SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Avv. Mario Martelli
Avv. Eleonora Addarii
Avv. Paola Portaluri
Avv. Francesco Silvestrini
Avv. Giovanni Caliceti
Avv. Roberto Clarizia
Avv. Francesco Scrivano
Via S. Stefano, 11 - 40125 Bologna
T. 051 2960941 r.a. - F. 051 265840
info@studio-martelli.it
Via G. Matteotti, 24 - 48121 Ravenna
T. 0544 215376 - F. 0544 1694344
ravenna@studio-martelli.it
Via Cicerone, 44 - 00193 Roma
T. 06 3242228 - F. 06 3232852
roma@studio-martelli.it
www.studio-martelli.it
Qualche mese fa mi è capitato di tenere un intervento ad un Corso di formazione per gestori della
crisi da sovraindebitamento e il tema fu ovviamente incentrato sui profili tributari delle procedure
previste dalla L. n. 3/2012.
Ebbene fu una occasione assai interessante di confronto con molti avvocati e commercialisti sia su
aspetti più squisitamente giuridici ma anche su aspetti per così dire metagiuridici e cioè economico
sociali.
Ci trovammo concordi intanto sulla portata complessiva del fenomeno genericamente inteso come
sovraindebitamento e cioè sui numeri elevatissimi che potenzialmente compongono la platea di
consumatori, lavoratori autonomi, ditte individuali e società c.d. sotto soglia.
D'altronde per capire la portata economico sociale del fenomeno forse qualche dato aiuta.
Se è vero che a fronte di:
- N. fallimenti aperti nei primi sei mesi del 2019 circa 5.600;
- Concordati preventivi aperti nei primi sei mesi del 2019 n. 700;
- Liquidazioni coatte nei primi sei mesi del 2019 n. 160;
E’ pure vero che troviamo anche:
- Liquidazioni volontarie nei primi sei mesi del 2019 n. 30.000;
- Esecuzioni immobiliari nel 2018 n. 245.000 di cui il 75% riguarda immobili abitativi;
- Esecuzioni mobiliari pure esse in aumento e con numeri circa doppi rispetto a quelle
immobiliari
Difficile stabilire con esattezza quante liquidazioni volontarie riguardino società non fallibili e quante
di quelle liquidazioni si chiudono con debiti impagati.
Forse più facile intuire, all’interno delle procedure esecutive individuali, che la più gran parte
riguardano persone fisiche o comunque soggetti non fallibili.
Quel che è certo che la platea dei soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro della legge sul
sovraindebitamento è vastissimo.
Dunque un fenomeno non certo di serie B e di cui si dovrà tenere conto nei prossimi anni anche solo
per l’impatto sull’attività professionale che potrebbe avere.
2
Ci trovammo anche concordi nel rilevare che la disciplina ancora in vigore ha profili ed aspetti di
assoluta miopia e manca di coraggio perché, all’atto pratico, esclude dalla procedura di
sovraindebitamento una gran parte proprio dei soggetti pensando ai quali il Legislatore italiano aveva
introdotto la legge - buono ultimo tra i paesi più avanzati che già conoscono istituti similari da un
trentennio almeno -.
Ciò nonostante fosse fin da subito chiaro che il Legislatore con le norme del 2012 avesse tentato di
rincorre il furore di certa opinione pubblica e di tutta la politica introducendo rimedi e strumenti che
venissero incontro a situazioni oramai insostenibili per un numero importante di cittadini.
Non mi riferisco solo al mancato inserimento nella legge delle società sotto soglia.
Ma soprattutto all’interno di quelle norme non compaiono interventi significativi o convincenti
proprio verso quella categoria di debiti che più spesso affligge il soggetto non fallibile o sotto soglia.
Mi riferisco soprattutto a uno degli argomenti preferiti dai talk show e dalle ultime campagne
elettorali: l’indebitamento fiscale dei cittadini e delle piccole imprese che, sarebbe effettivamente
sbagliato negarcelo, è uno degli elementi più spesso caratterizzanti quelle «situazioni di
sovraindebitamento» a cui quella legge diceva di voler porre rimedio.
E’ l’esperienza quotidiana a dirci che i debiti latu senso tributari e previdenziali sono, per ragioni più
o meno confessabili, il vero motivo del default del consumatore e ancora di più del lavoratore
autonomo, del piccolo imprenditore e della piccola società.
Dunque tutto consigliava, con le opportune cautele e nel rispetto del principio della indisponibilità
dell’obbligazione tributaria, che già nel 2012 si fossero previsti anche per questi soggetti non fallibili
strumenti e procedure che consentissero di uscire davvero dall’empasse verso il creditore più
importante e spesso unico tramite accordi chiari oggettivamente sopportabili e soprattutto sotto il
controllo di un giudice.
Ciò non poteva avvenire con la L. n. 3/2012 il cui articolo 7 è chiaro: «Il debitore in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori… un accordo di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti…. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie
dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano
può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento...».
Nemmeno era percorribile la transazione fiscale e ciò per una ragione assai semplice.
Era condizione di ammissibilità del piano che i tributi unionali, l’Iva e le ritenute fossero pagate per
intero.
E tale obbligo è addirittura rafforzato dall’altra espressa previsione per cui il loro mancato pagamento
sempre per intero è causa immediata di cessazione degli effetti dell’omologazione.
Chiaramente era una scelta del tutto controcorrente o, quanto meno, non coerente con l’evoluzione
avuta dall’istituto in ambito più prettamente concorsuale, la Legge 3/2012 è rimasta a difesa serrata
della posizione di privilegio del Amministrazione fiscale.
3
Unica via d’uscita vigente la L. 3/2012 restava la Liquidazione totale del patrimonio che sì permette
la falcidiabilità di tutti indistintamente i tributi compresa iva e ritenute ma al prezzo di dismettere
l’intero patrimonio di cui al termine della procedura nulla resta al debitore di fatto messo in
condizione, qualora imprenditore, di non risollevarsi più.
Oltre alla miopia di cui dicevo, da più parti si lamentavano profili di incoerenza di irragionevolezza
e diseguaglianza tra i due comparti - sovraindebitamento e fallimento - all’interno dei quali non era
difficile individuare violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza art. 3 e di capacità
contributiva art. 56.
Il consumatore e il piccolo imprenditore non fallibili avevano un trattamento fiscale palesemente
deteriore rispetto ai “fortunati” che potevano fallire.
Ebbene, guardando il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza si può senz’altro dire che
un grande passo in avanti è stato fatto.
Intanto il Legislatore ci dice di aver compreso che il problema “sovraindebitamento” è una questione
epocale.
E ce lo dice mettendo a sistema gli strumenti per la sua soluzione. Cioè inserendo la relativa disciplina
all’interno di un corpus di norme che prende il nome di “codice della crisi”.
Non una disciplina raffazzonata o residuale ma ben 35 articoli espressamente dedicati e raggruppati
in 4 sezioni.
Dunque la crisi del consumatore del lavoratore autonomo della ditta individuale e della società sotto
soglia hanno, per il legislatore del Codice, pari dignità ed importanza rispetto alla crisi
dell’imprenditore più grande.
Già l’art. 2 che il Codice dedica alle “definizioni” è di assoluto significato:
«Ai fini del presente codice si intende per:
… omissis…
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro
debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa
o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o
insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; …;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
4
appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile,
per i debiti estranei a quelli sociali».
Due dati sono confermati: 1) l’ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessabili dal
Codice della Crisi; 2) in un sistema come l’Italia fondato su partite Iva e piccole e piccolissime realtà
economiche, l’importanza quali quantitativa della definizione di “impresa minore” che anche in veste
societaria oggi potrà avvalersi dei sistemi di soluzione delle crisi fissati dal codice.
Ma soprattutto, ed è quello che in questa sede più mi importa di sottolineare, il Legislatore del Codice
ha avuto il coraggio mancato con la L. 3/2012.
Dunque con le opportune cautele e nel rispetto del principio della indisponibilità dell’obbligazione
tributaria è consentito oggi al debitore di cui sia verificata la meritevolezza di uscire davvero
dall’empasse con tutti i creditori compreso quello più importante e spesso unico cioè il Fisco tramite
un procedimento vagliato e vigilato dagli Organismi di Composizione della Crisi con accordi chiari
oggettivamente sopportabili e soprattutto sotto il controllo di un giudice.
E se è imprenditore o professionista gli è offerta la possibilità di ricominciare la propria attività.
Scompaiono distinzioni tra creditori di serie a) e creditori di serie b) scompaiono pure crediti ex lege
non falcidiabili e da pagare per intero come Iva e ritenute.
Compaiano anche in questo ambito i “normali” criteri di distinzione e di potenziale falcidia tra crediti
validi anche per le procedure maggiori. E, questo è di assoluto rilievo, non solo all’interno della
procedura di liquidazione controllata del patrimonio.
Il consumatore potrà ristrutturare i propri debiti con un piano in cui «E' possibile prevedere che i
crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché
ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» (art. 67,
comma 4);
Il concordato minore potrà «prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano
essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore
a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,
avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi» (art. 75, comma 2).
Il concordato minore verrà omologato anche «Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato
contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato
minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in
misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore
anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è
decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base
delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento
dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» (art. 80, comma 3).
5
Ad onor del vero credo che lo sforzo innovativo del Legislatore sia stato indotto anche dalla più
recente evoluzione giurisprudenziale sia unionale che nazionale.
E’ stata la Corte di Giustizia che con la sentenza Degano Trasporti del 7 aprile 2016 (C-546/14)
pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine, a chiarire la portata e i limiti del principio
di “intangibilità” o per meglio dire di “irrinunciabilità” dell’IVA come imposta comunitaria:
«…. l’ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di
insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a differenza delle misure di
cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commissione/Italia (C132/06,
EU:C:2008:412) e Commissione / I t a l i a (C174/07, EU:C:2008:704) cui fa riferimento il giudice
del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva, non è
contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’Iva nel loro territorio,
nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione».
L’impatto di questa pronuncia è stato sicuramente grande, dal momento che ha tolto qualsiasi
fondamento al principio di intangibilità del credito IVA, introdotto dal legislatore in via prudenziale
sulla scorta delle pronunce europee in tema di condoni.
Quasi contemporaneamente si è quindi verificata:
1) il radicale mutamento della giurisprudenza nazionale che ha recepito i principi affermati dai
giudici europei (cfr. Cass., SS.UU. 27 dicembre 2016, n. 26988);
2) la presa d’atto da parte del Legislatore che i crediti privilegiati anche di fonte erariale possono
essere falcidiati laddove sia dimostrabile che una liquidazione integrale del patrimonio non
porterebbe alcun vantaggio ai creditori tra i quali vi è il Fisco.
Ma non è tutto.
Sempre in un quadro di opportune cautele è oggi consentito a quei debitori impropriamente definiti
minori di ricominciare davvero vedendosi azzerati i debiti verso qualunque creditore Fisco compreso.
Il Legislatore della crisi ha infatti dedicato 6 norme all’istituto dell’esdebitazione per i casi della
liquidazione controllata del patrimonio e pure per i casi del procedimento da sovraindebitamento.
Bene evidenziare che correttamente il Legislatore non la concede a zero condizioni ma meritevolezza
e buona condotta del debitore restano sempre sullo sfondo delle norme e devono essere valutate e
accertate dal giudice.
E al giudice resta sempre l’ultima parola. Insomma nessun automatismo.
Ecco allora che l’esdebitazione nella liquidazione controllata del patrimonio si avrà a patto che il
debitore:
«a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione
con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione…;
6
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto
ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad
essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine
per l'esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte» (art. 280).
Anche la persona fisica sovraindebitata potrà ottenere l’esdebitazione completa a patto che:
«1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i
finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese
di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in
misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente
al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
…
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata,
a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione
dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione…
…
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla
tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie
le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2»
(art. 283).
Da queste poche notazioni mi sembra di poter trarre alcune considerazioni che sono poi il motivo per
cui, leggendo il Codice della Crisi la mia attenzione è caduta sul sovraindebitamento.
Un corpus vero e proprio di norme innovative soprattutto sotto il profilo dei futuri e tutti da costruire
rapporti tra cittadino e piccoli imprenditori in crisi e Fisco.
Un corpus di norme che ha la potenzialità di intercettare numeri ben maggiori di crisi rispetto alle
procedure concorsuali per così dire storiche e, in un sistema Italia fatto di partite iva e piccole realtà,
con ricadute sul tessuto economico e sociale imprevedibile ma potenzialmente assai positive.
Ma, come sempre, sarà la pratica applicativa a darci il responso.
Bologna, 15 novembre 2019
Giovanni Caliceti

Contenu connexe

Similaire à Crisi d'Impresa e fiscalità

Voluntary Disclosure: Perche?
Voluntary Disclosure: Perche?Voluntary Disclosure: Perche?
Voluntary Disclosure: Perche?Vincenzo Renne
 
Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.Giovanni Rubin
 
Convenzione italia vaticano no al modello ocse
Convenzione italia vaticano   no al modello ocseConvenzione italia vaticano   no al modello ocse
Convenzione italia vaticano no al modello ocsePaolo Soro
 
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN
 
Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017
Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017
Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017Alessandro Giovannini
 
Il rating di legalità
Il rating di legalitàIl rating di legalità
Il rating di legalitàLuigi Occhiuto
 
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendale
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendaleAndrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendale
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendaleAndrea Zoppini
 
SDL interrogazione-parlamentare
SDL interrogazione-parlamentareSDL interrogazione-parlamentare
SDL interrogazione-parlamentareAntonio Mazzone
 
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTAREGuida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTAREAlberto Vigani
 
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...Ciro Strazzeri
 
Quanto costa dedurre le perdite su crediti
Quanto costa dedurre le perdite su creditiQuanto costa dedurre le perdite su crediti
Quanto costa dedurre le perdite su creditiPaolo Soro
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliPaolo Soro
 
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area LegaleNewsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area LegaleVittorio Versace
 
Idee sul federalismo fiscale
Idee sul federalismo fiscaleIdee sul federalismo fiscale
Idee sul federalismo fiscaleAlex Menietti
 
Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In Elisabetta Massa
 
Mercati € mercanti numero 5
Mercati € mercanti   numero 5Mercati € mercanti   numero 5
Mercati € mercanti numero 5Marcello Agnello
 

Similaire à Crisi d'Impresa e fiscalità (20)

Voluntary Disclosure: Perche?
Voluntary Disclosure: Perche?Voluntary Disclosure: Perche?
Voluntary Disclosure: Perche?
 
Aspetti giuridici del crowdfunding
Aspetti giuridici del crowdfundingAspetti giuridici del crowdfunding
Aspetti giuridici del crowdfunding
 
Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
 
Final Paper
Final PaperFinal Paper
Final Paper
 
Convenzione italia vaticano no al modello ocse
Convenzione italia vaticano   no al modello ocseConvenzione italia vaticano   no al modello ocse
Convenzione italia vaticano no al modello ocse
 
Associazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro BiancoAssociazione IBAN: Libro Bianco
Associazione IBAN: Libro Bianco
 
Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017
Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017
Il sistema della riscossione nel nostro paese. Campobasso, 20 marzo 2017
 
Il rating di legalità
Il rating di legalitàIl rating di legalità
Il rating di legalità
 
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendale
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendaleAndrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendale
Andrea zoppini procedure_garantire_continuita_aziendale
 
SDL interrogazione-parlamentare
SDL interrogazione-parlamentareSDL interrogazione-parlamentare
SDL interrogazione-parlamentare
 
ANUTEL in audizione sul disegno di legge relativo ai crediti della Pubblica A...
ANUTEL in audizione sul disegno di legge relativo ai crediti della Pubblica A...ANUTEL in audizione sul disegno di legge relativo ai crediti della Pubblica A...
ANUTEL in audizione sul disegno di legge relativo ai crediti della Pubblica A...
 
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTAREGuida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
Guida breve alla ESDEBITAZIONE FALLIMENTARE
 
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
2016-04-21_Responsabilità_Amministrativa-Penale_delle_imprese_tra_Italia_e_UK...
 
Quanto costa dedurre le perdite su crediti
Quanto costa dedurre le perdite su creditiQuanto costa dedurre le perdite su crediti
Quanto costa dedurre le perdite su crediti
 
Framework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionaliFramework fiscali internazionali
Framework fiscali internazionali
 
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area LegaleNewsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
 
Idee sul federalismo fiscale
Idee sul federalismo fiscaleIdee sul federalismo fiscale
Idee sul federalismo fiscale
 
Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In Piccola Mini-guida sul bail In
Piccola Mini-guida sul bail In
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bis
 
Mercati € mercanti numero 5
Mercati € mercanti   numero 5Mercati € mercanti   numero 5
Mercati € mercanti numero 5
 

Plus de Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna

Plus de Barbieri & Associati Dottori Commercialisti - Bologna (20)

Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-RomagnaCommento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
Commento al rapporto sull'economia Regionale dell'Emilia-Romagna
 
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice IngenitoIl processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
Il processo tributario telematico - Beatrice Ingenito
 
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
Intelligenza aritificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - ...
 
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena DiazziL'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
L'evoluzione digitale delle professioni - Morena Diazzi
 
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
Nuovo codice della crisi: una sfida a migliorare i processi di valutazione de...
 
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
Una professione in cambiamento: quali sono i trend comportamentali che stanno...
 
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
Il ruolo del consulente di direzione nel processo di innovazione e di digital...
 
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio PalmieriLe novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
Le novità in tema di antiriciclaggio - Biagio Palmieri
 
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo GraciottiCambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
Cambiamento: innovazione & tecnologia - Josè Paulo Graciotti
 
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea GnudiL'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
L'ingegnere nell'evoluzione digitale - Andrea Gnudi
 
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
Nuovo codice della crisi, quali opportunità e quale impatto sugli assetti org...
 
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
Intelligenza artificiale e nuove tecnologie al servizio delle professioni - P...
 
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico LisaIncentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
Incentivi fiscali e beni immateriali: patent box - Domenico Lisa
 
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea AmaduzziProblematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
Problematiche valutative dei beni immateriali - Il patent box - Andrea Amaduzzi
 
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea BignamiMarchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
Marchi e denominazioni d'origine - Dulcinea Bignami
 
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary TicjketingAgenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
Agenzia delle Entrate - Disposizioni in materia di Secondary Ticjketing
 
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara PappalardoInfluencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
Influencer e riconoscibilità della pubblicità - Chiara Pappalardo
 
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
Violazione della proprietà intellettuale, quantificazione del danno - Eleonor...
 
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario PaccoiaOperazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
Operazioni straordinarie, patent box e crisi d'impresa - Mario Paccoia
 
Brevetti e know how - Danilo Martucci
Brevetti e know how - Danilo MartucciBrevetti e know how - Danilo Martucci
Brevetti e know how - Danilo Martucci
 

Crisi d'Impresa e fiscalità

  • 1. Avv. Mario Martelli Avv. Eleonora Addarii Avv. Paola Portaluri Avv. Francesco Silvestrini Avv. Giovanni Caliceti Avv. Roberto Clarizia Avv. Francesco Scrivano Via S. Stefano, 11 - 40125 Bologna T. 051 2960941 r.a. - F. 051 265840 info@studio-martelli.it Via G. Matteotti, 24 - 48121 Ravenna T. 0544 215376 - F. 0544 1694344 ravenna@studio-martelli.it Via Cicerone, 44 - 00193 Roma T. 06 3242228 - F. 06 3232852 roma@studio-martelli.it www.studio-martelli.it Qualche mese fa mi è capitato di tenere un intervento ad un Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento e il tema fu ovviamente incentrato sui profili tributari delle procedure previste dalla L. n. 3/2012. Ebbene fu una occasione assai interessante di confronto con molti avvocati e commercialisti sia su aspetti più squisitamente giuridici ma anche su aspetti per così dire metagiuridici e cioè economico sociali. Ci trovammo concordi intanto sulla portata complessiva del fenomeno genericamente inteso come sovraindebitamento e cioè sui numeri elevatissimi che potenzialmente compongono la platea di consumatori, lavoratori autonomi, ditte individuali e società c.d. sotto soglia. D'altronde per capire la portata economico sociale del fenomeno forse qualche dato aiuta. Se è vero che a fronte di: - N. fallimenti aperti nei primi sei mesi del 2019 circa 5.600; - Concordati preventivi aperti nei primi sei mesi del 2019 n. 700; - Liquidazioni coatte nei primi sei mesi del 2019 n. 160; E’ pure vero che troviamo anche: - Liquidazioni volontarie nei primi sei mesi del 2019 n. 30.000; - Esecuzioni immobiliari nel 2018 n. 245.000 di cui il 75% riguarda immobili abitativi; - Esecuzioni mobiliari pure esse in aumento e con numeri circa doppi rispetto a quelle immobiliari Difficile stabilire con esattezza quante liquidazioni volontarie riguardino società non fallibili e quante di quelle liquidazioni si chiudono con debiti impagati. Forse più facile intuire, all’interno delle procedure esecutive individuali, che la più gran parte riguardano persone fisiche o comunque soggetti non fallibili. Quel che è certo che la platea dei soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro della legge sul sovraindebitamento è vastissimo. Dunque un fenomeno non certo di serie B e di cui si dovrà tenere conto nei prossimi anni anche solo per l’impatto sull’attività professionale che potrebbe avere.
  • 2. 2 Ci trovammo anche concordi nel rilevare che la disciplina ancora in vigore ha profili ed aspetti di assoluta miopia e manca di coraggio perché, all’atto pratico, esclude dalla procedura di sovraindebitamento una gran parte proprio dei soggetti pensando ai quali il Legislatore italiano aveva introdotto la legge - buono ultimo tra i paesi più avanzati che già conoscono istituti similari da un trentennio almeno -. Ciò nonostante fosse fin da subito chiaro che il Legislatore con le norme del 2012 avesse tentato di rincorre il furore di certa opinione pubblica e di tutta la politica introducendo rimedi e strumenti che venissero incontro a situazioni oramai insostenibili per un numero importante di cittadini. Non mi riferisco solo al mancato inserimento nella legge delle società sotto soglia. Ma soprattutto all’interno di quelle norme non compaiono interventi significativi o convincenti proprio verso quella categoria di debiti che più spesso affligge il soggetto non fallibile o sotto soglia. Mi riferisco soprattutto a uno degli argomenti preferiti dai talk show e dalle ultime campagne elettorali: l’indebitamento fiscale dei cittadini e delle piccole imprese che, sarebbe effettivamente sbagliato negarcelo, è uno degli elementi più spesso caratterizzanti quelle «situazioni di sovraindebitamento» a cui quella legge diceva di voler porre rimedio. E’ l’esperienza quotidiana a dirci che i debiti latu senso tributari e previdenziali sono, per ragioni più o meno confessabili, il vero motivo del default del consumatore e ancora di più del lavoratore autonomo, del piccolo imprenditore e della piccola società. Dunque tutto consigliava, con le opportune cautele e nel rispetto del principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, che già nel 2012 si fossero previsti anche per questi soggetti non fallibili strumenti e procedure che consentissero di uscire davvero dall’empasse verso il creditore più importante e spesso unico tramite accordi chiari oggettivamente sopportabili e soprattutto sotto il controllo di un giudice. Ciò non poteva avvenire con la L. n. 3/2012 il cui articolo 7 è chiaro: «Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori… un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti…. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento...». Nemmeno era percorribile la transazione fiscale e ciò per una ragione assai semplice. Era condizione di ammissibilità del piano che i tributi unionali, l’Iva e le ritenute fossero pagate per intero. E tale obbligo è addirittura rafforzato dall’altra espressa previsione per cui il loro mancato pagamento sempre per intero è causa immediata di cessazione degli effetti dell’omologazione. Chiaramente era una scelta del tutto controcorrente o, quanto meno, non coerente con l’evoluzione avuta dall’istituto in ambito più prettamente concorsuale, la Legge 3/2012 è rimasta a difesa serrata della posizione di privilegio del Amministrazione fiscale.
  • 3. 3 Unica via d’uscita vigente la L. 3/2012 restava la Liquidazione totale del patrimonio che sì permette la falcidiabilità di tutti indistintamente i tributi compresa iva e ritenute ma al prezzo di dismettere l’intero patrimonio di cui al termine della procedura nulla resta al debitore di fatto messo in condizione, qualora imprenditore, di non risollevarsi più. Oltre alla miopia di cui dicevo, da più parti si lamentavano profili di incoerenza di irragionevolezza e diseguaglianza tra i due comparti - sovraindebitamento e fallimento - all’interno dei quali non era difficile individuare violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza art. 3 e di capacità contributiva art. 56. Il consumatore e il piccolo imprenditore non fallibili avevano un trattamento fiscale palesemente deteriore rispetto ai “fortunati” che potevano fallire. Ebbene, guardando il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza si può senz’altro dire che un grande passo in avanti è stato fatto. Intanto il Legislatore ci dice di aver compreso che il problema “sovraindebitamento” è una questione epocale. E ce lo dice mettendo a sistema gli strumenti per la sua soluzione. Cioè inserendo la relativa disciplina all’interno di un corpus di norme che prende il nome di “codice della crisi”. Non una disciplina raffazzonata o residuale ma ben 35 articoli espressamente dedicati e raggruppati in 4 sezioni. Dunque la crisi del consumatore del lavoratore autonomo della ditta individuale e della società sotto soglia hanno, per il legislatore del Codice, pari dignità ed importanza rispetto alla crisi dell’imprenditore più grande. Già l’art. 2 che il Codice dedica alle “definizioni” è di assoluto significato: «Ai fini del presente codice si intende per: … omissis… c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative… e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; …; e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società
  • 4. 4 appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali». Due dati sono confermati: 1) l’ampiezza della platea di soggetti potenzialmente interessabili dal Codice della Crisi; 2) in un sistema come l’Italia fondato su partite Iva e piccole e piccolissime realtà economiche, l’importanza quali quantitativa della definizione di “impresa minore” che anche in veste societaria oggi potrà avvalersi dei sistemi di soluzione delle crisi fissati dal codice. Ma soprattutto, ed è quello che in questa sede più mi importa di sottolineare, il Legislatore del Codice ha avuto il coraggio mancato con la L. 3/2012. Dunque con le opportune cautele e nel rispetto del principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria è consentito oggi al debitore di cui sia verificata la meritevolezza di uscire davvero dall’empasse con tutti i creditori compreso quello più importante e spesso unico cioè il Fisco tramite un procedimento vagliato e vigilato dagli Organismi di Composizione della Crisi con accordi chiari oggettivamente sopportabili e soprattutto sotto il controllo di un giudice. E se è imprenditore o professionista gli è offerta la possibilità di ricominciare la propria attività. Scompaiono distinzioni tra creditori di serie a) e creditori di serie b) scompaiono pure crediti ex lege non falcidiabili e da pagare per intero come Iva e ritenute. Compaiano anche in questo ambito i “normali” criteri di distinzione e di potenziale falcidia tra crediti validi anche per le procedure maggiori. E, questo è di assoluto rilievo, non solo all’interno della procedura di liquidazione controllata del patrimonio. Il consumatore potrà ristrutturare i propri debiti con un piano in cui «E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» (art. 67, comma 4); Il concordato minore potrà «prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi» (art. 75, comma 2). Il concordato minore verrà omologato anche «Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» (art. 80, comma 3).
  • 5. 5 Ad onor del vero credo che lo sforzo innovativo del Legislatore sia stato indotto anche dalla più recente evoluzione giurisprudenziale sia unionale che nazionale. E’ stata la Corte di Giustizia che con la sentenza Degano Trasporti del 7 aprile 2016 (C-546/14) pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Udine, a chiarire la portata e i limiti del principio di “intangibilità” o per meglio dire di “irrinunciabilità” dell’IVA come imposta comunitaria: «…. l’ammissione di un pagamento parziale di un credito Iva, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che, a differenza delle misure di cui trattasi nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Commissione/Italia (C132/06, EU:C:2008:412) e Commissione / I t a l i a (C174/07, EU:C:2008:704) cui fa riferimento il giudice del rinvio, non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’Iva, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’Iva nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione». L’impatto di questa pronuncia è stato sicuramente grande, dal momento che ha tolto qualsiasi fondamento al principio di intangibilità del credito IVA, introdotto dal legislatore in via prudenziale sulla scorta delle pronunce europee in tema di condoni. Quasi contemporaneamente si è quindi verificata: 1) il radicale mutamento della giurisprudenza nazionale che ha recepito i principi affermati dai giudici europei (cfr. Cass., SS.UU. 27 dicembre 2016, n. 26988); 2) la presa d’atto da parte del Legislatore che i crediti privilegiati anche di fonte erariale possono essere falcidiati laddove sia dimostrabile che una liquidazione integrale del patrimonio non porterebbe alcun vantaggio ai creditori tra i quali vi è il Fisco. Ma non è tutto. Sempre in un quadro di opportune cautele è oggi consentito a quei debitori impropriamente definiti minori di ricominciare davvero vedendosi azzerati i debiti verso qualunque creditore Fisco compreso. Il Legislatore della crisi ha infatti dedicato 6 norme all’istituto dell’esdebitazione per i casi della liquidazione controllata del patrimonio e pure per i casi del procedimento da sovraindebitamento. Bene evidenziare che correttamente il Legislatore non la concede a zero condizioni ma meritevolezza e buona condotta del debitore restano sempre sullo sfondo delle norme e devono essere valutate e accertate dal giudice. E al giudice resta sempre l’ultima parola. Insomma nessun automatismo. Ecco allora che l’esdebitazione nella liquidazione controllata del patrimonio si avrà a patto che il debitore: «a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione…;
  • 6. 6 b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte» (art. 280). Anche la persona fisica sovraindebitata potrà ottenere l’esdebitazione completa a patto che: «1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. … 7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione… … 9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2» (art. 283). Da queste poche notazioni mi sembra di poter trarre alcune considerazioni che sono poi il motivo per cui, leggendo il Codice della Crisi la mia attenzione è caduta sul sovraindebitamento. Un corpus vero e proprio di norme innovative soprattutto sotto il profilo dei futuri e tutti da costruire rapporti tra cittadino e piccoli imprenditori in crisi e Fisco. Un corpus di norme che ha la potenzialità di intercettare numeri ben maggiori di crisi rispetto alle procedure concorsuali per così dire storiche e, in un sistema Italia fatto di partite iva e piccole realtà, con ricadute sul tessuto economico e sociale imprevedibile ma potenzialmente assai positive. Ma, come sempre, sarà la pratica applicativa a darci il responso. Bologna, 15 novembre 2019 Giovanni Caliceti