Aggiornamento al 23 maggio alcune considerazione e confronti sulla nuova legge contro la corruzione..in discussione al Parlamento e la necessità di una regolamentazione delle lobbies
1. Art. 346-bis. - Traffico di
influenze illecite o
Chiusura dei decisori?
Una norma equivoca e
divergente dalla
Convenzione
2. DDL anticorruzione
Art. 346-bis. - (Traffico di influenze
illecite)
• Dopo l'articolo 346 c.p. è inserito il
seguente:
• «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze
illecite). - Chiunque, fuori dai casi di
concorso nei reati di cui agli articoli
318, 319 e 319-ter, avvalendosi di
relazioni esistenti con un pubblico
ufficiale o con un incaricato di un
pubblico servizio, indebitamente fa dare
o promettere, a sé o ad altri, denaro o
altra utilità, come prezzo della propria
mediazione, ovvero per remunerare il
pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, è punito con la
reclusione da uno a tre anni.
3. Testo emendato (che riprendiamo dal
testo promosso e riportato da Il
Chiostro)
• Nella nuova versione la formula
"avvalendosi di relazioni esistenti" è
corretta in " sfruttando relazioni
esistenti"; inoltre, si precisa che
viene punita non la mediazione in
quanto tale ma solo "l'illecita
mediazione”. (G.Mazzei Il Chiostro) (passo
avanti)
• Purtroppo sfugge ancora da dove venga la illiceità
e soprattutto le caratteristiche dell’azione
prodotta (anche in ipotesi) vantaggio indebito e
comportamento imporprio
• Un difetto che abbiamo in comune con la
politica di questo paese è la ipertrofia legislativa
e regolatoria
4. UK Anti Bribery Law
• A person (“P”) is guilty of an offence if either of
the following cases applies.
• Case 1 is where—
• (a)P offers, promises or gives a financial or other
advantage to another person, and
• (b)P intends the advantage—
• (i)to induce a person to perform improperly a
relevant function or activity, or
• (ii)to reward a person for the improper
performance of such a function or activity.
• (3)Case 2 is where—
• (a)P offers, promises or gives a financial or other
advantage to another person, and
• (b)P knows or believes that the acceptance of the
advantage would itself constitute the
improper performance of a relevant
function or activity.
5. L’anti Bribery act
• E’ molto più estensivo e al tempo
stesso preciso poiché vi ricadono
sia la corruzione pubblica che
privata ed includono il traffico di
influenze
• Sono per così dire caratteristiche
dello stesso reato che occorre
• Tra due persone (cui possono
concorrere terzi) di cui una ha
responsabilità rilevanti che
“realizza” in modo improprio, per
vantaggio di qualunque tipo
6. Nella legge Britannica si
materializza il crimine
• Se l’azione o la promessa è svolta
per indurre il pubblico ufficiale
(corruzione in atti pubblici) o la
persona con rilevanti
responsabilità (atti privati) ad
agire impropriamente nell’ufficio
• Anche se solo si ritiene che il
vantaggio sia dovuto all’azione
impropria nell’esercizio della
funzione
7. Criminal Law Convention on
Corruption
Council of europe
• Each Party shall adopt such legislative and other
measures as may be necessary to establish as
criminal offences under its domestic law, when
committed intentionally, the promising, giving or
offering, directly or indirectly, of any undue
advantage to anyone who asserts or confirms
that he or she is able to exert an improper
influence over the decision-making of any
person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to
11 in consideration thereof, whether the undue
advantage is for himself or herself or for anyone
else, as well as the request, receipt or the
acceptance of the offer or the promise of such
an advantage, in consideration of that
influence, whether or not the influence is
exerted or whether or not the supposed
influence leads to the intended result
9. Nella convenzione
europea
• Promessa concessione o offerta
di un “vantaggio indebito”
• A chi asserisce o conferma una
influenza impropria sulle decisioni
di un responsabile rilevante
• (Manca il comportamento
improprio della persona rilevante
che nel Britannico è
fondamentale, ma c’è il vantaggio
indebito. E l’influenza imprpria.)
10. Considerazioni
nell’explanatory report della
Convention
• 65. This provision criminalises a corrupt trilateral
relationship where a person having real or supposed
influence on persons referred to in Articles 2, 4, 5, and 9 –
11, trades this influence in exchange for an undue
advantage from someone seeking this influence. The
difference, therefore, between this offence and bribery is
that the influence peddler is not required to "act or refrain
from acting" as would a public official. The recipient of the
undue advantage assists the person providing the undue
advantage by exerting or proposing to exert an improper
influence over the third person who may perform (or abstain
from performing) the requested act. "Improper" influence
must contain a corrupt intent by the influence peddler:
acknowledged forms of lobbying do not fall under this
notion. Article 12 describes both forms of this corrupt
relationship: active and passive trading in influence. As has
been explained (see document GMC (95) 46), "passive"
trading in influence presupposes that a person, taking
advantage of real or pretended influence with third
persons, requests, receives or accepts the undue
advantage, with a view to assisting the person who supplied
the undue advantage by exerting the improper influence.
"Active" trading in influence presupposes that a person
promises, gives or offers an undue advantage to someone
who asserts or confirms that he is able to exert an improper
over third persons.
11. Indebitamente
• Delle due l’una:
• O è indebita qualunque mediazione
basata su relazione esistente solo
perché c’è denaro, compenso o
vantaggio (come dice il testo del 346 bis)
• O è indebito, improprio, il vantaggio che
si vuole acquisire (non citato invece dal
346 bis)
• O/ e è indebito il comportamento che si
vuole ottenere dalla persona con
incarico rilevante nello svolgimento
della funzione che si vuol procurare (non
citato se non nel caso di vantaggio al
pubblico ufficiale ma senza indicazione
di vantaggio imporprio)
• Che sono le ipotesi della convenzione
europeo e della legge britannica
12. Si rileva che
• La effettuazione di mediazioni e intermediazioni
attraverso relazioni diverse costituisce pratica di
rappresentanza di interessi costituzionalmente
fondata e normalmente amministrata anche dietro
compenso a professionisti qualificati da
associazioni, studi professionali, responsabili relazioni
istituzionali di aziende, aziende di lobbying ed anche
realtà associative
• Secondo studi dell’OCSE e provvedimenti europei ed
anche secondo legge italiana e sentenze rilevanti : è
non solo legittima ma auspicata tanto la attività di
mediazione che addirittura quella dell’esercizio di
legittime pressioni (corte costituzonale su scipero
politico anni 60)
• Su provvedimenti rilevanti si sta addirittura rendendo
obbligatoria la pratica del “debat public” e cioè il
coinvolgimento di stakeholders
• Secondo lo diversi rapporti OCSE sulla trasparenza e la
partecipazione l’attività di lobbying costituisce un
vantaggio per la democrazia.
• E’ la inefficienza e mancata trasparenza e la mancanza
di apertura che alimenta pratiche corruttive e
indebolisce efficacia e appropriatezza delle leggi
13. Il contratto di intermedizione (dal
libro di Santo Primavera la Sicilia sotto pressione)
• Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale il
contratto di intermediazione lobbistica, stipulato tra
acquirente della mediazione (lobby) ed intermediario
(lobbyist, sia esso prestatore d’opera o dipendente
della lobby) risulterà illecito solo quando esso si fondi
su una causa illecita (es. sull’ascendente personale
derivante da relazioni di parentela o di amicizia, da
rapporti esistenti tra intermediario lobbista e
decisore, da cariche pubbliche rivestite dal
mediatore, tutti casi contrari al buon costume) oppure
nell’ipotesi in cui abbia un oggetto o persegua un fine
illecito[4].
• Infatti “intermediazione” legittima è quella che si
fonda sul criterio del “credito professionale”, basato
cioè sulla perizia e la competenza tecnica.
• Il tutto rende sempre più urgente il riconoscimento
della attività lobbistica professionale
14. Codice di condotta europeo
e registro dei lobbisti
• Doveri dei rappresentanti di interessi
• 1 indicare il proprio nome e l'organismo per il
quale lavorano o che rappresentano;
• (2) presentarsi fornendo informazioni corrette al
momento della registrazione al fine di non
indurre in errore i terzi o il personale dell'UE;
• (3) dichiarare gli interessi e, se del caso, i clienti
o i membri che essi rappresentano;
• (4) garantire che, per quanto a loro
conoscenza, le informazioni fornite sono
obiettive, complete, aggiornate e non fuorvianti;
• (5) non ottenere e non cercare di ottenere
informazioni o decisioni in maniera disonesta;
• (6) non indurre funzionari dell'UE a contravvenire
alle disposizioni e alle norme di comportamento
ad essi applicabili;
• (7) qualora lavorino per loro degli ex funzionari
dell'UE, rispettare l'obbligo di questi ultimi di
attenersi alle norme e agli obblighi in materia di
riservatezza ad essi applicabili.
15. Conseguenze e
suggerimenti
• Tenendo conto della attuale assenza di
regolamentazione per le attività di lobbying
• Delle numerose proposte depositate
• Della positiva iniziativa del Ministro dell’ Agricoltura di
istituire un registro dei lobbisti
• Della crescente esigenza di aprire i dati, ma anche di
dialogo costante con cittadini e rappresentanti di
interessi della necessità contenute nella legge 241, di
consultare, nell’ambito della istruttoria di Impatto
regolatorio, gli stakeholders
• Sembra nella iniziativa di lotta alla corruzione si debba
:
– Chiarire che non riguarda le forme di partecipazione e
pressione già conosciute come lobbying etc
– Necessaria una snella regolazione della di lobbying (non
necessariamente per via legislativa)
• Una grande iniziativa di legge per “la trasparenza e la
partecipazione dei cittadini” come suggerito dall’OCSE
– Apertura processi politici, Mezzi informatici e
coinvolgimento attivo