paesi partner.
 In aggiunta al cumulo dei materiali originari dei paesi aderenti, come nel cumulo
diagonale, questa regola consente anche di ripartire le lavorazioni o trasformazioni
necessarie a conferire l’origine ad un prodotto, come se fossero eseguite in un
unico territorio tra:
- I paesi dello SEE (UE – Norvegia – Islanda – Liechtenstein)
- UE / paesi ACP e PTOM
- UE / paesi del MAGHREB (Marocco – Tunisia – Algeria)
 Nel cumulo totale si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da
un prodotto nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i
prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi
partner (come avviene nel cumulo diagonale)
 Le merci possono essere inviate in altro paese del gruppo anche se non hanno
subito lavorazioni tali da far loro acquisire il carattere originario (in tal caso sono
esportate con “dichiarazione del fornitore”).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO TOTALE O INTEGRALE
Esempio di cumulo bilaterale e totale nello SEE riconosciuto anche da tutti i paesi pan-
euromediterranei:
Filato di cotone 100% di origine indiana, importato nella UE, viene trasformato in
tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola
dell’origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto
viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti, ottenendo
l’origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita nella UE si aggiunge a
quella eseguita in Norvegia per produrre indumenti originari.
Il requisito della doppia trasformazione (da filato a tessuto / da tessuto a indumento
e, pertanto da filato ad indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto
finale ottiene il carattere originario dello SEE e può essere esportato all’interno della
stessa zona (SEE) in regime preferenziale NO (e poiché il cumulo SEE viene
riconosciuto dagli altri paesi dell’area pan euromediterranea, il prodotto può essere
esportato all’interno della stessa zona).
N.B.: la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che nel cumulo totale si tiene
conto, per il conferimento dell’origine, di tutte le lavorazioni eseguite in un determinato
ambito territoriale (SEE oppure UE-Maghreb oppure UE-ACP), mentre, con il cumulo
diagonale, il prodotto non avrebbe mai potuto acquisire il carattere originario, in quanto
ottenuto con utilizzo di materiali non originari dei paesi partner (filato di origine IN), che in
nessuno dei singoli paesi interessati hanno subito la trasformazione “sufficiente”.
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO TOTALE O INTEGRALE
Esempio di cumulo bilaterale e totale tra UE e paesi del Maghreb non
riconosciuto dagli altri paesi pan-euromediterranei:
Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA vengono filate nella UE. Il filato
ottenuto viene esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA
5210). Le regole di origine per i tessili tra la UE e la Tunisia prevedono che per
conferire il carattere originario ai tessuti prodotti con materiali non originari, sia
necessaria la lavorazione a partire da fibre naturali. Pertanto, il cumulo totale
somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella UE (filatura) ed in Tunisia
(tessitura), per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e
godono del trattamento preferenziale all’importazione nella UE, su presentazione
del certificato EUR 1 che attesti l’origine preferenziale tunisina.
(tuttavia i tessuti non possono essere esportati verso altri paesi della zona pan-
euro-mediterranea - es.: CH o TR - poiché il cumulo totale tra la UE e i paesi
MAGHREB non viene riconosciuto dagli altri paesi della zona pan-
euromediterranea; l’esportazione in CH o TR sarebbe possibile solo se i tessuti
fossero stati prodotti (a partire dalla fibra) in un unico paese (UE o TN).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO TOTALE O INTEGRALE
 Il cumulo pan-euromediterraneo è il termine con cui si indica il sistema di cumulo
diagonale tra la UE ed un numero di paesi europei e mediterranei, che hanno
partecipato alla “conferenza di Barcellona” del 1995, in cui venne deliberato di istituire
tra di loro, entro il 2010, un’ampia area di libero scambio (c.d. zona pan-
euromediterranea).
 I paesi del Mediterraneo partecipanti al «processo di Barcellona» si sono impegnati a
sottoscrivere tra di loro accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche
e la previsione del “cumulo dell’origine” con tutti i paesi che partecipano all’acquisizione
del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati nel
processo produttivo.
 Pertanto, per l’effettiva applicazione delle regola del cumulo è necessario
l’adeguamento di ciascuno dei protocolli di origine sottoscritto tra loro dai singoli paesi
o gruppi di paesi della zona pan-euromediterranea, che intervengono nell’acquisizione
del carattere originario di un dato prodotto, incluso il paese di destinazione finale (c.d.
geometria variabile).
 Anche nel cumulo pan-euro-mediterraneo la regola prevede che l’origine preferenziale
di un prodotto finito, ottenuto utilizzando materiali originari di più paesi partner, sia
determinata dall’ultima lavorazione che vada al di la’ di quelle minime (o altrimenti,
che abbia contribuito con il valore aggiunto più elevato).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
 Esempio di attribuzione dell’origine attraverso l’ultima lavorazione o
trasformazione effettuata:
tessuti originari della UE vengono esportati in Marocco; la fodera, costituita da
fibre sintetiche e artificiali, è originaria della Norvegia. In MA vengono fabbricati
abiti, che ottengono l’origine preferenziale MA e possono essere esportati nella UE
o in altri paesi con i quali è applicabile il cumulo (es. TR).
(se non esistessero accordi di libero scambio con regole di origine identiche e
previsione del cumulo dell’origine tra il Marocco e la Norvegia, oltre che fra tali
paesi e la UE o la TR, la “geometria variabile” implica che la fodera norvegese
dovrebbe essere trattata come non originaria e, pertanto, gli abiti non otterrebbero
la posizione originaria «preferenziale» MA)
 Esempio relativo a prodotti esportati senza subire ulteriori trasformazioni:
un tappeto originario della UE viene esportato in Marocco e, senza subire ulteriori
operazioni, viene esportato in Egitto dopo 2 anni: si può emettere una prova di
origine preferenziale UE per l’esportazione dal MA verso l’EG solo se è in vigore un
accordo di libero scambio con regole di origine identiche e previsione del cumulo
dell’origine tra la UE e l’EG (e tra l’EG e il MA).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
 Esempio di attribuzione dell’origine attraverso l’ultima lavorazione o
trasformazione che non ecceda le operazioni minime; è necessario ricorrere al
maggior valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione:
Le varie parti di un insieme, originario di 2 paesi, vengono imballate nella UE:
- Pantaloni e gonne origine CH: € 180
- Giacca origine JO: € 100
- Imballaggio UE: € 3
- Prezzo F.F. del prodotto finale: € 330.
Dal momento che l’operazione eseguita nella UE è “minima”, per attribuire
l’origine al prodotto finale il valore aggiunto deve essere paragonato al valore degli
altri materiali utilizzati: poiché il valore dei materiali originari CH (180) è maggiore
sia del valore dei materiali JO (100) che del valore aggiunto nella UE [330-
(180+100)]=50, il prodotto finale avrà origine preferenziale CH e potrà essere
esportato in altri paesi con i quali è applicabile il cumulo pan-euromediterraneo.
Se non esistesse nessun accordo di libero scambio con le regole di origine pan-
euromed tra UE e CH, l’insieme verrebbe trattato come non originario, dal
momento che il contributo di CH non è stato sufficientemente trasformato e non ha
potuto beneficiare del cumulo.
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
 Inizialmente la zona di cumulo pan-euro-mediterraneo comprendeva l’Unione
Europea, i paesi EFTA, la Turchia, le Isole FarOer e gli altri paesi partecipanti al
«processo di Barcellona» (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria,
Tunisia, Autorità Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza).
 A seguito delle crescenti difficoltà riscontrate nella gestione dei singoli protocolli di
origine (qualsiasi modifica di un protocollo esistente tra due paesi partner
comportava un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona pan euro
mediterranea) e tenuto conto del fatto che taluni dei paesi interessati non hanno
mai recepito le modifiche dei rispettivi protocolli di origine necessarie per poter
prevedere l’applicazione del cumulo con gli altri paesi interessati, la Commissione
Europea fin dal 2007 ha lanciato l’idea di basare il cumulo diagonale dell’origine fra
tutti i paesi interessati su uno strumento giuridico unico che assumesse la forma di
una «convenzione regionale» sulle norme di origine preferenziale, che potesse
anche consentire l’adesione di altri paesi del bacino del Mediterraneo (quali i paesi
dell’area balcanica occidentale, per i quali già da tempo è in atto il «processo di
stabilizzazione e di associazione dell’UE»: oggi Albania, Bosnia Erzegovina,
Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
 La «convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee” - pubblicata sulla GUUE L54 del 26/02/2013 - prevede
l’istituzione di un sistema di cumulo diagonale dell’origine tra la UE e tutti i paesi
della zona pan-euromediterranea «allargata» (e tra i paesi della zona stessa),
consentendo così una più libera circolazione delle merci tra l’UE e tutti i paesi
considerati nella convenzione.
 Con tale strumento i sistemi bilaterali già vigenti sulle norme di origine
preferenziali vengono trasferiti in un quadro «giuridico» multilaterale, fatti salvi i
principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti (che, per ciascun paese considerato,
cessano di aver efficacia solo a seguito dell’adesione alla convenzione).
 Con questa normativa, infatti, una calzatura fatta in Bosnia e importata in Italia
potrebbe ottenere l’esenzione daziaria anche nella vendita al cliente finale svizzero
che la importerebbe a dazio zero (alla condizione che UE, Bosnia e Svizzera
abbiano aderito alla Convenzione); altrimenti tale operazione sarebbe possibile
solo se la calzatura fosse stata realizzata, ad esempio, in Tunisia (e non in Bosnia),
in virtù dell’Accordo pan-euromediterraneo originariamente sottoscritto fra i 3
paesi (UE, CH e TN).
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
LEGISLAZIONE APPLICABILE
 Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
(GUUE L54 del 26/02/2013)
 Protocolli relativi alla “definizione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione
amministrativa”, allegati ai singoli accordi di libero scambio sottoscritti
vicendevolmente fra tutti i paesi della zona paneuromediterranea, partecipanti al
«processo di Barcellona» (applicabili qualora un singolo paese non abbia ancora
aderito alla «convenzione»)
 Protocolli sulle norme di origine che istituiscono un sistema di cumulo diagonale
dell’origine tra UE, TR, AL, BA, MK, ME, RS (applicabile fino alla completa adesione
alla «convenzione» da parte dei paesi dei Balcani Occidentali)
 Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o
dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti
contraenti della presente convenzione» (ultimo aggiornamento su GUUE C 214 del
30/06/2015)
 Note esplicative riguardanti i protocolli pan-euromediterranei sulla nozione di origine
(GUUE C83 del 17/04/2007)
 Circ. 44/D del 01/12/2006 dell’ Agenzia delle Dogane
 Documento informativo TAXUD/1155/05-EN: manuale di istruzioni relativo alle
regole di origine preferenziale utilizzate nel commercio tra i paesi pan-
euromediterranei (allegato alla Circolare n. 44/D)
ORIGINE PREFERENZIALE
CUMULO PAN-EUROMEDITERRANEO
Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le
parti contraenti della presente convenzione
(2015/C 214/05)
Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti
contraenti della presente convenzione
(2015/C 214/05)
Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti
contraenti della presente convenzione
(2015/C 214/05)
ORIGINE PREFERENZIALE
LA CLAUSOLA “NO DRAWBACK”
 Quando gli accordi di libero scambio comportano una piu’ elevata integrazione
dell’economia del paese partner con quella della UE, essi prevedono anche la c.d.
clausola del “no drawback”, per effetto della quale tutte le materie prime o
componenti non originari, sottoposti a trasformazione in uno qualunque dei paesi
aderenti all’accordo, per poter acquisire l’origine preferenziale di uno dei medesimi e
quindi essere esportati verso un altro paese partner non devono aver beneficiato di
esoneri o rimborsi daziari all’atto della loro importazione .
 L’acquisizione del carattere originario (ed il conseguente rilascio della prova
dell’origine preferenziale) in questi casi presuppone la sussistenza di due ordini di
requisiti:
- la trasformazione “sufficiente” dei materiali non originari;
- il pagamento dei dazi doganali sui materiali non originari, nel paese trasformatore
(qualora non pagati all’atto dell’importazione), ovvero il divieto di restituzione del
dazio eventualmente già pagato.
 Negli scambi tra paesi legati da accordi che prevedono questa clausola non è
ammesso il rilascio del certificato di origine preferenziale per prodotti ottenuti in
regime di perfezionamento attivo o altro regime sospensivo (che comporta il mancato
pagamento dei dazi), ma occorre, prima dell’esportazione, preventivamente
immettere in libera pratica i materiali utilizzati pagando il dazio per essi previsto dalla
tariffa doganale del paese in cui viene effettuata la c.d. “trasformazione sufficiente”.
ORIGINE PREFERENZIALE
LA CLAUSOLA “NO DRAWBACK”
 La clausola «no brawback» si applica sistematicamente negli accordi tra UE-paesi EFTA,
UE-Turchia, UE-Isole Faeroer, UE-Israele e nell’accordo SEE Si applica altresì negli
accordi UE-Messico e UE-Cile e negli accordi UE- paesi Balcani occidentali.
 Essa non si applica in pochi accordi (UE-Sud Africa; UE-Corea del Sud; UE-Moldova),
oltre che nei regimi preferenziali unilaterali
 Una particolare disciplina della clausola del “no drawback” e’ inserita negli accordi
pan-euro-mediterranei, limitatamente ai paesi MAGHREB e MACHREK.
Poiché infatti i singoli protocolli di origine già in passato adottati dalla UE con tali paesi
non prevedevano l’applicazione del «no-drawback», per continuare a garantire il
rispetto di tale condizione, è stato convenuto che il “no-drawback” non si applica ai
prodotti considerati originari (della UE o di altro paese mediterraneo, escluso Israele)
sulla base del cumulo bilaterale e venga rilasciata, quale prova di origine preferenziale,
un certificato EUR 1 o una dichiarazione su fattura.
Da ciò si desume che la clausola del “no drawback” si applica quando il carattere
originario del prodotto è stato acquisito sulla base del cumulo con materiali originari
dei paesi partecipanti al cumulo diagonale pan-euromediterraneo e viene chiesto il
rilascio del certificato EUR-MED (o emessa una dichiarazione di origine su fattura EUR-
MED), ai fini di una successiva applicazione del cumulo diagonale.
 Consiste nel fatto che le operazioni o trasformazioni sui materiali non originari devono
essere effettuate senza interruzione di continuità nei territori dei paesi aderenti
all’accordo (cioè, senza che alcun componente del prodotto oggetto della lavorazione
venga inviata in un paese terzo, non facente parte dell’accordo) (art. 73 DAC – SPG).
 In base a tale principio, un prodotto originario di uno dei paesi accordisti, esportato
verso un paese terzo, non è più considerato originario al suo rientro, in uno dei due
paesi, a meno che non viene dimostrato che si tratta del medesimo prodotto
esportato in precedenza e che nel paese terzo non è stato sottoposto ad alcuna
operazione, tranne quelle dirette alla sua conservazione o operazioni minime similari.
 Nel caso di merce trasferita tra paesi accordisti e restituita “tal quale” (es., per
mancata consegna al cliente, ovvero respinta perché difettosa, o ancora perché ha
subito solo lavorazioni «minime»), occorre distinguere due differenti casi:
• accordi che prevedono la possibilità di dichiarare sul certificato EUR1 l’origine di una
delle parti contraenti, diversa dal paese esportatore (in conseguenza dell’applicazione della
clausola del “no-drawback”, che garantisce che le merci sono in posizione di libera pratica al
momento dell’esportazione dal paese UE e, pertanto, essendo esportate con certificato EUR 1, in
caso di rientro nella UE, possono beneficiare del rilascio di analogo certificato EUR1 da parte del
paese accordatario, indicante l’origine UE);
• accordi che non prevedono tale possibilità, in conseguenza della mancata previsione
della clausola del “no-drawback”:
ORIGINE PREFERENZIALE
IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’
ORIGINE PREFERENZIALE
REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO
Altra condizione essenziale per poter beneficiare delle preferenze tariffarie è che i
prodotti originari devono essere trasportati direttamente dal paese di origine fino al
territorio del paese partner.
Il trasporto si considera “diretto” quando non c’è stato attraversamento di alcun paese
o territorio terzo (in modo da escludere ogni possibilità di manipolazione o
sostituzione della merce).
Nel caso la spedizione sia avvenuta con attraversamento o sosta in un paese terzo la
condizione del trasporto diretto è comunque avverata se:
• l’attraversamento è avvenuto per motivi geografici o per necessità di trasporto
(es., trasporto a mezzo condutture);
• durante la sosta nel paese di transito i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza
doganale;
• nessuna operazione è stata effettuata sui prodotti tranne lo scarico, il ricarico e la
conservazione.
 Le prove del trasporto diretto, da presentare alla autorità doganali del paese di
importazione, sono:
• un titolo di trasporto unico che copra il passaggio delle merci dal paese
esportatore fino all’uscita dal paese di transito (di solito polizza marittima o aerea
unica emessa nel paese di partenza, con l’indicazione del paese di arrivo);
oppure:
• un «certificato di non manipolazione» rilasciato dalle autorità del paese di
transito, contenente l’esatta descrizione delle merci e delle condizioni in cui è
avvenuta la sosta (date di scarico e di ricarico, nomi delle navi o dei mezzi di
trasporto usati, ecc.).
In mancanza delle condizioni di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.
 Nell’ambito del sistema SPG vige la regola del “trasporto diretto light» tra il paese
terzo e la UE (art. 74 DAC):
i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nella UE devono essere gli stessi
prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono
aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle
necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’ immissione
in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti e il frazionamento delle spedizioni sono
ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore
successivo delle merci e se i prodotti restano sotto il controllo doganale del paese o nei
paesi di transito. A tal fine può essere richiesto ed esibito qualsiasi documento probatorio.
ORIGINE PREFERENZIALE
REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO
 Prevede la possibilità di utilizzare comunque, nella fabbricazione del prodotto
finale, materiali non originari fino a concorrenza di una percentuale di valore
determinata (di solito 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o 10% in peso
per i prodotti agroalimentari; SPG: 15% in valore o in peso – art. 79 DAC).
Esempio:
se ai fini della “trasformazione sufficiente” è previsto il cambio della voce doganale SA, sarà
comunque consentito l’utilizzo nel processo produttivo di materiali non originari classificati
alla stessa voce SA del prodotto finito, a condizione che il loro valore non superi il 10% del
prezzo franco fabbrica.
 In ogni caso se la regola di lista permette già di ricorrere a materie non originarie,
la regola della tolleranza non può derogare alla regola specifica.
 La regola della tolleranza generale non si applica ai prodotti tessili dei capitoli da
50 a 63 (regole di tolleranza specifiche per i prodotti tessili figurano nelle note
introduttive delle “regole di lista” – SPG: All. 13 bis, note 6-7) .
ORIGINE PREFERENZIALE
REGOLA DELLA TOLLERANZA GENERALE
 Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con
un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del
suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi
ultimi o che non sono fatturati separatamente , si considerano un tutto unico con
l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione (art. 81 DAC –
SPG).
 Gli “assortimenti” si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li
compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è
considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non
originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento (art. 82 DAC
– SPG)
 Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei
seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione (art. 83 DAC –
SPG):
• energia e combustibile
• impianti e attrezzature; macchine e utensili
• merci che non entrano, né sono destinate ad entrare, nella composizione
finale dello stesso.
ORIGINE PREFERENZIALE
ACCESSORI, PEZZI DI RICAMBIO, ASSORTIMENTI;
GLI ELEMENTI NEUTRI
ORIGINE PREFERENZIALE
PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE
L’ origine preferenziale è attestata esclusivamente nei modi e nelle forme
previste dagli accordi o dalle DAC (S.P.G. e regimi preferenziali autonomi)
PROVE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ DOGANALE
Certificato di circolazione EUR 1 e EUR-MED
Certificato di origine FORM A (SPG)
PROVE RILASCIATE DALL’ ESPORTATORE
Dichiarazione su fattura: (EUR1/EUR-MED)
Semplice (max € 6000) Esportatore autorizzato
Esportatore registrato (SPG)
 Il certificato di circolazione EUR.1 e la domanda per il suo rilascio devono essere
conformi ai modelli contenuti nell’Allegato 21 delle DAC (ovvero allegati ai singoli
accordi)
 Attesta l’origine preferenziale delle merci negli scambi con il paese/i indicati nella
casella 2 del formulario.
 Viene rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore, o sotto la responsabilità di
quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
 L’Agenzia delle Dogane, con Circolare 11/D/2010, nel dettare le istruzioni ai fini del
rilascio, ha stabilito che la domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 (ed
EUR-MED) va presentata non oltre 10 giorni antecedenti la presunta data di
presentazione della dichiarazione doganale, ovvero nel più breve termine autorizzato
dall’ufficio doganale.
 L’esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’origine
preferenziale per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato
(o della dichiarazione su fattura) ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso
di controllo da parte della Dogana; in particolare sono da conservare:
- dichiarazioni del fornitore (per merci acquistate in Italia o nella UE);
- documentazione relativa alle lavorazioni effettuate sulle merci non originarie;
- contabilità materie e valori dei materiali impiegati; listini dei prezzi franco fabbrica (EXW);
- copia dei documenti di origine per merci importate da paesi con cui si applica il cumulo
diagonale o totale
ORIGINE PREFERENZIALE
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
 I documenti di origine hanno una validità limitata che inizia a decorrere dal giorno
dell’emissione (EUR.1/EUR-MED/dich. su fattura: di regola 4 mesi dalla data di rilascio).
 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR1 (o EUR MED), l’esportatore può
richiedere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei
documenti in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve riportare la dicitura “duplicato” e
recare la data di rilascio del documento originale, da cui decorre la sua validità.
 Il certificato di circolazione EUR 1 (o EUR-MED) può essere rilasciato, in via eccezionale,
anche dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se:
• non è stato rilasciato al momento dell’esportazione
• viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di
circolazione EUR.1 (o EUR-MED) è stato rilasciato ma non è stato accettato
all’importazione per motivi tecnici (es., non compilato correttamente).
 Il certificato rilasciato a posteriori deve riportare l’indicazione “RILASCIATO A POSTERIORI”.
 Sono ammessi come prodotti originari, senza la presentazione del certificato di circolazione, i
prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei
viaggiatori, purchè si tratti di spedizioni prive di carattere commerciale e non sussistano
dubbi circa la veridicità della dichiarazione di origine fatta dall’importatore.
ORIGINE PREFERENZIALE
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
ORIGINE PREFERENZIALE
CERTIFICATI EUR 1 /EUR-MED
 I nuovi protocolli di origine pan-euromediterranei hanno previsto, in aggiunta al
tradizionale certificato EUR 1 ed alla “dichiarazione su fattura”, il certificato EUR-MED e la
“dichiarazione su fattura EUR-MED”, al fine di comprovare che l’origine preferenziale delle
merci esportate è stata ottenuta con o senza l’applicazione delle regole del cumulo
diagonale pan-euromediterraneo.
 Il modello del certificato di circolazione EUR-MED ricalca quello dell’EUR.1 tradizionale e
se ne differenzia soltanto per l’attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa all’avvenuta
applicazione (o meno) del cumulo pan-euromediterraneo.
 La richiesta ed il rilascio della prova di origine preferenziale, sono strettamente connessi al
tipo di lavorazioni che avvengono sul prodotto oggetto di esportazione ed alle necessità
commerciali.
 I certificati EUR 1 e EUR-MED possono essere utilizzati indistintamente, al fine di
beneficiare delle preferenze tariffarie nel paese di importazione, quando le merci sono
“prodotti originari” del paese esportatore, o di uno degli altri paesi della zona pa-
euromediterranea, a condizione che il cumulo pan-euromediterraneo non sia stato
applicato; tuttavia, se viene rilasciato un certificato EUR 1, i prodotti devono rimanere nel
paese di importazione e non possono essere riesportati nel quadro del regime
preferenziale verso altri paesi della zona pan-euromediterranea.
ORIGINE PREFERENZIALE
Quando può essere emesso un certificato EUR.1?
 Acquisizione dell’origine senza ricorso al cumulo e alcuna intenzione di riesportare fuori
dalla UE o di utilizzare nell’UE questi prodotti in vista di un’esportazione verso un altro
paese della zona pan-euromediterranea (prodotto di origine UE esportato in EG ed ivi immesso
in consumo)
 Acquisizione dell’origine con ricorso al cumulo diagonale con paesi EFTA (prodotto di
origine UE esportato in CH con certificato EUR.1 per essere ivi ulteriormente lavorato ed esportato in
NO con rilascio di certificato EUR.1 indicante l’origine CH);
 Acquisizione dell’origine nelle relazioni bilaterali UE-paesi MAGHREB, con applicazione
del cumulo totale e senza applicazione della regola del «no-drawback» (merce cinese
importata in MA e successivamente esportata in DZ con dichiarazione del fornitore, senza aver
acquisito l’origine preferenziale MA; in DZ essa subisce ulteriore lavorazione che permette di
acquisire l’origine DZ in virtù della regola del «cumulo totale» e viene quindi esportata nella UE con
certificato EUR.1 indicante l’origine DZ);
 Acquisizione dell’origine nelle relazioni bilaterali UE–paesi MACHREK (con esclusione
della Siria) e UE–PS senza applicazione delle regole del cumulo con un paese diverso
dall’UE e della regola del «no-drawback» (merce di origine preferenziale EG – in quanto ivi
interamente ottenuta, ovvero ottenuta a seguito di trasformazione sostanziale di materie prime
importate in esenzione da dazio, viene esportata nella UE per essere ivi immessa in consumo).
ORIGINE PREFERENZIALE
Quando deve essere emesso un certificato EUR-MED?
Acquisizione dell’origine con applicazione del cumulo diagonale con un paese della
zona pan-euromediterranea
es.: un prodotto originario della CH è importato in DZ accompagnato da un certificato EUR-MED,
con origine CH; in DZ esso subisce una lavorazione o trasformazione che va oltre le lavorazioni o
trasformazioni insufficienti ed acquisisce l’origine DZ. Il prodotto finale è esportato nella UE
accompagnato da un certificato EUR-MED, indicando origine DZ e la menzione «cumulation
applied with Switzerland»
Acquisizione dell’origine senza applicazione del cumulo diagonale con un paese della
zona pan-euromediterranea, ma con intenzione di riesportare o utilizzare il prodotto
nella zona pan-euromediterranea
es.: un prodotto di origine UE è spedito in TN, accompagnato da un certificato EUR-MED, per poi
essere riesportato «tal quale» in EG accompagnato da un nuovo certificato EUR-MED dove viene
menzionato «no cumulation applied» e origine UE.
In ogni caso per poter emettere il certificato EUR-MED (o la dichiarazione su fattura
EUR-MED) è necessario che tutti i paesi (2 o più) che hanno dato la propria origine alla
merce risultante dalla fase della lavorazione svolta in quel paese, abbiano concluso e
applichino tra di loro accordi che prevedono le stesse regole di origine e la clausola del
no-drawback.
ORIGINE PREFERENZIALE
CERTIFICATO EUR-MED
 Il formulario EUR-MED, a differenza dell’EUR 1, contiene, in lingua inglese,
l’informazione relativa all’eventuale applicazione del cumulo, dovendo l’operatore
obbligatoriamente indicare se il cumulo con gli altri paesi mediterranei sia stato
applicato o meno (casella 7)
 Qualora il cumulo sia stato applicato, occorre indicare anche il paese ovvero i paesi che
hanno cumulato tra loro i rispettivi “prodotti originari” utilizzando il codice ISO-Alpha o
il nome per esteso del paese o dei paesi coinvolti
“CUMULATION APPLIED WITH ………”
se l’origine è stata ottenuta con l’applicazione del cumulo con materie originarie
di uno o più paesi partner
“NO CUMULATION APPLIED WITH ………”
se l’origine è stata ottenuta senza applicazione del cumulo
 I protocolli di origine prevedono che il certificato di origine preferenziale possa essere
sostituito dalla “dichiarazione su fattura”.
 Entro determinati limiti di valore delle spedizioni (6000 €) detta dichiarazione:
• può essere emessa liberamente da qualsiasi esportatore,
• non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità doganale,
• può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile
alla stessa,
• deve contenere la firma originale manoscritta dell’esportatore,
• l’esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta
dell’autorità doganale, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci.
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE”
(luogo, data e firma leggibile autografa)
ORIGINE PREFERENZIALE
DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA
L’esportatore autorizzato è un soggetto che può rendere dichiarazioni di origine su fattura
a prescindere dal valore della merce esportata.
L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio (sede
dell’esportatore) dopo la verifica della sussistenza delle condizioni stabilite, in particolare:
• l’esportatore deve effettuare esportazioni con cadenza regolare;
• l’esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere
originario della merce da esportare (conoscenza delle regole di origine, possesso di
tutti i documenti giustificativi dell’origine, tenuta della contabilità materie, tenuta
delle dichiarazioni del fornitore);
• l’esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che
riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione, nonché la
possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente.
• l’esportatore deve impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci
per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione.
• l’esportatore deve assumersi la responsabilità che la persona rappresentante
dell’impresa conosca le regole dell’origine per soddisfare la normativa in materia.
•l’esportatore deve impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un
periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione.
ORIGINE PREFERENZIALE
ESPORTATORE AUTORIZZATO
La dichiarazione su fattura, emessa da un esportatore autorizzato dalle autorità doganali
del paese di esportazione, deve riportare la formula prevista dall’ All. 22 delle DAC
(regimi preferenziali autonomi; versione in tutte le lingue UE), ovvero dagli allegati ai
singoli accordi di origine preferenziale e può essere apposta anche su un documento di
accompagnamento delle merci o su un packing-list.
E’ obbligatorio inserire, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione
attribuito dall’autorità doganale.
L’esportatore può omettere la firma (qualora espressamente autorizzato) e deve essere
pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle Autorità Doganali, tutti i
documenti comprovanti il carattere originario delle merci.
DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA (in luogo EUR1)
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE”.
(luogo e data – firma dell’esportatore)
DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA (EUR-MED)
“L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….)
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale….
- cumulation applied with….(nome del paese/paesi)
- no cumulation applied “ (luogo e data – firma dell’esportatore)
ORIGINE PREFERENZIALE
ESPORTATORE AUTORIZZATO
La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE 1207/2001 del 11/06/2001
(integrato dal Reg. CE 1617/2006, che adegua la modulistica agli accordi pan-euro-
mediterranei ai fini del cumulo, e dal Reg. CE 75/2008 relativamente alla modulistica
concernente le dichiarazioni relative alle merci non originarie).
Viene rilasciata dal fornitore della merce all’esportatore per facilitare il rilascio dei
certificati di circolazione EUR 1 / EUR-MED, per la compilazione delle dichiarazioni su
fattura e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato.
Viene utilizzata per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in
uno o più Paesi dell'UE e stabilirne il carattere originario o meno.
Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce o in qualunque
altro documento che identifichi la merce.
La dichiarazione del fornitore, su iniziativa della Dogana, può essere oggetto di controllo
relativamente alla sua veridicità ed autenticità (a tal fine è previsto l’invio del “certificato
d’informazione INF4”)
Se un fornitore invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine
preferenziale può essere presentata una dichiarazione di lungo termine (non superiore
ad un anno).
La dichiarazione del fornitore, redatta ai sensi del Reg. CE n.1207/2001 è l’unico
documento idoneo a provare l’origine preferenziale delle merci acquistate.
ORIGINE PREFERENZIALE
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
 Le disposizioni di applicazione del CDC (per i regimi preferenziali autonomi) e
quelle contenute nei singoli accordi di origine preferenziale, stabiliscono le misure
di «cooperazione amministrativa» che i paesi interessati devono attivare per
gestire correttamente il «regime preferenziale» ed evitare abusi o frodi (es.:
notifica impronte timbri e uffici designati per il rilascio delle prove d’origine).
 La responsabilità in merito all’osservanza delle regole di origine e di compilazione
formale del certificato EUR.1 / EUR-MED o delle dichiarazioni su fattura sono sia
dell’esportatore (che dichiara che le merci rispondono ai requisiti di origine), che
della dogana di esportazione (che certifica tale asserzione).
 A tal fine l’esportatore deve precisare e sottoscrivere, nella dichiarazione allegata
alla richiesta di rilascio del certificato, in modo completo, le circostanze che
consentono di considerare soddisfatte le condizioni prescritte e deve essere pronto
a presentare in qualsiasi momento, su richiesta della dogana, i documenti
probatori.
 Nei casi in cui la dogana del paese di importazione, cui il certificato viene
presentato, rilevi o sospetti irregolarità formali o sostanziali, si possono avere le
seguenti situazioni, a seconda del tipo di irregolarità:
ORIGINE PREFERENZIALE
CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI ORIGINE
 Il regime preferenziale viene rifiutato senza verifica, in quanto il certificato EUR.1 (o
EUR-MED o la dichiarazione su fattura) è considerato inaccettabile, ad es.:
• le merci descritte nel certificato sono diverse da quelle presentate allo
sdoganamento;
• il certificato presenta tracce di correzioni non autenticate;
• il certificato indica come origine un paese non aderente all’accordo per il quale si
richiede il regime preferenziale.
 Il certificato EUR.1 (o EUR-MED o la dichiarazione su fattura) viene respinto in quanto
presenta delle irregolarità di tipo formale, ma il regime preferenziale può essere
accordato in un secondo tempo sulla base di un altro certificato rilasciato “a posteriori”,
ad es.:
• il formulario non è regolamentare, o è una fotocopia;
• una casella non è compilata;
• mancano timbro e firma dell’autorità doganale del paese emittente.
In questa situazione la dogana di importazione deve restituire il certificato
all’importatore, dopo aver apposto la menzione “documento respinto”, indicandone
i motivi, al fine di consentire il rilascio a posteriori di un nuovo certificato.
ORIGINE PREFERENZIALE
CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
 Il certificato viene accettato ed il regime preferenziale può essere accordato, ma la
dogana ha dei dubbi sull’autenticità del documento, o sull’esattezza delle
informazioni relative all’origine delle merci, ad es.:
• sulle merci, sugli imballaggi o su altri documenti di accompagnamento sono riportati
marchi relativi ad una origine diversa da quella figurante nel certificato;
• le indicazioni che figurano nei certificati inducono a ritenere che le lavorazioni
effettuate sono insufficienti a conferire l’origine;
• sussistono informative di uffici superiori (es. OLAF) in ordine a possibili casi di frode o
irregolarità.
In questi casi il documento viene inviato per il «controllo a posteriori» alle autorità
doganali del paese di esportazione, con l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta
di controllo (e che fondano il “ragionevole dubbio”) e l’indicazione delle conseguenze in
caso di mancata risposta (non applicazione o revoca del trattamento preferenziale).
In assenza di risposta nel termine complessivo di 10 mesi (6+4 di sollecito) dall’inoltro della
richiesta (o in caso di risposta insufficiente a chiarire i dubbi), la dogana rifiuta il
trattamento preferenziale.
Il controllo a posteriori può essere effettuato anche a titolo di “sondaggio” (non supportato
dal «ragionevole dubbio»; in tal caso l’assenza di risposta non pregiudica la concessione del
trattamento preferenziale).
ORIGINE PREFERENZIALE
CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
SENTENZA CGUE del 09/03/2006, C-293/04 (caso BEEMSTERBOER)
Principio generale:
in caso di certificato di origine «inesatto», riguardante merci che non possiedono in realtà il
carattere di origine preferenziale, spetta alle autorità doganali degli SM, per procedere al
recupero a posteriori dei dazi in danno dell’importatore (debitore), fornire la prova che il
rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte
dell’esportatore: in base a tale principio l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni ai propri
uffici di inoltrare alle autorità estere richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine
preferenziali contenenti l’esplicito invito a verificare tale circostanza (inesatta rappresentazione
dei fatti da parte dell’esportatore ai fini del rilascio del certificato).
Tuttavia:
nel caso in cui l’autorità doganale non sia in grado di fornire tale prova a causa di negligenza
imputabile soltanto all’esportatore (mancata conservazione dei documenti afferenti
l’operazione doganale o mancato consenso all’accesso, ai documenti e alle informazioni),
l’onere della prova è invertito; pertanto:
spetta al debitore (importatore), al fine di evitare la contabilizzazione a posteriori dei dazi,
provare che i certificati di origine sono stati rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo
in base ad una inesatta rappresentazione dei fatti fornita dall’esportatore, ovvero che le
autorità doganali sapevano (o avrebbero dovuto sapere) che le merci non possedevano i
requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale.
L’importatore non può invocare la buona fede nel caso in cui la Commissione pubblichi sulla
GUUE un Avviso in cui segnala la sussistenza di fondati dubbi circa il rispetto delle norme
sull’origine da parte di un paese beneficiario SPG (art. 220 DAC).
ORIGINE PREFERENZIALE
CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
 Il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), utilizzato dalla UE fin dal 1971 è uno degli
strumenti chiave per aiutare la crescita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) agevolando le
loro esportazioni, al fine di renderli economicamente autosufficienti, stimolare la loro
industrializzazione, accelerare il loro sviluppo sostenibile (sul piano non solo economico,
ma anche sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani) e diventare, così, partner a
pieno titolo nell’ambito del commercio internazionale.
 Con tale sistema la UE mira ad incentivare le importazioni di beni originari dei PVS,
attraverso la concessione unilaterale di agevolazioni tariffarie (riduzione o azzeramento
dei dazi) sulle merci originarie dei singoli paesi beneficiari.
 Contestualmente il sistema contribuisce ad assicurare un approvvigionamento equo e
sostenibile di materie prime nella stessa UE.
 L’attuale sistema SPG si fonda sulle disposizioni contenute nel Reg. UE n. 978/2012 (il cui
schema generale resterà valido fino al 2023, salvo periodici aggiornamenti) e, per quanto
concerne la nozione di «prodotti originari» ed i «metodi di cooperazione amministrativa»,
sulle disposizioni contenute negli artt. da 66 a 97 quatervicies e negli Allegati 13 bis
(regole di lista) a 13 quinquies e da 16 a 18 delle DAC, recentemente modificati dal Reg.
UE n. 428/2015.
 Tali disposizioni, eccezion fatta per le regole di lista, per le prove di origine e per taluni
aspetti riguardanti l’applicazione della regola del «cumulo», ricalcano essenzialmente
quelle contenute nelle stesse DAC per i regimi preferenziali autonomi e, in parte, anche
quelle contenute nei protocolli di origine allegati agli accordi con i paesi terzi.
ORIGINE PREFERENZIALE
SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE
Il sistema si articola in 3 regimi di preferenze tariffarie:
• un regime generale riservato a determinati paesi elencati nell’Allegato II
(classificati dalla Banca Mondiale fra quelli a reddito non elevato e con
esportazioni insufficientemente non diversificate, che non vengano esclusi dal
sistema preferenziale a seguito della revisione periodica di tale elenco, ovvero in
quanto beneficiari di altri accordi commerciali più favorevoli), che prevede, in
relazione ai prodotti elencati nell’Allegato V (circa 6000 linee tariffarie), riduzioni
(in varia misura) o azzeramento dei dazi, a seconda che il prodotto sia indicato
come «sensibile» o «non sensibile»;
• un regime speciale di incentivazione per lo «sviluppo sostenibile e il buon
governo» (SPG PLUS), riservato ai paesi elencati nell’ Allegato III (anch’esso
suscettibile di aggiornamento o esclusioni), che prevede riduzioni o sospensioni
dei dazi per i paesi che rispettano le «condizioni» indicate nell’ Allegato VII (incluso
la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani, sul diritto del lavoro e
sui principi ambientali e di buon governo), in relazione alle importazioni nella UE di
merci indicate nell’ All. IX;
• un regime speciale a favore dei paesi meno avanzati (PMA), così come definiti
dall’ONU, elencati nell’ Allegato IV, che prevede la sospensione dei dazi per tutti i
prodotti della tariffa doganale, con esclusione delle armi (cap. 93: Everything Eut
Arms - EBA).
ORIGINE PREFERENZIALE
SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE
A seguito delle modifiche introdotte nel Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC) dai Reg. UE n. 1063/2010,
n. 530/2013 e, da ultimo, dal Reg. UE di esecuzione n. 428/2015, le regole di determinazione
dell’origine delle merci nell’ambito del SPG sono state per alcuni aspetti innovate.
Tra le principali novità introdotte si segnalano alcune in materia di “cumulo dell’origine”.
Attualmente il sistema SPG prevede infatti le seguenti tipologie di «cumulo»:
 il cumulo regionale (art. 86 DAC - esportazione nella UE di prodotti originari di una
determinata area «regionale», i cui paesi componenti applicano identiche regole di
origine, fabbricati con apporto di materiali originari di uno o più paesi appartenenti
all’area «regionale» considerata («Gruppi» di paesi di cui all’art. 86 DAC: ASEAN - SARC
- MCAA e Comunità Andina – MERCOSUR);
 il cumulo bilaterale (art. 84 DAC - prodotti originari UE esportati nel paese beneficiario
per essere ivi sottoposti a lavorazioni «non insufficienti» e quindi riesportati nella UE
con certificato di origine FORM A o corrispondente dichiarazione su fattura);
 il cumulo con la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (art. 85 DAC - i prodotti originari
NO/CH/TR possono essere utilizzati nel paese beneficiario per lavorazioni ulteriori,
ovvero incorporati in prodotti esportati dal paese beneficiario nella UE, con
attestazione di origine preferenziale);
ORIGINE PREFERENZIALE
SPG – REGOLE DI ORIGINE – FORME DI CUMULO
 il cumulo “ampliato” (art. 86, par.7 DAC): possibilità per il paese beneficiario di
richiedere alla Commissione UE l’autorizzazione ad utilizzare, nel processo
produttivo, prodotti originari di paesi con i quali la UE ha concluso accordi di libero
scambio a condizione che tutti i paesi coinvolti nel ciclo produttivo si siano
impegnati, tra l’altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia
con la UE che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione
da parte del paese beneficiario (l’autorizzazione va indicata nel FORM A o
attestazione di origine rilasciata).
Le disposizioni SPG in materia di cumulo dell’origine prevedono, tra l’altro, che in caso
di esportazione verso paesi SPG di merci di origine UE (cumulo bilaterale) o NO, CH o
TR (cumulo con NO-CH-TR), destinate a subire lavorazioni o trasformazioni “non
insufficienti”, si può rilasciare, a richiesta, il certificato EUR 1 o la corrispondente
“dichiarazione su fattura”, recante le seguenti diciture nella casella 2: “GPS beneficiary
countries” e “EU”, ovvero “Pays beneficiaires du SPG” e “UE”.
I certificati di origine FORM A (o le attestazioni di origine) rilasciati dai paesi SPG a
scarico delle merci scortate dalle «prove» di origine sopra indicate, recano nella
casella 4 la dicitura: “EU cumulation” … oppure “cumul UE” … bilaterale (art.95 DAC).
ORIGINE PREFERENZIALE
SPG – REGOLE DI ORIGINE – FORME DI CUMULO
 I già citati Regg. UE n. 1063/2010 e n. 428/2015 hanno altresì introdotto un sistema di
autocertificazione dell’origine preferenziale delle merci da parte degli esportatori registrati a
tal fine nel paese beneficiario (e ai fini dell’applicazione delle regole del «cumulo», nella UE,
in Svizzera, Norvegia e Turchia), per mezzo di un sistema elettronico di identificazione gestito
dalla Commissione UE (sistema REX).
 La Commissione istituirà una banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la
quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per
l’importazione, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario (allo
stesso modo, gli operatori della UE che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale
dell’origine saranno registrati presso le competenti autorità degli SM).
 Il sistema sarà applicabile a partire dal 01/01/2017 e verrà introdotto gradualmente fino al
31/12/2019 (con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi): pertanto a partire da tale data (e
salvo proroghe) per poter beneficiare del trattamento preferenziale SPG, tutte le spedizioni
contenenti prodotti originari il cui valore totale superi 6000 euro, dovranno essere corredate
escusivamente da un’attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato.
 Gli allegati 13 quater e 13 quinquies alle DAC (secondo le modifiche apportate dal Reg. UE n.
428/2015) contengono sia il fac-simile della «domanda per ottenere la qualifica di
esportatore registrato» che lo specimen dell’ «attestazione di origine» da redigere (in lingua
inglese/francese/spagnolo) su qualsiasi documento commerciale recante il nome e
l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e
la data del rilascio.
ORIGINE PREFERENZIALE
SPG – PROVE DELL’ORIGINE - ESPORTATORE REGISTRATO
Attualmente, l’applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie
concesse dalla UE per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo avviene su
presentazione di:
• un certificato di origine modulo A (FORM A)
• una dichiarazione su fattura compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni
consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non
superiore a 6.000 euro, che descriva i prodotti in questione in maniera
sufficientemente dettagliata per consentirne l’identificazione;
il tutto alla condizione
• che le autorità dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione UE o gli stati
membri nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di
controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, ovvero nel
verificare il carattere originario dei prodotti in relazione a spedizioni specifiche,
anche mediante visite sul posto, ove richieste dalla Commissione stessa o dalle
autorità doganali degli Stati membri.
ORIGINE PREFERENZIALE
SPG – PROVE DELL’ORIGINE
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L'origine delle merci

  • 1. L’ORIGINE DELLE MERCI Relatore : dott. Vincenzo De Deo Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale per il Veneto e il FVG vincenzo.dedeo@agenziadogane.it
  • 2. ORIGINE DELLE MERCI INTRODUZIONE  Nel commercio internazionale per “origine” delle merci si intende comunemente il “paese” o “luogo” di produzione delle merci stesse.  Dal punto di vista doganale, l’origine “geografica”, al pari della “quantità”, della “qualità” e del “valore” costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della “tariffa doganale” – cioè dei dazi e delle altre misure di politica commerciale - alle merci importate/esportate (dazi antidumping e compensativi, restrizioni quantitative, licenze, embarghi).  Anche le norme di legge nazionali emanate a tutela del “made in Italy” – art. 4 comma 49, 49 bis, ter e quater della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) - fanno espresso riferimento alla “normativa europea sull’origine”, come definita dalla legislazione comunitaria, ai fini dell’apposizione delle etichette “made in Italy” sulle merci prodotte in Italia. L’origine “geografica” conferisce la «nazionalità economica» ai prodotti e va concettualmente distinta dalla provenienza geografica del prodotto, inteso come luogo dal quale vengono spedite le merci, che può coincidere o meno con il paese di effettiva produzione.
  • 3. REGOLE DOGANALI SULL’ORIGINE DELLE MERCI Sono contenute: • nel codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992 – CDC) e nelle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/1993 - DAC) • nel Codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013 – CDU), pienamente applicabile dal 1° giugno 2016 Esse distinguono: • L’ ORIGINE COMUNE O NON PREFERENZIALE • L’ ORIGINE PREFERENZIALE
  • 4.  L’origine comune o non preferenziale determina l’origine geografica dei prodotti oggetto di scambi commerciali internazionali non regolati da “accordi preferenziali” stipulati tra la UE e i paesi terzi (o da regimi preferenziali autonomi riconosciuti dalla UE a paesi terzi) ed è attestata dai “certificati di origine” rilasciati dalle Camere di Commercio italiane (per le merci in esportazione) o dai corrispondenti organismi esteri abilitati (per le merci in importazione).  FINALITA’: • applicazione della tariffa doganale • applicazione di misure di salvaguardia non tariffarie all’importazione (divieti, contingenti, massimali, embarghi commerciali, dazi antidumping…) • statistiche del commercio internazionale • etichettatura di origine “made in…”  Le regole comunitarie dell’origine non preferenziale – contenute nel codice doganale comunitario e nelle relative disposizioni di applicazione - trovano uniforme applicazione verso tutti i paesi extra UE: esse non possono escludere ma devono sempre permettere di attribuire l’origine ad un prodotto. ORIGINE NON PREFERENZIALE
  • 5. L’origine preferenziale comporta il riconoscimento di un trattamento tariffario agevolato (dazio ridotto o nullo) alle merci che sono originarie di taluni paesi o gruppi di paesi aree con cui la UE: • ha stipulato particolari accordi economici istitutivi di zone di libero scambio, corredati da specifici “protocolli” di origine o • ha deliberato unilateralmente di sostenerne l’economia attraverso concessioni tariffarie preferenziali (c.d. paesi in via di sviluppo – Sistema delle Preferenze Generalizzate e regimi preferenziali autonomi). Essa è attestata da particolari certificati (es., EUR 1, EUR-MED, FORM A) rilasciati, a richiesta di parte, dalle autorità doganali o dalle “dichiarazioni su fattura”, rilasciate dagli operatori. Le vere regole dell’origine sono quelle dell’ origine non preferenziale che ciascun paese esportatore stabilisce in via generale ed uniforme nei confronti di tutti i suoi partner. Le regole dell’origine preferenziale sono uno strumento tecnico con cui vengono modulate le preferenze tariffarie che un paese accorda ad un altro: le regole fissate negli specifici accordi valgono solo per le parti contraenti (accordi diversi possono prevedere regole diverse). ORIGINE PREFERENZIALE (cenni)
  • 7. ORIGINE NON PREFERENZIALE FONTI NORMATIVE  Reg. CEE 2913 /1992 (codice doganale comunitario - CDC): artt. da 22 a 26; Reg. UE 952/2013 (codice doganale dell’Unione - CDU): artt. da 59-60-61  Reg. CEE 2454/1993 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario - DAC): artt. da 35 a 65;  Allegati alle DAC: • 9: note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni di cui ai successivi allegati 10 e 11; • 10: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (riguarda taluni prodotti tessili); • 11: elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (riguarda taluni prodotti “non tessili”); • 12: fac-simile certificato di origine; • 13: certificato di origine per l’importazione di prodotti agricoli nella UE.
  • 8. ORIGINE NON PREFERENZIALE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE Articolo 23 CDC 1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese si intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera; h) prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino. 3. Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.
  • 9. ORIGINE NON PREFERENZIALE CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE Articolo 24 CDC Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione  sostanziale,  economicamente giustificata ed  effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo,  che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Una merce che è costituita da componenti originarie di due o più paesi acquisisce l’origine del paese ove si sia verificata l’ultima lavorazione/trasformazione sostanziale che non si limita al mero assemblaggio, ma consente di apportare alle componenti che intervengono nel processo di trasformazione un qualcosa in più in termini fisico-tecnici, oggettivamente rilevabile: il prodotto finito dovrà avere peculiarità distinte da quelle dei componenti che sono impiegati nel processo di lavorazione. Qualora invece l’ultima lavorazione non si riveli sostanziale si dovrà fare riferimento alla lavorazione precedente risalendo indietro nella supply chain, individuando in quale paese è avvenuta la trasformazione sostanziale; se ciò non è possibile, l’origine sarà quelle del paese di cui è originaria la materia prima.
  • 10. ORIGINE NON PREFERENZIALE CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE In via generale, il criterio dell’ “ultima trasformazione sostanziale” trova applicazione per mezzo di 3 distinte regole: • cambiamento della “voce” tariffaria (cod. SA a 4 cifre) (es: dalla carta utilizzata per la stampa non originaria (V.D. 4802) si ottiene un libro (V.D. 4901) di origine italiana (made in Italy): REGOLA GENERALE; • indicazione delle lavorazioni specifiche atte a conferire l’origine del paese ove sono effettuate (c.d. regole di lista) (es. “confezione completa” per i prodotti tessili; macellazione preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno 3 mesi per le carni di bovino ottenute in Italia; fabbricazione a partire da vini di uve fresche per i vini prodotti in Italia); • incremento percentuale del valore aggiunto acquisito dal prodotto per effetto delle lavorazioni effettuate, superiore a determinati limiti (comparazione tra il valore di tutti i materiali non originari impiegati nel processo produttivo e il valore del prodotto finito, franco fabbrica - settore prodotti meccanica/elettronica).
  • 11. ORIGINE NON PREFERENZIALE CRITERIO DELLA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE La Corte di Giustizia Europea (sent. n. 373 del 11/02/2010) ha affermato che si configura una trasformazione sostanziale solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione. In alcune pronunce, la Corte ha anche affermato un principio sussidiario per l’individuazione dell’origine della merce: qualora il criterio della lavorazione sostanziale si riveli insufficiente si richiede che l’attività di trasformazione abbia apportato almeno il 45% di valore aggiunto (franco fabbrica) alle materie prime o semilavorati impiegati. NORMA ANTIELUSIVA Articolo 25 CDC Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell’articolo 24, alle merci così ottenute l’origine del paese in cui è effettuata.
  • 12. ORIGINE NON PREFERENZIALE LE REGOLE DI LISTA Con le norme di applicazione del CDC la Commissione Europea ha definito  per il settore tessile e dell’abbigliamento (All. 10 DAC)  e per alcuni altri prodotti di particolare interesse (All. 11 DAC), le specifiche lavorazioni (“regole di lista”) che permettono al prodotto finito, per la cui produzione sono stati utilizzati materiali aventi origini diverse, di acquisire l’origine del paese dove è avvenuta la trasformazione in questione, che, in tal modo, viene considerata “sostanziale”. Le modalità di applicazione delle regole contenute negli allegati 10 e 11 sono illustrate nelle note introduttive dell’allegato 9. Allegato 9 (nota 2): • per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l’ «assiemaggio» o le operazioni specifiche; • per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; • per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in altra operazione di fabbricazione.
  • 13. ORIGINE NON PREFERENZIALE I PRODOTTI TESSILI Per i PRODOTTI TESSILI e loro manufatti (sez. XI della TARIFFA) è necessaria una “trasformazione completa”, consistente, secondo l’art. 37 DAC , in una lavorazione che ha per effetto di classificare il prodotto ottenuto in una voce NC (codice Sistema Armonizzato a 4 cifre) diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati (criterio della trasformazione sostanziale). Esempio di «trasformazione completa»: un tappeto di lana classificabile alla N.C. 5701109000, fabbricato in Italia a partire da filati di lana di origine indiana classificato alla voce N.C. 5106109000, è da considerare un prodotto di origine non preferenziale italiana (made in Italy). Tuttavia, per i prodotti elencati nell’ All. 10 delle DAC, si considerano complete le trasformazioni indicate in corrispondenza di ciascun prodotto che figura in detto allegato, a prescindere che vi sia o meno cambiamento della voce doganale. (artt. 36 e 37 DAC) (regole di lista) Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell’allegato possono essere inquadrate in alcune categorie generali, quali: -“fabbricazione a partire da…” - “fabbricazione a partire da … il cui valore non supera il X% (40% o 50%) del prezzo franco fabbrica del prodotto” - “confezione completa” Nel caso in cui siano presenti entrambe le prime due condizioni, in alternativa tra di loro, l’operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.
  • 14. Esempi: • I tessuti di stoffe a maglia, stampati o tinti (cap.60), richiedono la fabbricazione a partire da filati, oppure la stampa o tintura di stoffe a maglia grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura • Gli indumenti diversi da quelli a maglia (ex cap. 62), finiti o completi, e gli indumenti a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta (cap.61), richiedono la confezione completa.  Per “confezione completa” si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia, comprese le operazioni di “rifinitura” (che sono elencate, a titolo esemplificativo, nella nota introduttiva 7.2 dell’ All. 9 e consistono in: applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; confezione di asole; rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure di orli inferiori di camicie, gonne o abiti; apposizione di guarnizioni ed accessori, quali tasche, etichette, distintivi; stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere “confezionati”).  Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica necessariamente che la confezione debba considerarsi “incompleta”.  Analogamente, In particolari procedimenti di fabbricazione si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un’importanza tale dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura: in tali casi la mancate esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione. ORIGINE NON PREFERENZIALE I PRODOTTI TESSILI
  • 15. ORIGINE NON PREFERENZIALE I PRODOTTI TESSILI: OPERAZIONI INSUFFICIENTI Articolo 38 DAC (vale solo per le materie tessili e manufatti della sez. XI della nomenclatura combinata) Si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti d’imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l’apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; f) il cumulo di due o più operazioni indicate in precedenza. In linea generale si può affermare che tutte le attività di mera conservazione di un prodotto o che si limitano a modificare nell’aspetto esteriore la merce (ad es., cambio di packaging, di imballaggio o di confezione) non possono mai essere considerate sufficienti a conferire l’origine alla merce in quanto non modificano nella sostanza la merce stessa.
  • 16. ORIGINE NON PREFERENZIALE ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO Sezione Seconda – Disposizioni di applicazione relative ai pezzi di ricambio (articoli 41 e ss. DAC) Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili, consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo (ricompresi nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata) e facenti parte della sua normale attrezzatura, sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati. I pezzi di ricambio destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio od un veicolo precedentemente importati o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo ai quali sono destinati,a condizione che si tratti di pezzi di ricambio “essenziali”, vale a dire: - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci; - sono caratteristici di questi merci e destinati alla loro normale manutenzione, in sostituzione di pezzi della stessa specie danneggiati o inutilizzabili.
  • 17. ORIGINE NON PREFERENZIALE PRINCIPIO DELL’ASSORBIMENTO (rolling-up) Allegato 9 – nota 3.2 DAC Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola di lista prevista negli allegati 10 e 11 DAC in relazione al prodotto finito in cui il materiale stesso è incorporato. Es.: tessuto grezzo di origine cinese (cap. 60) viene importato in Italia dove viene sottoposto ad operazioni di stampa, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura. Secondo la regola di lista (All. 10 DAC), un tessuto stampato è considerato di origine non preferenziale del paese dove avviene la stampa del tessuto grezzo. Se in Italia il tessuto stampato così ottenuto verrà poi utilizzato per confezionare foulards (VD 6213) non ricamati, i foulards stessi saranno considerati originari nonostante la relativa regola preveda che la loro fabbricazione avvenga a partire da filati e non da tessuti greggi.
  • 18. ORIGINE NON PREFERENZIALE I TENTATIVI CONVENZIONALI DI ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE Gg  Allo stato, pertanto, le Amministrazioni doganali dei paesi aderenti al WTO hanno adottato, pur nel rispetto dei principi generali comunemente accettati, REGOLE AUTONOME DI ORIGINE. Sono tuttora in corso, in ambito WTO, i negoziati relativi all’armonizzazione, a livello mondiale, delle regole comuni dell’ “origine non preferenziale”, allo scopo di arrivare alla compilazione di un elenco con indicata, accanto ad ogni capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la relativa lavorazione conferente origine. L’UE ha già da tempo presentato, in ambito WTO, un elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato; detto elenco, pur non essendo ancora recepito nell’ordinamento legislativo comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell’UE in materia e ad esso può essere fatto utile riferimento per conoscere le regole di attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci alla cui produzione contribuiscono più paesi e per dirimere le problematiche derivanti dall’applicazione delle norme contenute nel codice doganale. L’elenco è consultabile sul sito internet della Commissione UE: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non- preferential/article_1622_en.htm
  • 19.
  • 20. ORIGINE NON PREFERENZIALE IL CERTIFICATO DI ORIGINE (art. 26 CDC) La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento. Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria. Il certificato di origine, rilasciato dalla competente Camera di Commercio è il documento che attesta, a livello internazionale, che la merce è stata effettivamente prodotta (o ha subito “l’ultima trasformazione sostanziale” ) in uno specifico paese. Tale documento consiste in una sorta di auto-dichiarazione, da parte dell’azienda, semplicemente avvalorata dalla CCIAA in quanto quest’ultima non ha alcun potere ispettivo e non può, se non in casi palesi, verificare direttamente l’eventuale non veridicità della dichiarazione aziendale. Nel caso pertanto in cui venga dimostrato che le merci non potevano godere del rilascio di tale attestazione, le conseguenze, che possono essere anche di carattere penale, ricadono esclusivamente sul soggetto che ha reso la dichiarazione e richiesto l’emissione del certificato, incorrendo, nella fattispecie, nella “falsa dichiarazione di origine”. La CCIAA può emettere anche certificati di origine non italiana nel momento in cui viene individuato un diverso paese di origine delle merci.
  • 21. ORIGINE NON PREFERENZIALE Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio dei certificati comunitari di origine (allegato alla nota 75361 del 26 agosto 2009, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere)
  • 22.
  • 23. Percorso per determinare l’origine non preferenziale delle merci 1. merci interamente ottenute (es.: grano seminato e raccolto in Italia – pasta ottenuta da esso): art. 23 CDC. 2. merci ottenute con l’apporto di materiali originari di due o più paesi: art. 24 CDC art. 38 DAC: operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine prodotti compresi nell’allegato 10 delle DAC: consultare le note introduttive dell’allegato 9 delle DAC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l’origine prodotti non compresi nell’allegato 10 delle DAC: origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce NC diversa da quella del/i prodotto/i di partenza (art. 24 CDC) prodotti tessili (sez.XI tariffa) prodotti compresi nell’allegato 11 delle DAC: consultare le note introduttive dell’allegato 9 delle DAC e verificare poi se le operazioni effettuate sui materiali non originari siano quelle descritte come atte a conferire l’origine. prodotti non tessili ORIGINE NON PREFERENZIALE (In caso di dubbi: consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentato al WTO) prodotti non compresi nell’allegato 11 delle DAC - regola generale: art. 24 CDC
  • 25. ORIGINE PREFERENZIALE  Per "origine preferenziale" s'intende l'origine delle merci basata su particolari regole o criteri (talora diversi da quelli stabiliti per l’attribuzione dell’origine non preferenziale) ai fini dell'applicazione di un trattamento daziario agevolato (pagamento dazio ridotto o nullo all'atto dell'importazione dei beni nella UE o in altro paese terzo).  Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione: • dei singoli accordi siglati dalla UE con paesi o gruppi di paesi contraenti, istitutivi di «zone di libero scambio» contenenti i protocolli relativi alla «definizione dei prodotti originari»; • delle misure tariffarie adottate unilateralmente dalla UE a favore dei c.d. paesi in via di sviluppo (Sistema delle Preferenze Tariffarie generalizzate - SPG) o di altri paesi terzi (Preferenze Tariffarie non generalizzate); • della classificazione doganale delle merci nel Sistema Armonizzato.  Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall'art. 24 del C.D.C. che disciplinano l'origine non preferenziale delle merci.
  • 26. ORIGINE PREFERENZIALE Le fonti della disciplina dell’origine preferenziale sono:  Art.27 del Reg. n. CEE 2913/92 (art. 64 CDU);  Artt. da 66 a 97 quatervicies e allegati da 13 bis a 13 quinquies e da 16 a 18 del Reg. CEE 2454/1993 (DAC) (Sistema delle Preferenze Generalizzate);  Artt. da 97 quinvicies a 123 e allegati 14-15-21-22 DAC (regimi preferenziali autonomi);  Protocolli di origine allegati a numerosi accordi bilaterali che stabiliscono zone di libero scambio. L’elenco degli Accordi è riportato nel sito della commissione Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/prefer ential/article_779_en.htm
  • 27. ZONA GEOGRAFICA ACCORDI COMMERCIALI / ACCORDI DI PARTENARIATO ECONOMICO con protocolli origine (zone libero scambio) REGIMI PREFERENZIALI AUTONOMI EUROPA •EFTA (Norvegia – Islanda – Svizzera compreso Liechtenstein) •SEE (UE - Norvegia - Islanda – Liechtenstein) •Paesi Balcani occidentali (Macedonia – Croazia – Albania – Bosnia Erzegovina – Montenegro – Serbia) •Andorra (Unione doganale) / Ceuta e Melilla / Isole Far Oer •Turchia (pr. agricoli ed ex CECA - Unione Doganale per i pr. industriali e agricoli trasformati) •Georgia •Kosovo •Moldavia •Ucraina PAESI MEDITERRANEI •Marocco - Tunisia - Algeria (MAGHREB) •Egitto – Giordania – Libano – Siria (MACKREK) •Israele / Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza PAESI NON EUROPEI •Sud Africa / Corea del Sud •Messico / Cile / Perù e Colombia •Centro America (Honduras – Panama – Nicaragua – Costarica – Guatemala – El Salvador) •APE (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia, Zimbabwe; Papua Nuova Guinea) •SADC (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland) •ACP (Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico – accordi di partenariato economico) •PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare /LOMB: DK-NL-FR-GB) •SPG Paesi in via di sviluppo (Reg. UE n. 978/2012)
  • 28. • Carattere di prodotto originario • Regola del “cumulo dell’origine” • Operazioni “insufficienti” a conferire l’origine preferenziale • Regola della “tolleranza” in generale • Regola del “no-drawback” (divieto di restituzione o rimborso di dazi o diritti equivalenti) • Principio della territorialità • Regola del “trasporto diretto” tra la UE ed il paese terzo e viceversa • Prova dell’origine • Esportatore autorizzato • Cooperazione amministrativa tra le autorità doganali della UE e del paese terzo ORIGINE PREFERENZIALE ELEMENTI CARATTERISTICI DELL’ORIGINE PREFERENZIALE (ricorrenti nella struttura dei protocolli di origine)
  • 29.  Prodotti interamente ottenuti: I prodotti interamente ottenuti sono: • i prodotti naturali del paese • le merci fabbricate a partire da tali prodotti Es: carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate (VD 0201) ottenute in Italia da animali ivi nati allevati e macellati; vini (VD 2204) ottenuti in Italia da uva ivi coltivata  Prodotti oggetto di lavorazioni/trasformazioni «sufficienti»: sono sufficientemente lavorati o trasformati se rispettano le specifiche contenute nelle regole di lista elencate nei protocolli di origine allegati ai singoli accordi (ovvero negli allegati 13 bis e 15 DAC per il sistema SPG e le preferenze autonome)  Prodotti oggetto di lavorazioni/trasformazioni «cumulate» nel territorio dei due o più paesi che intervengono nel ciclo produttivo (regola del «cumulo» dell’origine) ORIGINE PREFERENZIALE CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
  • 30. 1. Sono considerati interamente ottenuti in un determinato paese beneficiario: a) i prodotti minerari estratti dal suo suolo dal suo fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti che provengono da animali macellati ivi nati e allevati; f) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; g) i prodotti dell’acquacoltura ove i pesci, i crostacei e i molluschi siano ivi nati e allevati; h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori del suo mare territoriale, con le sue navi; i) i prodotti fabbricati a bordo delle sue navi-officina, esclusivamente con prodotti di cui alla lettera h); j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori del suo mare territoriale, purchè esso abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di suolo o sottosuolo marino; m) le merci ivi ottenute esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a l) ORIGINE PREFERENZIALE MERCI INTERAMENTE OTTENUTE (art. 75 DAC -SPG)
  • 31. ORIGINE PREFERENZIALE TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE Poiché alle merci di origine preferenziale vengono riconosciute le preferenze tariffarie, le regole di attribuzione dell’origine preferenziale possono prevedere requisiti più severi, rispetto a quelle dell’origine non preferenziale. ex 6203: Vestito da uomo finito Origine non preferenziale: “confezione completa” (tutte le operazioni successive al taglio dei tessuti) Origine preferenziale: “tessitura accompagnata da confezione” Vestito finito Filati Confezione completatrasformazione “sufficiente” trasformazione “sostanziale”
  • 32. Le «regole di lista» (All. 13 bis e 15 DAC ed elenchi Allegati ai protocolli di origine) prevedono, in genere, tre criteri per definire della “trasformazione sufficiente” (analoghi ai criteri di attribuzione dell’origine non preferenziale), che talora sono in combinazione tra loro: • salto tariffario (cambiamento di voce doganale: trasformazione in cui tutti materiali utilizzati sono classificati in una Voce Doganale (cod. SA 4 cifre) o sottovoce (cod. SA 6 cifre) diversa da quella del prodotto finito; • valore aggiunto minimo: fabbricazione in cui il valore in dogana dei materiali non originari impiegati non ecceda una percentuale fissa del valore franco fabbrica del prodotto finito; • Indicazione della lavorazione specifica che conferisce l’origine (con il termine «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche). Esempio: VD 8414: ventilatori e simili, per usi industriali (Accordo UE-Algeria):  Fabbricazione • a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto; e • in cui il valore di tutti i materiali (non originari) utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto ORIGINE PREFERENZIALE TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE
  • 33. Tutti i protocolli relativi all’origine preferenziale allegati agli accordi stipulati con i paesi terzi contengono un articolo che definisce le lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti per conferire l’origine indipendentemente dagli altri requisiti.  Art. 78 DAC (SPG): a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o pressatura di prodotti e articoli tessili; e) semplici operazioni di pittura o lucidatura; f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) Le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la macinatura totale o parziale dello zucchero cristallizzato; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l’affilatura, la semplice molatura o il semplice taglio; ORIGINE PREFERENZIALE TRASFORMAZIONE INSUFFICIENTE
  • 34. j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno, e ogni altra semplice operazione di imballaggio; l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o la denaturazione dei prodotti; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; p) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a n); q) la macellazione di animali. ORIGINE PREFERENZIALE TRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI
  • 35. ORIGINE PREFERENZIALE esempi di acquisizione dell’origine preferenziale Importazione in IT/UE di cappotto da donna in tessuto di lana, ottenuto riunendo mediante cucitura o altrimenti confezionati due o più parti di stoffa a maglia tagliata e realizzata direttamente nella forma voluta - VD 6102101090  Origine Giappone (JP) / Cina (CN esclusa dal regime generale SPG per i prodotti tessili): - origine non preferenziale / certificato di origine - dazio 12% - All. 10 DAC: confezione completa  Origine India (IN): - origine preferenziale (SPG regime generale) /cert. FORM A o dich. su fattura - dazio 9.6% - All 13 bis DAC: lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio)  Origine Bangla Desh (BD): - origine preferenziale (SPG+ regime speciale di incentivazione per i paesi meno sviluppati) / cert. FORM A o dich. su fattura - dazio 0 % - All. 13 bis DAC: fabbricazione a partire da stoffe a maglia
  • 36. ORIGINE PREFERENZIALE esempi di acquisizione dell’origine preferenziale Importazione in IT/UE di cappotto da donna in tessuto ottenuti riunendo mediante cucitura o altrimenti confezionati due o più parti di stoffa a maglia tagliata e realizzata direttamente nella forma voluta - VD 6102101090  Origine Moldavia (MD): - origine preferenziale - misure unilaterali / cert. EUR 1 o dich. su fattura - dazio 0 % - All. 15 DAC: fabbricazione a partire da filati  Origine Tunisia (TN): - origine preferenziale - accordo UE-TN /cert. EUR 1 – EUR-MED o dich. su fattura - dazio 0 % - Accordo UE/TN prot. origine: fabbricazione a partire da filati
  • 37.  due o più paesi (o gruppi di paesi) coinvolti nella produzione di una stessa merce che:  hanno siglato tra loro accordi di libero scambio  contenenti protocolli relativi alla definizione dei prodotti originari, in virtù dei quali i paesi interessati applicano identiche regole sull’origine possono “cumulare l’origine”  il cumulo indica che i prodotti che hanno lo status di prodotti originari in un paese partner, esportati in altro paese partner, possono essere ivi utilizzati con prodotti originari di tale paese e pertanto contribuire all’acquisizione dello status “preferenziale” del prodotto finito.  Non occorre che vengano effettuate lavorazioni “sufficienti”, purchè le operazioni vadano oltre le trasformazioni “insufficienti”.  Qualora vengano utilizzati nel processo produttivo materiali o componenti non originari, questi devono essere “sufficientemente” lavorati ed ottenere pertanto il carattere originario prima di poter beneficiare delle disposizioni previste in materia di cumulo. ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DEL “CUMULO”
  • 38. ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DEL “CUMULO” Il cumulo può essere :  bilaterale (prodotto ottenuto con l’impiego di materiali originari di 2 paesi)  diagonale (prodotto ottenuto con l’impiego di materiali originari di più di 2 paesi)  regionale (forma di cumulo diagonale applicata tra i paesi membri di una determinata area geografica di rilievo regionale)  totale o integrale (prodotto ottenuto a seguito di lavorazioni effettuate in più paesi con impiego di materiali sia originari dei paesi interessati che non originari: rilevano pertanto tutte le lavorazioni effettuate in una determinata area geografica formata dal territorio di più paesi o gruppi di paesi)
  • 39. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO BILATERALE PAESE A PAESE B • Si applica esclusivamente ai materiali originari di 2 paesi partner: i produttori di ciascun paese partner possono utilizzare materiali originari dell’altro paese come se fossero originari del proprio. • Si aggregano le operazioni eseguite nei due paesi per conferire il carattere originario alle merci che essi si scambiano. • Al fine di poter definire il prodotto di origine preferenziale, si richiede semplicemente che l’attività di trasformazione eseguita sia stata superiore alle operazioni “minime”. • Il carattere originario determinato con l’applicazione del cumulo bilaterale vale solo per i due paesi partner.
  • 40. Esempio: tessuto di lino (S.A. 5309) originario della UE (interamente ottenuto) viene esportato in Egitto, dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella UE. Il tessuto originario della UE viene trattato come se fosse originario dell’Egitto quando viene assemblato in indumenti: pertanto gli indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana. (con il “cumulo diagonale” gli indumenti possono essere anche esportati in qualsiasi altro paese associato con attestazione di origine preferenziale egiziana) N.B.: in assenza della regola del «cumulo» gli indumenti finiti non avrebbero potuto ottenere l’origine preferenziale egiziana, in quanto non sono stati ivi prodotti a partire dal filato ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO BILATERALE
  • 41. Esempio: cumulo bilaterale con acquisizione di origine preferenziale: assemblaggio di circuiti integrati (voce S.A. 8542) in Israele utilizzando microchip originari della UE della stessa voce e altri materiali originari israeliani. I circuiti integrati sono considerati originari di Israele e hanno diritto al trattamento preferenziale all’importazione nella UE, su presentazione del certificato di origine mod. EUR.1 israeliano (o dichiarazione su fattura), sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele non sia considerata «sufficiente» secondo i criteri di attribuzione dell’origine preferenziale. Esempio: cumulo bilaterale senza acquisizione di origine preferenziale: filato di cotone di origine indiana viene importato in Svizzera (o nella UE) ed ivi trasformato in tessuto di cotone. Il tessuto non ottiene l’origine preferenziale svizzera (o UE), poiché la regola di origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra; pertanto non potrà essere riesportato in regime preferenziale nella UE o in Svizzera (ovvero in altro paese cui si applichi il “cumulo diagonale”) con certificato EUR1. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO BILATERALE
  • 42. PAESE A PAESE B PAESE C  Il cumulo diagonale si attua tra più di due paesi (o gruppi di paesi) legati da accordi di libero scambio, che hanno siglato tra loro accordi contenenti le stesse regole di acquisizione dell’origine e la regola del cumulo diagonale. • UE-paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera compreso il Liechtenstein); • S.E.E. (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); • UE-Turchia (pr. agricoli trasformati e pr. industriali); UE-Isole Faroer; • UE- Israele; UE-Autorità Palestinese della Cisgiordania e Striscia di Gaza; • UE–paesi MAGHREB (DZ-MA-TN); • UE-Egitto/Giordania (paesi MACHREK, con esclusione del Libano e della Siria); • UE–Balcani occ. (Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia); • UE – paesi ex PTOM / CARIFORUM / SPG / Ceuta e Melilla; • UE – Perù/Colombia / Centro America (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama) / Papua e Guinea: cumulo regionale ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO DIAGONALE
  • 43.  Il cumulo diagonale presuppone che le lavorazioni effettuate siano superiori alle trasformazioni insufficienti (o “minime”) e avvengano su prodotti originari di una delle parti contraenti: in tal caso il prodotto finale acquisisce l’origine del paese ove è stata eseguita l’ultima lavorazione  Quando invece le lavorazioni effettuate non vanno oltre alle operazioni previste come “insufficienti”, il prodotto ottenuto e’ considerato originario del paese che ha fornito il valore aggiunto piu’ elevato. Esempio: cumulo diagonale con acquisizione dell’origine preferenziale: L’EG produce una merce con carattere originario utilizzando componenti di origine UE. Il prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in CH, dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine TR. La macchina prodotta in CH ha origine CH in quanto tutti i componenti utilizzati per produrla hanno il carattere originario della zona ed i componenti originari dell’EG e della TR hanno subito lavorazioni e trasformazione superiori alla soglia minima. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO DIAGONALE
  • 44.  Nell’esempio che precede, tutti e 4 i paesi (UE-EG-CH-TR) coinvolti nel processo produttivo hanno siglato accordi tra loro che prevedono il cumulo e applicano identiche regole in materia di origine tra loro e poichè tutti i materiali e componenti utilizzati hanno carattere originario anche il prodotto finale avrà carattere originario.  Se uno dei paesi dell’area non è collegato, mediante un accordo che prevede la regola del cumulo, al paese di fabbricazione finale, i materiali che hanno origine da tale paese possono essere incorporati nel prodotto finale solo sulla base di una trasformazione o lavorazione “sufficiente”. Esempio: cumulo diagonale senza acquisizione dell’origine preferenziale: filato di cotone di origine indiana viene importato in Svizzera dove viene trasformato in tessuto di cotone. Il tessuto mantiene l’origine indiana poiché la regola di origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto non originario viene esportato dalla Svizzera in Turchia dove viene trasformato in indumenti; essi non possono ottenere l’origine preferenziale TR, in quanto in TR non è stata soddisfatta la regola che impone la fabbricazione a partire dal filato. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO DIAGONALE
  • 45. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO REGIONALE  Forma di cumulo diagonale applicata tra gruppi di paesi che fanno parte di raggruppamenti economici di rilievo regionale, contemplata dal Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC - art. 86) nell’ambito delle preferenze tariffarie concesse dalla UE ai paesi in via di sviluppo (SPG):  Nel SPG esiste sia la regola del “cumulo bilaterale” – che consente di tener conto del c.d. “elemento del paese donatore” (esportazione di materiali originari UE, con emissione di certificato EUR.1, destinati ad essere incorporati nel prodotto finale realizzato nel paese beneficiario), che quella del “cumulo regionale”, per effetto della quale i prodotti originari di ogni altro paese del gruppo utilizzati nella fabbricazione del prodotto finito sono considerati come originari del paese in cui avviene la lavorazione e pertanto possono essere esportati nella UE con certificato di origine preferenziale mod. FORM A (o corrispondente dichiarazione su fattura per spedizioni di importo non superiore a 6.000 euro).  Il cumulo regionale consente ad un prodotto di acquisire l’origine in 2 fasi: - nella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l’origine del gruppo regionale; - nella seconda fase si attribuisce l’origine al paese del gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più significativa.
  • 46.  Associazione del Sud Est Asiatico: ASEAN (Gruppo 1: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailandia e Vietnam);  Mercato Comune Centro Americano (MCAA) e Comunità Andina (Gruppo II: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama; Bolivia – Colombia - Ecuador – Perù – Venezuela);  SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) (Gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka).  MERCOSUR (gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay). Le disposizioni attualmente vigenti in materia di SPG consentono anche il cumulo dell’origine fra i paesi ASEAN (Gruppo I) e SAARC (Gruppo III) (art. 86, par.6 DAC) Esempio: un’azienda italiana importa delle camicie dalla Colombia. Se tali camicie sono state ottenute con tessuto fabbricato in Perù, ad esse può essere rilasciato il FORM-A in quanto rispettano la regola di origine preferenziale (fabbricazione a partire da filati), considerando cumulativamente l’apporto regionale fornito da Colombia e Perù. ORIGINE PREFERENZIALE IL CUMULO REGIONALE nel sistema SPG
  • 47. Esempio: televisore fabbricato nelle Filippine (N.C. 85287231) utilizzando materiali originari di diversi paesi: - 30% parti originarie del Giappone; - 25% parti originarie delle Filippine (ASEAN); - 18% parti originarie dell’Indonesia (ASEAN); - 15% parti originarie di Singapore (ASEAN); - 12% parti originarie della Thailandia (ASEAN) l’origine del televisore sarà ASEAN perché la quota-parte dei componenti originari impiegati raggiunge il 70% del valore del prodotto finito; sarà dichiarata l’origine del paese dove è stata effettuata l’ultima trasformazione (TH), se superiore alle operazioni minime; altrimenti quella del paese che ha contribuito con il valore maggiore alla realizzazione del prodotto finito (PH). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO REGIONALE
  • 48.  E’ il sistema che rappresenta la forma più avanzata di integrazione economica tra i paesi partner.  In aggiunta al cumulo dei materiali originari dei paesi aderenti, come nel cumulo diagonale, questa regola consente anche di ripartire le lavorazioni o trasformazioni necessarie a conferire l’origine ad un prodotto, come se fossero eseguite in un unico territorio tra: - I paesi dello SEE (UE – Norvegia – Islanda – Liechtenstein) - UE / paesi ACP e PTOM - UE / paesi del MAGHREB (Marocco – Tunisia – Algeria)  Nel cumulo totale si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi partner (come avviene nel cumulo diagonale)  Le merci possono essere inviate in altro paese del gruppo anche se non hanno subito lavorazioni tali da far loro acquisire il carattere originario (in tal caso sono esportate con “dichiarazione del fornitore”). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO TOTALE O INTEGRALE
  • 49. Esempio di cumulo bilaterale e totale nello SEE riconosciuto anche da tutti i paesi pan- euromediterranei: Filato di cotone 100% di origine indiana, importato nella UE, viene trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell’origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti, ottenendo l’origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita nella UE si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (da filato a tessuto / da tessuto a indumento e, pertanto da filato ad indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e può essere esportato all’interno della stessa zona (SEE) in regime preferenziale NO (e poiché il cumulo SEE viene riconosciuto dagli altri paesi dell’area pan euromediterranea, il prodotto può essere esportato all’interno della stessa zona). N.B.: la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che nel cumulo totale si tiene conto, per il conferimento dell’origine, di tutte le lavorazioni eseguite in un determinato ambito territoriale (SEE oppure UE-Maghreb oppure UE-ACP), mentre, con il cumulo diagonale, il prodotto non avrebbe mai potuto acquisire il carattere originario, in quanto ottenuto con utilizzo di materiali non originari dei paesi partner (filato di origine IN), che in nessuno dei singoli paesi interessati hanno subito la trasformazione “sufficiente”. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO TOTALE O INTEGRALE
  • 50. Esempio di cumulo bilaterale e totale tra UE e paesi del Maghreb non riconosciuto dagli altri paesi pan-euromediterranei: Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA vengono filate nella UE. Il filato ottenuto viene esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210). Le regole di origine per i tessili tra la UE e la Tunisia prevedono che per conferire il carattere originario ai tessuti prodotti con materiali non originari, sia necessaria la lavorazione a partire da fibre naturali. Pertanto, il cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella UE (filatura) ed in Tunisia (tessitura), per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e godono del trattamento preferenziale all’importazione nella UE, su presentazione del certificato EUR 1 che attesti l’origine preferenziale tunisina. (tuttavia i tessuti non possono essere esportati verso altri paesi della zona pan- euro-mediterranea - es.: CH o TR - poiché il cumulo totale tra la UE e i paesi MAGHREB non viene riconosciuto dagli altri paesi della zona pan- euromediterranea; l’esportazione in CH o TR sarebbe possibile solo se i tessuti fossero stati prodotti (a partire dalla fibra) in un unico paese (UE o TN). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO TOTALE O INTEGRALE
  • 51.  Il cumulo pan-euromediterraneo è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la UE ed un numero di paesi europei e mediterranei, che hanno partecipato alla “conferenza di Barcellona” del 1995, in cui venne deliberato di istituire tra di loro, entro il 2010, un’ampia area di libero scambio (c.d. zona pan- euromediterranea).  I paesi del Mediterraneo partecipanti al «processo di Barcellona» si sono impegnati a sottoscrivere tra di loro accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e la previsione del “cumulo dell’origine” con tutti i paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati nel processo produttivo.  Pertanto, per l’effettiva applicazione delle regola del cumulo è necessario l’adeguamento di ciascuno dei protocolli di origine sottoscritto tra loro dai singoli paesi o gruppi di paesi della zona pan-euromediterranea, che intervengono nell’acquisizione del carattere originario di un dato prodotto, incluso il paese di destinazione finale (c.d. geometria variabile).  Anche nel cumulo pan-euro-mediterraneo la regola prevede che l’origine preferenziale di un prodotto finito, ottenuto utilizzando materiali originari di più paesi partner, sia determinata dall’ultima lavorazione che vada al di la’ di quelle minime (o altrimenti, che abbia contribuito con il valore aggiunto più elevato). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
  • 52.
  • 53.  Esempio di attribuzione dell’origine attraverso l’ultima lavorazione o trasformazione effettuata: tessuti originari della UE vengono esportati in Marocco; la fodera, costituita da fibre sintetiche e artificiali, è originaria della Norvegia. In MA vengono fabbricati abiti, che ottengono l’origine preferenziale MA e possono essere esportati nella UE o in altri paesi con i quali è applicabile il cumulo (es. TR). (se non esistessero accordi di libero scambio con regole di origine identiche e previsione del cumulo dell’origine tra il Marocco e la Norvegia, oltre che fra tali paesi e la UE o la TR, la “geometria variabile” implica che la fodera norvegese dovrebbe essere trattata come non originaria e, pertanto, gli abiti non otterrebbero la posizione originaria «preferenziale» MA)  Esempio relativo a prodotti esportati senza subire ulteriori trasformazioni: un tappeto originario della UE viene esportato in Marocco e, senza subire ulteriori operazioni, viene esportato in Egitto dopo 2 anni: si può emettere una prova di origine preferenziale UE per l’esportazione dal MA verso l’EG solo se è in vigore un accordo di libero scambio con regole di origine identiche e previsione del cumulo dell’origine tra la UE e l’EG (e tra l’EG e il MA). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
  • 54.  Esempio di attribuzione dell’origine attraverso l’ultima lavorazione o trasformazione che non ecceda le operazioni minime; è necessario ricorrere al maggior valore dei materiali utilizzati nella fabbricazione: Le varie parti di un insieme, originario di 2 paesi, vengono imballate nella UE: - Pantaloni e gonne origine CH: € 180 - Giacca origine JO: € 100 - Imballaggio UE: € 3 - Prezzo F.F. del prodotto finale: € 330. Dal momento che l’operazione eseguita nella UE è “minima”, per attribuire l’origine al prodotto finale il valore aggiunto deve essere paragonato al valore degli altri materiali utilizzati: poiché il valore dei materiali originari CH (180) è maggiore sia del valore dei materiali JO (100) che del valore aggiunto nella UE [330- (180+100)]=50, il prodotto finale avrà origine preferenziale CH e potrà essere esportato in altri paesi con i quali è applicabile il cumulo pan-euromediterraneo. Se non esistesse nessun accordo di libero scambio con le regole di origine pan- euromed tra UE e CH, l’insieme verrebbe trattato come non originario, dal momento che il contributo di CH non è stato sufficientemente trasformato e non ha potuto beneficiare del cumulo. ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
  • 55.  Inizialmente la zona di cumulo pan-euro-mediterraneo comprendeva l’Unione Europea, i paesi EFTA, la Turchia, le Isole FarOer e gli altri paesi partecipanti al «processo di Barcellona» (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Autorità Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza).  A seguito delle crescenti difficoltà riscontrate nella gestione dei singoli protocolli di origine (qualsiasi modifica di un protocollo esistente tra due paesi partner comportava un’identica modifica di tutti i protocolli applicabili nella zona pan euro mediterranea) e tenuto conto del fatto che taluni dei paesi interessati non hanno mai recepito le modifiche dei rispettivi protocolli di origine necessarie per poter prevedere l’applicazione del cumulo con gli altri paesi interessati, la Commissione Europea fin dal 2007 ha lanciato l’idea di basare il cumulo diagonale dell’origine fra tutti i paesi interessati su uno strumento giuridico unico che assumesse la forma di una «convenzione regionale» sulle norme di origine preferenziale, che potesse anche consentire l’adesione di altri paesi del bacino del Mediterraneo (quali i paesi dell’area balcanica occidentale, per i quali già da tempo è in atto il «processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE»: oggi Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
  • 56.
  • 57.  La «convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee” - pubblicata sulla GUUE L54 del 26/02/2013 - prevede l’istituzione di un sistema di cumulo diagonale dell’origine tra la UE e tutti i paesi della zona pan-euromediterranea «allargata» (e tra i paesi della zona stessa), consentendo così una più libera circolazione delle merci tra l’UE e tutti i paesi considerati nella convenzione.  Con tale strumento i sistemi bilaterali già vigenti sulle norme di origine preferenziali vengono trasferiti in un quadro «giuridico» multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti (che, per ciascun paese considerato, cessano di aver efficacia solo a seguito dell’adesione alla convenzione).  Con questa normativa, infatti, una calzatura fatta in Bosnia e importata in Italia potrebbe ottenere l’esenzione daziaria anche nella vendita al cliente finale svizzero che la importerebbe a dazio zero (alla condizione che UE, Bosnia e Svizzera abbiano aderito alla Convenzione); altrimenti tale operazione sarebbe possibile solo se la calzatura fosse stata realizzata, ad esempio, in Tunisia (e non in Bosnia), in virtù dell’Accordo pan-euromediterraneo originariamente sottoscritto fra i 3 paesi (UE, CH e TN). ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN EUROMEDITERRANEO
  • 58. LEGISLAZIONE APPLICABILE  Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GUUE L54 del 26/02/2013)  Protocolli relativi alla “definizione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa”, allegati ai singoli accordi di libero scambio sottoscritti vicendevolmente fra tutti i paesi della zona paneuromediterranea, partecipanti al «processo di Barcellona» (applicabili qualora un singolo paese non abbia ancora aderito alla «convenzione»)  Protocolli sulle norme di origine che istituiscono un sistema di cumulo diagonale dell’origine tra UE, TR, AL, BA, MK, ME, RS (applicabile fino alla completa adesione alla «convenzione» da parte dei paesi dei Balcani Occidentali)  Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione» (ultimo aggiornamento su GUUE C 214 del 30/06/2015)  Note esplicative riguardanti i protocolli pan-euromediterranei sulla nozione di origine (GUUE C83 del 17/04/2007)  Circ. 44/D del 01/12/2006 dell’ Agenzia delle Dogane  Documento informativo TAXUD/1155/05-EN: manuale di istruzioni relativo alle regole di origine preferenziale utilizzate nel commercio tra i paesi pan- euromediterranei (allegato alla Circolare n. 44/D) ORIGINE PREFERENZIALE CUMULO PAN-EUROMEDITERRANEO
  • 59. Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione (2015/C 214/05)
  • 60. Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione (2015/C 214/05)
  • 61. Comunicazione della Commissione relativa alla data di applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione (2015/C 214/05)
  • 62. ORIGINE PREFERENZIALE LA CLAUSOLA “NO DRAWBACK”  Quando gli accordi di libero scambio comportano una piu’ elevata integrazione dell’economia del paese partner con quella della UE, essi prevedono anche la c.d. clausola del “no drawback”, per effetto della quale tutte le materie prime o componenti non originari, sottoposti a trasformazione in uno qualunque dei paesi aderenti all’accordo, per poter acquisire l’origine preferenziale di uno dei medesimi e quindi essere esportati verso un altro paese partner non devono aver beneficiato di esoneri o rimborsi daziari all’atto della loro importazione .  L’acquisizione del carattere originario (ed il conseguente rilascio della prova dell’origine preferenziale) in questi casi presuppone la sussistenza di due ordini di requisiti: - la trasformazione “sufficiente” dei materiali non originari; - il pagamento dei dazi doganali sui materiali non originari, nel paese trasformatore (qualora non pagati all’atto dell’importazione), ovvero il divieto di restituzione del dazio eventualmente già pagato.  Negli scambi tra paesi legati da accordi che prevedono questa clausola non è ammesso il rilascio del certificato di origine preferenziale per prodotti ottenuti in regime di perfezionamento attivo o altro regime sospensivo (che comporta il mancato pagamento dei dazi), ma occorre, prima dell’esportazione, preventivamente immettere in libera pratica i materiali utilizzati pagando il dazio per essi previsto dalla tariffa doganale del paese in cui viene effettuata la c.d. “trasformazione sufficiente”.
  • 63. ORIGINE PREFERENZIALE LA CLAUSOLA “NO DRAWBACK”  La clausola «no brawback» si applica sistematicamente negli accordi tra UE-paesi EFTA, UE-Turchia, UE-Isole Faeroer, UE-Israele e nell’accordo SEE Si applica altresì negli accordi UE-Messico e UE-Cile e negli accordi UE- paesi Balcani occidentali.  Essa non si applica in pochi accordi (UE-Sud Africa; UE-Corea del Sud; UE-Moldova), oltre che nei regimi preferenziali unilaterali  Una particolare disciplina della clausola del “no drawback” e’ inserita negli accordi pan-euro-mediterranei, limitatamente ai paesi MAGHREB e MACHREK. Poiché infatti i singoli protocolli di origine già in passato adottati dalla UE con tali paesi non prevedevano l’applicazione del «no-drawback», per continuare a garantire il rispetto di tale condizione, è stato convenuto che il “no-drawback” non si applica ai prodotti considerati originari (della UE o di altro paese mediterraneo, escluso Israele) sulla base del cumulo bilaterale e venga rilasciata, quale prova di origine preferenziale, un certificato EUR 1 o una dichiarazione su fattura. Da ciò si desume che la clausola del “no drawback” si applica quando il carattere originario del prodotto è stato acquisito sulla base del cumulo con materiali originari dei paesi partecipanti al cumulo diagonale pan-euromediterraneo e viene chiesto il rilascio del certificato EUR-MED (o emessa una dichiarazione di origine su fattura EUR- MED), ai fini di una successiva applicazione del cumulo diagonale.
  • 64.  Consiste nel fatto che le operazioni o trasformazioni sui materiali non originari devono essere effettuate senza interruzione di continuità nei territori dei paesi aderenti all’accordo (cioè, senza che alcun componente del prodotto oggetto della lavorazione venga inviata in un paese terzo, non facente parte dell’accordo) (art. 73 DAC – SPG).  In base a tale principio, un prodotto originario di uno dei paesi accordisti, esportato verso un paese terzo, non è più considerato originario al suo rientro, in uno dei due paesi, a meno che non viene dimostrato che si tratta del medesimo prodotto esportato in precedenza e che nel paese terzo non è stato sottoposto ad alcuna operazione, tranne quelle dirette alla sua conservazione o operazioni minime similari.  Nel caso di merce trasferita tra paesi accordisti e restituita “tal quale” (es., per mancata consegna al cliente, ovvero respinta perché difettosa, o ancora perché ha subito solo lavorazioni «minime»), occorre distinguere due differenti casi: • accordi che prevedono la possibilità di dichiarare sul certificato EUR1 l’origine di una delle parti contraenti, diversa dal paese esportatore (in conseguenza dell’applicazione della clausola del “no-drawback”, che garantisce che le merci sono in posizione di libera pratica al momento dell’esportazione dal paese UE e, pertanto, essendo esportate con certificato EUR 1, in caso di rientro nella UE, possono beneficiare del rilascio di analogo certificato EUR1 da parte del paese accordatario, indicante l’origine UE); • accordi che non prevedono tale possibilità, in conseguenza della mancata previsione della clausola del “no-drawback”: ORIGINE PREFERENZIALE IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA’
  • 65. ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO Altra condizione essenziale per poter beneficiare delle preferenze tariffarie è che i prodotti originari devono essere trasportati direttamente dal paese di origine fino al territorio del paese partner. Il trasporto si considera “diretto” quando non c’è stato attraversamento di alcun paese o territorio terzo (in modo da escludere ogni possibilità di manipolazione o sostituzione della merce). Nel caso la spedizione sia avvenuta con attraversamento o sosta in un paese terzo la condizione del trasporto diretto è comunque avverata se: • l’attraversamento è avvenuto per motivi geografici o per necessità di trasporto (es., trasporto a mezzo condutture); • durante la sosta nel paese di transito i prodotti siano rimasti sotto sorveglianza doganale; • nessuna operazione è stata effettuata sui prodotti tranne lo scarico, il ricarico e la conservazione.
  • 66.  Le prove del trasporto diretto, da presentare alla autorità doganali del paese di importazione, sono: • un titolo di trasporto unico che copra il passaggio delle merci dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito (di solito polizza marittima o aerea unica emessa nel paese di partenza, con l’indicazione del paese di arrivo); oppure: • un «certificato di non manipolazione» rilasciato dalle autorità del paese di transito, contenente l’esatta descrizione delle merci e delle condizioni in cui è avvenuta la sosta (date di scarico e di ricarico, nomi delle navi o dei mezzi di trasporto usati, ecc.). In mancanza delle condizioni di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.  Nell’ambito del sistema SPG vige la regola del “trasporto diretto light» tra il paese terzo e la UE (art. 74 DAC): i prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica nella UE devono essere gli stessi prodotti esportati dal paese beneficiario di cui sono considerati originari. Essi non devono aver subito alcun tipo di modificazione o trasformazione né operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato, prima di essere dichiarati ai fini dell’ immissione in libera pratica. Il magazzinaggio dei prodotti e il frazionamento delle spedizioni sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell’esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti restano sotto il controllo doganale del paese o nei paesi di transito. A tal fine può essere richiesto ed esibito qualsiasi documento probatorio. ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO
  • 67.  Prevede la possibilità di utilizzare comunque, nella fabbricazione del prodotto finale, materiali non originari fino a concorrenza di una percentuale di valore determinata (di solito 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o 10% in peso per i prodotti agroalimentari; SPG: 15% in valore o in peso – art. 79 DAC). Esempio: se ai fini della “trasformazione sufficiente” è previsto il cambio della voce doganale SA, sarà comunque consentito l’utilizzo nel processo produttivo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito, a condizione che il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica.  In ogni caso se la regola di lista permette già di ricorrere a materie non originarie, la regola della tolleranza non può derogare alla regola specifica.  La regola della tolleranza generale non si applica ai prodotti tessili dei capitoli da 50 a 63 (regole di tolleranza specifiche per i prodotti tessili figurano nelle note introduttive delle “regole di lista” – SPG: All. 13 bis, note 6-7) . ORIGINE PREFERENZIALE REGOLA DELLA TOLLERANZA GENERALE
  • 68.  Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente , si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione (art. 81 DAC – SPG).  Gli “assortimenti” si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento (art. 82 DAC – SPG)  Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione (art. 83 DAC – SPG): • energia e combustibile • impianti e attrezzature; macchine e utensili • merci che non entrano, né sono destinate ad entrare, nella composizione finale dello stesso. ORIGINE PREFERENZIALE ACCESSORI, PEZZI DI RICAMBIO, ASSORTIMENTI; GLI ELEMENTI NEUTRI
  • 69. ORIGINE PREFERENZIALE PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE L’ origine preferenziale è attestata esclusivamente nei modi e nelle forme previste dagli accordi o dalle DAC (S.P.G. e regimi preferenziali autonomi) PROVE RILASCIATE DALL’AUTORITA’ DOGANALE Certificato di circolazione EUR 1 e EUR-MED Certificato di origine FORM A (SPG) PROVE RILASCIATE DALL’ ESPORTATORE Dichiarazione su fattura: (EUR1/EUR-MED) Semplice (max € 6000) Esportatore autorizzato Esportatore registrato (SPG)
  • 70.  Il certificato di circolazione EUR.1 e la domanda per il suo rilascio devono essere conformi ai modelli contenuti nell’Allegato 21 delle DAC (ovvero allegati ai singoli accordi)  Attesta l’origine preferenziale delle merci negli scambi con il paese/i indicati nella casella 2 del formulario.  Viene rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore, o sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.  L’Agenzia delle Dogane, con Circolare 11/D/2010, nel dettare le istruzioni ai fini del rilascio, ha stabilito che la domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR1 (ed EUR-MED) va presentata non oltre 10 giorni antecedenti la presunta data di presentazione della dichiarazione doganale, ovvero nel più breve termine autorizzato dall’ufficio doganale.  L’esportatore è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’origine preferenziale per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato (o della dichiarazione su fattura) ed è tenuto a presentarla in qualsiasi momento in caso di controllo da parte della Dogana; in particolare sono da conservare: - dichiarazioni del fornitore (per merci acquistate in Italia o nella UE); - documentazione relativa alle lavorazioni effettuate sulle merci non originarie; - contabilità materie e valori dei materiali impiegati; listini dei prezzi franco fabbrica (EXW); - copia dei documenti di origine per merci importate da paesi con cui si applica il cumulo diagonale o totale ORIGINE PREFERENZIALE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
  • 71.  I documenti di origine hanno una validità limitata che inizia a decorrere dal giorno dell’emissione (EUR.1/EUR-MED/dich. su fattura: di regola 4 mesi dalla data di rilascio).  In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR1 (o EUR MED), l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve riportare la dicitura “duplicato” e recare la data di rilascio del documento originale, da cui decorre la sua validità.  Il certificato di circolazione EUR 1 (o EUR-MED) può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce, se: • non è stato rilasciato al momento dell’esportazione • viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 (o EUR-MED) è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici (es., non compilato correttamente).  Il certificato rilasciato a posteriori deve riportare l’indicazione “RILASCIATO A POSTERIORI”.  Sono ammessi come prodotti originari, senza la presentazione del certificato di circolazione, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di spedizioni prive di carattere commerciale e non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione di origine fatta dall’importatore. ORIGINE PREFERENZIALE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
  • 72.
  • 73.
  • 74. ORIGINE PREFERENZIALE CERTIFICATI EUR 1 /EUR-MED  I nuovi protocolli di origine pan-euromediterranei hanno previsto, in aggiunta al tradizionale certificato EUR 1 ed alla “dichiarazione su fattura”, il certificato EUR-MED e la “dichiarazione su fattura EUR-MED”, al fine di comprovare che l’origine preferenziale delle merci esportate è stata ottenuta con o senza l’applicazione delle regole del cumulo diagonale pan-euromediterraneo.  Il modello del certificato di circolazione EUR-MED ricalca quello dell’EUR.1 tradizionale e se ne differenzia soltanto per l’attestazione, aggiunta nella casella 7, relativa all’avvenuta applicazione (o meno) del cumulo pan-euromediterraneo.  La richiesta ed il rilascio della prova di origine preferenziale, sono strettamente connessi al tipo di lavorazioni che avvengono sul prodotto oggetto di esportazione ed alle necessità commerciali.  I certificati EUR 1 e EUR-MED possono essere utilizzati indistintamente, al fine di beneficiare delle preferenze tariffarie nel paese di importazione, quando le merci sono “prodotti originari” del paese esportatore, o di uno degli altri paesi della zona pa- euromediterranea, a condizione che il cumulo pan-euromediterraneo non sia stato applicato; tuttavia, se viene rilasciato un certificato EUR 1, i prodotti devono rimanere nel paese di importazione e non possono essere riesportati nel quadro del regime preferenziale verso altri paesi della zona pan-euromediterranea.
  • 75. ORIGINE PREFERENZIALE Quando può essere emesso un certificato EUR.1?  Acquisizione dell’origine senza ricorso al cumulo e alcuna intenzione di riesportare fuori dalla UE o di utilizzare nell’UE questi prodotti in vista di un’esportazione verso un altro paese della zona pan-euromediterranea (prodotto di origine UE esportato in EG ed ivi immesso in consumo)  Acquisizione dell’origine con ricorso al cumulo diagonale con paesi EFTA (prodotto di origine UE esportato in CH con certificato EUR.1 per essere ivi ulteriormente lavorato ed esportato in NO con rilascio di certificato EUR.1 indicante l’origine CH);  Acquisizione dell’origine nelle relazioni bilaterali UE-paesi MAGHREB, con applicazione del cumulo totale e senza applicazione della regola del «no-drawback» (merce cinese importata in MA e successivamente esportata in DZ con dichiarazione del fornitore, senza aver acquisito l’origine preferenziale MA; in DZ essa subisce ulteriore lavorazione che permette di acquisire l’origine DZ in virtù della regola del «cumulo totale» e viene quindi esportata nella UE con certificato EUR.1 indicante l’origine DZ);  Acquisizione dell’origine nelle relazioni bilaterali UE–paesi MACHREK (con esclusione della Siria) e UE–PS senza applicazione delle regole del cumulo con un paese diverso dall’UE e della regola del «no-drawback» (merce di origine preferenziale EG – in quanto ivi interamente ottenuta, ovvero ottenuta a seguito di trasformazione sostanziale di materie prime importate in esenzione da dazio, viene esportata nella UE per essere ivi immessa in consumo).
  • 76. ORIGINE PREFERENZIALE Quando deve essere emesso un certificato EUR-MED? Acquisizione dell’origine con applicazione del cumulo diagonale con un paese della zona pan-euromediterranea es.: un prodotto originario della CH è importato in DZ accompagnato da un certificato EUR-MED, con origine CH; in DZ esso subisce una lavorazione o trasformazione che va oltre le lavorazioni o trasformazioni insufficienti ed acquisisce l’origine DZ. Il prodotto finale è esportato nella UE accompagnato da un certificato EUR-MED, indicando origine DZ e la menzione «cumulation applied with Switzerland» Acquisizione dell’origine senza applicazione del cumulo diagonale con un paese della zona pan-euromediterranea, ma con intenzione di riesportare o utilizzare il prodotto nella zona pan-euromediterranea es.: un prodotto di origine UE è spedito in TN, accompagnato da un certificato EUR-MED, per poi essere riesportato «tal quale» in EG accompagnato da un nuovo certificato EUR-MED dove viene menzionato «no cumulation applied» e origine UE. In ogni caso per poter emettere il certificato EUR-MED (o la dichiarazione su fattura EUR-MED) è necessario che tutti i paesi (2 o più) che hanno dato la propria origine alla merce risultante dalla fase della lavorazione svolta in quel paese, abbiano concluso e applichino tra di loro accordi che prevedono le stesse regole di origine e la clausola del no-drawback.
  • 77. ORIGINE PREFERENZIALE CERTIFICATO EUR-MED  Il formulario EUR-MED, a differenza dell’EUR 1, contiene, in lingua inglese, l’informazione relativa all’eventuale applicazione del cumulo, dovendo l’operatore obbligatoriamente indicare se il cumulo con gli altri paesi mediterranei sia stato applicato o meno (casella 7)  Qualora il cumulo sia stato applicato, occorre indicare anche il paese ovvero i paesi che hanno cumulato tra loro i rispettivi “prodotti originari” utilizzando il codice ISO-Alpha o il nome per esteso del paese o dei paesi coinvolti “CUMULATION APPLIED WITH ………” se l’origine è stata ottenuta con l’applicazione del cumulo con materie originarie di uno o più paesi partner “NO CUMULATION APPLIED WITH ………” se l’origine è stata ottenuta senza applicazione del cumulo
  • 78.  I protocolli di origine prevedono che il certificato di origine preferenziale possa essere sostituito dalla “dichiarazione su fattura”.  Entro determinati limiti di valore delle spedizioni (6000 €) detta dichiarazione: • può essere emessa liberamente da qualsiasi esportatore, • non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità doganale, • può essere rilasciata da qualsiasi esportatore sulla fattura o su un documento riferibile alla stessa, • deve contenere la firma originale manoscritta dell’esportatore, • l’esportatore deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci. “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE” (luogo, data e firma leggibile autografa) ORIGINE PREFERENZIALE DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA
  • 79. L’esportatore autorizzato è un soggetto che può rendere dichiarazioni di origine su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio (sede dell’esportatore) dopo la verifica della sussistenza delle condizioni stabilite, in particolare: • l’esportatore deve effettuare esportazioni con cadenza regolare; • l’esportatore deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare (conoscenza delle regole di origine, possesso di tutti i documenti giustificativi dell’origine, tenuta della contabilità materie, tenuta delle dichiarazioni del fornitore); • l’esportatore deve fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione, nonché la possibilità di sottoporsi a qualsiasi obbligazione conseguente. • l’esportatore deve impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell’operazione. • l’esportatore deve assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell’impresa conosca le regole dell’origine per soddisfare la normativa in materia. •l’esportatore deve impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione. ORIGINE PREFERENZIALE ESPORTATORE AUTORIZZATO
  • 80. La dichiarazione su fattura, emessa da un esportatore autorizzato dalle autorità doganali del paese di esportazione, deve riportare la formula prevista dall’ All. 22 delle DAC (regimi preferenziali autonomi; versione in tutte le lingue UE), ovvero dagli allegati ai singoli accordi di origine preferenziale e può essere apposta anche su un documento di accompagnamento delle merci o su un packing-list. E’ obbligatorio inserire, nel corpo della dichiarazione, il numero di autorizzazione attribuito dall’autorità doganale. L’esportatore può omettere la firma (qualora espressamente autorizzato) e deve essere pronto a presentare, in qualsiasi momento, a richiesta delle Autorità Doganali, tutti i documenti comprovanti il carattere originario delle merci. DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA (in luogo EUR1) “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale CE”. (luogo e data – firma dell’esportatore) DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA (EUR-MED) “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n….) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale…. - cumulation applied with….(nome del paese/paesi) - no cumulation applied “ (luogo e data – firma dell’esportatore) ORIGINE PREFERENZIALE ESPORTATORE AUTORIZZATO
  • 81. La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE 1207/2001 del 11/06/2001 (integrato dal Reg. CE 1617/2006, che adegua la modulistica agli accordi pan-euro- mediterranei ai fini del cumulo, e dal Reg. CE 75/2008 relativamente alla modulistica concernente le dichiarazioni relative alle merci non originarie). Viene rilasciata dal fornitore della merce all’esportatore per facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 / EUR-MED, per la compilazione delle dichiarazioni su fattura e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato. Viene utilizzata per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più Paesi dell'UE e stabilirne il carattere originario o meno. Può essere contenuta nella fattura commerciale a cui essa si riferisce o in qualunque altro documento che identifichi la merce. La dichiarazione del fornitore, su iniziativa della Dogana, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità (a tal fine è previsto l’invio del “certificato d’informazione INF4”) Se un fornitore invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può essere presentata una dichiarazione di lungo termine (non superiore ad un anno). La dichiarazione del fornitore, redatta ai sensi del Reg. CE n.1207/2001 è l’unico documento idoneo a provare l’origine preferenziale delle merci acquistate. ORIGINE PREFERENZIALE DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
  • 82.
  • 83.
  • 84.
  • 85.
  • 86.  Le disposizioni di applicazione del CDC (per i regimi preferenziali autonomi) e quelle contenute nei singoli accordi di origine preferenziale, stabiliscono le misure di «cooperazione amministrativa» che i paesi interessati devono attivare per gestire correttamente il «regime preferenziale» ed evitare abusi o frodi (es.: notifica impronte timbri e uffici designati per il rilascio delle prove d’origine).  La responsabilità in merito all’osservanza delle regole di origine e di compilazione formale del certificato EUR.1 / EUR-MED o delle dichiarazioni su fattura sono sia dell’esportatore (che dichiara che le merci rispondono ai requisiti di origine), che della dogana di esportazione (che certifica tale asserzione).  A tal fine l’esportatore deve precisare e sottoscrivere, nella dichiarazione allegata alla richiesta di rilascio del certificato, in modo completo, le circostanze che consentono di considerare soddisfatte le condizioni prescritte e deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta della dogana, i documenti probatori.  Nei casi in cui la dogana del paese di importazione, cui il certificato viene presentato, rilevi o sospetti irregolarità formali o sostanziali, si possono avere le seguenti situazioni, a seconda del tipo di irregolarità: ORIGINE PREFERENZIALE CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI ORIGINE
  • 87.  Il regime preferenziale viene rifiutato senza verifica, in quanto il certificato EUR.1 (o EUR-MED o la dichiarazione su fattura) è considerato inaccettabile, ad es.: • le merci descritte nel certificato sono diverse da quelle presentate allo sdoganamento; • il certificato presenta tracce di correzioni non autenticate; • il certificato indica come origine un paese non aderente all’accordo per il quale si richiede il regime preferenziale.  Il certificato EUR.1 (o EUR-MED o la dichiarazione su fattura) viene respinto in quanto presenta delle irregolarità di tipo formale, ma il regime preferenziale può essere accordato in un secondo tempo sulla base di un altro certificato rilasciato “a posteriori”, ad es.: • il formulario non è regolamentare, o è una fotocopia; • una casella non è compilata; • mancano timbro e firma dell’autorità doganale del paese emittente. In questa situazione la dogana di importazione deve restituire il certificato all’importatore, dopo aver apposto la menzione “documento respinto”, indicandone i motivi, al fine di consentire il rilascio a posteriori di un nuovo certificato. ORIGINE PREFERENZIALE CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
  • 88.  Il certificato viene accettato ed il regime preferenziale può essere accordato, ma la dogana ha dei dubbi sull’autenticità del documento, o sull’esattezza delle informazioni relative all’origine delle merci, ad es.: • sulle merci, sugli imballaggi o su altri documenti di accompagnamento sono riportati marchi relativi ad una origine diversa da quella figurante nel certificato; • le indicazioni che figurano nei certificati inducono a ritenere che le lavorazioni effettuate sono insufficienti a conferire l’origine; • sussistono informative di uffici superiori (es. OLAF) in ordine a possibili casi di frode o irregolarità. In questi casi il documento viene inviato per il «controllo a posteriori» alle autorità doganali del paese di esportazione, con l’indicazione dei motivi che giustificano la richiesta di controllo (e che fondano il “ragionevole dubbio”) e l’indicazione delle conseguenze in caso di mancata risposta (non applicazione o revoca del trattamento preferenziale). In assenza di risposta nel termine complessivo di 10 mesi (6+4 di sollecito) dall’inoltro della richiesta (o in caso di risposta insufficiente a chiarire i dubbi), la dogana rifiuta il trattamento preferenziale. Il controllo a posteriori può essere effettuato anche a titolo di “sondaggio” (non supportato dal «ragionevole dubbio»; in tal caso l’assenza di risposta non pregiudica la concessione del trattamento preferenziale). ORIGINE PREFERENZIALE CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
  • 89. SENTENZA CGUE del 09/03/2006, C-293/04 (caso BEEMSTERBOER) Principio generale: in caso di certificato di origine «inesatto», riguardante merci che non possiedono in realtà il carattere di origine preferenziale, spetta alle autorità doganali degli SM, per procedere al recupero a posteriori dei dazi in danno dell’importatore (debitore), fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore: in base a tale principio l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni ai propri uffici di inoltrare alle autorità estere richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziali contenenti l’esplicito invito a verificare tale circostanza (inesatta rappresentazione dei fatti da parte dell’esportatore ai fini del rilascio del certificato). Tuttavia: nel caso in cui l’autorità doganale non sia in grado di fornire tale prova a causa di negligenza imputabile soltanto all’esportatore (mancata conservazione dei documenti afferenti l’operazione doganale o mancato consenso all’accesso, ai documenti e alle informazioni), l’onere della prova è invertito; pertanto: spetta al debitore (importatore), al fine di evitare la contabilizzazione a posteriori dei dazi, provare che i certificati di origine sono stati rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo in base ad una inesatta rappresentazione dei fatti fornita dall’esportatore, ovvero che le autorità doganali sapevano (o avrebbero dovuto sapere) che le merci non possedevano i requisiti per beneficiare del trattamento preferenziale. L’importatore non può invocare la buona fede nel caso in cui la Commissione pubblichi sulla GUUE un Avviso in cui segnala la sussistenza di fondati dubbi circa il rispetto delle norme sull’origine da parte di un paese beneficiario SPG (art. 220 DAC). ORIGINE PREFERENZIALE CONTROLLI E CONTESTAZIONI SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE
  • 90.  Il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), utilizzato dalla UE fin dal 1971 è uno degli strumenti chiave per aiutare la crescita dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) agevolando le loro esportazioni, al fine di renderli economicamente autosufficienti, stimolare la loro industrializzazione, accelerare il loro sviluppo sostenibile (sul piano non solo economico, ma anche sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani) e diventare, così, partner a pieno titolo nell’ambito del commercio internazionale.  Con tale sistema la UE mira ad incentivare le importazioni di beni originari dei PVS, attraverso la concessione unilaterale di agevolazioni tariffarie (riduzione o azzeramento dei dazi) sulle merci originarie dei singoli paesi beneficiari.  Contestualmente il sistema contribuisce ad assicurare un approvvigionamento equo e sostenibile di materie prime nella stessa UE.  L’attuale sistema SPG si fonda sulle disposizioni contenute nel Reg. UE n. 978/2012 (il cui schema generale resterà valido fino al 2023, salvo periodici aggiornamenti) e, per quanto concerne la nozione di «prodotti originari» ed i «metodi di cooperazione amministrativa», sulle disposizioni contenute negli artt. da 66 a 97 quatervicies e negli Allegati 13 bis (regole di lista) a 13 quinquies e da 16 a 18 delle DAC, recentemente modificati dal Reg. UE n. 428/2015.  Tali disposizioni, eccezion fatta per le regole di lista, per le prove di origine e per taluni aspetti riguardanti l’applicazione della regola del «cumulo», ricalcano essenzialmente quelle contenute nelle stesse DAC per i regimi preferenziali autonomi e, in parte, anche quelle contenute nei protocolli di origine allegati agli accordi con i paesi terzi. ORIGINE PREFERENZIALE SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE
  • 91. Il sistema si articola in 3 regimi di preferenze tariffarie: • un regime generale riservato a determinati paesi elencati nell’Allegato II (classificati dalla Banca Mondiale fra quelli a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente non diversificate, che non vengano esclusi dal sistema preferenziale a seguito della revisione periodica di tale elenco, ovvero in quanto beneficiari di altri accordi commerciali più favorevoli), che prevede, in relazione ai prodotti elencati nell’Allegato V (circa 6000 linee tariffarie), riduzioni (in varia misura) o azzeramento dei dazi, a seconda che il prodotto sia indicato come «sensibile» o «non sensibile»; • un regime speciale di incentivazione per lo «sviluppo sostenibile e il buon governo» (SPG PLUS), riservato ai paesi elencati nell’ Allegato III (anch’esso suscettibile di aggiornamento o esclusioni), che prevede riduzioni o sospensioni dei dazi per i paesi che rispettano le «condizioni» indicate nell’ Allegato VII (incluso la ratifica delle convenzioni internazionali sui diritti umani, sul diritto del lavoro e sui principi ambientali e di buon governo), in relazione alle importazioni nella UE di merci indicate nell’ All. IX; • un regime speciale a favore dei paesi meno avanzati (PMA), così come definiti dall’ONU, elencati nell’ Allegato IV, che prevede la sospensione dei dazi per tutti i prodotti della tariffa doganale, con esclusione delle armi (cap. 93: Everything Eut Arms - EBA). ORIGINE PREFERENZIALE SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE
  • 92. A seguito delle modifiche introdotte nel Reg. CEE n. 2454/1993 (DAC) dai Reg. UE n. 1063/2010, n. 530/2013 e, da ultimo, dal Reg. UE di esecuzione n. 428/2015, le regole di determinazione dell’origine delle merci nell’ambito del SPG sono state per alcuni aspetti innovate. Tra le principali novità introdotte si segnalano alcune in materia di “cumulo dell’origine”. Attualmente il sistema SPG prevede infatti le seguenti tipologie di «cumulo»:  il cumulo regionale (art. 86 DAC - esportazione nella UE di prodotti originari di una determinata area «regionale», i cui paesi componenti applicano identiche regole di origine, fabbricati con apporto di materiali originari di uno o più paesi appartenenti all’area «regionale» considerata («Gruppi» di paesi di cui all’art. 86 DAC: ASEAN - SARC - MCAA e Comunità Andina – MERCOSUR);  il cumulo bilaterale (art. 84 DAC - prodotti originari UE esportati nel paese beneficiario per essere ivi sottoposti a lavorazioni «non insufficienti» e quindi riesportati nella UE con certificato di origine FORM A o corrispondente dichiarazione su fattura);  il cumulo con la Norvegia, la Svizzera e la Turchia (art. 85 DAC - i prodotti originari NO/CH/TR possono essere utilizzati nel paese beneficiario per lavorazioni ulteriori, ovvero incorporati in prodotti esportati dal paese beneficiario nella UE, con attestazione di origine preferenziale); ORIGINE PREFERENZIALE SPG – REGOLE DI ORIGINE – FORME DI CUMULO
  • 93.  il cumulo “ampliato” (art. 86, par.7 DAC): possibilità per il paese beneficiario di richiedere alla Commissione UE l’autorizzazione ad utilizzare, nel processo produttivo, prodotti originari di paesi con i quali la UE ha concluso accordi di libero scambio a condizione che tutti i paesi coinvolti nel ciclo produttivo si siano impegnati, tra l’altro, ad assicurare la necessaria cooperazione amministrativa sia con la UE che tra loro stessi e che il cumulo sia stato notificato alla Commissione da parte del paese beneficiario (l’autorizzazione va indicata nel FORM A o attestazione di origine rilasciata). Le disposizioni SPG in materia di cumulo dell’origine prevedono, tra l’altro, che in caso di esportazione verso paesi SPG di merci di origine UE (cumulo bilaterale) o NO, CH o TR (cumulo con NO-CH-TR), destinate a subire lavorazioni o trasformazioni “non insufficienti”, si può rilasciare, a richiesta, il certificato EUR 1 o la corrispondente “dichiarazione su fattura”, recante le seguenti diciture nella casella 2: “GPS beneficiary countries” e “EU”, ovvero “Pays beneficiaires du SPG” e “UE”. I certificati di origine FORM A (o le attestazioni di origine) rilasciati dai paesi SPG a scarico delle merci scortate dalle «prove» di origine sopra indicate, recano nella casella 4 la dicitura: “EU cumulation” … oppure “cumul UE” … bilaterale (art.95 DAC). ORIGINE PREFERENZIALE SPG – REGOLE DI ORIGINE – FORME DI CUMULO
  • 94.  I già citati Regg. UE n. 1063/2010 e n. 428/2015 hanno altresì introdotto un sistema di autocertificazione dell’origine preferenziale delle merci da parte degli esportatori registrati a tal fine nel paese beneficiario (e ai fini dell’applicazione delle regole del «cumulo», nella UE, in Svizzera, Norvegia e Turchia), per mezzo di un sistema elettronico di identificazione gestito dalla Commissione UE (sistema REX).  La Commissione istituirà una banca dati centrale degli esportatori registrati attraverso la quale gli operatori saranno in grado di verificare, prima di dichiarare le merci per l’importazione, che il loro fornitore è un esportatore registrato nel paese beneficiario (allo stesso modo, gli operatori della UE che effettuano esportazioni ai fini del cumulo bilaterale dell’origine saranno registrati presso le competenti autorità degli SM).  Il sistema sarà applicabile a partire dal 01/01/2017 e verrà introdotto gradualmente fino al 31/12/2019 (con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi): pertanto a partire da tale data (e salvo proroghe) per poter beneficiare del trattamento preferenziale SPG, tutte le spedizioni contenenti prodotti originari il cui valore totale superi 6000 euro, dovranno essere corredate escusivamente da un’attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato.  Gli allegati 13 quater e 13 quinquies alle DAC (secondo le modifiche apportate dal Reg. UE n. 428/2015) contengono sia il fac-simile della «domanda per ottenere la qualifica di esportatore registrato» che lo specimen dell’ «attestazione di origine» da redigere (in lingua inglese/francese/spagnolo) su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio. ORIGINE PREFERENZIALE SPG – PROVE DELL’ORIGINE - ESPORTATORE REGISTRATO
  • 95. Attualmente, l’applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla UE per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo avviene su presentazione di: • un certificato di origine modulo A (FORM A) • una dichiarazione su fattura compilata da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6.000 euro, che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l’identificazione; il tutto alla condizione • che le autorità dei paesi beneficiari cooperano con la Commissione UE o gli stati membri nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda di controllare la corretta gestione del sistema nel paese interessato, ovvero nel verificare il carattere originario dei prodotti in relazione a spedizioni specifiche, anche mediante visite sul posto, ove richieste dalla Commissione stessa o dalle autorità doganali degli Stati membri. ORIGINE PREFERENZIALE SPG – PROVE DELL’ORIGINE