"Inquadramento Giuridico della Responsabilità Civile e della Responsabilità Professionale" di Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri - Giornata di Aggiornamento professionale organizzato da AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA Lloyd's Correspondent - Agenzia di sottoscrizione indipendente dedicata al collocamento dei "Rischi Professionali" sul mercato internazionale
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Inquadramento Giuridico della Responsabilità Civile e della Responsabilità Professionale di Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri
1. RESPONSABILITA’ CIVILE
Contrattuale Extracontrattuale
29/09/2009- Responsabilità professionale Roberta Pizzini
2. Lesione di un diritto di credito RESPONSABILITA’
Inadempimento di un’obbligazione CONTRATTUALE
Presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti
(non solo contratto)
Lesione di un posizione giuridica RESPONSABILITA’
tutelata erga om nes * EXTRACONTRATTUALE
Espressione del generale principio
del neminem laedere
Non presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti
*con l’evoluzione della giurisprudenza risultano tutelabili anche posizioni giuridiche soggettive diverse dai diritti
assoluti
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3. Secondo la
RESPONSABILITA’ giurisprudenza è
CONTRATTUALE consentita la
proposizione
cumulativa
RESPONSABILITA’ dell’azione
EXTRACONTRATTUALE contrattuale e di
quella
extracontrattuale
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4. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
ART. 2043 c.c.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno”
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5. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTAULE
ELEMENTI COSTITUTIVI
• FATTO (Comportamento
umano)
• NESSO CAUSALE
RESPONSABILITA’ • DANNO (ingiusto)
EXTRACONTRATTAUALE • ELEMENTO PSICOLOGICO
(dolo o colpa)
• IMPUTABILITA’
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6. “Qualunque fatto doloso o colposo…”
ATIPICITA’ dell’illecito civile
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7. COMMISSIVO
Comportamento
umano
OMISSIVO
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8. IMPUTABILITA’
Art. 2046 c.c.
“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi
non aveva la capacità d’intendere o di volere al
momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato
di incapacità derivi da sua colpa”
Capacita’ di intendere e di volere
l’atto che si sta per compiere
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9. DANNO INGIUSTO
Danno inflitto in difetto di una causa di giustificazione,
che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per
l’ordinamento
Individuabile tramite la comparazione degli interessi in
conflitto.
Ampliamento delle posizioni giuridiche tutelabili
(diritto di credito, interesse legittimo ecc…)
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10. NESSO DI CAUSALITA’
Tra il fatto e il danno deve sussistere un
vincolo di consequenzialità immediata e
diretta.
Deve escludersi l’intervento di fattori
esterni idonei da soli a causare il fatto
dannoso (interruzione del nesso di
causalità)
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11. ELEMENTO PSICOLOGICO
DOLO O COLPA
Art. 43 c.p.
DOLO: l’evento dannoso è dall’agente
preveduto e voluto come conseguenza
della propria azione od omissione
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12. Art. 43 c.p.
COLPA: l’evento, anche se preveduto,
non è voluto dall’agente e si verifica a
causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline
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13. COLPA
Negligenza: trascuratezza, mancanza di attenzione
oppure di sollecitudine
Imprudenza: avventatezza, insufficiente ponderazione
Imperizia: insufficiente preparazione o inettitudine di
cui l’agente, pur essendo consapevole, non abbia voluto
tenere conto (mancata conoscenza e attuazione delle
regole tecniche proprie di una determinata arte o
professione)
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14. GRAVE
comportamento
caratterizzato da particolare
negligenza, imprudenza,
imperizia
COLPA
LIEVE
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15. Vi sono casi in cui il criterio in base al
quale un soggetto viene ritenuto
responsabile di un fatto dannoso
prescinde dalla colpa.
Es. Responsabilità del genitore, del
proprietario di un edificio, l’esercente di
un’attività pericolosa ecc.
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16. Responsabilità indiretta: responsabilità per fatti
compiuti da altri soggetti
Responsabilità aggravata: il soggetto responsabile si
libera da una presunzione di responsabilità dando la
prova liberatoria tipica prevista dalla legge
Responsabilità oggettiva: es. responsabilità del
datore di lavoro e del produttore
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17. RISARCIMENTO
Art. 2056
(Valutazione dei danni)
Richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
previsti in tema di responsabilità contrattuale
Art. 1226: valutazione equitativa del danno
Art. 1227: concorso del fatto colposo del creditore
Art. 1223: il risarcimento deve comprendere così la perdita
subita (danno emergente) come il mancato guadagno (lucro
cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta
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18. Art. 2055
(Responsabilità solidale)
“Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli
altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa
e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali”
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19. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
ONERE DELLA PROVA
Spetta al danneggiato provare:
- l’esistenza del fatto
- elemento psicologico (dolo o colpa)
- nesso causale
- esistenza e quantum del danno
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20. PRESCRIZIONE
Art. 2947 c.c.
Il diritto al risarcimento del danno
derivante da fatto illecito si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è
verificato
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21. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Art. 1218 c.c.
“Il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del
danno se non prova che l’inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”
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22. PROVA LIBERATORIA PER IL DEBITORE
Impossibilità della prestazione
Deve essere valutata in maniera oggettiva
Non può consistere in una semplice
difficoltà soggettiva di adempiere
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23. ASSOLUTO
la prestazione non è stata
adempiuta e ormai l’adempimento
non potrà più verificarsi
INADEMPIMENTO
RELATIVO
il debitore non ha ancora eseguito
la prestazione dovuta, ma
l’adempimento può ancora
verificarsi
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24. Adempimento inesatto: quando la prestazione
eseguita differisce quantitativamente o
qualitativamente da quella dovuta
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25. DILIGENZA
Art. 1176 c.c.
“Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio
di un’attività professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata”
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26. DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA (art. 1176, I
comma)
“Il buon padre di famiglia non è soltanto la figura del c.d. uomo
medio, ma è il modello di cittadino avveduto, che vive in un
determinato ambiente sociale, secondo i tempi, le abitudini, i
rapporti economici e il clima storico-politico” (Cass. Sent. N. 49 del
11/01/1951)
DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA (art. 1176, II comma)
“Diligenza che un professionista di preparazione ed attenzione
media pone nell’esercizio della propria attività” (Cass. Sent. N.
9877 del 27/07/2000)
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27. DI RISULTATO: il debitore si
impegna al raggiungimento di un
determinato risultato
OBBLIGAZIONE
DI MEZZI:il debitore si impegna a
prestare la propria opera per il
raggiungimento di un determinato risultato,
ma non a conseguirlo
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28. ESEMPI
Obbligazione di mezzi: avvocato, medico*, direttore
dei lavori
Obbligazione di risultato: progettista (ingegnere,
architetto)
Cassazione Sent. N. 1530 del 27/02/1996: “l’esecuzione di un
progetto da parte di un ingegnere o di un architetto rientra
nell’ambito delle obbligazioni di risultato
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29. Inadempimento Obbligo di risarcire il danno
subito dal creditore
Risarcimento:
Art. 1223: risarcimento = danno emergente + lucro cessante
Art. 1225: se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del
debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi
nel tempo in cui è sorta l’obbligazione
Art. 1226: valutazione equitativa del danno
Art. 1227: concorso del fatto colposo del creditore
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30. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
ONERE DELLA PROVA
E’ a carico del debitore: per liberarsi dalla
responsabilità deve provare che l’inadempimento o il
ritardo è dovuto ad impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile (prova
liberatoria)
Creditore: deve provare solo l’esistenza
dell’obbligazione, la scadenza del termine e il danno
subito
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31. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
PRESCRIZIONE
Art. 2846 c.c.
“Salvi i casi in cui la legge dispone
diversamente, i diritti si estinguano per
prescrizione con il decorso di dieci anni”
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32. RESPONSABILITA RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE EXTRACONTRATTUALE
• Prescrizione 10 anni • Prescrizione 5 anni
• Risarcimento: solo danni • Risarcimento: anche
prevedibili danni non prevedibili
• Onere della prova: a • Onere della prova: a
carico del debitore carico del danneggiato
inadempiente • Capacità di intendere e di
• Capacità legale di agire volere
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33. RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
disciplinato dagli artt. 2229 e ss.
(e, in quanto compatibili con queste e con la natura del
rapporto, dalle disposizioni dettate per il contratto
d’opera)
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34. “La legge determina le professioni intellettuali per
l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi o elenchi.” (art. 2229 c.c. I comma)
“Quando l’esercizio di un’attività professionale è
condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la
prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da
azione per il pagamento della retribuzione.” (art.
2231 c.c. I comma)
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35. “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di
sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o
dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione” (art. 2232
c.c.)
“Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il
parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione” (art. 2233, I e II comma)
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36. ART. 2236 c.c.
“Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d’opera non risponde dei danni, se
non in caso di dolo o di colpa grave”
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37. Problemi tecnici di particolare difficoltà:
perché trascendono la preparazione media o perché non
sono stati ancora studiati a sufficienza
L’onere di provare l’esistenza di tale presupposto
incombe sul professionista.
Secondo alcune pronunce della giurisprudenza riferibile
solo ai casi di imperizia e non ai danni dovuti a
negligenza e imprudenza
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38. Le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo
e non di risultato
Cassazione Sent. N. 1530 del 27/02/1996: “l’esecuzione
di un progetto da parte di un ingegnere o di un
architetto rientra nell’ambito delle obbligazioni di
risultato Art. 2226 c.c.
29/09/2009 - Responsabilità professionale Roberta Pizzini
39. Art. 1176, II comma
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio
di un’attività professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura dell’attività
esercitata”
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40. Grazie
Roberta Pizzini
pizzini@aecunderwriting.it
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