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Episodio 3
CESSIONE DEL CREDITO
E SCONTO IN FATTURA
17 settembre 2020
Ing. Nicola Furcolo
Arch. Chiara Roberto
1
Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef e/o Ires, sostenute nel 2020 e 2021 (dal primo
gennaio 2020!), sono possibili 3 modalità di fruizione della detrazione:
1. FRUZIONE DIRETTA
2. CESSIONE DEL CREDITO
3. SCONTO IN FATTURA
Non solo per Superbonus!
FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE
OPZIONE
2
Art. 121 DL 34/2020 coordinato con Legge 77/2020
‘’I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (v.
dopo) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo
pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi
ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con
facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE
OPZIONE
3
Cos’è
La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro
soggetto, detto cessionario, il suo credito verso un debitore, detto ceduto.
CEDENTE / CESSIONARIO / CEDUTO
La cessione può essere:
• PRO SOLVENDO: il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore;
• PRO SOLUTO: il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza (solvibilità) del
debitore. Garantisce solamente dell'esistenza del credito.
CESSIONE DEL CREDITO
OPZIONE
4
Art. 121 Comma 2
 interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), TUIR:
• manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia su parti condominiali;
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.
 interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL 63/2013 (ecobonus) e di cui ai comma 1 e 2
dell’art. 119 del DL 34/2020 (interventi trainanti e trainati);
 adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, co. da 1bis a 1septies del DL 63/2013
(sismabonus) e di cui al co. 4 dell’art. 119, quest’ultimo (sismabonus come intervento trainante);
 recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all’art. 1 comma 219 e 220 della L.
160/2019, n. 160 (la Legge di Bilancio per il 2020), (bonus facciate);
 installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art.16-bis, co. 1, lett. h) TUIR, compresi gli interventi di
cui ai co. 5 e 6 dell’art. 119 del Decreto rilancio (impianti fotovoltaici come interventi trainati)
 installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter D.L. n. 63/2013
e di cui al co. 8 del DL 34/2020
QUANDO E’ POSSIBILE CEDERE?
OPZIONE
5
Art. 121 Comma 1-bis
1 -bis . L'opzione [della cessione del credito o sconto in fattura] di cui al comma 1 può essere
esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 (Superbonus)
gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo
intervento.
• MAX 2
• Almeno 30%
STATI AVANZAMENTO
OPZIONE
6
REQUISITI PER L’OPZIONE IN CASO DI SUPERBONUS
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Interventi trainanti commi 1, 2 e 3 dell’art. 119:
-> REDAZIONE ASSEVERAZIONI a SAL +
INVIO ENEA
SISMABONUS
Interventi comma 4 dell’art. 119:
-> REDAZIONE ASSEVERAZIONI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO (DL (Mod. B1) e
COLLAUDATORE (Mod. B2) + DEPOSITO AL SUE
(v. Decreto MIT prot. 329 del 6 agosto 2020 – modifica il DM 58/2017)
->VISTO DI CONFORMITÀ
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. il visto dev’essere predisposto da
commercialista (Caf, ecc.).
REQUISITI PER L’OPZIONE
OPZIONE
7
L’esercizio dell’opzione, sia per le unità immobiliari che per i condomini, dev’essere comunicato
all’Agenzia delle Entrate con modello apposito (allegato a provvedimento Entrate 283847/2020).
“Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.
La Comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica
• a partire dal 15 ottobre 2020
• entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno
diritto alla detrazione (nei casi di esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite, entro il 16 marzo
dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto
essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione).
COME ESERCITARE L’OPZIONE
OPZIONE
8
UNITA’ IMMOBILIARI
La Comunicazione deve essere inviata dal beneficiario
• direttamente (Fisconline)
• avvalendosi di un intermediario (Entratel)
In caso di Superbonus, la comunicazione relativa alle unità immobiliari può essere inviata solo da chi
rilascia il visto di conformità.
COME ESERCITARE L’OPZIONE
OPZIONE
9
PARTI COMUNI
La comunicazione dev’essere inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un
intermediario, esclusivamente tramite i canali telematici dell’AdE.
Nei condomìni senza amministratore la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini incaricato.
Nei casi nei casi di esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite, la Comunicazione è inviata dal
condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
In caso di Superbonus la Comunicazione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità (unica possibilità nei casi di cessione delle rate
residue non fruite
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Nei condomìni senza l’amministratore, la Comunicazione è inviata da uno
dei condòmini incaricato.
COME ESERCITARE L’OPZIONE
OPZIONE
10
Per gli interventi ecobonus al 110%, la Comunicazione va inviata a partire dal quinto giorno lavorativo
dopo il rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione.
Entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione è emessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o
lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni.
La ricevuta è resa disponibile per colui che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito
dell’AdE.
COME ESERCITARE L’OPZIONE
OPZIONE
11
MODELLO DI COMUNICAZIONE OPZIONE
OPZIONE
12
Il vecchio sconto in fattura previsto dall'articolo 14, comma 3.1, del DL 63/2013 prevede una riduzione
dell'importo da pagare al fornitore pari al valore nominale della detrazione fiscale (che non supera mai il
totale fattura, in quanto è del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% della stessa),
Il nuovo sconto in fattura è liberamente contrattato tra le parti.
Potrebbe avere un valore maggiore dell’importo della fattura? NO!
Massimo pari all’importo fattura. -> [0 - 100%]
IL NUOVO SCONTO IN FATTURA
OPZIONE
13
UTILIZZO DIRETTO
Con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente deve ripartire il bonus fiscale in 5
anni con il rischio di perdere l'agevolazione in caso di incapienza.
La detrazione è possibile in maniera verticale, cioè Irpef da Irpef o Ires da Ires.
CESSIONE DEL CREDITO
Con la cessione del credito o sconto in fattura, il beneficiario monetizza il vantaggio fiscale, grazie al
controvalore ricevuto.
L’agevolazione si converte in credito d’imposta. Il beneficiario (cessionario e fornitore) può usarlo in
compensazione orizzontale in F24, ma deve rispettare le rate residue di detrazione non fruite, a
decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell'opzione
e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Questi crediti d'imposta possono essere usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale
sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Il cessionario o il fornitore non può usufruire negli anni successivi dell'eventuale quota di credito
d'imposta non utilizzata nell'anno. Non può chiedere il rimborso.
UTILIZZO
CREDITO
14
Non si applica il limite di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 €,
elevato a un milione di euro per il 2020.
Non si applica neanche il limite di 250.000 € applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU
della dichiarazione.
LIMITI ALLE COPENSAZIONI
CREDITO
15
E possibile anche sconto PARZIALE.
ESEMPIO
SCONTO TOTALE
Totale fattura è di 10.000 € -> sconto totale = 100% -> il contribuente non paga nulla all’impresa.
L’impresa acquisisce un credito d'imposta compensabile in F24 o cedibile, pari alla detrazione nominale
(110%) = 11.000 €
SCONTO PARZIALE
Totale fattura è di 10.000 € -> sconto totale = 80% -> il contribuente paga all’impresa 2.000 € con
sconto di 8.000 €.
L’impresa acquisisce un credito d'imposta compensabile in F24 o cedibile, pari al 110% dell’importo
scontato = 8.800 €.
Il contribuente potrà usufruire in dichiarazione di una detrazione pari a 2.200 € (110% dell’importo
versato).
SCONTO IN FATTURA PARZIALE
CREDITO
16
Il contribuente potrà anche optare per la cessione del credito rimasto a suo carico ad altri
soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari.
L'importo dello sconto in fattura non può mai ridurre l’Iva e deve essere indicato nella
fattura:
«sconto praticato ai sensi dell'articolo 121 del DL 34 del 2020 convertito in Legge 77/2020».
SCONTO IN FATTURA PARZIALE
CREDITO
17
Le imprese, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in
modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.
Se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate
viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il
credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta!
RESPONSABILITA’ CESSIONARI
CREDITO
18
FINE
Prossima puntata
ASSICURAZIONE E
ASSEVERAZIONI
22 settembre 2020 - ore 16:30
Ing. Nicola Furcolo
Arch. Chiara Roberto
19

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Superbonus #3: cessione del credito

  • 1. Episodio 3 CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA 17 settembre 2020 Ing. Nicola Furcolo Arch. Chiara Roberto 1
  • 2. Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef e/o Ires, sostenute nel 2020 e 2021 (dal primo gennaio 2020!), sono possibili 3 modalità di fruizione della detrazione: 1. FRUZIONE DIRETTA 2. CESSIONE DEL CREDITO 3. SCONTO IN FATTURA Non solo per Superbonus! FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE OPZIONE 2
  • 3. Art. 121 DL 34/2020 coordinato con Legge 77/2020 ‘’I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 (v. dopo) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE OPZIONE 3
  • 4. Cos’è La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro soggetto, detto cessionario, il suo credito verso un debitore, detto ceduto. CEDENTE / CESSIONARIO / CEDUTO La cessione può essere: • PRO SOLVENDO: il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore; • PRO SOLUTO: il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore. Garantisce solamente dell'esistenza del credito. CESSIONE DEL CREDITO OPZIONE 4
  • 5. Art. 121 Comma 2  interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), TUIR: • manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti condominiali; • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.  interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14, DL 63/2013 (ecobonus) e di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020 (interventi trainanti e trainati);  adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, co. da 1bis a 1septies del DL 63/2013 (sismabonus) e di cui al co. 4 dell’art. 119, quest’ultimo (sismabonus come intervento trainante);  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui all’art. 1 comma 219 e 220 della L. 160/2019, n. 160 (la Legge di Bilancio per il 2020), (bonus facciate);  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art.16-bis, co. 1, lett. h) TUIR, compresi gli interventi di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 119 del Decreto rilancio (impianti fotovoltaici come interventi trainati)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter D.L. n. 63/2013 e di cui al co. 8 del DL 34/2020 QUANDO E’ POSSIBILE CEDERE? OPZIONE 5
  • 6. Art. 121 Comma 1-bis 1 -bis . L'opzione [della cessione del credito o sconto in fattura] di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 (Superbonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. • MAX 2 • Almeno 30% STATI AVANZAMENTO OPZIONE 6
  • 7. REQUISITI PER L’OPZIONE IN CASO DI SUPERBONUS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Interventi trainanti commi 1, 2 e 3 dell’art. 119: -> REDAZIONE ASSEVERAZIONI a SAL + INVIO ENEA SISMABONUS Interventi comma 4 dell’art. 119: -> REDAZIONE ASSEVERAZIONI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO (DL (Mod. B1) e COLLAUDATORE (Mod. B2) + DEPOSITO AL SUE (v. Decreto MIT prot. 329 del 6 agosto 2020 – modifica il DM 58/2017) ->VISTO DI CONFORMITÀ attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. il visto dev’essere predisposto da commercialista (Caf, ecc.). REQUISITI PER L’OPZIONE OPZIONE 7
  • 8. L’esercizio dell’opzione, sia per le unità immobiliari che per i condomini, dev’essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con modello apposito (allegato a provvedimento Entrate 283847/2020). “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. La Comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica • a partire dal 15 ottobre 2020 • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (nei casi di esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione). COME ESERCITARE L’OPZIONE OPZIONE 8
  • 9. UNITA’ IMMOBILIARI La Comunicazione deve essere inviata dal beneficiario • direttamente (Fisconline) • avvalendosi di un intermediario (Entratel) In caso di Superbonus, la comunicazione relativa alle unità immobiliari può essere inviata solo da chi rilascia il visto di conformità. COME ESERCITARE L’OPZIONE OPZIONE 9
  • 10. PARTI COMUNI La comunicazione dev’essere inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario, esclusivamente tramite i canali telematici dell’AdE. Nei condomìni senza amministratore la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini incaricato. Nei casi nei casi di esercizio dell’opzione per le rate residue non fruite, la Comunicazione è inviata dal condomino, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. In caso di Superbonus la Comunicazione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità (unica possibilità nei casi di cessione delle rate residue non fruite b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nei condomìni senza l’amministratore, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini incaricato. COME ESERCITARE L’OPZIONE OPZIONE 10
  • 11. Per gli interventi ecobonus al 110%, la Comunicazione va inviata a partire dal quinto giorno lavorativo dopo il rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. Entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione è emessa, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta è resa disponibile per colui che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito dell’AdE. COME ESERCITARE L’OPZIONE OPZIONE 11
  • 12. MODELLO DI COMUNICAZIONE OPZIONE OPZIONE 12
  • 13. Il vecchio sconto in fattura previsto dall'articolo 14, comma 3.1, del DL 63/2013 prevede una riduzione dell'importo da pagare al fornitore pari al valore nominale della detrazione fiscale (che non supera mai il totale fattura, in quanto è del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% della stessa), Il nuovo sconto in fattura è liberamente contrattato tra le parti. Potrebbe avere un valore maggiore dell’importo della fattura? NO! Massimo pari all’importo fattura. -> [0 - 100%] IL NUOVO SCONTO IN FATTURA OPZIONE 13
  • 14. UTILIZZO DIRETTO Con la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente deve ripartire il bonus fiscale in 5 anni con il rischio di perdere l'agevolazione in caso di incapienza. La detrazione è possibile in maniera verticale, cioè Irpef da Irpef o Ires da Ires. CESSIONE DEL CREDITO Con la cessione del credito o sconto in fattura, il beneficiario monetizza il vantaggio fiscale, grazie al controvalore ricevuto. L’agevolazione si converte in credito d’imposta. Il beneficiario (cessionario e fornitore) può usarlo in compensazione orizzontale in F24, ma deve rispettare le rate residue di detrazione non fruite, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione dell'opzione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Questi crediti d'imposta possono essere usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Il cessionario o il fornitore non può usufruire negli anni successivi dell'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno. Non può chiedere il rimborso. UTILIZZO CREDITO 14
  • 15. Non si applica il limite di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 €, elevato a un milione di euro per il 2020. Non si applica neanche il limite di 250.000 € applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione. LIMITI ALLE COPENSAZIONI CREDITO 15
  • 16. E possibile anche sconto PARZIALE. ESEMPIO SCONTO TOTALE Totale fattura è di 10.000 € -> sconto totale = 100% -> il contribuente non paga nulla all’impresa. L’impresa acquisisce un credito d'imposta compensabile in F24 o cedibile, pari alla detrazione nominale (110%) = 11.000 € SCONTO PARZIALE Totale fattura è di 10.000 € -> sconto totale = 80% -> il contribuente paga all’impresa 2.000 € con sconto di 8.000 €. L’impresa acquisisce un credito d'imposta compensabile in F24 o cedibile, pari al 110% dell’importo scontato = 8.800 €. Il contribuente potrà usufruire in dichiarazione di una detrazione pari a 2.200 € (110% dell’importo versato). SCONTO IN FATTURA PARZIALE CREDITO 16
  • 17. Il contribuente potrà anche optare per la cessione del credito rimasto a suo carico ad altri soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari. L'importo dello sconto in fattura non può mai ridurre l’Iva e deve essere indicato nella fattura: «sconto praticato ai sensi dell'articolo 121 del DL 34 del 2020 convertito in Legge 77/2020». SCONTO IN FATTURA PARZIALE CREDITO 17
  • 18. Le imprese, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta! RESPONSABILITA’ CESSIONARI CREDITO 18
  • 19. FINE Prossima puntata ASSICURAZIONE E ASSEVERAZIONI 22 settembre 2020 - ore 16:30 Ing. Nicola Furcolo Arch. Chiara Roberto 19