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Senato della Repubblica                                     XVI   LEGISLATURA



                                                                        N. 3239



 DISEGNO DI LEGGE
 presentato dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI)
 dal Ministro dell’economia e delle finanze (MONTI)
 e dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT’AGATA)



 COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2012




                                                   `
 Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita, sul coordinamento e sulla
 governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la
 Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di
 Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il
 Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la
 Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il
 Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la
 Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese,
 la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la
 Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles
 il 2 marzo 2012




TIPOGRAFIA DEL SENATO (270)
Atti parlamentari                                         – 2 –               Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




                                                     INDICE


        Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pag.   3

        Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        »     5

        Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              »     6

        Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         »     10

        Testo del Trattato in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . .                            »     13
Atti parlamentari                              – 3 –         Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




   Onorevoli Senatori. – Il Trattato sulla             L’articolo 4 ribadisce l’impegno al rispetto
        `
stabilita, sul coordinamento e sulla gover-         della regola di riduzione del debito pubblico
nance nell’Unione economica e monetaria e     `     definita nel «six-pack», in base alla quale le
stato sottoscritto lo scorso 2 marzo da 25          Parti contraenti s’impegnano a ridurre di un
Stati membri dell’Unione europea (UE),              ventesimo su base annuale la parte di debito
con l’esclusione di Regno Unito e Repub-            eccedente il 60 per cento del PIL. L’esplicito
blica ceca. Il Trattato, integralmente applica-     riferimento all’articolo 2 del regolamento
bile ai 17 Stati della zona euro, nonche, a´        (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio
certe condizioni, agli altri Stati non membri       1997, come recentemente modificato dal re-
della zona euro, richiede tuttavia la ratifica      golamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio,
da parte dei Paesi firmatari. Il Trattato en-       dell’8 novembre 2011, permette di tener
    `
trera in vigore il 1º gennaio 2013, a condi-        conto del periodo transitorio, dell’impatto
zione che almeno dodici parti contraenti ab-        del ciclo economico e di tutti gli altri fattori
biano depositato il loro strumento di ratifica.     rilevanti nella fase di attuazione di tale re-
                                                    gola. Se ne conclude che tale regola e da  `
   Il titolo III contiene le disposizioni che ri-
                                                                          `
                                                    considerarsi come gia facente parte del qua-
guardano le regole sulla finanza pubblica, il
                                                                       `
                                                    dro normativo gia in vigore, senza pertanto
cosiddetto «fiscal compact». L’articolo 3 de-
                                                    che dalla sua inclusione nel Trattato derivino
finisce la regola del pareggio di bilancio; ri-
                                                                `
                                                    obblighi piu stringenti rispetto a quelli esi-
badisce l’impegno delle Parti contraenti a ga-
                                                    stenti.
rantire la convergenza verso i rispettivi
obiettivi di medio-termine (come definiti              L’articolo 8 infine definisce le competenze
                        `
dal Patto di stabilita e crescita riformato                                              `
                                                    della Corte di giustizia, che potra pronun-
dal «six-pack») con un margine massimo di           ciarsi unicamente su ricorsi presentati da
scostamento consentito per il deficit struttu-                 `
                                                    una o piu Parti contraenti per mancata o
rale pari allo 0,5 per cento del PIL; prevede       non corretta trasposizione nell’ordinamento
deviazioni consentite rispetto a questo obiet-      interno della regola del bilancio in pareggio.
tivo solo in presenza di circostanze eccezio-       Lo stesso articolo prevede che la Corte possa
nali (quali risultano dalla definizione conte-      anche comminare sanzioni pecuniarie fino ad
nuta nel «six-pack»); prevede infine l’impe-        un massimo dello 0,1 per cento del PIL qua-
gno a definire meccanismi automatici di cor-        lora, dopo una prima sentenza di accerta-
                                                    mento della violazione della regola di cui so-
rezione che entreranno in funzione nel caso
                                                    pra, la stessa Corte constati che l’adempi-
di deviazioni significative rispetto agli obiet-
                                                    mento persiste.
tivi di medio termine. Tali meccanismi cor-
rettivi verranno definiti a livello nazionale          Da ultimo, il titolo IV contiene disposi-
sulla base di principi comuni proposti dalla        zioni di natura prevalentemente programma-
Commissione europea. L’articolo 3, para-            tica in materia di coordinamento delle politi-
grafo 2, prevede poi che la regola del pareg-       che economiche e convergenza.
gio di bilancio venga introdotta nell’ordina-          `
                                                       E utile segnalare il collegamento stabilito
mento interno delle parti contraenti con di-        tra questo Trattato e il Trattato istitutivo
sposizioni di natura costituzionale o equiva-                                           `
                                                    del Meccanismo europeo di stabilita (MES).
lente.                                              Il terzultimo paragrafo del Preambolo, in
Atti parlamentari                             – 4 –         Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



particolare, (ed in analoga disposizione nel       costituzionale o equivalenti. Introduce per-
Trattato MES) prevede che potranno acce-                                                   `
                                                   tanto vincoli stringenti alla possibilita d’inde-
dere all’assistenza del MES, a partire dal 1º      bitamento di un Paese, in termini strutturali.
marzo 2013, solo quegli Stati membri che                                                       `
                                                      La riforma costituzionale in corso gia re-
avranno ratificato il presente Trattato, e che     cepisce nel nuovo articolo 81 tale principio
successivamente avranno dato esecuzione                                  `
                                                   generale, mentre sara necessario definire in
alle sue disposizioni, in particolare per                                     `
                                                   apposita legge le modalita operative dei mec-
quanto riguarda la corretta trasposizione nel      canismi di correzione automatica che scatte-
diritto interno della regola del pareggio di bi-   rebbero in caso di scostamenti dal limite
lancio.                                            massimo d’indebitamento consentito.
   Il Trattato prevede quindi l’introduzione          L’entrata in vigore del Trattato non deter-
della regola del pareggio di bilancio nella le-    mina effetti sui saldi di finanza pubblica che
gislazione nazionale, in norme di carattere        necessitano di copertura finanziaria.
Atti parlamentari                            – 5 –         Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




                                                                    Relazione tecnica


                                        `
              Il Trattato sulla stabilita, sul coordinamento e sulla governance nel-
        l’Unione economica e monetaria, noto come «fiscal compact», ha la fina-
           `                              `
        lita di salvaguardare la stabilita della zona euro prevedendo l’introduzione
        di regole specifiche, tra le quali il pareggio di bilancio e un meccanismo
        automatico per l’adozione di misure correttive, definite nel titolo III del
                                   `
        Trattato. Vengono altresı disciplinati i meccanismi di coordinamento delle
        politiche economiche secondo quanto stabilito dal trattato sul funziona-
        mento dell’Unione europea anche in relazione al meccanismo di stabilita      `
                                                            `
        concretizzatosi nel cosiddetto Trattato MES cui e collegato come richia-
        mato esplicitamente nei preamboli.
              Nell’ambito del Trattato al titolo V viene previsto anche il rafforza-
        mento del sistema di governance della zona euro, istituzionalizzando i
                    `
        rapporti gia esistenti tra Capi di Stato e di Governo.
              Stante la natura delle disposizioni contenute nel Trattato, non si rile-
        vano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
Atti parlamentari                            – 6 –         Senato della Repubblica – N. 3239
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                                                           Analisi tecnico-normativa


        PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

                               `
        1) Obiettivi e necessita dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-
            gramma di Governo
             Il presente intervento normativo, in piena coerenza con il programma
                                                                   `
        di Governo, prevede la ratifica del Trattato sulla stabilita, sul coordina-
        mento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria. Il Trattato
        `
        e stato firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione
        di Regno unito e Repubblica ceca.

        2) Analisi del quadro normativo nazionale
                                 `
           Il quadro normativo e costituito dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del
        Consiglio, dell’8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE)
                                                                       `
        n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalita di attua-
        zione della procedura per i disavanzi eccessivi; dall’articolo 136 del
        TFUE, come modificato dalla decisione 2011/199/UE del Consiglio euro-
        peo, del 25 marzo 2011, che richiama a sua volta un «meccanismo di sta-
             `
        bilita» per la zona euro concretizzatosi nel Trattato MES (Meccanismo eu-
                         `
        ropeo di stabilita), sottoscritto il 2 febbraio 2012.

        3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
                                                 `
             L’impatto delle norme proposte e essenzialmente su disposizioni di
                             ` stata utilizzata la classica tecnica dell’ordine di ese-
        origine comunitaria. E
        cuzione.

                                     `
        4) Analisi della compatibilita dell’intervento con i principi costituzionali
                                                     `
             Non risultano elementi di incompatibilita con i principi costituzionali.

                                     `
        5) Analisi delle compatibilita dell’intervento con le competenze e le fun-
                                                                    ´
            zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonche degli enti lo-
            cali
             L’intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordi-
        narie e a statuto speciale.

                                      `                               `
        6) Verifica della compatibilita con i principi di sussidiarieta, differenzia-
            zione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
            Costituzione
                                                     `
             Non risultano elementi di incompatibilita con tali principi.
Atti parlamentari                            – 7 –         Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



        7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
                      `
            possibilita di delegificazione e degli strumenti di semplificazione nor-
            mativa
             Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possi-
                                                  ´
        bile la previsione di delegificazione ne di strumenti di semplificazione
        normativa.

        8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
            all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter
             Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame
        del Parlamento.

        9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della
                                                  `
            pendenza di giudizi di costituzionalita sul medesimo o analogo pro-
            getto
                                                              `
             Non risultano giudizi pendenti di costituzionalita sul medesimo o
        analogo progetto.


        PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale

                                      `
        10) Analisi della compatibilita dell’intervento con l’ordinamento comuni-
            tario
                                    `
             L’intervento normativo e effettuato in esecuzione di un impegno as-
        sunto in ambito comunitario.

        11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com-
            missione europea sul medesimo o analogo progetto
             Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti l’inter-
        vento.

                                      `
        12) Analisi della compatibilita dell’intervento con gli obblighi internazio-
            nali
                                                                 ´
           L’intervento normativo in esame costituisce di per se adempimento del-
                                                                   `
        l’obbligo assunto dall’Italia di salvaguardare la stabilita della zona euro.

        13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
            pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro-
            pea sul medesimo o analogo oggetto
             Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte
        di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
Atti parlamentari                            – 8 –         Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



        14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
            pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo
            sul medesimo o analogo oggetto
             Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza
        di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo.

        15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul
            medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea
             Tutti i 25 Stati membri firmatari del Trattato, ciascuno secondo le
        procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire
        la decisione sul piano interno per consentirne l’entrata in vigore.


        PARTE III. Elementi di qualita sistematica e redazionale del testo
                                     `

        1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
                               `                              `
            della loro necessita, della coerenza con quelle gia in uso
             Non si introducono nuove definizioni normative.

        2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro-
            getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e inte-
            grazioni subite dai medesimi
                       `
           La verifica e stata effettuata con esito positivo.

        3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica-
            zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti
            Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale
            `
        non e stata adottata la tecnica della novella.

        4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto
            normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo
            normativo
             La norma in esame non determina alcun effetto abrogativo implicito.

        5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroat-
            tivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter-
            pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
             Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta
        natura.

        6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
            a carattere integrativo o correttivo
            Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale
        non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
Atti parlamentari                            – 9 –         Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



        7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della con-
            gruenza dei termini previsti per la loro adozione
             L’esecuzione del Trattato non richiede l’adozione di atti normativi e
                               `
        non presenta specificita che possano incidere sul quadro normativo vi-
        gente.

        8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di ri-
            ferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,
                                               `
            ovvero indicazione della necessita di commissionare all’Istituto nazio-
            nale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indi-
                                                                              `
            cazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita dei
            relativi costi
          Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utiliz-
                                 `
        zati i dati statistici gia in possesso dell’Amministrazione.
Atti parlamentari                              – 10 –      Senato della Repubblica – N. 3239
                    XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




           DISEGNO DI LEGGE




                     Art. 1.

        (Autorizzazione alla ratifica)

                                       `
   1. Il Presidente della Repubblica e autoriz-
                                            `
zato a ratificare il Trattato sulla stabilita, sul
coordinamento e sulla governance nell’U-
nione economica e monetaria tra il Regno
del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Re-
gno di Danimarca, la Repubblica federale di
Germania, la Repubblica di Estonia, l’Ir-
landa, la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna, la Repubblica francese, la Repub-
blica italiana, la Repubblica di Cipro, la Re-
pubblica di Lettonia, la Repubblica di Litua-
nia, il Granducato di Lussemburgo, l’Unghe-
ria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Re-
pubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia,
la Repubblica portoghese, la Romania, la Re-
pubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca,
la Repubblica di Finlandia e il Regno di Sve-
zia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo
2012.




                     Art. 2.

            (Ordine di esecuzione)

                                      `
   1. Piena ed intera esecuzione e data al
Trattato di cui all’articolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore in conformita `
a quanto disposto dall’articolo 14 del Trat-
tato stesso.
Atti parlamentari                            – 11 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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                     Art. 3.
            (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti parlamentari                            – 12 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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Atti parlamentari                            – 13 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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Atti parlamentari                            – 14 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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Atti parlamentari                            – 15 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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Atti parlamentari                            – 18 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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Atti parlamentari                            – 19 –        Senato della Repubblica – N. 3239
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3239

  • 1. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3239 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro per gli affari europei (MOAVERO MILANESI) dal Ministro dell’economia e delle finanze (MONTI) e dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT’AGATA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2012 ` Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 TIPOGRAFIA DEL SENATO (270)
  • 2. Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI INDICE Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3 Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 Testo del Trattato in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . . » 13
  • 3. Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. – Il Trattato sulla L’articolo 4 ribadisce l’impegno al rispetto ` stabilita, sul coordinamento e sulla gover- della regola di riduzione del debito pubblico nance nell’Unione economica e monetaria e ` definita nel «six-pack», in base alla quale le stato sottoscritto lo scorso 2 marzo da 25 Parti contraenti s’impegnano a ridurre di un Stati membri dell’Unione europea (UE), ventesimo su base annuale la parte di debito con l’esclusione di Regno Unito e Repub- eccedente il 60 per cento del PIL. L’esplicito blica ceca. Il Trattato, integralmente applica- riferimento all’articolo 2 del regolamento bile ai 17 Stati della zona euro, nonche, a´ (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio certe condizioni, agli altri Stati non membri 1997, come recentemente modificato dal re- della zona euro, richiede tuttavia la ratifica golamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, da parte dei Paesi firmatari. Il Trattato en- dell’8 novembre 2011, permette di tener ` trera in vigore il 1º gennaio 2013, a condi- conto del periodo transitorio, dell’impatto zione che almeno dodici parti contraenti ab- del ciclo economico e di tutti gli altri fattori biano depositato il loro strumento di ratifica. rilevanti nella fase di attuazione di tale re- gola. Se ne conclude che tale regola e da ` Il titolo III contiene le disposizioni che ri- ` considerarsi come gia facente parte del qua- guardano le regole sulla finanza pubblica, il ` dro normativo gia in vigore, senza pertanto cosiddetto «fiscal compact». L’articolo 3 de- che dalla sua inclusione nel Trattato derivino finisce la regola del pareggio di bilancio; ri- ` obblighi piu stringenti rispetto a quelli esi- badisce l’impegno delle Parti contraenti a ga- stenti. rantire la convergenza verso i rispettivi obiettivi di medio-termine (come definiti L’articolo 8 infine definisce le competenze ` dal Patto di stabilita e crescita riformato ` della Corte di giustizia, che potra pronun- dal «six-pack») con un margine massimo di ciarsi unicamente su ricorsi presentati da scostamento consentito per il deficit struttu- ` una o piu Parti contraenti per mancata o rale pari allo 0,5 per cento del PIL; prevede non corretta trasposizione nell’ordinamento deviazioni consentite rispetto a questo obiet- interno della regola del bilancio in pareggio. tivo solo in presenza di circostanze eccezio- Lo stesso articolo prevede che la Corte possa nali (quali risultano dalla definizione conte- anche comminare sanzioni pecuniarie fino ad nuta nel «six-pack»); prevede infine l’impe- un massimo dello 0,1 per cento del PIL qua- gno a definire meccanismi automatici di cor- lora, dopo una prima sentenza di accerta- mento della violazione della regola di cui so- rezione che entreranno in funzione nel caso pra, la stessa Corte constati che l’adempi- di deviazioni significative rispetto agli obiet- mento persiste. tivi di medio termine. Tali meccanismi cor- rettivi verranno definiti a livello nazionale Da ultimo, il titolo IV contiene disposi- sulla base di principi comuni proposti dalla zioni di natura prevalentemente programma- Commissione europea. L’articolo 3, para- tica in materia di coordinamento delle politi- grafo 2, prevede poi che la regola del pareg- che economiche e convergenza. gio di bilancio venga introdotta nell’ordina- ` E utile segnalare il collegamento stabilito mento interno delle parti contraenti con di- tra questo Trattato e il Trattato istitutivo sposizioni di natura costituzionale o equiva- ` del Meccanismo europeo di stabilita (MES). lente. Il terzultimo paragrafo del Preambolo, in
  • 4. Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI particolare, (ed in analoga disposizione nel costituzionale o equivalenti. Introduce per- Trattato MES) prevede che potranno acce- ` tanto vincoli stringenti alla possibilita d’inde- dere all’assistenza del MES, a partire dal 1º bitamento di un Paese, in termini strutturali. marzo 2013, solo quegli Stati membri che ` La riforma costituzionale in corso gia re- avranno ratificato il presente Trattato, e che cepisce nel nuovo articolo 81 tale principio successivamente avranno dato esecuzione ` generale, mentre sara necessario definire in alle sue disposizioni, in particolare per ` apposita legge le modalita operative dei mec- quanto riguarda la corretta trasposizione nel canismi di correzione automatica che scatte- diritto interno della regola del pareggio di bi- rebbero in caso di scostamenti dal limite lancio. massimo d’indebitamento consentito. Il Trattato prevede quindi l’introduzione L’entrata in vigore del Trattato non deter- della regola del pareggio di bilancio nella le- mina effetti sui saldi di finanza pubblica che gislazione nazionale, in norme di carattere necessitano di copertura finanziaria.
  • 5. Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Relazione tecnica ` Il Trattato sulla stabilita, sul coordinamento e sulla governance nel- l’Unione economica e monetaria, noto come «fiscal compact», ha la fina- ` ` lita di salvaguardare la stabilita della zona euro prevedendo l’introduzione di regole specifiche, tra le quali il pareggio di bilancio e un meccanismo automatico per l’adozione di misure correttive, definite nel titolo III del ` Trattato. Vengono altresı disciplinati i meccanismi di coordinamento delle politiche economiche secondo quanto stabilito dal trattato sul funziona- mento dell’Unione europea anche in relazione al meccanismo di stabilita ` ` concretizzatosi nel cosiddetto Trattato MES cui e collegato come richia- mato esplicitamente nei preamboli. Nell’ambito del Trattato al titolo V viene previsto anche il rafforza- mento del sistema di governance della zona euro, istituzionalizzando i ` rapporti gia esistenti tra Capi di Stato e di Governo. Stante la natura delle disposizioni contenute nel Trattato, non si rile- vano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.
  • 6. Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Analisi tecnico-normativa PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno ` 1) Obiettivi e necessita dell’intervento normativo. Coerenza con il pro- gramma di Governo Il presente intervento normativo, in piena coerenza con il programma ` di Governo, prevede la ratifica del Trattato sulla stabilita, sul coordina- mento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria. Il Trattato ` e stato firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione di Regno unito e Repubblica ceca. 2) Analisi del quadro normativo nazionale ` Il quadro normativo e costituito dal regolamento (UE) n. 1177/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) ` n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalita di attua- zione della procedura per i disavanzi eccessivi; dall’articolo 136 del TFUE, come modificato dalla decisione 2011/199/UE del Consiglio euro- peo, del 25 marzo 2011, che richiama a sua volta un «meccanismo di sta- ` bilita» per la zona euro concretizzatosi nel Trattato MES (Meccanismo eu- ` ropeo di stabilita), sottoscritto il 2 febbraio 2012. 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti ` L’impatto delle norme proposte e essenzialmente su disposizioni di ` stata utilizzata la classica tecnica dell’ordine di ese- origine comunitaria. E cuzione. ` 4) Analisi della compatibilita dell’intervento con i principi costituzionali ` Non risultano elementi di incompatibilita con i principi costituzionali. ` 5) Analisi delle compatibilita dell’intervento con le competenze e le fun- ´ zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonche degli enti lo- cali L’intervento normativo non invade le attribuzioni delle regioni ordi- narie e a statuto speciale. ` ` 6) Verifica della compatibilita con i principi di sussidiarieta, differenzia- zione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione ` Non risultano elementi di incompatibilita con tali principi.
  • 7. Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle ` possibilita di delegificazione e degli strumenti di semplificazione nor- mativa Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possi- ´ bile la previsione di delegificazione ne di strumenti di semplificazione normativa. 8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della ` pendenza di giudizi di costituzionalita sul medesimo o analogo pro- getto ` Non risultano giudizi pendenti di costituzionalita sul medesimo o analogo progetto. PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale ` 10) Analisi della compatibilita dell’intervento con l’ordinamento comuni- tario ` L’intervento normativo e effettuato in esecuzione di un impegno as- sunto in ambito comunitario. 11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com- missione europea sul medesimo o analogo progetto Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti l’inter- vento. ` 12) Analisi della compatibilita dell’intervento con gli obblighi internazio- nali ´ L’intervento normativo in esame costituisce di per se adempimento del- ` l’obbligo assunto dall’Italia di salvaguardare la stabilita della zona euro. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro- pea sul medesimo o analogo oggetto Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell’Unione europea relativamente ad analogo oggetto.
  • 8. Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell’uomo. 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea Tutti i 25 Stati membri firmatari del Trattato, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire la decisione sul piano interno per consentirne l’entrata in vigore. PARTE III. Elementi di qualita sistematica e redazionale del testo ` 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, ` ` della loro necessita, della coerenza con quelle gia in uso Non si introducono nuove definizioni normative. 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro- getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e inte- grazioni subite dai medesimi ` La verifica e stata effettuata con esito positivo. 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica- zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale ` non e stata adottata la tecnica della novella. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo La norma in esame non determina alcun effetto abrogativo implicito. 5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroat- tivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter- pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura. 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
  • 9. Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della con- gruenza dei termini previsti per la loro adozione L’esecuzione del Trattato non richiede l’adozione di atti normativi e ` non presenta specificita che possano incidere sul quadro normativo vi- gente. 8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di ri- ferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ` ovvero indicazione della necessita di commissionare all’Istituto nazio- nale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indi- ` cazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita dei relativi costi Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utiliz- ` zati i dati statistici gia in possesso dell’Amministrazione.
  • 10. Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) ` 1. Il Presidente della Repubblica e autoriz- ` zato a ratificare il Trattato sulla stabilita, sul coordinamento e sulla governance nell’U- nione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Re- gno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Ir- landa, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repub- blica italiana, la Repubblica di Cipro, la Re- pubblica di Lettonia, la Repubblica di Litua- nia, il Granducato di Lussemburgo, l’Unghe- ria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Re- pubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Re- pubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Sve- zia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. Art. 2. (Ordine di esecuzione) ` 1. Piena ed intera esecuzione e data al Trattato di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita ` a quanto disposto dall’articolo 14 del Trat- tato stesso.
  • 11. Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • 12. Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
  • 13. Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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  • 16. Atti parlamentari – 16 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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  • 28. Atti parlamentari – 28 – Senato della Repubblica – N. 3239 XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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