SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  33
FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto


• Sono il complesso degli atti o dei
  fatti idonei a produrre (fonti di
  produzione) o a far conoscere (fonti
  di cognizione) le norme giuridiche.
TIPI
• Le fonti di            • Le Fonti di
  PRODUZIONE               COGNIZIONE
  producono il diritto     sono documenti o
  oggettivo, fanno         fatti attraverso i
  nascere nuove            quali è data notizia
  norme giuridiche.        delle fonti di
                           produzione.
Fonti di produzione si
         distinguono in:


• Fonti-ATTO:       • Fonti -FATTO:
Documenti scritti   Fatti, comportamenti
                      (es. consuetudine)
Fonti di produzione si
          distinguono in:

• FONTI INTERNE          • FONTI ESTERNE
Emanate dagli organi     Emanate da organi
  dello Stato Italiano     esterni allo Stato,
                           dall’Unione
                           Europea
Caratteristica fondamentale
 degli ordinamenti giuridici
        moderni è la
PLURALITÁ DELLE
    FONTI
Per orientarsi esiste un
 PRINCIPIO GERARCHICO

• Le fonti di grado superiore non
  possono essere modificate da quelle
  di grado inferiore.
• Le fonti di grado inferiore devono
  rispettare quanto stabilito dalle fonti
  di grado superiore.
• Tra le fonti di pari grado prevale la
  fonte più recente nel tempo.
LA SCALA GERARCHICA

1. Costituzione, leggi costituzionali
2. Regolamenti dell’Unione Europea
3. Leggi ordinarie, leggi regionali,
   decreti legge, decreti legislativi
4. Regolamenti del Governo
5. Consuetudini/Usi
LE SINGOLE
FONTI DI PRODUZIONE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
• E’ la legge fondamentale dello
  Stato.
• Entrata in vigore il 1 gennaio
  1948.
• Emanata dall’Assemblea
  Costituente.
• Può essere cambiata solo con le
  leggi costituzionali.
Struttura della Costituzione
• E’ composta da 139 articoli

Divisa in tre parti:
• Artt.1-12 Principi fondamentali
• Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri
  dei cittadini
• Artt. 55-139 parte II: ordinamento
  della Repubblica
Caratteristiche
• Votata perchè fu scritta e votata dall’Assemblea
  Costituente, che era stata votata dal popolo il 2
  giugno 1946.
• Scritta perchè contenuta in un documento
  discusso e votato.
• Lunga perchè disciplina l’organizzazione dello
  Stato, i diritti di libertà, i diritti etico-sociali e
  quelli economici.
• Rigida perché per modificarla sono necessarie
  leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la
  Costituzione vengono annullate dalla Corte
  Costituzionale.
12                                               12
LE LEGGI COSTITUZIONALI

• Emanate dal Parlamento
• Possono modificare o integrare
  il testo della Costituzione
• Richiedono un procedimento
  lungo e complesso
  (procedimento aggravato
  art.138 cost.)
REGOLAMENTI COMUNITARI

• Emanati dal Consiglio dell’Unione Europea
  (in collaborazione con il Parlamento
  europeo).
• Sono obbligatori in tutti gli Stati
  dell’Unione Europea (27 Stati)
• Se c’è contrasto tra con una fonte interna
  di grado inferiore il giudice deve applicare
  il regolamento dell’U.E. e disapplicare la
  fonte interna.
LEGGI ORDINARIE
• Emanate dal Parlamento
• Possono riguardare solo le
  materie indicate nella Costituzione
  all’art.117cost. (competenza
  esclusiva).
• Procedimento per l’approvazione:
  “iter legis”
Iter legis
1. Fase
     Iniziativa
1. Fase
     Discussione e Approvazione
1. Fase
     Promulgazione
1. Fase
     Pubblicazione
1. Fase
     Entrata in vigore
1. INIZIATIVA LEGISLATIVA

La proposta di legge viene presentata ad
 una delle due camere del Parlamento
Possono presentarla solo:
  – Il Governo
  – Ogni singolo parlamentare
    (deputato/senatore)
  – Popolo (raccogliendo 50.000 firme)
  – Consigli Regionali
  – C.N.E.L.
2. Fase della DISCUSSIONE
     E APPROVAZIONE

• Il progetto viene discusso e
  approvato separatamente in
  ciascuna Camera del
  Parlamento.
3. PROMULGAZIONE
• Il testo viene firmato dal Presidente della
  Repubblica.
• La firma attesta che la procedura legislativa
  si è compiuta in modo corretto.
• Il Presidente ha il potere di VETO
  SOSPENSIVO: può rinviare la legge alle
  Camere per una nuova approvazione. Se le
  Camere la riapprovano il Presidente è
  costretto a promulgarla.
4. PUBBLICAZIONE



•La legge viene pubblicata
 sulla Gazzetta Ufficiale.
5. ENTRATA IN VIGORE
• La legge entra in vigore cioè
  diventa obbligatoria per tutti,
  dopo 15 giorni dalla
  pubblicazione.
• 15 giorni (vacatio legis) perché
  tutti possano venire a
  conoscenza delle nuove regole.
LEGGI REGIONALI


• Emanate dal Consiglio Regionale.
• Possono riguardare tutte le materie tranne
  quelle riservate al Parlamento
  (competenza residuale).
• Valgono solo sul territorio della Regione.
GLI ATTI AVENTI FORZA
       DI LEGGE


• DECRETI   • DECRETI
  LEGGE       LEGISLATIVI
DECRETO LEGGE
• Emanato dal Governo
• Può essere emanato solo nei «casi
  straordinari di necessità e di
  urgenza».
• Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale
  ed entra in vigore immediatamente.
• Entro 60 giorni deve essere
  convertito in legge ordinaria dal
  Parlamento.
• Se non viene convertito perde efficacia
  fin dall’inizio.
DECRETO LEGISLATIVO

• Emanato dal Governo
Il procedimento si articola in due fasi
nettamente distinte:
1)emanazione di una legge-delega da
  parte del Parlamento
2) emanazione del decreto legislativo
  da parte del Governo
1) Legge- delega
       del Parlamento
Il Parlamento emana una legge delega
che indica:
– oggetto
– principi e criteri direttivi
– tempi
per il futuro decreto legislativo
2)Decreto legislativo
          del Governo

• Sulla base della legge delega il
  Governo emana il decreto
• Il decreto poi viene pubblicato sulla
  Gazzetta ufficiale.
REGOLAMENTI del Governo
Regolamenti di          Regolamenti
esecuzione              indipendenti
• Norme che             • Sono adottati nelle
  assicurano              materie ancora
  l’operatività della     non disciplinate da
  legge                   leggi
CONSUETUDINI/ USI
• Fonte non scritta (fonte fatto).
Perché nasca una norma giuridica da una
consuetudine occorre:
• Un comportamento generale e costante
  dei cittadini (elemento materiale)
• e il convincimento che si tratti di un
  comportamento obbligatorio (elemento
  psicologico).
Come conoscere le
           consuetudini?

• Esistono presso le Camere di Commercio
  dei capoluoghi di provincia delle raccolte
  ufficiali che permettono ai cittadini di
  venirne a conoscenza.
• Si tratta di norme che comunque nascono
  dalle consuetudini e non da fonti scritte.
COME SI INDIVIDUANO LE FONTI
Le fonti vengono abbreviate con delle sigle:
• Cost.= Costituzione
  Cost
• L.cost. = legge costituzionale
• Reg. com.= regolamento comunitario
• L.= legge ordinaria
• L.reg.= legge regionale
  L.reg
• D.l.= decreto legge
• D.lgs.= decreto legislativo
• D.p.r.= regolamento governativo
Struttura di una fonte

• Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI.

• Ogni Articolo è composto da COMMI che
  corrispondono ai capoversi di cui è
  composto un articolo.
FONTI DI COGNIZIONE
Sono i mezzi che permettono di venire a
conoscenza delle nuove fonti di produzione:
•La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono
pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti
governativi
•La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono
pubblicati i regolamenti comunitari
•BOLLETTIVO UFFICIALE REGIONALE per
la pubblicazione delle leggi regionali.

Contenu connexe

Tendances

01 Introduzione e fonti del diritto
01 Introduzione e fonti del diritto01 Introduzione e fonti del diritto
01 Introduzione e fonti del diritto
Giorgio Pedrazzi
 

Tendances (20)

Persone fisiche
Persone fisichePersone fisiche
Persone fisiche
 
Rapporto giuridico contenuto e oggetto
Rapporto giuridico contenuto e oggettoRapporto giuridico contenuto e oggetto
Rapporto giuridico contenuto e oggetto
 
I rapporti giuridici
I rapporti giuridiciI rapporti giuridici
I rapporti giuridici
 
Soggetti del Rapporto Giuridico
Soggetti del Rapporto GiuridicoSoggetti del Rapporto Giuridico
Soggetti del Rapporto Giuridico
 
Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 
Persone giuridiche
Persone giuridichePersone giuridiche
Persone giuridiche
 
01 Introduzione e fonti del diritto
01 Introduzione e fonti del diritto01 Introduzione e fonti del diritto
01 Introduzione e fonti del diritto
 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e i suoi elementi costitutiviLo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
 
Norme sociali-e-norme-giuridiche
Norme sociali-e-norme-giuridicheNorme sociali-e-norme-giuridiche
Norme sociali-e-norme-giuridiche
 
Efficacia nel tempo e spazio
Efficacia nel tempo e spazioEfficacia nel tempo e spazio
Efficacia nel tempo e spazio
 
Diritto in generale
Diritto in generaleDiritto in generale
Diritto in generale
 
Interattivo introduzione al-diritto-
Interattivo introduzione al-diritto-Interattivo introduzione al-diritto-
Interattivo introduzione al-diritto-
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Lo Stato
Lo StatoLo Stato
Lo Stato
 
Diritti Soggettivi
Diritti SoggettiviDiritti Soggettivi
Diritti Soggettivi
 
Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 
Fonti unione europea
Fonti unione europeaFonti unione europea
Fonti unione europea
 
Rapporto giuridico
Rapporto giuridicoRapporto giuridico
Rapporto giuridico
 
09 Diritti della persona
09 Diritti della persona09 Diritti della persona
09 Diritti della persona
 
Rapporto giuridico persone-fisiche
Rapporto giuridico persone-fisicheRapporto giuridico persone-fisiche
Rapporto giuridico persone-fisiche
 

Similaire à Le fonti-del-diritto

Lo statuto della cisl
Lo statuto della cislLo statuto della cisl
Lo statuto della cisl
Antonio Ceres
 
Educazione civica
Educazione civicaEducazione civica
Educazione civica
Reti
 
Diritto dell'immigrazione parte 1
Diritto dell'immigrazione  parte 1Diritto dell'immigrazione  parte 1
Diritto dell'immigrazione parte 1
Piacenza
 
Lo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organiLo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organi
webmaster.capellini
 

Similaire à Le fonti-del-diritto (20)

Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 
Dalla democrazia sociale all'esercizio del potere da parte del Governo
Dalla democrazia sociale all'esercizio del potere da parte del GovernoDalla democrazia sociale all'esercizio del potere da parte del Governo
Dalla democrazia sociale all'esercizio del potere da parte del Governo
 
Riforma costituzionale #Orasì
Riforma costituzionale #Orasì Riforma costituzionale #Orasì
Riforma costituzionale #Orasì
 
Le fonti del diritto
Le fonti del dirittoLe fonti del diritto
Le fonti del diritto
 
Referendum
ReferendumReferendum
Referendum
 
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e AmministrativoPrincipi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
 
Ordinamento della repubblica
Ordinamento della repubblicaOrdinamento della repubblica
Ordinamento della repubblica
 
Mod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-primaMod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-prima
 
Diritto e costituzione
Diritto e costituzioneDiritto e costituzione
Diritto e costituzione
 
Governo
GovernoGoverno
Governo
 
Riforma costituzionale san raffaele d'amico
Riforma costituzionale san raffaele   d'amicoRiforma costituzionale san raffaele   d'amico
Riforma costituzionale san raffaele d'amico
 
Referendum costituzionale
Referendum costituzionaleReferendum costituzionale
Referendum costituzionale
 
Lo stato
Lo statoLo stato
Lo stato
 
Corso di diritto e economia
Corso di diritto e economiaCorso di diritto e economia
Corso di diritto e economia
 
Lo statuto della cisl
Lo statuto della cislLo statuto della cisl
Lo statuto della cisl
 
Educazione civica
Educazione civicaEducazione civica
Educazione civica
 
Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.
 
Diritto dell'immigrazione parte 1
Diritto dell'immigrazione  parte 1Diritto dell'immigrazione  parte 1
Diritto dell'immigrazione parte 1
 
Seminario ss ricerca normativa_giurisprudenza_lezione 28-5-13
Seminario ss ricerca normativa_giurisprudenza_lezione 28-5-13Seminario ss ricerca normativa_giurisprudenza_lezione 28-5-13
Seminario ss ricerca normativa_giurisprudenza_lezione 28-5-13
 
Lo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organiLo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organi
 

Plus de donatella carli Moretti (20)

il deposito in albergo
il deposito in albergoil deposito in albergo
il deposito in albergo
 
contratto d'albergo
contratto d'albergocontratto d'albergo
contratto d'albergo
 
limiti autonomia contrattuale
limiti autonomia contrattualelimiti autonomia contrattuale
limiti autonomia contrattuale
 
contratto e terzi
contratto e terzicontratto e terzi
contratto e terzi
 
Professioni tur
Professioni turProfessioni tur
Professioni tur
 
Effetti del contratto
Effetti del contrattoEffetti del contratto
Effetti del contratto
 
Inadempimento mora
Inadempimento mora Inadempimento mora
Inadempimento mora
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
Possesso
PossessoPossesso
Possesso
 
S.a.s pptx
S.a.s pptxS.a.s pptx
S.a.s pptx
 
S.n.c.
S.n.c.S.n.c.
S.n.c.
 
Proprietà e diritti reali
Proprietà e diritti realiProprietà e diritti reali
Proprietà e diritti reali
 
1. obbligazione
1. obbligazione1. obbligazione
1. obbligazione
 
Società semplice
Società sempliceSocietà semplice
Società semplice
 
Società in generale
Società in generaleSocietà in generale
Società in generale
 
La moneta
La monetaLa moneta
La moneta
 
Risoluzione
RisoluzioneRisoluzione
Risoluzione
 
Rescissione
RescissioneRescissione
Rescissione
 
Mod. 4 dir. di voto
Mod. 4 dir. di votoMod. 4 dir. di voto
Mod. 4 dir. di voto
 
Nullita annullamento
Nullita annullamentoNullita annullamento
Nullita annullamento
 

Le fonti-del-diritto

  • 2. Le fonti del diritto • Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre (fonti di produzione) o a far conoscere (fonti di cognizione) le norme giuridiche.
  • 3. TIPI • Le fonti di • Le Fonti di PRODUZIONE COGNIZIONE producono il diritto sono documenti o oggettivo, fanno fatti attraverso i nascere nuove quali è data notizia norme giuridiche. delle fonti di produzione.
  • 4. Fonti di produzione si distinguono in: • Fonti-ATTO: • Fonti -FATTO: Documenti scritti Fatti, comportamenti (es. consuetudine)
  • 5. Fonti di produzione si distinguono in: • FONTI INTERNE • FONTI ESTERNE Emanate dagli organi Emanate da organi dello Stato Italiano esterni allo Stato, dall’Unione Europea
  • 6. Caratteristica fondamentale degli ordinamenti giuridici moderni è la PLURALITÁ DELLE FONTI
  • 7. Per orientarsi esiste un PRINCIPIO GERARCHICO • Le fonti di grado superiore non possono essere modificate da quelle di grado inferiore. • Le fonti di grado inferiore devono rispettare quanto stabilito dalle fonti di grado superiore. • Tra le fonti di pari grado prevale la fonte più recente nel tempo.
  • 8. LA SCALA GERARCHICA 1. Costituzione, leggi costituzionali 2. Regolamenti dell’Unione Europea 3. Leggi ordinarie, leggi regionali, decreti legge, decreti legislativi 4. Regolamenti del Governo 5. Consuetudini/Usi
  • 9. LE SINGOLE FONTI DI PRODUZIONE
  • 10. LA COSTITUZIONE ITALIANA • E’ la legge fondamentale dello Stato. • Entrata in vigore il 1 gennaio 1948. • Emanata dall’Assemblea Costituente. • Può essere cambiata solo con le leggi costituzionali.
  • 11. Struttura della Costituzione • E’ composta da 139 articoli Divisa in tre parti: • Artt.1-12 Principi fondamentali • Artt. 12-54 parte I: diritti e doveri dei cittadini • Artt. 55-139 parte II: ordinamento della Repubblica
  • 12. Caratteristiche • Votata perchè fu scritta e votata dall’Assemblea Costituente, che era stata votata dal popolo il 2 giugno 1946. • Scritta perchè contenuta in un documento discusso e votato. • Lunga perchè disciplina l’organizzazione dello Stato, i diritti di libertà, i diritti etico-sociali e quelli economici. • Rigida perché per modificarla sono necessarie leggi costituzionali. Le leggi in contrasto con la Costituzione vengono annullate dalla Corte Costituzionale. 12 12
  • 13. LE LEGGI COSTITUZIONALI • Emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo della Costituzione • Richiedono un procedimento lungo e complesso (procedimento aggravato art.138 cost.)
  • 14. REGOLAMENTI COMUNITARI • Emanati dal Consiglio dell’Unione Europea (in collaborazione con il Parlamento europeo). • Sono obbligatori in tutti gli Stati dell’Unione Europea (27 Stati) • Se c’è contrasto tra con una fonte interna di grado inferiore il giudice deve applicare il regolamento dell’U.E. e disapplicare la fonte interna.
  • 15. LEGGI ORDINARIE • Emanate dal Parlamento • Possono riguardare solo le materie indicate nella Costituzione all’art.117cost. (competenza esclusiva). • Procedimento per l’approvazione: “iter legis”
  • 16. Iter legis 1. Fase  Iniziativa 1. Fase  Discussione e Approvazione 1. Fase  Promulgazione 1. Fase  Pubblicazione 1. Fase  Entrata in vigore
  • 17. 1. INIZIATIVA LEGISLATIVA La proposta di legge viene presentata ad una delle due camere del Parlamento Possono presentarla solo: – Il Governo – Ogni singolo parlamentare (deputato/senatore) – Popolo (raccogliendo 50.000 firme) – Consigli Regionali – C.N.E.L.
  • 18. 2. Fase della DISCUSSIONE E APPROVAZIONE • Il progetto viene discusso e approvato separatamente in ciascuna Camera del Parlamento.
  • 19. 3. PROMULGAZIONE • Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica. • La firma attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto. • Il Presidente ha il potere di VETO SOSPENSIVO: può rinviare la legge alle Camere per una nuova approvazione. Se le Camere la riapprovano il Presidente è costretto a promulgarla.
  • 20. 4. PUBBLICAZIONE •La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
  • 21. 5. ENTRATA IN VIGORE • La legge entra in vigore cioè diventa obbligatoria per tutti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione. • 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza delle nuove regole.
  • 22. LEGGI REGIONALI • Emanate dal Consiglio Regionale. • Possono riguardare tutte le materie tranne quelle riservate al Parlamento (competenza residuale). • Valgono solo sul territorio della Regione.
  • 23. GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE • DECRETI • DECRETI LEGGE LEGISLATIVI
  • 24. DECRETO LEGGE • Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza». • Viene pubblicato su Gazzetta ufficiale ed entra in vigore immediatamente. • Entro 60 giorni deve essere convertito in legge ordinaria dal Parlamento. • Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio.
  • 25. DECRETO LEGISLATIVO • Emanato dal Governo Il procedimento si articola in due fasi nettamente distinte: 1)emanazione di una legge-delega da parte del Parlamento 2) emanazione del decreto legislativo da parte del Governo
  • 26. 1) Legge- delega del Parlamento Il Parlamento emana una legge delega che indica: – oggetto – principi e criteri direttivi – tempi per il futuro decreto legislativo
  • 27. 2)Decreto legislativo del Governo • Sulla base della legge delega il Governo emana il decreto • Il decreto poi viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
  • 28. REGOLAMENTI del Governo Regolamenti di Regolamenti esecuzione indipendenti • Norme che • Sono adottati nelle assicurano materie ancora l’operatività della non disciplinate da legge leggi
  • 29. CONSUETUDINI/ USI • Fonte non scritta (fonte fatto). Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: • Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale) • e il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico).
  • 30. Come conoscere le consuetudini? • Esistono presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di provincia delle raccolte ufficiali che permettono ai cittadini di venirne a conoscenza. • Si tratta di norme che comunque nascono dalle consuetudini e non da fonti scritte.
  • 31. COME SI INDIVIDUANO LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost.= Costituzione Cost • L.cost. = legge costituzionale • Reg. com.= regolamento comunitario • L.= legge ordinaria • L.reg.= legge regionale L.reg • D.l.= decreto legge • D.lgs.= decreto legislativo • D.p.r.= regolamento governativo
  • 32. Struttura di una fonte • Il testo di una fonte è diviso in ARTICOLI. • Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo.
  • 33. FONTI DI COGNIZIONE Sono i mezzi che permettono di venire a conoscenza delle nuove fonti di produzione: •La GAZZETTA UFFICIALE su cui vengono pubblicate leggi ordinarie, decreti, regolamenti governativi •La GAZZETTA DELL’U.E. su cui vengono pubblicati i regolamenti comunitari •BOLLETTIVO UFFICIALE REGIONALE per la pubblicazione delle leggi regionali.